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Pubblico impiego

Consiglio di Stato

Fonti:  www.overlex.com
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

 

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 02.07.2010 n. 4236
Pubblico impiego: mansioni superiori e differenze retributive

Con la pronuncia in rassegna, i giudici di Palazzo Spada tornano sulla vexata quaestio della retribuibilità delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998.
Senza esitazioni, la Sez. IV, conformandosi all’orientamento maggioritario presso l’A.G.A., sancisce che le mansioni superiori svolte dai dipendenti pubblici rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98 - quindi prima del 22 novembre 1998 - che ha riconosciuto la loro rilevanza ai fini economici in via generalizzata, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, in mancanza di apposita norma di legge. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 22/99 e 3/2006 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, nn. 545/07 e 1382/2010)
Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi.
Pertanto, la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori nel campo del pubblico impiego non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale.

Invero, è da ricordare l’opposto orientamento della Suprema corte che, a sezioni unite, con la sentenza 11 dicembre 2007, n. 25837 enunciò il seguente principio di diritto: In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura dell'art. 56, comma sesto, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15, d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387) - l' impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. . Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Le Sezioni Unite, richiamando alcune pronunce della Corte costituzionale che hanno affermato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 della Costituzione, specificando al riguardo che quest'ultima norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato” a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte cost. 23 febbraio 1989, n. 57), hanno ritenuto applicabile direttamente l’art. 36 Cost. anche al pubblico impiego ed hanno ritenuto che il principio della retribuibilità della mansioni superiori svolte si applicava anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 15, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09.06.2010 n. 3666
Lavoro, indennizzo, perdita di integrità, sufficienza, sussistenza

L’istituto dell’equo indennizzo, con tecnica liquidatoria basata su tabelle predeterminate, rende indenne il pubblico dipendente della perdita dell’integrità fisica che nella prestazione di lavoro ha trovato il suo momento genetico, e ciò indipendentemente da ogni valutazione del comportamento del datore di lavoro quanto al luogo e alle modalità di impiego del dipendente.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14.05.2010 n. 3027
Promozione, ufficiali, criteri, discrezionalità tecnica

Il sistema di promozione a scelta per gli ufficiali non implica una comparazione tra gli scrutinandi ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, valutazione connotata da una amplissima discrezionalità tecnica, va rimarcato come il giudizio di avanzamento sia la risultante di un considerazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del singolo esaminando, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi fino ad attribuire a ciascuno di essi un valore predominante.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13.05.2010 n. 2929
Trasferimento, lavoratore, condizioni personali, rilevanza

Il trasferimento d'ufficio per esigenze logistico-funzionali dell'Amministrazione non può essere subordinato alle condizioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione stessa.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 10.05.2010 n. 2799
Sanzioni disciplinari, giurisdizione, precisazioni

Le sanzioni disciplinari, comprese quelle del licenziamento, a carico dei dipendenti degli enti lirici appartengono alla competenza del soprintendente, in conformità ai principi enunciati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e, quanto all’ente Teatro dell’opera di Roma, all’articolo 70 del regolamento del personale.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 07.05.2010 n. 2663
Ferie, malattie, maturazione, legittimità

Le ferie maturano anche durante la malattia. Il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 04.05.2010 n. 2569 Lavoro, trasferimento militare, diritto, assenza
In materia di ordini di trasferimento militari non possono fondarsi aspettative di ius in officio non essendo configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31.03.2010 n. 1881
Lavoro autonomo, lavoro subordinato, conseguenze

Il fatto che un apparente lavoro autonomo sia, in realtà, un lavoro dipendente non implica automaticamente l’inserimento nel ruolo organico del Comune.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31.03.2010 n. 1835
Guardia di finanza, carriera, sottufficiali, precisazioni

Ai sottufficiali finanzieri celibi era imposto l'obbligo di alloggiare in caserma anche ai sensi dell' art. 7 del d.m. 30 novembre 1991, senza poter fruire dell'indennità in esame, fatta salva l'autorizzazione del comandante di reparto ad alloggiare fuori sede; autorizzazione, che, però, aveva carattere meramente organizzativo senza effetti accrescitivi di natura retributiva o indennitaria.

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.03.2010 n. 1818
Lavoro, pubblico impiego, prove, indici presuntivi, precisazioni

La percezione delle retribuzioni senza contestazione di sorta per un periodo rilevante di anni costituisce indice presuntivo grave, preciso e coerentemente idoneo a dimostrare che, in un tempo largamente anteriore a quello di proposizione del ricorso, gli interessati conoscevano il contenuto lesivo di una deliberazione d'inquadramento adottata dall'ente, in esecuzione di deliberazioni generali applicanti accordi sindacali.

 

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 29.03.2010 n. 1787
Aiuto ospedaliero, trattamento retributivo, precisazioni

Il trattamento retributivo corrispondente a mansioni superiori spetta all'aiuto ospedaliero anche quando l'incarico di sostituzione del primario si protragga oltre il termine massimo di sei mesi, posto che con diverse disposizioni il legislatore ha inteso vietare il rinnovo della sostituzione alla scadenza del periodo massimo di sei mesi, senza precludere il riconoscimento della spettanza delle differenze retributive quando l'amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi l'incarico o permetta la prosecuzione dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12.03.2010 n. 1470
Accesso, limiti, buon andamento

Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23, l. n. 241/1990, in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09.03.2010 n. 1393
Dipendenti, informativa, obblighi, punteggio, motivazione, precisazioni

Se, invero, i punteggi di per sé rappresentano una forma sintetica ma adeguata di motivazione del giudizio espresso, che non resta influenzato - in base all’autonomia nell’ arco annuale dei singoli rapporti informativi, dalle valutazioni espresse nell’ anno precedente – ove, tuttavia, come nel caso di specie, si versi a fronte di un significativo abbassamento delle costanti e più elevate valutazioni conseguite negli anni precedenti, si rende necessario esternare le ragioni che hanno indotto all’ abbassamento dei punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione, onde rendere edotto il dipendente degli aspetti afferenti al servizio a tal fine presi in considerazione e ritenuti rilevanti, nonché dell’ “iter” logico osservato.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.03.2010 n. 1295
Magistratura, trasferimento, indennità, assenza

Al magistrato trasferito su domanda e con le stesse funzioni non spetta l’indennità.

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03.02.2010 n. 500
Impiego pubblico, termine, precisazioni

Il termine stabilito dall'art. 69, comma 7 D.Lgs n. 165/2001 è di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.02.2010 n. 945
Pubblico dipendente, missione, dipendente comandato, equiparazione

Non sussiste alcuna disposizione che accomuni, sotto il profilo del trattamento accessorio, la posizione del pubblico dipendente inviato in missione a quello comandato e, d'altro canto, l'espressa previsione di una indennità per il personale inviato in missione, e non anche per quello comandato, trova adeguata giustificazione nella profonda diversità dei due istituto. L'invio in missione presuppone, infatti, un incarico da svolgere in un arco limitatissimo di tempo da parte di un dipendente che conserva la propria residenza ed il proprio nucleo familiare nel territorio nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza, nella quale è tenuto a rientrare al termine della missione. Il comando, invece, è istituto al quale si fa ricorso quando l'esigenza rappresentata dall'Amministrazione, che lo richiede, è tale da comportare lo spostamento, per un periodo non breve, del pubblico dipendente in altra località, che diventa per lo stesso l'ordinaria sede di lavoro.

