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Corte Costituzionale

Fonti: www.overlex.com
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Corte Costituzionale, sentenza 17.07.2009 n. 224
Iscrizione e partecipazione dei magistrati a partiti politici.

La consulta ha sancito: «Si deve ritenere non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, in quanto la ratio sottesa alla norma de qua è quella della tutela rafforzata dell’immagine di indipendenza del magistrato, la quale può essere posta in pericolo tanto dall’essere il magistrato politicamente impegnato e vincolato ad una struttura partitica, quanto dai condizionamenti, anche sotto l’immagine, derivanti dal coinvolgimento nell’attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario».
La Corte Costituzionale era stata investita della questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, con ordinanza promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura, con riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione.
Nel corso del giudizio, il Consiglio Superiore della Magistratura ha esposto la tesi secondo cui il divieto formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici per il magistrato, rafforzato da una sanzione per la sua violazione, andrebbe oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con l'esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice; e irragionevolmente assimilerebbe nel medesimo giudizio di disvalore l'appartenenza a
partiti politici ed a centri di affari o di potere affaristico.
Con la predetta sentenza la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, per come sollevata, ha preliminarmente specificato che i magistrati debbono godere degli
stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo, tuttavia
le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale.
Nell’affrontare la questione, la Corte ha richiamato quanto già affermato in precedenti sue pronunce (sent. n. 100 del 1981), rilevando che è la stessa Costituzione che riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II, in virtù della natura della loro funzione. Tale disciplina ha il compito di assicurare una posizione peculiare ai magistrati e correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.
In particolar modo, la Corte richiama gli artt. artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ribadendo che i magistrati devono essere imparziali e indipendenti e che tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità.
Sicché si opera una sorta di bilanciamento tra i diversi valori coinvolti ovvero tra la libertà di associarsi in partiti, ex art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati, nonchè l'immagine di estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo, ex l'art. 98, terzo comma, Cost.
A ciò si aggiunge la circostanza che è demandato al legislatore ordinario, con riferimento al caso di specie, la facoltà di stabilire «limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati». Dunque, è la Costituzione stessa che consente al legislatore ordinario di introdurre a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, al fine di rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge, nonché per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere legati ad una struttura partitica nella quale vi sono vincoli gerarchici  interni.
Posta tale premessa, nel proprio iter logico-argomentativo la Corte ha, inoltre, individuato la natura, la portata e gli obiettivi perseguiti dalla norma censurata. Infatti, la disciplina dettata ex art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo succitato ha dato attuazione ad una mera previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l'iscrizione, ma anche «la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici». Inoltre accanto al dato formale dell'iscrizione, è parimenti precluso al magistrato, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso in grado di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine.
I Giudici delle Leggi hanno altresì negato, che si potesse postulare contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati. Risulta lampante e lapalissiano la diversità delle situazioni poste a raffronto, l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico e l’accesso alle cariche elettive. Infine, si è evidenziato che la peculiarietà dell'assolutezza del divieto, riguarda tutti i magistrati, senza alcuna sorta di eccezioni. Pertanto vale sia nei confronti di coloro che non esercitano attualmente funzioni giudiziarie sia per coloro che sono stati temporaneamente collocati fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.

Corte Costituzionale, sentenza 08.07.2010 n. 249
Aggravanti, immigrazione irregolare, clandestinità, illegittimità, sussistenza

E’ costituzionalmente illegittima l’aggravante di clandestinità.
La qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento.
Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

Corte Costituzionale, sentenza 17.06.2010 n. 217
Danno, irreparabilità, nozione

L’irreparabilità del danno di cui all’art. 373 cod. proc. civ. va intesa, quantomeno, nel senso di un intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di cassazione e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.

Corte Costituzionale, sentenza 28.05.2010 n. 189
Benefici penitenziari, personalizzazione, necessità

Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso.
Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativi e si instaura di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena.

Corte Costituzionale, sentenza 06.05.2010 n. 167
Armi, portabilità, assenza di licenza, legittimità, limiti

Solo gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti.

Corte Costituzionale, sentenza 29.04.2010 n. 152
Iniziativa economica, libertà, limiti, legittimità, precisazioni

Non è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale.

Corte Costituzionale, sentenza 15.04.2010 n. 131
Titoli professionali, competenza statale, sussistenza

La comnza dello Stato ad individuare i profili professionali ed i requisiti necessari per il relativo esercizio spetta anche quando l’attività professionale sia destinata a svolgersi in forma di lavoro dipendente.

Corte Costituzionale, sentenza 19.03.2010 n. 112
Collaborazione, attività legislativa, insussistenza

L’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione; non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo.

Corte Costituzionale, sentenza 17.03.2010 n. 106
Praticante avvocato, difesa d’ufficio, illegittimità

Il praticante avvocato non può essere difensore d’ufficio.

Corte Costituzionale, ordinanza 05.03.2010 n. 90
Corte Costituzionale, processo, interesse

Quando sopravviene una modifica legislativa, deve essere dato alla parte il temo di verificare la persistenza dell’interesse alla pronuncia.

Corte Costituzionale, ordinanza 05.03.2010 n. 88
Patrocinio a spese dello Stato, illegittimità, insussistenza

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prevedono che la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale» (art. 120) e che con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Corte Costituzionale, ordinanza 24.02.2010 n. 66
Clandestinità, aggravante, legittimità

E’ legittima la previsione inerente l’aggravante della clandestinità, prevista dal codice penale.

Corte Costituzionale, sentenza 18.02.2010 n. 50
Avvocato, professionisti, domicilio

Il domicilio professionale - che non di rado coincide con la residenza - s’identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista, cioè con il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell’ordine competente. Anzi, proprio con riferimento a tale concetto ben si giustifica lo scopo di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l’organizzazione della propria attività professionale.

Corte Costituzionale, sentenza 05.02.2010 n. 35
Rifiuti, giurisdizione, giudice amministrativo

Il legislatore, nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla complessa azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una “particolare” materia, rappresentata appunto dalla “gestione dei rifiuti”.
Inoltre, il riferimento ai comportamenti, su cui si incentra la doglianza del remittente, deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa. L’espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa nel senso che l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Corte Costituzionale, ordinanza 28.01.2010 n. 22
Tributi, compensazione, soglia massima, legittimità

E’ legittima la previsione di una soglia massima alla compensabilità dei tributi.

Corte Costituzionale, sentenza 21.01.2010 n. 17
Illegittimità costituzionale, norme, interpretazioni, precisazioni

Nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente
illegittima sol perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione.

Corte Costituzionale, sentenza 30.12.2009 n. 341
Salute, ticket, disciplina, precisazioni, provincia autonoma di Trento

Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento.

 

Corte Costituzionale , sentenza 16.11.2009 n. 313
Divieto di soggiorno, inasprimento della pena, legittimità, sussistenza

Non è irragionevole la scelta legislativa di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite, inerenti alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, scelta attuata «collocando nella relativa fattispecie criminosa, punita con la reclusione da uno a cinque anni, anche l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a tale misura, disposte dal tribunale ex art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni».

 

Corte Costituzionale, sentenza 29.10.2009 n. 276
Interruzione del processo, morte del contumace, legittimità costituzionale

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 300, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, non richiamando l’art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d’interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l’udienza di discussione del progetto di divisione, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Ciò in quanto nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima esclusivamente perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo solo se non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione

 

Corte Costituzionale, sentenza 23.10.2009 n. 264
Aids, detenzione, incompatibilità, conseguenze, legittimità costituzionale, sussistenza

L’art. 146, c. 1, n. 3 c.p. - rivolto non solo ai malati di AIDS o a quanti presentino uno stato di grave deficienza immunitaria derivante da infezione da HIV, ma anche a coloro che siano affetti da altra malattia particolarmente grave - non individua una particolare categoria di persone rispetto alle quali l’incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare in concreto se, ai fini dell’esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato, per lo stadio estremo al quale è oramai pervenuta la malattia, siano o meno compatibili con lo stato detentivo.

Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 16.10.2009 n. 6363
Prg, varianti strutturali, procedura ordinaria, precisazioni

Le varianti strutturali al Prg devono essere deliberate con la procedura ordinaria.

 

Corte Costituzionale, ordinanza 30.07.2009 n. 257
Sul carattere generale del principio della translatio iudicii

é manifesta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, sotto il profilo che detta norma, «mentre impone al giudice ordinario di rilevare, anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici speciali, in qualunque stato e grado del processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione», con la conseguenza che, «qualora, nel corso del giudizio, si consumino i termini di legge per agire dinanzi alla giurisdizione competente, si determina una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale».

 

Corte Costituzionale, sentenza 23.07.2009 n. 233
Legittimità costituzionale, censura, genericità

E’ infondata la censura generica, la quale non evidenzia, nel complessivo contenuto della norma censurata, gli aspetti specifici nei quali potrebbe cogliersi la violazione di principi costituzionali.
Nella materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio.

 
Corte Costituzionale, sentenza  09.07.2009 n. 206
Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Marchio,
denominazione o testata identificativa che richiamino, in tutto o in parte, quelli di un'emittente nazionale - Divieto di utilizzazione e di diffusione indipendentemente dalla priorità cronologica dell'uso
 

Corte Costituzionale, sentenza 09.07.2009 n. 212
Sentenze, errore materiale, correzioni, necessità, Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale può disporre la correzione di errori materiali, presenti nella parte dispotica della sentenza.

 

Corte Costituzionale, sentenza 09.07.2009 n. 207
Revocazione per errore di fatto anche nel processo in cassazione e nell'arbitrato

Anche nel processo in Cassazione e nell’arbitrato vi deve essere la revocazione per errore di fatto.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.

 

Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2009 n. 167
Tartufi, raccolta, divieto, precisazioni

L'espressione «boschi e terreni non coltivati» deve essere letta insieme alle norme del codice civile (artt. 841 e 842 cod. civ.) e alle leggi sulla caccia: è vietato raccogliere liberamente i tartufi oltre che nei terreni coltivati anche nei fondi chiusi e recintati, secondo le previsioni del codice civile e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia.
In tali ultimi casi, dunque, il diritto di proprietà sui tartufi è riservato dal legislatore a tutti coloro che hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi.

 

Corte Costituzionale, sentenza 08.05.2009 n. 151
Procreazione assistita, questione di legittimità costituzionale, sussistenza, limiti

La legge sulla procreazione assistita è in parte costituzionalmente illegittima, laddove prevede la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente (perché viola l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili) e laddove non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

 

Corte Costituzionale, sentenza 30.04.2009 n. 125
Diritto comunitario, diritto interno, rapporti, autonomia

Nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato.

Corte Costituzionale, ordinanza 24.04.2009 n. 120
Partiti politici, natura giuridica, conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

I partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Costituzione.
Pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali.

Corte Costituzionale, sentenza 02.04.2009 n. 97
Confisca per equivalente, materia fiscale, retroattività, illegittimità

La previsione della confisca per equivalente non può spiegare effetto in modo retroattivo, nell’ambito dei reati tributari.

Corte Costituzionale, sentenza 27.03.2009 n. 87
Difesa, magistrato, procedimento disciplinare, scelta, libertà, negazione

L’esigenza di indipendenza impone, già nel procedimento disciplinare, che al magistrato sia riconosciuto il diritto di scegliere il difensore ed esclude la legittimità di disposizioni che lo limitino.

Corte Costituzionale, sentenza 27.03.2009 n. 92
Professionisti, ricongiunzione, estensione, insussistenza, legittimità

L’estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta; è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell’onere economico della ricongiunzione e ciò perché le differenze tra le discipline delle gestioni previdenziali delle varie categorie di lavoratori rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto.
Non contrasta con l’art. 3 Cost. l’applicazione di diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica a seconda della gestione di provenienza dei contributi oggetto della ricongiunzione.

Corte Costituzionale, ordinanza 27.03.2009 n. 89
Esercizio della funzione legislativa, limiti, legge delegante, legge delegata

I limiti della delega al Governo nell’esercizio della funzione legislativa di cui all’art. 76 Cost. riguardano esclusivamente i rapporti tra legge delegante e legge delegata.

Corte Costituzionale, ordinanza 20.03.2009 n. 82
Disagio abitativo, interventi, riduzione, illegittimità, insussistenza

E’ legittima la previsione di interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

Corte Costituzionale, sentenza 20.03.2009 n. 75
Informazioni false o reticenti, polizia giudiziaria, causa di non punibilità

Va esclusa la punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

Corte Costituzionale, sentenza 13.03.2009 n. 73
Intermediazione finanziaria, iscrizione registro, necessità, conseguenze

E’ legittimo che gli intermediari finanziari debbano essere iscritti in appositi elenchi.
Corte Costituzionale, ordinanza 05.03.2009 n. 68
Giudice di pace penale, competenza, legittimità, sussistenza

La normativa inerente la competenza penale del giudice di pace non è in contrasto con la Costituzione.

Corte Costituzionale, sentenza 05.03.2009 n. 63
Assicurazione, individuazione del giudice competente, durata irragionevole del processo

Non può desumersi la necessità di una concentrazione davanti al giudice fallimentare di tutti i vari strumenti di tutela giudiziale previsti dall'ordinamento. Al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza e tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali.

Corte Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 438
Consenso informato, previsione legislativa, previsione regionale, legittimità

La regione non può disciplinare la materia del consenso informato che è prerogativa dello Stato.

Corte Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 437
Beni paesaggistici, tutela, piano urbanistico, degradazione, precisazioni

E’ illegittimo degradare la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela meramente urbanistica.

Corte Costituzionale, sentenza 01.12.2008 n. 400
Giudice penale, dibattimento, udienza preliminare
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.

Corte Costituzionale, sentenza 28.11.2008 n. 391
Imprese, localizzazione, principio eguaglianza, discriminazione
Discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta col principio di eguaglianza, nonché col principio di cui all'art. 120, comma 1, Costituzione, in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

Corte Costituzionale, sentenza 14.11.2008 n. 373
Irpef, oneri deducibili, assegno di mantenimento, esclusione, alimenti

é rimessa alla discrezionalità del legislatore l'individuazione degli oneri deducibili; ne deriva che l' indeducibilità ai fini Irpef degli assegni di mantenimento dei figli disposti dall'autorità giudiziaria, in caso di separazione o divorzio, è legittima.

Corte Costituzionale, sentenza 14.11.2008 n. 372
Legge regionale, norme di valorizzazione, contrasto, normativa comunitaria
La normativa campana sulla valorizzazione della carne di bufalo non è in contrasto con i principi e norme comunitarie.

Corte Costituzionale, ordinanza 23.10.2008 n. 344
Contribuzione previdenziale, mancata esclusione somme, datore di lavoro

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 31 della Costituzione. Conseguentemente, deve ritenersi legittima la mancata esclusione delle somme che il datore di lavoro eroga per la frequenza di scuole dell'infanzia.

Corte Costituzionale, sentenza 10.10.2008 n. 338
Ordinamento penitenziario, regime di semilibertà, condizioni

E’ infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che ammette il regime di semilibertà solo per i condannati che abbiano espiato i due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede i tre anni.

