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Appalti
LL.PP. e Servizi |
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Corte
Costituzionale |
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Fonti:
www.overlex.com-
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Corte
Costituzionale, sentenza 28.05.2010 n. 186
Appalti, progettazione, riparto, precisazioni
La disciplina delle procedure di gara, la
regolamentazione della qualificazione e selezione dei
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei
criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che
devono presiedere all’attività di progettazione, mirano
a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto
delle regole concorrenziali e dei principi comunitari
della libera circolazione delle merci, della libera
prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento,
nonché dei principi costituzionali di trasparenza e
parità di trattamento.
Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la
piena apertura del mercato nel settore degli appalti,
sono riconducibili all’ambito della tutela della
concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore
statale, che ha titolo pertanto a porre in essere una
disciplina integrale e dettagliata delle richiamate
procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del
2006). Questa Corte ha, infine, affermato che
l’affidamento dei servizi tecnici relativi
all’architettura e all’ingegneria, riferibile all’ambito
della legislazione sulle «procedure di affidamento», è
suscettibile di violare la competenza esclusiva dello
Stato. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 14.12.2007 n. 431
Appalti pubblici. Leggi regionali. Illegittimità
costituzionale
Nel settore degli appalti pubblici, la disciplina
delle procedure di gara e in particolare la
regolamentazione della qualificazione e selezione dei
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei
criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le
medesime si svolgano nel rispetto delle regole
concorrenziali e dei principi comunitari della libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei
servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei
principi costituzionali di trasparenza e parità di
trattamento. Esse, in quanto volte a consentire la piena
apertura del mercato nel settore degli appalti, sono
dunque riconducibili all'ambito della tutela della
concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore
statale. |
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Corte
Costituzionale, sentenza 23.11.2007 n. 401
Codice degli appalti. Competenze Stato-Regioni e
principio leale collaborazione
In linea di massima, non sussiste alcuna violazione del
principio di leale collaborazione nel rapporto tra Stato
e Regioni, nel caso in cui siano introdotte delle
modifiche ad uno schema di decreto legislativo
successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza
unificata: in tale caso, non è necessario che il testo
modificato torni nuovamente alla Conferenza per un
ulteriore parere, perché altrimenti si innescherebbe un
complesso e non definibile meccanismo di continui
passaggi.
Nello specifico settore degli appalti la tutela della
concorrenza normalmente si caratterizza per l'assenza di
un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di
pertinenza regionale,con la prevalenza della disciplina
statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che
la fase della procedura di evidenza pubblica,
riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà
essere interamente disciplinata dal legislatore statale.
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Corte
Costituzionale, sentenza 06.07.2007, n. 256
Appalti pubblici. Autorità di vigilanza. Contributi
La disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui
soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per la
vigilanza nei lavori pubblici è riconducibile alla
categoria delle entrate tributarie statali.
Costituiscono quindi legittimo esercizio della
competenza statale esclusiva in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato. |
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