|
|
|
Tutela
diritti reali e soggettivi |
|
|
|
Cassazione
civile |
|
|
|
Fonti:
www.overlex.com- www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.10.2009 n. 22423
Dati personali, acquisizione, violazione del Codice
della privacy, inutilizzabilità
E’ legittima l'acquisizione, avvenuta nell'ambito di un
procedimento di competenza del Consiglio dell'Ordine,
della sentenza con la quale un avvocato ha patteggiato
la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c.. Ciò in quanto il
Consiglio dell'ordine è entrato in possesso di quel dato
giudiziario nell'ambito di un procedimento
amministrativo di sua competenza e che non ha formato
oggetto dell'esercizio del diritto di accesso al fine di
svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive. In
ogni caso, il Consiglio avrebbe potuto ottenere il
documento in questione attraverso la diretta
consultazione del sistema, considerato che tale accesso
è espressamente consentito dalla legge senza che,
all’uopo, si renda necessaria alcuna autorizzazione
dell'autorità giudiziaria. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 19.10.2009
n. 22113 Assegno di invalidità, donne disabili tra i 60
ed i 65 anni non iscritte nelle liste speciali
Le donne invalide ultrasessantenni ed
infrasessantacinquenni, le quali, avendo raggiunto l’età
pensionabile, non hanno più diritto ad essere iscritte
nelle liste speciali di collocamento, possono acquisire
il requisito della “incollocazione al lavoro”, ed
ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di
invalidità, con il solo stato di effettiva
disoccupazione o non occupazione. Tale stato di non
occupazione, in ogni caso, dovrà essere provato con le
regole ordinarie dei mezzi di prova, ivi comprese le
presunzioni. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.06.2009 n.
14552
Diritto di difesa, diffamazione, limiti, precisazioni
Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa
giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il
diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art.
89 cod. proc. civ. ha attribuito la prevalenza al primo,
nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della
controparte comporta l'obbligo del risarcimento del
danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive
non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto
di difesa. |
|
|
|
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.05.2009 n.
12720
Pensionato, baby, prescrizione, decadenza, precisazioni
In materia di baby pensione, la decadenza di cui
all'art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 - come
interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può
trovare applicazione in tutti quei casi in cui la
domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il
riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento
di detta prestazione già riconosciuta in un importo
inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui
l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di
calcolo o in errate interpretazioni della normativa
legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei
quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che
non sia quello della ordinaria prescrizione decennale. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2009 n.
10741
Nascituro, diritto a nascere sano, soggettività
giuridica,
sussistenza
Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma
soggettività giuridica ed ha diritto a nascere sano.
Sia il contratto che la paziente pone in essere con la
struttura sanitaria e sia il contratto della stessa con
il singolo medico risultano produttivi di effetti, oltre
che nei confronti delle stesse parti, anche di ulteriori
effetti, c.d. protettivi, nei confronti del concepito e
del genitore, come terzi.
Il consenso informato deve essere presente sia nella
fase di formazione del consenso, sia nella fase
antecedente che in quella di esecuzione del contratto,
riconducibile (come in altri settori) alla clausola
generale di buona fede del nostro ordinamento
civilistico ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c..
La violazione di tale obbligo comporta, consistendo in
un dovere di comportamento, non un vizio (nullità) del
contratto stesso, in mancanza di una esplicita
previsione in tal senso, bensì il risarcimento del
danno. |
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.04.2009 n.
8128
Custodia, rumori, tutela, necessità
Per aversi impugnazione degli effetti dannosi a norma
dell'art. 2051 c.c. non è necessario che il danno si sia
verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa
(ma tale circostanza sussiste posto che l'altezza della
recinzione era notevolmente inferiore al chiesto dal
regolamento locale) e che il soggetto convenuto (qui il
gestore del locale notturno) abbia per il rapporto con
la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto
controllo, in guisa da impedire che produca danni a
terzi, è invece sufficiente che sussista un nesso
deterministico tra la cosa e l'evento di danno.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.03.2009 n.
5057
Danno morale, risarcimento, presunzione, legittimità
E’ risarcibile il danno morale, anche nel caso in cui
sia basato su una presunzione e non su un accertamento
in concreto della colpa. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2009 n. 4492
Legittima difesa, processo civile, rilevanza, differenze
rispetto al processo penale
Colui il quale agisce in stato di legittima difesa,
«vuole» l'evento (in altri termini, «ha il dolo»
dell'evento), quale conseguenza della propria azione
diretta a difendere un diritto, posto in attuale
pericolo da una offesa ingiusta altrui. La legittima
difesa, infatti, non inerisce alla struttura della
fattispecie e alla colpevolezza, ma postula viceversa
l'esistenza di un reato perfetto negli elementi
costitutivi, oggettivi e soggettivi e, sul piano
civilistico, l'esistenza di un fatto (doloso), rilevante
ai fini del risarcimento ex art. 2043 c.c..
Essa opera, quindi, come scriminante ex post e ab
externo, dal momento che il suo riconoscimento esclude
sia la reazione punitiva dello Stato (dovendo l'imputato
essere prosciolto ex art. 530 c.p.p. con la formula
«perché il reato è stato commesso da persona non
punibile»), sia, nell'ambito dei rapporti tra le parti,
il riconoscimento della pretesa risarcitoria per i danni
subiti dall'aggressore (dovendo il soggetto, che ha
agito in tale stato, essere ritenuto «non responsabile»
ai sensi dell'art. 2044 c.c.).
Occorre aggiungere che l'identità concettuale che si è
fin qui rinvenuta tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c.
deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che
presiedono la formazione della prova nel processo civile
e penale, oltre che con il favor rei che governa in
materia penale; con la conseguenza che - mentre nel
giudizio penale la semipiena probatio in ordine alla
sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione
dell'imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p. - nel giudizio
civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui
incombe il relativo onere della prova, id est del
soggetto che la invoca.
Il fatto che emergano lesioni volontarie reciproche non
implica necessariamente che una delle parti abbia agito
in stato di legittima difesa; tantomeno può presumersi
nella rissa una legittima difesa reciproca, considerato
che i corrissanti sono ordinariamente animati
dall'intento reciproco di offendersi e accettano la
situazione di perìcolo nella quale volontariamente si
pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può
dirsi necessitata. |
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.02.2009 n.
2691
Indennità di accompagnamento, ricovero in ospedale,
sussistenza, legittimità
E’ legittimo continuare ad erogare l’indennità di
accompagnamento, anche laddove il titolare sia
ricoverato in ospedale. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.12.2008 n.
29211
Black out elettrico, festa annullata, revoca
dell’invito, danno alle relazioni sociali
Non è ipotizzabile un danno alle relazioni sociali, in
relazione al mero fatto della revoca di un invito,
revoca palesemente non imputabile al malvolere
dell'ospite; mentre il disagio o il dispiacere per la
mancata serata in compagnia non costituiscono danno non
patrimoniale o esistenziale giuridicamente rilevante, ma
attiene alla sfera pregiuridica dei rapporti di rilievo
meramente sociale.
E’ legittimo attribuire una somma onnicomprensiva, a
compenso di ogni conseguenza pregiudizievole ritenuta
rilevante, se congruamente motivata.
In tema di danno non patrimoniale, Cassazione Civile,
SS.UU. 11.11.2008, n. 26972; per la lettura
dell’ordinanza di rimessione, Cassazione civile, sez.
III sentenza 25.02.2008, n. 4712
In tema dei risarcimento del nuovo danno non
patrimoniale con pregiudizi esistenziali, Cassazione
civile SS.UU. 21934/2008
In favore del danno esistenziale, Cassazione civile
2379/2008.
In materia di danno parentale e prova, Cassazione civile
20987/2007. |
|
|
|
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11.11.2008 n. 26972
Danno esistenziale, categoria, inammissibilità, danno
non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è categoria generale non
suscettibile di suddivisione in sottocategorie
variamente etichettate. Non può, dunque, farsi
riferimento ad una generica sottocategoria denominata
"danno esistenziale", perché attraverso questa si
finisce per portare anche il danno non patrimoniale
nell'atipicità.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro
il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente
qualificata dell'evento di danno.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i
diritti inviolabili della persona, della minima tutela
costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei
diritti inviolabili della persona che abbia determinato
un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di
risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex
art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non
patrimoniali.
Al danno biologico va riconosciuta portata
tendenzialmente omnicomprensiva.
Nel caso di danno da morte immediata (o danno
tanatologico), il giudice potrà i correttamente
riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro
della sofferenza psichica provata dalla vittima di
lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo
la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in
consapevole attesa della fine. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.10.2008 n.
25250
Danni da fumo, causalità, necessità, conseguenze
In tema di risarcimento del danno da responsabilità
aquiliana occorre che sia provata l'esistenza di tale
danno, non potendo ritenersi che esso sia in re ipsa,
coincidendo con l'evento, poichè il danno risarcibile è
comunque una conseguenza dell'evento.
Anche nel caso di danno da fumo è necessario provare il
nesso causale ed il danno.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.09.2008 n.
23676
Medico, operazione, consenso della vittima, Testimone di
Geova, necessità
Nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita
del paziente, il dissenso del medesimo deve essere
oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale,
informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non
astrattamente ipotetica ma concretamente accertata;
un'intenzione non meramente programmatica ma affatto
specifica; una cognizione dei fatti non soltanto
“ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in
ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e
non una “precomprensione”: in definitiva, un dissenso
che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto
la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e
non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale
e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in
mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità
attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò
perché, a fronte di un sibillino sintagma “niente
sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante
graverebbe in definitiva il compito (invero
insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità
ipotetica la reale volontà del paziente secondo un
giudizio prognostico ex ante, e di presumere
induttivamente la reale “resistenza” delle sue
convinzioni religiose a fronte dell'improvviso,
repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un
reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una
trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un
consenso preventivo ad un trattamento sanitario non
appare in alcun modo legittimamente predicabile in
assenza della doverosa, completa, analitica informazione
sul trattamento stesso, così la efficacia di uno
speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi
informazione medico-terapeutica, deve ritenersi
altrettanto impredicabile, sia in astratto che in
concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza,
non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e
ciò perché altra è l'espressione di un generico dissenso
ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è
riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo
di vita.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 08.09.2008 n. 22640
Famiglia biologica, diritto del minore, valorizzazione
La luce della legge 2001 n. 149, che ha approntato
modifiche alla legge 1983 n. 184 (diritto del minore ad
una famiglia)valorizza il diritto del minore a crescere
nell’ambito della propria famiglia biologica, che ha
carattere prioritario. Conseguentemente, nelle
situazioni di difficoltà e di emarginazione della
famiglia di origine, il recupero di questa, considerata
come ambiente familiare, costituisce il mezzo
preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed
impone ai servizi sociali di non limitarsi a registrare
passivamente le insufficienze della situazione in atto,
ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e
di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane
significative ed idonee al benessere del bambino,posto
che compito istituzionale dei Servizi, delineato dallo
stesso art. 31 Costituzione, è quello di intervenire a
supporto e assistenza, anche intensa, della famiglia,
quando questa si trovi in difficoltà. |
|
|
|
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.08.2008 n.
21934
Danno esistenziale da spot pubblicitario illegittimo
Non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di
un telespettatore nei cui confronti sia stato
ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione
televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con
la normativa vigente in materia, cagionando un danno
esistenziale da stress.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.07.2008 n. 20288
Usucapione, costruzione su fondo altrui, acquisto per
accessione, proprietario
La costruzione eseguita con materiali propri sul
fondo altrui, si acquisisce per usucapione, se il
soggetto l'ha posseduta "uti dominus" per il tempo
necessario; mentre non rileva l'acquisto della proprietà
dell'opera, per accessione, a favore del proprietario
del fondo. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 22.07.2008
n. 20188
Danno biologico, morte, assenza di apprezzabile lasso di
tempo, insussistenza
In materia di infortuni sul luogo di lavoro, se il
dipendente subisce una lesione e muore immediatamente o
dopo poco tempo non è risarcibile il danno biologico.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 13.05.2008
n. 11940
Danno biologico. Inail. Accertamento con utilizzo
tabelle
Per liquidare il danno biologico che deve essere erogato
dall’Inail è necessario ancorarsi alle tabelle delle
menomazioni. |
|
|
|
Cassazione civile , sez. I, sentenza 19.03.2008 n.
7261
Pubblicazione foto degli arrestati. Legittimità. Limiti
E’ possibile pubblicare le foto di soggetti arrestati,
purchè non vengano fatti vedere con manette ai polsi. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.02.2008, n.
4591
Appalto di opera pubblica. Committente. Direttore dei
lavori. Responsabilità
In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici
poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della
p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a
mezzo del direttore, di disporre varianti e di
sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi
per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità
per l'ente committente.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008 n.
4712
Danno esistenziale. Configurabilità. Danno
tanatologico. Tavola di valori
In materia di danno esistenziale è necessario rinviare
alle Sezioni Unite la quaestio iuris in ordine ai
seguenti quesiti:
- rispetto alla tripartizione delle categorie del danno
non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel
2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno
morale soggettivo e del danno biologico, di un danno
esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante
dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente
garantiti, e consistente nella lesione al fare
a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno
biologico (cui imprescindibile presupposto resta
l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile)
sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera
dell'intimo sentire)?
- i caratteri morfologici del danno "esistenziale" così
rettamente inteso consistono nella gravità dell'offesa,
del diritto costituzionalmente protetto (come pur
postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità
e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal
comportamento illecito?
-va dato seguito alla teoria che distingue tra una
presunta "atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto
ad una presunta "tipicità del danno non patrimoniale" o
va piuttosto precisato che quello della atipicità
dell'illecito - di cui alla Generalklausel dell'art.
2043 - è concetto riferibile all'evento di danno, inteso
come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente
tutelata, e giammai come conseguenza dannosa
dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa,
ma non dimostrata) "tipicità del danno non patrimoniale"
parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima
fattispecie, il concetto di evento di danno con quello
di conseguenza dannosa dell'evento?
-deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso
da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il
dictum di cui alla sentenza a sezioni unite di questa
corte del precedente mese di marzo doveva intendersi
limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al
solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più
generale principio secondo cui il danno esistenziale
trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel
campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del
torto aquiliano?
-a quale tavola di valori/interessi costituzionalmente
garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una
legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno
esistenziale?
-In particolare, un danno che non abbia riscontro
nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera
del diritto alla salute inteso in una ben più ampia
accezione (come pur postulato e predicato in sede
sovranazionale) di "stato di completo benessere
psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto una
autonoma voce di danno esistenziale da lesione del
diritto alla salute di tipo non biologico dacché non
fondato su lesione medicalmente accertabile? (la
questione trova una sua possibile, concreta
applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione
dell'animale di affezione, di cui sopra si è dato
cenno);
- quali sono i criteri risarcitori cui ancorare
l'eventuale liquidazione di questo tertium genus di
danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste
risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua
(come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle
utilizzate per la liquidazione del danno biologico,
ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove
ed autonome tabelle?
- quid iuris, ancora, in ordine a quella peculiare
categoria di danno cd. "tanatologico" {o da morte
immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente
esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto
di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo,
espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero
obiter dictum?- quali sono, in concreto, gli oneri
probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del
danneggiato che, in giudizio, invochi il risarcimento
del danno esistenziale?
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.02.2008 n.
4539
Assegnatario casa popolare occupata. Ritardo nella
liberazione. Danno morale
Se il comune ritarda nel consegnare la casa popolare al
legittimo assegnatario a causa di illegittima
occupazione, è tenuto al risarcimento del danno morale.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.02.2008 n.
3284
Danno biologico, danno esistenziale, danno da stress.
Rilevanza
Il danno biologico è diverso da quello esistenziale. La
serenità e la sicurezza non costituiscono, in se stesse
considerate, diritti fondamentali di rango
costituzionale inerenti alla persona, con la conseguenza
che la loro lesione non consente il ricorso alla tutela
risarcitoria del danno non patrimoniale.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.01.2008 n.
2379
Danno esistenziale. Lesione della famiglia.
Risarcibilità iure proprio
La lesione del diritto alla famiglia cagiona un danno
esistenziale di tipo parentale risarcibile, iuxta
allegata et probata.
|
|
|
|
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.12.2007, n.
25187
Danno morale subiettivo. Risarcibilità
Alla risarcibilità del danno non patrimoniale non ostano
né la mancanza di un accertamento in concreto della
colpa dell'autore del danno, tutte le volte in cui essa
venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di
legge, quale, tra le altre, quella in materia di
attività pericolosa, né l'impossibilità di qualificare
il fatto dannoso in termini di reato.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.10.2007, n.
22884
Risarcibilità dei danni da fumo
E’ risarcibile il danno da fumo attivo, laddove la
vittima sia morta a causa di cancro.
In tale ipotesi è necessario tener presente tutti i
danni eziologicamente collegati, tra cui, oltre al danno
morale, anche quello relativo alla perdita del
rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla
quotidianità della vita, quale si era in precedenza
instaurata.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.10.2007, n.
21976
Danni da morte. Apprezzabile lasso di tempo.
Ventiquattr’ore
In tema di danno biologico iure successionis, la
sopravvivenza per ventiquattr'ore è in astratto idonea a
configurare un tal tipo di danno. Tale danno può essere
configurato anche se la vittima è priva di coscienza.
Non può esistere un danno tanatologico risarcibile
(danno da morte immediata) e, in ogni caso, non potrebbe
essere cumulabile con altri danni terminali (biologico e
morale). Negare il giusto ristoro al danno da morte
immediata (o danno tanatologico) si traduce nella tutela
della sola salute nella misura in cui non coincida con
la morte, perché in quest’ultimo caso il risarcimento
sarebbe di gran lunga inferiore, arrivando alla
conclusione incostituzionale per cui è per l’agente, sul
piano civile, più conveniente uccidere che ferire,
perché nel secondo caso rischierebbe di dover risarcire
i molteplici danni iure successionis.
