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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende
per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive,
in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a
seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale
puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino
all'emanazione di tale decreto, il registro degli
organismi istituito con il decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la
conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni
del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni
volontarie e paritetiche relative alle controversie
civili e commerciali, né le procedure di reclamo
previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonché modalità di nomina del mediatore che ne
assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalità.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalità
telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie
di cui all'articolo 2 é presentata mediante deposito di
un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande
relative alla stessa controversia, la mediazione si
svolge davanti all'organismo presso il quale é stata
presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della ricezione
della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato
é tenuto a informare l'assistito della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì
l'assistito dei casi in cui l'esperimento del
procedimento di mediazione é condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione
deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso
di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito é annullabile.
Il documento che contiene l'informazione é sottoscritto
dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che
verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la
parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
ad una controversia in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione é condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando
la mediazione non é stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,
puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione.
L'invito deve essere rivolto alle parti prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non é prevista, prima della
discussione della causa. Se le parti aderiscono
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo
la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando
la mediazione non é già stata avviata, assegna
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del
codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una
clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su
eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro
fissa la successiva udienza quando la mediazione o il
tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non
conclusi. La domanda é presentata davanti all'organismo
indicato dalla clausola, se iscritto nel registro,
ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente alcontratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza
per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito
del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria
dell'organismo.
Art. 6
urata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla
scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito
della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone
il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5, non é soggetto a
sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non
oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle
controversie che richiedono specifiche competenze
tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori
ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la
sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato
dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1,
ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Il regolamento di procedura dell'organismo deve
prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio
servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni, il mediatore é altresì
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre
parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel
corso del procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e
informazioni non é ammessa prova testimoniale e non
puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti
all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo
200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del codice di procedura penale in
quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale é allegato il testo
dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore puo'
formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso,
il mediatore formula una proposta di conciliazione se le
parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti
per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per
iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il
rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel
termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo'
contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o
alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se é raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma
1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del
mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del
codice civile, per procedere alla trascrizione dello
stesso la sottoscrizione del processo verbale deve
essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della
proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di
denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma
processo verbale con l'indicazione della proposta; il
verbale é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il
quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della
mancata partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale é depositato presso la
segreteria dell'organismo e di esso é rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non é
contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, é
omologato, su istanza di parte e previo accertamento
anche della regolarità formale, con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale é
omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione
in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresì alle spese per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo'
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di
cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non
si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione
per quelli strettamente inerenti alla prestazione
dell'opera o del servizio; é fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore é fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é
designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le
formule previste dal regolamento di procedura
applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente
previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle
ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello
svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto
del limite dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta
organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo
provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua la diversa competenza a decidere
sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal
responsabile dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando é esercitata l'azione di classe prevista
dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta
dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto
anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano
espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata,
a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di
cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono
specifiche competenze anche in materia di consumo e
internazionali, nonché la determinazione delle
indennità spettanti agli organismi sono disciplinati
con appositi decreti del Ministro della giustizia, di
concerto, relativamente alla materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di
tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23
luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali
disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli
organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni successiva variazione.
Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da
garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto
della riservatezza dei dati.
Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennità spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro
il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del
regolamento.
4. La vigilanza sul registro é esercitata dal Ministero
della giustizia e, con riferimento alla sezione per la
trattazione degli affari in materia di consumo di cui al
comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia é istituito, con
decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, é
stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attività di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili
a legislazione vigente, presso il Ministero della
giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per
la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni
fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del
Ministero della giustizia finanziabili con la parte
delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7
dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
3. Il verbale di accordo é esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta é dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità
spettanti agli organismi pubblici, il criterio di
calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennità proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di
successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione é condizione di
procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione é condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
all'organismo non é dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle ondizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo
76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio
2002, n. 115. A tale fine la parte é tenuta a
depositare presso l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
mediatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio
delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati
di tale monitoraggio si tiene conto per la
determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, delle indennità spettanti agli organismi
pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività
prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità puo' essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di
euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b)
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in
caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata
l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura
finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa
quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono
istituire organismi presso ciascun tribunale,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali
loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al
registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e
presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono
istituire, per le materie riservate alla loro
competenza, previa autorizzazione del Ministero della
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria
disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al
registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
presso gli organismi é riconosciuto, in caso di
successo della mediazione, un credito d'imposta
commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto
dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione,
il credito d'imposta é ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro
della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, é
determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla
quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle
minori entrate derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni
concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto
é individuato il credito d'imposta effettivamente
spettante in relazione all'importo di ciascuna
mediazione in misura proporzionale alle risorse
stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato
al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato
l'importo del credito d'imposta spettante entro 30
giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica,
all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i
relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed é
utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche
non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo,
in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito
d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, né del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori
entrate derivanti dal presente articolo il Ministero
della giustizia provvede annualmente al versamento
dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne
pubblicitarie, in particolare via internet, di
informazioni sul procedimento di mediazione e sugli
organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)
é aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati
dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti
i procedimenti di conciliazione relativi alle
controversie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo
precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal
presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai
processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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