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Varie |
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Corte
Costituzionale |
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Fonti:
www.overlex.com
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Corte
Costituzionale, sentenza 17.07.2009 n. 224
Iscrizione e partecipazione dei magistrati a partiti
politici.
La consulta ha sancito: «Si deve ritenere non fondata la
questione di legittimità Costituzionale dell’art. 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio
2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei
magistrati, delle relative sanzioni e della procedura
per la loro applicabilità, nonché modifica della
disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal
servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge
25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art.
1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24
ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché
modifiche di disposizioni in tema di ordinamento
giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 2,
3, 18, 49 e 98 della Costituzione, in quanto la ratio
sottesa alla norma de qua è quella della tutela
rafforzata dell’immagine di indipendenza del magistrato,
la quale può essere posta in pericolo tanto dall’essere
il magistrato politicamente impegnato e vincolato ad una
struttura partitica, quanto dai condizionamenti, anche
sotto l’immagine, derivanti dal coinvolgimento
nell’attività di soggetti operanti nel settore economico
o finanziario».
La Corte Costituzionale era stata investita della
questione di legittimità costituzionale della predetta
disposizione, con ordinanza promossa dal Consiglio
Superiore della Magistratura, con riferimento agli artt.
2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione.
Nel corso del giudizio, il Consiglio Superiore della
Magistratura ha esposto la tesi secondo cui il divieto
formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici
per il magistrato, rafforzato da una sanzione per la sua
violazione, andrebbe oltre la nozione giuridica della
mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che
contemperi il diritto politico del singolo con
l'esigenza di imparzialità, anche percepita, del
giudice; e irragionevolmente assimilerebbe nel medesimo
giudizio di disvalore l'appartenenza a
partiti politici ed a centri di affari o di potere
affaristico.
Con la predetta sentenza la Consulta, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale, per
come sollevata, ha preliminarmente specificato che i
magistrati debbono godere degli
stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro
cittadino e che quindi possono, non solo condividere
un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le
proprie opzioni al riguardo, tuttavia
le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai
magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per
l'ordinamento costituzionale.
Nell’affrontare la questione, la Corte ha richiamato
quanto già affermato in precedenti sue pronunce (sent.
n. 100 del 1981), rilevando che è la stessa Costituzione
che riserva ai magistrati una disciplina del tutto
particolare, contenuta nel titolo IV della parte II, in
virtù della natura della loro funzione. Tale disciplina
ha il compito di assicurare una posizione peculiare ai
magistrati e correlativamente, comporta l'imposizione di
speciali doveri.
In particolar modo, la Corte richiama gli artt. artt.
101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ribadendo
che i magistrati devono essere imparziali e indipendenti
e che tali valori vanno tutelati non solo con specifico
riferimento al concreto esercizio delle funzioni
giudiziarie, ma anche come regola deontologica da
osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che
possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed
imparzialità.
Sicché si opera una sorta di bilanciamento tra i diversi
valori coinvolti ovvero tra la libertà di associarsi in
partiti, ex art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la
terzietà dei magistrati, nonchè l'immagine di estraneità
agli interessi dei partiti che si contendono il campo,
ex l'art. 98, terzo comma, Cost.
A ciò si aggiunge la circostanza che è demandato al
legislatore ordinario, con riferimento al caso di
specie, la facoltà di stabilire «limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati».
Dunque, è la Costituzione stessa che consente al
legislatore ordinario di introdurre a tutela e
salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza
dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai
partiti politici per i magistrati, al fine di rafforzare
la garanzia della loro soggezione soltanto alla
Costituzione e alla legge, nonché per evitare che
l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato
dall'essere legati ad una struttura partitica nella
quale vi sono vincoli gerarchici interni.
Posta tale premessa, nel proprio iter
logico-argomentativo la Corte ha, inoltre, individuato
la natura, la portata e gli obiettivi perseguiti dalla
norma censurata. Infatti, la disciplina dettata ex art.
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
succitato ha dato attuazione ad una mera previsione
costituzionale stabilendo che costituisce illecito
disciplinare non solo l'iscrizione, ma anche «la
partecipazione sistematica e continuativa a partiti
politici». Inoltre accanto al dato formale
dell'iscrizione, è parimenti precluso al magistrato,
l'organico schieramento con una delle parti politiche in
gioco, essendo anch'esso in grado di condizionare
l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e
di comprometterne l'immagine.
I Giudici delle Leggi hanno altresì negato, che si
potesse postulare contraddizione con il diritto di
elettorato passivo spettante ai magistrati. Risulta
lampante e lapalissiano la diversità delle situazioni
poste a raffronto, l'iscrizione o la partecipazione
sistematica e continuativa alla vita di un partito
politico e l’accesso alle cariche elettive. Infine, si è
evidenziato che la peculiarietà dell'assolutezza del
divieto, riguarda tutti i magistrati, senza alcuna sorta
di eccezioni. Pertanto vale sia nei confronti di coloro
che non esercitano attualmente funzioni giudiziarie sia
per coloro che sono stati temporaneamente collocati
fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.
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Corte
Costituzionale, sentenza 08.07.2010 n. 249
Aggravanti, immigrazione irregolare, clandestinità,
illegittimità, sussistenza
E’ costituzionalmente illegittima l’aggravante di
clandestinità.
La qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista
con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il
trattenimento dopo la scadenza del titolo per il
soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione
dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno
“stigma”, che funge da premessa ad un trattamento
penalistico differenziato del soggetto, i cui
comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o
distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo
verso la legalità. Le qualità della singola persona da
giudicare rifluiscono nella qualità generale
preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una
presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore»
assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo
trattamento.
Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e
l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla
base della responsabilità penale e prescrive pertanto,
in modo rigoroso, che un soggetto debba essere
sanzionato per le condotte tenute e non per le sue
qualità personali. Un principio, quest’ultimo, che
senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi
accidentali del reato. |
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Corte Costituzionale, sentenza 17.06.2010 n. 217
Danno, irreparabilità, nozione
L’irreparabilità del danno di cui all’art. 373 cod.
proc. civ. va intesa, quantomeno, nel senso di un
intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante
dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio
di cassazione e le concrete possibilità di risarcimento
in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. |
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Corte Costituzionale, sentenza 28.05.2010 n. 189
Benefici penitenziari, personalizzazione, necessità
Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio
«costituzionalmente vincolante» quello che esclude
rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece
una valutazione individualizzata caso per caso.
Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri
individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per
relegare nell’ombra il profilo rieducativi e si instaura
di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto
con i principi di proporzionalità ed individualizzazione
della pena. |
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Corte Costituzionale, sentenza 06.05.2010 n. 167
Armi, portabilità, assenza di licenza, legittimità,
limiti
Solo gli addetti al servizio di polizia municipale ai
quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di
cui possono essere dotati in relazione al tipo di
servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti. |
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Corte Costituzionale, sentenza 29.04.2010 n. 152
Iniziativa economica, libertà, limiti, legittimità,
precisazioni
Non è configurabile una lesione della libertà
d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti
di ordine generale al suo esercizio corrisponda
all’utilità sociale. |
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Corte Costituzionale, sentenza 15.04.2010 n. 131
Titoli professionali, competenza statale, sussistenza
La comnza dello Stato ad individuare i profili
professionali ed i requisiti necessari per il relativo
esercizio spetta anche quando l’attività professionale
sia destinata a svolgersi in forma di lavoro dipendente.
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Corte Costituzionale, sentenza 19.03.2010 n. 112
Collaborazione, attività legislativa, insussistenza
L’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle
procedure di leale collaborazione; non risulta
individuabile un fondamento costituzionale di un simile
obbligo.
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Corte Costituzionale, sentenza 17.03.2010 n. 106
Praticante avvocato, difesa d’ufficio, illegittimità
Il praticante avvocato non può essere difensore
d’ufficio. |
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Corte Costituzionale, ordinanza 05.03.2010 n. 90
Corte Costituzionale, processo, interesse
Quando sopravviene una modifica legislativa, deve essere
dato alla parte il temo di verificare la persistenza
dell’interesse alla pronuncia.
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Corte Costituzionale, ordinanza 05.03.2010 n. 88
Patrocinio a spese dello Stato, illegittimità,
insussistenza
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario, prevedono che la
parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi
dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per
l’azione di risarcimento del danno nel processo penale»
(art. 120) e che con decreto il magistrato revoca
l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta
l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero
se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave.
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Corte Costituzionale, ordinanza 24.02.2010 n. 66
Clandestinità, aggravante, legittimità
E’ legittima la previsione inerente l’aggravante della
clandestinità, prevista dal codice penale. |
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Corte Costituzionale, sentenza 18.02.2010 n. 50
Avvocato, professionisti, domicilio
Il domicilio professionale - che non di rado coincide
con la residenza - s’identifica con la sede principale
degli affari ed interessi del professionista, cioè con
il luogo in cui egli esercita in modo stabile e
continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di
un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi
(frequenza e continuità delle prestazioni erogate,
numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei
dovuti controlli ad opera del Consiglio dell’ordine
competente. Anzi, proprio con riferimento a tale
concetto ben si giustifica lo scopo di agevolare il
professionista, che sarebbe invece costretto a seguire
le cause relative al recupero dei crediti professionali
in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da
quello in cui egli avesse attualmente stabilito
l’organizzazione della propria attività professionale. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 05.02.2010 n. 35
Rifiuti, giurisdizione, giudice amministrativo
Il legislatore, nell’attribuire al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle
controversie attinenti alla complessa azione di gestione
dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una
“particolare” materia, rappresentata appunto dalla
“gestione dei rifiuti”.
