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Tutela diritti del consumatore - Antitrust

Tribunali Amministrativi Regionali

Fonti: www.overlex.com
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

 
TAR Lazio, sez. II ter, sentenza 06.05.2009 n. 4745
Giornali gratuiti, diffusione, limiti, distanza, illegittimità

L’imposizione di limiti di distanza nella diffusione dei giornali gratuiti viola la concorrenza.
 

TAR Veneto, sez. III, sentenza 21.08.2009 n. 2342
Outlet, attivazione, commercianti, conflitto, associazioni, legittimazione ad agire

Se l’attivazione di un outlet, da un lato, può determinare un danno potenziale per alcuni commercianti operanti sul territorio, in quanto potrebbe sviare la clientela, allo stesso tempo,essa può comportare un vantaggio per i commercianti in grado di operare all’interno dell’outlet stesso.
Conseguentemente, non sussiste un pregiudizio per tutti i commercianti della zona che,di per sè solo, legittimerebbe l’interesse a ricorrere da parte di una associazione di categoria.
Ciò in quanto le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività di cui sono centri di riferimento,purchè non sussista alcun conflitto, anche solo potenziale, tra appartenenti alla categoria, di cui l’associazione ricorrente è organismo esponenziale.

 

TAR Veneto, sez. III, sentenza 21.08.2009 n. 2340
Outlets, autorizzazioni commerciali, vendita a basso costo

Le autorizzazioni commerciali per la vendita di prodotti all’interno degli outlets non hanno come presupposto una identità soggettiva tra azienda produttiva e soggetto venditore, sebbene debba sussistere tra il soggetto che richiede l’autorizzazione commerciale e l’azienda produttiva un rapporto tale da far collegare anche indirettamente l’attività di vendita al soggetto produttore.
Ciò in quanto gli outlets non sono spacci aziendali gestiti in via diretta dalle singole aziende produttrici, bensì delle strutture di vendita di merci a basso costo, provenienti dalle giacenze di magazzino delle ditte produttrici, giacenze possono essere poste in vendita, o “rimesse in circolo”, da soggetti terzi, i quali rilevano l’invenduto dai magazzini delle aziende per venderlo in strutture “ad hoc”.

 

TAR Lazio-Roma, sez. III ter, sentenza 17.09.2008 n. 8356
Sanzioni AGCM, iniziative regionali a tutela dei consumatori, legittimità, sussistenza

La norma che impone l’utilizzazione nell’interesse del consumatore delle somme percepite a seguito di sanzioni irrogate dall’AGCM, non impone un intervento necessario delle associazioni a tutela dei consumatori, ben potendo tali somme essere gestite dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto del vincolo di destinazione.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 09.05.2007, n. 4185
Televisione. Bevanda con l’etichetta. Pubblicità occulta

La pubblicità deve essere trasparente: riprendere con la telecamera, durante una trasmissione televisiva, una bevanda con l’etichetta (contrassegnata dal marchio commerciale) è pubblicità occulta, laddove l’esibizione del prodotto sia innaturale.

TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 21.03.2007,  n. 1322
Decreto Bersani e tutela della concorrenza
Il giudice amministrativo ricorda che la disciplina relativa alla pianificazione autoritativa
dell’attività economica ha, in primis, come referente normativo interno, l'art. 41 della Costituzione sottolineando come, in
ambito comunitario, esso trovi il suo “habitat” naturale nel principio di tutela della concorrenza (ex art. 3, comma 1 lett. g , del Trattato istitutivo).
Tale principio ha assunto valore giuridico autonomo nel nostro ordinamento mediante la Legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto un sistema compiuto di norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, nonché tramite l'art. 2 D.lgs n. 114/98, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
Secondo i Giudici “dall'insieme di detti principi si ricava come il potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, per un verso, non può essere svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge, cioè dell'unico strumento cui l'art. 41 della Costituzione consente di limitare il diritto all'iniziativa economica privata, e, per altro verso, non può comunque essere utilizzato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza fra produttori del servizio.”
Il TAR, conseguentemente, ritiene necessaria un’ interpretazione costituzionalmente e, per così dire, comunitariamente orientata della disposizione introdotta dal c.d decreto Bersani, sicché, pur letteralmente riferita alla categoria delle attività commerciali, l’eliminazione dell’obbligo de quo non può non intendersi applicabile anche al settore dei servizi, “data l’identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato.”
Il GA, infine, ricorda che le normative regionali e comunali sulle quali si fonda il diniego di autorizzazione, collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelano non applicabili, “perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale.”

TAR Lazio, sez. III ter, sentenza 08.08.2006, n. 7103
Associazione dei consumatori. Riconoscimento solo con l'esclusività dell'oggetto

Ai fini della qualifica di associazione dei consumatori riconosciuta ed iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero delle Attività Produttive costituisce presupposto indefettibile il previo accertamento che il soggetto richiedente l’iscrizione si occupi esclusivamente di consumatori ed utenti come definiti nell’art. 2 lett. a) della legge n. 281/98 (e cioè persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta) e che abbia natura di “formazione sociale che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti” (art. 2 lett. b) della stessa legge).

TAR Lazio, sentenza 11.05.2005, n. 3655
Telefonia. Pacchetti di servizi alla grande clientela d’affari e posizione dominante

«Nella fornitura dei cd. “pacchetti di servizi” alla grande clientela d’affari che ne formula richiesta all’operatore chiedendo allo stesso l’adesione, la negoziazione con forti ribassi rispetto ai prezzi praticati dalle concorrenti –non potendo che confermare una posizione dominante (da sola non illecita), pur in assenza di una definizione del mercato dei cd. “pacchetti di servizi”, ad oggi non ancora offerta dalla vigente normativa in materia – non può costituire da sola prova dell’abuso di una posizione dominante sul mercato laddove non si tenga conto, con adeguata istruttoria della competente Autorità, dei reali rapporti contrattuali di forza».

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