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Pubblico
impiego |
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Consiglio
di Stato |
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Fonti:
www.overlex.com
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 02.07.2010 n.
4236
Pubblico impiego: mansioni superiori e differenze
retributive
Con la pronuncia in rassegna, i giudici di Palazzo Spada
tornano sulla vexata quaestio della retribuibilità delle
mansioni superiori svolte nel pubblico impiego prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998.
Senza esitazioni, la Sez. IV, conformandosi
all’orientamento maggioritario presso l’A.G.A., sancisce
che le mansioni superiori svolte dai dipendenti
pubblici rispetto a quelle dovute sulla base del
provvedimento di nomina o di inquadramento, prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98 - quindi
prima del 22 novembre 1998 - che ha riconosciuto la loro
rilevanza ai fini economici in via generalizzata, sono
del tutto irrilevanti ai fini sia economici, sia di
progressione di carriera, in mancanza di apposita norma
di legge. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 22/99 e
3/2006 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, nn. 545/07 e
1382/2010)
Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è
assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli
interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché
l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento
economico devono avere il loro presupposto indefettibile
nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non
potendo tali elementi costituire oggetto di libere
determinazioni dei funzionari amministrativi.
Pertanto, la pretesa al riconoscimento di mansioni
superiori nel campo del pubblico impiego non può trovare
diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il
principio di corrispondenza della retribuzione alla
qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo
la norma trovare incondizionata applicazione nel
rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto
ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale.
Invero, è da ricordare l’opposto orientamento della
Suprema corte che, a sezioni unite, con la sentenza 11
dicembre 2007, n. 25837 enunciò il seguente principio di
diritto: In materia di pubblico impiego - come si
evince anche dalla lettura dell'art. 56, comma sesto, d.
lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito
dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come
successivamente modificato dall'art. 15, d.lgs. 29
ottobre 1998 n. 387) - l' impiegato cui sono state
assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni
superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due
livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto,
in conformità della giurisprudenza della Corte
costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e
sufficiente ex art. 36 Cost. . Norma questa che deve,
quindi, trovare integrale applicazione - senza
sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore
del pubblico impiego privatizzato, sempre che le
superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto
il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro
pienezza, e sempre che in relazione all'attività
spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Le Sezioni Unite, richiamando alcune pronunce della
Corte costituzionale che hanno affermato la diretta
applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei
principi dettati dall'art. 36 della Costituzione,
specificando al riguardo che quest'ultima norma
“determina l'obbligo di integrare il trattamento
economico del dipendente nella misura della quantità del
lavoro effettivamente prestato” a prescindere dalla
eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o
meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte cost. 23
febbraio 1989, n. 57), hanno ritenuto applicabile
direttamente l’art. 36 Cost. anche al pubblico impiego
ed hanno ritenuto che il principio della retribuibilità
della mansioni superiori svolte si applicava anche prima
dell’entrata in vigore dell’art. 15, d.lgs. 29 ottobre
1998, n. 387. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09.06.2010 n.
3666
Lavoro, indennizzo, perdita di integrità, sufficienza,
sussistenza
L’istituto dell’equo indennizzo, con tecnica
liquidatoria basata su tabelle predeterminate, rende
indenne il pubblico dipendente della perdita
dell’integrità fisica che nella prestazione di lavoro ha
trovato il suo momento genetico, e ciò indipendentemente
da ogni valutazione del comportamento del datore di
lavoro quanto al luogo e alle modalità di impiego del
dipendente. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14.05.2010 n.
3027
Promozione, ufficiali, criteri, discrezionalità tecnica
Il sistema di promozione a scelta per gli ufficiali non
implica una comparazione tra gli scrutinandi ma una
valutazione in assoluto di ciascuno di essi, valutazione
connotata da una amplissima discrezionalità tecnica, va
rimarcato come il giudizio di avanzamento sia la
risultante di un considerazione complessiva nella quale
assumono rilievo gli elementi personali e di servizio
emersi nei confronti del singolo esaminando, in modo che
non è possibile scindere i singoli elementi fino ad
attribuire a ciascuno di essi un valore predominante. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13.05.2010 n.
2929
Trasferimento, lavoratore, condizioni personali,
rilevanza
Il trasferimento d'ufficio per esigenze
logistico-funzionali dell'Amministrazione non può essere
subordinato alle condizioni personali e familiari del
dipendente, che ovviamente recedono di fronte
all'interesse pubblico alla tutela del buon
funzionamento degli uffici e del prestigio
dell'amministrazione stessa. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 10.05.2010 n.
2799
Sanzioni disciplinari, giurisdizione, precisazioni
Le sanzioni disciplinari, comprese quelle del
licenziamento, a carico dei dipendenti degli enti lirici
appartengono alla competenza del soprintendente, in
conformità ai principi enunciati dalla legge 14 agosto
1967, n. 800 e, quanto all’ente Teatro dell’opera di
Roma, all’articolo 70 del regolamento del personale. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 07.05.2010 n.
2663
Ferie, malattie, maturazione, legittimità
Le ferie maturano anche durante la malattia.
Il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito
deve coprire l’intero periodo del collocamento in
aspettativa per infermità il quale sia culminato con la
dispensa dal servizio. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 04.05.2010 n.
2569 Lavoro, trasferimento militare, diritto, assenza
In materia di ordini di trasferimento militari non
possono fondarsi aspettative di ius in officio non
essendo configurabile una posizione soggettiva
giuridicamente tutelata del militare alla sede di
servizio, a fronte della quale sussista un onere di
motivazione delle esigenze giustificative del
provvedimento. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31.03.2010 n.
1881
Lavoro autonomo, lavoro subordinato, conseguenze
Il fatto che un apparente lavoro autonomo sia, in
realtà, un lavoro dipendente non implica automaticamente
l’inserimento nel ruolo organico del Comune. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31.03.2010 n.
1835
Guardia di finanza, carriera, sottufficiali,
precisazioni
Ai sottufficiali finanzieri celibi era imposto l'obbligo
di alloggiare in caserma anche ai sensi dell' art. 7 del
d.m. 30 novembre 1991, senza poter fruire dell'indennità
in esame, fatta salva l'autorizzazione del comandante di
reparto ad alloggiare fuori sede; autorizzazione, che,
però, aveva carattere meramente organizzativo senza
effetti accrescitivi di natura retributiva o
indennitaria. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.03.2010 n.
1818
Lavoro, pubblico impiego, prove, indici presuntivi,
precisazioni
La percezione delle retribuzioni senza contestazione di
sorta per un periodo rilevante di anni costituisce
indice presuntivo grave, preciso e coerentemente idoneo
a dimostrare che, in un tempo largamente anteriore a
quello di proposizione del ricorso, gli interessati
conoscevano il contenuto lesivo di una deliberazione
d'inquadramento adottata dall'ente, in esecuzione di
deliberazioni generali applicanti accordi sindacali. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 29.03.2010 n.
1787
Aiuto ospedaliero, trattamento retributivo, precisazioni
Il trattamento retributivo corrispondente a mansioni
superiori spetta all'aiuto ospedaliero anche quando
l'incarico di sostituzione del primario si protragga
oltre il termine massimo di sei mesi, posto che con
diverse disposizioni il legislatore ha inteso vietare il
rinnovo della sostituzione alla scadenza del periodo
massimo di sei mesi, senza precludere il riconoscimento
della spettanza delle differenze retributive quando
l'amministrazione, contravvenendo a tale divieto,
rinnovi l'incarico o permetta la prosecuzione
dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre
il tempo massimo previsto. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12.03.2010 n.
1470
Accesso, limiti, buon andamento
Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di
gestione del personale dipendente degli enti pubblici e
degli altri soggetti previsti dall'art. 23, l. n.
241/1990, in quanto pur essendo atti di diritto privato
a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di
lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo
stesso modo l'attività volta all'emanazione dei
provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i
rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09.03.2010 n.
1393
Dipendenti, informativa, obblighi, punteggio,
motivazione, precisazioni
Se, invero, i punteggi di per sé rappresentano una forma
sintetica ma adeguata di motivazione del giudizio
espresso, che non resta influenzato - in base
all’autonomia nell’ arco annuale dei singoli rapporti
informativi, dalle valutazioni espresse nell’ anno
precedente – ove, tuttavia, come nel caso di specie, si
versi a fronte di un significativo abbassamento delle
costanti e più elevate valutazioni conseguite negli anni
precedenti, si rende necessario esternare le ragioni che
hanno indotto all’ abbassamento dei punteggi per
ciascuno degli elementi di valutazione, onde rendere
edotto il dipendente degli aspetti afferenti al servizio
a tal fine presi in considerazione e ritenuti rilevanti,
nonché dell’ “iter” logico osservato. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.03.2010 n.
1295
Magistratura, trasferimento, indennità, assenza
Al magistrato trasferito su domanda e con le stesse
funzioni non spetta l’indennità. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03.02.2010 n.
500
Impiego pubblico, termine, precisazioni
Il termine stabilito dall'art. 69, comma 7 D.Lgs n.
165/2001 è di decadenza sostanziale per la proponibilità
della domanda giudiziale. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.02.2010 n.
945
Pubblico dipendente, missione, dipendente comandato,
equiparazione
Non sussiste alcuna disposizione che accomuni, sotto il
profilo del trattamento accessorio, la posizione del
pubblico dipendente inviato in missione a quello
comandato e, d'altro canto, l'espressa previsione di una
indennità per il personale inviato in missione, e non
anche per quello comandato, trova adeguata
giustificazione nella profonda diversità dei due
istituto. L'invio in missione presuppone, infatti, un
incarico da svolgere in un arco limitatissimo di tempo
da parte di un dipendente che conserva la propria
residenza ed il proprio nucleo familiare nel territorio
nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza, nella quale
è tenuto a rientrare al termine della missione. Il
comando, invece, è istituto al quale si fa ricorso
quando l'esigenza rappresentata dall'Amministrazione,
che lo richiede, è tale da comportare lo spostamento,
per un periodo non breve, del pubblico dipendente in
altra località, che diventa per lo stesso l'ordinaria
sede di lavoro. |
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17.02.2010
n. 890
Docenti, artisti culturali, graduatoria
Hanno titolo all'inclusione i docenti che abbiano
conseguito, nella valutazione dei titoli
artistico culturali e professionali, ai fini della
inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie
di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti
richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato
le prove di un precedente concorso per titoli ed esami
in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto o superino gli esami di una sessione
riservata, consistenti in una prova orale volta
all'accertamento della preparazione culturale e del
possesso delle capacità didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 01.02.2010 n.
