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Tutela
diritti del
consumatore - Antitrust |
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Tribunali
Amministrativi Regionali |
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Fonti:
www.overlex.com
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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TAR
Lazio, sez. II ter, sentenza 06.05.2009 n. 4745
Giornali gratuiti, diffusione, limiti, distanza,
illegittimità
L’imposizione di limiti di distanza nella diffusione dei
giornali gratuiti viola la concorrenza. |
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TAR
Veneto, sez. III, sentenza 21.08.2009 n. 2342
Outlet, attivazione, commercianti, conflitto,
associazioni, legittimazione ad agire
Se l’attivazione di un outlet, da un lato, può
determinare un danno potenziale per alcuni commercianti
operanti sul territorio, in quanto potrebbe sviare la
clientela, allo stesso tempo,essa può comportare un
vantaggio per i commercianti in grado di operare
all’interno dell’outlet stesso.
Conseguentemente, non sussiste un pregiudizio per tutti
i commercianti della zona che,di per sè solo,
legittimerebbe l’interesse a ricorrere da parte di una
associazione di categoria.
Ciò in quanto le associazioni di categoria sono
legittimate ad agire in giudizio a tutela degli
interessi della collettività di cui sono centri di
riferimento,purchè non sussista alcun conflitto, anche
solo potenziale, tra appartenenti alla categoria, di cui
l’associazione ricorrente è organismo esponenziale. |
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TAR
Veneto, sez. III, sentenza 21.08.2009 n. 2340
Outlets, autorizzazioni commerciali, vendita a basso
costo
Le autorizzazioni commerciali per la vendita di prodotti
all’interno degli outlets non hanno come presupposto una
identità soggettiva tra azienda produttiva e soggetto
venditore, sebbene debba sussistere tra il soggetto che
richiede l’autorizzazione commerciale e l’azienda
produttiva un rapporto tale da far collegare anche
indirettamente l’attività di vendita al soggetto
produttore.
Ciò in quanto gli outlets non sono spacci aziendali
gestiti in via diretta dalle singole aziende
produttrici, bensì delle strutture di vendita di merci a
basso costo, provenienti dalle giacenze di magazzino
delle ditte produttrici, giacenze possono essere poste
in vendita, o “rimesse in circolo”, da soggetti terzi, i
quali rilevano l’invenduto dai magazzini delle aziende
per venderlo in strutture “ad hoc”. |
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TAR
Lazio-Roma, sez. III ter, sentenza 17.09.2008 n. 8356
Sanzioni AGCM, iniziative regionali a tutela dei
consumatori, legittimità, sussistenza
La norma che impone l’utilizzazione nell’interesse del
consumatore delle somme percepite a seguito di sanzioni
irrogate dall’AGCM, non impone un intervento necessario
delle associazioni a tutela dei consumatori, ben potendo
tali somme essere gestite dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto del vincolo di
destinazione. |
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TAR
Lazio, sez. I, sentenza 09.05.2007, n. 4185
Televisione. Bevanda con l’etichetta. Pubblicità occulta
La pubblicità deve essere trasparente: riprendere con la
telecamera, durante una trasmissione televisiva, una
bevanda con l’etichetta (contrassegnata dal marchio
commerciale) è pubblicità occulta, laddove l’esibizione
del prodotto sia innaturale. |
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TAR
Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 21.03.2007, n.
1322
Decreto Bersani e tutela della concorrenza
Il giudice amministrativo ricorda che la disciplina
relativa alla pianificazione autoritativa
dell’attività economica ha, in primis, come referente
normativo interno, l'art. 41 della Costituzione
sottolineando come, in
ambito comunitario, esso trovi il suo “habitat” naturale
nel principio di tutela della concorrenza (ex art. 3,
comma 1 lett. g , del Trattato istitutivo).
Tale principio ha assunto valore giuridico autonomo nel
nostro ordinamento mediante la Legge 10 ottobre 1990, n.
287, che ha introdotto un sistema compiuto di norme
sulla tutela della concorrenza e del mercato, nonché
tramite l'art. 2 D.lgs n. 114/98, di riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
Secondo i Giudici “dall'insieme di detti principi si
ricava come il potere regolamentare attribuito agli enti
locali in materia di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di estetista, per un verso, non può essere
svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge,
cioè dell'unico strumento cui l'art. 41 della
Costituzione consente di limitare il diritto
all'iniziativa economica privata, e, per altro verso,
non può comunque essere utilizzato per il perseguimento
di finalità contrastanti con lo sviluppo della
concorrenza fra produttori del servizio.”
Il TAR, conseguentemente, ritiene necessaria un’
interpretazione costituzionalmente e, per così dire,
comunitariamente orientata della disposizione introdotta
dal c.d decreto Bersani, sicché, pur letteralmente
riferita alla categoria delle attività commerciali,
l’eliminazione dell’obbligo de quo non può non
intendersi applicabile anche al settore dei servizi,
“data l’identità di ratio posta a predicato della
liberalizzazione, che è quella, esplicitamente
dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di
concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del
mercato.”
Il GA, infine, ricorda che le normative regionali e
comunali sulle quali si fonda il diniego di
autorizzazione, collocate nella gerarchia delle fonti
nazionali e comunitarie e alla luce dei principi
costituzionali, si rivelano non applicabili,
“perseguendo un fine opposto a quello tutelato
dall'ordinamento comunitario e costituzionale.” |
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TAR
Lazio, sez. III ter, sentenza 08.08.2006, n. 7103
Associazione dei consumatori. Riconoscimento solo con
l'esclusività dell'oggetto
Ai fini della qualifica di associazione dei consumatori
riconosciuta ed iscritta nell’elenco tenuto dal
Ministero delle Attività Produttive costituisce
presupposto indefettibile il previo accertamento che il
soggetto richiedente l’iscrizione si occupi
esclusivamente di consumatori ed utenti come definiti
nell’art. 2 lett. a) della legge n. 281/98 (e cioè
persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o
servizi per scopi non riferibili all’attività
imprenditoriale e professionale eventualmente svolta) e
che abbia natura di “formazione sociale che abbia per
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori e degli utenti” (art. 2 lett.
b) della stessa legge). |
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TAR Lazio,
sentenza 11.05.2005, n. 3655
Telefonia. Pacchetti di servizi alla grande clientela
d’affari e posizione dominante
«Nella fornitura dei cd. “pacchetti di servizi” alla
grande clientela d’affari che ne formula richiesta
all’operatore chiedendo allo stesso l’adesione, la
negoziazione con forti ribassi rispetto ai prezzi
praticati dalle concorrenti –non potendo che confermare
una posizione dominante (da sola non illecita), pur in
assenza di una definizione del mercato dei cd.
“pacchetti di servizi”, ad oggi non ancora offerta dalla
vigente normativa in materia – non può costituire da
sola prova dell’abuso di una posizione dominante sul
mercato laddove non si tenga conto, con adeguata
istruttoria della competente Autorità, dei reali
rapporti contrattuali di forza». |
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