La Cassazione con la pronuncia in questione è di diverso
avviso: anche se il de cuius non ha coscienza matura,
comunque, un diritto al risarcimento di danni iure
proprio, trasferibili, poi, mortis causa. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16.10.2007, n.
21748
Eutanasia. Legittimità. Limiti
Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli
effetti, persona in senso pieno, che deve essere
rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a
partire dal diritto alla vita e dal diritto alle
prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in
condizioni di estrema debolezza e non in grado di
provvedervi autonomamente.
La funzionalizzazione del potere di rappresentanza,
dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto
alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una
interruzione delle cure soltanto in casi estremi:
- quando la condizione di stato vegetativo sia, in base
ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e
non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard
scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre che la persona abbia la benché minima
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero
della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di
percezione del mondo esterno; e sempre che tale
condizione (tenendo conto della volontà espressa
dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero
dei valori di riferimento e delle convinzioni dello
stesso) sia incompatibile con la rappresentazione di sé
sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel
momento e sia contraria al di lui modo di intendere la
dignità della persona;
- quando la ricerca della presunta volontà della persona
in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di
chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non
solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni
dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del
carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e
dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura
che la scelta in questione non sia espressione del
giudizio sulla qualità della vita proprio del
rappresentante,
ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del
rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata
dalla particolare gravosità della situazione, ma sia
rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza
all’identità complessiva del paziente e al suo modo di
concepire, prima di cadere in stato di incoscienza,
l’idea stessa di dignità della persona.
Ove l’uno o l’altro presuppoto non sussista, il giudice
deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data
incondizionata prevalenza al diritto alla vita,
indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di
capacità di intendere e di volere del soggetto
interessato e dalla percezione, che altri possano avere,
della qualità della vita stessa. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
05.07.2007 , n. 15233
Risarcimento danni
Il diritto al risarcimento dei danni può spettare anche
a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi
ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e,
dal danneggiamento di questa, possa risentire un
pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal
diritto, reale o personale sul bene di cui dispone |
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 29.06.2007, n.
14260
Capacità processuale delle società di capitali. Difetto
di autorizzazione
In tema di capacità processuale delle società di
capitali, l’esercizio dell’azione giudiziale da parte
del legale rappresentante dell’ente, che sia sprovvisto
dell’autorizzazione deliberata dall’organo sociale
statutariamente deputato a conferirla, comporta un
difetto di legittimazione processuale rilevabile in ogni
stato e grado del giudizio. L’autorizzazione costituendo
anche una condizione dell’azione, può intervenire
successivamente e con effetto retroattivo, purché
contenga la volontà espressa di ratificare gli atti già
posti in essere. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.06.2007, n.
14321
Divisione ereditaria. Immobili non divisibili
In tema di divisione ereditaria, ai fini
dell'accertamento della comoda divisibilità degli
immobili ed anche della individuazione del titolare
della quota maggiore, nella cui porzione deve
preferibilmente essere compreso per intero il bene
indivisibile (con addebito dell’eccedenza), deve aversi
riguardo alla situazione esistente al momento della
divisione e non a quella esistente al tempo
dell'apertura della successione, tenuto conto pertanto
anche delle successive vicende negoziali e della
eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.06.2007, n.
13676
Danno biologico. Tabelle dei Tribunali
In materia di quantificazione del danno biologico, le
tabelle di liquidazione in uso presso gli uffici
giudiziari non costituiscono fatto notorio. Esse possono
entrare nel giudizio di merito per l’attività della
parte, che ne chieda l'applicazione, ovvero d’ufficio
ove il giudice intenda direttamente assumerle come
parametro di liquidazione equitativo del danno. Ne
deriva che, per il principio di specificità del ricorso,
incomba alla parte, che deduca l’erroneità della
quantificazione del danno ad opera dei giudici di
merito, produrre tali tabelle nel procedimento per
cassazione, trattandosi di documenti su cui si fonda il
ricorso.
|
|
|
|
Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.06.2007, n. 13180
Obbligazioni solidali. Pagamento del coobligato,
Il coobbligato che paga al creditore ha diritto di
surrogarsi nei diritti dell'accipiens , per cui regresso
e surrogazione devono ritenersi concorrenti.
L’art. 1227 c.c., nelle obbligazioni solidali, può
trovare applicazione soltanto con riferimento al lato
esterno della solidarietà, che riguarda i rapporti tra
debitori e creditori, non anche con riferimento a quello
interno che riguarda i rapporti tra condebitori, in
quanto soltanto dal lato esterno la obbligazione
solidale (nel caso di specie passiva) comporta l'obbligo
di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 05.06.2007,
n. 13058
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta disciplinata dall'art. 1891 c.c. integra un
contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. o una
vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di
terzo, come dimostrato dalla tipicità della
regolamentazione di cui all'art. 1891 c.c.. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
05.06.2007, n. 13089
Responsabilità civile. Diffamazione a mezzo stampa,.
Volantini
La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in
presenza dei requisiti di legge, sussiste anche ove lo
stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in
mancanza di tale dicitura, antiche se la divulgazione di
notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice
volno. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza del
04.06.2007 , n. 12929
Persone giuridiche. Danno non patrimoniale.
Risarcibilità
Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in
genere dell’ente collettivo è configurabile la
risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica della
persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai
diritti fondamentali della persona |
|
|
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 25.05.2007, n. 12185
Pubblica amministrazione. Indennizzo danno per danno
permanente alla proprietà privata
Qualora un 'opera pubblica (costruzione di una strada
determina l’elevazione o l’abbassamento della sede
stradale in modo da rendere l’accesso ai fabbricati, in
relazione alla loro destinazione, sensibilmente più
difficoltoso e meno agevole, ovvero venga di riflesso ad
imporre a carico dei fondi latitanti oneri diversi, si
integra l'ipotesi di danno permanente alle private
proprietà immobiliari e, pertanto, la pubblica
amministrazione è obbligata ad indennizzare il privato. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 16.05.2007,
n. 11259
Diritti della personalità. Diritto di cronaca.
Espedienti non consentiti
Il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di
cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli
elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche
ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che
possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una
formale - ed apparente - correttezza |
|
|
|
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 14.05.2007
n. 10981
Agevolazioni fiscali prima casa. Appartamenti adiacenti
con l’intenzione di unirli
Non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali
relative alla prima casa se si acquistano più unità
immobiliari con l’intenzione di unirle. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 10.05.2007, n.
10669
Pensione di reversibilità. Concorso tra coniuge
divorziato e coniuge superstite
In caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge
superstite, aventi entrambi i requisiti per il
trattamento di reversibilità, la ripartizione deve
essere effettuata non solo sulla base del criterio della
durata formale dei rispettivi matrimoni, ma anche in
considerazione di ulteriori elementi, correlati alla
finalità solidaristica di questo tipo di trattamento.
Gli elementi da ponderare, nello specifico, sono
costituiti dall'entità dell'assegno di mantenimento
riconosciuto all'ex coniuge, dalle condizioni economiche
dei due e dalla durata reale delle rispettive
convivenze. |
|
|
|
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 08.05.2007, n.
10441
Malattia professionale. Risarcimento del danno non
patrimoniale
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno conseguente a malattia professionale decorre
dal momento in cui uno o più fatti concorrenti diano
certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua
conoscibilità da parte del lavoratore, in relazione
anche alla sua eziologia professionale.
Tale criterio, stabilito in tema di prescrizione
dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità
permanente per malattia professionale, va adottato anche
ai fini della decorrenza del termine ordinario di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai
sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto viene in
considerazione una situazione analoga e, addirittura,
sovrapponibile. |
|
|
|
Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.04.2007, n.
9514
Il danno biologico comprende il danno esistenziale Non
esiste il danno alla vita di relazione, c'è solo il
danno biologico
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha
stabilito che "in presenza di una lesione dell'integrità
psicofisica della persona, il danno alla vita di
relazione (come il danno estetico o la riduzione della
capacità lavorativa generica) costituisce, una
componente del danno biologico perché si risolve
nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi
nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e
di mantenerli a un livello normale, cosicché anche
quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione
rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un
fattore di cui il giudice deve tenere conto per
accertare in concreto la misura di tale danno e
personalizzarlo alla peculiarità del caso". Aggiunge poi
la Corte che "ne consegue che, allorché si provvede
all'individuazione dell'entità complessiva del danno
biologico subito, il giudice deve tener conto
dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del
peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno
biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli
esclusivi compiti del giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi
logici". |
|
|
|
Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.04.2007, n.
9514
Il danno biologico comprende il danno esistenziale
Non esiste il danno alla vita di relazione, c'è
solo il danno biologico .
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione
ha stabilito che "in presenza di una lesione
dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla
vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione
della capacità lavorativa generica) costituisce, una
componente del danno biologico perché si risolve
nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi
nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e
di mantenerli a un livello normale, cosicché anche
quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione
rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un
fattore di cui il giudice deve tenere conto per
accertare in concreto la misura di tale danno e
personalizzarlo alla peculiarità del caso". Aggiunge poi
la Corte che "ne consegue che, allorché si provvede
all'individuazione dell'entità complessiva del danno
biologico subito, il giudice deve tener conto
dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del
peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno
biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli
esclusivi compiti del giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi
logici". |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 13.04.2007,
n. 8838
Diritti della personalità - immagine - difetto di
consenso - finalità pubblicitaria -illiceità
In tema di autorizzazione dell'interessato alla
pubblicazione della propria immagine, la divulgazione
senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se
ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica
informazione, non anche ove sia rivolta a fini
pubblicitari. |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.03.2006, n.
5444
Deficit informativo. Il sanitario responsabile anche se
il trattamento è corretto
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5444 del 14
marzo 2006, ha statuito che “la responsabilità del
sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli
agisce) per violazione dell’obbligo del consenso
informato discende dalla tenuta della condotta omissiva
di adempimento dell’obbligo di informazione circa le
prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente
venga sottoposto e dalla successiva verificazione di un
aggravamento delle sue condizioni di salute, mentre è
del tutto indifferente se il trattamento sia stato
eseguito correttamente o meno”
|
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.02.2007, n.
3949
Sinistro stradale. Risarcimento del danno da perdita
dell’anno scolastico
Merita il risarcimento del danno, anche solo futuro, lo
studente che perde l’anno scolastico, a causa di un
incidente stradale.
A supporto di tale principio di diritto la Corte
richiama il principio, consolidato in giurisprudenza,
secondo cui “il danno patrimoniale da lucro cessante,
per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati
postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito
altrui, configura un danno futuro, da valutare con
criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo
apprezzamento del caso concreto. Pertanto, se occorre
valutare il lucro cessante di un minore menomato
permanentemente, la liquidazione del risarcimento del
danno va svolta sulla previsione della sua futura
attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle
sue inclinazioni, rapportati alla posizione
economico-sociale della famiglia, oppure adottando come
parametro di riferimento quello di uno dei genitori,
presumendo che il figlio eserciterà la medesima
professione del genitore”
|
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 15.02.2007, n.
3462
Danno esistenziale. Passeggeri di un traghetto e
pernottamento di fortuna
I passeggeri di un traghetto che, per il peggioramento
meteorologico, sono costretti ad un pernottamento di
fortuna in condizioni precarie, hanno diritto al
risarcimento del danno esitenziale. |
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
06.02.2007, n. 2546
Risarcimento danni - danno esistenziale
La sentenza, nella scia di quanto affermato da S.U. n.
6572 del 2006 ( reperibile nell’archivio SNCIV di
Italgiureweb) ribadisce che il danno esistenziale – da
intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente
accertabile che alteri le abitudini e gli assetti
relazionali del danneggiato, inducendolo a diritti reali
|
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
02.02.2007 n. 2311
Responsabilità civile - perdita della capacità sessuale
- danno esistenziale
La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto
lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno
biologico, ma può costituire anche danno esistenziale,
la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata
equitativamente nell’ambito dell’integrale risarcimento
del danno non patrimoniale diritti reali
|
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
19.01.2007 n. 1203
Risarcimento danni - morte cagionata da reato - danno
morale patito dai prossimi congiunti della vittima
In conseguenza della morte di persona causata da reato,
ciascuno dei familiari prossimi congiunti è titolare di
un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del
danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto
al pregiudizio da ognuno individualmente patito per
effetto dell'evento lesionistico diritti reali
|
|
|
|
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza
19.01.2007 n. 1197
Responsabilità civile - istituto scolastico - gioco del
calcio - attività pericolosa - esclusione
Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al
gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere
di intrinseca pericolosità, trattandosi di disciplina
che privilegia l'aspetto ludico, non configurabile come
attività pericolosa a norma dell'art. 2050 cod. civ.,
così rimanendo irrilevante diritti reali
|
|
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.12.2006, n.
25668
Equa riparazione per la durata irragionevole del
processo amministrativo
La durata del processo amministrativo presupposto
dell'istanza di equa riparazione, di cui alla l.
89/2001, va calcolata nel periodo intercorrente dalla
data di deposito del ricorso che lo instaura alla sua
definizione o a quella della domanda di equo indennizzo
alla Corte d'appello competente, per i giudizi ancora
pendenti.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 25668
del 4 dicembre 2006, precisando che la presentazione
dell'istanza di prelievo può rilevare solo per
apprezzare l'entità del pregiudizio subito dalla parte
che l'ha omessa o ritardata e quindi al limitato fine di
accertare l'entità della violazione della Convenzione e
non per il computo della durata del processo. |
|
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 07.11.2006, n.
23719
Danno da amianto. é da dimostrarsi il turbamento
psichico connesso all’attività
Il risarcimento del danno morale per il turbamento
psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione
all'inquinamento ambientale può prescindere anche da
un’effettiva lesione dell’integrità psico-fisica, ma
postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente,
della rilevante gravità dell’evento, dell’effettivo
turbamento psichico e dell’esistenza di un nesso
eziologico fra tale turbamento e l’evento dannoso. |
|
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 28.06.2006, n.
14977
Danno all'immagine derivante da protesto illegittimo
Qualora un protesto sollevato illegittimamente venga
riconosciuto lesivo di diritti della persona, il danno,
da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non
incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova
della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo
danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore
l'uso, da parte del giudice, del relativo potere di
liquidazione equitativa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 14977 del 28 giugno 2006, precisando che il protesto
cambiario, conferendo pubblicità ipso facto
all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere
rilevanza soltanto in un'ottica
commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più
complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto
personale quanto patrimoniale, così che, ove
illegittimamente sollevato ed ove privo di una
conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del
tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche
sotto il profilo della lesione dell'onore e della
reputazione del protestato come persona, al di là ed a
prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali.(Altalex,
19 luglio 2006) |
|
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 12.06.2006 n.
13584
Amministrazione di sostegno. Interdizione.
Inabilitazione
L’amministrazione di sostegno, introdotta
nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha
la finalità di offrire a chi si trovi nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi uno strumento di
assistenza che ne sacrifichi nella minor misura
possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale
specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non
soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge
attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del
codice civile.
Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione
dell’amministrazione di sostegno va individuato con
riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di
infermità o di impossibilità di attendere ai propri
interessi del soggetto carente di autonomia, ma
piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione
alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della
relativa procedura applicativa. |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 12.06.2006 n.
13546
Danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria
dogmatica
épossibile registrare il vade retro della terza sezione
civile della Cassazione in tema di dano existencial così
potendosi assistere ad un definitivo consolidamento
della materia, essendosi prosciugato l’ultimo contrasto.
Come era già stato evidenziato, infatti, la terza
sezione civile della Suprema Corte, con l’arresto dello
scorso anno aveva reputato che ai fini dell'art. 2059
c.c. non potesse farsi riferimento ad una generica
categoria di "danno esistenziale" (“dagli incerti e non
definiti confini”), poiché attraverso questa via si
finiva per portare “anche il danno non patrimoniale
nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione
dell'apparente tipica figura categoriale del "danno
esistenziale", in cui tuttavia confluiscono fattispecie
non necessariamente previste dalla norma ai fini
specifici della risarcibilità di tale tipo di danno”
(Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza
15.07.2005 n° 15022). Si concludeva affermando che
doveva farsi riferimento agli interessi
costituzionalmente protetti e non ad una fumosa
categoria di dommage esistenziale.
Erano state già evidenziate a suo tempo le aporie di un
siffatto tessuto argomentativo: il danno esistenziale,
infatti, coincideva esattamente con i suddetti interessi
e delimitava, così, l’area della tipicità legale
nell’ambito dell’art. 2059 c.c. A sciogliere ogni dubbio
sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite, nel recente
arresto del 24 marzo c.a. , con la sentenza n. 6572: il
danno esistenziale è autonoma e legittima categoria
dogmatica giuridica in seno all’art. 2059 c.c. Con la
sentenza 13546/2006, infine, si recepisce l’insegnamento
dell’intervento nomofilattico e si offre piena ed
incondizionata cittadinanza ad una delle più dibattute
categorie giuridiche dell’ultimo ventennio.
E si torna ad un sistema bipolare, ma rinnovato e
secundum constitutionem: un neobipolarismo
costituzionale. |
|
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 14.04.2006, n.
8877
Stato di abbandono viene meno in caso di recupero del
genitore tossicodipendente
Il recupero sociale del genitore naturale, già
tossicodipendente, fa venir meno lo stato di abbandono
del figlio, impedendo, in tal modo, di procedere
all’adozione del minore, ai sensi degli artt. 8 e
seguenti L. 4 maggio 1983 n. 184.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte torna ad occuparsi
dei presupposti legittimanti la dichiarazione di
adottabilità dei minori e, anche in tale occasione,
ribadisce che l’art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184,
attribuisce carattere prioritario all’esigenza del
minore di crescere nella famiglia naturale, finendo così
per valorizzare il legame naturale del figlio con il
nucleo familiare di origine. L’importanza del legame di
sangue, precisano i giudici di legittimità, è tale che
la crescita del minore nella famiglia naturale può
essere sacrificata solo in presenza di una situazione di
carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori
e dei prossimi congiunti, la quale risulti gravemente
pregiudizievole dello sviluppo e dell’equilibrio
psico-fisico del minore. |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.03.2006, n.