407
Docente universitario, retribuzione, soggetto
legittimato passivo, università
L’onere economico per il pagamento degli assegni
inerenti allo status di professore universitario, grava
sugli atenei di appartenenza, attesa l’intima
correlazione tra l’aspettativa - che al pari di congedo,
distacco e fuori ruolo, non interrompe il rapporto di
servizio (ma solo quello d’ufficio) - e gli assegni a
questo correlato. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 01.02.2010 n.
422
Amministrazione, controlli psicoattitudinali,
precisazioni
L’Amministrazione può durante lo svolgimento del
servizio disporre una verifica del possesso dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, ma solo quando
vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a
dubitare della permanenza dei requisiti stessi, ma non
quando, come nella specie, si tratti di riammettere in
servizio un dipendente a seguito di provvedimenti
giurisdizionali favorevoli, apparendo altrimenti il
comportamento della P.A. come palesemente volto ad
eluderli. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 19.01.2010 n.
177
Obbligo di assunzione disabili, necessità, sussistenza,
precisazioni
Sussiste l’obbligo di procedere all’assunzione dei
disabili, purchè emerga una scopertura della relativa
quota di riserva. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 11.01.2010 n.
12
Lavoro irregolare, legalizzazione, precisazioni
La condizione richiesta dall’art. 1, comma 1, del
decreto legge n. 195 del 2002, deve intendersi riferita
alla durata continuativa del rapporto di lavoro per
tutti i tre mesi antecedenti, poiché “la normativa in
esame, avendo la specifica finalità di consentire, in
via eccezionale, la “legalizzazione” di situazioni di
lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti
alla data del 10 settembre 2002, ossia la
regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già
instaurato, può trovare corretta applicazione soltanto
nei casi in cui l’attività lavorativa in parola, avendo
avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata
dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un
sufficiente affidamento per la esistenza di un serio
impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la
possibile successiva stabilizzazione del rapporto,
apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme
in parola quella di assecondare iniziative concernenti
situazioni le quali, per la scarsa durata e per la
conseguente precarietà che le caratterizza, possono
rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio
o sorto unicamente per la sola finalità della
regolarizzazione. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 02.11.2009 n.
6770
Indennità di missione, ricongiungimento familiare,
comune diverso, precisazioni
Il lavoratore ha diritto all’indennità di missione
quando il ricongiungimento familiare non avviene nel
Comune in cui il dipendente è stato comandato. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.10.2009 n.
6353
Finanziere, condanna all'estero con pena pecuniaria,
tentato furto
La condanna all’estero del finanziere per tentato furto
alla pena
pecuniaria non può causare la perdita del grado per
rimozione. Il
reato commesso, infatti, sebbene giustifichi una
sanzione
disciplinare, non è tale da richiedere la misura massima
dell’estinzione del rapporto di lavoro. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.10.2009 n.
6352
Equo indennizzo, parere dell'Amministrazione
Il parere del Comitato di verifica per le cause di
servizio è illegittimo, qualora non prenda in
considerazione tutta la documentazione d’ufficio. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.10.2009 n.
6278
Trasferimento della moglie all’estero, diritto del
carabiniere a essere trasferito nella stessa sede
Non esiste un diritto del carabiniere, ma solo un
interesse legittimo, ad essere trasferito nella stessa
sede estera in cui è stata destinata la moglie,
dipendente pubblica. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 03.10.2009 n°
6020
Dipendente pubblico, arresti domiciliari, sospensione
cautelare dal servizio, prosecuzione
L’Amministrazione può legittimamente disporre la
prosecuzione della misura della sospensione cautelare
facoltativa dal servizio nei confronti del lavoratore,
sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, sebbene le indagini penali siano ancora
pendenti. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 03.10.2009 n.
6018
Finanziere, violazione del codice penale militare di
pace, sanzioni, precisazioni
Il finanziere di pattuglia che viene sorpreso a dormire
nell’auto di servizio non può essere punito con la
sanzione dell’esonero nel caso in cui il processo
militare sia stato archiviato. Ciò in quanto, per
ragioni di proporzionalità tra fatto e sanzione,
nell’ipotesi in cui l’infrazione viene ritenuta non
grave dal giudice militare non può poi essere
irragionevolmente punita con una sanzione così severa. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 29.09.2009 n.
5837
Magistrati, interessi e rivalutazione monetaria,
stipendi arretrati, decorrenza
Il diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a
titolo di interessi maturati e rivalutazione monetaria,
dovute in ragione del ritardato riconoscimento della
idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina
a magistrato di cassazione, decorrono, in ogni caso, dal
decreto di nomina. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.06.2009 n.
4140
Docenti, specializzazioni, scuola, portatori di
handicap, precisazione
Il titolo di specializzazione non integrava un requisito
aggiuntivo, non previsto dalla legge, ai fini del
riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto
piuttosto un requisito richiesto per le particolari
attività didattiche previste dall'art. 2, comma 2, e 7,
comma 2, della legge n. 517 del 1977 al fine di
garantire un tipo di preparazione idonea alla
prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori
di handicap. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 18.06.2009 n.
3995
Giudizio per responsabilità disciplinare, giudizio
penale, patteggiamento
Sulla base della legge n. 97/2001 deve essere esclusa
l’efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare alla sentenza penale di condanna, con
riferimento all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che
l’imputato lo ha commesso.
Il giudizio disciplinare, infatti, è separato da quello
penale, con la conseguenza che il procedimento
disciplinare deve essere condotto “mediante la verifica
dei fatti stessi, della loro riferibilità all’inquisito
e della loro valenza ai fini disciplinari”.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti non
presuppone quella completezza nella raccolta degli
elementi di prova che è tipica del rito ordinario, sì
che non può escludersi che l’Amministrazione debba
effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia
penale possa essere richiamata soltanto per i fatti non
controversi. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 17.06.2009 n.
3967
Danno da usura psico-fisica, dipendente, lavoro giorni
festivi, pregiudizio
Il dipendente che ha lavorato anche nei giorni festivi,
senza alcun riposo compensativo deve provare il
pregiudizio subito. Laddove il lavoratore chieda il
risarcimento del danno non patrimoniale è tenuto ad
allegare e provare, sia nell’an che nel quantum, il
nocumento alla propria integrità psico-fisica. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.06.2009 n. 3560
Stipendio, trasferimento ad altra amministrazione,
precisazioni
In materia di trasferimento ad altra amministrazione,
vale il principio di conservazione del trattamento
economico per il personale trasferito nell'interesse
della amministrazioni, mediante la corresponsione di un
assegno pensionabile non riassorbibile pari alla
differenza tra la retribuzione in godimento all'atto del
passaggio e quella spettante nella nuova posizione. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14.04.2009 n. 2292
Medicina, lavoro, aiuto, funzioni di primario,
precisazioni
L'obbligo della retribuzione delle mansioni svolte
dall'aiuto ospedaliero sul posto vacante e disponibile
di primario, discende: dall'art. 7, quinto comma, del
d.p.r. n. 128/1969, che fa obbligo all'aiuto di svolgere
le funzioni del primario, in caso di assenza, di
impedimento o di urgenza, con la conseguenza che, in
ipotesi di posto vacante, non è esercitata una
temporanea funzione vicaria, ma si ha una stabile
esplicazione di una mansione superiore a quella della
posizione rivestita; dall'art. 29 del d.p.r. n.
761/1979, il quale dispone che, in caso di esigenze di
servizio, il dipendente "può eccezionalmente essere
adibito a mansioni superiori", l'assegnazione non può
eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non
costituisce esercizio di mansioni superiori la
sostituzione di personale in posizione funzionale più
elevata, quando la sostituzione rientri fra i compiti
ordinari di quella sottostante; dall'art. 121, settimo
comma, del d.p.r. n. 384/1990, il quale dispone nel
senso che l'incarico di mansioni superiori comporta il
compenso, eccetto che per i primi sessanta giorni, per
un periodo fino a sei mesi. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10.04.2009 n. 2244
Procedimento disciplinare, addebito, fondatezza, azione
L'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 ha
previsto che, nei casi di procedimento disciplinare per
addebiti punibili con una sanzione diversa
dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della
giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza
dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di
particolare urgenza, la Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare
e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato
incolpato. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.04.2009 n.
2150
Lavoro, mansione superiore, incarico direttivo, durata
superiore, conseguenze
Il divieto di protrarre l'incarico oltre gli otto mesi
rende illegittimo non il comportamento e l'attività
svolta dal funzionario, ma l'omissione
dell'Amministrazione che avrebbe dovuto rimuovere una
situazione di illegalità. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.04.2009 n.
2123
Scuola, docenti, sospensione, provvedimento, legittimità
E’ legittima la sospensione del docente, quando questo
sia stato più volte criticato dai discenti e i genitori
si orientano nel senso di non mandare più i figli in
quella scuola. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.04.2009 n.
2112
Procedimento disciplinare, decorrenza, comunicazione,
effetti
I termini per il procedimento disciplinare decorrono
dalla comunicazione della sentenza penale di condanna. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 26.03.2009 n. 1802
Medico, rapporto con il paziente, contrattazione
regionale, illegittimità
La contrattazione in tema di rapporto ottimale tra
medico e paziente riguarda il legislatore nazionale e
non quello regionale. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 17.02.2009 n. 891
Promozioni, incarichi superiori, articolare attività,
precisazioni
La promozione alla qualifica superiore per merito
straordinario può essere conferita a coloro che
nell’esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando
prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere
qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere
lodevolmente le funzioni della qualifica superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare
la sicurezza e l’incolumità pubblica. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05.02.2009 n. 621
Pubblico impiego, produttività, incentivi, precisazioni
I compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo
programmato raggiunto: è presupposto indefettibile, per
l'attuazione dell'istituto contrattuale della
produttività per gli impiegati degli enti locali, e
quindi per la liquidazione del relativo compenso, la
preventiva approvazione, da parte del competente organo
collegiale, del progetto illustrativo delle attività che
dovranno essere espletate e degli obiettivi che dovranno
essere raggiunti, con l'assunzione dell'impegno
finanziario necessario, per far fronte alla conseguente
spesa.
Il recupero di somme indebitamente erogate dalla
Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha
carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai
sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto
soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile,
in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità
di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente
destinate le somme indebitamente erogate. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 05.02.2009 n. 649
Trasferimento del lavoratore, ufficio non attrezzato,
irrilevanza
Il trasferimento del dipendente ad altro ufficio può
essere legittimo anche se l’ufficio non è adeguatamente
attrezzato. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03.02.2009 n. 575
Pubblico impiego, restituito in integrum, giudice
amministrativo, precisazioni
Il criterio della non imputabilità, e l'insorgere del
diritto alla "restituzione", vanno commisurati ad un
corretto intendimento del principio di sinallagmaticità
del rapporto di lavoro, anche pubblico, ed alla connessa
individuazione degli effetti, sulla effettiva
possibilità di rendere la prestazione lavorativa, della
rilevanza penalmente accertata, con sentenza definitiva,
dei fatti oggetto di sanzione disciplinare.
