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Tutela diritti consumatore - Antitrust

Consiglio di Stato

Fonti: www.overlex.com
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 04.08.2009 n. 4908
Telefonia, chiamate ai numeri a "sovrapprezzo", sblocco, competenza, Agcom

Al sistema di sbarramento previgente, fondato sulla scelta opzionale del singolo utente in corso di abbonamento e non soggetta a limiti temporali, si sostituisce un meccanismo del tutto nuovo che recepisce, con puntuali cadenze temporali, il diverso sistema di sbarramento generalizzato, salvo richiesta espressa dell’utente di attivazione in sua vece del blocco selettivo secondo le modalità cui fa richiamo l’art. 2, comma 6, della delibera n. 97/08/CONS.
Tale fattispecie è sussumibile nell’ipotesi prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 259/2003 che, in presenza di provvedimenti con impatto rilevante sul mercato di riferimento, impone una fase di consultazione con le parti interessate, che debbono essere poste in condizione di presentare osservazioni sulla proposta di provvedimento.
La materia dei blocchi, in specie quelli di tipo generalizzato, anziché individualizzato e di competenza dell’autorità.

Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 07.11.2006, n. 6562
Procedimento sanzionatorio della Consob ed accesso integrale agli atti
Il Consiglio di Stato affronta la questione della legittimità degli “omissis” apposti dalla Consob sugli atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 190 e 195 D.Lgs. 58/1998 e oggetto di accesso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/1990.
Due le tipologie di “omissis” all’attenzione del Collegio:
- da un lato, gli “omissis” motivati dal rispetto del segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 10 D.Lgs. 58/1998
- dall’altro lato, gli “omissis” dovuti alla circostanza che i dati e le informazioni non sarebbero oggetto delle contestazioni notificate dalla Consob al destinatario della procedura sanzionatoria.
Con riferimento alla prima tipologia, il Collegio osserva che tali “omissis” si risolvono, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, in un immotivato e illegittimo diniego di accesso.
Con riferimento alla seconda tipologia di “omissis”, il Collegio rileva, in via preliminare, che non spetta all’interessato la dimostrazione della pertinenza degli atti o parti di essi, sottratti all’accesso, alla necessità della difesa, ma, al contrario, la valutazione di pertinenza è effettuata dalla Consob a seguito della richiesta di accesso ed è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, al fine di rimediare all’unilateralità dell’affermazione dell’autorità pubblica e, al contempo, di scongiurare l’eventuale pregiudizio derivante a tale autorità dal disvelamento in sede processuale delle parti di atti oggetto di “omissis”.
Il Collegio individua due ipotesi nelle quali l’interesse del destinatario alla conoscenza di tale “atto relativo all’accertamento” può essere sacrificato dalla Consob con l’apposizione degli “omissis”: si tratta dei casi in cui una parte dell’attività ispettiva ha rilevanza autonoma e vale ad instaurare un distinto procedimento a carico di terzi ovvero riguarda un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che peraltro necessita di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti.
Nel primo caso, l’apposizione dell’ ”omissis” è giustificata, secondo il Collegio, dalla necessità di opporre il segreto d’ufficio, giacchè, in tal caso, relativamente alla parte di attività di indagine destinata ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di un terzo, l’interessato perde tale sua qualità di interessato. Nel secondo caso, l’apposizione dell’ “omissis” si giustifica, invece, in realzione all’esigenza di differimento contemplata all’art. 25 L. 241/1990. Si tratta pur sempre, puntualizza il Collegio, di ipotesi di “omissis” che devono essere enunciate e adeguatamente motivate dalla Consob.

Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 03.09.2003, n. 4910
L'Enel non può chiedere oneri alle imprese per l'allaccio alle reti esistenti

L'Enel non può chiedere alle imprese produttrici di elettricità gli oneri per le opere già esistenti a titolo di contributi di allacciamento per accedere alla propria rete di distribuzione di elettricità.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.04.2002 n. 2283
Il diritto di accesso delle associazioni dei consumatori è limitato

Le associazioni dei consumatori, pur se legittimate ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione in relazione ad interessi che pervengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi, non sono titolari di un generale potere di accesso a fini ispettivi, ma di un diritto di accesso esplicitamente limitato, dalla legge n. 281 del 1998, ad ipotesi specifiche.
Nel diritto di accesso, infatti, non sono compresi i documenti che siano attinenti a profili organizzativi ed a scelte estranei all’interesse sostanziale diretto dell’utente del servizio (e di conseguenza del relativo Ente esponenziale) che è quello del suo corretto funzionamento così che per quei profili viene a mancare l’imprescindibile presupposto soggettivo della titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
Consiglio di Stato, sentenza 12.12.2000, n. 1699
Parallelismo sulle tariffe tra Tim e Omnitel non viola concorrenza.
(cfr.sentenza)
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