Voli

 

Tutela diritti reali e soggettivi

Cassazione civile

Fonti: www.overlex.comwww.giustizia-amministrativa.it  - altri

 

Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.10.2009 n. 22423
Dati personali, acquisizione, violazione del Codice della privacy, inutilizzabilità

E’ legittima l'acquisizione, avvenuta nell'ambito di un procedimento di competenza del Consiglio dell'Ordine, della sentenza con la quale un avvocato ha patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c.. Ciò in quanto il Consiglio dell'ordine è entrato in possesso di quel dato giudiziario nell'ambito di un procedimento amministrativo di sua competenza e che non ha formato oggetto dell'esercizio del diritto di accesso al fine di svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive. In ogni caso, il Consiglio avrebbe potuto ottenere il documento in questione attraverso la diretta consultazione del sistema, considerato che tale accesso è espressamente consentito dalla legge senza che, all’uopo, si renda necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 19.10.2009 n. 22113 Assegno di invalidità, donne disabili tra i 60 ed i 65 anni non iscritte nelle liste speciali
Le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, le quali, avendo raggiunto l’età pensionabile, non hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento, possono acquisire il requisito della “incollocazione al lavoro”, ed ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, con il solo stato di effettiva disoccupazione o non occupazione. Tale stato di non occupazione, in ogni caso, dovrà essere provato con le regole ordinarie dei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.06.2009 n. 14552
Diritto di difesa, diffamazione, limiti, precisazioni

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 cod. proc. civ. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.05.2009 n. 12720
Pensionato, baby, prescrizione, decadenza, precisazioni

In materia di baby pensione, la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 - come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2009 n. 10741
Nascituro, diritto a nascere sano, soggettività giuridica,
sussistenza

Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma soggettività giuridica ed ha diritto a nascere sano.
Sia il contratto che la paziente pone in essere con la struttura sanitaria e sia il contratto della stessa con il singolo medico risultano produttivi di effetti, oltre che nei confronti delle stesse parti, anche di ulteriori effetti, c.d. protettivi, nei confronti del concepito e del genitore, come terzi.
Il consenso informato deve essere presente sia nella fase di formazione del consenso, sia nella fase antecedente che in quella di esecuzione del contratto, riconducibile (come in altri settori) alla clausola generale di buona fede del nostro ordinamento civilistico ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c..
La violazione di tale obbligo comporta, consistendo in un dovere di comportamento, non un vizio (nullità) del contratto stesso, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, bensì il risarcimento del danno.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.04.2009 n. 8128
Custodia, rumori, tutela, necessità

Per aversi impugnazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c. non è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa (ma tale circostanza sussiste posto che l'altezza della recinzione era notevolmente inferiore al chiesto dal regolamento locale) e che il soggetto convenuto (qui il gestore del locale notturno) abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi, è invece sufficiente che sussista un nesso deterministico tra la cosa e l'evento di danno.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.03.2009 n. 5057
Danno morale, risarcimento, presunzione, legittimità

E’ risarcibile il danno morale, anche nel caso in cui sia basato su una presunzione e non su un accertamento in concreto della colpa.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2009 n. 4492
Legittima difesa, processo civile, rilevanza, differenze rispetto al processo penale

Colui il quale agisce in stato di legittima difesa, «vuole» l'evento (in altri termini, «ha il dolo» dell'evento), quale conseguenza della propria azione diretta a difendere un diritto, posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui. La legittima difesa, infatti, non inerisce alla struttura della fattispecie e alla colpevolezza, ma postula viceversa l'esistenza di un reato perfetto negli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi e, sul piano civilistico, l'esistenza di un fatto (doloso), rilevante ai fini del risarcimento ex art. 2043 c.c..
Essa opera, quindi, come scriminante ex post e ab externo, dal momento che il suo riconoscimento esclude sia la reazione punitiva dello Stato (dovendo l'imputato essere prosciolto ex art. 530 c.p.p. con la formula «perché il reato è stato commesso da persona non punibile»), sia, nell'ambito dei rapporti tra le parti, il riconoscimento della pretesa risarcitoria per i danni subiti dall'aggressore (dovendo il soggetto, che ha agito in tale stato, essere ritenuto «non responsabile» ai sensi dell'art. 2044 c.c.).
Occorre aggiungere che l'identità concettuale che si è fin qui rinvenuta tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c. deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, oltre che con il favor rei che governa in materia penale; con la conseguenza che - mentre nel giudizio penale la semipiena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p. - nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova, id est del soggetto che la invoca.
Il fatto che emergano lesioni volontarie reciproche non implica necessariamente che una delle parti abbia agito in stato di legittima difesa; tantomeno può presumersi nella rissa una legittima difesa reciproca, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di perìcolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.02.2009 n. 2691
Indennità di accompagnamento, ricovero in ospedale, sussistenza, legittimità

E’ legittimo continuare ad erogare l’indennità di accompagnamento, anche laddove il titolare sia ricoverato in ospedale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.12.2008 n. 29211
Black out elettrico, festa annullata, revoca dell’invito, danno alle relazioni sociali

Non è ipotizzabile un danno alle relazioni sociali, in relazione al mero fatto della revoca di un invito, revoca palesemente non imputabile al malvolere dell'ospite; mentre il disagio o il dispiacere per la mancata serata in compagnia non costituiscono danno non patrimoniale o esistenziale giuridicamente rilevante, ma attiene alla sfera pregiuridica dei rapporti di rilievo meramente sociale.
E’ legittimo attribuire una somma onnicomprensiva, a compenso di ogni conseguenza pregiudizievole ritenuta rilevante, se congruamente motivata.
In tema di danno non patrimoniale, Cassazione Civile, SS.UU. 11.11.2008, n. 26972; per la lettura dell’ordinanza di rimessione, Cassazione civile, sez. III sentenza 25.02.2008, n. 4712
In tema dei risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, Cassazione civile SS.UU. 21934/2008
In favore del danno esistenziale, Cassazione civile 2379/2008.
In materia di danno parentale e prova, Cassazione civile 20987/2007.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11.11.2008 n. 26972
Danno esistenziale, categoria, inammissibilità, danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.10.2008 n. 25250
Danni da fumo, causalità, necessità, conseguenze

In tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana occorre che sia provata l'esistenza di tale danno, non potendo ritenersi che esso sia in re ipsa, coincidendo con l'evento, poichè il danno risarcibile è comunque una conseguenza dell'evento.
Anche nel caso di danno da fumo è necessario provare il nesso causale ed il danno.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.09.2008 n. 23676
Medico, operazione, consenso della vittima, Testimone di Geova, necessità

Nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò perché, a fronte di un sibillino sintagma “niente sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale “resistenza” delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 08.09.2008 n. 22640
Famiglia biologica, diritto del minore, valorizzazione

La luce della legge 2001 n. 149, che ha approntato modifiche alla legge 1983 n. 184 (diritto del minore ad una famiglia)valorizza il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia biologica, che ha carattere prioritario. Conseguentemente, nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente familiare, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino,posto che compito istituzionale dei Servizi, delineato dallo stesso art. 31 Costituzione, è quello di intervenire a supporto e assistenza, anche intensa, della famiglia, quando questa si trovi in difficoltà.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.08.2008 n. 21934
Danno esistenziale da spot pubblicitario illegittimo

Non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia, cagionando un danno esistenziale da stress.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.07.2008 n. 20288
Usucapione, costruzione su fondo altrui, acquisto per accessione, proprietario
La costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui, si acquisisce per usucapione, se il soggetto l'ha posseduta "uti dominus" per il tempo necessario; mentre non rileva l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 22.07.2008 n. 20188
Danno biologico, morte, assenza di apprezzabile lasso di tempo, insussistenza

In materia di infortuni sul luogo di lavoro, se il dipendente subisce una lesione e muore immediatamente o dopo poco tempo non è risarcibile il danno biologico.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 13.05.2008 n. 11940
Danno biologico. Inail. Accertamento con utilizzo tabelle

Per liquidare il danno biologico che deve essere erogato dall’Inail è necessario ancorarsi alle tabelle delle menomazioni.

Cassazione civile , sez. I, sentenza 19.03.2008 n. 7261
Pubblicazione foto degli arrestati. Legittimità. Limiti

E’ possibile pubblicare le foto di soggetti arrestati, purchè non vengano fatti vedere con manette ai polsi.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.02.2008, n. 4591
Appalto di opera pubblica. Committente. Direttore dei lavori. Responsabilità

In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008 n. 4712
Danno esistenziale.  Configurabilità.  Danno tanatologico. Tavola di valori

In materia di danno esistenziale è necessario rinviare alle Sezioni Unite la quaestio iuris in ordine ai seguenti quesiti:
- rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'intimo sentire)?
- i caratteri morfologici del danno "esistenziale" così rettamente inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito?
-va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta "atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto ad una presunta "tipicità del danno non patrimoniale" o va piuttosto precisato che quello della atipicità dell'illecito - di cui alla Generalklausel dell'art. 2043 - è concetto riferibile all'evento di danno, inteso come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, e giammai come conseguenza dannosa dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata) "tipicità del danno non patrimoniale" parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza dannosa dell'evento?
-deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il dictum di cui alla sentenza a sezioni unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano?
-a quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale?
-In particolare, un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di "stato di completo benessere psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile? (la questione trova una sua possibile, concreta applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione dell'animale di affezione, di cui sopra si è dato cenno);
- quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo tertium genus di danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?
- quid iuris, ancora, in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. "tanatologico" {o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero obiter dictum?- quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio, invochi il risarcimento del danno esistenziale?

Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.02.2008 n. 4539
Assegnatario casa popolare occupata. Ritardo nella liberazione. Danno morale

Se il comune ritarda nel consegnare la casa popolare al legittimo assegnatario a causa di illegittima occupazione, è tenuto al risarcimento del danno morale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.02.2008 n. 3284
Danno biologico, danno esistenziale, danno da stress. Rilevanza

Il danno biologico è diverso da quello esistenziale. La serenità e la sicurezza non costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, con la conseguenza che la loro lesione non consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.01.2008 n. 2379
Danno esistenziale. Lesione della famiglia. Risarcibilità iure proprio

La lesione del diritto alla famiglia cagiona un danno esistenziale di tipo parentale risarcibile, iuxta allegata et probata.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.12.2007, n. 25187
Danno morale subiettivo. Risarcibilità

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella in materia di attività pericolosa, né l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.10.2007, n. 22884
Risarcibilità dei danni da fumo

E’ risarcibile il danno da fumo attivo, laddove la vittima sia morta a causa di cancro.
In tale ipotesi è necessario tener presente tutti i danni eziologicamente collegati, tra cui, oltre al danno morale,  anche quello relativo alla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.10.2007, n. 21976
Danni da morte. Apprezzabile lasso di tempo. Ventiquattr’ore

In tema di danno biologico iure successionis, la sopravvivenza per ventiquattr'ore è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno. Tale danno può essere configurato anche se la vittima è priva di coscienza.
Non può esistere un danno tanatologico risarcibile (danno da morte immediata) e, in ogni caso, non potrebbe essere cumulabile con altri danni terminali (biologico e morale). Negare il giusto ristoro al danno da morte immediata (o danno tanatologico) si traduce nella tutela della sola salute nella misura in cui non coincida con la morte, perché in quest’ultimo caso il risarcimento sarebbe di gran lunga inferiore, arrivando alla conclusione incostituzionale per cui è per l’agente, sul piano civile, più conveniente uccidere che ferire, perché nel secondo caso rischierebbe di dover risarcire i molteplici danni iure successionis.
La Cassazione con la pronuncia in questione è di diverso avviso: anche se il de cuius non ha coscienza matura, comunque, un diritto al risarcimento di danni iure proprio, trasferibili, poi, mortis causa.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 16.10.2007, n. 21748
Eutanasia. Legittimità. Limiti

Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente.
La funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi:
- quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione (tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso) sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona;
- quando la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante,
ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
Ove l’uno o l’altro presuppoto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  05.07.2007 , n. 15233
Risarcimento danni

Il diritto al risarcimento dei danni può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale sul bene di cui dispone

Cassazione civile, sez. I, sentenza 29.06.2007, n. 14260
Capacità processuale delle società di capitali. Difetto di autorizzazione


In tema di capacità processuale delle società di capitali, l’esercizio dell’azione giudiziale da parte del legale rappresentante dell’ente, che sia sprovvisto dell’autorizzazione deliberata dall’organo sociale statutariamente deputato a conferirla, comporta un difetto di legittimazione processuale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. L’autorizzazione costituendo anche una condizione dell’azione, può intervenire successivamente e con effetto retroattivo, purché contenga la volontà espressa di ratificare gli atti già posti in essere.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.06.2007, n. 14321
Divisione ereditaria. Immobili non divisibili

In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità degli immobili ed anche della individuazione del titolare della quota maggiore, nella cui porzione deve preferibilmente essere compreso per intero il bene indivisibile (con addebito dell’eccedenza), deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento della divisione e non a quella esistente al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto pertanto anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.06.2007, n. 13676
Danno biologico. Tabelle dei Tribunali

In materia di quantificazione del danno biologico, le tabelle di liquidazione in uso presso gli uffici giudiziari non costituiscono fatto notorio. Esse possono entrare nel giudizio di merito per l’attività della parte, che ne chieda l'applicazione, ovvero d’ufficio ove il giudice intenda direttamente assumerle come parametro di liquidazione equitativo del danno. Ne deriva che, per il principio di specificità del ricorso, incomba alla parte, che deduca l’erroneità della quantificazione del danno ad opera dei giudici di merito, produrre tali tabelle nel procedimento per cassazione, trattandosi di documenti su cui si fonda il ricorso.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.06.2007, n. 13180
Obbligazioni solidali. Pagamento del coobligato,

Il coobbligato che paga al creditore ha diritto di surrogarsi nei diritti dell'accipiens , per cui regresso e surrogazione devono ritenersi concorrenti.
L’art. 1227 c.c., nelle obbligazioni solidali, può trovare applicazione soltanto con riferimento al lato esterno della solidarietà, che riguarda i rapporti tra debitori e creditori, non anche con riferimento a quello interno che riguarda i rapporti tra condebitori, in quanto soltanto dal lato esterno la obbligazione solidale (nel caso di specie passiva) comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 05.06.2007, n. 13058
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 c.c. integra un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. o una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all'art. 1891 c.c..

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  05.06.2007,  n. 13089
Responsabilità civile. Diffamazione a mezzo stampa,. Volantini

La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale dicitura, antiche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volno.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  del 04.06.2007 , n. 12929
Persone giuridiche. Danno non patrimoniale. Risarcibilità

Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 25.05.2007, n. 12185
Pubblica amministrazione. Indennizzo danno per danno permanente alla proprietà privata

Qualora un 'opera pubblica (costruzione di una strada determina l’elevazione o l’abbassamento della sede stradale in modo da rendere l’accesso ai fabbricati, in relazione alla loro destinazione, sensibilmente più difficoltoso e meno agevole, ovvero venga di riflesso ad imporre a carico dei fondi latitanti oneri diversi, si integra l'ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari e, pertanto, la pubblica amministrazione è obbligata ad indennizzare il privato.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 16.05.2007,  n. 11259
Diritti della personalità. Diritto di cronaca. Espedienti non consentiti

Il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza

Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 14.05.2007 n. 10981
Agevolazioni fiscali prima casa. Appartamenti adiacenti con l’intenzione di unirli

Non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa se si acquistano più unità immobiliari con l’intenzione di unirle.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 10.05.2007, n. 10669
Pensione di reversibilità. Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite

In caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per il trattamento di reversibilità, la ripartizione deve essere effettuata non solo sulla base del criterio della durata formale dei rispettivi matrimoni, ma anche in considerazione di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica di questo tipo di trattamento. Gli elementi da ponderare, nello specifico, sono costituiti dall'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, dalle condizioni economiche dei due e dalla durata reale delle rispettive convivenze.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 08.05.2007, n. 10441
Malattia professionale. Risarcimento del danno non patrimoniale

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte del lavoratore, in relazione anche alla sua eziologia professionale.
Tale criterio, stabilito in tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale, va adottato anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto viene in considerazione una situazione analoga e, addirittura, sovrapponibile.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.04.2007, n. 9514
Il danno biologico comprende il danno esistenziale Non esiste il danno alla vita di relazione, c'è solo il danno biologico

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che "in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso". Aggiunge poi la Corte che "ne consegue che, allorché si provvede all'individuazione dell'entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli esclusivi compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici".

Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.04.2007, n. 9514
Il danno biologico comprende il danno esistenziale

Non esiste il danno alla vita di relazione,  c'è solo il danno biologico .
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione  ha stabilito che "in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso". Aggiunge poi la Corte che "ne consegue che, allorché si provvede all'individuazione dell'entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli esclusivi compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici".

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 13.04.2007, n. 8838
Diritti della personalità - immagine - difetto di consenso - finalità pubblicitaria -illiceità

In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.03.2006, n. 5444
Deficit informativo. Il sanitario responsabile anche se il trattamento è corretto

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5444 del 14 marzo 2006, ha statuito che “la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle sue condizioni di salute, mentre è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno”

Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.02.2007, n. 3949
Sinistro stradale. Risarcimento del danno da perdita dell’anno scolastico

Merita il risarcimento del danno, anche solo futuro, lo studente che perde l’anno scolastico, a causa di un incidente stradale.
A supporto di tale principio di diritto la Corte richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore”

Cassazione, sez. III civile, sentenza 15.02.2007, n. 3462
Danno esistenziale. Passeggeri di un traghetto e pernottamento di fortuna

I passeggeri di un traghetto che, per il peggioramento meteorologico, sono costretti ad un pernottamento di fortuna in condizioni precarie, hanno diritto al risarcimento del danno esitenziale.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza   06.02.2007,  n. 2546
Risarcimento danni - danno esistenziale

La sentenza, nella scia di quanto affermato da S.U. n. 6572 del 2006 ( reperibile nell’archivio SNCIV di Italgiureweb) ribadisce che il danno esistenziale – da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a diritti reali

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  02.02.2007 n. 2311
Responsabilità civile - perdita della capacità sessuale - danno esistenziale

La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale diritti reali

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  19.01.2007 n. 1203
Risarcimento danni - morte cagionata da reato - danno morale patito dai prossimi congiunti della vittima

In conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesionistico diritti reali

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza  19.01.2007 n. 1197
Responsabilità civile - istituto scolastico - gioco del calcio - attività pericolosa - esclusione

Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di intrinseca pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, non configurabile come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 cod. civ., così rimanendo irrilevante diritti reali

Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.12.2006, n. 25668
Equa riparazione per la durata irragionevole del processo amministrativo

La durata del processo amministrativo presupposto dell'istanza di equa riparazione, di cui alla l. 89/2001, va calcolata nel periodo intercorrente dalla data di deposito del ricorso che lo instaura alla sua definizione o a quella della domanda di equo indennizzo alla Corte d'appello competente, per i giudizi ancora pendenti.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 25668 del 4 dicembre 2006, precisando che la presentazione dell'istanza di prelievo può rilevare solo per apprezzare l'entità del pregiudizio subito dalla parte che l'ha omessa o ritardata e quindi al limitato fine di accertare l'entità della violazione della Convenzione e non per il computo della durata del processo.