Inoltre, il riferimento ai comportamenti, su cui si
incentra la doglianza del remittente, deve essere inteso
nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto
della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti
costituenti espressione di un potere amministrativo e
non anche quelli meramente materiali posti in essere
dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una
attività autoritativa. L’espressione «azione di gestione
dei rifiuti» va logicamente intesa nel senso che
l’attività della pubblica amministrazione deve essere
preordinata alla organizzazione o alla erogazione del
servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 28.01.2010 n. 22
Tributi, compensazione, soglia massima, legittimità
E’ legittima la previsione di una soglia massima alla
compensabilità dei tributi. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 21.01.2010 n. 17
Illegittimità costituzionale, norme, interpretazioni,
precisazioni
Nessuna norma di legge può essere dichiarata
costituzionalmente
illegittima sol perché è suscettibile di essere
interpretata in senso contrastante con i precetti
costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia
possibile attribuirle un significato che la renda
conforme a Costituzione. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 30.12.2009 n. 341
Salute, ticket, disciplina, precisazioni, provincia
autonoma di Trento
Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento
del servizio sanitario provinciale, né quindi
contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o
riduzione del ticket in favore degli utenti dello
stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di
coordinamento finanziario che definiscano le modalità di
contenimento di una spesa sanitaria che è interamente
sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento. |
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Corte
Costituzionale , sentenza 16.11.2009 n. 313
Divieto di soggiorno, inasprimento della pena,
legittimità, sussistenza
Non è irragionevole la scelta legislativa di inasprire
il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente
illecite, inerenti alla misura della sorveglianza
speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, scelta
attuata «collocando nella relativa fattispecie
criminosa, punita con la reclusione da uno a cinque
anni, anche l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a
tale misura, disposte dal tribunale ex art. 5 della
legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni». |
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Corte
Costituzionale, sentenza 29.10.2009 n. 276
Interruzione del processo, morte del contumace,
legittimità costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 300, quarto comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui, non richiamando l’art. 789
del codice di procedura civile, non prevede la
dichiarazione d’interruzione del processo nel caso di
morte del contumace, certificata dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notificazione relativa al
decreto che fissa l’udienza di discussione del progetto
di divisione, sollevata, con riferimento agli articoli
3, 24 e 111 della Costituzione. Ciò in quanto nessuna
disposizione di legge può essere dichiarata illegittima
esclusivamente perché suscettibile di essere
interpretata in contrasto con i precetti costituzionali,
ma deve esserlo solo se non sia possibile attribuirle un
significato che la renda conforme a Costituzione |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.10.2009 n. 264
Aids, detenzione, incompatibilità, conseguenze,
legittimità costituzionale, sussistenza
L’art. 146, c. 1, n. 3 c.p. - rivolto non solo ai malati
di AIDS o a quanti presentino uno stato di grave
deficienza immunitaria derivante da infezione da HIV, ma
anche a coloro che siano affetti da altra malattia
particolarmente grave - non individua una particolare
categoria di persone rispetto alle quali
l’incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta
ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare
in concreto se, ai fini dell’esecuzione della pena, le
effettive condizioni di salute del condannato, per lo
stadio estremo al quale è oramai pervenuta la malattia,
siano o meno compatibili con lo stato detentivo. |
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Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 16.10.2009 n.
6363
Prg, varianti strutturali, procedura ordinaria,
precisazioni
Le varianti strutturali al Prg devono essere deliberate
con la procedura ordinaria.
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Corte Costituzionale, ordinanza 30.07.2009 n. 257
Sul carattere generale del principio della translatio
iudicii
é manifesta l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 37 del codice di
procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli
24 e 113 della Costituzione, sotto il profilo che detta
norma, «mentre impone al giudice ordinario di rilevare,
anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione nei
confronti dei giudici speciali, in qualunque stato e
grado del processo, nulla statuisce in ordine alla
conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo
processo che la parte è onerata di promuovere davanti al
giudice munito di giurisdizione», con la conseguenza
che, «qualora, nel corso del giudizio, si consumino i
termini di legge per agire dinanzi alla giurisdizione
competente, si determina una lesione del diritto
costituzionale alla tutela giurisdizionale». |
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Corte Costituzionale, sentenza 23.07.2009 n. 233
Legittimità costituzionale, censura, genericità
E’ infondata la censura generica, la quale non
evidenzia, nel complessivo contenuto della norma
censurata, gli aspetti specifici nei quali potrebbe
cogliersi la violazione di principi costituzionali.
Nella materia ambientale, di potestà legislativa
esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come
nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che
tale competenza statale non escluda la concomitante
possibilità per le Regioni di intervenire,
nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela
della salute e di governo del territorio, non comporta
che lo Stato debba necessariamente limitarsi,
allorquando individui l'esigenza di interventi di questa
natura, a stabilire solo norme di principio. |
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Corte Costituzionale, sentenza 09.07.2009 n.
206
Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali -
Marchio, denominazione o testata identificativa che
richiamino, in tutto o in parte, quelli di un'emittente
nazionale - Divieto di utilizzazione e di diffusione
indipendentemente dalla priorità cronologica dell'uso |
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Corte Costituzionale, sentenza 09.07.2009 n. 212
Sentenze, errore materiale, correzioni, necessità, Corte
Costituzionale
La Corte Costituzionale può disporre la correzione di
errori materiali, presenti nella parte dispotica della
sentenza. |
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Corte Costituzionale, sentenza 09.07.2009 n. 207
Revocazione per errore di fatto anche nel processo in
cassazione e nell'arbitrato
Anche nel processo in Cassazione e nell’arbitrato vi
deve essere la revocazione per errore di fatto.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 391-bis, primo
comma, del codice di procedura civile, come modificato
dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di
arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede
la esperibilità del rimedio della revocazione per errore
di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4),
cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla
Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma,
n. 1), dello stesso codice. |
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Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2009 n. 167
Tartufi, raccolta, divieto, precisazioni
L'espressione «boschi e terreni non coltivati» deve
essere letta insieme alle norme del codice civile (artt.
841 e 842 cod. civ.) e alle leggi sulla caccia: è
vietato raccogliere liberamente i tartufi oltre che nei
terreni coltivati anche nei fondi chiusi e recintati,
secondo le previsioni del codice civile e, comunque,
nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con
recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni
delle leggi regionali sulla caccia.
In tali ultimi casi, dunque, il diritto di proprietà sui
tartufi è riservato dal legislatore a tutti coloro che
hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo,
anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle
recanti il divieto di raccolta di tartufi. |
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Corte Costituzionale, sentenza 08.05.2009 n. 151
Procreazione assistita, questione di legittimità
costituzionale, sussistenza, limiti
La legge sulla procreazione assistita è in parte
costituzionalmente illegittima, laddove prevede la
produzione di non più di tre embrioni per volta, da
impiantare contemporaneamente (perché viola l'articolo 3
della Costituzione sotto il duplice profilo del
principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza,
in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento
a situazioni dissimili) e laddove non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena
possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio
della salute della donna. |
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Corte Costituzionale, sentenza 30.04.2009 n. 125
Diritto comunitario, diritto interno, rapporti,
autonomia
Nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno i
due sistemi sono configurati come autonomi e distinti,
ancorché coordinati, secondo la ripartizione di
competenza stabilita e garantita dal Trattato. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 24.04.2009 n. 120
Partiti politici, natura giuridica, conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato
I partiti politici vanno considerati come organizzazioni
proprie della società civile, alle quali sono attribuite
dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non
come poteri dello Stato ai fini dell’art. 134
Costituzione.
Pertanto, ai partiti politici non è possibile
riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà di un potere dello Stato per
la delimitazione di una sfera di attribuzioni
determinata da norme costituzionali. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 02.04.2009 n. 97
Confisca per equivalente, materia fiscale,
retroattività, illegittimità
La previsione della confisca per equivalente non può
spiegare effetto in modo retroattivo, nell’ambito dei
reati tributari.
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Corte
Costituzionale, sentenza 27.03.2009 n. 87
Difesa, magistrato, procedimento disciplinare, scelta,
libertà, negazione
L’esigenza di indipendenza impone, già nel procedimento
disciplinare, che al magistrato sia riconosciuto il
diritto di scegliere il difensore ed esclude la
legittimità di disposizioni che lo limitino. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 27.03.2009 n. 92
Professionisti, ricongiunzione, estensione,
insussistenza, legittimità
L’estensione ai liberi professionisti della disciplina
della ricongiunzione prevista per le altre categorie di
lavoratori non è costituzionalmente imposta; è legittima
la previsione di diversi criteri di ripartizione
dell’onere economico della ricongiunzione e ciò perché
le differenze tra le discipline delle gestioni
previdenziali delle varie categorie di lavoratori
rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste
a raffronto.
Non contrasta con l’art. 3 Cost. l’applicazione di
diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica
a seconda della gestione di provenienza dei contributi
oggetto della ricongiunzione. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 27.03.2009 n. 89
Esercizio della funzione legislativa, limiti, legge
delegante, legge delegata
I limiti della delega al Governo nell’esercizio della
funzione legislativa di cui all’art. 76 Cost. riguardano
esclusivamente i rapporti tra legge delegante e legge
delegata. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 20.03.2009 n. 82
Disagio abitativo, interventi, riduzione, illegittimità,
insussistenza
E’ legittima la previsione di interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari
categorie sociali. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 20.03.2009 n. 75
Informazioni false o reticenti, polizia giudiziaria,
causa di non punibilità
Va esclusa la punibilità per false o reticenti
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite
da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o
comunque a rispondere in quanto persona indagata per
reato probatoriamente collegato – a norma dell’art. 371,
comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a
quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse
si riferiscono. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 13.03.2009 n. 73
Intermediazione finanziaria, iscrizione registro,
necessità, conseguenze
E’ legittimo che gli intermediari finanziari debbano
essere iscritti in appositi elenchi. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 05.03.2009 n. 68
Giudice di pace penale, competenza, legittimità,
sussistenza
La normativa inerente la competenza penale del giudice
di pace non è in contrasto con la Costituzione. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 05.03.2009 n. 63
Assicurazione, individuazione del giudice competente,
durata irragionevole del processo
Non può desumersi la necessità di una concentrazione
davanti al giudice fallimentare di tutti i vari
strumenti di tutela giudiziale previsti
dall'ordinamento. Al principio della ragionevole durata
del processo enunciato dalla predetta norma
costituzionale possono arrecare un vulnus solamente
norme procedurali che comportino una dilatazione dei
tempi del processo non sorretta da alcuna logica
esigenza e tali non possono essere considerate le
disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio
non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode
in tema di individuazione del giudice competente,
definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi
giurisdizionali. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 438
Consenso informato, previsione legislativa, previsione
regionale, legittimità
La regione non può disciplinare la materia del consenso
informato che è prerogativa dello Stato. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 437
Beni paesaggistici, tutela, piano urbanistico,
degradazione, precisazioni
E’ illegittimo degradare la tutela paesaggistica – che è
prevalente – in una tutela meramente urbanistica. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 01.12.2008 n. 400
Giudice penale, dibattimento, udienza preliminare
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma
2, c.p.p., nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza
preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di
precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto
storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione
degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521,
comma 2, del codice di procedura penale. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 28.11.2008 n. 391
Imprese, localizzazione, principio eguaglianza,
discriminazione
Discriminare le imprese sulla base di un elemento di
localizzazione territoriale contrasta col principio di
eguaglianza, nonché col principio di cui all'art. 120,
comma 1, Costituzione, in base al quale la regione «non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose
fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro». |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.11.2008 n. 373
Irpef, oneri deducibili, assegno di mantenimento,
esclusione, alimenti
é rimessa alla discrezionalità del legislatore
l'individuazione degli oneri deducibili; ne deriva che
l' indeducibilità ai fini Irpef degli assegni di
mantenimento dei figli disposti dall'autorità
giudiziaria, in caso di separazione o divorzio, è
legittima. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.11.2008 n. 372