L'operatività della restituito in integrum trova perciò
una limitazione nel senso che deve escludersi che la
sospensione della sentenza di condanna a pena detentiva
(ancorchè, come nel caso irrogata a seguito di sentenza
di c.d. "patteggiamento", ipotesi del tutto equivalente
ai fini qui considerati) valga a giustificare anche il
ripristino del sinallagma e la riconduzione del periodo
di durata della sospensione cautelare corrispondente
alla misura della pena detentiva nel servizio utile a
tutti gli effetti. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17.09.2008 n.
4383
Pubblico impiego, mansioni superiori, ratifica,
insussistenza, conseguenze
In tema di pubblico impiego, la ratifica implicita
dell'operato altrui non implica necessariamente
investitura di mansione superiore. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.09.2008 n.
4344
Pubblico impiego, nozione di familiare a carico, lavori
socialmente utili
Lo svolgimento di lavori socialmente utili, non comporta
l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro,
in quanto trattasi di retribuzione meramente sostitutiva
dell’indennità di disoccupazione, ne deriva che il
coniuge che svolge lavori socialmente utile conserva lo
stato di familiare a carico. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.09.2008 n.
16207
Pubblico impiego, lavoro dipendente, permessi familiare,
madre casalinga
I permessi giornalieri per la prole di età inferiore ad
un anno, possono essere richiesti dal padre lavoratore
dipendente, quando la madre non possa avvalersene,
quindi anche nel caso di lavoro casalingo.
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 28.08.2008 n.
4090
Destituzione dal pubblico impiego, poliziotto, auto di
servizio, prostituzione
E’ legittimo il decreto di destituzione del
poliziotto che, nell’auto di servizio, si appartava con
una prostituta, non essendo tale comportamento
giustificabile come momento di debolezza. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 25.08.2008 n. 4081
Vigile urbano, conoscenza lingua inglese, necessità,
conseguenze
Il vigile urbano, per poter espletare la propria
attività, deve necessariamente conoscere la lingua
inglese. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 17.07.2008 n.
3568
Lavoro, decadenza, errore, emolumenti, restituzione
Se il dipendente viene erroneamente dichiarato decaduto
dall’impiego, poi, reintegrato, ha diritto a tutti gli
emolumenti. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 23.06.2008 n. 3108
Lavoro, disabili, normativa tutela, autodichiarazione,
sufficienza
E’ sufficiente l’autodichiarazione da parte del datore
di lavoro per dimostrare di aver rispettato la normativa
a tutela dei disabili. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 19.05.2008 n.
2264
Indennità di buona uscita, dirigente statale,
unificazione delle qualifiche dirigenziali
In tema di determinazione quantitativa dell’indennità di
buonuscita spettante all’ex dirigente statale, la
temporanea inoperatività dell’unificazione delle
qualifiche dirigenziali determina la liquidazione
dell’indennità di buonuscita, assumendo come parametro
di riferimento la retribuzione del dirigente superiore e
non quella di dirigente generale. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13.05.2008 n. 2230
Stabilizzazione dei precari, norma eccezionale,
applicazione analogica
E’ sollevata questione di legittimità costituzionale in
ordina alla normativa sulla stabilizzazione dei precari,
in quanto viola il canone di ragionevolezza, che esclude
l’applicazione di un trattamento deteriore a situazioni
maggiormente meritevoli, ed il principio di buon
andamento della pa , che impone la scelta degli
impiegati più meritevoli.
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.05.2008 n.
1995
Congedi sindacali, dirigenti sindacali, criterio di
effettività, associazioni firmatarie
La disciplina del collocamento in congedo dei dirigenti
sindacali si applica alle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative oppure alle
associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo
di lavoro. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 22.04.2008 n.
1850
Trasferimento d’ufficio, lavoro, incompatibilità
ambientale, diritti
Nel caso di trasferimento di ufficio di un dipendente
pubblico per incompatibilità ambientale, è necessario
considerare come interesse preminente quello del buon
andamento e dell’immagine della P.A.. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 14.04.2008 n.
1641
Pubblico impiego, costituzione del rapporto di lavoro,
somme erogate, retribuzione
Non determina la costituzione di un rapporto di pubblico
impiego l'erogazione periodoca da parte del Comune di
somme a puro titolo assistenziale. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 27.03.2008 n.
1246
Sanzioni disciplinari. Revoca dell'incarico di giudice
di pace
Rientra nell’ambito dei poteri istituzionali del
Consiglio Superiore della Magistratura la revoca
dell'incarico del giudice di pace che abbia,
nell'esercizio delle sue funzioni, inciso sulla
credibilità e sul prestigio della funzione espletata.
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.03.2008 n.
1075
Causa di servizio, indennizzo, pensione privilegiata,
autonomia, sussistenza
Il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo
è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello per la
concessione della pensione privilegiata, anche nel caso
in cui entrambi facciano riferimento ad un presupposto
comune, rappresentato dal riconoscimento da parte delle
commissioni mediche ospedaliere della dipendenza da
causa di servizio delle infermità denunciate. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.03.2008 n.
1065
Causa di servizio, infermità, comportamento imprudente
del militare, conseguenze
Se il militare pone in essere un comportamento
imprudente, non può, poi, proporre causa di servizio per
infermità, in quanto quel comportamento interrompe il
nesso causale tra Pubblica Amministrazione ed evento.
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 11.03.2008 n.
1019
Dirigente. Qualifica. Ispesl. Equivalenze,
inammissibilità
L’attribuzione della qualificia di dirigente di ricerca
presso l’Ispesl non ammette equivalenze sul punto. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.03.2008 n. 1044
Lavoro di fatto. Onere probatorio per inquadramento
nell’attività assimilabile
Il lavoratore di fatto deve dare la prova di aver svolto
interamente un’attività assimilabile a quelle formali,
con conseguente inquadramento giuridico. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 23.01.2008 n. 158
Inquadramento del personale degli enti locali,
valutazione dell’anzianità, impugnazione
In tema di inquadramento del personale degli enti
locali, l'impugnazione dei criteri utilizzati
dall’amministrazione per la valutazione dell’anzianità
pregressa, deve essere effettuata nel termine di
decadenza. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.03.2008 n.
936
Sanzioni disciplinari. Militare della GF. Perdita del
grado per presunto furto di hard disk
In materia di provvedimenti disciplinari a carico di un
militare della Guardia di Finanza, sono necessari
specifici accertamenti per verificare se il
comportamento dell’incolpato sia effettivamente
riferibile ad un comportamento doloso o meramente
negligente.
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17.01.2008 n.
84
Lavoro: Servizio come precario. Diritto al tfr
Se un soggetto ha svolto servizio come precario ha,
comunque, diritto al trattamento
di fine rapporto.
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 28.12.2007, n.
6785
Visita fiscale di controllo. Assenza per allontanamento
per motivi di salute
E’ giustificato l’allontanamento da casa, risultato a
seguito di visita fiscale di controllo, se il soggetto
doveva togliersi i punti di sutura. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 30.11.2007 n.
6103
Infermità da causa di servizio. La liquidazione
dell’indennizzo non è automatica.
E’ possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo
susseguente al riconoscimento della dipendenza della
infermità da causa di servizio, l’esistenza di due
provvedimenti contrastanti (accertamento della
dipendenza da causa di servizio di una certa infermità,
ma rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo
indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta,
immediata e automatica tra l’uno e l'altro. |
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Consiglio di Stato, sezione VI, decisione
15.05/10.09.2007, n. 4728
Destituzione dal pubblico impiego a seguito di sentenza
di condanna
A seguito di sentenza definitiva di condanna a pena
detentiva con pena accessoria dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, la P.A. legittimamente può disporre
la destituzione del dipendente condannato dal servizio.
Nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti
ipotesi di destituzione automatica anche dopo la riforma
del procedimento disciplinare realizzata dall'art. 9, l.
n. 19/1990. La risoluzione del rapporto di impiego
costituisce solo un effetto indiretto della pena
accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di
indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono
accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale
stabilità che caratterizza le pene in esame), che
impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del
sinallagma fra prestazioni lavorative e
controprestazioni pubbliche (cfr. Corte cost. 9 luglio
1999, n. 286; 19 aprile 1993, n. 197; 25 ottobre 1989,
n. 490). |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.09.2007, n.
4702
Pubblico impiego. Le prestazioni straordinarie in
assenza di autorizzazione non danno diritto a compenso
La circostanza che in concreto siano state effettuate
prestazioni straordinarie non è sufficiente a radicare
nel dipendente il diritto al compenso a titolo di lavoro
straordinario. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 24.08.2007, n.
4487
Rendita per infortunio sul lavoro. Equo indennizzo.
Illegittimità del cumulo.
Illegittimo il cumulo fra rendita per infortunio sul
lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo.
Trattasi di benefici alternativi. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08.05.2007 n.
2130
Retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico
impiego
La retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico
impiego trova riconoscimento nella sussistenza di tre
presupposti:
- una base normativa che la preveda;
- l’esistenza in organico di un posto vacante
corrispondente alle mansioni che si vanno a svolgere;
- un atto di incarico ad opera dell'organo competente |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 02.05.2007, n.
1914
Lavoro. Stipendio. Ritardo della P.A. Sopravvenuta
abrogazione dell'allineamento
Non è configurabile un illecito in capo
all’Amministrazione per assenza di colpa, laddove vi sia
stato un ritardo nell’adozione di provvedimenti di
allineamento stipendiale, anche laddove il ritardo abbia
determinato la sopravvenienza di una legge abrogativa
dell’allineamento stesso. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02.05.2007, n.
1907
Giurisdizione relativa al TFR per il personale degli
EE.LL.
“Le controversie relative alla liquidazione del
trattamento di fine rapporto erogato in favore del
personale degli Enti locali sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario in quanto investono
posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto
previdenziale con l’istituto erogatore, autonomo
rispetto al rapporto di pubblico impiego che ne
costituisce solo il presupposto.” |
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Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione del
27.04.2007, n. 3988
Adeguamento stipendiale pubblico dipendente
Allorché il dipendente, prima della ricostruzione della
carriera operata con il decreto legge 7 gennaio 1992, n.
5 (convertito nella legge n. 216 del 1992), ha goduto
del cosiddetto allineamento stipendiale ottenendo uno
specifico trattamento economico, non può pretendere,
successivamente all’emanazione del suddetto
provvedimento legislativo di ricostruzione della
carriera e in presenza di un espresso divieto di rango
legislativo (art. 2 del decreto legge n. 333 del 1992,
convertito nella legge n. 359 del 1992), di ottenere
nuovamente l’allineamento stipendiale. Gli compete il
mantenimento "ad personam" di somme eccedenti,
successivamente assorbibili |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.04.2007, n.