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 07.11.2006, n. 23719
Danno da amianto. é da dimostrarsi il turbamento psichico connesso all’attività

Il risarcimento del danno morale per il turbamento psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione all'inquinamento ambientale può prescindere anche da un’effettiva lesione dell’integrità psico-fisica, ma postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente, della rilevante gravità dell’evento, dell’effettivo turbamento psichico e dell’esistenza di un nesso eziologico fra tale turbamento e l’evento dannoso.

Cassazione, sez. I civile, sentenza 28.06.2006, n. 14977
Danno all'immagine derivante da protesto illegittimo

Qualora un protesto sollevato illegittimamente venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14977 del 28 giugno 2006, precisando che il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali.(Altalex, 19 luglio 2006)

Cassazione, sez. I civile, sentenza 12.06.2006 n. 13584
Amministrazione di sostegno. Interdizione.  Inabilitazione

L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile.
Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 12.06.2006 n. 13546
Danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria dogmatica

épossibile registrare il vade retro della terza sezione civile della Cassazione in tema di dano existencial così potendosi assistere ad un definitivo consolidamento della materia, essendosi prosciugato l’ultimo contrasto.
Come era già stato evidenziato, infatti, la terza sezione civile della Suprema Corte, con l’arresto dello scorso anno aveva reputato che ai fini dell'art. 2059 c.c. non potesse farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale" (“dagli incerti e non definiti confini”), poiché attraverso questa via si finiva per portare “anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del "danno esistenziale", in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno” (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15.07.2005 n° 15022). Si concludeva affermando che doveva farsi riferimento agli interessi costituzionalmente protetti e non ad una fumosa categoria di dommage esistenziale.
Erano state già evidenziate a suo tempo le aporie di un siffatto tessuto argomentativo: il danno esistenziale, infatti, coincideva esattamente con i suddetti interessi e delimitava, così, l’area della tipicità legale nell’ambito dell’art. 2059 c.c. A sciogliere ogni dubbio sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite, nel recente arresto del 24 marzo c.a. , con la sentenza n. 6572: il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all’art. 2059 c.c. Con la sentenza 13546/2006, infine, si recepisce l’insegnamento dell’intervento nomofilattico e si offre piena ed incondizionata cittadinanza ad una delle più dibattute categorie giuridiche dell’ultimo ventennio.
E si torna ad un sistema bipolare, ma rinnovato e secundum constitutionem: un neobipolarismo costituzionale.

Cassazione, sez. I civile, sentenza 14.04.2006, n. 8877
Stato di abbandono viene meno in caso di recupero del genitore tossicodipendente

Il recupero sociale del genitore naturale, già tossicodipendente, fa venir meno lo stato di abbandono del figlio, impedendo, in tal modo, di procedere all’adozione del minore, ai sensi degli artt. 8 e seguenti L. 4 maggio 1983 n. 184.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte torna ad occuparsi dei presupposti legittimanti la dichiarazione di adottabilità dei minori e, anche in tale occasione, ribadisce che l’art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, attribuisce carattere prioritario all’esigenza del minore di crescere nella famiglia naturale, finendo così per valorizzare il legame naturale del figlio con il nucleo familiare di origine. L’importanza del legame di sangue, precisano i giudici di legittimità, è tale che la crescita del minore nella famiglia naturale può essere sacrificata solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei prossimi congiunti, la quale risulti gravemente pregiudizievole dello sviluppo e dell’equilibrio psico-fisico del minore.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.03.2006, n. 5444
Il sanitario responsabile anche se il trattamento è corretto

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5444 del 14 marzo 2006, ha statuito che “la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle sue condizioni di salute, mentre è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno”
Questa massima ci da lo spunto per una riflessione sul ruolo e la natura del consenso informato nell’ambito dei trattamenti medico-sanitari.
Ciascun uomo è titolare di diritti fondamentali e inviolabili, riconosciuti e garantiti dallo Stato. Per questa ragione, qualsiasi azione che non rispetta l'inviolabilità della persona, è da considerare azione illecita, non tollerata dalle leggi
In particolare l’art. 32 della Carta Costituzionale, sancisce il principio secondo cui “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”.
Alla luce dell’art. 2 Cost. emerge la necessità di una valutazione in termini di bilanciamento di interessi che verrà effettuato, caso per caso, dal giudice, tra gli atti di disposizione del proprio corpo e la tutela della persona in tutte le sue manifestazioni.

Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 08.03.2006, n. 4893
Avvocati. Il processo penale sospende quello disciplinare sui medesimi fatti

Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. operata dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 10 della predetta legge ai procedimenti in corso all’atto della sua entrata in vigore, l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non l’ha commesso”, a quella “perché il fatto non costituisce reato”.
Ne consegue che, qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.
é questo il principio ribadito dalla Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893

Cassazione Sezioni Unite Civili, del 10. 01.2006, Sentenza n. 478
Assessore e vicesindaco comunale - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del G.O..
 
(cfr sentenza)

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.11.2005, n. 26081
Risarcibile il danno futuro subito dal disoccupato

La Suprema Corte con la pronuncia n. 26081/2005 è stata chiamata ad affrontare la vexata quaestio relativa alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro nell’ipotesi di danno cagionato a soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi “classica”, il risarcimento del danno patrimoniale riguarderebbe solo soggetti lavoratori ovvero soggetti inseriti, comunque, in un contesto retributivo (si pensi al “lavoro nero”, ai “barboni” che chiedono le mance, ai venditori ambulanti, ecc.), perché solo in tale caso potrebbe sussistere un’effettiva deminutio patrimonii, in quanto il danneggiato, a seguito del danno ingiustamente subito, perderebbe la possibilità di guadagnare ovvero avrebbe perso la possibilità di guadagnare nei giorni di degenza ospedaliera; id est solo chi svolge un’attività, lato sensu, retribuita (anche nel senso di risparmio di spesa, come nell’ipotesi della “casalinga”, secondo una certa tesi) che gli permette di aumentare il suo patrimonio può, se del caso, ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, diversamente, quindi, dal soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi più recente, condivisa nella sentenza de qua, la questione giuridica posta andrebbe risolta in termini diversi, ponendo l’accento, evidentemente, sul concetto di dinamicità del danno; seppure, infatti, il soggetto non lavoratore che subisce un danno alla persona, in linea di massima, non perde alcunché sul piano patrimoniale, è pure vero che sarebbe opportuno verificare la dinamicità del danno subito ovvero l’idoneità dello stesso danno ad incidere sulle possibilità di guadagno future del soggetto danneggiato, soprattutto nell’ipotesi di danni alla persona con effetti permanenti.
Così, il danno di natura patrimoniale potrebbe anche sussistere in favore del soggetto non lavoratore danneggiato, nella misura in cui vi possa essere un pregiudizio permanente idoneo a limitarne, in futuro, la capacità di produrre reddito; si tratterebbe, dunque, di un danno patrimoniale futuro.
Accogliendo tale ultima ricostruzione giuridica, pertanto, nell’ipotesi di danno biologico causato a soggetto “disoccupato”, ai fini dell’an e quantum debeatur, sarà necessario verificarne la concreta riduzione della capacità di produrre reddito (e anche di trovare un lavoro “ben” retribuito) in futuro, tramite un giudizio di verosimiglianza (id quod plerumque accidit).
A rigore, poi, il danno futuro patrimoniale, come ipotizzato, sembrerebbe rientrare non tanto nel c.d. danno emergente, quanto piuttosto nel c.d. lucro cessante (ovvero, danno da perdita di chances[1]), in quanto sembra agganciarsi a criteri legati ad una proiezione futura e non immediata (come nell’ipotesi del c.d. danno emergente); cioè, si sostiene la sussistenza del danno patrimoniale sul presupposto che, verosimilmente, se quel danno non si fosse verificato, comunque, il soggetto danneggiato sarebbe stato capace di produrre più reddito (ablata causa tollitur effectus).
[1] Non è del tutto fuori luogo precisare, seppur molto sinteticamente, che sul concetto di lucro cessante vi è un ampio dibattito dottrinal-giurisprudenziale, perché non è del tutto chiara la sua portata applicativa, soprattutto con riferimento al c.d. danno da perdita di chances; si discorre, in particolare, se il lucro cessante non sia nient’altro che una perdita di chances, ovvero un quid diverso con una sua autonomia strutturale e funzionale (giustificatrice di un eventuale cumulo di danni con il lucro cessante).
Per i sostenitori di quest’ultima tesi, il danno da perdita di chances farebbe riferimento alla perdita di possibilità di produrre reddito in un lontano futuro (si pensi all’illegittima esclusione della domanda di ammissione a concorsi pubblici), mentre il c.d. lucro cessante sarebbe riferibile alla perdita di guadagno di un soggetto che già lavora.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10.01.2006, Sentenza n. 478
Assessore e vicesindaco comunale. Rimborso spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del G.O..
(cfr sentenza)