5444
Il sanitario responsabile anche se il trattamento è
corretto
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5444 del 14
marzo 2006, ha statuito che “la responsabilità del
sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli
agisce) per violazione dell’obbligo del consenso
informato discende dalla tenuta della condotta omissiva
di adempimento dell’obbligo di informazione circa le
prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente
venga sottoposto e dalla successiva verificazione di un
aggravamento delle sue condizioni di salute, mentre è
del tutto indifferente se il trattamento sia stato
eseguito correttamente o meno”
Questa massima ci da lo spunto per una riflessione sul
ruolo e la natura del consenso informato nell’ambito dei
trattamenti medico-sanitari.
Ciascun uomo è titolare di diritti fondamentali e
inviolabili, riconosciuti e garantiti dallo Stato. Per
questa ragione, qualsiasi azione che non rispetta
l'inviolabilità della persona, è da considerare azione
illecita, non tollerata dalle leggi
In particolare l’art. 32 della Carta Costituzionale,
sancisce il principio secondo cui “ la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo”.
Alla luce dell’art. 2 Cost. emerge la necessità di una
valutazione in termini di bilanciamento di interessi che
verrà effettuato, caso per caso, dal giudice, tra gli
atti di disposizione del proprio corpo e la tutela della
persona in tutte le sue manifestazioni. |
|
|
|
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 08.03.2006, n.
4893
Avvocati. Il processo penale sospende quello
disciplinare sui medesimi fatti
Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. operata
dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile in
virtù della norma transitoria di cui all’art. 10 della
predetta legge ai procedimenti in corso all’atto della
sua entrata in vigore, l’efficacia di giudicato nel
giudizio disciplinare della sentenza penale di
assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di
assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché
l’imputato non l’ha commesso”, a quella “perché il fatto
non costituisce reato”.
Ne consegue che, qualora l’addebito disciplinare abbia
ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale,
si impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione
del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale,
atteso che dalla definizione di quest’ultimo può
dipendere la decisione del procedimento disciplinare.
é questo il principio ribadito dalla Sezioni Unite
civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893 |
|
|
|
Cassazione Sezioni Unite Civili, del 10. 01.2006,
Sentenza n. 478
Assessore e vicesindaco comunale - Controversia
concernente il rimborso di spese legali sostenute a
causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche
funzioni - Giurisdizione del G.O..
(cfr sentenza) |
|
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.11.2005, n. 26081
Risarcibile il danno futuro subito dal disoccupato
La Suprema Corte con la pronuncia n. 26081/2005 è stata
chiamata ad affrontare la vexata quaestio relativa alla
risarcibilità del danno patrimoniale futuro nell’ipotesi
di danno cagionato a soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi “classica”, il risarcimento del danno
patrimoniale riguarderebbe solo soggetti lavoratori
ovvero soggetti inseriti, comunque, in un contesto
retributivo (si pensi al “lavoro nero”, ai “barboni” che
chiedono le mance, ai venditori ambulanti, ecc.), perché
solo in tale caso potrebbe sussistere un’effettiva
deminutio patrimonii, in quanto il danneggiato, a
seguito del danno ingiustamente subito, perderebbe la
possibilità di guadagnare ovvero avrebbe perso la
possibilità di guadagnare nei giorni di degenza
ospedaliera; id est solo chi svolge un’attività, lato
sensu, retribuita (anche nel senso di risparmio di
spesa, come nell’ipotesi della “casalinga”, secondo una
certa tesi) che gli permette di aumentare il suo
patrimonio può, se del caso, ottenere il risarcimento
del danno patrimoniale, diversamente, quindi, dal
soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi più recente, condivisa nella sentenza de
qua, la questione giuridica posta andrebbe risolta in
termini diversi, ponendo l’accento, evidentemente, sul
concetto di dinamicità del danno; seppure, infatti, il
soggetto non lavoratore che subisce un danno alla
persona, in linea di massima, non perde alcunché sul
piano patrimoniale, è pure vero che sarebbe opportuno
verificare la dinamicità del danno subito ovvero
l’idoneità dello stesso danno ad incidere sulle
possibilità di guadagno future del soggetto danneggiato,
soprattutto nell’ipotesi di danni alla persona con
effetti permanenti.
Così, il danno di natura patrimoniale potrebbe anche
sussistere in favore del soggetto non lavoratore
danneggiato, nella misura in cui vi possa essere un
pregiudizio permanente idoneo a limitarne, in futuro, la
capacità di produrre reddito; si tratterebbe, dunque, di
un danno patrimoniale futuro.
Accogliendo tale ultima ricostruzione giuridica,
pertanto, nell’ipotesi di danno biologico causato a
soggetto “disoccupato”, ai fini dell’an e quantum
debeatur, sarà necessario verificarne la concreta
riduzione della capacità di produrre reddito (e anche di
trovare un lavoro “ben” retribuito) in futuro, tramite
un giudizio di verosimiglianza (id quod plerumque
accidit).
A rigore, poi, il danno futuro patrimoniale, come
ipotizzato, sembrerebbe rientrare non tanto nel c.d.
danno emergente, quanto piuttosto nel c.d. lucro
cessante (ovvero, danno da perdita di chances[1]), in
quanto sembra agganciarsi a criteri legati ad una
proiezione futura e non immediata (come nell’ipotesi del
c.d. danno emergente); cioè, si sostiene la sussistenza
del danno patrimoniale sul presupposto che,
verosimilmente, se quel danno non si fosse verificato,
comunque, il soggetto danneggiato sarebbe stato capace
di produrre più reddito (ablata causa tollitur effectus).
[1] Non è del tutto fuori luogo precisare, seppur molto
sinteticamente, che sul concetto di lucro cessante vi è
un ampio dibattito dottrinal-giurisprudenziale, perché
non è del tutto chiara la sua portata applicativa,
soprattutto con riferimento al c.d. danno da perdita di
chances; si discorre, in particolare, se il lucro
cessante non sia nient’altro che una perdita di chances,
ovvero un quid diverso con una sua autonomia strutturale
e funzionale (giustificatrice di un eventuale cumulo di
danni con il lucro cessante).
Per i sostenitori di quest’ultima tesi, il danno da
perdita di chances farebbe riferimento alla perdita di
possibilità di produrre reddito in un lontano futuro (si
pensi all’illegittima esclusione della domanda di
ammissione a concorsi pubblici), mentre il c.d. lucro
cessante sarebbe riferibile alla perdita di guadagno di
un soggetto che già lavora. |
|
|
Cassazione Sezioni Unite Civili, 10.01.2006, Sentenza n.
478
Assessore e vicesindaco comunale. Rimborso spese legali
sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di
pubbliche funzioni - Giurisdizione del G.O..
(cfr sentenza) |
|
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.11.2005, n. 26081
Risarcibile il danno futuro subito dal disoccupato
La Suprema Corte con la pronuncia n. 26081/2005 è stata
chiamata ad affrontare la questione relativa alla
risarcibilità del danno patrimoniale futuro nell’ipotesi
di danno cagionato a soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi “classica”, il risarcimento del danno
patrimoniale riguarderebbe solo soggetti lavoratori
ovvero soggetti inseriti, comunque, in un contesto
retributivo (si pensi al “lavoro nero”, ai “barboni” che
chiedono le mance, ai venditori ambulanti, ecc.), perché
solo in tale caso potrebbe sussistere un’effettiva
deminutio patrimonii, in quanto il danneggiato, a
seguito del danno ingiustamente subito, perderebbe la
possibilità di guadagnare ovvero avrebbe perso la
possibilità di guadagnare nei giorni di degenza
ospedaliera; id est solo chi svolge un’attività, lato
sensu, retribuita (anche nel senso di risparmio di
spesa, come nell’ipotesi della “casalinga”, secondo una
certa tesi) che gli permette di aumentare il suo
patrimonio può, se del caso, ottenere il risarcimento
del danno patrimoniale, diversamente, quindi, dal
soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi più recente, condivisa nella sentenza de
qua, la questione giuridica posta andrebbe risolta in
termini diversi, ponendo l’accento, evidentemente, sul
concetto di dinamicità del danno; seppure, infatti, il
soggetto non lavoratore che subisce un danno alla
persona, in linea di massima, non perde alcunché sul
piano patrimoniale, è pure vero che sarebbe opportuno
verificare la dinamicità del danno subito ovvero
l’idoneità dello stesso danno ad incidere sulle
possibilità di guadagno future del soggetto danneggiato,
soprattutto nell’ipotesi di danni alla persona con
effetti permanenti.
Così, il danno di natura patrimoniale potrebbe anche
sussistere in favore del soggetto non lavoratore
danneggiato, nella misura in cui vi possa essere un
pregiudizio permanente idoneo a limitarne, in futuro, la
capacità di produrre reddito; si tratterebbe, dunque, di
un danno patrimoniale futuro.
Accogliendo tale ultima ricostruzione giuridica,
pertanto, nell’ipotesi di danno biologico causato a
soggetto “disoccupato”, ai fini dell’an e quantum
debeatur, sarà necessario verificarne la concreta
riduzione della capacità di produrre reddito (e anche di
trovare un lavoro “ben” retribuito) in futuro, tramite
un giudizio di verosimiglianza (id quod plerumque
accidit). |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 18.11.2005, n.
24451
Il nuovo danno biologico pluridimensionale
La sentenza n. 24451 del 18 novembre 2005 della Suprema
Corte è di indubbio interesse perché si pronuncia sul
danno biologico, come definito dal codice delle
assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre
2005 n. 209), inaugurando, per di più, un nuovo
orientamento -ancorché inconfessato- rispetto a quello
espresso dalle decisioni del 2003 (Cass. n. 8827 e n.
8828 del 31/5/2003), in tema di danno non patrimoniale.
Secondo la Cassazione, il “punto di partenza” è dato
dalla storica sentenza della Corte costituzionale n.
184/1986 la quale, pur non prendendo una chiara
posizione sulla natura del danno biologico, ha inteso
principalmente distinguere il “danno primario” alla
salute, dai “danni consequenziali”. In particolare,
secondo la Cassazione l’attuale danno biologico è
“pluridimensionale” ed insieme “unitario”.
La non trascurabile novità rispetto al precedente
orientamento è che, mentre per la giurisprudenza del
2003, “pluridimensionale” era il “danno non
patrimoniale”, per la Cass. n.24451/2005,
“pluridimensionale” è il “danno biologico”. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 08.07.2005, n. 14390
Dati supersensibili e procedimento disciplinare nella
p.a.: sì alla tutela rafforzata
I dati personali appartenenti alla species dei
supersensibili, investendo la parte più intima della
persona nella sua corporeità e in considerazione dei
valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3
Cost.), ricevono una tutela rafforzata che si esplicita
nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento
operato dai "soggetti pubblici".
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 14390 dell'8 luglio 2005, accogliendo il ricorso
presentato da un ispettore di polizia, il quale era
stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base
di alcune notizie apprese occasionalmente dai colleghi
di lavoro fuori dall'orario di servizio dalle quali era
risultato che tale soggetto aveva diffuso immagini a
sfondo sessuale su alcuni siti. |
|
|
Cassazione, Ufficio Massimario, relazione 05.07.2005
Cassazione e privacy: “l’oscuramento” dei dati
identificativi nelle sentenze
Passo indietro della Cassazione a tutela del diritto di
cronaca garantito dalla Costituzione: è stata
distribuita ai giornalisti , come hanno riferito le
agenzie Ansa e Adnkronos del 16 giugno, una copia
integrale di una sentenza per la quale l'imputato, in
questo caso un violentatore, aveva domandato la
sbianchettatura del proprio nome. La Suprema Corte ha,
però, deciso, contrariamente a quanto recentemente
avvenuto in due altri casi, di rilasciare la copia
integrale del verdetto ai cronisti in quanto l'artìcolo
52 del D.Lvo 196/2003 impone l'oscuramento dei dati
identificativi soltanto nelle riviste giuridiche
cartacee e telematiche.
In pratica, sulle sentenze che riguardano imputati, che
già nei precedenti gradi di giudizìo hanno chiesto la
tutela della normativa sulla privacy, la Suprema Corte
stampiglia un timbro con la dicitura "in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativì'. In questo modo chi chiede copia di tali
sentenze, e chiunque può richiederle perché sono atti
pubblici pronunciati "in nome del popolo italianò', è
avvertito che deve oscurare le generalità se vuole
pubblicarle su una rivista specializzata. Ma il richiamo
della stampigliatura non vale per la cronaca giudiziaria
in senso stretto altrimenti, oltre al diritto
all'informazione, non sarebbe salvaguardato nemmeno il
principio della pubblicità dell'esito dei processi
La sentenza diffusa il 16 giugno, nella sua ìntegralità,
riguarda la vicenda di un imputato per violenza
sessuale, Carmine L., condannato definitivamente a tre
anni di reclusione, al quale la Corte di Appello di
Bologna, lo scorso dicembre, aveva concesso il beneficio
della sospensione della pena. Ad avviso del pm, invece,
Carmine L., non poteva usufruire del beneficio. Ma la
Cassazione con la sentenza 22742/05 della Terza sezione
penale ha confermato la decisione della corte felsinea.
I due precedenti verdetti oscurati con le sentenze 18993
e 19451/2005 su un avvocato truffaldino e un usuraio
sono stati gli unici casi di sbianchettatura del 2005.
Un peccato di eccesso di zelo nell'applicare la legge
196/2003.
Sull'argomento era sceso in campo più volte il
presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia,
che aveva sottolineato l'errore nel quale era incorsa la
Cassazione. |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 30.06.2005, n.
13974
Danno da insidia stradale: occorre valutare le concrete
risultanze probatorie
Deve essere ritenuta nulla - per sostanziale ed assoluta
carenza di motivazione - una sentenza di rigetto di una
domanda di risarcimento del danno (derivante da insidia
stradale), ove detto provvedimento giurisdizionale, per
un verso, difetti totalmente di ogni specifica analisi
delle risultanze probatorie acquisite al processo, alla
cui disamina il giudice non può sottrarsi allorché
ritenga che esse non valgano a giustificare la pretesa
fatta valere in giudizio, e, per l’altro, sia fondato
solamente su assunto immotivato e su convinzione
apodittica. In tal caso, infatti, la motivazione della
sentenza deve considerarsi soltanto apparente, e,
quindi, non idonea ad effettuare successivamente il
controllo logico della decisione stessa.
In virtù dell’affermato principio è stata ritenuta
nulla, per sostanziale ed assoluta carenza di
motivazione - e, quindi, cassata, con rinvio ad altro
Giudice di Pace - una sentenza del Giudice di Pace di
Fasano (Brindisi), con cui era stata rigettata una
domanda di risarcimento del danno derivante da c.d.
insidia stradale, con la motivazione appresso indicata:
“Dalla prova testimoniale è emerso che il teste ha
rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a
una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una
buca in centro cittadino ed in ora diurna non
pregiudica, proprio perché di dimensioni notevoli, la
visibilità di detta, considerata la velocità
particolarmente moderata nel centro cittadino. Pertanto
non sussiste l’insidia stante la avvistabilità della
stessa.”
La Suprema Corte ha osservato, in dettaglio, che, nel
caso sindacato, la motivazione della sentenza doveva
ritenersi apparente, in quanto fondata sull’immotivato
assunto che ogni ora diurna sia anche luminosa (il che
non è affatto scontato nei mesi invernali) e
sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la
velocità particolarmente moderata (ma potrebbe essere
anche “solo” moderata) consenta comunque l’avvistamento
di una buca (sulla cui assenza l’utente potrebbe fare
affidamento proprio in ragione del fatto di trovarsi nel
centro cittadino e non anche in un luogo dove risulti
disagevole o impossibile il costante controllo sullo
stato della strada da parte dell’ente proprietario).
In sostanza, il Supremo Collegio è stato dell’avviso
secondo cui, in materia di risarcimento dei danni
derivante da c.d. insidie stradali, è necessario – al
fine di ritenere sussistente ovverosia insussistente la
responsabilità dell’ente proprietario della strada –
fare riferimento e valutare le concrete risultanze
probatorie acquisite al giudizio, non essendo legittimo
escludere a priori la colpa della Pubblica
Amministrazione soltanto sulla base di una ritenuta
agevole avvistabilità dell’”insidia”, “trabocchetto” o
“tranello”. |
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.06.2005, n.
12747
Interventi di chirurgia estetica sbagliati. Richiesta
danni anche a distanza di anni
Con il deposito della sentenza di Cassazione n.
12747 si è concluso il lungo iter giudiziario relativo
ad un intervento di chirurgia estetica (lifting e
blefaroplastica) risalente al dicembre del 1978.
C’è da precisare che la causa per il risarcimento è
iniziata nel 1982 e che la consulenza tecnica d’ufficio,
sulla quale i giudici hanno fondato la colpa del
chirurgo estetico, è stata eseguita nel 1988 (ben nove
anni dopo l’esecuzione dell’intervento!).
La precisazione, che la causa è iniziata quattro anni
dopo l’operazione, non ha evidentemente lo scopo di
rendere meno indecorosi i cosiddetti tempi della
giustizia, che nel caso di specie restano lunghissimi
(23 anni!), ma ad evidenziare il principio che se ne può
trarre: l’azione giudiziaria di risarcimento per
interventi chirurgici imperfetti non necessariamente
deve essere immediata e deve considerarsi ammissibile la
perizia sulle condizioni del paziente effettuata anche a
distanza di anni.
Ciò può accadere perché in relazione a particolari
tipologie di intervento, come quelli di chirurgia
estetica, l’utilità della corretta esecuzione
chirurgica, oppure l’inefficacia dell'operazione con
eventuali conseguenze dannose possono essere apprezzate
anche nel lungo periodo.