Legge regionale, norme di valorizzazione, contrasto,
normativa comunitaria
La normativa campana sulla valorizzazione della carne di
bufalo non è in contrasto con i principi e norme
comunitarie. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 23.10.2008 n. 344
Contribuzione previdenziale, mancata esclusione somme,
datore di lavoro
E’ manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48
(ora 51), lettera f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505
(Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997,
n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, in materia di
redditi da capitale, di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e
31 della Costituzione. Conseguentemente, deve ritenersi
legittima la mancata esclusione delle somme che il
datore di lavoro eroga per la frequenza di scuole
dell'infanzia. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 10.10.2008 n. 338
Ordinamento penitenziario, regime di semilibertà,
condizioni
E’ infondata la questione di illegittimità
costituzionale della norma che ammette il regime di
semilibertà solo per i condannati che abbiano espiato i
due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede
i tre anni. |
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Corte Costituzionale, sentenza 23.06.2008 n. 233
Assegno sociale, requisiti, reddito, rendita INAIL del
coniuge, calcolo, legittimità
Tra i requisiti reddituali che condizionano l’erogazione
dell’assegno sociale, deve essere considerata anche la
rendita INAIL del coniuge. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 20.06.2008 n. 222
Attribuzioni Stato-Regioni, attività di guida turistica,
disciplina delle professioni
In tema di attribuzioni Stato-Regioni, spetta allo Stato
disciplinare gli aspetti che sono propri dell’esercizio
di una specifica attività professionale, anche se si
tratta dell’attività di guida turistica. |
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Corte Costituzionale, sentenza 18.06.2008 n. 215
Giochi d’azzardo, procedimento penale, depenalizzazione
La depenalizzazione delle sanzioni previste in materia
apparecchi e giochi automatici, in quanto legge più
favorevole, si applica retroattivamente. |
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Corte Costituzionale, sentenza 13.06.2008 n. 200
Valutazione sulla legittimità delle leggi, rilievo
regionale, illegittimità
Ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui
regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva
rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici
comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della
Consulta statutaria, per non invadere la sfera di
attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi
giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo
ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti
di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla
legittimità di atti, legislativi o amministrativi,
successiva alla loro promulgazione o emanazione è
estranea alla sfera delle attribuzioni regionali. |
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Corte Costituzionale, sentenza 30.05.2008 n. 180
Paesaggio, tutela, legislazione esclusiva statale,
legittimità
La tutela del paesaggio è di competenza legislativa
esclusiva dello Stato. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.05.2008 n. 166
Disagio abitativo, edilizia residenziale pubblica,
poteri dei Comuni
In materia di interventi per la riduzione del disagio
abitativo per particolari categorie sociali, la
normativa che attribuisce ai Comuni la possibilità di
istituire apposite commissioni per il rilascio degli
immobili ai soggetti beneficiari lede la competenza
residuale delle Regioni in materia di politiche sociali. |
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Corte
Costituzionale sentenza 16.05.2008 n. 143
Mandato di arresto europeo. Durata della custodia
cautelare in carcere
E’ costituzionalmente illegittima la normativa in tema
di mandato di arresto europeo, nella parte in cui non
prevede che la custodia cautelare all’estero, in
esecuzione del mandato d’arresto europeo, sia computata
anche agli effetti della durata dei termini di base. |
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Corte Costituzionale, ordinanza 14.05.2008 n. 138
Giudice di pace. Materia penale. Costituzione parte
civile
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata con riferimento alla normativa
che attribuisce al giudice di pace la competenza a
giudicare, nella materia penale a lui devoluta, anche
sulla costituzione di parte civile oltre il limite di
valore indicati dalla legge. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.05.2008 n. 230
Giurisdizione. Sanzioni amministrative. Commissioni
tributarie. Insussistenza
Non rientra nella giurisdizione tributaria la
materia delle sanzioni irrogate da uffici finanziari,
laddove non abbiano natura tributaria. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 24.04.2008 n. 115
Pensione di inabilità. Requisito reddituale. Reddito del
coniuge
In tema di pensione di inabilità, ai fini del rispetto
del tetto reddituale, bisogna tener conto del solo
reddito del richiedente, non cumulato con quello del
coniuge. |
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Corte Costituzionale, sentenza 18.04.2008 n. 105
Ambiente, accordo quadro a tutela, violazione principio
collaborazione, insussistenza
La regione può legittimamente prevedere un programma
quadro a tutela delle foreste, senza con ciò superare le
proprie competenze e vulnerare il principio generale di
leale collaborazione. |
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Corte Costituzionale, ordinanza 18.04.2008 n. 109
Mandato di arresto europeo. Limiti massimi della
carcerazione preventiva
E’ inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata in tema d mandato di arresto
europeo, relativamente alla disposizione che configura,
come causa ostativa alla consegna, la mancata
previsione, nella legislazione dello Stato membro di
emissione, di limiti massimi della carcerazione
preventiva.
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Corte
Costituzionale, sentenza 15.04.2008 n. 102
Tassa sul lusso in Sardegna: disparità di trattamento.
Parziale incostituzionalità
La c.d. tassa sul lusso istituita in Sardegna è
parzialmente incostituzionale, perché crea disparità di
trattamento. |
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Corte Costituzionale, sentenza 02.04.2008 n. 93
Competenze Stato-Regioni. Istituzione di nuove figure
professionali
In materia di professioni, la potestà legislativa
concorrente delle Regioni deve rispettare il principio
secondo cui l’individuazione delle figure professionali
è riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato. Ne deriva che la Regione Piemonte
non può istituire la nuova figura professionale degli
"addetti al benessere bio-naturale". |
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Corte Costituzionale , sentenza 28.03.2008 n. 72
Legge ex Cirielli. Legittimità costituzionale
E’ costituzionalmente legittima la legge c.d. ex
Cirielli, laddove esclude l'applicabilità della nuova
disciplina della prescrizione ai processi pendenti
dinanzi alla corte d'appello alla data di entrata in
vigore della legge. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 13.03.2008 n. 54
Alcool e stupefacenti. Guida. Reato. Competenza
È manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle
norme del codice della strada che attribuiscono al
Tribunale la competenza sul reato di guida in stato di
ebbrezza ed al Giudice di Pace sul reato di guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
Cfr. Corte Costituzionale 133/07, Cassazione penale
19486/08, Cassazione penale 43405/07. |
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Corte
Costituzionale , sentenza 07.03.2008, n. 50
Legge finanziaria per il 2007. Previsione di competenze
statali per finanziamenti sociali. Illegittimità
La Finanziaria per il 2007 presenta profili di
illegittimità costituzionale: i finanziamenti sociali
vanno decisi dalle regioni. |
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Corte
Costituzionale , sentenza 02.03.2008 n. 74
Pensione di reversibilità. Pensione diretta del dante
causa. Indipendenza
In materia di pensione di reversibilità è indubbio:
a) l’indipendenza del trattamento pensionistico di
reversibilità rispetto alla data di liquidazione della
pensione diretta del dante causa;
b) la decorrenza della estensione della disciplina della
pensione di reversibilità prevista dall’assicurazione
generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime dalla data di entrata in
vigore della legge n. 335 del 1995. |
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Corte
Costituzionale , sentenza 30.01.2008 n. 17
Referendum. Candidatura dello stesso candidato in più di
una circoscrizione
E’ ammissibile il referendum, per l'abrogazione delle
disposizioni relative al Testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, limitatamente alle parole
“nella stessa”.
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Corte
Costituzionale , sentenza 25.01.2008 n. 10
Conflitti e limiti delle competenze, Stato e Regioni
Le Regioni non possono porre a carico di organi e
amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni
ulteriori rispetto a quelli individuati con legge
statale. |
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Corte
Costituzionale , sentenza 25.01.2008 n. 10
Conflitti e limiti delle competenze, Stato e Regioni
Le Regioni non possono porre a carico di organi e
amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni
ulteriori rispetto a quelli individuati con legge
statale. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 18.01.2008 n. 6
Iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese.
Mancanza
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di
legittimazione del rimettente, la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice del
registro delle imprese relativamente all’articolo del
codice civile che dispone, nel caso in cui un'
iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, che il
giudice del registro può ordinarla con decreto. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 28.12.2007 n. 456
Patteggiamento. Esame testimoniale. Sottrazione
Colui che decide di patteggiare è obbligato a
testimoniare; tale previsione, non è incostituzionale. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.12.2007 n. 430
Servizi farmaceutici. Competenza legislativa.
Legislazione concorrente
Ai fini del riparto delle competenze legislative la
“materia” della organizzazione del servizio
farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza
concorrente della «tutela della salute», come peraltro
già avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del
titolo V della parte seconda della Costituzione. La
complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività
economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, ad
assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai
prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la
tutela del fondamentale diritto alla salute. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 05.12.2007 n. 412
Riparto di competenze. Spesa pubblica. Vincoli
all’assunzione del personale
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale in materia di vincoli all’assunzione del
personale, poiché le disposizioni statali sul punto
rispondono ad un’esigenza di contenimento della spesa
pubblica, che rinvia a principi fondamentali in materia
di coordinamento della finanza pubblica, materia oggetto
di potestà legislativa concorrente. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 30.11.2007 n. 403
Autorità garante delle comunicazioni. Controversie tra
utenti e società erogatrici del servizio
In caso di controversie fra utenti o categorie di utenti
ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze in
materia di comunicazione, la disposizione normativa che
prevede il previo esperimento di un tentativo
obbligatorio di conciliazione, deve essere interpretata
nel senso che il mancato espletamento del prescritto
tentativo di conciliazione non preclude la concessione
di provvedimenti cautelari. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 30.11.2007, n. 402
Riparto di competenze tra Stato e Regioni. Istituzione
del PGT.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata in merito alla legge della
Regione Lombardia che introduce un nuovo tipo di
strumento urbanistico denominato PGT, in quanto la
dormita de qua costituisce esercizio della potestà
legislativa concorrente in materia di governo del
territorio.
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.11.2007, n. 390
Intercettazioni telefoniche di parlamentari.
Autorizzazione preventiva
In tema di intercettazioni telefoniche indirette o
casuali coinvolgenti parlamentari, l’autorità
giudiziaria non deve munirsi dell’autorizzazione della
Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni
solo nei confronti dei terzi; inoltre il diniego
dell’autorizzazione non comporta l’obbligo di
distruggere la documentazione delle intercettazioni, la
quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 09.11.2007 n. 377
Cartelle di pagamento. Processo tributario. Obbligo di
indicare il responsabile
I concessionari sono obbligati ad indicare nelle
cartelle di pagamento il responsabile del procedimento,
al fine di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa, la piena informazione del cittadino
(anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del
responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che
sono altrettanti aspetti del buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
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Corte
Costituzionale, sentenza 24.07.2007, n. 322
Reati sessuali, error aetatis, irrilevanza, ignoranza o
errore evitabile
In tema di reati sessuali, l’errore sull’età della
vittima non esonera l’agente dalla responsabilità
penale, salvo che si risolva in una ignoranza o errore
inevitabile. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 20.07.2007, n. 302
Immunità parlamentari. Opinioni espresse nel "contesto
politico"
Il mero “contesto politico”, o comunque l’inerenza a
temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni del
deputato o del senatore si possono collocare, non vale
in sé a connotarle quali espressive della funzione
parlamentare. Quindi la guarentigia costituzionale è
esclusa ove tali dichiarazioni non si limitino a
riprodurre le specifiche opinioni manifestate dal
parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni,
ma si risolvono in una ulteriore e diversa
articolazione, elaborata ed offerta alla pubblica
opinione nell'esercizio della libera manifestazione del
pensiero. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 13.07.2007, n. 270
Imposte e tasse, condono tombale, periodo d’imposta
é incostituzionale la legge che escluda dal condono
"tombale" i contribuenti aventi un esercizio sociale (e,
quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno
solare. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 21.06.2007, n. 221
Beni culturali. Prelazione. contratto di leasing
Il diritto di prelazione previsto dal Codice dei beni
culturali, con riguardo ai beni oggetto di leasing,
trova applicazione solamente per il passaggio del bene
nella proprietà del locatore e non per il passaggio
successivo del bene nella proprietà del locatario. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.06.2007, n. 192
Recidiva reiterata. Facoltatività
Il giudice applica l’aumento di pena previsto per la
recidiva reiterata quando ritiene il nuovo episodio
delittuoso concretamente significativo sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo. Allorché la recidiva reiterata
concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere
che il giudice debba procedere al giudizio di
bilanciamento unicamente quando ritenga la recidiva
reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé,
sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si
procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad
alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò
esclusa la censurata elisione automatica delle
circostanze attenuanti.
