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Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 14.09.2005, n. 4744
Sottotetto negli edifici condominiali e permesso di
costruire
Al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di
titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ex
art. 1117, n. 1, c.c. qualora il vano, per le sue
caratteristiche strutturali e funzionali, risulti
oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale,
all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di
interesse comune.
Lo ha stabilito dal Consiglio di Stato, con la decisione
n. 4744 del 14 settembre 2005, richiamando il costante
orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato
la sentenza di primo grado che, accertata la comunione
del sottotetto, aveva annullato il permesso di costruire
per ristrutturare e sopraelevare l’unità rilasciato ai
condomini dell'ultimo piano senza il necessario consenso
degli altri condomini. |