Nel caso di specie, nonostante il tempo trascorso, è
stato possibile accertare dopo nove anni alterazioni che
non erano presenti prima dell'intervento.
In particolare è stata rilevata “la presenza di
disformismi delle cicatrici e soprattutto la presenza di
disturbi funzionali irreversibili insussistenti in
precedenza (difficoltà respiratorie) che non erano
presenti prima dell'intervento”.
Infatti, nella vicenda in discorso la condanna del
chirurgo non si ricollega ai “profili estetici relativi
al lifting ed alla blefaroplastica” e quindi alla loro “
tenuta nel tempo” , che secondo quanto ha stabilito il
CTU “varia a seconda degli individui da cinque a otto
anni”, ma proprio alla presenza delle cicatrici ed ai
disturbi funzionali irreversibili conseguenti
all’intervento chirurgico.
Il chirurgo, si è difeso in primo grado facendo valere
il fatto che il paziente, sottoscrivendo prima
dell’intervento una “dichiarazione liberatoria “, si era
assunta qualsiasi responsabilità in relazione ad
eventuali complicanze.
Inoltre, al fine di escludere una sua colpa grave ed un
difetto di diligenza, il convenuto si è difeso cercando
di far valere la straordinarietà di quel tipo di
intervento chirurgico considerato lo stato della tecnica
esistenti al momento dell'esecuzione.
Per il Tribunale la “dichiarazione liberatoria” non ha
avuto rilevanza al fine di escludere la responsabilità
del sanitario perché “il convenuto non aveva provato di
aver perfettamente informato il paziente in merito agli
effettivi rischi di complicanze connesse all’esecuzione
dell’intervento” quando invece “il professionista che si
appresti ad eseguire un intervento di chirurgia estetica
è tenuto ad informare il paziente in ordine non solo ai
possibili rischi dell'intervento, ma anche alla
conseguibilità di un miglioramento effettivo
dell'aspetto fisico.”
C’è poi da considerare che “il consenso all’esecuzione
di un intervento chirurgico nonostante i rischi ad esso
connessi non potrebbe comunque interpretarsi come
preventiva acquiescenza ad errori e negligenze
eventualmente commessi dal chirurgo o dai suoi
collaboratori”.
Per quanto riguarda la gravità della colpa, il
Tribunale, tenendo conto del fatto che “il
professionista risponde soltanto per dolo o colpa grave
solo nei casi in cui l'opera presenti speciali
difficoltà tecniche, mentre, in assenza di speciali
difficoltà, risponde anche per colpa lieve” aveva
stabilito che l’intervento chirurgico effettuato non
poteva considerarsi di “difficile esecuzione”, quindi,
avendo il paziente provato il peggioramento delle
proprie condizioni successivamente all’esecuzione
dell’intervento, il convenuto avrebbe dovuto provare di
aver correttamente svolto l’attività chirurgico
terapeutica del caso. |
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 31.05.2005, n.
11609
Danno da emotrasfusione e responsabilità civile del
Ministero della Salute
La Suprema Corte statuisce la configurabilità in
astratto del concorso tra il diritto all'equo indennizzo
di cui alla legge n. 210 del 1992 (in favore dei
soggetti che hanno conseguito i virus HIV- HBV - HCV, in
conseguenza di emotrasfusioni) ed il diritto al
risarcimento del danno ex 2043 c.c.
Tuttavia nel caso specifico (domanda proposta contro il
Ministero della Sanità), si arriva alla conclusione che
la responsabilità civile del Ministero è configurabile
solo per quelle infezioni sorte successivamente al
momento in cui la scienza medica ha raggiunto le
necessarie conoscenze sulle predette infezioni, secondo
le ben note teorie sul nesso di causalità.
Per le infezioni verificatesi prima di quei momenti
storici, manca il nesso causale tra la condotta omissiva
del Ministero e l'evento lesivo e non è inoltre
identificabile la colpa, perché il danno non era in quel
momento prevedibile mancando la possibilità di rilevarne
l'esistenza con appositi controlli. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 14.05.2005, n. 10126
La figura della nonna anziana può escludere lo stato di
abbandono del minore
La presenza significativi rapporti con il minore -
accompagnati dalle relazioni psicologiche ed affettive
che normalmente caratterizzano un così stretto legame di
parentela - da parte di una parente, quale figura
sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto
giuridico per escludere lo stato di abbandono, e,
quindi, la dichiarazione di adottabilità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 10126 del 14 maggio 2005, accogliendo il ricorso
della nonna ultrasettantenne e della madre
tossicodipendente del minore, di cui era stato
dichiarato lo
La Suprema Corte ha anche precisato che l'età inoltrata
della nonna, nell’attuale momento storico, in cui la
evoluzione della natura ed i progressi della scienza
medica rendono sempre più lento il processo di
senescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita e di
vitalità, non può costituire un elemento idoneo di per
sé a dimostrare lo stato di abbandono. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 10.05.2005, n. 9801
Risarcimento del danno per lesione del diritto alla
sessualità del coniuge
La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di
espressione della persona umana, che va ricompreso tra
le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla
Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili
della persona umana che l’art. 2 Costituzione impone di
garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare
l'altro coniuge prima del matrimonio delle proprie
disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento
dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante
dalla lesione del diritto fondamentale del coniuge a
realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed
eventualmente come genitore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 9801 del 10 maggio 2005, precisando che tale
comportamento costituisce una violazione della persona
umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà
dignità, nella sua autonoma determinazione al
matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita
sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua
fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità,
sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle
proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui
tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30
Costituzione.
Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla
sessualità vale a qualificare il danno subito in termini
di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno
accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale
che del danno non patrimoniale.
|
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 29.04.2005, n.
8976
Risarcimento dei danni per le lesioni cagionate alla
persona con cui si convive
Il diritto al risarcimento da fatto illecito
concretatosi in un evento gravemente invalidante va
riconosciuto (con riguardo sia al danno morale, sia a
quello patrimoniale) anche al convivente more uxorio
della vittima primaria, il quale deve dimostrare
l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo -
patrimoniale instaurato con la medesima. Per poter esser
ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve
esser dimostrata l’esistenza e la durata di una
comunanza di vita e di affetti, con vicendevole
assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a
tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto
possa esser caratterizzata da serietà di impegno e
regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto
la prova della assimilabilità della convivenza di fatto
a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può
legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di
fronte ai terzi. |
|
|
|
Cassazione sez. I civile, ordinanza 20.04.2005, n. 8291
Eutanasia: atti personalissimi, poteri del tutore e
necessità del curatore speciale
In mancanza di specifiche disposizioni, non può
sussistere in capo al tutore un generale potere di
rappresentanza con riferimento ai cc.dd. atti
personalissimi.
Nell'ipotesi di eutanasia, lo stabilire "se sussista
l'interesse (al provvedimento autorizzatorio) prima che
l'attuabilità dello stesso, giuridicamente presuppone il
ricorso a valutazioni della vita e della morte, che
trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica
o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi
squisitamente soggettive: con la conseguenza che giammai
il tutore potrebbe esprimere una valutazione che, in
difetto di specifiche risultanze, nella specie neppure
analiticamente prospettate, possa affermarsi coincidente
con la valutazione dell'interdetta".
In altri termini, spiega la Suprema Corte con
l'ordinanza 8291/2005 che il tutore non può prendere
ogni tipo di decisione nel presunto interesse del
rappresentato, perchè esisterebbero scelte così
personali da non poter essere prese da soggetti diversi
dai legittimi titolari; al più sarebbe necessaria una
espressa previsione normativa in tal senso. |
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 30.03.2005, n.
6732
Protesto illegittimo di un assegno bancario e diritto al
risarcimento del danno
L'imprenditore che abbia illegittimamente subito il
protesto di un assegno bancario ha diritto al
risarcimento, da parte della banca, dei danni non
patrimoniali conseguenti alla lesione della sua
reputazione professionale; la giurisprudenza evolutiva
della Corte di Cassazione, in tema di lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ha
incluso nella categoria dei danni non patrimoniali anche
i danni che derivano dalla violazione e lesione di
posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o
ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi.
Ne deriva una eterogeneità di situazioni che rendono
difficile una classificazione categoriale generale,
seppure non si può prescindere dal fatto che la tutela
del danno non patrimoniale è comunque risarcitoria a
titolo pieno, come accade per il danno patrimoniale. Se,
pertanto, si parte dall'idea che la lesione di ogni
diritto normativamente previsto impone un risarcimento,
allora, anche nell'ipotesi di diritto alla reputazione
dell'imprenditore, persona fisica (ma la tutela è
estensibile alla persona giuridica) come danno non
patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale
e professionale del medesimo (artt. 2, 3, 41 Cost., tra
di loro correlati, in relazione alla libertà di
produzione ma in condizioni di rispetto della propria
immagine ed attività professionale) il danneggiante sarà
tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale. |
|
|
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 09.03.2005, n. 5078
Interessi legittimi pretensivi: risarcimento dei danni e
giurisdizione del g.a.
Secondo le Sezioni Unite (5078/2005) la giurisdizione
sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di
interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un
ente pubblico non economico spetta al giudice
amministrativo, perché con l’introduzione della legge
205/2000 il legislatore avrebbe inteso concentrare
presso il medesimo giudice anche la decisione sulla
domanda di risarcimento del danno che il privato
proponga congiuntamente o alternativamente a quella di
annullamento dell'atto amministrativo che affermi
illegittimo.
In questo contesto normativo, laddove lo stesso
legislatore (ex art. 35, primo comma del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato
dall'art. 7, legge n. 205 del 2000), spiega che il
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto ed analogamente (ex art. 7, terzo
comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934 , così come
novellato dall'art. 7, legge n. 205 del 2000) stabilisce
che il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
ed agli altri diritti patrimoniali conseguenziali,
intenderebbe precisare che in tema di risarcimento del
danno da lesione di interessi legittimi sarebbe pur
sempre competente il G.A.; tale scelta interpretativa,
precisa la Supreme Corte, sarebbe sia coerente con la
piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione
al Consiglio di Stato, e sia costituirebbe attuazione
dell'art. 24 cost., come la Corte costituzionale ha
affermato di recente (con sentenza n. 204 del 2004,
dichiarativa della illegittimità costituzionale di altre
norme della stessa legge n. 205 del 2000).
Né varrebbe in contrario sostenere che in alcuni casi il
privato intenderebbe far valere l’illegittimità del
comportamento della P.A. e non del provvedimento, perché
il giudizio avrebbe pur sempre ad oggetto l’azione
amministrativa (consumatasi con il comportamento).
Così, in questa nuova prospettiva interpretativa viene
(almeno in parte) abbandonata la ricostruzione della
fattispecie delineata dalla storica sentenza 500/1999.
|
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 03.03.2005, n.
4657
Risarcimento del danno patrimoniale: si estende la
nozione di “casalinga”
Anche una casalinga può trovarsi a subire un danno di
natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o
minore privata per il futuro della possibilità di
svolgere l’attività in questione. Difatti, chi attende
alle faccende domestiche, pur non percependo reddito
monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile
di valutazione economica, sicchè va legittimamente
inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come
tale risarcibile autonomamente rispetto al danno
biologico) quello subito in conseguenza della riduzione
della propria capacità lavorativa.
Il fondamento di tale diritto riposa sui principi di cui
agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano,
rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro,
e i diritti della donna lavoratrice), mentre il
fondamento della risarcibilità del danno biologico si
fonda sul diverso principio della tutela della salute.
Consistendo il danno “de quo” nella perdita di una
situazione di vantaggio, legittimo risulta il
riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione,
al reddito di una collaboratrice familiare, con gli
opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza
dei compiti espletati dalla casalinga, la cui attività
non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende
domestiche, ma si estende al coordinamento, “lato sensu”,
della vita familiare.
In tale prospettiva, appare orami anacronistico riferire
la nozione di “casalinga” alla sola donna che svolge
esclusivamente lavori domestici potendo ben essere
estesa a qualsiasi persona, uomo o donna, single o
coniugata, che svolga esclusivamente, o anche in
aggiunta ad un’attività lavorativa esterna e retribuita,
lavori domestici in proprio favore e/o in favore dei
propri familiari. |
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 23.02.2005, n.
3745
Responsabilità civile della pubblica amministrazione ed
art. 2051 c.c.
Con detta pronuncia la Suprema Corte ritorna sul tema
della responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. , ovvero
per danno cagionato da cose in custodia, vexata quaestio
oggetto di aperto contrasto giurisprudenziale.
L’applicazione dell’art. 2051 c.c. , sul piano pratico
processuale, ha il vantaggio per il danneggiato di far
operare ex lege una presunzione di colpa a carico del
custode, esonerando l’attore dal dover provare
l’elemento soggettivo, (richiesto dall’art. 2043 c.c.),
ed ammettendo, quale prova liberatoria, solo la
dimostrazione in giudizio del fortuito, (art. 2051 c.c.
, ipotesi di responsabilità indiretta oggettiva per
alcuni autori, di colpa presunta, per altro indirizzo).
In tema di responsabilità civile derivante da lamentata
cattiva manutenzione delle strade, l’ inapplicabilità
della presunzione ex art. 2051 c.c. , comporta
l’applicazione dell’art. 2043 c.c. cui consegue l’onere
di dover provare la presenza della cd. “insidia”, figura
giurisprudenziale sintomatica della colpa dell’ente
pubblico, ed onere, spesso, eccessivo e sproporzionato
sul piano processuale oltre che non ispirato al cd.
principio della “vicinanza della prova”.Nell’occasione,
il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario,
statuendo che “ la presunzione di responsabilità ex art.
2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per
quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo
generale e diretto da parte di terzi perché in questi
casi non è possibile un efficace controllo ed una
continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire
l'insorgere di cause di
pericolo per i cittadini… deve essere (dunque) applicato
l'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza della norma
primaria del neminem laedere.
Si tratta dell’indirizzo intermedio, (cd. ponderato),
che non esclude ab origine l’applicabilità della
responsabilità ex art. 2051 c.c. ma suggerisce una
valutazione delle condiciones rebus sic stantibus, (Trib.
Bologna, 06/10/2003 in Gius, 2004, 3, 421; Cass. civ.,
sez. III, 23/07/2003, n.11446 in Mass. Giur. It., 2003).
E’, peraltro, l’interpretazione data all’art. 2051 c.c.
dalla Consulta, (Corte cost., 10/05/1999, n.156 in Giust.
Civ., 1999, I, 1927): “l'art. 2051 c.c., a norma del
quale il proprietario di cose che abbiano cagionato
danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia
custode, non si applica alla p.a. nel caso in cui sul
bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere
demaniale, non sia possibile - per la notevole
estensione e per le modalità di uso, diretto e generale,
da parte di terzi, sulla scorta di
indagini concrete del giudice - un continuo ed efficace
controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di
pericolo per gli utenti.
Su posizioni diverse, tuttavia, si è posto quell’orientamento
che ha optato per una applicazione incondizionata
dell’art. 2051 c.c. , anche nei confronti della P.A. ,
specificamente in tema di circolazione stradale,
essendo, per espressa disposizione di legge, l’ente
pubblico proprietario delle strade e delle autostrade.
Consegue in diritto che “la regola posta dall'art. 2051
c.c., in base alla quale il custode è responsabile del
danno provocato dalla cosa a meno che non provi il
fortuito, trova applicazione nei confronti della P.A.
proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario”.
La stessa pronuncia, tuttavia, sembra introdurre un
correttivo in logica precisando che “per le autostrade,
contemplate dall'articolo 2 del
vecchio e del nuovo codice della strada e per loro
natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni
di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva
«possibilità» del controllo alla stregua degli indicati
parametri non può che indurre a conclusioni in via
generale affermative, e dunque a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli
effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile”,
(Cass. civ., sez. III, 15/01/2003, n.488 in Guida al
Diritto, 2003, 9, 43; si veda, anche Cass. civ., sez.
III, 04/11/2003, n.16527).
Superato, infine, può dirsi quell’indirizzo che riteneva
inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2051 c.c.
in termini molto più rigorosi, lasciando poco respiro ad
interpretazioni diverse, ritenendo che non potesse
configurarsi tra la Pubblica Amministrazione ed il bene
demaniale un rapporto di custodia, proprietà o signoria
nei termini di cui all’art. 2051 c.c., (cfr. Cass. Civ.
58/1982 e Cass. Civ. 5990/98).
Allo stato, in mancanza di una statuizioni delle Sezioni
Unite, l’interprete ha libertà di applicare l’art. 2051
c.c. nei confronti della P.A. utilizzando il criterio
giurisprudenziale della “possibilità” del controllo alla
stregua dei parametri di estensione e dimensione del
bene demaniale oggetto della controversia. |
|
|
Cassazione, Sez. III civile, sentenza 09.02.2005, n.
2653
Danno da morte: per ogni congiunto, se agisce iure
proprio, vale il massimale (cfr.sentenza) |
|
|
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 21.01.2005 n. 1268
Invalidità: rapporto tra indennità e incapacità al
compimento di singoli atti
La capacità richiesta per il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi
sul numero degli elementari atti giornalieri, ma
soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali
assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla
salute del malato, nonché la salvaguardia della sua
"dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo
genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e
per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di
per sé la necessità di una effettiva assistenza
giornaliera). |
|
|
Cassazione, sez. I
civile, sentenza 19.01.2005 n° 1094. Durata
irragionevole dei processi e risarcimento ai sensi della
"Legge Pinto"
La sentenza in commento affronta il delicato e quanto
mai attuale problema della responsabilità dello Stato
per la durata dei processi e dell’interpretazione della
legge che la disciplina, ossia la Legge 24 marzo 2001 n.