1769
Riconoscimento causa di servizio
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità del lavoratore, il parere del Comitato
per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che
costituisce una valutazione superiore di sintesi dei
giudizi espressi da altri organi precedentemente
intervenuti - quali la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.)
- si impone all'amministrazione, la quale nell'esprimere
le proprie valutazioni, deve solo a verificare se detto
organo ha tenuto conto delle considerazioni svolte da
altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha
confutate.
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.04.2007, n.
1763
Segretario comunale. Obbligo di rispettare l'orario di
lavoro e di timbrare il cartellino
Il segretario comunale, come tutti i dipendenti, è
tenuto all’osservanza dell’obbligo dell’orario di
ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino
marcatempo attestante la presenza in ufficio.
Un segretario comunale, a cui era stata irrogata la
sanzione disciplinare della censura per non aver
rispettato l’orario di lavoro, soccombente nel giudizio
di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato,
adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso,
in quanto risulta nei piccoli Comuni equiparato ai
dirigenti, sarebbe esonerato dall’obbligo della
timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un
credito di ore di straordinario effettuate e non pagate.
I giudici di Palazzo Spada, aderendo ad un indirizzo del
Ministero dell’Interno, espresso con le note n.
9400207/17200.16455, del 21 marzo 1994 e n.
9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, hanno respinto
il ricorso, affermando l’esistenza dell’obbligo
dell’orario di ufficio e della conseguente timbratura
del cartellino anche per la figura del segretario
comunale, come per tutti gli altri dipendenti.
Il Collegio, inoltre, ha fatto rilevare che
l’interessato non aveva avuto alcuna autorizzazione dal
sindaco a non osservare l’orario di lavoro e che il suo
eventuale credito di ore di straordinario non
consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al
normale orario di servizio. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 04.04.2007, n.
1520
Polizia di stato. Illegittimo giudizio di inidoneità
fondato sulla presenza di tatuaggi
E’ illegittimo il provvedimento contenente il giudizio
di inidoneità della Commissione medica, in occasione
dell’arruolamento degli agenti di P.S., fondato sulla
semplice presenza di tatuaggi in alcune zone scoperte
del corpo di una candidata, senza che risulti accertato
se a causa degli stessi tatuaggi la figura
dell’interessata risulti deturpata ovvero se dalla forma
e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle si
possa attribuire alla stessa un’abnorme personalità.
Il Collegio censura l’operato della Commissione medica
in quanto nel provvedimento di inidoneità non ha
motivato in maniera particolarmente esaustiva e
dettagliata la propria decisione, anche perchè, come
emergeva dalla documentazione fotografica versata agli
atti, i tatuaggi dell’interessata avevano dimensioni
davvero minime e sono di colore sbiadito, tanto da
essere appena visibili e non rappresentano figure o
immagini colorate, ma erano semplicemente dei segni
grafici che, secondo la difesa, sarebbero simboli di
buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi
orientali. |
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Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 03.04.2007, n.
1486
Sulla prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti
pubblici
Il termine di prescrizione dei crediti retributivi
relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte
le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno
natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza
del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere
provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile,
per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico
possa essere esposto a "possibili ritorsioni e
rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i
propri diritti ed interessi.
Il Collegio, richiamando un costante indirizzo
giurisprudenziale (C.d.S. sez. V, 17 febbraio 2004 n.
601; C.d.S. sez. V, 10 novembre 1992 n. 1243; C.d.S.
sez. VI, 31 luglio 2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16
novembre 2000 n. 6140), ha affermato che “la
prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
decorre in costanza del rapporto stesso "sebbene questo
abbia carattere provvisorio o temporaneo", in quanto non
è sostenibile, per la natura del rapporto, che il
dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili
ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via
giudiziale i propri diritti ed interessi”. |
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Consiglio di Stato, Sezione V, decisione del
19.03.2007, n. 1299
Riconoscimento ai fini giuridici ed economici delle
funzioni superiori
Il riconoscimento è dovuto qualora sussistano specifiche
e precise condizioni |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 15.03.2007, n.
1253
Lavoratori socialmente utili non sono titolari di un
rapporto di pubblico impiego
Le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne
consentano la qualificazione come rapporto di impiego.
Il Collegio richiamando conforme giurisprudenza ormai
consolidata, ha affermato che le caratteristiche dei
lavori socialmente utili non ne consentano la
qualificazione come rapporto di impiego per le seguenti
motivazioni:
1) per la considerazione che il rapporto dei lavoratori
socialmente utili trae origine da motivi assistenziali
(rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali);
2) riguarda un impegno lavorativo certamente precario;
3) non comporta la cancellazione dalle liste di
collocamento;
4) per le caratteristiche peculiari che presenta quali
l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il
compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della
indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non
dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni
obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le
malattie professionali.
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 14.03.2007, n.
1233
Provvedimento di immissione in servizio: sussiste la
giurisdizione del G.O.
Il Consiglio di Stato riforma la statuizione del TAR
abruzzese che ha riconosciuto la giurisdizione
amministrativa rispetto all’impugnazione di un
provvedimento di immissione in servizio.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che i
provvedimenti di assunzione all’impiego sono sottratti
alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha
ritenuto sussistente la propria giurisdizione sulla
considerazione che il ricorso non ha proposto censure
dirette contro l’atto di assunzione in sé, bensì contro
la graduatoria concorsuale, viziata, ab origine,
dall’ammissione alla procedura del controinteressato,
collocatosi successivamente al primo posto.
A norma dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 29/93, ora art.
63 D.lgs 165/2001, sono devolute al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento o
la revoca di incarichi dirigenziali, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti, mentre
continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice
amministrativo soltanto le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Secondo l’interpretazione di tale norma plasmata dalla
Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, rientrano
nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario le
controversie relative all'assunzione del lavoratore,
ancorché coinvolgano atti amministrativi presupposti,
dal momento che il secondo comma dell’art. 68 riserva al
giudice ordinario le statuizioni sul diritto
all'assunzione, con effetti costitutivi del rapporto di
lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione,
la circostanza che la decisione della controversia
coinvolga la verifica dei requisiti per la
partecipazione al concorso (Cass. Sez. Un., 13 luglio
2001, n. 9540, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo
2004, n. 1250; Sez. V, 13 ottobre 2004 , n. 6650).
I Giudici di Palazzo Spada, pertanto, in riforma della
sentenza appellata, dichiarano il ricorso di primo grado
inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13.03.2007, n.
1232
Termini nel procedimento disciplinare nel pubblico
impiego
Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione
disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del
termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve
intercorrere fra l’acquisita conoscenza della
convocazione e la data fissata per la trattazione orale
avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art.
20, 2° comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 06.03.2007, n.
1048
Dipendenti pubblici: sostituzione del titolare e
retribuilità di mansioni superiori
Non può essere corrisposto il pagamento delle differenze
retributive per le mansioni superiori svolte al
dipendente che sostituisce il titolare momentaneamente
assente. |
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Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.02.2007,
n. 969
Danni da lesione dell'integrità psico-fisica del
pubblico dipendente. Giurisdizione
Nel caso in esame, l’appellante, sia con il ricorso
introduttivo in primo grado, sia con l’atto di appello,
ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno
connesso ad un infortunio (datato 1.3.1993) avvenuto
durante il passaggio per una rampa inclinata di accesso
ad un edificio dell’Università di cui la medesima
danneggiata era dipendente al tempo dei fatti oggetto di
causa, quantificando voci di danno che hanno carattere
non patrimoniale.
I Giudici di Palazzo Spada richiamano la giurisprudenza
delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in particolare
la sentenza del 2 luglio 2004, n. 12137, per la quale
“la soluzione della questione del riparto della
giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento
danni per la lesione della propria integrità
psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei
confronti dell’amministrazione, è strettamente
subordinata all’accertamento della natura giuridica
dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in
quanto se è fatta valere la responsabilità contrattuale
dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda
rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo, nel caso di controversia avente per
oggetto una questione relativa al periodo di lavoro
antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata
dedotta la responsabilità extracontrattuale, la
giurisdizione spetta al Giudice ordinario.”
Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi,
come indizi decisivi della natura contrattuale
dell’azione, né la semplice prospettazione della
inosservanza dell’art. 2087 c.c., né la violazione di
più specifiche disposizioni strumentali alla protezione
delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno
o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente
strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico
del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità
dell’illecito.
“L’irrilevanza, infatti, del richiamo di siffatta
normativa dipende da tratti propri dell’elemento
materiale dell’illecito, ossia da una condotta
dell’Amministrazione la cui idoneità lesiva possa
esplicarsi indifferentemente nei confronti della
generalità dei cittadini come nei confronti dei propri
dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di
lavoro mera occasione dell’evento dannoso”.
Pertanto, l’azione esercitata dal dipendente che, per
l’infortunio sul lavoro subito, assume anche una lesione
al diritto all’integrità fisica connesso al danno
biologico, spettantigli indipendentemente dal rapporto
di lavoro - argomentando ed allegando che nella condotta
della PA stessa sia ravvisabile una fattispecie di reato
(e ciò al fine di estendere anche al danno morale il
diritto al risarcimento) - va qualificata, in tale
parte, come extracontrattuale, motivo per il quale
rientra nella cognizione del Giudice ordinario, essendo
estranea alla giurisdizione esclusiva in materia di
rapporto di pubblico impiego. |
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Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 19.02.2007, n.
850
Competenza a determinare i compensi dei messi comunali
Il Comune non è competente a determinare i compensi
spettanti ai messi comunali per le notifiche, in quanto
tale materia è riservata al legislatore statale e,
comunque, la potestà di autoregolamentazione
dell’attività di messo notificatore non può estendersi
fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo
del servizio in questione da parte delle
amministrazioni.
Le motivazioni della predetta conclusione sono da
trarre, per il Consiglio di Stato, dal fatto che
“l’abrogazione di una norma di rango primario, ancorché
produttiva di una lacuna nell’ordinamento (da colmarsi
con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta
l’automatico effetto dell’assegnazione della competenza
alla regolamentazione della fattispecie originariamente
disciplinata dalla disposizione abrogata, ad una fonte
normativa secondaria o, addirittura, amministrativa se
non in presenza di una esplicita clausola di
delegificazione.
Inoltre, “la legge 24 febbraio 1971, n. 114 qualifica
espressamente i compensi contestualmente stabiliti come
spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la
conseguenza che la fonte del potere in questione non può
essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da
parte dell’ente locale, del servizio in questione e,
dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa
intestato direttamente e personalmente ai messi
comunali"
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Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 12.02.2007, n. 552
Procedimento giudiziale per causa di servizio.