 

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17.02.2010 n. 890
Docenti, artisti culturali, graduatoria

Hanno titolo all'inclusione i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 01.02.2010 n. 407
Docente universitario, retribuzione, soggetto legittimato passivo, università

L’onere economico per il pagamento degli assegni inerenti allo status di professore universitario, grava sugli atenei di appartenenza, attesa l’intima correlazione tra l’aspettativa - che al pari di congedo, distacco e fuori ruolo, non interrompe il rapporto di servizio (ma solo quello d’ufficio) - e gli assegni a questo correlato.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 01.02.2010 n. 422
Amministrazione, controlli psicoattitudinali, precisazioni

L’Amministrazione può durante lo svolgimento del servizio disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi, ma non quando, come nella specie, si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, apparendo altrimenti il comportamento della P.A. come palesemente volto ad eluderli.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 19.01.2010 n. 177
Obbligo di assunzione disabili, necessità, sussistenza, precisazioni

Sussiste l’obbligo di procedere all’assunzione dei disabili, purchè emerga una scopertura della relativa quota di riserva.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 11.01.2010 n. 12
Lavoro irregolare, legalizzazione, precisazioni

La condizione richiesta dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2002, deve intendersi riferita alla durata continuativa del rapporto di lavoro per tutti i tre mesi antecedenti, poiché “la normativa in esame, avendo la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la “legalizzazione” di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato, può trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui l’attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità della regolarizzazione.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 02.11.2009 n. 6770
Indennità di missione, ricongiungimento familiare, comune diverso, precisazioni

Il lavoratore ha diritto all’indennità di missione quando il ricongiungimento familiare non avviene nel Comune in cui il dipendente è stato comandato.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.10.2009 n. 6353
Finanziere, condanna all'estero con pena pecuniaria, tentato furto

La condanna all’estero del finanziere per tentato furto alla pena
pecuniaria non può causare la perdita del grado per rimozione. Il
reato commesso, infatti, sebbene giustifichi una sanzione
disciplinare, non è tale da richiedere la misura massima
dell’estinzione del rapporto di lavoro.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.10.2009 n. 6352
Equo indennizzo, parere dell'Amministrazione

Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è illegittimo, qualora non prenda in considerazione tutta la documentazione d’ufficio.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.10.2009 n. 6278
Trasferimento della moglie all’estero, diritto del carabiniere a essere trasferito nella stessa sede

Non esiste un diritto del carabiniere, ma solo un interesse legittimo, ad essere trasferito nella stessa sede estera in cui è stata destinata la moglie, dipendente pubblica.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 03.10.2009 n° 6020
Dipendente pubblico, arresti domiciliari, sospensione cautelare dal servizio, prosecuzione

L’Amministrazione può legittimamente disporre la prosecuzione della misura della sospensione cautelare facoltativa dal servizio nei confronti del lavoratore, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sebbene le indagini penali siano ancora pendenti.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 03.10.2009 n. 6018
Finanziere, violazione del codice penale militare di pace, sanzioni, precisazioni

Il finanziere di pattuglia che viene sorpreso a dormire nell’auto di servizio non può essere punito con la sanzione dell’esonero nel caso in cui il processo militare sia stato archiviato. Ciò in quanto, per ragioni di proporzionalità tra fatto e sanzione, nell’ipotesi in cui l’infrazione viene ritenuta non grave dal giudice militare non può poi essere irragionevolmente punita con una sanzione così severa.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 29.09.2009 n. 5837
Magistrati, interessi e rivalutazione monetaria, stipendi arretrati, decorrenza

Il diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi maturati e rivalutazione monetaria, dovute in ragione del ritardato riconoscimento della idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di cassazione, decorrono, in ogni caso, dal decreto di nomina.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.06.2009 n. 4140
Docenti, specializzazioni, scuola, portatori di handicap, precisazione

Il titolo di specializzazione non integrava un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari attività didattiche previste dall'art. 2, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 18.06.2009 n. 3995
Giudizio per responsabilità disciplinare, giudizio penale, patteggiamento

Sulla base della legge n. 97/2001 deve essere esclusa l’efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare alla sentenza penale di condanna, con riferimento all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Il giudizio disciplinare, infatti, è separato da quello penale, con la conseguenza che il procedimento disciplinare deve essere condotto “mediante la verifica dei fatti stessi, della loro riferibilità all’inquisito e della loro valenza ai fini disciplinari”.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, sì che non può escludersi che l’Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia penale possa essere richiamata soltanto per i fatti non controversi.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 17.06.2009 n. 3967
Danno da usura psico-fisica, dipendente, lavoro giorni festivi, pregiudizio

Il dipendente che ha lavorato anche nei giorni festivi, senza alcun riposo compensativo deve provare il pregiudizio subito. Laddove il lavoratore chieda il risarcimento del danno non patrimoniale è tenuto ad allegare e provare, sia nell’an che nel quantum, il nocumento alla propria integrità psico-fisica.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.06.2009 n. 3560
Stipendio, trasferimento ad altra amministrazione, precisazioni

In materia di trasferimento ad altra amministrazione, vale il principio di conservazione del trattamento economico per il personale trasferito nell'interesse della amministrazioni, mediante la corresponsione di un assegno pensionabile non riassorbibile pari alla differenza tra la retribuzione in godimento all'atto del passaggio e quella spettante nella nuova posizione.

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14.04.2009 n. 2292
Medicina, lavoro, aiuto, funzioni di primario, precisazioni

L'obbligo della retribuzione delle mansioni svolte dall'aiuto ospedaliero sul posto vacante e disponibile di primario, discende: dall'art. 7, quinto comma, del d.p.r. n. 128/1969, che fa obbligo all'aiuto di svolgere le funzioni del primario, in caso di assenza, di impedimento o di urgenza, con la conseguenza che, in ipotesi di posto vacante, non è esercitata una temporanea funzione vicaria, ma si ha una stabile esplicazione di una mansione superiore a quella della posizione rivestita; dall'art. 29 del d.p.r. n. 761/1979, il quale dispone che, in caso di esigenze di servizio, il dipendente "può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori", l'assegnazione non può eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale in posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri fra i compiti ordinari di quella sottostante; dall'art. 121, settimo comma, del d.p.r. n. 384/1990, il quale dispone nel senso che l'incarico di mansioni superiori comporta il compenso, eccetto che per i primi sessanta giorni, per un periodo fino a sei mesi.

 
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10.04.2009 n. 2244
Procedimento disciplinare, addebito, fondatezza, azione

L'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 ha previsto che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.04.2009 n. 2150
Lavoro, mansione superiore, incarico direttivo, durata superiore, conseguenze

Il divieto di protrarre l'incarico oltre gli otto mesi rende illegittimo non il comportamento e l'attività svolta dal funzionario, ma l'omissione dell'Amministrazione che avrebbe dovuto rimuovere una situazione di illegalità.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.04.2009 n. 2123
Scuola, docenti, sospensione, provvedimento, legittimità

E’ legittima la sospensione del docente, quando questo sia stato più volte criticato dai discenti e i genitori si orientano nel senso di non mandare più i figli in quella scuola.

 
Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.04.2009 n. 2112
Procedimento disciplinare, decorrenza, comunicazione, effetti

I termini per il procedimento disciplinare decorrono dalla comunicazione della sentenza penale di condanna.
 

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 26.03.2009 n. 1802
Medico, rapporto con il paziente, contrattazione regionale, illegittimità

La contrattazione in tema di rapporto ottimale tra medico e paziente riguarda il legislatore nazionale e non quello regionale.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 17.02.2009 n. 891
Promozioni, incarichi superiori, articolare attività, precisazioni

La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario può essere conferita a coloro che nell’esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05.02.2009 n. 621
Pubblico impiego, produttività, incentivi, precisazioni

I compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto: è presupposto indefettibile, per l'attuazione dell'istituto contrattuale della produttività per gli impiegati degli enti locali, e quindi per la liquidazione del relativo compenso, la preventiva approvazione, da parte del competente organo collegiale, del progetto illustrativo delle attività che dovranno essere espletate e degli obiettivi che dovranno essere raggiunti, con l'assunzione dell'impegno finanziario necessario, per far fronte alla conseguente spesa.
Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

 

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 05.02.2009 n. 649
Trasferimento del lavoratore, ufficio non attrezzato, irrilevanza

Il trasferimento del dipendente ad altro ufficio può essere legittimo anche se l’ufficio non è adeguatamente attrezzato.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03.02.2009 n. 575
Pubblico impiego, restituito in integrum, giudice amministrativo, precisazioni

Il criterio della non imputabilità, e l'insorgere del diritto alla "restituzione", vanno commisurati ad un corretto intendimento del principio di sinallagmaticità del rapporto di lavoro, anche pubblico, ed alla connessa individuazione degli effetti, sulla effettiva possibilità di rendere la prestazione lavorativa, della rilevanza penalmente accertata, con sentenza definitiva, dei fatti oggetto di sanzione disciplinare.
L'operatività della restituito in integrum trova perciò una limitazione nel senso che deve escludersi che la sospensione della sentenza di condanna a pena detentiva (ancorchè, come nel caso irrogata a seguito di sentenza di c.d. "patteggiamento", ipotesi del tutto equivalente ai fini qui considerati) valga a giustificare anche il ripristino del sinallagma e la riconduzione del periodo di durata della sospensione cautelare corrispondente alla misura della pena detentiva nel servizio utile a tutti gli effetti.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17.09.2008 n. 4383
Pubblico impiego, mansioni superiori, ratifica, insussistenza, conseguenze