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.11.2005, n. 26081
Risarcibile il danno futuro subito dal disoccupato

La Suprema Corte con la pronuncia n. 26081/2005 è stata chiamata ad affrontare la questione relativa alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro nell’ipotesi di danno cagionato a soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi “classica”, il risarcimento del danno patrimoniale riguarderebbe solo soggetti lavoratori ovvero soggetti inseriti, comunque, in un contesto retributivo (si pensi al “lavoro nero”, ai “barboni” che chiedono le mance, ai venditori ambulanti, ecc.), perché solo in tale caso potrebbe sussistere un’effettiva deminutio patrimonii, in quanto il danneggiato, a seguito del danno ingiustamente subito, perderebbe la possibilità di guadagnare ovvero avrebbe perso la possibilità di guadagnare nei giorni di degenza ospedaliera; id est solo chi svolge un’attività, lato sensu, retribuita (anche nel senso di risparmio di spesa, come nell’ipotesi della “casalinga”, secondo una certa tesi) che gli permette di aumentare il suo patrimonio può, se del caso, ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, diversamente, quindi, dal soggetto non lavoratore.
Secondo la tesi più recente, condivisa nella sentenza de qua, la questione giuridica posta andrebbe risolta in termini diversi, ponendo l’accento, evidentemente, sul concetto di dinamicità del danno; seppure, infatti, il soggetto non lavoratore che subisce un danno alla persona, in linea di massima, non perde alcunché sul piano patrimoniale, è pure vero che sarebbe opportuno verificare la dinamicità del danno subito ovvero l’idoneità dello stesso danno ad incidere sulle possibilità di guadagno future del soggetto danneggiato, soprattutto nell’ipotesi di danni alla persona con effetti permanenti.
Così, il danno di natura patrimoniale potrebbe anche sussistere in favore del soggetto non lavoratore danneggiato, nella misura in cui vi possa essere un pregiudizio permanente idoneo a limitarne, in futuro, la capacità di produrre reddito; si tratterebbe, dunque, di un danno patrimoniale futuro.
Accogliendo tale ultima ricostruzione giuridica, pertanto, nell’ipotesi di danno biologico causato a soggetto “disoccupato”, ai fini dell’an e quantum debeatur, sarà necessario verificarne la concreta riduzione della capacità di produrre reddito (e anche di trovare un lavoro “ben” retribuito) in futuro, tramite un giudizio di verosimiglianza (id quod plerumque accidit).

Cassazione, sez. III civile, sentenza 18.11.2005, n. 24451
Il nuovo danno biologico pluridimensionale

La sentenza n. 24451 del 18 novembre 2005 della Suprema Corte è di indubbio interesse perché si pronuncia sul danno biologico, come definito dal codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209), inaugurando, per di più, un nuovo orientamento -ancorché inconfessato- rispetto a quello espresso dalle decisioni del 2003 (Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31/5/2003), in tema di danno non patrimoniale.
Secondo la Cassazione, il “punto di partenza” è dato dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 184/1986 la quale, pur non prendendo una chiara posizione sulla natura del danno biologico, ha inteso principalmente distinguere il “danno primario” alla salute, dai “danni consequenziali”. In particolare, secondo la Cassazione  l’attuale danno biologico è “pluridimensionale” ed insieme “unitario”.
La non trascurabile novità rispetto al precedente orientamento è che, mentre per la giurisprudenza del 2003, “pluridimensionale” era il “danno non patrimoniale”, per la Cass. n.24451/2005, “pluridimensionale” è il “danno biologico”.

Cassazione, sez. I civile, sentenza 08.07.2005, n. 14390
Dati supersensibili e procedimento disciplinare nella p.a.: sì alla tutela rafforzata

I dati personali appartenenti alla species dei supersensibili, investendo la parte più intima della persona nella sua corporeità e in considerazione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), ricevono una tutela rafforzata che si esplicita nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai "soggetti pubblici".
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14390 dell'8 luglio 2005, accogliendo il ricorso presentato da un ispettore di polizia, il quale era stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di alcune notizie apprese occasionalmente dai colleghi di lavoro fuori dall'orario di servizio dalle quali era risultato che tale soggetto aveva diffuso immagini a sfondo sessuale su alcuni siti.
Cassazione, Ufficio Massimario, relazione 05.07.2005
Cassazione e privacy: “l’oscuramento” dei dati identificativi nelle sentenze

Passo indietro della Cassazione a tutela del diritto di cronaca garantito dalla Costituzione: è stata distribuita ai giornalisti , come hanno riferito le agenzie Ansa e Adnkronos del 16 giugno, una copia integrale di una sentenza per la quale l'imputato, in questo caso un violentatore, aveva domandato la sbianchettatura del proprio nome. La Suprema Corte ha, però, deciso, contrariamente a quanto recentemente avvenuto in due altri casi, di rilasciare la copia integrale del verdetto ai cronisti in quanto l'artìcolo 52 del D.Lvo 196/2003 impone l'oscuramento dei dati identificativi soltanto nelle riviste giuridiche cartacee e telematiche.
In pratica, sulle sentenze che riguardano imputati, che già nei precedenti gradi di giudizìo hanno chiesto la tutela della normativa sulla privacy, la Suprema Corte stampiglia un timbro con la dicitura "in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativì'. In questo modo chi chiede copia di tali sentenze, e chiunque può richiederle perché sono atti pubblici pronunciati "in nome del popolo italianò', è avvertito che deve oscurare le generalità se vuole pubblicarle su una rivista specializzata. Ma il richiamo della stampigliatura non vale per la cronaca giudiziaria in senso stretto altrimenti, oltre al diritto all'informazione, non sarebbe salvaguardato nemmeno il principio della pubblicità dell'esito dei processi
La sentenza diffusa il 16 giugno, nella sua ìntegralità, riguarda la vicenda di un imputato per violenza sessuale, Carmine L., condannato definitivamente a tre anni di reclusione, al quale la Corte di Appello di Bologna, lo scorso dicembre, aveva concesso il beneficio della sospensione della pena. Ad avviso del pm, invece, Carmine L., non poteva usufruire del beneficio. Ma la Cassazione con la sentenza 22742/05 della Terza sezione penale ha confermato la decisione della corte felsinea.
I due precedenti verdetti oscurati con le sentenze 18993 e 19451/2005 su un avvocato truffaldino e un usuraio sono stati gli unici casi di sbianchettatura del 2005. Un peccato di eccesso di zelo nell'applicare la legge 196/2003.
Sull'argomento era sceso in campo più volte il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che aveva sottolineato l'errore nel quale era incorsa la Cassazione.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 30.06.2005, n. 13974
Danno da insidia stradale: occorre valutare le concrete risultanze probatorie

Deve essere ritenuta nulla - per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione - una sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno (derivante da insidia stradale), ove detto provvedimento giurisdizionale, per un verso, difetti totalmente di ogni specifica analisi delle risultanze probatorie acquisite al processo, alla cui disamina il giudice non può sottrarsi allorché ritenga che esse non valgano a giustificare la pretesa fatta valere in giudizio, e, per l’altro, sia fondato solamente su assunto immotivato e su convinzione apodittica. In tal caso, infatti, la motivazione della sentenza deve considerarsi soltanto apparente, e, quindi, non idonea ad effettuare successivamente il controllo logico della decisione stessa.
In virtù dell’affermato principio è stata ritenuta nulla, per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione - e, quindi, cassata, con rinvio ad altro Giudice di Pace - una sentenza del Giudice di Pace di Fasano (Brindisi), con cui era stata rigettata una domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. insidia stradale, con la motivazione appresso indicata:
“Dalla prova testimoniale è emerso che il teste ha rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perché di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino. Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità della stessa.”
La Suprema Corte ha osservato, in dettaglio, che, nel caso sindacato, la motivazione della sentenza doveva ritenersi apparente, in quanto fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali) e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche “solo” moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo stato della strada da parte dell’ente proprietario).
In sostanza, il Supremo Collegio è stato dell’avviso secondo cui, in materia di risarcimento dei danni derivante da c.d. insidie stradali, è necessario – al fine di ritenere sussistente ovverosia insussistente la responsabilità dell’ente proprietario della strada – fare riferimento e valutare le concrete risultanze probatorie acquisite al giudizio, non essendo legittimo escludere a priori la colpa della Pubblica Amministrazione soltanto sulla base di una ritenuta agevole avvistabilità dell’”insidia”, “trabocchetto” o “tranello”.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 14.06.2005, n. 12747
Interventi di chirurgia estetica sbagliati. Richiesta danni anche a distanza di anni