Assoluzione e rimborso delle spese
Il pubblico dipendente, in caso di proscioglimento in
procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti
o atti direttamente connessi all’espletamento del
servizio, ha diritto al rimborso delle spese legali
sostenute solo se si fa assistere da un legale scelto di
comune gradimento con l’Amministrazione e a condizione
che non sussista conflitto di interessi. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12.02.2007, n.
560
Ferie non godute del pubblico dipendente e presupposti
del compenso sostitutivo
Il permanere in servizio per svolgere delle incombenze
d’ufficio, come frutto di una scelta personale, rendendo
materialmente impossibile la fruizione delle ferie, pur
essendo un comportamento meritevole del più favorevole
apprezzamento, non può avere conseguenze di ordine
retributivo, quale il pagamento sostitutivo, che la
legge collega al diverso presupposto del diniego
espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio.
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 12.02.2007, n.
536
Pubblici dipendenti corresponsabili. Graduazione delle
sanzioni disciplinari
La Pubblica Amministrazione, nell’applicare la sanzione
disciplinare ad un dipendente, colpevole di illeciti
disciplinari, in cui la sua condotta si intreccia con
quelle di altri dipendenti, deve punire equamente tutti
i responsabili, graduando le sanzioni da applicare nei
confronti dei vari soggetti implicati, in relazione alle
rispettive responsabilità. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 18.12.2007 n.
6525
Giurisdizione, insegnante, mancata assegnazione incarico
annuale, ricostruzione carriera
Sussistenza la giurisdizione del giudice amministrativo,
in materia di ricostruzione della carriera di un
insegnante, per mancata assunzione della cattedra
annuale, con riferimento agli anni anteriori alla fase
di privatizzazione del pubblico impiego. |
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Consiglio di Stato , adunanza plenaria, decisione
11.12.2006, n. 14
Mobilità tra pubbliche amministrazioni e trattamento
economico accessorio
Il trattamento economico accessorio, avente carattere
precario ed accidentale e non connotato dal carattere di
fissità e continuità, non può essere mantenuto nel
passaggio in mobilità tra pubbliche amministrazioni.
E’ quanto afferma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 14 del 11.12.2006.
La questione ha riguardato un dirigente dello Stato che,
nel passaggio ad altra amministrazione statale, si era
visto corrispondere dalla nuova amministrazione un
trattamento economico inferiore a quello in precedenza
goduto.
L’interessato, ha proposto ricorso al Tar, lamentando la
violazione e falsa applicazione del principio di cui
all’art. 202 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e all’art. 3
comma 57 e 58 della L. 24.12.1993 n. 537 e la violazione
del divieto di reformatio in pejus per i dipendenti
dello Stato e sostenendo che il trattamento economico
complessivo raggiunto nella precedente amministrazione
dovrebbe essere conservato nella sua interezza.
Tesi questa avagliata, in parte, anche dal Tribunale di
prima istanza che ha ritenuto vada esclusa soltanto
quella parte di trattamento accessorio comunemente
denominata indennità di risultato. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 07.11.2006, n.
456
Pubblico impiego. Medici. Contributi previdenziali.
Periodi di effettiva supplenza
E’ legittimo il provvedimento dell’azienda ospedaliera
che ricostruisca la carriera del medico-supplente
limitatamente alle date di effettiva supplenza e non
dalla data dell’assunzione, poiché l’anzianità di
servizio va rapportata ai periodi di servizio
effettivamente prestato e non comprende periodi nei
quali, mancando qualsiasi tipo di rapporto, nessuna
prestazione è stata resa a favore dell’Ente.
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07.11.2006, n.
6556
Procedimento disciplinare. Nell'audizione il dipendente
non ha diritto all'avvocato
E’ legittima la mancata ammissione del difensore
incaricato dal dipendente alla trattazione orale del
procedimento disciplinare, in quanto in tal caso, in cui
non è riscontrabile alcuna lesione di un interesse
procedimentale e sostanziale, normativamente rilevante,
non si comprime il diritto alla difesa riconosciuto
dall’ordinamento al lavoratore incolpato.
"Nel procedimento disciplinare, in linea di principio, e
quindi in assenza di un’espressa disposizione che lo
preveda, il diritto di difesa non va esercitato con
l’assistenza di un difensore. Pertanto, l’organo
disciplinare procedente, se l’incolpato si presenta alla
trattazione orale munito di tale assistenza, può
ammettere o meno il difensore a partecipare
all’audizione, ma, ove non lo ammetta, non comprime la
sfera legittima del diritto di difesa riconosciuto
all’ordinamento al dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare, onde non è, in tal caso, riscontrabile
alcuna lesione di un interesse procedimentale e
sostanziale, normativamente rilevante, del dipendente
stesso”. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 30.10.2006, n.
6448
Pubblico dipendente. Sentenza di patteggiamento e
procedimento disciplinare
“In caso di procedimento disciplinare conseguente a
sentenza penale di patteggiamento, la Pubblica
Amministrazione non è vincolata al rispetto dei termini
di cui all’art. 9 comma 2, della legge 7 febbraio 1990,
n. 19, in tema di destituzione del pubblico dipendente
in esito a procedimento disciplinare”
In caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti ex art. 444 c.p.p. equiparata secondo la
giurisprudenza maggioritaria alla sentenza penale di
condanna (per tutte v. Sentenza C.d.S., sez. IV, n. 76
del 26.1.1999), la stessa Corte ammette una motivata
deroga alla suesposta procedura.
Invero, sempre secondo la Corte, la giustificazione
della deroga alla normativa in esame a favore della
disciplina generale stabilita dal DPR n. 3 del 1957,
trova fondamento nel fatto che il c.d. “patteggiamento”
difetta della compiutezza dell’accertamento dei fatti,
tipica del rito ordinario, e quindi gli stessi
dovrebbero, in ogni caso, essere rivalutati
autonomamente dalla P.A. in sede di procedimento
disciplinare.
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Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 16.10.2006, n.
6126
Dipendente pubblico. Attivazione del procedimento
disciplinare in 90 o 180 giorni
Il procedimento disciplinare deve essere attivato entro
180 giorni dalla data in cui la p.a., presso la quale il
dipendente è in servizio, sia venuta a conoscenza della
condanna penale definitiva inflitta al medesimo. Il
termine più breve di 90 giorni si applica qualora il
processo penale riguardi i reati di peculato,
concussione, corruzione in atti d’ufficio o in atti
giudiziari. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 05.10.2006, n.
5938
Progressione orizzontale del dipendente pubblico e
giurisdizione ordinaria
I giudici del Consiglio di Stato, preliminarmente,
richiamano l’Ordinanza 26 febbraio 2004, n. 3948 delle
Sezioni Unite della Cassazione - che attiene a
fattispecie identica a quella in esame - con la quale è
stato precisato il quadro complessivo della
giurisdizione in materia di procedure selettive nei
seguenti termini:
a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie relative a concorsi per soli esterni;
b) giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie relative a concorsi misti;
c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie inerenti concorsi per soli interni
comportanti passaggio da un’area ad altra (salva la
verifica di legittimità delle norme che escludono
l’apertura all’esterno);
d) residuale giudizio del giudice ordinario sulle
controversie attinenti a concorsi per soli interni,
comportanti il passaggio da una qualifica ad altra, ma
nell’ambito della medesima area.*
Nella controversia, trattandosi di passaggio,
all’interno dell’area C, dalla posizione C2 alla
posizione C3, ricorre l’ipotesi indicata sub d).
Si tratta di procedure di avanzamento interne alla
stessa area, rientranti nell’attività di gestione del
rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione
richiesta a parità di categoria di inquadramento;
mentre, solo in caso di atto finalizzato alla assunzione
in una categoria superiore, vi è quella novazione
oggettiva del rapporto, richiamata dalla Cassazione
(cfr., per tutte, sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403)
quale indice che distingue le progressioni verticali
(attribuite alla cognizione del G.A.) da quelle
orizzontali (assegnate alla giurisdizione del G.O.).
In conclusione le controversie scaturenti
dall'impugnazione degli atti delle procedure concorsuali
di avanzamento orizzontale all'interno della stessa area
rientrano nell'attività di gestione del rapporto di
lavoro ormai privatizzato e rimesso alla cognizione del
giudice ordinario in ogni suo aspetto. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 25.09.2006, n.
5603
Infortunio in itinere del pubblico dipendente e
autorizzazione dell'amministrazione
L'infortunio in itinere, occorso al pubblico dipendente
nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro,
può ritenersi dipendente da causa di servizio
indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici,
e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato,
allorché la mancanza di quest’ultima sia stata
dall’Amministrazione continuativamente tollerata e,
comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di
percorso seguito per il raggiungimento di luogo di
lavoro in regime di “missione”, ma del raggiungimento di
detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi
all’interno dello stesso Comune. |
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Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 25.09.2006,
n. 5600
I lavoratori socialmente utili non sono dipendenti
I lavori socialmente utili non costituiscono un
“servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego
(Sez. VI, 5726, 4941, 3637 e 3384/2004).
é quanto stabilito dai giudici del Consiglio di stato
con la sentenza 5600/2006 con la quale è stato chiaricto
che la relativa attività ha rilievo previdenziale e
assistenziale (come rilevato dalla Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 310/1999) ma non è stata equiparata
dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego
prestato con la P.A..
Tale equiparazione è preclusa da specifiche disposizioni
e dalle stesse finalità dei lavori svolti. Da un lato
rilevano l’art. 4 del D.L.VO n. 81/2000 e l’art. 8,
comma 1 del D.L.VO n. 468/1997, che hanno espressamente
escluso che si instauri un rapporto di lavoro con l’ente
utilizzatore. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 20.09.2006, n.
5528
Controversie relative al rapporto di lavoro del
segretario comunale
é di competenza del giudice ordinario la decisione su
una controversia relativa al provvedimento di nomina di
un nuovo segretario comunale.
Così hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato
con la sentenza 5528/2006 i quali precisano che la Corte
di Cassazione ha avuto modo di affermare i seguenti
principi:
a) in base al nuovo ordinamento professionale (sub art.
