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Tutela
diritti
consumatore - Antitrust |
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Consiglio
di Stato |
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Fonti:
www.overlex.com
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 04.08.2009 n.
4908
Telefonia, chiamate ai numeri a "sovrapprezzo", sblocco,
competenza, Agcom
Al sistema di sbarramento previgente, fondato sulla
scelta opzionale del singolo utente in corso di
abbonamento e non soggetta a limiti temporali, si
sostituisce un meccanismo del tutto nuovo che recepisce,
con puntuali cadenze temporali, il diverso sistema di
sbarramento generalizzato, salvo richiesta espressa
dell’utente di attivazione in sua vece del blocco
selettivo secondo le modalità cui fa richiamo l’art. 2,
comma 6, della delibera n. 97/08/CONS.
Tale fattispecie è sussumibile nell’ipotesi prevista
dall’art. 11 del d.lgs. n. 259/2003 che, in presenza di
provvedimenti con impatto rilevante sul mercato di
riferimento, impone una fase di consultazione con le
parti interessate, che debbono essere poste in
condizione di presentare osservazioni sulla proposta di
provvedimento.
La materia dei blocchi, in specie quelli di tipo
generalizzato, anziché individualizzato e di competenza
dell’autorità.
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Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 07.11.2006, n.
6562
Procedimento sanzionatorio della Consob ed accesso
integrale agli atti
Il Consiglio di Stato affronta la questione della
legittimità degli “omissis” apposti dalla Consob sugli
atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui agli
artt. 190 e 195 D.Lgs. 58/1998 e oggetto di accesso ai
sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/1990.
Due le tipologie di “omissis” all’attenzione del
Collegio:
- da un lato, gli “omissis” motivati dal rispetto del
segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 10 D.Lgs.
58/1998
- dall’altro lato, gli “omissis” dovuti alla circostanza
che i dati e le informazioni non sarebbero oggetto delle
contestazioni notificate dalla Consob al destinatario
della procedura sanzionatoria.
Con riferimento alla prima tipologia, il Collegio
osserva che tali “omissis” si risolvono, alla luce del
consolidato orientamento della giurisprudenza, in un
immotivato e illegittimo diniego di accesso.
Con riferimento alla seconda tipologia di “omissis”, il
Collegio rileva, in via preliminare, che non spetta
all’interessato la dimostrazione della pertinenza degli
atti o parti di essi, sottratti all’accesso, alla
necessità della difesa, ma, al contrario, la valutazione
di pertinenza è effettuata dalla Consob a seguito della
richiesta di accesso ed è soggetta al sindacato
giurisdizionale del giudice amministrativo, al fine di
rimediare all’unilateralità dell’affermazione
dell’autorità pubblica e, al contempo, di scongiurare
l’eventuale pregiudizio derivante a tale autorità dal
disvelamento in sede processuale delle parti di atti
oggetto di “omissis”.
Il Collegio individua due ipotesi nelle quali
l’interesse del destinatario alla conoscenza di tale
“atto relativo all’accertamento” può essere sacrificato
dalla Consob con l’apposizione degli “omissis”: si
tratta dei casi in cui una parte dell’attività ispettiva
ha rilevanza autonoma e vale ad instaurare un distinto
procedimento a carico di terzi ovvero riguarda un
possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso
interessato, che peraltro necessita di un completamento,
ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti.
Nel primo caso, l’apposizione dell’ ”omissis” è
giustificata, secondo il Collegio, dalla necessità di
opporre il segreto d’ufficio, giacchè, in tal caso,
relativamente alla parte di attività di indagine
destinata ad un procedimento sanzionatorio nei confronti
di un terzo, l’interessato perde tale sua qualità di
interessato. Nel secondo caso, l’apposizione dell’
“omissis” si giustifica, invece, in realzione
all’esigenza di differimento contemplata all’art. 25 L.
241/1990. Si tratta pur sempre, puntualizza il Collegio,
di ipotesi di “omissis” che devono essere enunciate e
adeguatamente motivate dalla Consob. |
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Consiglio
di Stato , sez. IV, decisione 03.09.2003, n. 4910
L'Enel non può chiedere oneri alle imprese per l'allaccio
alle reti esistenti
L'Enel non può chiedere alle imprese produttrici di
elettricità gli oneri per le opere già esistenti a
titolo di contributi di allacciamento per accedere alla
propria rete di distribuzione di elettricità. |
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Consiglio
di Stato, Sez. IV, sentenza 29.04.2002 n. 2283
Il diritto di accesso delle associazioni dei consumatori
è limitato
Le associazioni dei consumatori, pur se legittimate ad
esercitare il diritto di accesso ai documenti
dell'Amministrazione in relazione ad interessi che
pervengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi,
non sono titolari di un generale potere di accesso a
fini ispettivi, ma di un diritto di accesso
esplicitamente limitato, dalla legge n. 281 del 1998, ad
ipotesi specifiche.
Nel diritto di accesso, infatti, non sono compresi i
documenti che siano attinenti a profili organizzativi ed
a scelte estranei all’interesse sostanziale diretto
dell’utente del servizio (e di conseguenza del relativo
Ente esponenziale) che è quello del suo corretto
funzionamento così che per quei profili viene a mancare
l’imprescindibile presupposto soggettivo della
titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
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Consiglio
di Stato, sentenza 12.12.2000, n. 1699
Parallelismo sulle tariffe tra Tim e Omnitel non viola
concorrenza. (cfr.sentenza) |
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sezione "Consiglio di Stato" |
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