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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
consentire il corretto svolgimento delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a
statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010
tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e
10della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis
secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della
Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica é
finalizzata a favorire la piu' ampia corrispondenza
delle norme alla volontà del cittadino elettore, per
rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di
elettorato attivo e passivo, nel rispetto
costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti
della espressione della volontà
popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei
diritti di elettorato attivo e passivo
costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali
valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e
pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'interno;
Emana il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il
rispetto dei termini orari di presentazione delle liste
si considera assolto quando, entro glistessi, i delegati
incaricati della presentazione delle liste, muniti della
prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei
localidel Tribunale. La presenza entro il termine di
legge nei locali delTribunale dei delegati puo' essere
provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le
firme si considerano valide anche se l'autenticazione
non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti
dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purché tali dati siano comunque desumibili in modo
univoco da altri elementi presenti nella documentazione
prodotta. In particolare, la regolarità della
autenticazione delle firme non é comunque inficiata
dalla presenza di una irregolarità meramente formale
quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della
autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di
autenticazione, nonché dell'indicazione della
qualificazione dell'autorità autenticante, purché
autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le
decisioni di ammissione di liste di candidati o di
singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale
regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione
puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice
amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse.
Contro le decisioni di eliminazione di liste di
candidati oppure di singoli candidati é ammesso ricorso
all' Ufficio centrale regionale, che puo' essere
presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,
soltanto dai delegati della lista alla quale la
decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale é ammesso
immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative
alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni
regionali i delegati che si siano trovati nelle
condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti
del primo giorno non festivo successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli
organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il
28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante
le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura
dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la
data della votazione.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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