In tema di pubblico impiego, la ratifica implicita dell'operato altrui non implica necessariamente investitura di mansione superiore.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.09.2008 n. 4344
Pubblico impiego, nozione di familiare a carico, lavori socialmente utili

Lo svolgimento di lavori socialmente utili, non comporta l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, in quanto trattasi di retribuzione meramente sostitutiva dell’indennità di disoccupazione, ne deriva che il coniuge che svolge lavori socialmente utile conserva lo stato di familiare a carico.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.09.2008 n. 16207
Pubblico impiego, lavoro dipendente, permessi familiare, madre casalinga

I permessi giornalieri per la prole di età inferiore ad un anno, possono essere richiesti dal padre lavoratore dipendente, quando la madre non possa avvalersene, quindi anche nel caso di lavoro casalingo.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 28.08.2008 n. 4090
Destituzione dal pubblico impiego, poliziotto, auto di servizio, prostituzione
E’ legittimo il decreto di destituzione del poliziotto che, nell’auto di servizio, si appartava con una prostituta, non essendo tale comportamento giustificabile come momento di debolezza.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 25.08.2008 n. 4081
Vigile urbano, conoscenza lingua inglese, necessità, conseguenze

Il vigile urbano, per poter espletare la propria attività, deve necessariamente conoscere la lingua inglese.

 

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 17.07.2008 n. 3568
Lavoro, decadenza, errore, emolumenti, restituzione

Se il dipendente viene erroneamente dichiarato decaduto dall’impiego, poi, reintegrato, ha diritto a tutti gli emolumenti.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 23.06.2008 n. 3108
Lavoro, disabili, normativa tutela, autodichiarazione, sufficienza

E’ sufficiente l’autodichiarazione da parte del datore di lavoro per dimostrare di aver rispettato la normativa a tutela dei disabili.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 19.05.2008 n. 2264
Indennità di buona uscita, dirigente statale, unificazione delle qualifiche dirigenziali

In tema di determinazione quantitativa dell’indennità di buonuscita spettante all’ex dirigente statale, la temporanea inoperatività dell’unificazione delle qualifiche dirigenziali determina la liquidazione dell’indennità di buonuscita, assumendo come parametro di riferimento la retribuzione del dirigente superiore e non quella di dirigente generale.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13.05.2008 n. 2230
Stabilizzazione dei precari, norma eccezionale, applicazione analogica

E’ sollevata questione di legittimità costituzionale in ordina alla normativa sulla stabilizzazione dei precari, in quanto viola il canone di ragionevolezza, che esclude l’applicazione di un trattamento deteriore a situazioni maggiormente meritevoli, ed il principio di buon andamento della pa , che impone la scelta degli impiegati più meritevoli.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.05.2008 n. 1995
Congedi sindacali, dirigenti sindacali, criterio di effettività, associazioni firmatarie

La disciplina del collocamento in congedo dei dirigenti sindacali si applica alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative oppure alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 22.04.2008 n. 1850
Trasferimento d’ufficio, lavoro, incompatibilità ambientale, diritti

Nel caso di trasferimento di ufficio di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale, è necessario considerare come interesse preminente quello del buon andamento e dell’immagine della P.A..

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 14.04.2008 n. 1641
Pubblico impiego, costituzione del rapporto di lavoro, somme erogate, retribuzione

Non determina la costituzione di un rapporto di pubblico impiego l'erogazione periodoca da parte del Comune di somme a puro titolo assistenziale.
Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 27.03.2008 n. 1246
Sanzioni disciplinari. Revoca dell'incarico di giudice di pace

Rientra nell’ambito dei poteri istituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura la revoca dell'incarico del giudice di pace che abbia, nell'esercizio delle sue funzioni, inciso sulla credibilità e sul prestigio della funzione espletata.
 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.03.2008 n. 1075
Causa di servizio, indennizzo, pensione privilegiata, autonomia, sussistenza

Il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello per la concessione della pensione privilegiata, anche nel caso in cui entrambi facciano riferimento ad un presupposto comune, rappresentato dal riconoscimento da parte delle commissioni mediche ospedaliere della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.03.2008 n. 1065
Causa di servizio, infermità, comportamento imprudente del militare, conseguenze

Se il militare pone in essere un comportamento imprudente, non può, poi, proporre causa di servizio per infermità, in quanto quel comportamento interrompe il nesso causale tra Pubblica Amministrazione ed evento.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 11.03.2008 n. 1019
Dirigente. Qualifica. Ispesl. Equivalenze, inammissibilità

L’attribuzione della qualificia di dirigente di ricerca presso l’Ispesl non ammette equivalenze sul punto.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.03.2008 n. 1044
Lavoro di fatto. Onere probatorio per inquadramento nell’attività assimilabile

Il lavoratore di fatto deve dare la prova di aver svolto interamente un’attività assimilabile a quelle formali, con conseguente inquadramento giuridico.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 23.01.2008 n. 158
Inquadramento del personale degli enti locali, valutazione dell’anzianità, impugnazione

In tema di inquadramento del personale degli enti locali, l'impugnazione dei criteri utilizzati dall’amministrazione per la valutazione dell’anzianità pregressa, deve essere effettuata nel termine di decadenza.

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.03.2008 n. 936
Sanzioni disciplinari. Militare della GF. Perdita del grado per presunto furto di hard disk

In materia di provvedimenti disciplinari a carico di un militare della Guardia di Finanza, sono necessari specifici accertamenti per verificare se il comportamento dell’incolpato sia effettivamente riferibile ad un comportamento doloso o meramente negligente.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17.01.2008 n. 84
Lavoro: Servizio come precario. Diritto al tfr

Se un soggetto ha svolto servizio come precario ha, comunque, diritto al trattamento
di fine rapporto.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 28.12.2007,  n. 6785
Visita fiscale di controllo. Assenza per allontanamento per motivi di salute

E’ giustificato l’allontanamento da casa, risultato a seguito di visita fiscale di controllo, se il soggetto doveva togliersi i punti di sutura.

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 30.11.2007 n. 6103
Infermità da causa di servizio. La liquidazione dell’indennizzo non è automatica.

E’ possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l’esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l’uno e l'altro.

Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 15.05/10.09.2007, n. 4728
Destituzione dal pubblico impiego a seguito di sentenza di condanna

A seguito di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la P.A. legittimamente può disporre la destituzione del dipendente condannato dal servizio.
Nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica anche dopo la riforma del procedimento disciplinare realizzata dall'art. 9, l. n. 19/1990. La risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche (cfr. Corte cost. 9 luglio 1999, n. 286; 19 aprile 1993, n. 197; 25 ottobre 1989, n. 490).

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.09.2007, n. 4702
Pubblico impiego. Le prestazioni straordinarie in assenza di autorizzazione non danno diritto a compenso

La circostanza che in concreto siano state effettuate prestazioni straordinarie non è sufficiente a radicare nel dipendente il diritto al compenso a titolo di lavoro straordinario.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 24.08.2007, n. 4487
Rendita per infortunio sul lavoro. Equo indennizzo. Illegittimità del cumulo.

Illegittimo il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo. Trattasi di benefici alternativi.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08.05.2007 n. 2130
Retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego

La retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego trova riconoscimento nella sussistenza di tre presupposti:
- una base normativa che la preveda;
- l’esistenza in organico di un posto vacante corrispondente alle mansioni che si vanno a svolgere;
- un atto di incarico ad opera dell'organo competente

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 02.05.2007, n. 1914
Lavoro. Stipendio. Ritardo della P.A. Sopravvenuta abrogazione dell'allineamento

Non è configurabile un illecito in capo all’Amministrazione per assenza di colpa, laddove vi sia stato un ritardo nell’adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale, anche laddove il ritardo abbia determinato la sopravvenienza di una legge abrogativa dell’allineamento stesso.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02.05.2007, n. 1907
Giurisdizione relativa al TFR per il personale degli EE.LL.

“Le controversie relative alla liquidazione del trattamento di fine rapporto erogato in favore del personale degli Enti locali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto investono posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale con l’istituto erogatore, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego che ne costituisce solo il presupposto.”

Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione del 27.04.2007, n. 3988
Adeguamento stipendiale pubblico dipendente
Allorché il dipendente, prima della ricostruzione della carriera operata con il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito nella legge n. 216 del 1992), ha goduto del cosiddetto allineamento stipendiale ottenendo uno specifico trattamento economico, non può pretendere, successivamente all’emanazione del suddetto provvedimento legislativo di ricostruzione della carriera e in presenza di un espresso divieto di rango legislativo (art. 2 del decreto legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992), di ottenere nuovamente l’allineamento stipendiale. Gli compete il mantenimento "ad personam" di somme eccedenti, successivamente assorbibili

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.04.2007, n. 1769
Riconoscimento causa di servizio

Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del lavoratore, il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che costituisce una valutazione superiore di sintesi dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti - quali la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) - si impone all'amministrazione, la quale nell'esprimere le proprie valutazioni, deve solo a verificare se detto organo ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.04.2007, n. 1763
Segretario comunale. Obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di timbrare il cartellino

Il segretario comunale, come tutti i dipendenti, è tenuto all’osservanza dell’obbligo dell’orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio.
Un segretario comunale, a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l’orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli Comuni equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall’obbligo della timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate.
I giudici di Palazzo Spada, aderendo ad un indirizzo del Ministero dell’Interno, espresso con le note n. 9400207/17200.16455, del 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, hanno respinto il ricorso, affermando l’esistenza dell’obbligo dell’orario di ufficio e della conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come per tutti gli altri dipendenti.
Il Collegio, inoltre, ha fatto rilevare che l’interessato non aveva avuto alcuna autorizzazione dal sindaco a non osservare l’orario di lavoro e che il suo eventuale credito di ore di straordinario non consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 04.04.2007, n. 1520
Polizia di stato. Illegittimo giudizio di inidoneità fondato sulla presenza di tatuaggi

E’ illegittimo il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità della Commissione medica, in occasione dell’arruolamento degli agenti di P.S., fondato sulla semplice presenza di tatuaggi in alcune zone scoperte del corpo di una candidata, senza che risulti accertato se a causa degli stessi tatuaggi la figura dell’interessata risulti deturpata ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle si possa attribuire alla stessa un’abnorme personalità.
Il Collegio censura l’operato della Commissione medica in quanto nel provvedimento di inidoneità non ha motivato in maniera particolarmente esaustiva e dettagliata la propria decisione, anche perchè, come emergeva dalla documentazione fotografica versata agli atti, i tatuaggi dell’interessata avevano dimensioni davvero minime e sono di colore sbiadito, tanto da essere appena visibili e non rappresentano figure o immagini colorate, ma erano semplicemente dei segni grafici che, secondo la difesa, sarebbero simboli di buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi orientali.

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 03.04.2007, n. 1486
Sulla prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti pubblici

Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi.
Il Collegio, richiamando un costante indirizzo giurisprudenziale (C.d.S. sez. V, 17 febbraio 2004 n. 601; C.d.S. sez. V, 10 novembre 1992 n. 1243; C.d.S. sez. VI, 31 luglio 2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6140), ha affermato che “la prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione decorre in costanza del rapporto stesso "sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo", in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi”.

Consiglio di Stato, Sezione V, decisione del 19.03.2007, n. 1299
Riconoscimento ai fini giuridici ed economici delle funzioni superiori

Il riconoscimento è dovuto qualora sussistano specifiche e precise condizioni

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 15.03.2007, n. 1253
Lavoratori socialmente utili non sono titolari di un rapporto di pubblico impiego

Le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentano la qualificazione come rapporto di impiego.
Il Collegio richiamando conforme giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentano la qualificazione come rapporto di impiego per le seguenti motivazioni:
1) per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali);
2) riguarda un impegno lavorativo certamente precario;
3) non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento;
4) per le caratteristiche peculiari che presenta quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 14.03.2007, n. 1233
Provvedimento di immissione in servizio: sussiste la giurisdizione del G.O.

Il Consiglio di Stato riforma la statuizione del TAR abruzzese che ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa rispetto all’impugnazione di un provvedimento di immissione in servizio.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che i provvedimenti di assunzione all’impiego sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione sulla considerazione che il ricorso non ha proposto censure dirette contro l’atto di assunzione in sé, bensì contro la graduatoria concorsuale, viziata, ab origine, dall’ammissione alla procedura del controinteressato, collocatosi successivamente al primo posto.
A norma dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 29/93, ora art. 63 D.lgs 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, mentre continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Secondo l’interpretazione di tale norma plasmata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'assunzione del lavoratore, ancorché coinvolgano atti amministrativi presupposti, dal momento che il secondo comma dell’art. 68 riserva al giudice ordinario le statuizioni sul diritto all'assunzione, con effetti costitutivi del rapporto di lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che la decisione della controversia coinvolga la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso (Cass. Sez. Un., 13 luglio 2001, n. 9540, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1250; Sez. V, 13 ottobre 2004 , n. 6650).
I Giudici di Palazzo Spada, pertanto, in riforma della sentenza appellata, dichiarano il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A..

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13.03.2007, n. 1232
Termini nel procedimento disciplinare nel pubblico impiego

Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art. 20, 2° comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 06.03.2007, n. 1048
Dipendenti pubblici: sostituzione del titolare e retribuilità di mansioni superiori

Non può essere corrisposto il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte al dipendente che sostituisce il titolare momentaneamente assente.

Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.02.2007, n. 969
Danni da lesione dell'integrità psico-fisica del pubblico dipendente. Giurisdizione

Nel caso in esame, l’appellante, sia con il ricorso introduttivo in primo grado, sia con l’atto di appello, ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno connesso ad un infortunio (datato 1.3.1993) avvenuto durante il passaggio per una rampa inclinata di accesso ad un edificio dell’Università di cui la medesima danneggiata era dipendente al tempo dei fatti oggetto di causa, quantificando voci di danno che hanno carattere non patrimoniale.
I Giudici di Palazzo Spada richiamano la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza del 2 luglio 2004, n. 12137, per la quale “la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.”
Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi, come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione, né la semplice prospettazione della inosservanza dell’art. 2087 c.c., né la violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito.
“L’irrilevanza, infatti, del richiamo di siffatta normativa dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’Amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso”.
Pertanto, l’azione esercitata dal dipendente che, per l’infortunio sul lavoro subito, assume anche una lesione al diritto all’integrità fisica connesso al danno biologico, spettantigli indipendentemente dal rapporto di lavoro - argomentando ed allegando che nella condotta della PA stessa sia ravvisabile una fattispecie di reato (e ciò al fine di estendere anche al danno morale il diritto al risarcimento) - va qualificata, in tale parte, come extracontrattuale, motivo per il quale rientra nella cognizione del Giudice ordinario, essendo estranea alla giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego.

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 19.02.2007, n. 850
Competenza a determinare i compensi dei messi comunali

Il Comune non è competente a determinare i compensi spettanti ai messi comunali per le notifiche, in quanto tale materia è riservata al legislatore statale e, comunque, la potestà di autoregolamentazione dell’attività di messo notificatore non può estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni.
Le motivazioni della predetta conclusione sono da trarre, per il Consiglio di Stato, dal fatto che “l’abrogazione di una norma di rango primario, ancorché produttiva di una lacuna nell’ordinamento (da colmarsi con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta l’automatico effetto dell’assegnazione della competenza alla regolamentazione della fattispecie originariamente disciplinata dalla disposizione abrogata, ad una fonte normativa secondaria o, addirittura, amministrativa se non in presenza di una esplicita clausola di delegificazione.
Inoltre, “la legge 24 febbraio 1971, n. 114 qualifica espressamente i compensi contestualmente stabiliti come spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la conseguenza che la fonte del potere in questione non può essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da parte dell’ente locale, del servizio in questione e, dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa intestato direttamente e personalmente ai messi comunali"

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 12.02.2007, n. 552
Procedimento giudiziale per causa di servizio. Assoluzione e rimborso delle spese

Il pubblico dipendente, in caso di proscioglimento in procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute solo se si fa assistere da un legale scelto di comune gradimento con l’Amministrazione e a condizione che non sussista conflitto di interessi.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12.02.2007, n. 560
Ferie non godute del pubblico dipendente e presupposti del compenso sostitutivo

Il permanere in servizio per svolgere delle incombenze d’ufficio, come frutto di una scelta personale, rendendo materialmente impossibile la fruizione delle ferie, pur essendo un comportamento meritevole del più favorevole apprezzamento, non può avere conseguenze di ordine retributivo, quale il pagamento sostitutivo, che la legge collega al diverso presupposto del diniego espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 12.02.2007, n. 536
Pubblici dipendenti corresponsabili. Graduazione delle sanzioni disciplinari

La Pubblica Amministrazione, nell’applicare la sanzione disciplinare ad un dipendente, colpevole di illeciti disciplinari, in cui la sua condotta si intreccia con quelle di altri dipendenti, deve punire equamente tutti i responsabili, graduando le sanzioni da applicare nei confronti dei vari soggetti implicati, in relazione alle rispettive responsabilità.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.12.2007 n. 6525
Giurisdizione, insegnante, mancata assegnazione incarico annuale, ricostruzione carriera

Sussistenza la giurisdizione del giudice amministrativo, in materia di ricostruzione della carriera di un insegnante, per mancata assunzione della cattedra annuale, con riferimento agli anni anteriori alla fase di privatizzazione del pubblico impiego.