Con il deposito della sentenza di Cassazione  n. 12747 si è concluso il lungo iter giudiziario relativo ad un intervento di chirurgia estetica (lifting e blefaroplastica) risalente al dicembre del 1978.
C’è da precisare che la causa per il risarcimento è iniziata nel 1982 e che la consulenza tecnica d’ufficio, sulla quale i giudici hanno fondato la colpa del chirurgo estetico, è stata eseguita nel 1988 (ben nove anni dopo l’esecuzione dell’intervento!).
La precisazione, che la causa è iniziata quattro anni dopo l’operazione, non ha evidentemente lo scopo di rendere meno indecorosi i cosiddetti tempi della giustizia, che nel caso di specie restano lunghissimi (23 anni!), ma ad evidenziare il principio che se ne può trarre: l’azione giudiziaria di risarcimento per interventi chirurgici imperfetti non necessariamente deve essere immediata e deve considerarsi ammissibile la perizia sulle condizioni del paziente effettuata anche a distanza di anni.
Ciò può accadere perché in relazione a particolari tipologie di intervento, come quelli di chirurgia estetica, l’utilità della corretta esecuzione chirurgica, oppure l’inefficacia dell'operazione con eventuali conseguenze dannose possono essere apprezzate anche nel lungo periodo.
Nel caso di specie, nonostante il tempo trascorso, è stato possibile accertare dopo nove anni alterazioni che non erano presenti prima dell'intervento.
In particolare è stata rilevata “la presenza di disformismi delle cicatrici e soprattutto la presenza di disturbi funzionali irreversibili insussistenti in precedenza (difficoltà respiratorie) che non erano presenti prima dell'intervento”.
Infatti, nella vicenda in discorso la condanna del chirurgo non si ricollega ai “profili estetici relativi al lifting ed alla blefaroplastica” e quindi alla loro “ tenuta nel tempo” , che secondo quanto ha stabilito il CTU “varia a seconda degli individui da cinque a otto anni”, ma proprio alla presenza delle cicatrici ed ai disturbi funzionali irreversibili conseguenti all’intervento chirurgico.
Il chirurgo, si è difeso in primo grado facendo valere il fatto che il paziente, sottoscrivendo prima dell’intervento una “dichiarazione liberatoria “, si era assunta qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali complicanze.
Inoltre, al fine di escludere una sua colpa grave ed un difetto di diligenza, il convenuto si è difeso cercando di far valere la straordinarietà di quel tipo di intervento chirurgico considerato lo stato della tecnica esistenti al momento dell'esecuzione.
Per il Tribunale la “dichiarazione liberatoria” non ha avuto rilevanza al fine di escludere la responsabilità del sanitario perché “il convenuto non aveva provato di aver perfettamente informato il paziente in merito agli effettivi rischi di complicanze connesse all’esecuzione dell’intervento” quando invece “il professionista che si appresti ad eseguire un intervento di chirurgia estetica è tenuto ad informare il paziente in ordine non solo ai possibili rischi dell'intervento, ma anche alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell'aspetto fisico.”
C’è poi da considerare che “il consenso all’esecuzione di un intervento chirurgico nonostante i rischi ad esso connessi non potrebbe comunque interpretarsi come preventiva acquiescenza ad errori e negligenze eventualmente commessi dal chirurgo o dai suoi collaboratori”.
Per quanto riguarda la gravità della colpa, il Tribunale, tenendo conto del fatto che “il professionista risponde soltanto per dolo o colpa grave solo nei casi in cui l'opera presenti speciali difficoltà tecniche, mentre, in assenza di speciali difficoltà, risponde anche per colpa lieve” aveva stabilito che l’intervento chirurgico effettuato non poteva considerarsi di “difficile esecuzione”, quindi, avendo il paziente provato il peggioramento delle proprie condizioni successivamente all’esecuzione dell’intervento, il convenuto avrebbe dovuto provare di aver correttamente svolto l’attività chirurgico terapeutica del caso.
Cassazione, sez. III civile, sentenza 31.05.2005, n. 11609
Danno da emotrasfusione e responsabilità civile del Ministero della Salute

La Suprema Corte statuisce la configurabilità in astratto del concorso tra il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 (in favore dei soggetti che hanno conseguito i virus HIV- HBV - HCV, in conseguenza di emotrasfusioni) ed il diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c.
Tuttavia nel caso specifico (domanda proposta contro il Ministero della Sanità), si arriva alla conclusione che la responsabilità civile del Ministero è configurabile solo per quelle infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette infezioni, secondo le ben note teorie sul nesso di causalità.
Per le infezioni verificatesi prima di quei momenti storici, manca il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'evento lesivo e non è inoltre identificabile la colpa, perché il danno non era in quel momento prevedibile mancando la possibilità di rilevarne l'esistenza con appositi controlli.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 14.05.2005, n. 10126
La figura della nonna anziana può escludere lo stato di abbandono del minore

La presenza significativi rapporti con il minore - accompagnati dalle relazioni psicologiche ed affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela - da parte di una parente, quale figura sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10126 del 14 maggio 2005, accogliendo il ricorso della nonna ultrasettantenne e della madre tossicodipendente del minore, di cui era stato dichiarato lo
La Suprema Corte ha anche precisato che l'età inoltrata della nonna, nell’attuale momento storico, in cui la evoluzione della natura ed i progressi della scienza medica rendono sempre più lento il processo di senescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita e di vitalità, non può costituire un elemento idoneo di per sé a dimostrare lo stato di abbandono.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 10.05.2005, n. 9801
Risarcimento del danno per lesione del diritto alla sessualità del coniuge

La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Costituzione impone di garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare l'altro coniuge prima del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed eventualmente come genitore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005, precisando che tale comportamento costituisce una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione.
Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla sessualità vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 29.04.2005, n. 8976
Risarcimento dei danni per le lesioni cagionate alla persona con cui si convive

Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento gravemente invalidante va riconosciuto (con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale) anche al convivente more uxorio della vittima primaria, il quale deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima. Per poter esser ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve esser dimostrata l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi.

Cassazione sez. I civile, ordinanza 20.04.2005, n. 8291
Eutanasia: atti personalissimi, poteri del tutore e necessità del curatore speciale

In mancanza di specifiche disposizioni, non può sussistere in capo al tutore un generale potere di rappresentanza con riferimento ai cc.dd. atti personalissimi.
Nell'ipotesi di eutanasia, lo stabilire "se sussista l'interesse (al provvedimento autorizzatorio) prima che l'attuabilità dello stesso, giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive: con la conseguenza che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione che, in difetto di specifiche risultanze, nella specie neppure analiticamente prospettate, possa affermarsi coincidente con la valutazione dell'interdetta".
In altri termini, spiega la Suprema Corte con l'ordinanza 8291/2005 che il tutore non può prendere ogni tipo di decisione nel presunto interesse del rappresentato, perchè esisterebbero scelte così personali da non poter essere prese da soggetti diversi dai legittimi titolari; al più sarebbe necessaria una espressa previsione normativa in tal senso.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 30.03.2005, n. 6732
Protesto illegittimo di un assegno bancario e diritto al risarcimento del danno

L'imprenditore che abbia illegittimamente subito il protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale; la giurisprudenza evolutiva della Corte di Cassazione, in tema di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ha incluso nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi. Ne deriva una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale, seppure non si può prescindere dal fatto che la tutela del danno non patrimoniale è comunque risarcitoria a titolo pieno, come accade per il danno patrimoniale. Se, pertanto, si parte dall'idea che la lesione di ogni diritto normativamente previsto impone un risarcimento, allora, anche nell'ipotesi di diritto alla reputazione dell'imprenditore, persona fisica (ma la tutela è estensibile alla persona giuridica) come danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale) il danneggiante sarà tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 09.03.2005, n. 5078
Interessi legittimi pretensivi: risarcimento dei danni e giurisdizione del g.a.

Secondo le Sezioni Unite (5078/2005) la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non economico spetta al giudice amministrativo, perché con l’introduzione della legge 205/2000 il legislatore avrebbe inteso concentrare presso il medesimo giudice anche la decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga congiuntamente o alternativamente a quella di annullamento dell'atto amministrativo che affermi illegittimo.
In questo contesto normativo, laddove lo stesso legislatore (ex art. 35, primo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall'art. 7, legge n. 205 del 2000), spiega che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto ed analogamente (ex art. 7, terzo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934 , così come novellato dall'art. 7, legge n. 205 del 2000) stabilisce che il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, ed agli altri diritti patrimoniali conseguenziali, intenderebbe precisare che in tema di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi sarebbe pur sempre competente il G.A.; tale scelta interpretativa, precisa la Supreme Corte, sarebbe sia coerente con la piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato, e sia costituirebbe attuazione dell'art. 24 cost., come la Corte costituzionale ha affermato di recente (con sentenza n. 204 del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale di altre norme della stessa legge n. 205 del 2000).
Né varrebbe in contrario sostenere che in alcuni casi il privato intenderebbe far valere l’illegittimità del comportamento della P.A. e non del provvedimento, perché il giudizio avrebbe pur sempre ad oggetto l’azione amministrativa (consumatasi con il comportamento).
Così, in questa nuova prospettiva interpretativa viene (almeno in parte) abbandonata la ricostruzione della fattispecie delineata dalla storica sentenza 500/1999.
Cassazione, sez. III civile, sentenza 03.03.2005, n. 4657
Risarcimento del danno patrimoniale: si estende la nozione di “casalinga”

Anche una casalinga può trovarsi a subire un danno di natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il futuro della possibilità di svolgere l’attività in questione. Difatti, chi attende alle faccende domestiche, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.
Il fondamento di tale diritto riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute. Consistendo il danno “de quo” nella perdita di una situazione di vantaggio, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga, la cui attività non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, “lato sensu”, della vita familiare.
In tale prospettiva, appare orami anacronistico riferire la nozione di “casalinga” alla sola donna che svolge esclusivamente lavori domestici potendo ben essere estesa a qualsiasi persona, uomo o donna, single o coniugata, che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad un’attività lavorativa esterna e retribuita, lavori domestici in proprio favore e/o in favore dei propri familiari.
Cassazione, sez. III civile, sentenza 23.02.2005, n. 3745
Responsabilità civile della pubblica amministrazione ed art. 2051 c.c.