17, commi 68-86 della legge 127/1997; DPR 4 dicembre
1997, n. 465, artt. 97 e ss.; D.L.VO n. 267/2000) i
segretari comunali e provinciali sono pubblici
funzionari dipendenti di un ‘Agenzia autonoma dotata di
soggettività giuridica di diritto pubblico, che,
normalmente svolgono le proprie funzioni presso un ente
territoriale, in base ad incarico, conferito loro
attraverso un provvedimento di nomina del sindaco (o dl
presidente della provincia), che dà vita ad un mero
rapporto organico o di servizio a tempo determinato con
l’ente suddetto; si che, in definitiva, fintanto che
permane il mandato, i segretari sono titolari di un
duplice rapporto: di servizio, nei confronti
dell’Agenzia ed organico, nei confronti del Comune (o
della Provincia);
b) anche alla luce delle condivise indicazioni della
Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 275/2001), è
stato chiarito che tale duplicità di aspetti
caratterizzanti al figura del segretario non presuppone
o comporta una duplicità di competenze giurisdizionali,
rispettivamente del giudice ordinario o del giudice
amministrativo, secondo che si tratti di controversie
(del segretario) con l’Agenzia o con l’ente
territoriale; viceversa siffatte controversie, in quanto
traenti comunque causa, direttamente o indirettamente,
dalla qualità di pubblico dipendente del segretario,
devono ritenersi, in ogni modo devolute alla cognizione
del giudice cui appartiene la giurisdizione sui rapporti
di impiego pubblico c.d. contrattualizzato (ai quali va
ricondotto anche il rapporto di lavoro dei segretari) e,
perciò, al giudice ordinario ai sensi dell’art. 68 del
D.Lgs. n. 165/2001. |
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Consiglio di Stato , sez. V, decisione 30.08.2006, n.
5073
Competenze dirigenza
éda escludere che il sindaco, quale organo di governo
al quale spettano, perciò, poteri di indirizzo e di
controllo politico- amministrativo, possa porre in
essere atti, quale quello di revoca di un alloggio
popolare, che rientrano nell’ambito della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica. |
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Consiglio di Stato, sez. V, decisione 29.08.2006, n.
5057
Pubblico impiego. I presupposti per il pagamento del
lavoro straordinario
Non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente
che effettua lavoro straordinario in assenza di una
preventiva e formale autorizzazione da parte della
pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo
in questo modo è possibile verificare nel rispetto
dell’articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza
delle ragioni di pubblico interesse che rendono
opportuno il ricorso a prestazioni lavorative
eccezionali. La disciplina normativa del lavoro
straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n.
268) è caratterizzata da taluni limiti, di natura
sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni
ed ai dipendenti, nonchè da un meccanismo compensatorio
delle eventuali eccedenze di lavoro prestato fondato su
riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, nel mese successivo, e ancora da
un meccanismo procedurale che affida al confronto con le
organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del
monte ore complessivo la individuazione dei casi nei
quali “per esigente eccezionali - debitamente motivate
in relazione all'attività di diretta assistenza agli
organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti
non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare
eventi o situazioni di carattere straordinario - il
limite massimo individuale può essere superato”. |
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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione
24.03.2006, n. 3
Retribuibilità delle mansioni superiori dei dipendenti
pubblici
L'Adunanza Plenaria riconosce al pubblico dipendente che
abbia svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica
ricoperta le differenze retributive solo dal momento di
entrata in vigore del D. Lgsl. 387/98, ovvero dal 22
novembre 1998.
La questione di diritto ruota attorno la natura della
norma di cui all’art. 15 del predetto d. lgsl. 387/98,
disposizione che ha modificato l’art. 56, c6, D.Lvo
29/93, eliminando il riferimento alle differenze
retributive, il cui diritto era rinviato al momento
dell’entrata in vigore dei ccnl.
Per la fase transitoria, cioè prima dell’entrata in
vigore dei ccnl, gli orientamenti giurisprudenziali
divergono riguardo l’efficacia temporale dell’art. 15
D.Lvol 387/98.
L’adunanza Plenaria, in coerenza con precedenti
pronunce, ribadisce che la norma non ha natura
retroattiva, così negando ogni riconoscimento economico
al dipendente che svolga mansioni superiori prima del
22/11/98 (data dell’entrata in vigore della modifica di
cui all’art 15 D.Lvol 387/98). |
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Consiglio di Stato. Commissione speciale P.I. Parere
09.11.2005, n. 3556
Le progressioni verticali nell'alveo delle ''assunzionì'
Soggiacciono al blocco delle “assunzioni” di cui
all’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche
le progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra
poiché, “anche in tal caso, si verifica una novazione
del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a
funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della
posizione funzionale attribuita dalla contrattazione
collettiva, che può divergere da contratto a contratto”.
“Tale interpretazione appare, peraltro, secondo il
Collegio, necessitata alla stregua del vigente quadro
costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella
lettura di “diritto vivente” operata dalla Corte
costituzionale, secondo la quale la norma ivi contenuta,
secondo cui ai pubblici uffici, che debbono essere
organizzati in modo da assicurare il buon andamento
della Pubblica amministrazione, si accede “mediante
concorso salvi i casi stabiliti dalla legge”, impone che
il concorso costituisca la regola generale per l’accesso
ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello
inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo
stesso “il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per
garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad
assicurare il buon andamento della Pubblica
amministrazione”.
La qualificazione delle progressioni verticali in
termini di “assunzioni” determina anche conseguenze sul
piano della giurisdizione, poiché le procedure
concorsuali non in regime privatistico ricadono nella
iurisdictio del G.A. : “La giurisdizione sulle
controversie inerenti ai concorsi interni si ripartisce
tra giudice amministrativo e giudice ordinario a seconda
che la procedura sia preordinata a passaggi di area o
fascia funzionale, da intendersi nel senso di passaggio
da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore
(c.d. progressioni verticali), ovvero a una semplice
progressione economica nell'ambito della medesima area o
fascia (c.d. progressione orizzontale)”. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27.10.2005, n.
6053
Nessuna comunicazione al dipendente pubblico che non
supera il periodo di prova
In materia di pubblico impiego, secondo la IV sezione
del Consiglio di Stato, la risoluzione del rapporto di
lavoro per mancato superamento del periodo di prova non
necessita di essere preceduta dalla comunicazione di
avvio del procedimento.
In particolare, il problema si era posto perché non
sembrava del tutto chiaro se, a seguito di espletamento
del periodo Secondo il Consiglio di Stato se la
specifica normativa di settore prevede che il periodo di
prova sia destinato a concludersi o con la conferma in
ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro, non
vi è necessità che il dipendente, già a conoscenza delle
date di conclusione del periodo di prova che riguardano
il suo rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente
notiziato dei possibili esiti dello specifico
procedimento; in particolare “ nell'ambito del periodo
di prova non è individuabile un procedimento autonomo di
risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un
fase di contraddittorio, destinata a permettere al
dipendente di far valere i propri interessi e le proprie
ragioni, non è compatibile con la natura dell'istituto
in quanto il giudizio sull'esito della prova deve essere
emesso dall'organo competente, senza che possa
concorrervi l'apporto del valutando”.
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11.10.2005 n. 5475
Non è ammissibile il riconoscimento ''per saltum'' di
mansioni superiori
È noto che l’eccezionalità che riveste l’adibizione del
dipendente allo svolgimento delle mansioni superiori è
destinata ad assumere rilievo nei soli casi in cui le
mansioni espletate siano in qualche modo riconducibili
alla idoneità professionale del dipendente medesimo a
svolgere le mansioni eccedenti la qualifica rivestita,
la quale può presumersi, ordinariamente, soltanto in
capo al "dipendente di fascia funzionale immediatamente
inferiore, in base alla comune regola di esperienza che
il titolare di una determinata qualifica sia, si norma,
in possesso di sufficiente preparazione tecnica per
svolgere compiti propri della qualifica successiva".
Non è infatti possibile riconoscere le mansioni svolte
da un dipendente pubblico non solo nel caso in cui si
chieda un riconoscimento per saltum, ma anche nel caso
in cui, nell’assetto organizzativo dell’Ente non esista,
nel periodo cui si riferisce la pretesa, il relativo
profilo professionale.
Con la sentenza n. 5475 dell'11 ottobre 2005 il
Consiglio di Stato torna a ribadire alcuni dei principi
fondamentali in materia di riconoscimento di mansioni
superiori, in particolare, con riferimento al caso
dell’espletamento di funzioni normalmente rientranti fra
quelle della qualifica non immediatamente superiore a
quella di inquadramento del soggetto interessato, non
essendo ammissibile il cd. riconoscimento “per saltum”. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03.10.2005, n.
5243
Pubblici dipendenti. Procedimento disciplinare e
indagini preliminari
L’art. 25 comma 8 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali, stipulato in data 6.7.1995, disponeva
che il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente pubblico doveva essere avviato anche nel caso
in cui risultasse connesso con procedimento penale e
doveva rimanere sospeso fino alla sentenza definitiva.
Con la decisione 5243705 il Supremo collegio
amministrativo chiarisce che, ai sensi della citata
disposizione, il termine “procedimento penale” si
riferisce al procedimento penale iniziato e, dunque,
alla fase che segue la richiesta di rinvio a giudizio,
con la conseguenza che “l’obbligo di sospensione del
procedimento disciplinare si determina solo quando il
dipendente pubblico è sottoposto per gli stessi fatti ad
azione penale e questa ha propriamente inizio, ai sensi
dell'art. 405 c.p.p., con la formulazione
dell'imputazione nei casi previsti dall'art. 444 e ss.
c.p.p. o con la richiesta di rinvio a giudizio”.
L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare
nei confronti del dipendente pubblico che debba essere
contestualmente sottoposto ad un’azione penale per gli
stessi fatti da cui trae origine l’illecito disciplinare
è quindi subordinato all’intervento di precisi atti
processuali, successivi alla chiusura delle indagini
preliminari e coincidenti con l’inizio dell’azione
penale: la formulazione dell’imputazione ovvero la
richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del primo comma
dell’art. 405 c.p.p..
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Consiglio
di Stato, sez. V, sentenza 23.08.2005, n. 4384
Rapporto fra giudizio penale e giudizio disciplinare: la
riammissione in servizio
Con la sentenza n. 4384/05, il Consiglio di Stato
conferma il proprio ius receptum in tema di motivazione
del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio
previsto dall'art. 91, comma 1, T.U. 10 gennaio 1957 n.
3 nei confronti dell’impiegato sottoposto a procedimento
penale: ad avviso di tale consistente indirizzo
giurisprudenziale, “ai fini della sospensione cautelare,
il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti
all’accertamento del giudice penale con la permanenza in
servizio dell’imputato non richiede particolari
spiegazioni quando sia implicito nella gravità del
reato”: le ragioni giustificative della scelta adottata,
quindi, in bilico tra motivazione per relationem e
motivazione in re ipsa, non devono essere esternate con
eccessivo rigore formale.
In tal senso, il provvedimento di sospensione cautelare
di un pubblico impiegato è da ritenersi adeguatamente
motivato anche con il solo riferimento al titolo dei
reati contestatigli, quando questi ultimi si riferiscono
a fatti specificamente attinenti alla sfera
dell’Amministrazione e trovano origine proprio dalle
funzioni esercitate dall’impiegato.
Indefettibile, quindi, il collegamento funzionale tra il
reato ascritto ed il ruolo professionale svolto a
prescindere dalla compiuta esternazione formale.