Consiglio di Stato , adunanza plenaria, decisione 11.12.2006, n. 14
Mobilità tra pubbliche amministrazioni e trattamento economico accessorio

Il trattamento economico accessorio, avente carattere precario ed accidentale e non connotato dal carattere di fissità e continuità, non può essere mantenuto nel passaggio in mobilità tra pubbliche amministrazioni.
E’ quanto afferma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 11.12.2006.
La questione ha riguardato un dirigente dello Stato che, nel passaggio ad altra amministrazione statale, si era visto corrispondere dalla nuova amministrazione un trattamento economico inferiore a quello in precedenza goduto.
L’interessato, ha proposto ricorso al Tar, lamentando la violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 202 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e all’art. 3 comma 57 e 58 della L. 24.12.1993 n. 537 e la violazione del divieto di reformatio in pejus per i dipendenti dello Stato e sostenendo che il trattamento economico complessivo raggiunto nella precedente amministrazione dovrebbe essere conservato nella sua interezza.
Tesi questa avagliata, in parte, anche dal Tribunale di prima istanza che ha ritenuto vada esclusa soltanto quella parte di trattamento accessorio comunemente denominata indennità di risultato.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 07.11.2006, n. 456
Pubblico impiego. Medici. Contributi previdenziali. Periodi di effettiva supplenza

E’ legittimo il provvedimento dell’azienda ospedaliera che ricostruisca la carriera del medico-supplente limitatamente alle date di effettiva supplenza e non dalla data dell’assunzione, poiché l’anzianità di servizio va rapportata ai periodi di servizio effettivamente prestato e non comprende periodi nei quali, mancando qualsiasi tipo di rapporto, nessuna prestazione è stata resa a favore dell’Ente.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07.11.2006, n. 6556
Procedimento disciplinare. Nell'audizione il dipendente non ha diritto all'avvocato

E’ legittima la mancata ammissione del difensore incaricato dal dipendente alla trattazione orale del procedimento disciplinare, in quanto in tal caso, in cui non è riscontrabile alcuna lesione di un interesse procedimentale e sostanziale, normativamente rilevante, non si comprime il diritto alla difesa riconosciuto dall’ordinamento al lavoratore incolpato.
"Nel procedimento disciplinare, in linea di principio, e quindi in assenza di un’espressa disposizione che lo preveda, il diritto di difesa non va esercitato con l’assistenza di un difensore. Pertanto, l’organo disciplinare procedente, se l’incolpato si presenta alla trattazione orale munito di tale assistenza, può ammettere o meno il difensore a partecipare all’audizione, ma, ove non lo ammetta, non comprime la sfera legittima del diritto di difesa riconosciuto all’ordinamento al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, onde non è, in tal caso, riscontrabile alcuna lesione di un interesse procedimentale e sostanziale, normativamente rilevante, del dipendente stesso”.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 30.10.2006, n. 6448
Pubblico dipendente. Sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare

“In caso di procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento, la Pubblica Amministrazione non è vincolata al rispetto dei termini di cui all’art. 9 comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di destituzione del pubblico dipendente in esito a procedimento disciplinare”
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. equiparata secondo la giurisprudenza maggioritaria alla sentenza penale di condanna (per tutte v. Sentenza C.d.S., sez. IV, n. 76 del 26.1.1999), la stessa Corte ammette una motivata deroga alla suesposta procedura.
Invero, sempre secondo la Corte, la giustificazione della deroga alla normativa in esame a favore della disciplina generale stabilita dal DPR n. 3 del 1957, trova fondamento nel fatto che il c.d. “patteggiamento” difetta della compiutezza dell’accertamento dei fatti, tipica del rito ordinario, e quindi gli stessi dovrebbero, in ogni caso, essere rivalutati autonomamente dalla P.A. in sede di procedimento disciplinare.

Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 16.10.2006, n. 6126
Dipendente pubblico. Attivazione del procedimento disciplinare in 90 o 180 giorni

Il procedimento disciplinare deve essere attivato entro 180 giorni dalla data in cui la p.a., presso la quale il dipendente è in servizio, sia venuta a conoscenza della condanna penale definitiva inflitta al medesimo. Il termine più breve di 90 giorni si applica qualora il processo penale riguardi i reati di peculato, concussione, corruzione in atti d’ufficio o in atti giudiziari.

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.10.2006, n. 5938
Progressione orizzontale del dipendente pubblico e giurisdizione ordinaria

I giudici del Consiglio di Stato, preliminarmente, richiamano l’Ordinanza 26 febbraio 2004, n. 3948 delle Sezioni Unite della Cassazione - che attiene a fattispecie identica a quella in esame - con la quale è stato precisato il quadro complessivo della giurisdizione in materia di procedure selettive nei seguenti termini:
a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
b) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi misti;
c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie inerenti concorsi per soli interni comportanti passaggio da un’area ad altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno);
d) residuale giudizio del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, comportanti il passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area.*
Nella controversia, trattandosi di passaggio, all’interno dell’area C, dalla posizione C2 alla posizione C3, ricorre l’ipotesi indicata sub d).
Si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento; mentre, solo in caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria superiore, vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata dalla Cassazione (cfr., per tutte, sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403) quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del G.A.) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del G.O.).
In conclusione le controversie scaturenti dall'impugnazione degli atti delle procedure concorsuali di avanzamento orizzontale all'interno della stessa area rientrano nell'attività di gestione del rapporto di lavoro ormai privatizzato e rimesso alla cognizione del giudice ordinario in ogni suo aspetto.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 25.09.2006, n. 5603
Infortunio in itinere del pubblico dipendente e autorizzazione dell'amministrazione

L'infortunio in itinere, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di “missione”, ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 25.09.2006, n. 5600
I lavoratori socialmente utili non sono dipendenti

I lavori socialmente utili non costituiscono un “servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego (Sez. VI, 5726, 4941, 3637 e 3384/2004).
é quanto stabilito dai giudici del Consiglio di stato con la sentenza 5600/2006 con la quale è stato chiaricto che la relativa attività ha rilievo previdenziale e assistenziale (come rilevato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310/1999) ma non è stata equiparata dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego prestato con la P.A..
Tale equiparazione è preclusa da specifiche disposizioni e dalle stesse finalità dei lavori svolti. Da un lato rilevano l’art. 4 del D.L.VO n. 81/2000 e l’art. 8, comma 1 del D.L.VO n. 468/1997, che hanno espressamente escluso che si instauri un rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore.

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 20.09.2006, n. 5528
Controversie relative al rapporto di lavoro del segretario comunale

é di competenza del giudice ordinario la decisione su una controversia relativa al provvedimento di nomina di un nuovo segretario comunale.
Così hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza 5528/2006 i quali precisano che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
a) in base al nuovo ordinamento professionale (sub art. 17, commi 68-86 della legge 127/1997; DPR 4 dicembre 1997, n. 465, artt. 97 e ss.; D.L.VO n. 267/2000) i segretari comunali e provinciali sono pubblici funzionari dipendenti di un ‘Agenzia autonoma dotata di soggettività giuridica di diritto pubblico, che, normalmente svolgono le proprie funzioni presso un ente territoriale, in base ad incarico, conferito loro attraverso un provvedimento di nomina del sindaco (o dl presidente della provincia), che dà vita ad un mero rapporto organico o di servizio a tempo determinato con l’ente suddetto; si che, in definitiva, fintanto che permane il mandato, i segretari sono titolari di un duplice rapporto: di servizio, nei confronti dell’Agenzia ed organico, nei confronti del Comune (o della Provincia);
b) anche alla luce delle condivise indicazioni della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 275/2001), è stato chiarito che tale duplicità di aspetti caratterizzanti al figura del segretario non presuppone o comporta una duplicità di competenze giurisdizionali, rispettivamente del giudice ordinario o del giudice amministrativo, secondo che si tratti di controversie (del segretario) con l’Agenzia o con l’ente territoriale; viceversa siffatte controversie, in quanto traenti comunque causa, direttamente o indirettamente, dalla qualità di pubblico dipendente del segretario, devono ritenersi, in ogni modo devolute alla cognizione del giudice cui appartiene la giurisdizione sui rapporti di impiego pubblico c.d. contrattualizzato (ai quali va ricondotto anche il rapporto di lavoro dei segretari) e, perciò, al giudice ordinario ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001.

