Voli

 

Tutela ambiente e cultura

Corte Costituzionale

Fonti: www.overlex.com
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

Corte Costituzionale, sentenza 23.04.2010 n. 142
Ambiente, servizi idrici, competenza statale, sussistenza

Spetta al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della
«tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.

Corte Costituzionale, sentenza 28.01.2010 n. 28
Ambiente, tutela, polveri, precisazioni

Non rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni in tema ambientale ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale.

 

Corte Costituzionale, sentenza 14.01.2010 n. 1
Acqua, utilizzazione, concessioni, temporaneità, legittimità

E’ legittima la previsione di legge statale che fissa il termine di durata delle concessioni di derivazione di acque, in un’ottica di tutela dell’ambiente.

 

Corte Costituzionale, sentenza 24.07.2009 n. 246
Diritto ambientale, questione di legittimità costituzionale, infondatezza

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. - dell’art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché tale norma non attiene alla materia della polizia amministrativa locale, ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. - dell’art. 148, d.lgs. n. 152/2006.
I poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata, infatti, si riferiscono all’esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente.
Siffatte materie hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali.

 

Corte Costituzionale, ordinanza 24.07.2009 n. 254
Tutela delle acque, ambiente, finalità delle norme

La parte III del D.Lgs. n. 152/2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» ed, in particolare, alla sua sezione II «Tutela delle acque dall'inquinamento» contiene disposizioni riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», le quali hanno finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque.

 

Corte Costituzionale, sentenza 24.07.2009 n. 249
Gestori ambientali, potestà legislativa, ambiente, conseguenze

Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell’albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l’iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell’ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all’interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell’albo.

 

Corte Costituzionale, sentenza 23.07.2009 n. 235
Danno ambientale, questione di legittimità costituzionale, inammissibilità

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, c. 2, del Codice dell’Ambiente, in quanto tale norma, piuttosto che limitare il potere delle Regioni lo amplia.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dell’art. 306, c.c. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento all’art. 117 Cost., la questione è infondata poiché, in materia di danno ambientale non può sussistere alcuna «interferenza» fra competenza legislativa statale e regionale, in considerazione della prevalenza della prima sulla seconda.
Per quanto concerne la violazione dell’art. 118 Cost., si evidenzia come la scelta di attribuire all’amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale trova una ragionevole giustificazione nell’esigenza di assicurare che lo svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e unitarietà e, conseguentemente, essa non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà e differenziazione dettati dalla norma costituzionale.
Con riferimento alla legittimazione delle Regioni e degli enti locali a proporre l’azione risarcitoria per danno ambientale, va osservato che l’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, nel regolare in termini di alternatività il rapporto fra i due strumenti (amministrativo e giurisdizionale) con i quali l’amministrazione statale può reagire al danno ambientale, non riconosce né esclude esplicitamente tale legittimazione.

 

Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2009 n. 168
Bellezze naturali, regione Veneto, rilevanza, precisazioni

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), introdotte dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

Corte Costituzionale, 25.10.2005 n. 397
Illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2, della L.R. Molise n. 1/2003, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Sulla preclusione alle Regioni di legiferare in materia di rifiuti.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2, della L.R. Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della L.R. Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.13 gennaio 2003, n. 1, concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006.
L'art. 3 della l. n. 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c. 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (c. 27) e stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con l'ulteriore precisazione che, "in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente" (c. 29). Si tratta dunque di un tributo che, secondo la costante giurisprudenza, va considerato statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma. Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.

Corte Costituzionale, 14.10.2005 n. 383
illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, c. 2, del d.l. 239/03, nonchè di alcune disposizioni contenute nella l. 239/04, in materia di sviluppo e riordino del settore dell'energia elettrica
.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, c. 2, del d.l. n. 239 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella l. 27 ottobre 2003, n. 290 e di alcune disposizioni contenute nella l. 239/04 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) in quanto priverebbero le Regioni di funzioni costituzionalmente garantite ex art. 117 Costituzione.

Corte Costituzionale, 27.7.2005 n. 335
è costituzionalmente illegittimo l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.
Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, è da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle regioni (in questo senso, ex plurimis, sentenze n. 241, n. 381, n. 431 del 2004, in tema di IRAP; sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di c.d. tassa automobilistica), con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali (cfr. sentenza n. 37 del 2004).
Pertanto l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale, è incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo cui spetta allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

<< Torna alla sezione "Corte Costituzionale"