Corte Costituzionale, sentenza 23.06.2008 n. 233
Assegno sociale, requisiti, reddito, rendita INAIL del coniuge, calcolo, legittimità

Tra i requisiti reddituali che condizionano l’erogazione dell’assegno sociale, deve essere considerata anche la rendita INAIL del coniuge.

Corte Costituzionale, sentenza 20.06.2008 n. 222
Attribuzioni Stato-Regioni, attività di guida turistica, disciplina delle professioni

In tema di attribuzioni Stato-Regioni, spetta allo Stato disciplinare gli aspetti che sono propri dell’esercizio di una specifica attività professionale, anche se si tratta dell’attività di guida turistica.

Corte Costituzionale, sentenza 18.06.2008 n. 215
Giochi d’azzardo, procedimento penale, depenalizzazione

La depenalizzazione delle sanzioni previste in materia apparecchi e giochi automatici, in quanto legge più favorevole, si applica retroattivamente.

Corte Costituzionale, sentenza 13.06.2008 n. 200
Valutazione sulla legittimità delle leggi, rilievo regionale, illegittimità

Ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.

Corte Costituzionale, sentenza 30.05.2008 n. 180
Paesaggio, tutela, legislazione esclusiva statale, legittimità

La tutela del paesaggio è di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Corte Costituzionale, sentenza 23.05.2008 n. 166
Disagio abitativo, edilizia residenziale pubblica, poteri dei Comuni

In materia di interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, la normativa che attribuisce ai Comuni la possibilità di istituire apposite commissioni per il rilascio degli immobili ai soggetti beneficiari lede la competenza residuale delle Regioni in materia di politiche sociali.

Corte Costituzionale sentenza 16.05.2008 n. 143
Mandato di arresto europeo. Durata della custodia cautelare in carcere

E’ costituzionalmente illegittima la normativa in tema di mandato di arresto europeo, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero, in esecuzione del mandato d’arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di base.

Corte Costituzionale, ordinanza 14.05.2008 n. 138
Giudice di pace. Materia penale. Costituzione parte civile

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla normativa che attribuisce al giudice di pace la competenza a giudicare, nella materia penale a lui devoluta, anche sulla costituzione di parte civile oltre il limite di valore indicati dalla legge.

Corte Costituzionale, sentenza 14.05.2008 n. 230
Giurisdizione. Sanzioni amministrative. Commissioni tributarie. Insussistenza
Non rientra nella giurisdizione tributaria la materia delle sanzioni irrogate da uffici finanziari, laddove non abbiano natura tributaria.

Corte Costituzionale, sentenza 24.04.2008 n. 115
Pensione di inabilità. Requisito reddituale. Reddito del coniuge

In tema di pensione di inabilità, ai fini del rispetto del tetto reddituale, bisogna tener conto del solo reddito del richiedente, non cumulato con quello del coniuge.

Corte Costituzionale, sentenza 18.04.2008 n. 105
Ambiente, accordo quadro a tutela, violazione principio collaborazione, insussistenza

La regione può legittimamente prevedere un programma quadro a tutela delle foreste, senza con ciò superare le proprie competenze e vulnerare il principio generale di leale collaborazione.

Corte Costituzionale, ordinanza 18.04.2008 n. 109
Mandato di arresto europeo. Limiti massimi della carcerazione preventiva

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in tema d mandato di arresto europeo, relativamente alla disposizione che configura, come causa ostativa alla consegna, la mancata previsione, nella legislazione dello Stato membro di emissione, di limiti massimi della carcerazione preventiva.

Corte Costituzionale, sentenza 15.04.2008 n. 102
Tassa sul lusso in Sardegna: disparità di trattamento. Parziale incostituzionalità

La c.d. tassa sul lusso istituita in Sardegna è parzialmente incostituzionale, perché crea disparità di trattamento.

Corte Costituzionale, sentenza 02.04.2008 n. 93
Competenze Stato-Regioni. Istituzione di nuove figure professionali

In materia di professioni, la potestà legislativa concorrente delle Regioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Ne deriva che la Regione Piemonte non può istituire la nuova figura professionale degli "addetti al benessere bio-naturale".

Corte Costituzionale , sentenza 28.03.2008 n. 72
Legge ex Cirielli. Legittimità costituzionale

E’ costituzionalmente legittima la legge c.d. ex Cirielli, laddove esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione ai processi pendenti dinanzi alla corte d'appello alla data di entrata in vigore della legge.

Corte Costituzionale, ordinanza 13.03.2008 n. 54
Alcool e stupefacenti. Guida. Reato. Competenza

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle norme del codice della strada che attribuiscono al Tribunale la competenza sul reato di guida in stato di ebbrezza ed al Giudice di Pace sul reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Cfr. Corte Costituzionale 133/07, Cassazione penale 19486/08, Cassazione penale 43405/07.

Corte Costituzionale , sentenza 07.03.2008,  n. 50
Legge finanziaria per il 2007.  Previsione di competenze statali per finanziamenti sociali. Illegittimità

La Finanziaria per il 2007 presenta profili di illegittimità costituzionale: i finanziamenti sociali vanno decisi dalle regioni.

Corte Costituzionale , sentenza 02.03.2008 n. 74
Pensione di reversibilità. Pensione diretta del dante causa. Indipendenza

In materia di pensione di reversibilità è indubbio:
a) l’indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa;
b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

Corte Costituzionale , sentenza 30.01.2008 n. 17
Referendum. Candidatura dello stesso candidato in più di una circoscrizione

E’ ammissibile il referendum, per l'abrogazione delle disposizioni relative al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle parole “nella stessa”.

Corte Costituzionale , sentenza 25.01.2008 n. 10
Conflitti e limiti delle competenze, Stato e Regioni

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale.

Corte Costituzionale , sentenza 25.01.2008 n. 10
Conflitti e limiti delle competenze, Stato e Regioni

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale.

Corte Costituzionale, ordinanza 18.01.2008 n. 6
Iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese. Mancanza

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del registro delle imprese relativamente all’articolo del codice civile che dispone, nel caso in cui un' iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, che il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Corte Costituzionale, ordinanza 28.12.2007 n. 456
Patteggiamento. Esame testimoniale. Sottrazione

Colui che decide di patteggiare è obbligato a testimoniare; tale previsione, non è incostituzionale.

Corte Costituzionale, sentenza 14.12.2007 n. 430
Servizi farmaceutici. Competenza legislativa. Legislazione concorrente

Ai fini del riparto delle competenze legislative la “materia” della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute», come peraltro già avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione. La complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute.

Corte Costituzionale, sentenza 05.12.2007 n. 412
Riparto di competenze. Spesa pubblica. Vincoli all’assunzione del personale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di vincoli all’assunzione del personale, poiché le disposizioni statali sul punto rispondono ad un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, che rinvia a principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia oggetto di potestà legislativa concorrente.

Corte Costituzionale, sentenza 30.11.2007 n. 403
Autorità garante delle comunicazioni. Controversie tra utenti e società erogatrici del servizio

In caso di controversie fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze in materia di comunicazione, la disposizione normativa che prevede il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere interpretata nel senso che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari.

Corte Costituzionale, sentenza 30.11.2007, n. 402
Riparto di competenze tra Stato e Regioni. Istituzione del PGT.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla legge della
Regione Lombardia che introduce un nuovo tipo di strumento urbanistico denominato PGT, in quanto la dormita de qua costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio.

Corte Costituzionale, sentenza 23.11.2007, n. 390
Intercettazioni telefoniche di parlamentari. Autorizzazione preventiva

In tema di intercettazioni telefoniche indirette o casuali coinvolgenti parlamentari, l’autorità giudiziaria non deve munirsi dell’autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi; inoltre il diniego dell’autorizzazione non comporta l’obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

Corte Costituzionale, sentenza 09.11.2007 n. 377
Cartelle di pagamento. Processo tributario. Obbligo di indicare il responsabile

I concessionari sono obbligati ad indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.