Consiglio di Stato , sez. V, decisione 30.08.2006, n. 5073
Competenze dirigenza

éda escludere che il sindaco, quale organo di governo al quale spettano, perciò, poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, possa porre in essere atti, quale quello di revoca di un alloggio popolare, che rientrano nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 29.08.2006, n. 5057
Pubblico impiego. I presupposti per il pagamento del lavoro straordinario

Non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario in assenza di una preventiva e formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali. La disciplina normativa del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268) è caratterizzata da taluni limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, nonchè da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze di lavoro prestato fondato su riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo, e ancora da un meccanismo procedurale che affida al confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo la individuazione dei casi nei quali “per esigente eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato”.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 24.03.2006, n. 3
Retribuibilità delle mansioni superiori dei dipendenti pubblici

L'Adunanza Plenaria riconosce al pubblico dipendente che abbia svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica ricoperta le differenze retributive solo dal momento di entrata in vigore del D. Lgsl. 387/98, ovvero dal 22 novembre 1998.
La questione di diritto ruota attorno la natura della norma di cui all’art. 15 del predetto d. lgsl. 387/98, disposizione che ha modificato l’art. 56, c6, D.Lvo 29/93, eliminando il riferimento alle differenze retributive, il cui diritto era rinviato al momento dell’entrata in vigore dei ccnl.
Per la fase transitoria, cioè prima dell’entrata in vigore dei ccnl, gli orientamenti giurisprudenziali divergono riguardo l’efficacia temporale dell’art. 15 D.Lvol 387/98.
L’adunanza Plenaria, in coerenza con precedenti pronunce, ribadisce che la norma non ha natura retroattiva, così negando ogni riconoscimento economico al dipendente che svolga mansioni superiori prima del 22/11/98 (data dell’entrata in vigore della modifica di cui all’art 15 D.Lvol 387/98).

Consiglio di Stato. Commissione speciale P.I. Parere 09.11.2005, n. 3556
Le progressioni verticali nell'alveo delle ''assunzionì'

Soggiacciono al blocco delle “assunzioni” di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche le progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra poiché, “anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto”.
“Tale interpretazione appare, peraltro, secondo il Collegio, necessitata alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella lettura di “diritto vivente” operata dalla Corte costituzionale, secondo la quale la norma ivi contenuta, secondo cui ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione, si accede “mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge”, impone che il concorso costituisca la regola generale per l’accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso “il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione”.
La qualificazione delle progressioni verticali in termini di “assunzioni” determina anche conseguenze sul piano della giurisdizione, poiché le procedure concorsuali non in regime privatistico ricadono nella iurisdictio del G.A. : “La giurisdizione sulle controversie inerenti ai concorsi interni si ripartisce tra giudice amministrativo e giudice ordinario a seconda che la procedura sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale, da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore (c.d. progressioni verticali), ovvero a una semplice progressione economica nell'ambito della medesima area o fascia (c.d. progressione orizzontale)”.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27.10.2005, n. 6053
Nessuna comunicazione al dipendente pubblico che non supera il periodo di prova

In materia di pubblico impiego, secondo la IV sezione del Consiglio di Stato, la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova non necessita di essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In particolare, il problema si era posto perché non sembrava del tutto chiaro se, a seguito di espletamento del periodo Secondo il Consiglio di Stato se la specifica normativa di settore prevede che il periodo di prova sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro, non vi è necessità che il dipendente, già a conoscenza delle date di conclusione del periodo di prova che riguardano il suo rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente notiziato dei possibili esiti dello specifico procedimento; in particolare “ nell'ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un fase di contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell'istituto in quanto il giudizio sull'esito della prova deve essere emesso dall'organo competente, senza che possa concorrervi l'apporto del valutando”.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11.10.2005 n. 5475
Non è ammissibile il riconoscimento ''per saltum'' di mansioni superiori

È noto che l’eccezionalità che riveste l’adibizione del dipendente allo svolgimento delle mansioni superiori è destinata ad assumere rilievo nei soli casi in cui le mansioni espletate siano in qualche modo riconducibili alla idoneità professionale del dipendente medesimo a svolgere le mansioni eccedenti la qualifica rivestita, la quale può presumersi, ordinariamente, soltanto in capo al "dipendente di fascia funzionale immediatamente inferiore, in base alla comune regola di esperienza che il titolare di una determinata qualifica sia, si norma, in possesso di sufficiente preparazione tecnica per svolgere compiti propri della qualifica successiva".
Non è infatti possibile riconoscere le mansioni svolte da un dipendente pubblico non solo nel caso in cui si chieda un riconoscimento per saltum, ma anche nel caso in cui, nell’assetto organizzativo dell’Ente non esista, nel periodo cui si riferisce la pretesa, il relativo profilo professionale.
Con la sentenza n. 5475 dell'11 ottobre 2005 il Consiglio di Stato torna a ribadire alcuni dei principi fondamentali in materia di riconoscimento di mansioni superiori, in particolare, con riferimento al caso dell’espletamento di funzioni normalmente rientranti fra quelle della qualifica non immediatamente superiore a quella di inquadramento del soggetto interessato, non essendo ammissibile il cd. riconoscimento “per saltum”.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03.10.2005, n. 5243
Pubblici dipendenti. Procedimento disciplinare e indagini preliminari

L’art. 25 comma 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, stipulato in data 6.7.1995, disponeva che il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico doveva essere avviato anche nel caso in cui risultasse connesso con procedimento penale e doveva rimanere sospeso fino alla sentenza definitiva.
Con la decisione 5243705 il Supremo collegio amministrativo chiarisce che, ai sensi della citata disposizione, il termine “procedimento penale” si riferisce al procedimento penale iniziato e, dunque, alla fase che segue la richiesta di rinvio a giudizio, con la conseguenza che “l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare si determina solo quando il dipendente pubblico è sottoposto per gli stessi fatti ad azione penale e questa ha propriamente inizio, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., con la formulazione dell'imputazione nei casi previsti dall'art. 444 e ss. c.p.p. o con la richiesta di rinvio a giudizio”.
L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico che debba essere contestualmente sottoposto ad un’azione penale per gli stessi fatti da cui trae origine l’illecito disciplinare è quindi subordinato all’intervento di precisi atti processuali, successivi alla chiusura delle indagini preliminari e coincidenti con l’inizio dell’azione penale: la formulazione dell’imputazione ovvero la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del primo comma dell’art. 405 c.p.p..

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23.08.2005, n. 4384
Rapporto fra giudizio penale e giudizio disciplinare: la riammissione in servizio

Con la sentenza n. 4384/05, il Consiglio di Stato conferma il proprio ius receptum in tema di motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio previsto dall'art. 91, comma 1, T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 nei confronti dell’impiegato sottoposto a procedimento penale: ad avviso di tale consistente indirizzo giurisprudenziale, “ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all’accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella gravità del reato”: le ragioni giustificative della scelta adottata, quindi, in bilico tra motivazione per relationem e motivazione in re ipsa, non devono essere esternate con eccessivo rigore formale.
In tal senso, il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico impiegato è da ritenersi adeguatamente motivato anche con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli, quando questi ultimi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’Amministrazione e trovano origine proprio dalle funzioni esercitate dall’impiegato.
Indefettibile, quindi, il collegamento funzionale tra il reato ascritto ed il ruolo professionale svolto a prescindere dalla compiuta esternazione formale.
Quanto poi all’istanza, eventualmente proposta dal dipendente, di riammissione in servizio, il Consiglio ribadisce la rilevanza, ai fini della preclusione di tale riammissione, della conflittualità determinata dalla decisione dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel processo penale.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25.03.2005, n. 1275
Pubblici dipendenti: procedimento disciplinare e patteggiamento

Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un pubblico dipendente a seguito di patteggiamento, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 9 l. 19/1990 di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, ma la disciplina generale, e più ampia, di cui al t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 13.01.2005, n. 77
Pubblico impiego: conseguenze dell'omessa contabilizzazione dello straordinario

Qualora l’amministrazione ometta di tenere una contabilizzazione mensile dello straordinario prestato dai dipendenti e, consequenzialmente, si astenga dal segnalare tempestivamente ai medesimi il raggiungimento (o il superamento) del limite individuale massimo consentito, non può poi sottrarsi alla cogenza dell’ obbligo sinallagmatico di corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori prestazioni lavorative ricevute, adducendo l’argomento dell’intempestiva domanda, da parte del dipendente, del prescritto riposo compensativo.