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.06.2007, n. 188
Attività di ricerca degli IRCCS. Sistema regionale di
controllo. Competenze statali di vigilanza
È illegittima la previsione di un sistema regionale di
controllo sull’attività di ricerca degli IRCCS, in
quanto interferisce nell’attività, di competenza del
Ministero della salute, di verifica della rispondenza di
tali attività al programma nazionale di ricerca
sanitaria predisposto dal ministero stesso. Non vi è
dubbio, infatti, che spetti allo Stato la determinazione
dei programmi della ricerca scientifica a livello
nazionale ed internazionale, mentre la Regione può
svolgere autonomamente una propria attività di
monitoraggio solo su singoli progetti dei quali abbia
assunto la responsabilità della realizzazione. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 01.06.2007, n. 177
Ultrattività della legge penale
La legge finanziaria 2007 ha modificato quella del 2006
nella parte in cui prevedeva la ultrattività della
sanzione penale anche ai fatti precedenti alla entrata
in vigore della legge, con la conseguenza che non è più
possibile porti il problema della sua costituzionalità. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 11.05.2007, n. 166
Immunità parlamentare. Dichiarazioni rese extra moenia
In tema di immunità dei membri del Parlamento, devono
reputarsi opinioni espresse nell’esercizio delle
funzioni parlamentari anche le dichiarazioni rese dal
deputato fuori dalle sedi parlamentari, purchè sussista
un nesso funzionale tra il contenuto delle dichiarazioni
rese e le funzioni parlamentari esercitate. Ai fini
dell’esistenza di detto nesso funzionale, è necessario
che tali dichiarazioni siano identificabili come
espressione dell’esercizio di attività parlamentari, per
cui il semplice «contesto politico» o l’inerenza a temi
di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni del
parlamentare si possano collocare, non è circostanza in
sé sufficiente a connotarle come espressive della
funzione.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2007, n.
10847
Manager corrotto. Danni all’immagine dell’ente
Il danno all’immagine non comporta diminuzione
patrimoniale diretta, ma è suscettibile di valutazione
patrimoniale, sub specie di spesa necessaria a
ripristinare il bene giuridico leso. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 27.02.2008 n. 39
Dichiarazione di fallimento, incapacità personali del
fallito dopo la procedura
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni
della legge fallimentare (ante riforma) che stabiliscono
che le incapacità personali, derivanti al fallito dalla
dichiarazione di fallimento, perdurano oltre la chiusura
della procedura concorsuale. |
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Corte
Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 41/2006
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del
codice di procedura civile, in combinato disposto con
l'art. 102 del medesimo codice.
(cfr. sentenza) |
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Corte
Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 40/2006
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25
ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere).
(cfr. sentenza) |
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Corte
Costituzionale, Sentenza del 25.01.2006, n. 39/2006
Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 17,
comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile
2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie
per l'anno 2003)
(cfr. sentenza) |
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Corte
costituzionale, ordinanza del 09.01.2006, n. 9/06
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
per il rilancio dell'economia) |
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Corte
costituzionale, ordinanza del 09.01.2006, n. 7/06
Inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274). |
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Corte
costituzionale, Ordinanza del 28.11.2005, n. 436/2005
Legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5,
della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n.
11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso
con ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di
Sondrio, nel procedimento civile vertente tra S.p.A.
Centro di Produzione Radio Radicale ed il Comune di
Piateda, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005.
(vedi ordinanza) |
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Corte
costituzionale, Ordinanza del 28.11.2005, n. 435/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1,
del codice civile, promosso dal Tribunale di Lanusei,
nel procedimento civile vertente tra D. M. e il
Fallimento Arbatex a r.l., con ordinanza del 31 luglio
2003, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
12, prima serie speciale, dell'anno 2005.(vedi
ordinanza) |
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Corte
costituzionale, Ordinanza 28.11.2005, n. 434/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti
in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica); dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000);
dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
promossi con ordinanze del 22 ottobre 2003 e del 1°
ottobre 2004 dal Tribunale ordinario di Genova sui
ricorsi proposti da Fortunato Bognolo e da Roberto
Salvatori contro la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.,
rispettivamente iscritte ai numeri 15 e 1051 del
registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2004 e
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2005.
(vedi ordinanza) |
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Corte
costituzionale, Sentenza del 28.11.2005, n. 433/2005
Legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione
dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17
settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso
proposto da Marincola Caterina ed altri contro il
Ministero del tesoro – Direzione generale degli Istituti
di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.
(vedi sentenza) |
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Corte
costituzionale, Sentenza del 28.11.2005, n. 432/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della
legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1
(Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale), come modificato dall'art. 5, comma
7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003,
n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico
locale e di viabilità), promosso con ordinanza del 30
giugno 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sul ricorso proposto da CGIL Lombardia ed
altro contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 821
del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
(vedi sentenza) |
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Corte
Costituzionale, Sentenza del 28.11.2005 n. 431/2005
Legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,
lettera a); 6, comma 7; 7, comma 1, lettere b), d) e f);
11 e 14, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7
(Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile
volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e degli
artt. 2, comma 1, lettere a) ed e); 4, commi 1 e 2,
lettera i); 5, comma 2; 6, comma 2; 7, commi 1, 4, 5, 6
e 7; 10, comma 1, lettera f); 12 e 13 della legge della
Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del
sistema regionale del servizio civile), promossi con
ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
notificati il 30 dicembre 2004 e il 9 maggio 2005,
depositati in cancelleria il 5 gennaio 2005 e il 17
maggio 2005 ed iscritti ai numeri 1 e 56 del registro
ricorsi 2005. (vedi sentenza) |
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Corte
Costituzionale - ordinanza 25.10 - 25.11.2005, n.
428/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 2 e 3, e
dell' art. 49, comma 1, lettera d), della legge della
Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 1° ottobre 2004,
depositato in cancelleria il successivo 5 ottobre ed
iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2004.
(vedi ordinanza) |
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Corte
costituzionale, ordinanza del 16.11.2005, depositata il
13.01.2006, n. 6/06
Ammissibilità, ai sensi dell'art. 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, del conflitto di attribuzione
proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei
deputati. |
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Corte
Costituzionale - ordinanza 16.11.2005, n. 430/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma,
della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 12 maggio
2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Antonio Mele contro il Ministero
della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2004
(vedi ordinanza) |
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Corte
Costituzionale - ordinanza 16 .11.2005, n. 429/2005
Legittimità costituzionale degli articoli 180, secondo
comma, terzo periodo, e 183 del codice di procedura
civile promosso con ordinanza del 30 aprile 2004 dal
Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita
Castellana, nel procedimento civile vertente tra
Pensione “Il Colle” di Sorichetti Giorgio e Palmonella
Mario, iscritta al n. 998 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
50, prima serie speciale, dell'anno 2004.
(vedi ordinanza) |
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Corte
costituzionale, sentenza del 15.11.2005, depositata il
13.01.2006, n. 2/06
Legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della
legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35
(Provvedimenti tributari in materia di addizionale
regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di
imposta regionale sulle attività produttive), e
dell'annessa tabella A |
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Corte
costituzionale,sentenza del 15.11.2005, depositata il
13.01.2006, n. 1/06
Legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art.
38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 09 - 14.11.2005, n. 421/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza del 23 agosto 2004 dalla Corte d'appello di
Venezia sul reclamo proposto da Simonetta Giatti contro
Colorlife di Lanza Simonetta & C. s.n.c.
(Cfr. Ordinanza) |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 09 - 14.11.2005, n .418/2005
Legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, legge
19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica),
promossi con n. 3 ordinanze del 3 febbraio 2004 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Campania
(Cfr
Ordinanza) |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza del 12.10.2005, n. 398/2005
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera b) (sostitutivo dell'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <<Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della amministrazioni pubbliche>>) e comma 7 della legge
15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato),
promossi con ordinanze del 1° aprile, del 30 aprile,
dell'11 maggio e del 14 giugno 2004 dal Tribunale di
Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 672, 673, 674 e
893 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 33 e 46,
prima serie speciale, dell'anno 2004.
(Cfr. Ordinanza) |
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Corte Costituzionale - Sentenza del 12.10.2005, n.
397/2005
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4,
comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma
3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3;
64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione
Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio
2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004 (Cfr. sentenza) |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza del 15.07.2005, n. 350/2005
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia).
Cfr Ordinanza |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza del 15.07.2005, n. 349/2005
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 01 e
1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21,
da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997,
n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore
lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore
dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 marzo 1997, n. 81, nonché dell'intero testo del
medesimo decreto-legge e dell'art. 1, comma 1, della
relativa legge di conversione.
Cfr Ordinanza. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza del 15.07.2005, n.
346/2005
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo
di due anni)
cfr Ordinanza |
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Corte
Costituzionale - Sentenza del 15.07.2005, n. 345/2005
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia
di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture), convertito, con
modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112
cfr Sentenza |
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Corte
Costituzionale, sentenza 26.05.2005, n. 199
Incostituzionali i limiti alla responsabilità del
vettore marittimo
L'art. 423, comma I, del codice della navigazione, (cfr.
r.d. 30 marzo 1942, n. 327), è incostituzionale nella
parte in cui non esclude il limite del risarcimento
dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità
determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi
dipendenti o preposti.
La Consulta, nell’occasione, torna ad occuparsi della
vexata quaestio avente ad oggetto la legittimità o meno
dei limiti alla responsabilità dei vettori nel trasporto
in generale, sia esso aereo, ferroviario o marittimo.
La Corte, preliminarmente, afferma come sia possibile
rinvenire nell'ordinamento “il principio (espresso, come
vincolo per l'autonomia privata, dall'art. 1229 del
codice civile) per cui il debitore non può avvalersi di
limiti alla sua responsabilità, quando questa scaturisca
da un suo comportamento connotato da dolo o colpa
grave”.
Quanto alla disposizione normativa censurata, è del
tutto evidente l'irragionevolezza della norma nella
parte in cui disciplina come irrilevante, ai fini del
limite del risarcimento, l'ipotesi di dolo o colpa grave
del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.
