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Appalti LL.PP. e Servizi

Corte Costituzionale

Fonti:  www.overlex.com-
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

 

Corte Costituzionale, sentenza 28.05.2010 n. 186
Appalti, progettazione, riparto, precisazioni

La disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento.
Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’architettura e all’ingegneria, riferibile all’ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato.

Corte Costituzionale, sentenza 14.12.2007 n. 431
Appalti pubblici. Leggi regionali. Illegittimità costituzionale
Nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale.

Corte Costituzionale, sentenza 23.11.2007 n. 401
Codice degli appalti. Competenze Stato-Regioni e principio leale collaborazione

In linea di massima, non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel rapporto tra Stato e Regioni, nel caso in cui siano introdotte delle modifiche ad uno schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata: in tale caso, non è necessario che il testo modificato torni nuovamente alla Conferenza per un ulteriore parere, perché altrimenti si innescherebbe un complesso e non definibile meccanismo di continui passaggi.
Nello specifico settore degli appalti la tutela della concorrenza normalmente si caratterizza per l'assenza di un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale,con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata dal legislatore statale.

Corte Costituzionale, sentenza 06.07.2007, n. 256
Appalti pubblici. Autorità di vigilanza. Contributi

La disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici è riconducibile alla categoria delle entrate tributarie statali. Costituiscono quindi legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

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