Quanto poi all’istanza, eventualmente proposta dal
dipendente, di riammissione in servizio, il Consiglio
ribadisce la rilevanza, ai fini della preclusione di
tale riammissione, della conflittualità determinata
dalla decisione dell’Amministrazione di costituirsi
parte civile nel processo penale. |
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Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 25.03.2005, n. 1275
Pubblici dipendenti: procedimento disciplinare e
patteggiamento
Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti
di un pubblico dipendente a seguito di patteggiamento,
non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 9
l. 19/1990 di novanta giorni per la conclusione del
procedimento disciplinare, ma la disciplina generale, e
più ampia, di cui al t.u. 10 gennaio 1957, n. 3. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 13.01.2005, n. 77
Pubblico impiego: conseguenze dell'omessa
contabilizzazione dello straordinario
Qualora l’amministrazione ometta di tenere una
contabilizzazione mensile dello
straordinario prestato dai dipendenti e,
consequenzialmente, si astenga dal
segnalare tempestivamente ai medesimi il raggiungimento
(o il superamento) del
limite individuale massimo consentito, non può poi
sottrarsi alla cogenza dell’
obbligo sinallagmatico di corrispondere la retribuzione
dovuta a fronte delle
maggiori prestazioni lavorative ricevute, adducendo
l’argomento dell’intempestiva
domanda, da parte del dipendente, del prescritto riposo
compensativo. |
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Consiglio
di Stato , sez. V, decisione 11.11.2004, n. 7341
Concorsi: il bando si può impugnare anche se manca
domanda di partecipazione
L’impugnazione del bando di concorso non presuppone la
tempestiva presentazione della domanda da parte del
ricorrente, ogni qual volta ciò si ponga come un vieto
formalismo giuridico, mirando il ricorso a censurare
proprio una clausola del bando che determinerebbe in
ogni caso la sua esclusione dalla procedura selettiva.
E’ questo il principio di diritto (suscettibile di
estensione alla materia dell’ impugnazione dei bandi di
gara) affermato dalla sez V del Consiglio di Stato, che
ribalta il consolidato orientamento giurisprudenziale
sul tema, secondo il quale la previa presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, da parte del
ricorrente, è necessaria ai fini della qualificazione
del suo interesse a ricorrere avverso la clausola del
bando asseritamente illegittima, differenziando la sua
posizione rispetto a quella del quisque de populo.I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di dover
operare una rivisitazione del tradizionale indirizzo
giurisprudenziale, considerato confliggente, da un lato,
con la piena esplicazione del diritto costituzionale di
difesa e con il principio comunitario della libera e
massima concorrenza e, dall’ altro, con il principio di
non aggravamento del procedimento amministrativo di cui
all’ art.1, 2° comma, della L. 241/1990, a sua volta
espressione del criterio di economicità che deve
ispirare l’azione amministrativa affinché sia assicurato
il buon andamento dell’ attività della P.A. (art.97 Cost.). |
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Consiglio
di Stato sez. V, sentenza 07.09.2004, n. 5853
Visita fiscale: l'appuntamento con il proprio avvocato
non giustifica l'assenza
La presenza del lavoratore presso lo studio del proprio
avvocato non costituisce un giustificato motivo tale da
comportare la necessità assoluta e indifferibile di
allontanarsi dal domicilio e sottrarsi alla visita
fiscale presso l’abitazione durante la fascia oraria di
reperibilità. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 02.09.2004 n. 5740
Medico che svolge mansioni del primario ha diritto alla
relativa retribuzione
Il medico che svolga le mansioni del primario
ospedaliero su posto vacante ha diritto al
riconoscimento del relativo trattamento economico,
indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte
dell’Amministrazione. |
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Consiglio
di Stato, decisione 30.08.2004, n. 5634
Aspettativa accolta in via provvisoria: dipendente
pubblico è assente giustificato
L’assenza del pubblico impiegato dal servizio va
riconosciuta come pienamente giustificata ogniqualvolta
l’allontanamento del dipendente trovi un qualificato
presupposto autorizzativo nell’intervenuto accoglimento
in via provvisoria di un’istanza di aspettativa, non
potendo rilevare in contrario la circostanza della
sopravvenuta reiezione della domanda da parte
dell’organo deputato all’adozione del formale
provvedimento conclusivo del procedimento, posto che
tale diniego, unicamente proiettato nel futuro, non vale
trasformare in una condotta contra jus il periodo di
assenza precedentemente fruito. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, sentenza 08.06.2004, n. 8095
Concorsi pubblici: motivazione per voto numerico è
legittima a certe condizioni
La domanda è la stessa: nelle procedure concorsuali
aventi ad oggetto la valutazione di prove scritte, è
legittima la motivazione espressa per voto alfanumerico?
La risposta cambia ancora una volta in seno al Consiglio
di Stato che, stavolta, si esprime sostenendo la cd.
tesi compromissoria, oggetto di una imparagonabile
battaglia del T.A.R. Veneto che ha da sempre tenuto
ferme le proprie statuizioni in merito, (cfr. T.A.R.
Venezia n. 1439/2001; T.A.R. Venezia n. 137/2002; TAR
Veneto, Sezione I, n. 3450 del 28 gennaio 2003).
Nell’occasione il Collegio richiama testualmente
l’orientamento tradizionale della prevalente
giurisprudenza, alla stregua del quale, “il voto
numerico attribuito alle prove scritte od orali di un
concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime
e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della
Commissione giudicatrice, contenendo in sè la sua
motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e
chiarimenti, in quanto il detto voto, oltre a rispondere
ad un evidente principio di economicità dell’attività
amministrativa di valutazione, assicura la necessaria
chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla
commissione, (così la “secca” decisione di Consiglio di
Stato , sez. IV, sentenza 17.09.2004 n° 6155; cfr. anche
Consiglio di Stato, sezione IV, 19 luglio 2004, n. 5175;
in precedenza, così, cfr. Cons. Stato, sez. IV,
27/05/2002, n.2906; Cons. Stato, sez. IV, 08/07/2003, n.4084).
Ma l’orientamento tradizionale è stavolta richiamato
solo per essere messo in discussione, laddove il
Collegio, pronunciandosi, statuisce di non ignorare che
“siffatto orientamento ha subito, di recente, un
temperamento. E’ stato, infatti, considerato (cfr. C.d.S.,
Sez. IV. 30.4.2003 n. 2331 e13.2.2004 n. 558) che la
questione relativa alla idoneità della motivazione va
risolta, non in astratto, ma in concreto, con riguardo
ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei
criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi
ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri sono
rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in
cui si risolvano in espressioni generiche”, (T.A.R.
Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000, n. 1965;
T.A.R. Calabria Reggio Calabria 64/2004; T.A.R. Lazio
Latina, 17 aprile 2000, n. 194).
Per i sostenitori della tesi intermedia, (del voto cd.
stemperato), dopo l'entrata in vigore della l. 241/1990,
l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove
scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame
non è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di
un punteggio alfanumerico, necessitando un’apposita
motivazione negativa delle prove di concorso (Consiglio
di Stato sezione VI, 30 aprile 2003, n. 2331).
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato decide sulla
base degli insegnamenti propri di questo indirizzo,
rilevando la presenza di “canoni valutativi puntuali e
pertinenti e, quindi, tali da consentire la verifica
dell’iter logico seguito dalla commissione
nell’attribuzione dei voti numerici o, in altri termini,
di ricostruire quali fossero gli aspetti della prova non
valutati del tutto positivamente e che hanno determinato
il giudizio negativo”.
Con questa pronuncia, il Collegio di Palazzo Spada
riaccende il contrasto giurisprudenziale, rendendo
prevedibili le sorti della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 l. 241/90 sollevata dal TAR
Lecce, con l’ordinanza 22.09.2004 n° 1047, proprio in
relazione all’esclusione dell’obbligo di motivazione
nelle procedure concorsuali aventi ad oggetto la
correzione degli elaborati scritti.
In presenza di orientamenti destabilizzati, infatti, le
questioni di legittimità costituzionale di norme di
legge, per come interpretate, sono inammissibili, e così
si era pronunciata già la Corte Costituzionale con
l’ordinanza 03/11/2000, n. 466.
Sembrerebbe, ormai, altamente probabile una pronuncia
dell’Adunanza Plenaria volta a comporre il contrasto,
dovendosi, però, sperare, a questo punto, in un
intervento del legislatore per garantire ai cittadini
una giustizia certa, ragionevole e insuscettibile di
interpretazioni tra loro totalmente opposte. |
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Consiglio
di Stato , sez. VI, decisione 15.03.2004 n. 1310
Equo indennizzo per infermità: decorrenza del termine
per la domanda
Il termine di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957, ai
fini della domanda di riconoscimento da causa di
servizio, inizia a decorrere dal momento in cui il
dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno
all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al
servizio.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione
n. 1310 del 15 marzo 2004, precisando che non è
sufficiente la mera percezione dello stato di malattia,
ma l’acquisita consapevolezza della sua gravità e della
sua possibile dipendenza da causa di servizio, così
valorizzando il momento della percezione intellettiva
della malattia in connessione con le sue cause
invalidanti.
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Consiglio
di Stato, sez. V, sentenza 18.11.2003, n. 7313
Dipendenti pubblici: interessi e rivalutazione in caso
di inquadramento retroattivo
I dipendenti pubblici in caso di nuovo inquadramento
hanno diritto agli interessi legali e alla rivalutazione
monetaria dalla data di effettiva maturazione del
credito e tale maturazione, quando il diritto non
consegua direttamente da una fonte normativa ma da un
provvedimento dell’amministrazione, anche se
astrattamente configurato da una norma, si verifica solo
dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.
é quanto stabilito dalla Sezione V del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 7313 depositata il 18 novembre
2003.
Con riferimento al caso di specie i giudici di Palazzo
Spada hanno precisato che tale principio vale anche nel
caso in cui le somme siano dovute a seguito di
provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono
disposti con effetti retroattivi, in quanto è il
provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova
posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire
retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti
arretrati. |
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Consiglio
di Stato, sentenza 03.11.2003, n. 6845
Nell'ambito
di un concorso pubblico, il requisito della sana e
robusta costituzione, essendo richiesto in funzione
dell’attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica che dovrà rivestire, va
valutato in maniera diversa a seconda del servizio da
espletare. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 01.11.2003, n. 7803
Dipendente sanitario: mansioni superiori e diritto alla
maggiorazione retributiva
Ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori
svolte dal dipendente sanitario occorre non solo
un'espressa previsione normativa, ma anche altri tre
presupposti e cioè:
- la presenza di un preventivo provvedimento di
incarico;
- la disponibilità del relativo posto in organico;
- l’incarico deve riguardare mansioni della qualifica
immediatamente superiore.
é quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella
decisione n. 7803 depositata il 1 dicembre 2003.
In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno
precisato che nel caso di dipendente sanitario con
qualifica di aiuto, che abbia svolto le funzioni del
primario, assume rilievo ai fini retributivi anche in
assenza di apposito provvedimento di incarico, poiché
non è concepibile che una struttura sanitaria affidata
alla direzione del Primario resti priva dell’organo di
vertice, che assume la responsabilità dell’attività
esercitata nell’ambito della divisione. |
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Consiglio
di Stato, Sezione quinta, sentenza 17.10.2003, n. 1810
Infortunio o malattia per causa di lavoro: divieto di
cumulo fra rendita vitalizia ed equo indennizzo.
A norma dell'art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979, nel caso
che all'infortunio o alla malattia contratta per causa
di servizio residui una invalidità permane nte o
parziale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita
vitalizia, atteso che il Legislatore non ha inteso
istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha
esteso a detto personale, se non già soggetto
all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul
lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la
disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp.
civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Diversamente
argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione
di prevedere la copertura di uno stesso evento con la
duplice tutela della rendita vitalizia e dell'equo
indennizzo. |
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Consiglio
di Stato , sez. IV, sentenza 06.10.2003, n .5881
Incarico pubblico: sì all'obbligo di dichiarare
l'appartenenza a loggia massonica
Il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittima una
legge regionale che impone ad un soggetto l'obbligo di
comunicare l'appartenenza ad una loggia massonica ai
fini del conferimento di un incarico pubblico.
Con la sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003 i giudici di
Palazzo Spada affermano che tale obbligo non viola il
diritto di riservatenza in quanto è correlato alla
particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto
designato o nominato ad una pubblica funzione ed è
giustificato da preminenti interessi pubblici e generali
direttamente assistiti da garanzia costituzionale.
Nella motivazione della sentenza il giudice
amministrativo precisa inoltre che il diritto alla
riservatezza, pur integrando un aspetto di non
secondaria rilevanza della proiezione della persona, non
è un valore assoluto che trova diretta tutela nella
Carta costituzionale vigente come bene primario ed
inviolabile ed è destinato perciò a soccombere di fronte
al principio di buon andamento dell'amministrazione,
postulato a livello costituzionale dell'art. 97. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, sentenza 08.09.2003, n. 5024
Pubblico impiego: non applicabile conversione in
rapporto a tempo indeterminato
Nel caso degli enti locali, la disciplina in tema di
conversione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
originariamente instaurati a tempo determinato, di cui
all’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, non
può trovare applicazione.
Lo ha ribadito la Sezione V del Consiglio di Stato, con
la sentenza n. 5024 depositata l'8 settembre 2003 n.
5024, richiamando il principio costituzionale di cui
all'articolo 97 e comma terzo della Costituzione, il
quale stabilisce che, negli enti locali, "le assunzioni
di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico
concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita
per il solo personale salariato e ausiliario".
La Corte ha ricordato inoltre che il rigore del
principio è mitigato da talune ipotesi nelle quali è
consentito all'ente di avvalersi di prestazioni
lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel
corso dell'anno e da una disposizione di carattere
generale secondo la quale "si potrà procedere soltanto
ad assunzioni di personale straordinario, per
eccezionali sopravvenute esigenze, personale che
comunque non potrà essere tenuto in servizio per un
periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente
superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento
del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto". |
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Consiglio
di Stato decisione 30.04.2003, n. 2203
Esame avvocato: competenza del giudice del luogo dello
svolgimento delle prove
In materia di esami di abilitazione alla professione di
avvocato la competenza a conoscere di un ricorso
proposto avverso il provvedimento della commissione
esaminatrice con cui il candidato è stato dichiarato
inidoneo a sostenere le prove orali spetta al Tribunale
Amministrativo Regionale del luogo in cui siede la
commissione stessa. |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01.10.2002, n. 5138
Personale
sanitario adibito a mansioni superiori: diritto a
retribuzione superiore
In sede di applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 761
del 1979, il personale del Servizio sanitario adibito a
mansioni superiori per un periodo superiore a sessanta
ha diritto alla retribuzione superiore. Principio
consolidato. Cfr. Corte costituzionale, sentt. n.
57/1989 e 296/90 e Consiglio di Stato in Adunanza
Plenaria, sent. n. 2 del 1991. |
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Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 12.06.2002, n. 3276
Pubblico impiego - mansioni superiori solo con formale
provvedimento
La possibilità di riconoscere a fini retributivi lo
svolgimento effettivo di mansioni superiori è
subordinata alla duplice e concomitante circostanza
dell’esistenza e della disponibilità della posizione di
ruolo coperta in via di supplenza e di un formale
provvedimento di attribuzione dell’incarico, proveniente
dall’organo titolare del potere relativo.
Nel rapporto di pubblico impiego, dove sono coinvolti
interessi direttamente disciplinati dalla legge e da
fonti normative regolamentari, non è possibile procedere
con una assimilazione tout court al rapporto di lavoro
privato. |
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Consiglio
di Stato Adunanza plenaria, decisione 02.05.2002 n. 4
Computo della sospensione cautelare dall'impiego in caso
di condanna penale
La sospensione cautelare dall'impiego, per sua natura
temporanea e strumentale, è destinata a produrre effetti
solo fino a quando non intervenga un provvedimento
definitivo, ravvisabile esclusivamente in quello
adottato al termine del procedimento disciplinare.
L'art. 96, secondo comma, del DPR n. 3/1957, che dispone
per la corresponsione di "tutti gli assegni non
percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario, per il tempo eccedente la
durata della punizione o per effetto della sospensione"
nei casi in cui sia stata inflitta la sanzione della
sospensione dalla qualifica per una durata inferiore al
periodo di sospensione cautelare ovvero una sanzione
meno grave o per l’ipotesi in cui il procedimento
disciplinare si chiuda con il proscioglimento del
dipendente, deve essere applicata anche quando la
sospensione cautelare segua un procedimento penale. In
tal senso C.d.S., A.P., 06.03.1997 n.8 e C.d.S., A.P.,
16.06.1999 n.15. |
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Consiglio
di Stato Ad. Plenaria, decisione 28.02.2002, n. 2
Impiegato sospeso va riabilitato se è omesso il
procedimento disciplinare
In caso di omissione del procedimento disciplinare, la
condanna penale, intervenuta nei confronti
dell’impiegato, non è suscettibile di tenere ferma la
sospensione cautelare dal servizio, disposta in corso di
procedimento penale e stabilita dall’amministrazione in
via discrezionale, non potendosi ammettere una
conversione della misura in una sanzione di identico
contenuto.
Di conseguenza la sospensione dal servizio deve
intendersi caducata, alla pari di quella cui sia seguito
un procedimento disciplinare estinto e la posizione
dell’impiegato deve essere reintegrata, essendo venuto a
mancare il titolo che giustificava la quiescenza del
rapporto. |
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Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 17.01.2002, n. 242
Sospensione cautelare di autorizzazione in caso di
denunzia penale
Il potere discrezionale attribuito all'autorità
amministrativa di sospendere l'autorizzazione o la
concessione relativa all'installazione e alla gestione
di impianti o depositi per l'attività di riempimento e
di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, quando
il suo titolare sia sottoposto a procedimento penale,
previsto dall'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7,
deve essere ancorato all'accertamento di precisi e
specifici elementi di fatto da cui emerga, secondo una
valutazione seria, ragionevole e non arbitraria, la
lesione o la messa in pericolo dell'interesse pubblico
perseguito con il rilascio della originaria concessione
o autorizzazione ovvero l'incompatibilità dell'esercizio
del diritto di impresa con il rispetto degli altri
diritti, pure costituzionalmente garantiti, appartenenti
a tutti gli altri consociati.
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Consiglio
di Stato - Sez. V 15.11.2001, n. 5832
Sospendibilità del dipendente P.A. anche in presenza di
patteggiamento
"la sentenza c.d. patteggiata è equiparabile ad una
sentenza di condanna, per quanto concerne l'accertamento
delle responsabilità (oggi tale equiparazione è
espressamente stabilita dall'art. 58, comma 2, del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267)", ragion per
la quale "la sospensione può essere adottata anche a
seguito di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
444 c.p.p."
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Consiglio
di Stato, Sentenza 26.06.2001 n. 3452
Tecnici laureati non sono inquadrabili nei ruoli dei
ricercatori universitari
I tecnici laureati, sebbene svolgano funzioni
assistenziali come i ricercatori (art. 31, d.P.R. n. 761
del 1979; art. 6, co. 5, d.lgs. n. 502 del 1992), e come
gli stessi possono iscriversi agli albi professionali
(art. 73, co. 2, d.lgs. n. 29 del 1993) ed optare per la
libera professione intra muraria o extra muraria (art.
6, co. 1, l. n. 662 del 1996), tutti tali dati sono
indici di una progressiva assimilazione delle due
categorie, ma non ancora di una perfetta osmosi e della
possibilità di soppressione implicita del ruolo dei
tecnici laureati, in assenza di espressa e chiara
previsione legislativa in tal senso. |
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Consiglio
di Stato Adunanza plenaria, decisione 02.05.2001, n. 4
Computo della sospensione cautelare dall'impiego in caso
di condanna penale
La sospensione cautelare dall'impiego, per sua natura
temporanea e strumentale, è destinata a produrre effetti
solo fino a quando non intervenga un provvedimento
definitivo, ravvisabile esclusivamente in quello
adottato al termine del procedimento disciplinare.
L'art. 96, secondo comma, del DPR n. 3/1957, che dispone
per la corresponsione di "tutti gli assegni non
percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario, per il tempo eccedente la
durata della punizione o per effetto della sospensione"
nei casi in cui sia stata inflitta la sanzione della
sospensione dalla qualifica per una durata inferiore al
periodo di sospensione cautelare ovvero una sanzione
meno grave o per l’ipotesi in cui il procedimento
disciplinare si chiuda con il proscioglimento del
dipendente, deve essere applicata anche quando la
sospensione cautelare segua un procedimento penale. In
tal senso C.d.S., A.P., 06.03.1997 n. 8 e C.d.S., A.P.,
16.06.1999 n. 15.
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Consiglio
di Stato, Sez. V, decisione 02.04.2001, n. 1888
Sulla nozione di periodo di prova di un vincitore di
concorso nella P.A
(cfr. sentenza) |
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Consiglio
di Stato, decisione 11.07.2000, n. 3883
Pubblici dipendenti: infortunio in itinere da causa di
servizio.
(cfr. sentenza) |
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Consiglio
di Stato 17.05.2000, n. 2856
Pubblico impiego-proroga periodo di prova non è atto
recettizio
(cfr. sentenza) |
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