Corte Costituzionale, sentenza 24.07.2007, n. 322
Reati sessuali, error aetatis, irrilevanza, ignoranza o errore evitabile

In tema di reati sessuali, l’errore sull’età della vittima non esonera l’agente dalla responsabilità penale, salvo che si risolva in una ignoranza o errore inevitabile.

Corte Costituzionale, sentenza 20.07.2007, n. 302
Immunità parlamentari. Opinioni espresse nel "contesto politico"

Il mero “contesto politico”, o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni del deputato o del senatore si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare. Quindi la guarentigia costituzionale è esclusa ove tali dichiarazioni non si limitino a riprodurre le specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma si risolvono in una ulteriore e diversa articolazione, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero.

Corte Costituzionale, sentenza 13.07.2007, n. 270
Imposte e tasse, condono tombale, periodo d’imposta

é incostituzionale la legge che escluda dal condono "tombale" i contribuenti aventi un esercizio sociale (e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare.

Corte Costituzionale, sentenza 21.06.2007, n. 221
Beni culturali. Prelazione. contratto di leasing

Il diritto di prelazione previsto dal Codice dei beni culturali, con riguardo ai beni oggetto di leasing, trova applicazione solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario.

Corte Costituzionale, sentenza 14.06.2007, n. 192
Recidiva reiterata. Facoltatività

Il giudice applica l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata quando ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento unicamente quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti.

Corte Costituzionale, sentenza 14.06.2007, n. 188
Attività di ricerca degli IRCCS. Sistema regionale di controllo. Competenze statali di vigilanza

È illegittima la previsione di un sistema regionale di controllo sull’attività di ricerca degli IRCCS, in quanto interferisce nell’attività, di competenza del Ministero della salute, di verifica della rispondenza di tali attività al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal ministero stesso. Non vi è dubbio, infatti, che spetti allo Stato la determinazione dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale, mentre la Regione può svolgere autonomamente una propria attività di monitoraggio solo su singoli progetti dei quali abbia assunto la responsabilità della realizzazione.

Corte Costituzionale, ordinanza 01.06.2007, n. 177
Ultrattività della legge penale

La legge finanziaria 2007 ha modificato quella del 2006 nella parte in cui prevedeva la ultrattività della sanzione penale anche ai fatti precedenti alla entrata in vigore della legge, con la conseguenza che non è più possibile porti il problema della sua costituzionalità.

Corte Costituzionale, sentenza 11.05.2007, n. 166
Immunità parlamentare. Dichiarazioni rese extra moenia

In tema di immunità dei membri del Parlamento, devono reputarsi opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari anche le dichiarazioni rese dal deputato fuori dalle sedi parlamentari, purchè sussista un nesso funzionale tra il contenuto delle dichiarazioni rese e le funzioni parlamentari esercitate. Ai fini dell’esistenza di detto nesso funzionale, è necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione dell’esercizio di attività parlamentari, per cui il semplice «contesto politico» o l’inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, non è circostanza in sé sufficiente a connotarle come espressive della funzione.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2007, n. 10847
Manager corrotto. Danni all’immagine dell’ente

Il danno all’immagine non comporta diminuzione patrimoniale diretta, ma è suscettibile di valutazione patrimoniale, sub specie di spesa necessaria a ripristinare il bene giuridico leso.

Corte Costituzionale, sentenza 27.02.2008 n. 39
Dichiarazione di fallimento, incapacità personali del fallito dopo la procedura

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge fallimentare (ante riforma) che stabiliscono che le incapacità personali, derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Corte Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 41/2006
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice.
(cfr. sentenza)
Corte Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 40/2006
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere).

(cfr. sentenza)
Corte Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 39/2006
Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003)
 
(cfr. sentenza)
Corte costituzionale, ordinanza del 09.01.2006, n. 9/06
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia)
Corte costituzionale, ordinanza del 09.01.2006, n. 7/06
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274).
Corte costituzionale, Ordinanza del 28.11.2005, n. 436/2005
Legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso con ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Centro di Produzione Radio Radicale ed il Comune di Piateda, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005.
(vedi ordinanza)
Corte costituzionale, Ordinanza del 28.11.2005, n. 435/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, promosso dal Tribunale di Lanusei, nel procedimento civile vertente tra D. M. e il Fallimento Arbatex a r.l., con ordinanza del 31 luglio 2003, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2005.(vedi ordinanza)
Corte costituzionale, Ordinanza 28.11.2005, n. 434/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000); dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promossi con ordinanze del 22 ottobre 2003 e del 1° ottobre 2004 dal Tribunale ordinario di Genova sui ricorsi proposti da Fortunato Bognolo e da Roberto Salvatori contro la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rispettivamente iscritte ai numeri 15 e 1051 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2004 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2005.
(vedi ordinanza)
Corte costituzionale, Sentenza del 28.11.2005, n. 433/2005
Legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro – Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.
(vedi sentenza)
Corte costituzionale, Sentenza del 28.11.2005, n. 432/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da CGIL Lombardia ed altro contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2004.
(vedi sentenza)
Corte Costituzionale, Sentenza del 28.11.2005 n. 431/2005
Legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera a); 6, comma 7; 7, comma 1, lettere b), d) e f); 11 e 14, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e); 4, commi 1 e 2, lettera i); 5, comma 2; 6, comma 2; 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7; 10, comma 1, lettera f); 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 30 dicembre 2004 e il 9 maggio 2005, depositati in cancelleria il 5 gennaio 2005 e il 17 maggio 2005 ed iscritti ai numeri 1 e 56 del registro ricorsi 2005. (vedi sentenza)
Corte Costituzionale - ordinanza 25.10 - 25.11.2005, n. 428/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 2 e 3, e dell' art. 49, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° ottobre 2004, depositato in cancelleria il successivo 5 ottobre ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2004.
(vedi ordinanza)

Corte costituzionale, ordinanza del 16.11.2005, depositata il 13.01.2006, n. 6/06
Ammissibilità, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati.

Corte Costituzionale - ordinanza 16.11.2005, n. 430/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 12 maggio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Antonio Mele contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2004
(vedi ordinanza)
Corte Costituzionale - ordinanza 16 .11.2005, n. 429/2005
Legittimità costituzionale degli articoli 180, secondo comma, terzo periodo, e 183 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 30 aprile 2004 dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento civile vertente tra Pensione “Il Colle” di Sorichetti Giorgio e Palmonella Mario, iscritta al n. 998 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2004.
(vedi ordinanza)

Corte costituzionale, sentenza del 15.11.2005, depositata il 13.01.2006, n. 2/06
Legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e dell'annessa tabella A

Corte costituzionale,sentenza del 15.11.2005, depositata il 13.01.2006, n. 1/06
Legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002)

Corte Costituzionale - Ordinanza 09 - 14.11.2005, n. 421/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 23 agosto 2004 dalla Corte d'appello di Venezia sul reclamo proposto da Simonetta Giatti contro Colorlife di Lanza Simonetta & C. s.n.c.
(Cfr. Ordinanza)

Corte Costituzionale - Ordinanza 09 - 14.11.2005, n .418/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 3 ordinanze del 3 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania
  (Cfr Ordinanza)

Corte Costituzionale - Ordinanza del 12.10.2005, n. 398/2005
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) (sostitutivo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche>>) e comma 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), promossi con ordinanze del 1° aprile, del 30 aprile, dell'11 maggio e del 14 giugno 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 672, 673, 674 e 893 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 33 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2004.
 (Cfr. Ordinanza)

Corte Costituzionale - Sentenza del 12.10.2005, n. 397/2005
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004 (Cfr. sentenza)

Corte Costituzionale - Ordinanza del 15.07.2005, n. 350/2005
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Cfr Ordinanza

Corte Costituzionale - Ordinanza del 15.07.2005, n. 349/2005
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, nonché dell'intero testo del medesimo decreto-legge e dell'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione.