89, meglio nota come “legge Pinto”.La controversia nasce
dal fatto che una società s.p.a. era stata chiamata in
causa da un suo ex dipendente, il quale agiva in
giudizio contro la prima per essere stato licenziato
illegittimamente; pertanto, si chiedeva la condanna alla
reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione
di illegittimità del licenziamento. Il giudizio di primo
grado si era protratto per tre anni e quattro mesi e la
società s.p.a. presentava ricorso alla Corte di Appello
deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito
Cedu), per il mancato rispetto del “termine ragionevole”
del processo. Infatti la società s.p.a. lamentava un
danno patrimoniale subito per il protrarsi irragionevole
della durata del processo, in quanto la stessa era stata
condannata a corrispondere al lavoratore, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge 300/70, le retribuzioni
dalla data del licenziamento alla reintegra ed agli
enti, assicuratore e previdenziale, i premi ed i
contributi maturati nelle more di un giudizio
protrattosi per 36 mesi.La Corte di Appello -sezione
lavoro- mediante “decreto”, ha ritenuto sussistere la
violazione dell’art. 6 del Cedu, riconoscendo alla
società s.p.a. di aver subito un danno patrimoniale.
La Cassazione, nella motivazione, affronta uno dei
principali problemi applicativi della “legge Pinto” cioè
quello relativo all’individuazione del limite oltre il
quale la durata di un processo possa essere ritenuta
irragionevole. Essa, uniformandosi ad altri precedenti
giurisprudenziali (tra le più recenti, Cass. 6856/04;
4207/04) afferma che la nozione di ragionevole durata
del processo non ha carattere assoluto, bensì relativo,
non prestandosi ad una predeterminazione certa e
predefinita, essendo la durata condizionata da parametri
fattuali che sono strettamente legati alla singola
fattispecie.
È la stessa legge 89/2001 che all’art. 2, fornendo al
giudice dell’equa riparazione i criteri di valutazione
specifici da utilizzare nell’accertamento della durata
del processo, dimostra di avere riguardo della
specificità del caso concreto, non accettando cadenze
temporali rigide. All’art. 2, co. 2° infatti si legge
che: “ Nell’accertare la violazione il giudice considera
la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del
procedimento, nonché quello di ogni altra autorità
chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua
definizione”. |
|
|
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004, n.
21095
Anatocismo: illegittimità della capitalizzazione
trimestrale dell’interesse composto
Il formulario base del contratto adottato dalla totalità
delle banche per regolare il rapporto di apertura di
credito con affidamento mediante scoperto su c/c,
stabilisce altresì l’addebito di interessi composti o
anatocistici sugli interessi primari (art. 73: “gli
interessi dovuti dal correntista … producono a loro
volta interessi nella stessa misura”), capitalizzati nei
singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del
rapporto (art. 72: “i conti che risultino, anche
saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente,
in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo,
giugno, settembre dicembre”).
Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto
per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c.,
e 14182 c.c.-
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n.
14091 ha statuito che: “La clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una
banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso
negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa
sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle
“norme bancarie uniformi” (giacché anche queste
costituiscono usi negoziali).”
Nel senso della nullità della convenzione di
capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto,
per violazione degli artt. 1283 e 14182 c.c., si
confrontino, tra le altre, Cass. Civ. 18 settembre 2003,
n. 13739; Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n.
14091; Corte di Cassazione, Sezione I, 28 marzo 2002 n.
4498; Corte di Cassazione, Sezione I, 28 marzo 2002 n.
4490;Corte di Cassazione, Sezione I, 1° febbraio 2002 n.
1281; Corte di Cassazione, Sezione I, 11 novembre 1999
n. 12507; Corte di Cassazione, Sezione III, 30 marzo
1999 n. 3096; Trib. Monza 21 febbraio 1999; Trib. Busto
Arsizio, 15 giugno 1998; Trib. Vercelli 21 luglio 1994;
Pret. Roma 11 novembre 1996, ecc..
Le sopra citate pronunce hanno dunque affermato
l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai
limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti
dall'art. 1283 c.c., ossia l'ipotesi di interessi dovuti
per almeno sei mesi, ovvero la proposizione di una
domanda giudiziale (che ne determina anche la
decorrenza) o il perfezionamento di una convenzione
successiva alla scadenza degli interessi stessi.
E’ noto infatti che l’anatocismo, o interesse composto,
ovvero la produzione indefinita di interessi sugli
interessi degli interessi, è consentita esclusivamente
nel caso in cui a tal fine sia stata presentata
specifica domanda giudiziale oppure sia stata stipulata
idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla
loro scadenza.
Nel caso in esame, la convenzione anatocistica,
preventiva e trimestrale, potrebbe essere consentita, ai
sensi dell’art. 1283 c.c., solo in presenza di un uso
normativo che espressamente preveda la preventiva
pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli
interessi scaduti.
NON ESISTE, tuttavia, un uso normativo, anteriore, né
posteriore, all’entrata in vigore del vigente codice
civile del 1942, il cui contenuto consenta la
pattuizione preventiva della capitalizzazione
trimestrale degli interessi non ancora scaduti: non si
può confondere l’uso con l’abuso.
Successivamente all’entrata in vigore del codice civile,
non potranno essersi formati validamente (in quanto
contra legem) altri usi normativi rispetto a quelli già
esistenti al momento di entrata in vigore del codice.
La pretesa consuetudine normativa di capitalizzazione
trimestrale degli interessi non soltanto è inesistente
al momento dell’entrata in vigore del codice del 1942,
ma necessariamente non può neanche ritenersi che tale
consuetudine possa essersi validamente formata anche
negli anni successivi.
D’altra parte, le prime N.U.B. in tema di conto corrente
(si tratta di un gruppo di 15 condizioni elaborate
dall’ABI), adottate dal 1° gennaio 1952, prevedevano,
per la prima volta, la capitalizzazione trimestrale
degli interessi debitori[1], né nel 1942 era operante la
Confederazione Generale Bancaria Fascista.
Gli stessi usi, registrati dalle Camere di Commercio in
sede provinciale, in un momento antecedente o
concomitante sia con quello della entrata in vigore del
codice civile che delle “condizioni generali uniformi di
banca” in tema di conto corrente, nulla prevedevano
circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei
conti debitori a favore delle banche[2].
Dalla data di entrata in vigore del codice civile alla
formulazione delle N.u.b., è nota una sola sentenza che
abbia esaminato il problema dell’anatocismo, ma quello
semestrale e mai quello trimestrale, e precisamente
quella della S.C. del 5 ottobre 1953[3].
Con questo non si vuole assolutamente affermare che la
cadenza trimestrale dell’interesse anatocistico fosse
sconosciuta prima del 1942: è storicamente provato che,
in quei rari contratti che prevedevano la
capitalizzazione composta, si convenissero varie cadenze
(quella trimestrale, semestrale, annuale, ecc..). e che
non vi fosse un particolare uso normativo.
L’inserzione nei contratti bancari di conto corrente, ed
in altri, di una previsione di capitalizzazione
trimestrale non costituisce, com’è a tutti noto, un uso
normativo ma al massimo potrebbe costituire una tendenza
(dettata dall’imposizione di un contraente forte) verso
la costituzione di un uso negoziale (art. 1340 c.c.), la
cui formazione peraltro non si sarebbe mai compiuta,
considerato il contrasto di questa clausola con il
divieto imperativamente stabilito dalla legge.
Gli elementi dell’uso normativo sono due: l’uno,
esteriore, costituito da un mero fatto consistente nella
ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento
(usus), l’altro, psicologico, costituito dalla generale
opinione di osservare, così operando, una norma
giuridica – (opinio iuris ac necessitatis).
La generalità dei clienti delle banche è convinta, non
certo di osservare una norma giuridica, ma di
sottoscrivere un contratto predisposto dal contraente
forte, fitto di clausole vessatorie dannose al
contraente debole che, però, ha necessità di sottostare
al sistema bancario.
Le norme bancarie uniformi, predisposte da
un’associazione di categoria pianificata alla tutela
degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.), non
hanno forza normativa (Cass. 26 ottobre 1968, n.3572;
Cass. 14 dicembre 1971, n.3638).
Infine, chi invoca l’operatività dell’uso deve fornire
la prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass.
6 dicembre 1972, n. 3533), non essendo il giudice tenuto
a ricorrere a fonti estranee alla sua scienza ufficiale,
né tanto meno ad indagini personali involgenti
l’esercizio di attività istruttorie non richieste dalle
parti (Cass. 17 maggio 1976, n. 1742).
Vi è, al contrario, prova ufficiale dell’inesistenza
dell’uso normativo anatocistico (trimestrale, semestrale
o annuale) dalla semplice lettura degli usi nazionali,
ovvero “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi
locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione
Generale del Commercio presso il Ministero
dell’Industria e del Commercio (cfr. www.adusbef.it)
L’art. 25 D.Lgs. 04/08/1999 n. 342 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4
ottobre 1999 n. 233, ed entrato in vigore il 19 ottobre
1999), recante modifiche all’art. 120 D.Lgs. 01/09/1993
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia - T.u.b.), è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, relativamente al solo 3
comma, con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000 che
evidenziava vizi di forma: è ovvio, che detta rilevata
carenza formale non può non interessare l’intero art. 25
e, quindi, anche il comma 2 che regola detto istituto
con l’eliminazione del precedente “doppio binario”[4].
Infine, è in ogni caso opportuno rilevarsi che è nulla
la clausola contrattuale secondo cui il meccanismo della
capitalizzazione ai danni dell’utente continua ad
operare anche dopo la cessazione del rapporto (ad es.
revoca), e fino alla data di estinzione del debito (si
confronti, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 1999
n. 3845; Trib. Lecce 8 ottobre 1997).
In altri termini, la previsione di anatocismo
(indipendentemente dalla circostanza che sia trimestrale
o annuale) riguarda solo ed unicamente la fase in cui il
conto corrente bancario è aperto e funzionante, perché
solo in quella fase, secondo quanto previsto dagli usi,
la banca può capitalizzare gli interessi debitori.
Infatti, se il rapporto contrattuale é cessato (revoca
dell’affidamento), la causa non esiste, o per difetto
originario oppure per difetto funzionale (ad es.
risoluzione): il persistere della capitalizzazione (già
di per sé illegittima) dopo tale cessazione, anziché
espressione di una apprezzabile funzione economico -
sociale, sarebbe mero anatocismo, non consentito per gli
usi contrattuali, ed in particolare non legittimato
dall’art. 7, comma 4, delle norme ABI (o da altre
pattuizioni analoghe), che costituisce convenzione
anteriore, e non posteriore (art.1283 c.c.), alla
scadenza degli interessi primari.
Inoltre, l’interesse di mora applicato su un rapporto
revocato costituisce un illegittimo anatocismo, quanto
meno nella parte del credito costituito da interessi.
L’indirizzo Giurisprudenziale, così consolidato, è stato
ribadito ed ampliato dalla sentenza n. 21095 del 4
novembre 2004 delle Sezioni Unite della Suprema Cortecce
ha sottolineato l’operativita’ della retromarcia del
1999, cioe’ ha sottolineato che le clausole di
capitalizzazione trimestrali dovessero ritenersi
invalide anche prima dello storico revirement della S.C.
del 1999. Inoltre la sentenza delle Sezioni unite n.
21095 sottolinea come possa venir dichiarata la nullita’
di una clausola anotocistica, benche’ la relativa
questione fosse stata tardivamente sollevata dalle
parti, giungendo alla risposta affermativa, su basi di
vari precedenti che affondano nella regola della
rilevabilita’ anche d’ufficio delle cause di nullita’
del contratto.
Le Sezioni unite hanno anche affrontato il problema di
un’assunta communis opinio di validita’ della clausola
all’epoca per cui, a una consuetudine in tal senso
allora vigente, sarebbe subentrata soltanto dopo una
desuetudine. Gli argomenti proposti a sostegno di tale
tesi bancaria non hanno convinto i Supremi giudici, i
quali osservano che proprio in epoca di poco anteriore
all’inversione di rotta c’era stato un rimescolio anche
legislativo (si pensi se non altro alla legge
antiusura), nel senso di accordar maggior tutela al
consumatore dei servizi bancari.
Ma soprattutto sottolineano che nel periodo antecedente
di fatto le pattuizioni anatocistiche come le clausole
non negoziate e non negoziabili perche’ gia’ predisposte
dalle banche in conformita’ a direttive delle
associazioni di categoria venivano sottoscritte dalla
parte che aveva necessita’ di fruire del credito
bancario e non aveva quindi altra alternativa per
accedere a un sistema bancario connotato dalla regola
del "prendere o lasciare".
Dal che la riconducibilita’ ab initio della prassi
d’inserimento dei contratti bancari delle clausole in
questione a un uso negoziale e non gia’ normativo. La
funzione assolta dalla giurisprudenza dell’epoca non fu
nulla piu’ che ricognitiva e mai pero’ creativa della
regola. Una ricognizione, pur reiterata, ma risultante
poi erronea nel presupporre l’esistenza di una regola,
non puo’ infatti avere una portata creativa, tanto piu’
— osserva la sentenza — che si tratta di dieci decisioni
nell’arco di un ventennio. Ben lungi dunque dal
conferire normativita’ a una prassi negoziale che si e’
dimostrata poi essere contra legem.
D’altronde—osserva la sentenza n. 21095 — a tale
conclusione si arriva sulla base normativa (D.Lvo
342/1999) essendo stata dichiarata incostituzionale la
salvaguardia delle clausole preesistenti recata
dall’articolo 25: l’eliminazione dell’eccezionale
salvezza e conservazione delle clausole gia’ stipulate
lascia quest’ultime, secondo i principi che reggono la
successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle
norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali
esse non possono che essere dichiarate nulle perche’
stipulate inviolazione dell’articolo 1283 del Codice
civile.
In ultimo, va sottolineato, come alla nullità
dell’anatocismo trimestrale non è consentito supplire
con altra tipologia di capitalizzazione composta (in tal
senso Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del
21 gennaio 2002 – edita in www.studiotanza.it ;
Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002[5];
Corte d’Appello di Milano, Sez. III Civ., sentenza n.
1142 del 04 aprile 2003). |
|
|
Cassazione , sez. III civile, sentenza 22.10.2004, n.
20588
Responsabilità della s.i.m. per i danni causati dai
promotori finanziari
La società di intermediazione mobiliare risponde, ex
art. 2049 c.c., per i danni arrecati a terzi dai
promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze
loro affidate, purchè sussista un rapporto di "occasionalità
necessaria" tra il fatto illecito del preposto e
l'esercizio delle mansioni affidategli, non rilevando
che il comportamento del promotore abbia esorbitato il
limite fissato dalla società.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 20588 del 22 ottobre 2004, rilevando che il
comportamento del promotore aveva ingenerato nel
risparmiatore l'affidamento incolpevole che il suo
investimento avesse avuto come destinatario finale la
società di intermediazione mobiliare. |
|
|
Cassazione, SS.UU., sentenza 05.07.2004, n. 12270
Accompagnamento decorre, in corso di causa, dal
sopraggiunto requisito fisico
L'indennità di accompagnamento, se il ricorrente non ha
raggiunto il requisito sanitario al momento della
proposizione della domanda amministrativa, bensì nel
corso del procedimento giudiziario, decorre dal momento
del sopraggiungere del requisito fisico.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione,
con la sentenza n. 12270 del 5 luglio 2004, respingendo
l'orientamento giurisprudenziale che nell'ipotesi in
esame faceva coincidere la decorrenza dell'indennità con
quella, di cui all'art. 3, co. 4° della legge 18/1980, e
cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale è stata presentata la domanda. |
|
|
Cassazione , sez. I civile, sentenza 02.07.2004 n.12121
Assegno di mantenimento: rilevanza della mancata
attivazione per trovare lavoro
L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale
capacità di guadagno, è un elemento valutabile dal
giudice per definire la misura dell'assegno in sede di
separazione, ma il mancato sfruttamento della supposta
attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale,
né lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie
occasioni di reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 12121 del 2 luglio 2004, precisando che l'inattività
lavorativa non è necessariamente indice di scarsa
diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non
sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di
occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione
potrebbe essere interpretato come rifiuto o non
avvertita necessità di un reddito che condurrebbe ad
escludere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo
di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe
potuto ottenere quale retribuzione per l'attività
lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.
La teorica possibilità del coniuge privo di reddito,
infatti,di reperire un'occupazione non elide il dovere
di solidarietà ed il conseguente obbligo di condivisione
dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole,
tanto più se, come nel caso di specie, la moglie era
"casalinga" già prima della separazione, giacché dopo di
essa, a differenza di quanto accade dopo il divorzio,
permangono tendenzialmente, e sono tutelati per quanto
possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di
vita precedente la rottura della convivenza coniugale. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.06.2004, n. 10559
Espulsione dello straniero: giudice deve effettuare un
rigoroso controllo del titolo
In sede di convalida del provvedimento col quale il
questore ordina il trattenimento dello straniero presso
un centro di permanenza temporanea, il giudice è tenuto
ad operare un rigoroso controllo sull'esistenza
(materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che
rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere
ufficioso del giudice, in considerazione dell'incidenza
che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo
destinatario. |
|
|
Cassazione , sez. lavoro 26.05.2004, n. 10157
Danno da dequalificazione professionale va valutato in
via equitativa
Il danno da dequalificazione professionale attiene alla
lesione di un interesse costituzionalmente protetto
dall'art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il
diritto fondamentale del lavoratore alla libera
esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro
secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per
legge o per contratto, con la conseguenza che i
provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente
ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere
l'immagine professionale, la dignità personale e la vita
di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e
di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio
familiare, sia in termini di perdita di chances per
futuri lavori di pari livello. |
|
|
Cassazione, sez. III civile, sentenza 27.04.2004, n.
7980
Danno non patrimoniale per illegittima destituzione
dall'incarico del primario
Interpretando l'art. 2059 c.c. in senso conforme alle
norme costituzionali, ad esso sovraordinate, il danno
non patrimoniale comprende oltre al danno morale
soggettivo anche ogni ipotesi in cui si verifichi
un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona
costituzionalmente garantito, dalla quale derivino
effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica
senza che sia necessario che tale lesione configuri
reato.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza
27 aprile 2004 n. 7980, ricordando che il danno
biologico è immanente al fatto illecito lesivo
dell'integrità biopsichica del danneggiato, a differenza
delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa
lesione, trascendenti lo stesso fatto.
Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del
diritto alla salute alla lesione di ogni altro valore
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, e
comportano pertanto il risarcimento del danno relativo,
indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa
lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale,
autonoma ed aggiuntiva.
Nella caso di specie il ricorrente era stato destituito
dall'impiego di primario con provvedimenti del consiglio
di amministrazione di un Ospedale e reintegrato in
servizio soltanto a seguito dell'annullamento di tali
provvedimenti da parte del giudice amministrativo. |
|
|
Cassazione, sez. tributaria, sentenza 18.09.2003, n.
13802
Il giudice tributario può discostarsi dagli accertamenti
induttivi compiuti dal fisco
Il Giudice tributario ha il potere di controllare
l'operato della Pubblica amministrazione e di verificare
se gli effetti che la stessa Pubblica amministrazione ha
ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi
siano o meno compatibili con il criterio della
normalità.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 18
settembre 2003, n. 13802, precisando che il giudice
tributario, qualora riscontri incongruenze contrastanti
il criterio di ragionevolezza, può pervenire a diverse
conclusioni, e quindi, anche alla determinazione di un
reddito presuntivo inferiore a quello indicato
dall'amministrazione.
Nel caso di conclusioni diverse da quelle
dell'amministrazione il giudice deve tuttavia
evidenziare le motivazioni che giustificano il
ridimensionamento dei risultati esposti nell’avviso di
accertamento. |
|
|
Cassazione, sez.I civile, sentenza 01.04.2004, n. 6370
No a sospensione dell'espulsione in pendenza di ricorso
sul permesso di soggiorno
La Corte di Cassazione, con sentenza 6370/2004, ha
ritenuto che non sussista la possibilità di ottenere dal
Giudice Ordinario, adito in sede di impugnazione del
provvedimento di espulsione prefettizio,la sospensione
della espulsione in attesa della decisione del
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno da
parte del competente Tribunale Amministrativo Regionale.
In conseguenza, afferma la Corte che “la decisione del
giudice amministrativo sul permesso non è quindi
antecedente logico di quella del giudice ordinario sul
decreto d'espulsione, che legittimamente fu emesso per
l'esistenza della revoca, dell'annullamento e del
diniego del permesso di soggiorno successivamente
annullati dal TAR; pertanto, a seguito della decisione
definitiva dei giudici amministrativi di accoglimento
del ricorso, lo straniero potrà chiedere al Prefetto la
revoca dell'espulsione" |
|
|
Cassazione, sentenza 23.03.2004, n. 5728
Obbligo per il giudice di audizione in sede di convalida
del decreto di espulsione
In sede di convalida del decreto di espulsione emesso
dal questore il giudice ha l'obbligo della previa
audizione dell’interessato a pena di nullità insanabile
rilevabile d’ufficio. |
|
|
Cassazione , sez. III civile, sentenza 04.03.2004 n.
4400
Responsabilità medica, perdita di chance e nesso di
causalità
La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole
di conseguire un determinato bene o risultato, non é una
mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la
perdita della possibilità consistente di conseguire il
risultato utile del quale risulti provata la
sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 4 marzo
2004 n. 4400, precisando che con particolare riferimento
alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento
dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva)
del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia
medica e medicina legale non possa fornire un grado di
certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto
di causalità non può essere esclusa in base al mero
rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e
ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie
qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza
o sopravvenienza di altri fattori determinanti. |
|
|
Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2004, n.
3549
Danno biologico iure hereditatis se sussiste lasso di
tempo fra lesione e morte
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di
tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle
stesse è configurabile un danno biologico risarcibile
subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla
effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui
patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del
danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile
agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti
del danneggiante iure hereditatis. |
|
|
Cassazione, sez. Lavoro sentenza 15.01.2004, n. 515
Mobbing e demansionamento: dimissioni in grave stato
psichico sono annullabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza 515/2004, ha
rinviato alla Corte di Appello la sentenza che rigettava
il ricorso di una dattilografa, demansionata e
sottoposta a pressione psicologica, che in un momento
transitorio di grave turbamento aveva rimesso le proprie
dimissioni dal posto di lavoro.
La Corte ha ribadito che dovevano essere valutate più
attentamente le condizioni della lavoratrice per
rilevare la sussitenza di una incapacità ex 428 cc.,
anche se temporanea e desumibile da indizi e
circostanze: difatti, perché sia ravvisabile una
situazione di incapacità di intendere e di volere non è
necessaria la totale esclusione della capacità psichica
e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente
invece che questi, al compimento dell’atto, si trovi in
uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di
apprezzare l’importanza dell’atto medesimo e di
liberamente determinarsi al suo compimento (cfr.
Cassazione 4539/02).
Infine la Suprema Corte ha sottolineato che lo stato di
incapacità di intendere e di volere può essere provato
in modo indiretto in base ad indizi e presunzioni, che
anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua
configurabilità |
|
|
Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.12.2003, n.
19042
Legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento se
l'ex moglie lavora in nero
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 19042 del 12 dicembre 2003, precisando che il lavoro
del coniuge, ancorchè in nero, costituisce un elemento
della capacità lavorativa e quindi della capacità di
guadagno della stessa.
Nel caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno
confermato la sentenza dei giudici di merito ritenendo
legittima la riduzione dell'assegno a carico di un
professore universitario di Roma a favore della ex
moglie che lavorava in nero presso un negozio di
abbigliamento. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 05.11.2003, n. 16626
Risarcimento del danno per mancato godimento del riposo
settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un compenso ulteriore ed
aggiuntivo a quello destinato a retribuire il lavoro
prestato nella giornata di domenica, nel caso di
differimento del riposo settimanale nell'ambito della
settimana successiva.
Il differimento illecito del riposo, poiché non
consentito da norme di legge o contrattuali, comporta,
oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica,
anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per
usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto
alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle
attività realizzatrici della persona umana.
Con la sentenza n. 16626 del 5 novembre 2003 la Corte di
Cassazione ha precisato che il lavoratore, il quale
intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento
dei danni subiti, è tenuto ad allegare e provare il
pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi
caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale,
potendo assumere adeguata rilevanza anche il consenso
dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel
giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare
attività lavorativa proprio in tale giorno. |
|
|
Cassazione, sez.Lavoro sentenza 20.09.2003, n. 13949
Lavoratori tutelati anche in trasferimento d'azienda con
atto autoritativo della P.A.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13949 del 20
settembre 2003, stabilisce che il trasferimento
d’azienda è configurabile anche nel caso in cui ciò sia
avvenuto a seguito di un provvedimento autoritativo,
oltre che a seguito di atto negoziale (ipotesi quest’ultima
pacifica in materia).
L'art. 2112 c.c. si applica pertanto anche all'ipotesi
di trasferimento d'azienda per atto autoritativo dalla
P.A. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 17.06.2003, n. 7176
é radicalmente nullo il licenziamento della lavoratrice
per causa di matrimonio
Il licenziamento della lavoratrice per causa di
matrimonio è radicalmente nullo e la lavoratrice ha
diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento
del danno costituito tout court dall’importo della
retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla
riammissione. |
|
|
Cassazione , sez. III civile, sentenza 31.05.2003, n.
8828
Danno non patrimoniale per la lesione di valori
personali di rilievo costituzionale
In presenza di una lesione di valori della persona
costituzionalmente garantiti il risarcimento del danno
non patrimoniale non è soggetto al limite derivante
dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 14.05.2003, n. 7485
Annullamento delle dimissioni per stato di incapacità
naturale del lavoratore
Ai fini dell'annullamento dell'atto di dimissioni per
incapacità naturale non occorre la totale privazione
delle facoltà intellettive e volitive del lavoratore,
essendo sufficiente che le facoltà intellettive o
volitive risultino diminuite in modo da impedire od
ostacolare una seria valutazione dell'atto e la
formazione di una volontà cosciente. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 09.04.2003, n. 5539
Demansionamento: danno biologico e predisposizione
fisica del lavoratore
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità
extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali o i
fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su
cui incide il comportamento imputabile dell’uomo non
possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di
danno, l’autore del comportamento imputabile è
responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso
scaturenti secondo normalità. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.04.2003, n. 5115
Sul diritto al riconoscimento del figlio naturale già
riconosciuto dall'altro genitore
Il riconoscimento del figlio naturale minore
infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è
diritto soggettivo primario dell'altro genitore
costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost. Tale
diritto, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che
per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere
sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed
irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di
una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del
minore.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 5115 del 3 aprile 2003, precisando che il secondo
riconoscimento non si pone in termini di
contrapposizione con l'interesse del minore, ma come
misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso
il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di
una madre e di un padre e ad assumere cosi una precisa e
completa identità.
(Cfr. Cass. 22 ottobre 2002 n. 14894, 10 aprile 2001 n.
6470; cfr. pure Cass. 16 marzo 1999 n. 2338, 26 novembre
1998 n. 12018, 11 marzo 1998 n. 2669, 29 dicembre 1994
n. 11263). |
|
|
Cassazione, sez. V, sentenza 18.03.2003, n. 12698
Commette un duplice reato il marito che intercetta le
telefonate della moglie
Chi istalla abusivamente delle apparecchiature al fine
di intercettare conversazioni telefoniche tra altre
persone, prendendo altresì cognizione delle altrui
conversazioni intercettadole, viola contemporaneamente
gli art. 617 e 617-bis c.p.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
18 marzo 2003 n. 12698, precisando che mentre l'art. 617
c.p. descrive la condotta di abusiva installazione di
apparecchiature atte alla intercettazione, l'art.
617-bis c.p. prevede quella di fraudolenta
intercettazione delle comunicazioni o conversazioni
altrui, cosicché il legislatore punisce, nella prima
ipotesi, la ricezione comunque avvenuta di comunicazioni
inter alios e, nella seconda, la semplice installazione
abusiva di apparecchiature finalizzate
all'intercettazione, sanzionando condotte che ben
possono essere realizzate in modo autonomo ed
indipendente e, normalmente, si compiono in tempi
diversi.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la
condanna di un marito per avere abusivamente installato
nella propria abitazione un apparecchio di registrazione
delle conversazioni telefoniche della moglie per la sua
presunta infedeltà. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.03.2003, n. 3154
Nel procedimento di espulsione è necessaria l'audizione
dell'interessato
Il soggetto di cui si chiede l'espulsione deve essere
sia sentito nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Ciò è desumibile sia
dalla disposizione di cui al comma nono dell'art. 13 del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia dallo stesso
principio del contraddittorio che impone la notifica, a
cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio
all'autorità emittente. Tale audizione prescritta nei
suddescritti termini e modi di legge non può ritenersi
soddisfatta da alcun altro atto equivalente, tanto meno
dall'audizione avvenuta ad opera dell'autorità
amministrativa presso il Centro di accoglienza. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29.01.2003, n. 1377
L'indennità di accompagnamento può spettare anche ai
bambini in tenera età
La situazione d'inabilità, che comporta l'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o
necessità di assistenza continua per impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della vita, necessaria per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art.
1 l. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo
a bambini in tenera età. |
|
|
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 24.01.2003, n. 1127
Regolamento di giurisdizione e repressione della
condotta antisindacale
L'istanza di regolamento di giurisdizione non è preclusa
dalla pendenza del giudizio di opposizione al decreto
che definisce il procedimento di repressione della
condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto,
perché il provvedimento, fino al momento in cui è
definito il giudizio di opposizione, è un atto
processuale provvisorio, che non può contenere una
statuizione implicita, concernente la giurisdizione,
sulla quale possa formarsi il giudicato.
|
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 08.01.2003, n. 86
Sulle modalità di applicazione dei criteri per il
licenziamento collettivo
In materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge
23 luglio 1991 n. 223 la indicazione delle modalità con
cui sono stati applicati i criteri di scelta,
rispondendo all'esigenza di consentire ai sindacati, ed
al giudice, un sollecito ed immediato controllo,
evitando che l'imprenditore possa, ex post, giustificare
le sue scelte in relazione a quanto sostenuto dai
lavoratori in sede contenziosa, presuppone
necessariamente la evidenziazione della valutazione
comparativa fra tutti i dipendenti nell'ambito dei quali
la scelta va operata, così da permettere una vera e
propria graduatoria derivante dal raffronto fra tutti i
lavoratori interessati al provvedimento espulsivo, in
relazione ai quali è intervenuta la scelta, onde
consentire di verificare come e perchè i lavoratori
licenziati siano stati scelti, dovendosi osservare che
in assenza della suddetta comparazione, la comunicazione
si riduce ad un inutile rituale, non consentendo di
verificare, nel rispetto della finalità della previsione
normativi, in esame, la effettiva e corretta
applicazione dei criteri di scelta. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 11.11.2002, n. 15822
Lavoratore all'estero: licenziamento ingiustificato
viola ordine pubblico italiano
"1. Ai fini del diritto internazionale privato italiano,
la domanda con la quale il lavoratore chieda dichiararsi
l’illegittimità del licenziamento e la reintegra nel
posto di lavoro, in relazione a rapporto di lavoro sorto
all’estero, ivi eseguito e poi risolto, introduce una
controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai
sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218.
Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev’essere
individuata secondo le disposizioni della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984 n. 975.
2. A norma dell’art. 6 secondo comma lettera "a" della
predetta Convenzione, il rapporto di lavoro sorto,
eseguito e risolto negli Stati Uniti d’America ed in
relazione al quale, all’atto della stipulazione del
relativo contratto, le parti non abbiano esercitato la
facoltà di scelta di cui all’art. 3 della stessa
Convenzione, è regolato dalla legge del luogo di
esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che tale
legge – che il giudice ha il dovere d’accertare
d’ufficio a norma dell’art. 14 delLa citata legge 31
maggio 1995 n. 218 – non risulti manifestamente
incompatibile con l’ordine pubblico italiano.
3. È manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
italiano una legge che, in linea generale, non preveda
tutela contro il licenziamento ingiustificato.
4. In caso di accertata incompatibilità con l’ordine
pubblico italiano, ai sensi del numero che precede, il
giudice applicherà i criteri di cui all’ art. 4 della
richiamata Convenzione di Roma." |
|
|
Cassazione, sez. IV penale, sentenza 04.10.2002, n.
33305
Lesioni personali colpose: genitori conviventi
legittimati a costituirsi parte civile
Deve riconoscersi la legittimazione anche dei genitori
della persona offesa, purchè conviventi, a costituirsi
parte civile quanto meno per esigere la rifusione del
danno patrimoniale derivante dal contestato reato di
lesioni colpose.
é questo l'importante principio stabilito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 33305 del 4 ottobre 2002.
La Suprema Corte, superando l'orientamento che limitava
la rilevanza della ''convivenzà' allo stretto ambito dei
rapporti more uxorio, ha affermato che la lesione di
qualsiasi forma di "convivenza", purchè dotata di un
minimo di stabilità, tale da non farla definire
episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per
un'attesa di apporto economico futuro e costante
costituisce legittima causa petendi di una domanda di
risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale
chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha
causato. |
|
|
Cassazione, SS.UU., sentenza 26.09.2002, n. 13988
Fondo di garanzia Inps: al lavoratore spettano gli
interessi e la rivalutazione
"Il credito del lavoratore per il trattamento di fine
rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre
mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva
quando, in forza della legge 297/82 e decreto
legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del
fondo di garanzia gestito dall'Inps per l'insolvenza o
l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi
comprensivo, come di regola, degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il
divieto di cumulo di tali accessori stabilito
dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91".
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione,
risolvendo il contrasto tra i due diversi orientamenti
in materia. Secondo un primo filone giurisprudenziale le
prestazioni erogate dal fondo hanno natura tipicamente
previdenziale e conseguentemente é applicabile il
divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione
sulle relative somme, ai sensi dell'articolo 16, sesto
comma, legge 412/91. Il secondo orientamento, che è
quello accolto dalle Sezioni Unite, attribuisce invece
alle medesime prestazioni la stessa natura ed estensione
del debito del datore di lavoro insolvente, e ritiene,
pertanto, sussistente nel lavoratore il diritto a
ricevere cumulativamente gli interessi e la
rivalutazione monetaria, non trovando applicazione il
divieto di cui all'indicata disposizione. |
|
|
Cassazione, sez. I civile, sentenza 30.08.2002, n. 12721
Espulsione dello straniero: necessità di un accertamento
oggettivo dei sospetti
Il controllo giurisdizionale conseguente
all’impugnazione di un provvedimento di espulsione di
uno straniero, ex art. 13, 2° comma lett. c, deve avere
ad oggetto il riscontro della sussistenza dei
presupposti dell’inclusione dello straniero in una delle
categorie indicate dall’art. 1 della legge n. 1423 del
1956 e, pertanto, deve essere condotto utilizzando i
criteri che emergono dagli orientamenti
giurisprudenziali elaborati con riferimento a tal
disciplina (1).
Ai fini del controllo giurisdizionale dei provvedimenti
espulsivi devono tenersi presenti i criteri della
necessità di un accertamento oggettivo e non meramente
soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e
presunzioni; del requisito dell’attualità della
pericolosità; della necessità di esaminare globalmente
l’intera personalità del soggetto, quale risulta da
tutte le manifestazioni sociali della sua vita (2).
(1) In senso conforme Cass. n. 8395/2000.
(2) V. tra le più recenti: Cass. 17 marzo 2000,
Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998,
Musso; 6 aprile 1999, Cirilli; 20 novembre 1998, Iorio;
11 gennaio 1999, Pappacena. |
|
|
Cassazione , sez. III, sentenza 30.07.2002, n. 11250
Responsabilità del gestore dell'autostrada per danni da
insidia o trabocchetto
La pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del
suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e
controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle
norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme
tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed,
in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del
"neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale è
tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per
l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non
visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d.
trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, la
responsabilità della P.A. e dell'Ente concessionario ex
art. 2043 cc per i danni subiti dall'utente stradale
allorché la insidia non sia visibile e prevedibile. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10.07.2002, n. 10031
Comportamento antisindacale:occorre lesione di interessi
collettivi del sindacato
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale
di cui all'art. 28 Stat. Lav. (legge 20 maggio 1970, n.
