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Condominio

Consiglio di Stato

Fonti: www.overlex.com
 www.giustizia-amministrativa.it  - altri

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 14.09.2005, n. 4744
Sottotetto negli edifici condominiali e permesso di costruire

Al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Lo ha stabilito dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 4744 del 14 settembre 2005, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la comunione del sottotetto, aveva annullato il permesso di costruire per ristrutturare e sopraelevare l’unità rilasciato ai condomini dell'ultimo piano senza il necessario consenso degli altri condomini.

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