|
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con il
MINISTRO DELL'INTERNO
e con il
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Vista la legge 13
luglio 1966, n. 559;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce
le norme sui passaporti;
Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), della legge 31
marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1°
gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di
cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del
13 dicembre 2004;
Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge n.
43/2005, come modificato dall'art. 1, comma 1305, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione
di un importo pari almeno alle spese necessarie per la
produzione e spedizione del documento, nonche' per la
manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi
connessi;
prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei
documenti elettronici sono determinati annualmente con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto col Ministro dell'interno e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23
giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative
al modello e alle caratteristiche di sicurezza del
passaporto ordinario elettronico»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23
marzo 2010, n. 303/13, recante disposizioni relative al
modello e alle caratteristiche di sicurezza del nuovo
passaporto ordinario elettronico;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle comunita'
europee» che all'art. 20-ter ha, tra l'altro, stabilito
che «per i minori di eta' inferiore a tre anni, la
validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di
eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del
passaporto e' di cinque anni» e che «in caso di urgenza
ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla
rilevazione delle impronte digitali, o per particolari
esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo,
di validita' pari o inferiore a dodici mesi»;
Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo
1997, n. 159;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data
del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.A.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di
vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte
valori approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4
agosto 2003, e successive modificazioni;
Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la
Commissione per la determinazione dei prezzi delle
forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 5 febbraio 2001, in merito alla determinazione del
prezzo del nuovo passaporto elettronico, ha rilevato
che, «puo' essere ritenuto congruo il costo unitario
pari a € 35,00 (IVA esclusa) di cui € 9,03 per costi di
produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle
spese fisse per l'infrastrutturazione»;
Considerato che, il menzionato importo e' stato ritenuto
congruo per la copertura dei costi per la produzione dei
passaporti elettronici e per la fornitura delle
infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la
loro personalizzazione presso le questure e le
rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' di
quelli necessari per il controllo e la consegna presso i
commissariati di Polizia e dei posti di frontiera;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
e Poste Italiane S.p.A. in data 25 marzo 2009, approvata
con decreto n. 43650 del 27 maggio 2009, per la gestione
degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio
dei passaporti elettronici;
Considerato che, in attuazione dell'art. 7-vicies
quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43,
e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza
pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
Italiane S.p.A. deve fornire in base alla menzionata
convenzione non deve gravare sull'erario;
Vista la lettera del Ministro degli affari esteri del 21
aprile 2010, n. 141611 e del Ministero degli affari
esteri n. 162889 del 7 maggio 2010, concernenti il nuovo
passaporto elettronico ordinario e il passaporto
temporaneo;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo
passaporto ordinario elettronico, di cui alle premesse,
l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti
richiedenti e' determinato in euro 42,50, comprensivo di
IVA (20%).
Art. 2
L'importo di cui al precedente articolo e' riscosso
all'atto della presentazione della richiesta del
passaporto mediante versamento sul conto corrente
postale n. 67422808, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
con causale «Importo per il rilascio del passaporto
elettronico».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 maggio 2010
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 180
|