300) occorre che gli atti e i comportamenti del datore
di lavoro impediscano o limitino l'esercizio delle
libertà e attività garantite al sindacato, assumendo
rilevanza esclusivamente la lesione oggettiva degli
interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, e
restando privo di rilievo, ai fini della concessione
della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro,
sia nel senso che la tutela non può essere negata in
presenza di situazioni di buona fede dell'autore del
comportamento, sia nel senso che l'intento di nuocere al
sindacato non è idoneo ad integrare condotta
antisindacale ove manchi la lesione degli interessi
collettivi considerati dalla norma (1).
La definizione del concetto di libertà e attività
sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale
ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è
titolare ai fini della tutela di interessi collettivi;
in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera
degli interessi morali e patrimoniali dei singoli
lavoratori.
La condotta del datore di lavoro violatrice di diritti
individuali, derivanti dalla legge (anche dalla
Costituzione, come il diritto alla retribuzione o alle
ferie) o dai contratti collettivi, non può mai
concretare condotta antisindacale, fermo restando che al
pregiudizio del diritto individuale potrebbe
accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi
collettivi, come, ad esempio, nel caso di inadempimenti
retributivi connessi a scioperi, di reazioni
disciplinari all'esercizio di attività sindacali (2).
(1) In tal senso Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n.
5295.
(2) Cfr. Cass., 8 maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991,
n. 1364; 18 aprile 2001, n. 5657. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 21.05.2002, n. 7459
Prescrizione dei crediti previdenziali e diritto alla
regolarizzazione contributiva
Ove l'Istituto previdenziale non abbia provveduto a
conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi,
nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza
dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla
regolarizzazione della posizione assicurativa del
lavoratore, che ne abbia fatto richiesta ad al quale è
precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex
art. 13 legge n.1338 del 1962 o all'azione di
risarcimento danni ex art.2116, secondo comma, c.c. |
|
|
Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza 10.04.2002, n. 5119
Coassicurazione per infortuni non mortali: obbligo di
avviso ex 1910 c.c.
Non essendo l’assicurazione privata contro gli infortuni
autonomamente disciplinata, si pone il problema di
stabilire se è ad essa applicabile l’art. 1910 nella
parte in cui prevede che, a fronte di più assicurazioni
per il medesimo rischio, l’assicurato debba avvisare
ciascun assicuratore, pena, in caso di dolosa omissione,
il mancato pagamento dell’indennità.
Per risolvere il contrasto sorto in giurisprudenza, le
Sezioni Unite della Cassazione affermano che è
necessario stabilire se il principio indennitario (art.
1905), che qualifica l’assicurazione contro i danni, sia
applicabile all’assicurazione contro gli infortuni.
Nel rispondere positivamente, la Suprema Corte individua
i seguenti motivi:
1. l’art. 1916 c. 4, espressione del principio
indennitario, estende esplicitamente all’assicurazione
contro gli infortuni il diritto di surrogazione
dell’assicuratore, allo scopo di impedire il cumulo
nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso
il terzo responsabile e del diritto all’indennizzo verso
l’assicuratore;
2. l’infortunio è evento produttivo di danno per
l’assicurato, da qualificarsi come danno patrimoniale,
se incide sulla capacità lavorativa del soggetto leso,
oppure non patrimoniale, ma comunque patrimonialmente
valutabile, mediante le tabelle del danno biologico,
qualora l’infortunio venga in considerazione come
rischio dell’assicurato indipendentemente dalla sua
capacità di lavoro e di guadagno.
Quanto evidenziato vale per l'assicurazione contro le
disgrazie accidentali non mortali, nella quale vi è
coincidenza tra l’assicurato, titolare dell’interesse
garantito e beneficiario dell’indennizzo per inabilità o
invalidità, e la persona sulla quale fisicamente incide
l’infortunio (coincidenza che si verifica sia nel caso
di assicurazione contro i propri infortuni, sia nel caso
di assicurazione contro gli infortuni di terzi stipulata
nell’interesse dei medesimi).
Nel caso di assicurazione contro gli infortuni ove sia
prevista la corresponsione dell'indennizzo per
infortunio mortale viene in considerazione un rischio
che è tipico della assicurazione sulla vita: il rischio
assicurato è sempre costituito dalla morte e
beneficiario non è l'assicurato, ma un terzo. In tal
caso, le norme applicabili dovranno essere
prevalentemente desunte, in relazione alle singole
fattispecie, dalla disciplina dettata in materia di
assicurazione sulla vita (in tal senso, Cass. 2915/68).
In conclusione, la S.C. statuisce che: «alla
assicurazione contro le disgrazie accidentali (non
mortali), in quanto partecipe della funzione
indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni,
va estesa l’applicazione dell’articolo 1910, trattandosi
di norme dettate a tutela del principio indennitario,
per evitare che, mediante la stipulazione di più
assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato,
ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua
fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento»,
mentre «deve ritenersi inapplicabile all’ipotesi di
assicurazione contro gli infortuni mortali la disciplina
dettata dall’articolo 1910». |
|
|
Cassazione sez. lavoro, sentenza 09.04.2002, n. 5065
Licenziamento: matrimonio e superamento del periodo di
comporto per malattia
L'art. 2110 cod. civ., che assicura la garanzia di
conservazione del posto di lavoro durante la malattia,
non costituisce norma eccezionale rispetto alla
previsione di nullità dei licenziamenti attuati per
causa di matrimonio di cui all'art. 1 della legge n. 7
del 1963.
Invero le due disposizioni concernono forme di tutela
che operano, senza interferenze reciproche, su piani
concettualmente distinti e per finalità diverse,
rispettivamente mediante un limite temporale
all'esercizio del potere di recesso correlato alla causa
di impossibilità della prestazione e attraverso una
presunzione legale che collega l'esercizio di tale
potere in un determinato arco di tempo ad una
valutazione (non consentita dall'ordinamento) della
minore convenienza della prosecuzione del rapporto,
presunzione che può essere superata dal datore di lavoro
solo con la dimostrazione dei presupposti di una delle
ipotesi tassativamente previste dalla legge. |
|
|
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 02.04.2002, n. 4647
Pretesa al rimborso delle spese mediche urgenti integra
un diritto soggettivo
La pretesa dell’assistito dal servizio sanitario
nazionale al rimborso delle spese sostenute per ricoveri
in luoghi di cura non convenzionati, resi necessari in
situazione di urgenza, comportanti – in mancanza di
idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile
presso le strutture pubbliche o convenzionate – pericolo
di vita o di aggravamento della malattia o di non
adeguata guarigione, configura una posizione di diritto
soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, atteso che in relazione alla situazione
predetta – come in relazione all’accesso ad ambulatori e
strutture convenzionali, che, ai sensi dell’articolo 3,
comma quarto, del decreto legislativo 678/81 (convertito
con legge 12/1982), deve ritenersi autorizzato in caso
di mancato immediato soddisfacimento della richiesta
presso le strutture pubbliche – non sussiste alcun
potere discrezionale autorizzativo della pubblica
amministrazione, con la conseguente inconfigurabilità di
atti amministrativi (comunque disapplicabili a norma
dell’articolo 5 della legge 2248/1865, all. e)
condizionanti il diritto all’assistenza. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 03.04.2002, n. 4746
Legittimi i controlli telefonici sul lavoratore per
accertare condotte illecite
Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di
apparecchiature per il controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 della
L. n. 300/1970, è necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa,
mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di
applicazione della norma i controlli diretti ad
accertare condotte illecite del lavoratore (cd.controlli
difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo
dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli
apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. |
|
|
Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.03.2002, n. 4373
Interpretazione del testamento e criterio della minore
onerosità per l'obbligato
Nell'interpretazione del testamento non può avere
applicazione il criterio della minore onerosità per
l'obbligato sancito dal suddetto art. 1371, non essendo
pensabile alcun conflitto tra i soggetti del rapporto
successorio. In tal senso Cassazione n.162/1959 e
595/1972. |
|
|
Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 02.03.2002, n. 3039
Ammissibili i controlli occulti del datore di lavoro sul
lavoratore
La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del
1970, secondo la quale i nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati, non ha fatto venire meno il
potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e
2104 c.civ., di controllare, direttamente o mediante
l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è
conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle
prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di
accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti
medesimi, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò
indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato
compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta
posizione particolare di colui che lo effettua, può
legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi
ostino né il principio di correttezza e buona fede
nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di
cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970,
riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per
il controllo a distanza e non applicabile
analogicamente, siccome penalmente sanzionato.In tal
senso Cass. 9 giugno 1990, n. 5599; Cass. 26 febbraio
1982, n. 1263; 25 novembre 1992, n. 829; 12 agosto 1998,
n. 7933; 3 luglio 2001 n. 8998. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 05.02.2002, n. 1505
Revoca della pensione di invalidità in seguito a
recupero della capacità di lavoro
La revoca della pensione di invalidità può conseguire
non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni
fisiche del pensionato, ma anche ad un recupero della
capacità di lavoro derivante da un proficuo e non
usurante riadattamento lavorativo che consente
all'assicurato di svolgere continuamente e senza danno
un'attività confacente alle sue attitudini con una
remunerazione anche inferiore, nei limiti legali
previsti per il conseguimento della pensione, a quella
percepita nello svolgimento dell'attività lavorativa
abbandonata a causa dell'invalidità
In tal senso vedi Cass. 28.12.1999 n. 14624. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 01.02.2002, n. 1320
Infortunio in itinere - percorso ''normalé' ed
assunzione del rischio elettivo
L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal
lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la
distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro
postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso
seguito e l'evento, nel senso che tale percorso
costituisca, per l'infortunato, quello normale per
recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra
itinerario seguito e attività lavorativa nel senso che
il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni
personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato
dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e
luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e
quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto
della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla
propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi
sia ragionevole.
- Si veda da ultimo Cass. n.5063/2000 e Cass. n.9099/1994.
Per approfondimenti si rimanda alla scheda
sull'infortunio in itinere. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 02.01.2002, n. 10
Risarcimento danni per impedimento allo svolgimento
delle proprie mansioni
Il comportamento del datore di lavoro che lascia un
lavoratore in condizioni di inattività per lunghissimo
tempo non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c.,
ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso
soprattutto come mezzo di estrinsecazione della
personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e
della professionalità del dipendente, ineluttabilmente
mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni
tipiche della qualifica di appartenenza.
La dignità professionale del lavoratore, intesa come
esigenza umana di manifestare la propria utilità e le
proprie capacità nel contesto lavorativo, è un bene
immateriale per eccellenza e la sua lesione produce
automaticamente un danno (non economico ma comunque)
rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza
agli interessi personali del lavoratore), determinabile
necessariamente solo in via equitativa.
Tale statuizione è conforme alla ricostruzione del danno
da demansionamento professionale data dalla
giurisprudenza di legittimità nella sua più recente
evoluzione. In diverse, significative, pronunce questo
giudice ha, infatti, rilevato che la modifica "in peius"
(ovvero la negazione o l’impedimento) delle mansioni dà
luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte
incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore.
Infatti il demansionamento non solo viola lo specifico
divieto di cui all’articolo 2103 Cc, ma ridonda in
lesione del diritto fondamentale alla libera
esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo
di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla
vita professionale e di relazione dell’interessato, con
una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende
suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in
via equitativa (Cass. 11727/99, 14443/00).
L’affermazione di un valore superiore della
professionalità, direttamente collegato a un diritto
fondamentale del lavoratore e costituente
sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in
qualche modo supera e integra la precedente affermazione
che la mortificazione della professionalità del
lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove
venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di
un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 7905/98,
1026/97,3686/96 e 8835/91). Prova, viceversa, che,
secondo le ricordate pronunce, rimane necessaria per
quanto riguarda l’eventuale danno materiale, il
pregiudizio economico cioè subito dal lavoratore anche
in termini di guadagno non conseguito per effetto della
perdita di concreti vantaggi necessariamente legati allo
svolgimento delle mansioni negate. |
|
|
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 12.11.2001, n. 14025
Giurisdizione AGO su indennità premio di servizio dei
dipendenti di EE.LL.
Le controversie relative all'indennità premio di
servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali,
devono essere considerate controversie previdenziali e
rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria ai sensi dell'art. 442 del codice di procedura
civile.In tal senso Cass. 26 maggio 1994 n. 5124; Cass.
11 aprile 1995 n. 4149; Cass. 1 settembre 1999 n. 623 |
|
|
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.10.2001, n. 13525
Lavoro - patto di prova deve contenere una specifica
indicazione delle mansioni
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve
non solo risultare da atto scritto, ma anche contenere
la specifica indicazione delle mansioni da espletarsi;
la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto
(con automatica conversione dell'assunzione in
definitiva sin dall'inizio), a prescindere dal livello
contrattuale e dalla natura delle mansioni assegnate,
atteso che, da una parte la possibilità per il
lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben
definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie
attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di
lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito
della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi
in ordine a compiti esattamente identificati sin
dall'inizio. |
|
|
Cassazione, Sezione II civile, sentenza 17.10.2001, n.
12652
Processo civile - ratifica del rappresentante senza
poteri - riassunzione
L'atto di riassunzione del giudizio dopo la
cancellazione della causa dal ruolo non richiede la
riproduzione specifica di tutte le domande della parte e
l'esposizione analitica dei fatti di causa e tanto meno
gli estremi curiali del processo. Deve perciò ritenersi
l'idoneità dell'atto di riassunzione quando risultino
comunicati alla controparte i nomi delle parti e gli
elementi indispensabili per l'identificazione delle
ragioni della controversia e dell'evento interruttivo,
giacché tali elementi sono sufficienti a render nota la
volontà dell'autore di dare nuovo impulso al processo
(1).
La dichiarazione di ratifica della manifestazione di
volontà espressa dal rappresentante senza poteri non
deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita,
ma può risultare anche per facta concludentia, id est
attraverso un comportamento del rappresentato dal quale
sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato
di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in
assenza dei relativi poteri di rappresentanza o,
comunque, una volontà del dominus incompatibile con il
rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la
dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia
richiesto lo scritto ad substantiam ovvero ad
probationem ove i facta concludentia dai quali desumere
la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per
fini consequenziali alla stipulazione del negozio (2)
(1) In tal senso Cass. 2.12.98 n. 12209, Cass. 27.12.96
n. 11503, Cass. 2.3.90 n. 1655, Cass. 1.3.84 n. 1440,
Cass. 14.5.81 n. 3194.
(2) Vedi anche Cass. 3.4.00 n. 4005, Cass. 17.5.99 n.
4794, Cass. 3.11.94 n. 9037, Cass. 21.10.91 n. 11123.
|
|
|
Cassazione 06.10.2001 n. 12608
Vendita fondo rustico - no prelazione al confinante,
anche se affittuario rinuncia
Il contratto preliminare si differenzia dalla vendita
vera e propria, in quanto è fonte di un obbligo
(convenzionale) a contrarre, generando un diritto alla
conclusione del contratto definitivo e non direttamente
alla prestazione che ne forma oggetto.
In presenza di affittuari sul fondo venduto, nessun
diritto di riscatto (non sussistendo - in linea di
principio - il correlativo diritto di prelazione) può
vantare il proprietario confinante. In base - infatti -
al combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7
l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelazione
e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto
proprietario di terreno confinante ove ricorra la
condizione limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7
cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della
vendita - al momento della denuntiatio della proposta di
alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento
della stipula del negozio traslativo - di mezzadri,
coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti
coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato
alla prelazione spettantegli (cfr. Cass. n. 4944/1988). |
|
|
Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 03.07.2001, n. 9009
Danno esistenziale del lavoratore per mancato riposo del
settimo giorno
Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di
domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno
della settimana, il mancato riposo settimanale, con
l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il
lavoratore uno specifico titolo di risarcimento, che é
autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la
penosità del lavoro domenicale.
Tale danno può consistere nella lesione dell'integrità
fisio-psichica, cioè nel danno alla salute o danno
biologico in senso stretto, oppure in quello che più
genericamente si designa come "danno esistenziale", al
fine di coprire tutte le compromissioni delle attività
realizzatrici della persona umana.
Si veda in particolare Cassazione civile sez. un., 3
aprile 1989 n. 1607 e Cassazione, Sez.I, 7 giugno 2000,
n. 7713. |
|
|
Cassazione,
sentenza 05.06.2001, n. 7620
Licenziamento - datore non può comunicarlo tramite
fattorino |
|
|
Cassazione, Sez. lav., sentenza 07.05.2001, n. 6500
Diritto alla pensione di inabilità in caso di patologia
anoressica
In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini
della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di
invalidità disciplinato dall'art.1 della legge 12 giugno
1984 n.222, si deve tener conto del quadro morboso
complessivo del soggetto assicurato e non delle singole
manifestazioni morbose, considerate l'una
indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una
somma aritmetica delle percentuali di invalidità
relative a ciascuna delle infermità riscontrate,
dovendosi invece compiere una valutazione complessiva
delle stesse, con specifico riferimento alla loro
incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni
altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere
svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza,
senza esporre ad ulteriore danno la propria salute (1)
(Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto applicabile
tale principio alle prestazioni assistenziali a carico
del Ministero dell'Interno in caso di coesistenza di
anoressia, deficit intellettivo, sindrome
psico-patologica ed eccessiva "magrezza", tali da
costituire un complesso quadro patologico inemendabile).