Consiglio di Stato , sez. V, decisione 11.11.2004,  n. 7341
Concorsi: il bando si può impugnare anche se manca domanda di partecipazione

L’impugnazione del bando di concorso non presuppone la tempestiva presentazione della domanda da parte del ricorrente, ogni qual volta ciò si ponga come un vieto formalismo giuridico, mirando il ricorso a censurare proprio una clausola del bando che determinerebbe in ogni caso la sua esclusione dalla procedura selettiva.
E’ questo il principio di diritto (suscettibile di estensione alla materia dell’ impugnazione dei bandi di gara) affermato dalla sez V del Consiglio di Stato, che ribalta il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, secondo il quale la previa presentazione della domanda di partecipazione al concorso, da parte del ricorrente, è necessaria ai fini della qualificazione del suo interesse a ricorrere avverso la clausola del bando asseritamente illegittima, differenziando la sua posizione rispetto a quella del quisque de populo.I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di dover operare una rivisitazione del tradizionale indirizzo giurisprudenziale, considerato confliggente, da un lato, con la piena esplicazione del diritto costituzionale di difesa e con il principio comunitario della libera e massima concorrenza e, dall’ altro, con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’ art.1, 2° comma, della L. 241/1990, a sua volta espressione del criterio di economicità che deve ispirare l’azione amministrativa affinché sia assicurato il buon andamento dell’ attività della P.A. (art.97 Cost.).
Consiglio di Stato sez. V, sentenza 07.09.2004, n. 5853
Visita fiscale: l'appuntamento con il proprio avvocato non giustifica l'assenza

La presenza del lavoratore presso lo studio del proprio avvocato non costituisce un giustificato motivo tale da comportare la necessità assoluta e indifferibile di allontanarsi dal domicilio e sottrarsi alla visita fiscale presso l’abitazione durante la fascia oraria di reperibilità.
 
Consiglio di Stato, sez. V, decisione 02.09.2004 n. 5740
Medico che svolge mansioni del primario ha diritto alla relativa retribuzione

Il medico che svolga le mansioni del primario ospedaliero su posto vacante ha diritto al riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione.
Consiglio di Stato, decisione 30.08.2004, n. 5634
Aspettativa accolta in via provvisoria: dipendente pubblico è assente giustificato

L’assenza del pubblico impiegato dal servizio va riconosciuta come pienamente giustificata ogniqualvolta l’allontanamento del dipendente trovi un qualificato presupposto autorizzativo nell’intervenuto accoglimento in via provvisoria di un’istanza di aspettativa, non potendo rilevare in contrario la circostanza della sopravvenuta reiezione della domanda da parte dell’organo deputato all’adozione del formale provvedimento conclusivo del procedimento, posto che tale diniego, unicamente proiettato nel futuro, non vale trasformare in una condotta contra jus il periodo di assenza precedentemente fruito.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08.06.2004, n. 8095
Concorsi pubblici: motivazione per voto numerico è legittima a certe condizioni

La domanda è la stessa: nelle procedure concorsuali aventi ad oggetto la valutazione di prove scritte, è legittima la motivazione espressa per voto alfanumerico?
La risposta cambia ancora una volta in seno al Consiglio di Stato che, stavolta, si esprime sostenendo la cd. tesi compromissoria, oggetto di una imparagonabile battaglia del T.A.R. Veneto che ha da sempre tenuto ferme le proprie statuizioni in merito, (cfr. T.A.R. Venezia n. 1439/2001; T.A.R. Venezia n. 137/2002; TAR Veneto, Sezione I, n. 3450 del 28 gennaio 2003).
Nell’occasione il Collegio richiama testualmente l’orientamento tradizionale della prevalente giurisprudenza, alla stregua del quale, “il voto numerico attribuito alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, contenendo in sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in quanto il detto voto, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione, (così la “secca” decisione di Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 17.09.2004 n° 6155; cfr. anche Consiglio di Stato, sezione IV, 19 luglio 2004, n. 5175; in precedenza, così, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27/05/2002, n.2906; Cons. Stato, sez. IV, 08/07/2003, n.4084).
Ma l’orientamento tradizionale è stavolta richiamato solo per essere messo in discussione, laddove il Collegio, pronunciandosi, statuisce di non ignorare che “siffatto orientamento ha subito, di recente, un temperamento. E’ stato, infatti, considerato (cfr. C.d.S., Sez. IV. 30.4.2003 n. 2331 e13.2.2004 n. 558) che la questione relativa alla idoneità della motivazione va risolta, non in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri sono rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche”, (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000, n. 1965; T.A.R. Calabria Reggio Calabria 64/2004; T.A.R. Lazio Latina, 17 aprile 2000, n. 194).
Per i sostenitori della tesi intermedia, (del voto cd. stemperato), dopo l'entrata in vigore della l. 241/1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame non è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, necessitando un’apposita motivazione negativa delle prove di concorso (Consiglio di Stato sezione VI, 30 aprile 2003, n. 2331).
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato decide sulla base degli insegnamenti propri di questo indirizzo, rilevando la presenza di “canoni valutativi puntuali e pertinenti e, quindi, tali da consentire la verifica dell’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuzione dei voti numerici o, in altri termini, di ricostruire quali fossero gli aspetti della prova non valutati del tutto positivamente e che hanno determinato il giudizio negativo”.
Con questa pronuncia, il Collegio di Palazzo Spada riaccende il contrasto giurisprudenziale, rendendo prevedibili le sorti della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 l. 241/90 sollevata dal TAR Lecce, con l’ordinanza 22.09.2004 n° 1047, proprio in relazione all’esclusione dell’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali aventi ad oggetto la correzione degli elaborati scritti.
In presenza di orientamenti destabilizzati, infatti, le questioni di legittimità costituzionale di norme di legge, per come interpretate, sono inammissibili, e così si era pronunciata già la Corte Costituzionale con l’ordinanza 03/11/2000, n. 466.
Sembrerebbe, ormai, altamente probabile una pronuncia dell’Adunanza Plenaria volta a comporre il contrasto, dovendosi, però, sperare, a questo punto, in un intervento del legislatore per garantire ai cittadini una giustizia certa, ragionevole e insuscettibile di interpretazioni tra loro totalmente opposte.
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 15.03.2004 n. 1310
Equo indennizzo per infermità: decorrenza del termine per la domanda

Il termine di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957, ai fini della domanda di riconoscimento da causa di servizio, inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1310 del 15 marzo 2004, precisando che non è sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18.11.2003, n. 7313
Dipendenti pubblici: interessi e rivalutazione in caso di inquadramento retroattivo

I dipendenti pubblici in caso di nuovo inquadramento hanno diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.
é quanto stabilito dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7313 depositata il 18 novembre 2003.
Con riferimento al caso di specie i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che tale principio vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati.
Consiglio di Stato, sentenza 03.11.2003, n. 6845
Nell'ambito di un concorso pubblico, il requisito della sana e robusta costituzione, essendo richiesto in funzione dell’attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica che dovrà rivestire, va valutato in maniera diversa a seconda del servizio da espletare.
Consiglio di Stato, sez. V, decisione 01.11.2003, n. 7803
Dipendente sanitario: mansioni superiori e diritto alla maggiorazione retributiva

Ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente sanitario occorre non solo un'espressa previsione normativa, ma anche altri tre presupposti e cioè:
- la presenza di un preventivo provvedimento di incarico;
- la disponibilità del relativo posto in organico;
- l’incarico deve riguardare mansioni della qualifica immediatamente superiore.
é quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella decisione n. 7803 depositata il 1 dicembre 2003.
In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che nel caso di dipendente sanitario con qualifica di aiuto, che abbia svolto le funzioni del primario, assume rilievo ai fini retributivi anche in assenza di apposito provvedimento di incarico, poiché non è concepibile che una struttura sanitaria affidata alla direzione del Primario resti priva dell’organo di vertice, che assume la responsabilità dell’attività esercitata nell’ambito della divisione.
Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 17.10.2003, n. 1810
Infortunio o malattia per causa di lavoro: divieto di cumulo fra rendita vitalizia ed equo indennizzo.