La statuizione costituisce, tuttavia, un punto di
partenza ma non di arrivo nella delicata materia, la cui
disciplina legislativa , nei vari settori, è anteriore
alla stessa Carta Costituzionale o comunque all’entrata
in vigore dei principi comunitari regolatori:
inevitabile, quindi, l’esigenza di aggiornamento in sede
ermeneutica, in mancanza di un intervento di revisione
legislativo.
Segnatamente, la polemica attende ancora una soluzione
nomofilattica in tema di giudizi risarcitori promossi
avverso il vettore ferroviario per il danno arrecato al
viaggiatore da ritardo del treno o per i danni
casualmente connessi: es. la perdita della coincidenza
aerea.
La polemica investe la disciplina concernente il R.D.L.
1948/1934, convertito nella legge. 911/1035, come
modificata, tra l’altro dal D.L. 13/12/1956, che limita
il risarcimento del danno arrecato al solo ed esclusivo
rimborso del biglietto, (per le aperture
giurisprudenziali al fine di superare il limite, cfr.
Cassazione civ., sez. III, sentenza n. 16954/2003).
Tale disciplina è fonte di aperto dibattito laddove si
pone in contrasto, innanzitutto, con la normativa
comunitaria in tema di tutela del consumatore, in primis
la direttiva n. 13/93 che ha dato luogo alla legge n.
52/1996 e così i riferimenti di cui alla legge 281/1998,
(ma si veda, anche, la Carta Europa dei Servizi
ferroviari, 22/10/2002); la stessa, peraltro, viola il
regime successivamente disegnato dall’entrata in vigore
del codice civile, caratterizzato dal principio di cui
all’art. 1229 c.c. , (cfr. Cass. civ. 1129/1976); Cass.
civ. 6225/1994), e dal principio generale di buona fede,
(per un excursus: Cass. civ. 1460/1973; Cass. civ.
960/1986; Cass. civ. 2788/1999).
E’, peraltro, evidente che la vetusta disciplina
succitata debba fare i conti con la trasformazione della
vecchia società dello Stato, divenuta la contemporanea
S.p.A. , con forti dubbi in ordine alla compatibilità
della ratio ispiratrice e degli addentellati normativi
di riferimento alla nuova società di trasporti.
Non può, infine, non rilevarsi che intercorre una
differenza sostanziale tra la responsabilità del vettore
per danno alle cose e quella derivante da danno alla
persona, da intendersi secondo i nuovi canoni disegnati
dalla giurisprudenza sopravvenuta, (Cass. civ.
8828/2003, Corte cost. 233/2003, Cass. pen. 2050/2004):
se la prima merita un balancing nel giudizio che opta
per un contemperamento degli interessi, nel secondo caso
qualsiasi limite alla responsabilità è sicuramente da
rimuovere, se occorre, attraverso la disapplicazione
ovvero l’interpretazione costituzionalmente adeguatrice.
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Corte
Costituzionale, sentenza 10.05.2005, n. 194
Processo societario: sì alla competenza del giudice del
luogo della sede legale
Non è fondata la questione costituzionale relativa
all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366),
secondo cui la competenza per territorio, nei
procedimenti camerali relativi alle materie riguardate
dal predetto decreto legislativo, spetta al giudice del
luogo ove la società ha la sede legale.
Più precisamente tale norma non viola gli artt. 3-76
Cost., perché il riferimento alla sede legale e non alla
sede effettiva della società si giustificherebbe alla
luce del richiamato “criterio direttivo della rapidita’
del procedimento camerale, essendo ben noto come l'onere
– gravante sull'attore – di dimostrare l'esistenza della
sede effettiva della società nel luogo ove siede il
giudice adito determini il più delle volte un incongruo
appesantimento dell'istruttoria, con ovvio pregiudizio
delle esigenze di celerità che sono viceversa alla base
stessa del rito camerale”; id est la stessa natura
giuridica e la ratio del procedimento camerale
giustifica il riferimento alla sede legale.
Diversamente argomentando, infatti, le esigenze di
rapidità del suddetto procedimento, rischierebbero di
essere vulnerate.
In questa prospettiva, pertanto, precisa la Corte
Costituzionale con la sentenza 194/2005 la sottolineata
specificita’ del rito camerale determina “l'infondatezza
della censura riferita all'art. 3 della Costituzione,
non sussistendo tra il processo ordinario di cognizione
ed il procedimento camerale la omogeneita’ necessaria a
rendere comparabili le rispettive discipline ai fini
dello scrutinio riferito al principio di eguaglianza”. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 29.04.2005, n. 168
Illegittima la previsione di pene più severe per le
offese alla religione cattolica
L'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, è
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
prevede, per le offese alla religione cattolica mediante
vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a
due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita
stabilita dall'art. 406 dello stesso codice. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 08.03.2005, n. 89
Cumulo di pensioni e di indennità integrativa speciale:
di nuovo sì dalla Consulta
La Corte Costituzionale è stata chiamata ancora una
volta ad occuparsi della questione della indennità
integrativa speciale (detta anche “indennità di
contingenza” o “scala mobile”), cioè dell’ ormai famoso
art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico
delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e
militari dello Stato), in particolare il secondo comma.
Diciamo ancora una volta perché la Corte, già con
sentenza n. 566 del lontano 1989, dichiarò
l’illegittimità costituzionale dell’ art. 99, quinto
comma. Successivamente (con Sentenze n. 204/1992; n.
494/1993; n. 376/1994; n. 516/2000 e con Ordinanze n.
438/1998 e n. 517/2000) ha dichiarato
l’incostituzionalità anche del secondo comma dell’art.
99, affermando che non sono più rinvenibili
nell’ordinamento vigente disposizioni cui possa essere
ricondotto il divieto di cumulo.
Tradotto in parole povere, si tratta di questo. Nel
1973, il legislatore, nel regolare con un Testo Unico le
pensioni civili e militari dei dipendenti dello stato,
aveva stabilito che al titolare di più pensioni (comma
2°) spettava una sola indennità integrativa speciale e,
se il pensionato prestava opera retribuita (comma 5°)
presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, la
I.I.S. veniva sospesa!
Col passare degli anni, però, e con l’inerzia del
legislatore è avvenuto che la base pensionistica non è
stata rivalutata, mentre la I.I.S. ha seguito – come per
legge – il vertiginoso aumento del costo della vita e si
è rivalutata di conseguenza. Basti pensare che,
attualmente, per una pensione tabellare un militare di
leva percepisce al mese circa 75 euro di pensione e 635
di I.I.S.!! Si era, quindi, reso evidente con gli anni
che ormai l’indennità faceva parte integrante della
pensione e non era più un accessorio che poteva essere
ridotto, sospeso o negato del tutto.
Si pensi poi che, per lo zelo interpretativo di molti
burocrati, si è preteso di negare o di corrispondere la
I.I.S. in misura ridotta persino ai “pensionati” che
lavoravano (per non morire di fame)… presso industrie
automobilistiche in Germania o nelle miniere del
Belgio!! In violazione cioè dello stesso divieto del 5°
comma dell’art. 99 che operava solo per i dipendenti
pubblici, non per i privati.
A fronte di tutto questo, la Corte Costituzionale è
intervenuta e, già nel 1989 come dicevamo, ha stabilito
che: “La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la
sospensione della corresponsione dell’ indennità
integrativa speciale nei confronti dei titolari di
pensioni che prestino opera in favore dello Stato e
degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla
misura dell’emolumento percepito per la nuova attività,
si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo
comma, della Costituzione.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la
riduzione del trattamento di pensione, nel caso di
concorso con altra prestazione retribuita, di per se non
è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969
e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il
legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso
derivante al pensionato a seguito della nuova attività.
Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento
pensionistico complessivo può essere giustificata e
compatibile col principio stabilito dall’art. 36, primo
comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una
retribuzione della nuova attività lavorativa che ben
giustifichi la misura.
Ne deriva che non sono legittime norme che, come quella
impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del
complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire
il limite minimo dell’ emolumento dell’attività
esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione
diventa operante.
L’art. 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, va quindi dichiarato illegittimo in quanto non ha
stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle
quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al
di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra
trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia
sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa.
Nel rispetto del principio di ragionevolezza, la
fissazione di detto limite compete al legislatore, al
cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione
della norma.” (Sentenza n. 566 del 22.12.1989).
Come abbiamo ricordato all’inizio, la Corte
Costituzionale, da allora, è stata chiamata più volte a
pronunciarsi… sulla stessa questione (!) e sembrava aver
posto la parola “fine” con la Sentenza n. 516 del 21
novembre 2000, laddove aveva chiaramente stabilito che:
“Deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo
di indennità di contingenza (o indennità equivalenti
nella funzione di sopperire ad un maggior costo della
vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale
quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di
attività di servizio o di pensione (ovviamente quando
non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v.
sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un
ragionevole limite minimo di trattamento economico
complessivo (o altro sistema con un indice rapportato
alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del
pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al
di sotto del quale il divieto debba essere
necessariamente escluso.
Giova chiarire che l’illegittimità costituzionale non
deriva dal divieto di cumulo, di per sé non
incostituzionale in relazione alla originaria funzione
della indennità di contingenza (o similare) come
elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di
stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o
pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo
rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si
verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità
di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza
che sia fissato un limite minimo o trattamento
complessivo per le attività alle quali si riferisce, al
di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.
D’altro canto, spetta al legislatore la scelta tra
diverse soluzioni, ferma l’esigenza di un equilibrio
finanziario del sistema retributivo e pensionistico,
purché sia rispettata l’esistenza dignitosa del
lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la
disciplina del cumulo anche con ragionevoli
differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova
natura e funzione della indennità anzidetta e alla
progressiva trasformazione – anche per effetto del
conglobamento pensionistico – della incidenza del
problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724.”
Tant’è che la Sezione Liguria della Corte dei conti, con
Sentenza n. 525/2004, ha osservato che:
“Con quest’ultima pronuncia di incostituzionalità la
Corte ha espunto dall’ordinamento una disposizione
contenente lo stesso principio di cui all’art. 99,
secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, superando,
in questo caso, la propria precedente giurisprudenza
(sentenza n. 494 del 1993), che individuava nel
cosiddetto ‘minimo INPS’, ovvero nell’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il
limite minimo di pensione al di sotto del quale il
divieto è escluso.
A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza più
recente della Corte dei Conti ha ritenuto, anche
nell’ipotesi di concorso di più pensioni,
l’illegittimità del divieto di cumulo di indennità
integrative speciali in assenza della previsione
legislativa di un limite minimo della pensione al di
sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente
escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a
percepire l’ indennità integrativa speciale in misura
intera.”
Sfortunatamente, le Sezioni Riunite della Corte dei
Conti, con Sentenza n. 14/2003/QM, hanno inteso
riproporre il cosiddetto “minimo INPS” sui trattamenti
pensione-pensione; ma tale interpretazione non è stata
accolta né applicata dalla quasi totalità delle
successive sentenze della Corte stessa, né in primo
grado né in appello.
Ciò nonostante – e veniamo finalmente all’Ordinanza
della Corte Costituzionale che qui pubblichiamo
integralmente – alcune Sezioni della Corte dei Conti
hanno inteso riproporre ancora una volta la “vexata
quaestio” alla Consulta.
