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Tutela ambiente e
cultura |
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Corte
Costituzionale |
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Fonti:
www.overlex.com
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.04.2010 n. 142
Ambiente, servizi idrici, competenza statale,
sussistenza
Spetta al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio la definizione delle componenti di costo per
la determinazione della
«tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la
determinazione della tariffa di base. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 28.01.2010 n. 28
Ambiente, tutela, polveri, precisazioni
Non rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni in tema ambientale ceneri di pirite,
polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di
arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di
ferro per la produzione di acido solforico e ossido di
ferro, depositate presso stabilimenti di produzione
dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.01.2010 n. 1
Acqua, utilizzazione, concessioni, temporaneità,
legittimità
E’ legittima la previsione di legge statale che fissa il
termine di durata delle concessioni di derivazione di
acque, in un’ottica di tutela dell’ambiente. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 24.07.2009 n. 246
Diritto ambientale, questione di legittimità
costituzionale, infondatezza
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale
- sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. -
dell’art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006,
poiché tale norma non attiene alla materia della polizia
amministrativa locale, ma si limita ad indicare il
Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale
organo competente ad accertare le violazioni
amministrative, senza privare delle loro competenze gli
organi di polizia amministrativa locale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
- sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. -
dell’art. 148, d.lgs. n. 152/2006.
I poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma
censurata, infatti, si riferiscono all’esercizio delle
competenze legislative esclusive statali nelle materie
della tutela della concorrenza e della tutela
dell’ambiente.
Siffatte materie hanno prevalenza su eventuali titoli
competenziali regionali ed, in particolare, su quello
dei servizi pubblici locali. |
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Corte
Costituzionale, ordinanza 24.07.2009 n. 254
Tutela delle acque, ambiente, finalità delle norme
La parte III del D.Lgs. n. 152/2006, intitolata «Norme
in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»
ed, in particolare, alla sua sezione II «Tutela delle
acque dall'inquinamento» contiene disposizioni
riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», le
quali hanno finalità di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici
inquinati, miglioramento dello stato delle acque,
perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle
risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di
autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e
diversificate, mitigazione degli effetti delle
inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento
dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti
dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del
fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente
alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi
idrici e che mirano a garantire determinati livelli
qualitativi e quantitativi delle acque. |
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Corte Costituzionale, sentenza 24.07.2009 n. 249
Gestori ambientali, potestà legislativa, ambiente,
conseguenze
Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e
provinciali sono organi dell’albo nazionale dei gestori
ambientali, le cui competenze sono essenzialmente
costituite dalla verifica della sussistenza dei
requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento
delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed
intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli
impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da
parte delle imprese che chiedano l’iscrizione al
medesimo albo, in vista del principale obiettivo della
garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese,
dei livelli omogenei di tutela dell’ambiente, in tutto
il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto,
in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze
unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della
tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale,
sicché la riduzione del numero dei componenti di
derivazione regionale all’interno dei medesimi non
determina alcuna lesione delle sfere di competenza
regionale, neanche con riferimento alla richiamata
definizione delle linee guida in materia di smaltimento
e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale
definizione non rientra fra i compiti dell’albo. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.07.2009 n. 235
Danno ambientale, questione di legittimità
costituzionale, inammissibilità
E’ inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 299, c. 2, del Codice
dell’Ambiente, in quanto tale norma, piuttosto che
limitare il potere delle Regioni lo amplia.
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118
Cost., dell’art. 306, c.c. 1, 2 e 5 del d.lgs. n.
152/2006.
Con riferimento all’art. 117 Cost., la questione è
infondata poiché, in materia di danno ambientale non può
sussistere alcuna «interferenza» fra competenza
legislativa statale e regionale, in considerazione della
prevalenza della prima sulla seconda.
Per quanto concerne la violazione dell’art. 118 Cost.,
si evidenzia come la scelta di attribuire
all’amministrazione statale le funzioni amministrative
relative al ripristino ambientale trova una ragionevole
giustificazione nell’esigenza di assicurare che lo
svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e
unitarietà e, conseguentemente, essa non si pone in
contrasto con i principi di sussidiarietà e
differenziazione dettati dalla norma costituzionale.
Con riferimento alla legittimazione delle Regioni e
degli enti locali a proporre l’azione risarcitoria per
danno ambientale, va osservato che l’art. 311 del d.lgs.
n. 152/2006, nel regolare in termini di alternatività il
rapporto fra i due strumenti (amministrativo e
giurisdizionale) con i quali l’amministrazione statale
può reagire al danno ambientale, non riconosce né
esclude esplicitamente tale legittimazione. |
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Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2009 n. 168
Bellezze naturali, regione Veneto, rilevanza,
precisazioni
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera
c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
introdotte dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge
n. 244 del 2007, promossa in riferimento agli artt. 117,
quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. |
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Corte
Costituzionale, 25.10.2005 n. 397
Illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2, della
L.R. Molise n. 1/2003, nella parte in cui prevede un
aumento del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1°
gennaio 2005.
Sulla preclusione alle Regioni di legiferare in materia
di rifiuti.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, c. 2, della L.R. Molise 13
gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del
tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della l. 28 dicembre
1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della L.R.
Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni
alla L.R.13 gennaio 2003, n. 1, concernente
"Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"), nella
parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio
2006.
L'art. 3 della l. n. 549 del 1995 istituisce e
disciplina il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c. 24), devolvendone il
gettito alle regioni ed alle province (c. 27) e
stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato,
entro determinati limiti, mediante legge della Regione
entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo,
con l'ulteriore precisazione che, "in caso di mancata
determinazione dell'importo da parte delle regioni entro
il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si
intende prorogata la misura vigente" (c. 29). Si tratta
dunque di un tributo che, secondo la costante
giurisprudenza, va considerato statale e non già
"proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente
art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né
l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle
province, né le determinazioni espressamente attribuite
alla legge regionale dalla citata norma. Ne consegue che
la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora
nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è
preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge
statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale
imposta. |
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Corte
Costituzionale, 14.10.2005 n. 383
illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, c. 2, del
d.l. 239/03, nonchè di alcune disposizioni contenute
nella l. 239/04, in materia di sviluppo e riordino del
settore dell'energia elettrica.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1-ter, c. 2, del d.l. n. 239
2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica), quale
convertito, con modificazioni, nella l. 27 ottobre 2003,
n. 290 e di alcune disposizioni contenute nella l.
239/04 (Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia) in quanto priverebbero le Regioni
di funzioni costituzionalmente garantite ex art. 117
Costituzione.
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Corte
Costituzionale, 27.7.2005 n. 335
è costituzionalmente illegittimo l'art. 44, comma 3,
della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004,
n. 7 (Disposizioni in materia ambientale.
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), che
attribuisce la determinazione dell'ammontare
dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché
alla legge regionale.
Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti,
sulla base della costante giurisprudenza di questa
Corte, è da considerarsi statale e non proprio della
Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione
del relativo gettito alle regioni (in questo senso, ex
plurimis, sentenze n. 241, n. 381, n. 431 del 2004, in
tema di IRAP; sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema
di c.d. tassa automobilistica), con la conseguenza che,
salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve
tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di
legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi
statali (cfr. sentenza n. 37 del 2004).
Pertanto l'art. 44, comma 3, della legge della Regione
Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in
materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi
regionali), che attribuisce la determinazione
dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della
Giunta anziché alla legge regionale, è incostituzionale,
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, secondo cui spetta allo Stato la
legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di
sistema tributario e contabile dello Stato. |
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