(1) In tal senso Cass. n.5934 del 20/6/94. |
|
|
Cassazione, sez. lavoro 03.04.2001, n. 4913
Sui benefici previdenziali in favore dei lavoratori
esposti alle polveri di amianto
"Lo scopo della legge n. 257 del 1992 (Norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto), quale si
evince dal complesso delle sue disposizioni, è quello di
sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di
lavoro in conseguenza della soppressione delle
lavorazioni dell’amianto, precisandosi al riguardo che
il sostegno si materializza attraverso l’erogazione del
trattamento straordinario di cassa integrazione e con
norme che consentono di conseguire la pensione di
vecchiaia o di anzianità, che prevedibilmente non
maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione
sul mercato del lavoro, tramite il prepensionamento o
attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi
di esposizione all’amianto". |
|
|
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 12.03.2001, n. 106
Anche il lavoratore a domicilio ha diritto all'indennità
di mobilità
I lavoratori a domicilio, i quali - a causa di
licenziamento per riduzione di personale o per
cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese,
diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale - vengano a
trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto
all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 7 legge 223/81, ove possano fare
valere, ai sensi dell'articolo 16, comma primo, della
medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi
dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione per ferie, festività ed infortuni), con un
rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque
non a termine (1).
(1) In tal senso successivamente Cassazione sez. lavoro,
sentenza n.4192 del 23/03/2002. |
|
|
Cassazione, Sez. I civile, sentenza 07.03.2001, n. 3291
Separazione tra coniugi: determinazione dell'assegno di
mantenimento
Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento
in favore del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione sono la non titolarità di adeguati redditi
propri, ossia di redditi che consentano al richiedente
di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto
in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una
disparità economica tra le parti (1).
Il parametro di riferimento, al fini della valutazione
di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca
l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche
complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale
elemento condizionante la qualità delle esigenze e
l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non
avendo rilievo il più modesto livello di vita
eventualmente subito o tollerato e che "le circostanze"
da considerare, al fini della determinazione del
quantum, al sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c., sono
soltanto quegli elementi fattuali di ordine economico,
diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di
incidenza sulle condizioni delle parti (2).
Qualora, prima della separazione, i coniugi abbiano
concordato, o quanto meno accettato, che uno dei due non
lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche
dopo la separazione, instaurando la separazione un
regime tendente a conservare il più possibile gli
effetti propri del matrimonio compatibili con la
cessazione della convivenza, e quindi anche il tenore ed
il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (3)
(1) In tal senso Cass. 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997
n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990
n. 11523; 1990 n. 6774).
(2) Vedi Cass. 1998 n. 3490; Cass. 1997 n. 7630; Cass
1996 n. 10463; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1994 n. 7437.
(3) Così Cass. 1994 n. 7437.
|
|
|
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 08.11.2000, n.
14508
Infortunio in itinere - risarcibile anche per tragitto
verso dimora familiare
L'infortunio in itinere è indennizzabile dall'Inail, non
solo nel caso di incidente verificatosi durante il
tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del
lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo
di lavoro a quello di residenza della sua famiglia,
diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza
al lavoro purché, quale che sia la distanza da
percorrere, si riveli ragionevole la scelta di
trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora
personale e non anche quella della famiglia.
Invero per luogo di abitazione non si può intendere
soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma,
soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità
dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità
familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e
ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo
di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza
costituzionale di solidarietà familiare. Per
approfondimenti si rimanda alla scheda sull'infortunio
in itinere. |
|
|
Cassazione, Sezione Lavoro 26.10. 2000, n. 14085
Rendita INAIL ad eredi per decesso causato da stress
lavorativo.
(cfr. sentenza). |
|
|
Cassazione Sezione Lavoro 3.10.2000, n. 13134
La rinuncia ad impugnare il licenziamento è valida
perchè l'interesse alla prosecuzione del rapporto di
lavoro resta nel campo del disponibile – Non si tratta
di un diritto derivante da norma inderogabile.
Il lavoratore subordinato può rendere invalida,
impugnandola, la sua rinuncia a diritti derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi; l’art. 2113 cod. civ. stabilisce che
l’impugnazione deve essere proposta con atto scritto
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o
dalla data della rinunzia se questa è intervenuta dopo
tale cessazione.
S.G., dipendente dell’Impresa Unione S.p.A., è stato
licenziato per cessazione dell’attività del cantiere cui
era addetto. Dopo avere sottoscritto una rinuncia ad
impugnare il licenziamento, egli lo ha contestato,
sostenendo che l’azienda era in grado di impiegarlo
presso altri cantieri.
Nel giudizio che ne è seguito, davanti al Pretore di
Parma, l’azienda si è difesa sostenendo che la rinuncia
all’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi
valida in quanto concernente un diritto disponibile. Il
Pretore ha ritenuto fondata l’eccezione ed ha rigettato
la domanda di annullamento del licenziamento. Questa
decisione è stata confermata in grado di appello dal
Tribunale di Parma.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13134 del 3 ottobre
2000, Pres. Prestipino, Rel. Coletti) ha rigettato il
ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il
Tribunale non sia incorso in errore affermando che la
rinuncia all’impugnazione del licenziamento doveva
ritenersi valida. La Corte ha richiamato la sua costante
giurisprudenza secondo cui l’interesse alla prosecuzione
del rapporto di lavoro in corso resta nel campo del
disponibile, com’è dato desumere dalla facoltà, per il
lavoratore, di dimettersi o di addivenire ad una
risoluzione consensuale, nonché dalla possibilità di
consolidamento degli effetti di un licenziamento
illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Ne deriva – ha affermato la Corte – che dello stesso
diritto di impugnare il licenziamento, il lavoratore può
liberamente disporre, facendone oggetto di rinunce e
transazioni, che sono sottratte alla disciplina
dell’art. 2113 cod. civ., secondo cui sono invalidi e
perciò impugnabili i soli atti abdicativi dei diritti
del prestatore di lavoro “derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi”. |
|
|
Cassazione, 07.07.2000, n. 9096
Al supercondominio si applica la disciplina del
condominio
I principi e le disposizioni dettate dal codice civile
in tema di condominio di edifici si applicano, in virtù
di interpretazione estensiva ovvero in forza di
integrazione analogica, si applicano anche al
supercondominio, che si verifica quando talune cose,
impianti e servizi comuni sono legati contestualmente,
dalla relazione di accessorio a principale, con più
condominii (es. per il viale di ingresso, per la
guardiola del portiere oppure per il servizio di
portierato).
E quanto stabilito dalla Seconda Sezione della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9096 depositata in data 7
luglio 2000. |
|
|
Cassazione Sezione Prima Civile n. 8118 del 14.06.2000
L'accertamento, da parte del Giudice del lavoro,
dell'attività redazionale svolta dall'aspirante
giornalista, deve essere tenuto in considerazione ai
fini dell'iscrizione nel registro degli aspiranti. Anche
se non ha autorità di giudicato nei confronti
dell’Ordine
M. M., dopo aver lavorato nella redazione del quotidiano
Il Lavoro di Genova senza regolare inquadramento, ha
chiesto al Consiglio Regionale Ligure dell’Ordine dei
Giornalisti l’iscrizione d’ufficio nel Registro dei
Praticanti e l’accertamento della compiuta pratica ai
fini dell’ammissione all’esame per l’iscrizione come
professionista all’Albo dei Giornalisti. Nel contempo
essa ha promosso davanti al Pretore un giudizio diretto
ad ottenere il trattamento previsto per il redattore dal
contratto nazionale di lavoro giornalistico. Il Pretore
ha accolto la sua domanda. Il Consiglio dell’Ordine
invece ha rigettato la richiesta di accertamento della
compiuta pratica, in quanto ha escluso che M. M. abbia
svolto presso il quotidiano Il Lavoro un’attività
sufficientemente diversificata partecipando alle varie
fasi dell’attività redazionale. Questa decisione è stata
confermata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. M. M. ha
impugnato la decisione del Consiglio Nazionale davanti
al Tribunale di Genova, che ha rigettato la domanda.
Anche la Corte d’Appello di Genova ha dato ragione
all’Ordine dei Giornalisti. M.M. ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la Corte d’Appello, per non
avere, tra l’altro, attribuito alcun valore agli
accertamenti svolti dal Giudice del lavoro nella causa
da lei promossa contro l’editore. La Suprema Corte
(Sezione I Civile n. 8118 del 14 giugno 2000, Pres.
Sensale, Rel. Losavio) ha accolto il ricorso.
La pratica giornalistica necessaria per gli esami di
idoneità professionale – ha affermato la Corte – deve
consistere, in base all’art. 41 D.P.R. n. 115/1965,
nella partecipazione all’attività di redazione nei suoi
molteplici aspetti. Nel caso in esame – ha osservato la
Corte – il giudice del lavoro ha accertato che
l’aspirante giornalista ha svolto nella redazione del
quotidiano “Il Lavoro” mansioni di redattore: tale
pronuncia, pur non avendo autorità di giudicato nella
controversia tra M.M. e l’Ordine dei Giornalisti,
avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla
Corte d’Appello di Genova come affermazione oggettiva di
verità, per la sua efficacia riflessa. La valutazione
compiuta dal giudice del lavoro implica infatti un
accertamento qualitativo circa l’attività svolta
dall’aspirante giornalista. Il fatto che il giudice del
lavoro abbia ravvisato lo svolgimento delle mansioni di
redattore – ha concluso la Cassazione – non avrebbe
dovuto essere ritenuto irrilevante dalla Corte di
Appello. |
|
|
|
Cassazione, sentenza del 23.02.1993 n. 2221
Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale -
Separazione personale - Scioglimento Riconciliazione -
Ripristino della comunione legale
La riconciliazione, intervenuta tra coniugi separati, fa
cessare con effetto ex nunc tutti gli effetti della
separazione, sia personali che patrimoniali, con
l'effetto anche di ripristinare il regime della
comunione dei beni esistente in origine tra i coniugi,
venuto meno in seguito al provvedimento di separazione.
... (Omissis) ...
Motivi della decisione
La interessantissima questione sottoposta all'esame
della Corte d'Appello, a quanto consta mai in precedenza
espressamente esaminata dalla giurisprudenza (della
Cassazione salvo quanto si dirà per fattispecie
parzialmente simile, mentre non sembra essere stato mai
pubblicato il provvedimento citato dalla appellante) ha
formato esame di studio da parte di autorevolissima ed
ampia dottrina.
La questione si sostanzia nel quesito se la
riconciliazione faccia o meno cessare gli effetti
patrimoniali della separazione ed in particolare
determini il ripristino del regime patrimoniale della
comunione dei beni esistente tra i coniugi prima della
separazione.
Come già accennato, la Cassazione con sentenza del 23
febbraio 1993 n. 2221 ha avuto modo di affrontare la
diversa (ma non ininfluente sul caso di specie)
questione di quali siano gli effetti della
riconciliazione sul regime patrimoniale dei coniugi
sposatisi prima dell'entrata in vigore della legge
151/75 con riferimento ad acquisto di immobili
effettuato successivamente a detta data, nell'ipotesi in
cui i coniugi non abbiano provveduto ad effettuare
l'apposita dichiarazione che avrebbe consentito loro di
non far cadere in comunione i beni acquistati
successivamente all'entrata in vigore della legge
151/75. Orbene la Cassazione con l'indicata decisione,
peraltro conforme ad altre, ha statuito che la
separazione personale superata dalla riconciliazione non
impediva (in mancanza appunto di ogni diversa
dichiarazione dei coniugi da effettuarsi naturalmente
con le speciali forme all'epoca transitoriamente
previste) la caduta nella comunione legale dei beni
acquistati da un solo coniuge dopo la riconciliazione.
Il principio ricavabile dalla suddetta sentenza sembra
non limitato al caso deciso (certamente diverso da
quello sottoposto all'esame della Corte) ma pare possa
essere esteso al fine di ritenere comunque non limitati
al solo campo personale, gli effetti della
riconciliazione tra i coniugi.
Si conviene con l'appellante che la dottrina nella sua
maggioranza sembra indirizzata nel senso di ritenere
necessaria la stipula di una apposita convenzione
matrimoniale al fine di modificare il regime
patrimoniale dei coniugi conseguente alla separazione
personale, ma tale conclusione non sembra condivisibile.
In linea di massima va osservato che nel nostro
ordinamento la separazione dei coniugi costituisce non
tanto una fase prodromica allo scioglimento (come pure
nei fatti essa ha assunto) ma semmai una fase
genericamente transitoria destinata preferibilmente a
concludersi proprio con la riconciliazione. Per tale
ragione infatti la riconciliazione non abbisogna di
alcuna forma essendo sufficiente la manifestazione di
volontà dei coniugi che si appalesi incompatibile con il
mantenimento degli effetti della separazione.
Persino la mancata predisposizione di una qualsiasi
forma di pubblicità alla separazione ed al provvedimento
di omologazione (salvo alcune limitate forme di
pubblicità volte pero soltanto a garantire gli
adempimenti conseguenti alla separazione) si inquadra
nella tendenza indicata di non ritenere definitiva la
separazione e di consentire quindi nel modo più semplice
il superamento dei contrasti tra i coniugi.
Non e chi non veda che imporre la stipula di una
convenzione per ripristinare il regime giuridico della
comunione esistente tra i coniugi prima della
separazione, finirebbe per costituire in qualche modo un
ostacolo alla riconciliazione piena facendo perdurare
quegli effetti che invece le parti con il loro
comportamento spontaneo (ed auspicato dalla legge)
avevano ritenuto di dovere disattendere.
Va tuttavia osservato che avere previsto come causa di
scioglimento della comunione la pronuncia sulla
separazione costituisce una deviazione al principio
della temporaneità della separazione al quale prima si e
fatto cenno. Ma e facile obiettare che una scelta
diversa da parte del legislatore sarebbe apparsa troppo
radicale ed anche ingiustificata alla luce del quod
plerumque accidit; del resto a seguito della separazione
personale (anzi della comparizione dei coniugi innanzi
l'autorità giudiziaria) cessa (opportunamente) anche la
presunzione di paternità che assiste il nato da donna
sposata.
Le indicate eccezioni al principio della temporaneità
della separazione non possono pero ritenessi avere una
portata tale da far ritenere superato nel nostro
ordinamento il principio stesso ponendosi come
disposizioni caratterizzate dalla specialità.
Quanto agli effetti della riconciliazione e pacifico (oltreché
condivisibile v. Cass. 23 gennaio 1984, n. 5411) che la
ripresa della convivenza ridetermini il sorgere della
presunzione di paternità del marito della donna venendo
meno quindi, con effetto ex nunc, questo effetto della
separazione.
Come conseguenza della temporaneità della separazione
v'é da annoverare, come già sottolineato, sicuramente la
scelta del legislatore di non prevedere una speciale
forma di pubblicità della omologazione o della sentenza
che pronunci la separazione.
E noto quanto sia stata criticata dalla dottrina tale
scelta (ed anche con osservazioni la cui fondatezza non
può essere messa in dubbio) ma e certo che il dato
positivo impedisce in via generale di ritenere
consentita la pubblicità della separazione. Anche dopo
la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1989,
n. 454, la separazione ha modo di essere resa pubblica
solo al limitato effetto di rendere opponibile ai terzi
il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ma
non sembrano sussistere modi generalizzati per rendere
pubblico lo scioglimento della comunione a seguito
dell'omologazione della separazione. Anche lo strumento
ipotizzato da alcuni autori, ovvero disporre ai sensi
dell'art. 2647 c.c. la trascrizione degli atti o
provvedimenti che dispongono lo scioglimento della
comunione risulta irrilevante allorquando la separazione
non determina lo scioglimento di comunione di beni
immobili (come nella specie, poiché l'acquisto
immobiliare da parte dell'appellante e avvenuto dopo la
prima separazione e durante la fase di ripresa della
convivenza).
In buona sostanza il sistema complessivo non sembra
essere predisposto per rendere pubblica la separazione e
tale osservazione costituisce importante argomento al
fine di chiarire come la posizione dei terzi (la cui
tutela e oggetto di particolare attenzione da parte
degli autori che propendono a ritenere che la
riconciliazione non determini ex se il ripristino della
comunione legale) non sia particolarmente pregiudicata
dalla cessazione degli effetti patrimoniali della
separazione a seguito della riconciliazione ma in realtà
e più radicalmente, dalla mancata predisposizione di un
sistema pubblicitario della separazione personale.
Ma la mancata predisposizione di una pubblicità della
separazione risponde ad esigenze superiori e comunque
consapevoli del legislatore sulle quali ovviamente
l'interprete non ha modo di intervenire.
Debole e l'argomento ermeneutica suggerito
dall'appellante e tratto dai lavori preparatori della
riforma del diritto di famiglia. E vero che la norma che
espressamente prevedeva il ripristino della comunione
legale in caso di riconciliazione e stata espunta dal
testo definitivo, ma ciò non può essere automaticamente
interpretato come manifestazione di una volontà
legislativa addirittura opposta a quella della norma
espunta essendo potuta apparire al legislatore già
sufficiente il disposto dell'art. 157 c.c.
Tirando le fila delle osservazioni fin qui formulate e
ricordando per quel che può rilevare, che il disposto
dell'art. 157 c.c. non distingue tra effetti personali o
patrimoniali, può sostenersi che la ripresa della
convivenza tra i coniugi faccia cessare, con effetto ex
nunc, (su ciò si deve convenire con la dottrina), tutti
gli effetti della separazione sia personali che
patrimoniali con l'effetto anche di ripristinare il
regime della comunione dei beni esistente in origine tra
i coniugi (venuto meno esclusivamente per il
provvedimento di separazione); del resto anche nella
fase successiva alla riconciliazione, si rinvengono le
stesse esigenze di tutela del coniuge meno dotato
economicamente che hanno indotto il legislatore a
prevedere, come regime patrimoniale ordinario della
famiglia, quello della comunione dei beni.
Data la natura della lite, la complessità e novità delle
questioni sottoposte all'esame della Corte, su cui, come
già si e detto mancano interventi della Cassazione,
auspicabili comunque, si ritiene di compensare
integralmente le spese di lite. |
|
|
|
<< Torna alla sezione "Cassazione
civile" |
|