Dalla lettura dell’Ordinanza si vedrà come le
argomentazioni delle Sezioni remittenti non brillino di
chiarezza e osiamo dire (ma questa è soltanto la modesta
opinione dovuta ai limiti dell’estensore di questo
commento) che, questa volta, la pronuncia della Corte
Costituzionale non sia di immediata e facile percezione,
laddove dichiara inammissibili le questioni proposte
osservando:
“che i remittenti, pur non ignorando l’esistenza nella
giurisprudenza contabile successiva agli ultimi
interventi di questa Corte in materia di indennità
integrativa speciale (cfr. ordinanza n. 438 del 1998,
sentenza n. 516 del 2000, ordinanza n. 517 del 2000) di
diversi orientamenti non tutti affermativi della
persistenza del divieto di cumulo delle indennità
integrative speciali in caso di titolarità di più
pensioni, non spiegano le ragioni per le quali ritengono
di non adottare l’opzione interpretativa che siffatta
persistenza esclude;
che, secondo un principio non discusso e più volte
espressamente affermato da questa Corte, una normativa
non è illegittima perché suscettibile di una
interpretazione che ne comporta il contrasto con
precetti costituzionali, ma soltanto perché non può
essere interpretata in modo da essere in armonia con la
Costituzione;
che i remittenti non hanno espressamente affermato che
nessuna altra interpretazione della norma censurata è
possibile se non quella che genera i dubbi di
costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno
esposto le ragioni di tale esclusione;
che alla Corte viene così richiesto di dirimere un
contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria;
che pertanto la questione è manifestamente
inammissibile.”
In parole povere, ancora una volta, la Consulta ha detto
ai giudici della Corte dei Conti: se non siete d’accordo
neanche tra voi, non posso interpretare io per voi la
Legge. |
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Corte
Costituzionale n. 555 - Ordinanza 27 novembre - 6
dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili
dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con
giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione
del versamento nel primo giorno lavorativo precedente -
Prospettata, irragionevole, discriminazione dei
contribuenti tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla
generalità dei debitori, per i quali vale la regola di
maggior favore della proroga del termine al primo giorno
seguente non festivo - Inapplicabilità nel giudizio a
quo della norma denunciata - Manifesta inammissibilità
della questione. D.L. 11 aprile 1989, N° 125 (convertito
in legge 2 giugno 1989, N° 214), art. 1, come modificato
dall'art. 8, comma
8, del d.l. 27 aprile 1990, N° 90 (convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, N° 165.
Costituzione, art. 3. |
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Corte
Costituzionale n. 550 - Ordinanza 27 novembre - 6
dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale.
Imposte e tasse -Definizione agevolata dei rapporti
tributari - Definizione dei periodi
di imposta per i quali non sia stata presentata la
dichiarazione dei redditi - Obbligo del
contribuente di versare un importo forfettario di lire
due milioni per ciascuno dei periodi
suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata,
disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al
versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti
ottengano la definizione automatica con il pagamento di
sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele
- Manifesta infondatezza della questione. Legge 30
dicembre 1991, N° 413, art. 38, comma 5. Costituzione,
artt. 3 e 53. |
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Corte
Costituzionale n. 535 - Ordinanza 15-23 novembre 2000 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario -Ricorsi alle commissioni
censuarie - Accoglimento ope legis, per mancata
costituzione delle commissioni censuarie provinciali
-Lamentata eliminazione di un grado di giudizio -
Carente motivazione in ordine alla rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 9 agosto
1993, N° 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, N° 405, art.
1. Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102. |
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Corte
Costituzionale n. 525 - Sentenza di dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, N° 133
(Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale). |
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Corte
Costituzionale n. 465 - Ordinanza 23 ottobre - 3
novembre 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione
del diritto della parte vincente alla rifusione delle
spese in caso di cessazione della materia del contendere
conseguente al riconoscimento della fondatezza del
ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata,
irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla
normativa vigente del processo civile e di quello
amministrativo e rispetto all'omologo caso della
disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso,
con compressione della piena tutela del diritto azionato
- Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate -
Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546,
art. 46, comma 3. Costituzione, artt. 3, 24 e 113. |
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Corte
Costituzionale n. 457 - Ordinanza 23 ottobre - 2
novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale.
Tributi locali - Tassa di occupazione di spazi e aree
pubbliche - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
con linee elettriche - Criteri di determinazione della
tassa -
Lamentata inosservanza, da parte del legislatore
delegato, dei principi e criteri direttivi fissati nella
legge delega - Sopravvenuta normativa in materia -
Previsione di definizione agevolata dei rapporti non
conclusi - Restituzione degli atti al giudice
rimettente. D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, art. 47,
commi 1 e 2. Costituzione, art. 76 (in relazione
all'art. 4, comma 4, lettera b, numeri 1 e 2, della
legge 23 ottobre 1992, N° 421). |
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Corte
Costituzionale n. 455 - Ordinanza 23 ottobre - 2
novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui
beni mobili - Beni appartenenti
a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari -
Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto
sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo
- Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio,
con irragionevole limitazione del diritto di proprietà
del terzo acquirente incolpevole - Manifesta
infondatezza della questione. D.P.R. 29 settembre 1973,
N° 602, art. 65, secondo comma, come modificato
dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996, N° 669
(convertito nella legge 28 febbraio 1997, N° 30).
Costituzione, artt. 24 e 42. |
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Costituzionale n. 435 - Ordinanza 12-24 ottobre 2000 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Conciliazione delle
controversie tributarie - Mancata previsione di
parametri normativi di riferimento - Contraddittorietà e
perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità
della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art.
48. Costituzione, artt. 2, 23 e 53. Contenzioso
tributario - Conciliazione extraprocessuale delle
controversie tributarie - Verifica dei presupposti e
delle condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità
delle istanze di conciliazione in via permanente e senza
limiti - Contraddittorietà e perplessità nelle
prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di
rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 48, comma 5.
Costituzione, artt. 23, 97 e 101. Contenzioso tributario
- Conciliazione delle controversie tributarie -
Competenza del dirigente dell'ufficio a determinare le
condizioni della proposta e dell'accettazione -
Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e
nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione -
Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31
dicembre 1992, N° 545, art. 37, comma 4-bis.
Costituzione, artt. 23 e 97. |
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Corte
Costituzionale n. 433 - Sentenza 12-24 ottobre 2000 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di
motivazione da parte del giudice a quo -Rigetto.
Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale -
Poteri di controllo della Commissione tributaria
provinciale - Preclusione per il giudice tributario
della possibilità di controllare la congruità delle
imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e
il contribuente - Lamentata violazione dei principi di
imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità
contributiva e di indipendenza della magistratura - Non
fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1996, N°
546, art. 48. Costituzione, artt. 53, 97, 104, 101,
secondo comma, e 108. |
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Corte
Costituzionale n. 430 - Ordinanza 9-19 ottobre 2000 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Riscossione delle imposte - Ripetizione di indebito -
Istanza di rimborso di ritenute alla fonte -Termine
decadenziale - Decorrenza dal versamento eseguito dal
sostituto d'imposta - Lamentata irragionevolezza ed
ingiustificata disparità di trattamento rispetto
all'Amministrazione e tra i contribuenti, con lesione
del diritto di azione e del principio di capacità
contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 38. Costituzione,
artt. 3, 24 e 53. |
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Corte
Costituzionale n. 418 - Ordinanza 28 settembre - 11
ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale.
Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie a
favore della piccola proprietà
contadina - Applicabilità agli acquisti a titolo
originario per usucapione - Mancata previsione -
Lamentata disparità di trattamento rispetto agli
acquisti a titolo derivativo nonché asserito contrasto
con il principio di capacità contributiva e con la
tutela del diritto di proprietà - Prospettazione
perplessa ed ancipite della questione - Manifesta
inammissibilità. Legge 6 agosto 1954, N° 604, art. 1,
primo comma. Costituzione artt. 3, 42 e 53. |
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Corte
Costituzionale n. 416 - Sentenza di dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, N° 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo). |
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Corte
Costituzionale n. 384 - Ordinanza 12-27 luglio 2000 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società -
Omessa indicazione nella dichiarazione dei
redditi - Esclusione della detrazione del credito di
imposta -Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in
contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità
contributiva e di imparzialità dell'amministrazione -
Questione già oggetto di esame o riconducibile alla
ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Legge 16 dicembre 1977, N° 904, art. 2, secondo comma
(ora art. 14, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, N°
917). Co-stituzione, artt. 3, 53 e 97. |
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Corte
Costituzionale - Sentenza 12-25 luglio 2000 n. 351
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di
area fabbricabile - Valore dell'area
dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (ICI),
che risulti inferiore all'indennità di
espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo
pari a tale valore - Prospettata lesione del principio
di adeguatezza dell'indennità di esproprio, dei principi
sull'imposizione tributaria e di eguaglianza, per
irragionevole disparità di trattamento tra proprietari
espropriati, nonché del principio di buon andamento
dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 16, comma 1.
Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 331
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
concessi in superficie - Soggetto passivo del tributo -
Individuazione nel concedente - Asserito contrasto con i
criteri direttivi fissati nella legge delega -
Inapplicabilità della norma denunciata nei giudizi
principali - Manifesta inammissibilità della questione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 3, comma
Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione alla legge 23
ottobre 1992, N° 421, art. 4, comma 1, lettera a) |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 330
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Sospensione del processo
tributario - Sospensione necessaria per pregiudizialità
e su istanza delle parti - Omessa previsione -Denuncia
di irragionevole diversità di disciplina rispetto a
quella dettata per il processo civile, con violazione
inoltre del criterio direttivo della legge delega, per
mancato adeguamento delle norme del processo tributario
a quelle del processo civile - Questione già decisa nel
senso della non fondatezza -Manifesta infondatezza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art.39. Costituzione,
artt. 3, primo comma, e 76 (in relazione all'art.30,
comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n°
413). |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 13-31 luglio 2000
n. 412
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Base
imponibile Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione
della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei
contributi versati al fondo di previdenza (costituito,
nella specie, presso la Regione Lazio) - Deducibilità
dalla base imponibile -Mancata previsione - Manifesta
infondatezza della questione. D.P.R. 22 dicembre 1986,
N° 917, art. 47, comma 1, lettera i). Costituzione, art.
53. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n. 329
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni -
Notificazioni a mezzo del servizio postale
- Perfezionamento alla data della spedizione, anziché
alla data della ricezione - Asserita, non giustificata,
disparità di trattamento, rispetto alle parti del
processo civile e di quello
amministrativo e rispetto anche alle parti che, nel
processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo
di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con
il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per
l'adeguamento della disciplina del processo tributario a
quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto
di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale
si basano le censure -Manifesta infondatezza della
questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 16,
comma 5, 53, comma 2, e 20, comma 1. Costituzione, artt.
3, 24 e 76 (in relazione all'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, N° 413). |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 11-21 luglio 2000 n.