A norma dell'art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979, nel caso che all'infortunio o alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permane nte o parziale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia, atteso che il Legislatore non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Diversamente argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione di prevedere la copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e dell'equo indennizzo.
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 06.10.2003, n .5881
Incarico pubblico: sì all'obbligo di dichiarare l'appartenenza a loggia massonica

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittima una legge regionale che impone ad un soggetto l'obbligo di comunicare l'appartenenza ad una loggia massonica ai fini del conferimento di un incarico pubblico.
Con la sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003 i giudici di Palazzo Spada affermano che tale obbligo non viola il diritto di riservatenza in quanto è correlato alla particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione ed è giustificato da preminenti interessi pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale.
Nella motivazione della sentenza il giudice amministrativo precisa inoltre che il diritto alla riservatezza, pur integrando un aspetto di non secondaria rilevanza della proiezione della persona, non è un valore assoluto che trova diretta tutela nella Carta costituzionale vigente come bene primario ed inviolabile ed è destinato perciò a soccombere di fronte al principio di buon andamento dell'amministrazione, postulato a livello costituzionale dell'art. 97.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08.09.2003, n. 5024
Pubblico impiego: non applicabile conversione in rapporto a tempo indeterminato

Nel caso degli enti locali, la disciplina in tema di conversione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato, di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, non può trovare applicazione.
Lo ha ribadito la Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5024 depositata l'8 settembre 2003 n. 5024, richiamando il principio costituzionale di cui all'articolo 97 e comma terzo della Costituzione, il quale stabilisce che, negli enti locali, "le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario".
La Corte ha ricordato inoltre che il rigore del principio è mitigato da talune ipotesi nelle quali è consentito all'ente di avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel corso dell'anno e da una disposizione di carattere generale secondo la quale "si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto".
 
Consiglio di Stato decisione 30.04.2003, n. 2203
Esame avvocato: competenza del giudice del luogo dello svolgimento delle prove

In materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato la competenza a conoscere di un ricorso proposto avverso il provvedimento della commissione esaminatrice con cui il candidato è stato dichiarato inidoneo a sostenere le prove orali spetta al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui siede la commissione stessa.
 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01.10.2002, n. 5138
Personale sanitario adibito a mansioni superiori: diritto a retribuzione superiore

In sede di applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, il personale del Servizio sanitario adibito a mansioni superiori per un periodo superiore a sessanta ha diritto alla retribuzione superiore. Principio consolidato. Cfr. Corte costituzionale, sentt. n. 57/1989 e 296/90 e Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sent. n. 2 del 1991.
 
Consiglio di Stato, sez. V, decisione 12.06.2002, n. 3276
Pubblico impiego - mansioni superiori solo con formale provvedimento

La possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori è subordinata alla duplice e concomitante circostanza dell’esistenza e della disponibilità della posizione di ruolo coperta in via di supplenza e di un formale provvedimento di attribuzione dell’incarico, proveniente dall’organo titolare del potere relativo.
Nel rapporto di pubblico impiego, dove sono coinvolti interessi direttamente disciplinati dalla legge e da fonti normative regolamentari, non è possibile procedere con una assimilazione tout court al rapporto di lavoro privato.
 
Consiglio di Stato Adunanza plenaria, decisione 02.05.2002 n. 4
Computo della sospensione cautelare dall'impiego in caso di condanna penale

La sospensione cautelare dall'impiego, per sua natura temporanea e strumentale, è destinata a produrre effetti solo fino a quando non intervenga un provvedimento definitivo, ravvisabile esclusivamente in quello adottato al termine del procedimento disciplinare.
L'art. 96, secondo comma, del DPR n. 3/1957, che dispone per la corresponsione di "tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione" nei casi in cui sia stata inflitta la sanzione della sospensione dalla qualifica per una durata inferiore al periodo di sospensione cautelare ovvero una sanzione meno grave o per l’ipotesi in cui il procedimento disciplinare si chiuda con il proscioglimento del dipendente, deve essere applicata anche quando la sospensione cautelare segua un procedimento penale. In tal senso C.d.S., A.P., 06.03.1997 n.8 e C.d.S., A.P., 16.06.1999 n.15.
 
Consiglio di Stato Ad. Plenaria, decisione 28.02.2002, n. 2
Impiegato sospeso va riabilitato se è omesso il procedimento disciplinare

In caso di omissione del procedimento disciplinare, la condanna penale, intervenuta nei confronti dell’impiegato, non è suscettibile di tenere ferma la sospensione cautelare dal servizio, disposta in corso di procedimento penale e stabilita dall’amministrazione in via discrezionale, non potendosi ammettere una conversione della misura in una sanzione di identico contenuto.
Di conseguenza la sospensione dal servizio deve intendersi caducata, alla pari di quella cui sia seguito un procedimento disciplinare estinto e la posizione dell’impiegato deve essere reintegrata, essendo venuto a mancare il titolo che giustificava la quiescenza del rapporto.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17.01.2002, n. 242
Sospensione cautelare di autorizzazione in caso di denunzia penale

Il potere discrezionale attribuito all'autorità amministrativa di sospendere l'autorizzazione o la concessione relativa all'installazione e alla gestione di impianti o depositi per l'attività di riempimento e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, quando il suo titolare sia sottoposto a procedimento penale, previsto dall'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, deve essere ancorato all'accertamento di precisi e specifici elementi di fatto da cui emerga, secondo una valutazione seria, ragionevole e non arbitraria, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse pubblico perseguito con il rilascio della originaria concessione o autorizzazione ovvero l'incompatibilità dell'esercizio del diritto di impresa con il rispetto degli altri diritti, pure costituzionalmente garantiti, appartenenti a tutti gli altri consociati.
Consiglio di Stato - Sez. V 15.11.2001, n. 5832
Sospendibilità del dipendente P.A. anche in presenza di patteggiamento

"la sentenza c.d. patteggiata è equiparabile ad una sentenza di condanna, per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità (oggi tale equiparazione è espressamente stabilita dall'art. 58, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267)", ragion per la quale "la sospensione può essere adottata anche a seguito di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p."
Consiglio di Stato, Sentenza 26.06.2001 n. 3452
Tecnici laureati non sono inquadrabili nei ruoli dei ricercatori universitari

I tecnici laureati, sebbene svolgano funzioni assistenziali come i ricercatori (art. 31, d.P.R. n. 761 del 1979; art. 6, co. 5, d.lgs. n. 502 del 1992), e come gli stessi possono iscriversi agli albi professionali (art. 73, co. 2, d.lgs. n. 29 del 1993) ed optare per la libera professione intra muraria o extra muraria (art. 6, co. 1, l. n. 662 del 1996), tutti tali dati sono indici di una progressiva assimilazione delle due categorie, ma non ancora di una perfetta osmosi e della possibilità di soppressione implicita del ruolo dei tecnici laureati, in assenza di espressa e chiara previsione legislativa in tal senso.
 
Consiglio di Stato Adunanza plenaria, decisione 02.05.2001, n. 4
Computo della sospensione cautelare dall'impiego in caso di condanna penale

La sospensione cautelare dall'impiego, per sua natura temporanea e strumentale, è destinata a produrre effetti solo fino a quando non intervenga un provvedimento definitivo, ravvisabile esclusivamente in quello adottato al termine del procedimento disciplinare.
L'art. 96, secondo comma, del DPR n. 3/1957, che dispone per la corresponsione di "tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione" nei casi in cui sia stata inflitta la sanzione della sospensione dalla qualifica per una durata inferiore al periodo di sospensione cautelare ovvero una sanzione meno grave o per l’ipotesi in cui il procedimento disciplinare si chiuda con il proscioglimento del dipendente, deve essere applicata anche quando la sospensione cautelare segua un procedimento penale. In tal senso C.d.S., A.P., 06.03.1997 n. 8 e C.d.S., A.P., 16.06.1999 n. 15.
 
Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 02.04.2001, n. 1888
Sulla nozione di periodo di prova di un vincitore di concorso nella P.A
(cfr. sentenza)
Consiglio di Stato, decisione 11.07.2000, n. 3883
Pubblici dipendenti: infortunio in itinere da causa di servizio.
(cfr. sentenza)
Consiglio di Stato 17.05.2000, n. 2856
Pubblico impiego-proroga periodo di prova non è atto recettizio
(cfr. sentenza)

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