 Cfr  Ordinanza.

Corte Costituzionale  - Ordinanza del 15.07.2005, n. 346/2005
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni)

 cfr Ordinanza

Corte Costituzionale - Sentenza del 15.07.2005, n. 345/2005
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112

cfr Sentenza

Corte Costituzionale, sentenza 26.05.2005, n. 199
Incostituzionali i limiti alla responsabilità del vettore marittimo

L'art. 423, comma I, del codice della navigazione, (cfr. r.d. 30 marzo 1942, n. 327), è incostituzionale nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.
La Consulta, nell’occasione, torna ad occuparsi della vexata quaestio avente ad oggetto la legittimità o meno dei limiti alla responsabilità dei vettori nel trasporto in generale, sia esso aereo, ferroviario o marittimo.
La Corte, preliminarmente, afferma come sia possibile rinvenire nell'ordinamento “il principio (espresso, come vincolo per l'autonomia privata, dall'art. 1229 del codice civile) per cui il debitore non può avvalersi di limiti alla sua responsabilità, quando questa scaturisca da un suo comportamento connotato da dolo o colpa grave”.
Quanto alla disposizione normativa censurata, è del tutto evidente l'irragionevolezza della norma nella parte in cui disciplina come irrilevante, ai fini del limite del risarcimento, l'ipotesi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.
La statuizione costituisce, tuttavia, un punto di partenza ma non di arrivo nella delicata materia, la cui disciplina legislativa , nei vari settori, è anteriore alla stessa Carta Costituzionale o comunque all’entrata in vigore dei principi comunitari regolatori: inevitabile, quindi, l’esigenza di aggiornamento in sede ermeneutica, in mancanza di un intervento di revisione legislativo.
Segnatamente, la polemica attende ancora una soluzione nomofilattica in tema di giudizi risarcitori promossi avverso il vettore ferroviario per il danno arrecato al viaggiatore da ritardo del treno o per i danni casualmente connessi: es. la perdita della coincidenza aerea.
La polemica investe la disciplina concernente il R.D.L. 1948/1934, convertito nella legge. 911/1035, come modificata, tra l’altro dal D.L. 13/12/1956, che limita il risarcimento del danno arrecato al solo ed esclusivo rimborso del biglietto, (per le aperture giurisprudenziali al fine di superare il limite, cfr. Cassazione civ., sez. III, sentenza n. 16954/2003).
Tale disciplina è fonte di aperto dibattito laddove si pone in contrasto, innanzitutto, con la normativa comunitaria in tema di tutela del consumatore, in primis la direttiva n. 13/93 che ha dato luogo alla legge n. 52/1996 e così i riferimenti di cui alla legge 281/1998, (ma si veda, anche, la Carta Europa dei Servizi ferroviari, 22/10/2002); la stessa, peraltro, viola il regime successivamente disegnato dall’entrata in vigore del codice civile, caratterizzato dal principio di cui all’art. 1229 c.c. , (cfr. Cass. civ. 1129/1976); Cass. civ. 6225/1994), e dal principio generale di buona fede, (per un excursus: Cass. civ. 1460/1973; Cass. civ. 960/1986; Cass. civ. 2788/1999).
E’, peraltro, evidente che la vetusta disciplina succitata debba fare i conti con la trasformazione della vecchia società dello Stato, divenuta la contemporanea S.p.A. , con forti dubbi in ordine alla compatibilità della ratio ispiratrice e degli addentellati normativi di riferimento alla nuova società di trasporti.
Non può, infine, non rilevarsi che intercorre una differenza sostanziale tra la responsabilità del vettore per danno alle cose e quella derivante da danno alla persona, da intendersi secondo i nuovi canoni disegnati dalla giurisprudenza sopravvenuta, (Cass. civ. 8828/2003, Corte cost. 233/2003, Cass. pen. 2050/2004): se la prima merita un balancing nel giudizio che opta per un contemperamento degli interessi, nel secondo caso qualsiasi limite alla responsabilità è sicuramente da rimuovere, se occorre, attraverso la disapplicazione ovvero l’interpretazione costituzionalmente adeguatrice.
Corte Costituzionale, sentenza 10.05.2005, n. 194
Processo societario: sì alla competenza del giudice del luogo della sede legale

Non è fondata la questione costituzionale relativa all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), secondo cui la competenza per territorio, nei procedimenti camerali relativi alle materie riguardate dal predetto decreto legislativo, spetta al giudice del luogo ove la società ha la sede legale.
Più precisamente tale norma non viola gli artt. 3-76 Cost., perché il riferimento alla sede legale e non alla sede effettiva della società si giustificherebbe alla luce del richiamato “criterio direttivo della rapidita’ del procedimento camerale, essendo ben noto come l'onere – gravante sull'attore – di dimostrare l'esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito determini il più delle volte un incongruo appesantimento dell'istruttoria, con ovvio pregiudizio delle esigenze di celerità che sono viceversa alla base stessa del rito camerale”; id est la stessa natura giuridica e la ratio del procedimento camerale giustifica il riferimento alla sede legale.
Diversamente argomentando, infatti, le esigenze di rapidità del suddetto procedimento, rischierebbero di essere vulnerate.
In questa prospettiva, pertanto, precisa la Corte Costituzionale con la sentenza 194/2005 la sottolineata specificita’ del rito camerale determina “l'infondatezza della censura riferita all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale la omogeneita’ necessaria a rendere comparabili le rispettive discipline ai fini dello scrutinio riferito al principio di eguaglianza”.
Corte Costituzionale, sentenza 29.04.2005, n. 168
Illegittima la previsione di pene più severe per le offese alla religione cattolica

L'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.
Corte Costituzionale, ordinanza 08.03.2005, n. 89
Cumulo di pensioni e di indennità integrativa speciale: di nuovo sì dalla Consulta