325
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Imposte e tasse - Accertamento con adesione
del contribuente - Possibilità di determinazione
dell'obbligazione tributaria e di definizione della
controversia, in assenza di parametri normativi di
riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione
accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione
alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non
punibilità dei reati - Carenza di motivazione in ordine
agli elementi della fattispecie concreta oggetto del
giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della
questione. D.Lgs. 19 giugno 1997, N° 218, artt. da 1 a
9, e, in particolare, 5, primo comma, lettera a) e 6,
primo comma. Costituzione, artt. 2, 23, 53 e 97. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 11-20 luglio 2000 n.
316
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Prestazioni
professionali - Prestazioni difensive nel processo
penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di
rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata
esenzione dall'imposta, a differenza di altre
prestazioni sottratte all'imposizione "per motivi di
rilevante utilità culturale e sociale", in conformità
della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i
principi della legge delega, con disparità di
trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, e
nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a
una norma priva di rilevanza nel giudizio a quo -
Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che
potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio -
Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N°
633, artt. 1, 3, 10 e 18. Costituzione, artt. 2, 3, 24 e
76 (in relazione all'art. 5 della legge 9 ottobre 1971,
N° 825). |
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Corte
Costituzionale - Sentenza 11-19 luglio 2000 n. 301
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Giudice rimettente - Giurisdizione del giudice ordinario
- Eccepito difetto, con conseguente difetto di rilevanza
della questione sollevata - Insussistenza - Rigetto
dell'eccezione. Imposta comunale di pubblicità -
Presupposti dell'imposizione - Ritenuto assoggettamento
all'imposta di forme di propaganda di contenuto
ideologico senza fini di lucro - Asserito contrasto con
la libertà di manifestazione del pensiero e con il
principio di capacità contributiva - Erronea
interpretazione del sistema normativo di riferimento -
Non fondatezza della questione. D.Lgs. 15 novembre 1993,
N° 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21. Costituzione, artt. 21
e 53, primo comma. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 291
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi
locali. Immediata ricorribilità al giudice dei diritti -
Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla
precedente normativa - Impossibilità, da parte del
ricorrente, di adempiere nella misura ridotta -
Conseguente, lamentata, disparità di trattamento, con
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del
principio del giudice naturale - Difetto di motivazione
in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilità. Legge 24 novembre 1981, N° 689, artt.
18 e 22; D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203, artt. 4, comma 3,
e 5. Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113. Sanzioni
amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali -
Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia
retroattiva, delle disposizioni già sostituite con
precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata
irragionevolezza della disciplina - Difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza della questione -
Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203,
artt. 4, comma 3, e 5. Costituzione, art.
25. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 290
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale -
Possibilità di definizione in via
amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta
discrezionalità dell'amministrazione nel
procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata,
violazione del principio di eguaglianza nonché del
principio di legalità e di indefettibilità della tutela
giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del
reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
D.P.R. 23 gennaio 1973, N° 43, art. 334, in relazione
all'art. 282. Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 113. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 287
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a
catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri
oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti -
Lamentata disparità di trattamento, priva di
giustificazione, tra contribuenti a seconda che
dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni
- Questione già decisa nel senso della manifesta
infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta
infondatezza. D.P.R.26 aprile 1986, N° 131, art. 52,
comma 4. Costituzione, art. 3. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-14 luglio 2000 n. 285
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per
la coltivazione di cava - Rettifica di
valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata
disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili
- Erroneo presupposto interpretativo assunto dal
rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131, art. 52, comma 4.
Costituzione, artt. 3 e 53. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-13 luglio 2000 n. 278
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione
a seguito di ordinanza di restituzione degli atti al
rimettente per ius superveniens - Argomentazione
plausibile sulla persistente rilevanza - Ammissibilità
della questione. Imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili (INVIM) - Omessa o ritardata
presentazione della dichiarazione - Trattamento
sanzionatorio indifferenziato - Questione già dichiarata
non fondata - Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre
1972, N° 643, art. 23. Costituzione, art. 76 (in
relazione alla legge 9 ottobre 1971, N° 825, art. 10,
comma secondo, numero 11). |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 6-13 luglio 2000 n. 277
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Ingiunzione (procedimento per) -Crediti derivanti da
contratto (nella specie, vantati da un'azienda
municipalizzata) - Applicabilità della procedura
speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine
alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente -
Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da
imposta e crediti da contratto - Necessità della
verifica di un'interpretazione conforme a Costituzione -
Manifesta infondatezza della questione. Legge 24
dicembre 1908, N° 797, art. 1, trasfuso nell'art. 1 del
regio decreto 14 aprile 1910, N° 639. Costituzione,
artt. 3 e 24. |
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Corte
Costituzionale- Ordinanza 6-12 luglio 2000 n. 275
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Avviso di accertamento -
Termine per la proposizione del ricorso alla Commissione
provinciale - Mancata previsione della sospensione della
prescrizione nell'ipotesi di oggettivo impedimento del
ricorrente - Difetto di motivazione in ordine alla non
manifesta infondatezza della questione - Manifesta
inammissibilità. Cod. civ., art. 2964 e 2942, in
relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, N° 546. Costituzione, art. 24. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 3-6 luglio 2000n. 260 -
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e
riscossione - Poteri degli uffici - Potere di richiedere
agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti
con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità,
nonché dedotta disparità di trattamento rispetto ad
altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto
inoltre con il principio di capacità contributiva -
Discrezionalità legislativa in tema di tutela del
segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati -
Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26
ottobre 1972, N° 633, art. 51, secondo comma, numero 2 e
numero 7, come modificato dall'art. 18 della legge 30
dicembre 1991, N° 413. Costituzione, artt. 3, 24 e 53. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 3-6 luglio 2000 n. 259
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Controversie in materia di
tasse per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria
subordinata al previo esperimento del ricorso
amministrativo - Intervenuta dichiarazione di
illegittimità in parte qua della norma denunciata -
Manifesta inammissibilità della questione. D.P.R. 26
ottobre 1972, N° 638, art. 20. Costituzione, artt. 24 e
113. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 22 giugno - 3 luglio
2000 n. 253
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti
dell'autorità giudiziaria - Sottoposizione all'imposta -
Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni,
per i quali
l'obbligazione tributaria sorge solo in forza
dell'enunciazione contenuta nel provvedimento
giudiziario -Riproposizione in termini identici della
medesima questione già sollevata nell'ambito dello
stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di
rigetto - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre
1972, N° 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del
d.P.R. 26 aprile 1986, N° 131. Costituzione, artt. 24,
53, 76, 77 e 137, comma terzo. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 19-23 giugno 2000n. 242-
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni (ICIAP)
-Esercizio di attività in locali diversi, siti in un
unico edificio o in edifici contigui o in complessi
unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilità
dell'imposta in misura unica a favore di ciascun Comune
sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti sulla
base della superficie complessiva compresa nel
territorio di ogni Comune - Lamentata duplicazione
dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un
unico Comune, con conseguente disparità di trattamento
tra insediamenti della stessa tipologia ed estensione -
Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 30 dicembre
1988, N° 549 (non convertito), art. 1, comma 5; d.l 2
marzo 1989, N° 66 (convertito nella legge 24 aprile
1989, N° 144). Costituzione, artt.3 e 53. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 8-22 giugno 2000 n. 237
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione
- Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non
manifesta infondatezza e rilevanza della questione -
Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N°
546, art. 7, comma 4. Costituzione, artt. 3, 24, 53,
primo comma, e 76. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 8-19 giugno 2000n. 222-
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (
INVIM) - INVIM decennale - Incrementi di valore, in caso
di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta -
Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e
tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta
in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto
assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre
1972, N° 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma.
Costituzione, artt. 3, 23 e 53. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 8-19 giugno 2000
n. 217
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di
primo grado - Esclusione della possibilità di
sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello -
Lamentata violazione del diritto di difesa, nonché
disparità di trattamento tra le controversie in materia
di imposte devolute alla cognizione del giudice
ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle
commissioni tributarie - Questione già dichiarata non
fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta
infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 47
e 49. Costituzione, artt. 3 e 24. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 8-19 giugno 2000 n. 215
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento
solidale dell'imposta e inapplicabilità della
surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti
all'ammi-nistrazione, per le parti che hanno assolto
l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole,
equiparazione delle parti del contratto e delle parti in
causa, con lesione del diritto di agire in giudizio -
Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 aprile
1986, N° 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1.
Costituzione, artt. 3 e 24. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 8-16 giugno 2000 n. 201
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale -
Imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili
- Indeducibilità delle spese di ultima malattia
sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato
all'eredità prima della dichiarazione di successione -
Asserita disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi
di rinuncia successiva alla denuncia di successione e
all'ipotesi del chiamato all'eredità (art. 460 cod.
civ.), nonché lamentata violazione del principio di
capacità contributiva e di tutela della famiglia -
Prospettazione perplessa della questione - Manifesta
inammissibilità. D.Lgs. 31 ottobre 1990, N° 346, art.
24. Costituzione, artt. 3, 31 e 53. Imposta sulle
successioni e donazioni - Beni relitti - Calcolo
tabellare - Tariffe d'estimo rideterminate (ai sensi del
D.Lgs. N° 568 del 1993) - Applicazione dal 1° gennaio
1992 limitatamente alle imposte dirette e non anche per
altri settori impositivi - Lamentato, ingiustificato,
deteriore trattamento dell'imposizione indiretta
(rispetto a quella diretta), con violazione del
principio di capacità contributiva - Manifesta
infondatezza della questione. D.Lgs. 28 dicembre 1993, N°
568, art. 1, comma 2; d.l. 23 gen-naio 1993, N° 16
(convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, N° 75), art. 2, comma 1, quarto periodo.
Costituzione, artt. 3 e 53. |
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Corte
Costituzionale - Sentenza 7-13 giugno 2000 n. 189
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle
Commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque
milioni di lire - Inammissibilità del ricorso
sottoscritto dal solo contribuente, anziché dal
difensore abilitato - Omessa previsione che il
contribuente possa nominare un difensore in un momento
successivo, eventualmente su disposizione del presidente
o del collegio - Lamentata, ingiustificata,
discriminazione in quanto fondata sull'importo della
lite, con violazione del diritto di azione e difesa in
giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce
dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre
1991, N° 413) - Non fondatezza della questione. D.Lgs.
31 dicembre 1992, N° 546, artt. 12, comma 5, e 8, commi
3 e 4. Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma. |
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Corte
Costituzionale - Ordinanza 7-9 giugno 2000 n. 185
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM)
- Imposta decennale - Ritenuta natura di imposizione sul
patrimonio - Conseguente, lamentata, violazione del
principio di capacità contributiva, con irragionevole
disparità di trattamento tra le società assoggettate
all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse -
Questione già reiteratamente dichiarata non fondata -
Mancanza di argomenti nuovi -Manifesta infondatezza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 3. Costituzione,
artt. 3 e 53. |
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Corte
Costituzionale- Ordinanza 25 maggio - 8 giugno
2000, n. 181
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM)
- Rimborso dell'imposta, in
caso di nullità dell'atto di alienazione o di
trasferimento -Condizione della mancanza di causa
imputabile alle parti - Asserita lesione del principio
di capacità contributiva - Difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art.
