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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo Codice della strada, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
introdurre norme modificative del Codice della strada,
al fine di contenere il crescente tasso di
incidentalità sulle strade, sia individuando linee di
intervento preventivo, sia inasprendo il regime
sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino
maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale,
nonché ulteriori norme preordinate alla stessa
finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, il comma 13 é
sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito a patente di guida é punito con l'ammenda da
euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica
ai conducenti che guidano senza patente perché revocata
o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto
fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma é competente
il tribunale in composizione monocratica.".
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 é sostituito del seguente:
"1. é consentita la guida dei motocicli ai titolari di
patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in
materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per i primi tre anni dal rilascio non é consentita la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione
di cui al presente comma non si applica ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai
sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia
presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e
2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e
2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque
prima di aver raggiunto l'età di venti anni," sono
soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano
ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 é vietato il
trasporto di minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 é inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594.".
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le
seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 é inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le
modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.";
c) il comma 9 é sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
km/h i limiti massimi di velocità é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi
di velocità é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 é sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi
previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre
il limite al quale é tarato il limitatore di velocità
di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di
limitatore non funzionante o alterato. é sempre
disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato
articolo 179.";
e) il comma 12 é sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria é della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria é la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo
126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole: {Norma violata
Punti Art. 142, comma 8 2 comma 9 10}
sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti
Art. 142, comma 8 5 commi 9 e 9-bis 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, é
sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo
stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso
di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo
126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole: {Norma violata
Punti Art. 173, comma 3 5}
sono sostituite dalle seguenti:{Norma violata Punti Art.
173, commi 3 e 3-bis 5}.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in
stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 é sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza é punito, ove
il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto
fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e
non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e
non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con
l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da due a sei mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita,
a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività
sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. La
patente di guida é sempre revocata, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI, quando il reato é
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono
raddoppiate ed é disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. é fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo é il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo é aggiunto, in
fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del
comma 5-bis dell'articolo 187.";
c) il comma 7 é sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se
la violazione é commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente é rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due
anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con
l'ordinanza con la quale é disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un biennio, é sempre disposta
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 é sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope é
punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere
sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa
presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per
un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno. La patente di guida é sempre
revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando
il reato é commesso dal conducente di un autobus o di
un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente
si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui
al comma 1 sono raddoppiate ed é disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. é fatta
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni
accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo é il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che
il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito
degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente
ritirata é depositata presso l'ufficio o il comando da
cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 é abrogato;
d) il comma 8 é sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente é soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale é disposta
la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119.".
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei
rischi di incidente stradale in caso di guida in stato
di ebbrezza
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e
delle regole di comportamento degli utenti" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare
riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si
svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi
orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento,
congiuntamente all'attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali
apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi
livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle
bevande alcoliche più comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato
di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2
comporta la sanzione di chiusura del locale da sette
fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità
competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al
comma 2.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore,
purché il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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