Con detta pronuncia la Suprema Corte ritorna sul tema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. , ovvero per danno cagionato da cose in custodia, vexata quaestio oggetto di aperto contrasto giurisprudenziale.
L’applicazione dell’art. 2051 c.c. , sul piano pratico processuale, ha il vantaggio per il danneggiato di far operare ex lege una presunzione di colpa a carico del custode, esonerando l’attore dal dover provare l’elemento soggettivo, (richiesto dall’art. 2043 c.c.), ed ammettendo, quale prova liberatoria, solo la dimostrazione in giudizio del fortuito, (art. 2051 c.c. , ipotesi di responsabilità indiretta oggettiva per alcuni autori, di colpa presunta, per altro indirizzo).
In tema di responsabilità civile derivante da lamentata cattiva manutenzione delle strade, l’ inapplicabilità della presunzione ex art. 2051 c.c. , comporta l’applicazione dell’art. 2043 c.c. cui consegue l’onere di dover provare la presenza della cd. “insidia”, figura giurisprudenziale sintomatica della colpa dell’ente pubblico, ed onere, spesso, eccessivo e sproporzionato sul piano processuale oltre che non ispirato al cd. principio della “vicinanza della prova”.Nell’occasione, il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario, statuendo che “ la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di
pericolo per i cittadini… deve essere (dunque) applicato l'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza della norma primaria del neminem laedere.
Si tratta dell’indirizzo intermedio, (cd. ponderato), che non esclude ab origine l’applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. ma suggerisce una valutazione delle condiciones rebus sic stantibus, (Trib. Bologna, 06/10/2003 in Gius, 2004, 3, 421; Cass. civ., sez. III, 23/07/2003, n.11446 in Mass. Giur. It., 2003).
E’, peraltro, l’interpretazione data all’art. 2051 c.c. dalla Consulta, (Corte cost., 10/05/1999, n.156 in Giust. Civ., 1999, I, 1927): “l'art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di cose che abbiano cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode, non si applica alla p.a. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile - per la notevole estensione e per le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi, sulla scorta di
indagini concrete del giudice - un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Su posizioni diverse, tuttavia, si è posto quell’orientamento che ha optato per una applicazione incondizionata dell’art. 2051 c.c. , anche nei confronti della P.A. , specificamente in tema di circolazione stradale, essendo, per espressa disposizione di legge, l’ente pubblico proprietario delle strade e delle autostrade.
Consegue in diritto che “la regola posta dall'art. 2051 c.c., in base alla quale il custode è responsabile del danno provocato dalla cosa a meno che non provi il fortuito, trova applicazione nei confronti della P.A. proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario”. La stessa pronuncia, tuttavia, sembra introdurre un correttivo in logica precisando che “per le autostrade, contemplate dall'articolo 2 del
vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva «possibilità» del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile”, (Cass. civ., sez. III, 15/01/2003, n.488 in Guida al Diritto, 2003, 9, 43; si veda, anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2003, n.16527).
Superato, infine, può dirsi quell’indirizzo che riteneva inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. in termini molto più rigorosi, lasciando poco respiro ad interpretazioni diverse, ritenendo che non potesse configurarsi tra la Pubblica Amministrazione ed il bene demaniale un rapporto di custodia, proprietà o signoria nei termini di cui all’art. 2051 c.c., (cfr. Cass. Civ. 58/1982 e Cass. Civ. 5990/98).
Allo stato, in mancanza di una statuizioni delle Sezioni Unite, l’interprete ha libertà di applicare l’art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. utilizzando il criterio giurisprudenziale della “possibilità” del controllo alla stregua dei parametri di estensione e dimensione del bene demaniale oggetto della controversia.
Cassazione, Sez. III civile, sentenza 09.02.2005, n. 2653
Danno da morte: per ogni congiunto, se agisce iure proprio, vale il massimale
(cfr.sentenza)
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 21.01.2005 n. 1268
Invalidità: rapporto tra indennità e incapacità al compimento di singoli atti

La capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua "dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera).
Cassazione, sez. I civile, sentenza 19.01.2005 n° 1094. Durata irragionevole dei processi e risarcimento ai sensi della "Legge Pinto"
La sentenza in commento affronta il delicato e quanto mai attuale problema della responsabilità dello Stato per la durata dei processi e dell’interpretazione della legge che la disciplina, ossia la Legge 24 marzo 2001 n. 89, meglio nota come “legge Pinto”.La controversia nasce dal fatto che una società s.p.a. era stata chiamata in causa da un suo ex dipendente, il quale agiva in giudizio contro la prima per essere stato licenziato illegittimamente; pertanto, si chiedeva la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Il giudizio di primo grado si era protratto per tre anni e quattro mesi e la società s.p.a. presentava ricorso alla Corte di Appello deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito Cedu), per il mancato rispetto del “termine ragionevole” del processo. Infatti la società s.p.a. lamentava un danno patrimoniale subito per il protrarsi irragionevole della durata del processo, in quanto la stessa era stata condannata a corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 300/70, le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra ed agli enti, assicuratore e previdenziale, i premi ed i contributi maturati nelle more di un giudizio protrattosi per 36 mesi.La Corte di Appello -sezione lavoro- mediante “decreto”, ha ritenuto sussistere la violazione dell’art. 6 del Cedu, riconoscendo alla società s.p.a. di aver subito un danno patrimoniale.
La Cassazione, nella motivazione, affronta uno dei principali problemi applicativi della “legge Pinto” cioè quello relativo all’individuazione del limite oltre il quale la durata di un processo possa essere ritenuta irragionevole. Essa, uniformandosi ad altri precedenti giurisprudenziali (tra le più recenti, Cass. 6856/04; 4207/04) afferma che la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto, bensì relativo, non prestandosi ad una predeterminazione certa e predefinita, essendo la durata condizionata da parametri fattuali che sono strettamente legati alla singola fattispecie.
È la stessa legge 89/2001 che all’art. 2, fornendo al giudice dell’equa riparazione i criteri di valutazione specifici da utilizzare nell’accertamento della durata del processo, dimostra di avere riguardo della specificità del caso concreto, non accettando cadenze temporali rigide. All’art. 2, co. 2° infatti si legge che: “ Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”.
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004, n. 21095
Anatocismo: illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto

Il formulario base del contratto adottato dalla totalità delle banche per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su c/c, stabilisce altresì l’addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art. 73: “gli interessi dovuti dal correntista … producono a loro volta interessi nella stessa misura”), capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art. 72: “i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre dicembre”).
Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., e 14182 c.c.-
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091 ha statuito che: “La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi” (giacché anche queste costituiscono usi negoziali).”
Nel senso della nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto, per violazione degli artt. 1283 e 14182 c.c., si confrontino, tra le altre, Cass. Civ. 18 settembre 2003, n. 13739; Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091; Corte di Cassazione, Sezione I, 28 marzo 2002 n. 4498; Corte di Cassazione, Sezione I, 28 marzo 2002 n. 4490;Corte di Cassazione, Sezione I, 1° febbraio 2002 n. 1281; Corte di Cassazione, Sezione I, 11 novembre 1999 n. 12507; Corte di Cassazione, Sezione III, 30 marzo 1999 n. 3096; Trib. Monza 21 febbraio 1999; Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998; Trib. Vercelli 21 luglio 1994; Pret. Roma 11 novembre 1996, ecc..
Le sopra citate pronunce hanno dunque affermato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dall'art. 1283 c.c., ossia l'ipotesi di interessi dovuti per almeno sei mesi, ovvero la proposizione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) o il perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.
E’ noto infatti che l’anatocismo, o interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi, è consentita esclusivamente nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica domanda giudiziale oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla loro scadenza.
Nel caso in esame, la convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale, potrebbe essere consentita, ai sensi dell’art. 1283 c.c., solo in presenza di un uso normativo che espressamente preveda la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti.
NON ESISTE, tuttavia, un uso normativo, anteriore, né posteriore, all’entrata in vigore del vigente codice civile del 1942, il cui contenuto consenta la pattuizione preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ancora scaduti: non si può confondere l’uso con l’abuso.
Successivamente all’entrata in vigore del codice civile, non potranno essersi formati validamente (in quanto contra legem) altri usi normativi rispetto a quelli già esistenti al momento di entrata in vigore del codice.
La pretesa consuetudine normativa di capitalizzazione trimestrale degli interessi non soltanto è inesistente al momento dell’entrata in vigore del codice del 1942, ma necessariamente non può neanche ritenersi che tale consuetudine possa essersi validamente formata anche negli anni successivi.
D’altra parte, le prime N.U.B. in tema di conto corrente (si tratta di un gruppo di 15 condizioni elaborate dall’ABI), adottate dal 1° gennaio 1952, prevedevano, per la prima volta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori[1], né nel 1942 era operante la Confederazione Generale Bancaria Fascista.
Gli stessi usi, registrati dalle Camere di Commercio in sede provinciale, in un momento antecedente o concomitante sia con quello della entrata in vigore del codice civile che delle “condizioni generali uniformi di banca” in tema di conto corrente, nulla prevedevano circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche[2].
Dalla data di entrata in vigore del codice civile alla formulazione delle N.u.b., è nota una sola sentenza che abbia esaminato il problema dell’anatocismo, ma quello semestrale e mai quello trimestrale, e precisamente quella della S.C. del 5 ottobre 1953[3].
Con questo non si vuole assolutamente affermare che la cadenza trimestrale dell’interesse anatocistico fosse sconosciuta prima del 1942: è storicamente provato che, in quei rari contratti che prevedevano la capitalizzazione composta, si convenissero varie cadenze (quella trimestrale, semestrale, annuale, ecc..). e che non vi fosse un particolare uso normativo.
L’inserzione nei contratti bancari di conto corrente, ed in altri, di una previsione di capitalizzazione trimestrale non costituisce, com’è a tutti noto, un uso normativo ma al massimo potrebbe costituire una tendenza (dettata dall’imposizione di un contraente forte) verso la costituzione di un uso negoziale (art. 1340 c.c.), la cui formazione peraltro non si sarebbe mai compiuta, considerato il contrasto di questa clausola con il divieto imperativamente stabilito dalla legge.
Gli elementi dell’uso normativo sono due: l’uno, esteriore, costituito da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento (usus), l’altro, psicologico, costituito dalla generale opinione di osservare, così operando, una norma giuridica – (opinio iuris ac necessitatis).
La generalità dei clienti delle banche è convinta, non certo di osservare una norma giuridica, ma di sottoscrivere un contratto predisposto dal contraente forte, fitto di clausole vessatorie dannose al contraente debole che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario.
Le norme bancarie uniformi, predisposte da un’associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.), non hanno forza normativa (Cass. 26 ottobre 1968, n.3572; Cass. 14 dicembre 1971, n.3638).
Infine, chi invoca l’operatività dell’uso deve fornire la prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass. 6 dicembre 1972, n. 3533), non essendo il giudice tenuto a ricorrere a fonti estranee alla sua scienza ufficiale, né tanto meno ad indagini personali involgenti l’esercizio di attività istruttorie non richieste dalle parti (Cass. 17 maggio 1976, n. 1742).
Vi è, al contrario, prova ufficiale dell’inesistenza dell’uso normativo anatocistico (trimestrale, semestrale o annuale) dalla semplice lettura degli usi nazionali, ovvero “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio (cfr. www.adusbef.it)
L’art. 25 D.Lgs. 04/08/1999 n. 342 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 1999 n. 233, ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999), recante modifiche all’art. 120 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.u.b.), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, relativamente al solo 3 comma, con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000 che evidenziava vizi di forma: è ovvio, che detta rilevata carenza formale non può non interessare l’intero art. 25 e, quindi, anche il comma 2 che regola detto istituto con l’eliminazione del precedente “doppio binario”[4].
Infine, è in ogni caso opportuno rilevarsi che è nulla la clausola contrattuale secondo cui il meccanismo della capitalizzazione ai danni dell’utente continua ad operare anche dopo la cessazione del rapporto (ad es. revoca), e fino alla data di estinzione del debito (si confronti, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 1999 n. 3845; Trib. Lecce 8 ottobre 1997).
In altri termini, la previsione di anatocismo (indipendentemente dalla circostanza che sia trimestrale o annuale) riguarda solo ed unicamente la fase in cui il conto corrente bancario è aperto e funzionante, perché solo in quella fase, secondo quanto previsto dagli usi, la banca può capitalizzare gli interessi debitori.
Infatti, se il rapporto contrattuale é cessato (revoca dell’affidamento), la causa non esiste, o per difetto originario oppure per difetto funzionale (ad es. risoluzione): il persistere della capitalizzazione (già di per sé illegittima) dopo tale cessazione, anziché espressione di una apprezzabile funzione economico - sociale, sarebbe mero anatocismo, non consentito per gli usi contrattuali, ed in particolare non legittimato dall’art. 7, comma 4, delle norme ABI (o da altre pattuizioni analoghe), che costituisce convenzione anteriore, e non posteriore (art.1283 c.c.), alla scadenza degli interessi primari.
Inoltre, l’interesse di mora applicato su un rapporto revocato costituisce un illegittimo anatocismo, quanto meno nella parte del credito costituito da interessi.
L’indirizzo Giurisprudenziale, così consolidato, è stato ribadito ed ampliato dalla sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 delle Sezioni Unite della Suprema Cortecce ha sottolineato l’operativita’ della retromarcia del 1999, cioe’ ha sottolineato che le clausole di capitalizzazione trimestrali dovessero ritenersi invalide anche prima dello storico revirement della S.C. del 1999. Inoltre la sentenza delle Sezioni unite n. 21095 sottolinea come possa venir dichiarata la nullita’ di una clausola anotocistica, benche’ la relativa questione fosse stata tardivamente sollevata dalle parti, giungendo alla risposta affermativa, su basi di vari precedenti che affondano nella regola della rilevabilita’ anche d’ufficio delle cause di nullita’ del contratto.
Le Sezioni unite hanno anche affrontato il problema di un’assunta communis opinio di validita’ della clausola all’epoca per cui, a una consuetudine in tal senso allora vigente, sarebbe subentrata soltanto dopo una desuetudine. Gli argomenti proposti a sostegno di tale tesi bancaria non hanno convinto i Supremi giudici, i quali osservano che proprio in epoca di poco anteriore all’inversione di rotta c’era stato un rimescolio anche legislativo (si pensi se non altro alla legge antiusura), nel senso di accordar maggior tutela al consumatore dei servizi bancari.
Ma soprattutto sottolineano che nel periodo antecedente di fatto le pattuizioni anatocistiche come le clausole non negoziate e non negoziabili perche’ gia’ predisposte dalle banche in conformita’ a direttive delle associazioni di categoria venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessita’ di fruire del credito bancario e non aveva quindi altra alternativa per accedere a un sistema bancario connotato dalla regola del "prendere o lasciare".
Dal che la riconducibilita’ ab initio della prassi d’inserimento dei contratti bancari delle clausole in questione a un uso negoziale e non gia’ normativo. La funzione assolta dalla giurisprudenza dell’epoca non fu nulla piu’ che ricognitiva e mai pero’ creativa della regola. Una ricognizione, pur reiterata, ma risultante poi erronea nel presupporre l’esistenza di una regola, non puo’ infatti avere una portata creativa, tanto piu’ — osserva la sentenza — che si tratta di dieci decisioni nell’arco di un ventennio. Ben lungi dunque dal conferire normativita’ a una prassi negoziale che si e’ dimostrata poi essere contra legem.
D’altronde—osserva la sentenza n. 21095 — a tale conclusione si arriva sulla base normativa (D.Lvo 342/1999) essendo stata dichiarata incostituzionale la salvaguardia delle clausole preesistenti recata dall’articolo 25: l’eliminazione dell’eccezionale salvezza e conservazione delle clausole gia’ stipulate lascia quest’ultime, secondo i principi che reggono la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle perche’ stipulate inviolazione dell’articolo 1283 del Codice civile.
In ultimo, va sottolineato, come alla nullità dell’anatocismo trimestrale non è consentito supplire con altra tipologia di capitalizzazione composta (in tal senso Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del 21 gennaio 2002 – edita in www.studiotanza.it ; Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002[5]; Corte d’Appello di Milano, Sez. III Civ., sentenza n. 1142 del 04 aprile 2003).
Cassazione , sez. III civile, sentenza 22.10.2004, n. 20588
Responsabilità della s.i.m. per i danni causati dai promotori finanziari

La società di intermediazione mobiliare risponde, ex art. 2049 c.c., per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, purchè sussista un rapporto di "occasionalità necessaria" tra il fatto illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni affidategli, non rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20588 del 22 ottobre 2004, rilevando che il comportamento del promotore aveva ingenerato nel risparmiatore l'affidamento incolpevole che il suo investimento avesse avuto come destinatario finale la società di intermediazione mobiliare.
Cassazione, SS.UU., sentenza 05.07.2004, n. 12270
Accompagnamento decorre, in corso di causa, dal sopraggiunto requisito fisico

L'indennità di accompagnamento, se il ricorrente non ha raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa, bensì nel corso del procedimento giudiziario, decorre dal momento del sopraggiungere del requisito fisico.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12270 del 5 luglio 2004, respingendo l'orientamento giurisprudenziale che nell'ipotesi in esame faceva coincidere la decorrenza dell'indennità con quella, di cui all'art. 3, co. 4° della legge 18/1980, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Cassazione , sez. I civile, sentenza 02.07.2004 n.12121
Assegno di mantenimento: rilevanza della mancata attivazione per trovare lavoro

L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, è un elemento valutabile dal giudice per definire la misura dell'assegno in sede di separazione, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale, né lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12121 del 2 luglio 2004, precisando che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.
La teorica possibilità del coniuge privo di reddito, infatti,di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, tanto più se, come nel caso di specie, la moglie era "casalinga" già prima della separazione, giacché dopo di essa, a differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e sono tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di vita precedente la rottura della convivenza coniugale.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.06.2004, n. 10559
Espulsione dello straniero: giudice deve effettuare un rigoroso controllo del titolo

In sede di convalida del provvedimento col quale il questore ordina il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, il giudice è tenuto ad operare un rigoroso controllo sull'esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere ufficioso del giudice, in considerazione dell'incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario.
Cassazione , sez. lavoro 26.05.2004, n. 10157
Danno da dequalificazione professionale va valutato in via equitativa

Il danno da dequalificazione professionale attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello.
Cassazione, sez. III civile, sentenza 27.04.2004, n. 7980
Danno non patrimoniale per illegittima destituzione dall'incarico del primario