31, terzo comma. Costituzione, art. 53, primo comma. |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 25 maggio - 1 giugno 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Imposte e tasse - Imposta su indennità di
esproprio - Estensione della tassazione, con riferimento
ai terreni inclusi in una zona determinata, per
l'innanzi non considerata - Asserita disparità di
trattamento fra con-tribuenti, nonché lamentata
violazione dei principi relativi alla decretazione
d'urgenza (per difetto dei presupposti giustificativi) e
alla capacità contributiva - Carenza di adeguata
motivazione dell'atto introduttivo in ordine alla
rilevanza della questione -Manifesta inammissibilità.
Legge 24 marzo 1993, N° 75, art. 1, comma 2.
Costituzione, artt. 3, 53 e 77. |
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Corte
Costituzionale, Sentenza 25-31 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Rilevanza della questione sollevata -
Riesame della rilevanza alla luce di sopravvenute
innovazioni legislative - Richiesta di
restituzione degli atti al rimettente - Rigetto. Imposte
e tasse - Servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari - Riscossione coattiva delle sanzioni
pecuniarie e delle spese di giustizia - Affidamento al
concessionario dei servizi di riscossione dei tributi -
Ritenuto eccesso di delega, per violazione dei criteri
direttivi fissati nella delega legislativa al Governo -
Non fondatezza della questione. D.Lgs. 9 luglio 1997, N°
237, art. 7, comma 1. Costituzione, art. 76 (in
relazione all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre
1996, N° 662). |
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Corte
Costituzionale ,Sentenza 25-31 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Contenzioso tributario - Tutela cautelare -
Sentenza di second grado - Sospensione della sua
esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di
ricorso alla commissione tributaria centrale -
Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa
e con il principio di eguaglianza, per disparità di
trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod.
proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione per i
giudizi civili devoluti alla cozione del giudice
ordinario - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31
dicembre 1992, N° 546, artt. 47 e 49. Costituzione,
artt. 3 e 24. |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 13 aprile - 3 maggio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte
dei coniugi - Notificazione degli
accertamenti in rettifica nei confronti del solo marito
- Responsabilità solidale dei coniugi oltre che per gli
obblighi tributari, anche per quelli derivanti da futuri
accertamenti - Lamentata lesione del principio di
eguaglianza tra i coniugi, del diritto di difesa e del
principio di
capacità contributiva - Questione già dichiarata non
fondata e manifestamente infondata - Manifesta
infondatezza. Legge 13 aprile 1977, N° 114, art. 17,
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Costituzione,
artt. 3, 15, 24, 29 e 53. |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 13-27 aprile 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Imposte e tasse in genere - Violazioni di
norme tributarie - Ipotesi in cui uno stesso fatto è
previsto da una disposizione penale e da una che prevede
la sanzione amministrativa - Lamentata inapplicabilità
della sola disposizione speciale - Ius superveniens -
Sopravvenuta abrogazione del principio di ultrattività
delle leggi penali finanziarie (ex art. 20 della legge 7
gennaio 1929, N° 4) e nuova disciplina dei reati in
materia di imposte - Restituzione degli atti al giudice
rimettente. D.Lgs. 18 dicembre 1997, N° 472.
Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76 |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 13-21 aprile 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Giudice a quo - Commissione tributaria
provinciale di Caltanissetta - Ordinanza di rimessione -
Indicazione delle disposizioni legislative denunciate -
Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in
base ad inequivoco riferimento contenuto nella
motivazione dell'atto. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 600,
art. 36-bis; D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 26 -
recte: legge 27 dicembre 1997, N° 449, art. 28; D.P.R.
29 settembre 1973, N° 602, art. 25. Imposta sul reddito
delle persone fisiche - Procedura di
liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni -
Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio
non comportante effetto decadenziale, attribuito con
efficacia retroattiva da una norma di interpretazione
-Asserita violazione delle prerogative del potere
giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto
di norme retroattive e del principio di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione - Questione
già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi -
Manifesta infondatezza. Legge 27 dicembre 1997, N° 449,
art. 28. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97, 98, 101,
102, 104, primo comma, e 113. Imposta sul reddito delle
persone fisiche - Procedura di liquidazione delle
imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di
pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R.
N° 600 del 1973) - Mancata previsione della
sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione -
Asserita violazione del diritto di difesa dei
contribuenti e del
principio di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione - Erroneità del presupposto
interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta
infondatezza. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 25.
Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97. |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 13-20 aprile 2000
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Contenzioso tributario - Pubblica udienza - Istanza
delle parti alla trattazione della causa in pubblica
udienza - Circolare del Ministero delle finanze -
Interpretazione delle norme processuali (d.lgs. 31
dicembre 1992, N° 546, art. 33) - Ricorso per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato della Commissione
tributaria regionale di Venezia - Lamentata lesione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite
all'ordine giudiziario - Preliminare delibazione di
ammissibilità del conflitto - Insussistenza della
legittimazione passiva e del requisito oggettivo -
Inammissibilità del ricorso. Circolare del Ministero
delle finanze (emanata dal Direttore generale) N° 242
del 21 ottobre 1998. Legge 11 marzo 1953, N° 87, art.
37. |
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Corte Costituzionale, Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Competenza e giurisdizione civile -
Controversie in materia di contributi consortili -
Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse -
Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del
giudice di pace -Prospettazione di una questione non di
legittimità costituzionale, ma piuttosto diretta a fini
cautelativi contro un eventuale annullamento dell'emananda
decisione del giudice rimettente - Manifesta
inammissibilità. Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113. Consorzi -
Consorzi di bonifica - Riscossione di contributi
consortili - Applicabilità delle norme che regolano
l'esazione delle imposte dirette - Manifesta
inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., art.
9; r.d. 13 febbraio 1933, N° 215. Costituzione, artt. 3,
24, 25, 97 e 113. |
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Corte
Costituzionale, Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Competenza e giurisdizione civile -
Controversie in materia di contributi di bonifica -
Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse -
Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del
giudice di pace - Definizione della questione relativa
alla competenza da parte dello stesso giudice di pace
rimettente, con esaurimento del suo potere decisorio -
Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta
inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., artt.
7 e 9. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113. |
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Corte
Costituzionale Sentenza 6-17 marzo 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Rilevanza della questione - Eccezione di
carente motivazione - Sufficienza degli elementi
descrittivi contenuti nell'ordinanza -
Ammissibilità della questione. Tributi locali - Imposte
comunali di consumo - Abolizione - Contratti di appalto
del servizio di riscossione delle imposte -Commissione,
istituita presso il Ministero delle finanze, incaricata
di definire i rapporti tra Comuni e appaltatori - Potere
della Commissione di deliberare secondo equità ovvero
anche in deroga a disposizioni contrattuali,
indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti
pendenti, su iniziativa di una sola delle parti -
Asserita violazione del principio di eguaglianza, del
diritto alla tutela giurisdizionale, del principio della
libertà di iniziativa economica e del diritto di
proprietà - Non fondatezza della questione. D.P.R. 26
ottobre 1972, N° 649, artt. 3 e 4. Costituzione, artt.
3, 24, 41 e 42. |
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Corte
Costituzionale Sentenza 3-7 febbraio 2000
Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum
abrogativo. Referendum abrogativo -Imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) - Ritenuta alla fonte -
Richiesta di abolizione - Limite della materia
tributaria - Include anche le disposizioni che attengono
al momento accertativo ed a quello attuativo della
fattispecie impositiva - Precedenti analoghe richieste
referendarie - Inammissibilità - Conferma -
Inammissibilità della richiesta referendaria. D.P.R. 29
settembre 1973, N° 600; legge 27 dicembre 1997, N° 449.
Costituzione, art. 75, secondo comma. |
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Corte
Costituzionale Sentenza 20 gennaio - 4 febbraio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Imposta sui redditi -Redditi a tassazione
separata - Notaio - Indennità per cessazione dalle
funzioni notarili - Tassabilità, anche per la quota
costituita dalla contribuzione a carico del
professionista - Denunciata disparità di trattamento tra
i contribuenti, e in relazione al diverso regime
tributario dell'indennità di buonuscita dei dipendenti
statali, pur inciso da una sentenza di illegittimità
costituzionale (n° 178 del 1986), con pregiudizio della
adeguatezza della prestazione indennitaria - Diversità
delle situazioni a confronto e dei relativi assetti
normativi - Non fondatezza della questione. D.P.R. 22
dicembre 1986, N° 917, art. 16, primo comma, lettera e).
Costituzione, artt. 3, 38 e 53. |
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Corte
Costituzionale Sentenza 12-21 gennaio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale - Rilevanza della questione sollevata -
Difetto - Eccezione di inammissibilità basata su
circostanze di fatto, come tali, valutabili
soltanto dal giudice rimettente - Reiezione. Contenzioso
tributario - Giudizio innanzi alle
Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale -
Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per
irragionevole disparità di trattamento tra le parti, e
anche tra sistemi
processuali diversi, nonché del diritto di difesa -
Specificità del processo tributario - Non
irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore
con riguardo all'ammissibilità dei singoli mezzi di
prova - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31
dicembre 1992, N° 546, art. 7, commi 1 e 4.
Costituzione, artt. 3 e 24. Contenzioso tributario -
Giudizio innanzi alle Commissione tributarie - Divieto
di prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di
utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi
raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale
- Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e
con il diritto di difesa del contribuente - Non
fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N°
546, art. 7, commi 1 e 4. Costituzione, art. 24.
Contenzioso tributario - Concordato di massa
(accertamento con adesione del contribuente) - Causa
ostativa costituita dal procedimento penale a carico del
contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva
archiviazione o definizione con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione -
Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di
presunzione di non colpevolezza sino alla condanna
definitiva dell'imputato - Difetto di motivazione sulla
rilevanza della questione - Inammissibilità. D.L. 30
settembre 1994, N° 564, (convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1994, N° 656), artt. 2-bis,
comma 2, e 3. |
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Corte
Costituzionale Ordinanza 10-12 gennaio 2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale - Imposta sul reddito delle persone
fisiche - Accertamento induttivo, sulla base di
coefficienti presuntivi del reddito - Prospettata
violazione della riserva di legge in materia di
prestazioni patrimoniali e del principio di ca-pacità
contributiva - Affermazione apodittica della rilevanza
della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 2
marzo 1989, n° 69 (convertito, con modificazioni, nella
legge 27 aprile 1989, n° 154), artt. 11 e 12.
Costituzione, artt. 23 e 53. |
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Corte
Costituzionale ordinanza 17 dicembre 1999 - 7 gennaio
2000
Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale - Catasto - Immobili - Tariffe d'estimo e
rendite catastali già determinate (in esecuzione del
D.M. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto
esercizio, da parte del legislatore, di una funzione
tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso
di potere e di irragionevolezza, con conseguente
assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino
- Questione già rigettata - Manifesta infondatezza. D.L.
23 gennaio 1993, N° 16 (convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1993, N° 75), art. 2. Cost., artt.
3, 24
e 113. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14 luglio 1986, n. 184
Danno biologico.
Non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt.
2, 3, primo comma, 24 primo comma e 32, primo comma,
Costituzione (cfr. sentenza). |
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