La Corte Costituzionale è stata chiamata ancora una volta ad occuparsi della questione della indennità integrativa speciale (detta anche “indennità di contingenza” o “scala mobile”), cioè dell’ ormai famoso art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato), in particolare il secondo comma. Diciamo ancora una volta perché la Corte, già con sentenza n. 566 del lontano 1989, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’ art. 99, quinto comma. Successivamente (con Sentenze n. 204/1992; n. 494/1993; n. 376/1994; n. 516/2000 e con Ordinanze n. 438/1998 e n. 517/2000) ha dichiarato l’incostituzionalità anche del secondo comma dell’art. 99, affermando che non sono più rinvenibili nell’ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo.
Tradotto in parole povere, si tratta di questo. Nel 1973, il legislatore, nel regolare con un Testo Unico le pensioni civili e militari dei dipendenti dello stato, aveva stabilito che al titolare di più pensioni (comma 2°) spettava una sola indennità integrativa speciale e, se il pensionato prestava opera retribuita (comma 5°) presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, la I.I.S. veniva sospesa!
Col passare degli anni, però, e con l’inerzia del legislatore è avvenuto che la base pensionistica non è stata rivalutata, mentre la I.I.S. ha seguito – come per legge – il vertiginoso aumento del costo della vita e si è rivalutata di conseguenza. Basti pensare che, attualmente, per una pensione tabellare un militare di leva percepisce al mese circa 75 euro di pensione e 635 di I.I.S.!! Si era, quindi, reso evidente con gli anni che ormai l’indennità faceva parte integrante della pensione e non era più un accessorio che poteva essere ridotto, sospeso o negato del tutto.
Si pensi poi che, per lo zelo interpretativo di molti burocrati, si è preteso di negare o di corrispondere la I.I.S. in misura ridotta persino ai “pensionati” che lavoravano (per non morire di fame)… presso industrie automobilistiche in Germania o nelle miniere del Belgio!! In violazione cioè dello stesso divieto del 5° comma dell’art. 99 che operava solo per i dipendenti pubblici, non per i privati.
A fronte di tutto questo, la Corte Costituzionale è intervenuta e, già nel 1989 come dicevamo, ha stabilito che: “La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la sospensione della corresponsione dell’ indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell’emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo comma, della Costituzione.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la riduzione del trattamento di pensione, nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per se non è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività.
Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall’art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ben giustifichi la misura.
Ne deriva che non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell’ emolumento dell’attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante.
L’art. 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato illegittimo in quanto non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa.
Nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma.” (Sentenza n. 566 del 22.12.1989).
Come abbiamo ricordato all’inizio, la Corte Costituzionale, da allora, è stata chiamata più volte a pronunciarsi… sulla stessa questione (!) e sembrava aver posto la parola “fine” con la Sentenza n. 516 del 21 novembre 2000, laddove aveva chiaramente stabilito che: “Deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.
Giova chiarire che l’illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.
D’altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l’esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l’esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione – anche per effetto del conglobamento pensionistico – della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.”
Tant’è che la Sezione Liguria della Corte dei conti, con Sentenza n. 525/2004, ha osservato che:
“Con quest’ultima pronuncia di incostituzionalità la Corte ha espunto dall’ordinamento una disposizione contenente lo stesso principio di cui all’art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, superando, in questo caso, la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 494 del 1993), che individuava nel cosiddetto ‘minimo INPS’, ovvero nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il limite minimo di pensione al di sotto del quale il divieto è escluso.
A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza più recente della Corte dei Conti ha ritenuto, anche nell’ipotesi di concorso di più pensioni, l’illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza della previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l’ indennità integrativa speciale in misura intera.”
Sfortunatamente, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con Sentenza n. 14/2003/QM, hanno inteso riproporre il cosiddetto “minimo INPS” sui trattamenti pensione-pensione; ma tale interpretazione non è stata accolta né applicata dalla quasi totalità delle successive sentenze della Corte stessa, né in primo grado né in appello.
Ciò nonostante – e veniamo finalmente all’Ordinanza della Corte Costituzionale che qui pubblichiamo integralmente – alcune Sezioni della Corte dei Conti hanno inteso riproporre ancora una volta la “vexata quaestio” alla Consulta.
Dalla lettura dell’Ordinanza si vedrà come le argomentazioni delle Sezioni remittenti non brillino di chiarezza e osiamo dire (ma questa è soltanto la modesta opinione dovuta ai limiti dell’estensore di questo commento) che, questa volta, la pronuncia della Corte Costituzionale non sia di immediata e facile percezione, laddove dichiara inammissibili le questioni proposte osservando:
“che i remittenti, pur non ignorando l’esistenza nella giurisprudenza contabile successiva agli ultimi interventi di questa Corte in materia di indennità integrativa speciale (cfr. ordinanza n. 438 del 1998,
sentenza n. 516 del 2000, ordinanza n. 517 del 2000) di diversi orientamenti non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude;
che, secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato da questa Corte, una normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione;
che i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione;
che alla Corte viene così richiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.”
In parole povere, ancora una volta, la Consulta ha detto ai giudici della Corte dei Conti: se non siete d’accordo neanche tra voi, non posso interpretare io per voi la Legge.
Corte Costituzionale n. 555 - Ordinanza 27 novembre - 6 dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione del versamento nel primo giorno lavorativo precedente - Prospettata, irragionevole, discriminazione dei contribuenti tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla generalità dei debitori, per i quali vale la regola di maggior favore della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione. D.L. 11 aprile 1989, N° 125 (convertito in legge 2 giugno 1989, N° 214), art. 1, come modificato dall'art. 8, comma
8, del d.l. 27 aprile 1990, N° 90 (convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, N° 165. Costituzione, art. 3.
Corte Costituzionale n. 550 - Ordinanza 27 novembre - 6 dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse -Definizione agevolata dei rapporti tributari - Definizione dei periodi di imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi - Obbligo del contribuente di versare un importo forfettario di lire due milioni per ciascuno dei periodi suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti ottengano la definizione automatica con il pagamento di sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele - Manifesta infondatezza della questione. Legge 30 dicembre 1991, N° 413, art. 38, comma 5. Costituzione, artt. 3 e 53.
Corte Costituzionale n. 535 - Ordinanza 15-23 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario -Ricorsi alle commissioni censuarie - Accoglimento ope legis, per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali -Lamentata eliminazione di un grado di giudizio - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 9 agosto 1993, N° 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, N° 405, art. 1. Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102.
Corte Costituzionale n. 525 - Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, N° 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).
Corte Costituzionale n. 465 - Ordinanza 23 ottobre - 3 novembre 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 46, comma 3. Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
Corte Costituzionale n. 457 - Ordinanza 23 ottobre - 2 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche - Criteri di determinazione della tassa - Lamentata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega - Sopravvenuta normativa in materia - Previsione di definizione agevolata dei rapporti non conclusi - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, art. 47, commi 1 e 2. Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera b, numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, N° 421).
Corte Costituzionale n. 455 - Ordinanza 23 ottobre - 2 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996, N° 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, N° 30). Costituzione, artt. 24 e 42.
Costituzionale n. 435 - Ordinanza 12-24 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 48. Costituzione, artt. 2, 23 e 53. Contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 48, comma 5. Costituzione, artt. 23, 97 e 101. Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Competenza del dirigente dell'ufficio a determinare le condizioni della proposta e dell'accettazione - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 545, art. 37, comma 4-bis. Costituzione, artt. 23 e 97.
Corte Costituzionale n. 433 - Sentenza 12-24 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice a quo -Rigetto. Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale - Poteri di controllo della Commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruità delle imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente - Lamentata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1996, N° 546, art. 48. Costituzione, artt. 53, 97, 104, 101, secondo comma, e 108.
Corte Costituzionale n. 430 - Ordinanza 9-19 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Riscossione delle imposte - Ripetizione di indebito - Istanza di rimborso di ritenute alla fonte -Termine decadenziale - Decorrenza dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'Amministrazione e tra i contribuenti, con lesione del diritto di azione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 38. Costituzione, artt. 3, 24 e 53.
Corte Costituzionale n. 418 - Ordinanza 28 settembre - 11 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina - Applicabilità agli acquisti a titolo originario per usucapione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli acquisti a titolo derivativo nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva e con la tutela del diritto di proprietà - Prospettazione perplessa ed ancipite della questione - Manifesta inammissibilità. Legge 6 agosto 1954, N° 604, art. 1, primo comma. Costituzione artt. 3, 42 e 53.
Corte Costituzionale n. 416 - Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, N° 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Corte Costituzionale n. 384 - Ordinanza 12-27 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei
redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta -Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialità dell'amministrazione - Questione già oggetto di esame o riconducibile alla ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza. Legge 16 dicembre 1977, N° 904, art. 2, secondo comma (ora art. 14, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917). Co-stituzione, artt. 3, 53 e 97.
Corte Costituzionale  - Sentenza 12-25 luglio 2000 n. 351 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Valore dell'area dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (ICI), che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Prospettata lesione del principio di adeguatezza dell'indennità di esproprio, dei principi sull'imposizione tributaria e di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra proprietari espropriati, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 16, comma 1. Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97.
Corte Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 331  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili concessi in superficie - Soggetto passivo del tributo - Individuazione nel concedente - Asserito contrasto con i criteri direttivi fissati nella legge delega - Inapplicabilità della norma denunciata nei giudizi principali - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 3, comma Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione alla legge 23 ottobre 1992, N° 421, art. 4, comma 1, lettera a)
Corte Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 330 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Sospensione del processo tributario - Sospensione necessaria per pregiudizialità e su istanza delle parti - Omessa previsione -Denuncia di irragionevole diversità di disciplina rispetto a quella dettata per il processo civile, con violazione inoltre del criterio direttivo della legge delega, per mancato adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - Questione già decisa nel senso della non fondatezza -Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art.39. Costituzione, artt. 3, primo comma, e 76 (in relazione all'art.30, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n° 413).
Corte Costituzionale  - Ordinanza 13-31 luglio 2000 n. 412
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Base imponibile Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei contributi versati al fondo di previdenza (costituito, nella specie, presso la Regione Lazio) - Deducibilità dalla base imponibile -Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917, art. 47, comma 1, lettera i). Costituzione, art. 53.
Corte Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 329  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale
- Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello
amministrativo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure -Manifesta infondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 16, comma 5, 53, comma 2, e 20, comma 1. Costituzione, artt. 3, 24 e 76 (in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, N° 413).
Corte Costituzionale  - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 325 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Accertamento con adesione del contribuente - Possibilità di determinazione dell'obbligazione tributaria e di definizione della controversia, in assenza di parametri normativi di riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non punibilità dei reati - Carenza di motivazione in ordine agli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 19 giugno 1997, N° 218, artt. da 1 a 9, e, in particolare, 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma. Costituzione, artt. 2, 23, 53 e 97.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 11-20 luglio 2000 n. 316 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Prestazioni professionali - Prestazioni difensive nel processo penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata esenzione dall'imposta, a differenza di altre prestazioni sottratte all'imposizione "per motivi di rilevante utilità culturale e sociale", in conformità della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i principi della legge delega, con disparità di trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, e nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a una norma priva di rilevanza nel giudizio a quo - Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 633, artt. 1, 3, 10 e 18. Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 76 (in relazione all'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, N° 825).
Corte Costituzionale - Sentenza 11-19 luglio 2000 n. 301  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Giudice rimettente - Giurisdizione del giudice ordinario - Eccepito difetto, con conseguente difetto di rilevanza della questione sollevata - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione. Imposta comunale di pubblicità - Presupposti dell'imposizione - Ritenuto assoggettamento all'imposta di forme di propaganda di contenuto ideologico senza fini di lucro - Asserito contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero e con il principio di capacità contributiva - Erronea interpretazione del sistema normativo di riferimento - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21. Costituzione, artt. 21 e 53, primo comma.
Corte Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 291  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali. Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. Legge 24 novembre 1981, N° 689, artt. 18 e 22; D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203, artt. 4, comma 3, e 5. Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113. Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni già sostituite con precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203, artt. 4, comma 3, e 5. Costituzione, art. 25.
Corte Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000  n. 290 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalità dell'amministrazione nel
procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.P.R. 23 gennaio 1973, N° 43, art. 334, in relazione all'art. 282. Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 113.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 287 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra contribuenti a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza. D.P.R.26 aprile 1986, N° 131, art. 52, comma 4. Costituzione, art. 3.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 285 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di
valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131, art. 52, comma 4. Costituzione, artt. 3 e 53.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 6-13 luglio 2000 n. 278 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione a seguito di ordinanza di restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens - Argomentazione plausibile sulla persistente rilevanza - Ammissibilità della questione. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 23. Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 9 ottobre 1971, N° 825, art. 10, comma secondo, numero 11).
Corte Costituzionale - Ordinanza 6-13 luglio 2000 n. 277  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ingiunzione (procedimento per) -Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione. Legge 24 dicembre 1908, N° 797, art. 1, trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, N° 639. Costituzione, artt. 3 e 24.
Corte Costituzionale- Ordinanza 6-12 luglio 2000  n. 275  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Avviso di accertamento - Termine per la proposizione del ricorso alla Commissione provinciale - Mancata previsione della sospensione della prescrizione nell'ipotesi di oggettivo impedimento del ricorrente - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. Cod. civ., art. 2964 e 2942, in relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, N° 546. Costituzione, art. 24.
Corte Costituzionale - Ordinanza 3-6 luglio 2000n. 260 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonché dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacità contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 633, art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, N° 413. Costituzione, artt. 3, 24 e 53.
Corte Costituzionale - Ordinanza 3-6 luglio 2000 n. 259  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità in parte qua della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 638, art. 20. Costituzione, artt. 24 e 113.
Corte Costituzionale - Ordinanza 22 giugno - 3 luglio 2000 n. 253
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

 Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria - Sottoposizione all'imposta - Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali
l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario -Riproposizione in termini identici della medesima questione già sollevata nell'ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, N° 131. Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, comma terzo.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 19-23 giugno 2000n. 242- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP)
-Esercizio di attività in locali diversi, siti in un unico edificio o in edifici contigui o in complessi unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilità dell'imposta in misura unica a favore di ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni Comune - Lamentata duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un unico Comune, con conseguente disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ed estensione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 30 dicembre 1988, N° 549 (non convertito), art. 1, comma 5; d.l 2 marzo 1989, N° 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, N° 144). Costituzione, artt.3 e 53.
Corte Costituzionale - Ordinanza 8-22 giugno 2000  n. 237 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, comma 4. Costituzione, artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 8-19 giugno 2000n. 222- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili ( INVIM) - INVIM decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma. Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 8-19 giugno 2000 n. 217
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonché disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 8-19 giugno 2000 n. 215 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'ammi-nistrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1. Costituzione, artt. 3 e 24.
Corte Costituzionale  - Ordinanza 8-16 giugno 2000 n. 201 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -
Imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili - Indeducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato all'eredità prima della dichiarazione di successione - Asserita disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla denuncia di successione e all'ipotesi del chiamato all'eredità (art. 460 cod. civ.), nonché lamentata violazione del principio di capacità contributiva e di tutela della famiglia - Prospettazione perplessa della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 31 ottobre 1990, N° 346, art. 24. Costituzione, artt. 3, 31 e 53. Imposta sulle successioni e donazioni - Beni relitti - Calcolo tabellare - Tariffe d'estimo rideterminate (ai sensi del D.Lgs. N° 568 del 1993) - Applicazione dal 1° gennaio 1992 limitatamente alle imposte dirette e non anche per altri settori impositivi - Lamentato, ingiustificato, deteriore trattamento dell'imposizione indiretta (rispetto a quella diretta), con violazione del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. D.Lgs. 28 dicembre 1993, N° 568, art. 1, comma 2; d.l. 23 gen-naio 1993, N° 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, N° 75), art. 2, comma 1, quarto periodo. Costituzione, artt. 3 e 53.
Corte Costituzionale - Sentenza 7-13 giugno 2000 n. 189  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle Commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire - Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anziché dal difensore abilitato - Omessa previsione che il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull'importo della lite, con violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre 1991, N° 413) - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 12, comma 5, e 8, commi 3 e 4. Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma.
Corte Costituzionale - Ordinanza 7-9 giugno 2000 n. 185  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imposta decennale - Ritenuta natura di imposizione sul patrimonio - Conseguente, lamentata, violazione del principio di capacità contributiva, con irragionevole disparità di trattamento tra le società assoggettate all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse - Questione già reiteratamente dichiarata non fondata - Mancanza di argomenti nuovi -Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 3. Costituzione, artt. 3 e 53.
Corte Costituzionale- Ordinanza 25 maggio - 8 giugno 2000, n. 181 
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Rimborso dell'imposta, in caso di nullità dell'atto di alienazione o di trasferimento -Condizione della mancanza di causa imputabile alle parti - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 31, terzo comma. Costituzione, art. 53, primo comma.
Corte Costituzionale, Ordinanza 25 maggio - 1 giugno 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta su indennità di esproprio - Estensione della tassazione, con riferimento ai terreni inclusi in una zona determinata, per l'innanzi non considerata - Asserita disparità di trattamento fra con-tribuenti, nonché lamentata violazione dei principi relativi alla decretazione d'urgenza (per difetto dei presupposti giustificativi) e alla capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione dell'atto introduttivo in ordine alla rilevanza della questione -Manifesta inammissibilità. Legge 24 marzo 1993, N° 75, art. 1, comma 2. Costituzione, artt. 3, 53 e 77.
Corte Costituzionale, Sentenza 25-31 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione sollevata -
Riesame della rilevanza alla luce di sopravvenute innovazioni legislative - Richiesta di restituzione degli atti al rimettente - Rigetto. Imposte e tasse - Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia - Affidamento al concessionario dei servizi di riscossione dei tributi - Ritenuto eccesso di delega, per violazione dei criteri direttivi fissati nella delega legislativa al Governo - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 9 luglio 1997, N° 237, art. 7, comma 1. Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, N° 662).
Corte Costituzionale ,Sentenza 25-31 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di second grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di ricorso alla commissione tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione per i giudizi civili devoluti alla cozione del giudice ordinario - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.
Corte Costituzionale, Ordinanza 13 aprile - 3 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Notificazione degli
accertamenti in rettifica nei confronti del solo marito - Responsabilità solidale dei coniugi oltre che per gli obblighi tributari, anche per quelli derivanti da futuri accertamenti - Lamentata lesione del principio di eguaglianza tra i coniugi, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. Legge 13 aprile 1977, N° 114, art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma. Costituzione, artt. 3, 15, 24, 29 e 53.
Corte Costituzionale, Ordinanza 13-27 aprile 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse in genere - Violazioni di norme tributarie - Ipotesi in cui uno stesso fatto è previsto da una disposizione penale e da una che prevede la sanzione amministrativa - Lamentata inapplicabilità della sola disposizione speciale - Ius superveniens - Sopravvenuta abrogazione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie (ex art. 20 della legge 7 gennaio 1929, N° 4) e nuova disciplina dei reati in materia di imposte - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.Lgs. 18 dicembre 1997, N° 472.
Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76
Corte Costituzionale, Ordinanza 13-21 aprile 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudice a quo - Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 600, art. 36-bis; D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 26 - recte: legge 27 dicembre 1997, N° 449, art. 28; D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 25. Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione -Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza. Legge 27 dicembre 1997, N° 449, art. 28. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97, 98, 101, 102, 104, primo comma, e 113. Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. N° 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 25. Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.
Corte Costituzionale, Ordinanza 13-20 aprile 2000
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Contenzioso tributario - Pubblica udienza - Istanza delle parti alla trattazione della causa in pubblica udienza - Circolare del Ministero delle finanze - Interpretazione delle norme processuali (d.lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 33) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato della Commissione tributaria regionale di Venezia - Lamentata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'ordine giudiziario - Preliminare delibazione di ammissibilità del conflitto - Insussistenza della legittimazione passiva e del requisito oggettivo - Inammissibilità del ricorso. Circolare del Ministero delle finanze (emanata dal Direttore generale) N° 242 del 21 ottobre 1998. Legge 11 marzo 1953, N° 87, art. 37.
Corte Costituzionale, Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione civile -
Controversie in materia di contributi consortili - Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace -Prospettazione di una questione non di legittimità costituzionale, ma piuttosto diretta a fini cautelativi contro un eventuale annullamento dell'emananda decisione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità. Cod. proc. civ., artt. 7 e 9. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113. Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione di contributi consortili - Applicabilità delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette - Manifesta inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., art. 9; r.d. 13 febbraio 1933, N° 215. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 113.
Corte Costituzionale, Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione civile -
Controversie in materia di contributi di bonifica - Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Definizione della questione relativa alla competenza da parte dello stesso giudice di pace rimettente, con esaurimento del suo potere decisorio - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., artt. 7 e 9. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113.
Corte Costituzionale Sentenza 6-17 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Eccezione di carente motivazione - Sufficienza degli elementi descrittivi contenuti nell'ordinanza -
Ammissibilità della questione. Tributi locali - Imposte comunali di consumo - Abolizione - Contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte -Commissione, istituita presso il Ministero delle finanze, incaricata di definire i rapporti tra Comuni e appaltatori - Potere della Commissione di deliberare secondo equità ovvero anche in deroga a disposizioni contrattuali, indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti, su iniziativa di una sola delle parti - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 649, artt. 3 e 4. Costituzione, artt. 3, 24, 41 e 42.
Corte Costituzionale Sentenza 3-7 febbraio 2000
Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo. Referendum abrogativo -Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Ritenuta alla fonte - Richiesta di abolizione - Limite della materia tributaria - Include anche le disposizioni che attengono al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositiva - Precedenti analoghe richieste referendarie - Inammissibilità - Conferma - Inammissibilità della richiesta referendaria. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 600; legge 27 dicembre 1997, N° 449. Costituzione, art. 75, secondo comma.
Corte Costituzionale Sentenza 20 gennaio - 4 febbraio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sui redditi -Redditi a tassazione separata - Notaio - Indennità per cessazione dalle funzioni notarili - Tassabilità, anche per la quota costituita dalla contribuzione a carico del professionista - Denunciata disparità di trattamento tra i contribuenti, e in relazione al diverso regime tributario dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur inciso da una sentenza di illegittimità costituzionale (n° 178 del 1986), con pregiudizio della adeguatezza della prestazione indennitaria - Diversità delle situazioni a confronto e dei relativi assetti normativi - Non fondatezza della questione. D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917, art. 16, primo comma, lettera e). Costituzione, artt. 3, 38 e 53.
Corte Costituzionale Sentenza 12-21 gennaio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione sollevata - Difetto - Eccezione di inammissibilità basata su circostanze di fatto, come tali, valutabili soltanto dal giudice rimettente - Reiezione. Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra le parti, e anche tra sistemi processuali diversi, nonché del diritto di difesa - Specificità del processo tributario - Non irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore con riguardo all'ammissibilità dei singoli mezzi di prova - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, commi 1 e 4. Costituzione, artt. 3 e 24. Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissione tributarie - Divieto di prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, commi 1 e 4. Costituzione, art. 24. Contenzioso tributario - Concordato di massa (accertamento con adesione del contribuente) - Causa ostativa costituita dal procedimento penale a carico del contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva archiviazione o definizione con sentenza di proscioglimento o di assoluzione -
Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva dell'imputato - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità. D.L. 30 settembre 1994, N° 564, (convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, N° 656), artt. 2-bis, comma 2, e 3.
Corte Costituzionale Ordinanza 10-12 gennaio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposta sul reddito delle persone
fisiche - Accertamento induttivo, sulla base di coefficienti presuntivi del reddito - Prospettata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e del principio di ca-pacità contributiva - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 2 marzo 1989, n° 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n° 154), artt. 11 e 12. Costituzione, artt. 23 e 53.
Corte Costituzionale ordinanza 17 dicembre 1999 - 7 gennaio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Catasto - Immobili - Tariffe d'estimo e rendite catastali già determinate (in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto esercizio, da parte del legislatore, di una funzione tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso di potere e di irragionevolezza, con conseguente assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino - Questione già rigettata - Manifesta infondatezza. D.L. 23 gennaio 1993, N° 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, N° 75), art. 2. Cost., artt. 3, 24 e 113.
Corte Costituzionale, sentenza 14 luglio 1986, n. 184
Danno biologico.

 Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24 primo comma e 32, primo comma, Costituzione (cfr. sentenza).

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