Interpretando l'art. 2059 c.c. in senso conforme alle norme costituzionali, ad esso sovraordinate, il danno non patrimoniale comprende oltre al danno morale soggettivo anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesione configuri reato.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2004 n. 7980, ricordando che il danno biologico è immanente al fatto illecito lesivo dell'integrità biopsichica del danneggiato, a differenza delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso fatto.
Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla lesione di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo, indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva.
Nella caso di specie il ricorrente era stato destituito dall'impiego di primario con provvedimenti del consiglio di amministrazione di un Ospedale e reintegrato in servizio soltanto a seguito dell'annullamento di tali provvedimenti da parte del giudice amministrativo.
Cassazione, sez. tributaria, sentenza 18.09.2003, n. 13802
Il giudice tributario può discostarsi dagli accertamenti induttivi compiuti dal fisco

Il Giudice tributario ha il potere di controllare l'operato della Pubblica amministrazione e di verificare se gli effetti che la stessa Pubblica amministrazione ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi siano o meno compatibili con il criterio della normalità.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2003, n. 13802, precisando che il giudice tributario, qualora riscontri incongruenze contrastanti il criterio di ragionevolezza, può pervenire a diverse conclusioni, e quindi, anche alla determinazione di un reddito presuntivo inferiore a quello indicato dall'amministrazione.
Nel caso di conclusioni diverse da quelle dell'amministrazione il giudice deve tuttavia evidenziare le motivazioni che giustificano il ridimensionamento dei risultati esposti nell’avviso di accertamento.
Cassazione, sez.I civile, sentenza 01.04.2004, n. 6370
No a sospensione dell'espulsione in pendenza di ricorso sul permesso di soggiorno

La Corte di Cassazione, con sentenza 6370/2004, ha ritenuto che non sussista la possibilità di ottenere dal Giudice Ordinario, adito in sede di impugnazione del provvedimento di espulsione prefettizio,la sospensione della espulsione in attesa della decisione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno da parte del competente Tribunale Amministrativo Regionale. In conseguenza, afferma la Corte che “la decisione del giudice amministrativo sul permesso non è quindi antecedente logico di quella del giudice ordinario sul decreto d'espulsione, che legittimamente fu emesso per l'esistenza della revoca, dell'annullamento e del diniego del permesso di soggiorno successivamente annullati dal TAR; pertanto, a seguito della decisione definitiva dei giudici amministrativi di accoglimento del ricorso, lo straniero potrà chiedere al Prefetto la revoca dell'espulsione"
Cassazione, sentenza 23.03.2004, n. 5728
Obbligo per il giudice di audizione in sede di convalida del decreto di espulsione

In sede di convalida del decreto di espulsione emesso dal questore il giudice ha l'obbligo della previa audizione dell’interessato a pena di nullità insanabile rilevabile d’ufficio.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 04.03.2004 n. 4400
Responsabilità medica, perdita di chance e nesso di causalità

La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non é una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 4 marzo 2004 n. 4400, precisando che con particolare riferimento alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2004, n. 3549
Danno biologico iure hereditatis se sussiste lasso di tempo fra lesione e morte

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Cassazione, sez. Lavoro sentenza 15.01.2004, n. 515
Mobbing e demansionamento: dimissioni in grave stato psichico sono annullabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza 515/2004, ha rinviato alla Corte di Appello la sentenza che rigettava il ricorso di una dattilografa, demansionata e sottoposta a pressione psicologica, che in un momento transitorio di grave turbamento aveva rimesso le proprie dimissioni dal posto di lavoro.
La Corte ha ribadito che dovevano essere valutate più attentamente le condizioni della lavoratrice per rilevare la sussitenza di una incapacità ex 428 cc., anche se temporanea e desumibile da indizi e circostanze: difatti, perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di intendere e di volere non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell’atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzare l’importanza dell’atto medesimo e di liberamente determinarsi al suo compimento (cfr. Cassazione 4539/02).
Infine la Suprema Corte ha sottolineato che lo stato di incapacità di intendere e di volere può essere provato in modo indiretto in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.12.2003, n. 19042
Legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento se l'ex moglie lavora in nero

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19042 del 12 dicembre 2003, precisando che il lavoro del coniuge, ancorchè in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno della stessa.
Nel caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno confermato la sentenza dei giudici di merito ritenendo legittima la riduzione dell'assegno a carico di un professore universitario di Roma a favore della ex moglie che lavorava in nero presso un negozio di abbigliamento.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 05.11.2003, n. 16626
Risarcimento del danno per mancato godimento del riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un compenso ulteriore ed aggiuntivo a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica, nel caso di differimento del riposo settimanale nell'ambito della settimana successiva.
Il differimento illecito del riposo, poiché non consentito da norme di legge o contrattuali, comporta, oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana.
Con la sentenza n. 16626 del 5 novembre 2003 la Corte di Cassazione ha precisato che il lavoratore, il quale intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, potendo assumere adeguata rilevanza anche il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno.
 Cassazione, sez.Lavoro sentenza 20.09.2003, n. 13949
Lavoratori tutelati anche in trasferimento d'azienda con atto autoritativo della P.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13949 del 20 settembre 2003, stabilisce che il trasferimento d’azienda è configurabile anche nel caso in cui ciò sia avvenuto a seguito di un provvedimento autoritativo, oltre che a seguito di atto negoziale (ipotesi quest’ultima pacifica in materia).
L'art. 2112 c.c. si applica pertanto anche all'ipotesi di trasferimento d'azienda per atto autoritativo dalla P.A.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 17.06.2003, n. 7176
é radicalmente nullo il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio

Il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è radicalmente nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno costituito tout court dall’importo della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 31.05.2003, n. 8828
Danno non patrimoniale per la lesione di valori personali di rilievo costituzionale

In presenza di una lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti il risarcimento del danno non patrimoniale non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 14.05.2003, n. 7485
Annullamento delle dimissioni per stato di incapacità naturale del lavoratore

Ai fini dell'annullamento dell'atto di dimissioni per incapacità naturale non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive del lavoratore, essendo sufficiente che le facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
 Cassazione, sez. lavoro, sentenza 09.04.2003, n. 5539
Demansionamento: danno biologico e predisposizione fisica del lavoratore

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.04.2003, n. 5115
Sul diritto al riconoscimento del figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost. Tale diritto, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5115 del 3 aprile 2003, precisando che il secondo riconoscimento non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere cosi una precisa e completa identità.
(Cfr. Cass. 22 ottobre 2002 n. 14894, 10 aprile 2001 n. 6470; cfr. pure Cass. 16 marzo 1999 n. 2338, 26 novembre 1998 n. 12018, 11 marzo 1998 n. 2669, 29 dicembre 1994 n. 11263).
Cassazione, sez. V, sentenza 18.03.2003, n. 12698
Commette un duplice reato il marito che intercetta le telefonate della moglie

Chi istalla abusivamente delle apparecchiature al fine di intercettare conversazioni telefoniche tra altre persone, prendendo altresì cognizione delle altrui conversazioni intercettadole, viola contemporaneamente gli art. 617 e 617-bis c.p.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 18 marzo 2003 n. 12698, precisando che mentre l'art. 617 c.p. descrive la condotta di abusiva installazione di apparecchiature atte alla intercettazione, l'art. 617-bis c.p. prevede quella di fraudolenta intercettazione delle comunicazioni o conversazioni altrui, cosicché il legislatore punisce, nella prima ipotesi, la ricezione comunque avvenuta di comunicazioni inter alios e, nella seconda, la semplice installazione abusiva di apparecchiature finalizzate all'intercettazione, sanzionando condotte che ben possono essere realizzate in modo autonomo ed indipendente e, normalmente, si compiono in tempi diversi.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la condanna di un marito per avere abusivamente installato nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle conversazioni telefoniche della moglie per la sua presunta infedeltà.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.03.2003, n. 3154
Nel procedimento di espulsione è necessaria l'audizione dell'interessato

Il soggetto di cui si chiede l'espulsione deve essere sia sentito nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Ciò è desumibile sia dalla disposizione di cui al comma nono dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia dallo stesso principio del contraddittorio che impone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autorità emittente. Tale audizione prescritta nei suddescritti termini e modi di legge non può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, tanto meno dall'audizione avvenuta ad opera dell'autorità amministrativa presso il Centro di accoglienza.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29.01.2003, n. 1377
L'indennità di accompagnamento può spettare anche ai bambini in tenera età

La situazione d'inabilità, che comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età.
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 24.01.2003, n. 1127
Regolamento di giurisdizione e repressione della condotta antisindacale

L'istanza di regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione al decreto che definisce il procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto, perché il provvedimento, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 08.01.2003, n. 86
Sulle modalità di applicazione dei criteri per il licenziamento collettivo

In materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 la indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, rispondendo all'esigenza di consentire ai sindacati, ed al giudice, un sollecito ed immediato controllo, evitando che l'imprenditore possa, ex post, giustificare le sue scelte in relazione a quanto sostenuto dai lavoratori in sede contenziosa, presuppone necessariamente la evidenziazione della valutazione comparativa fra tutti i dipendenti nell'ambito dei quali la scelta va operata, così da permettere una vera e propria graduatoria derivante dal raffronto fra tutti i lavoratori interessati al provvedimento espulsivo, in relazione ai quali è intervenuta la scelta, onde consentire di verificare come e perchè i lavoratori licenziati siano stati scelti, dovendosi osservare che in assenza della suddetta comparazione, la comunicazione si riduce ad un inutile rituale, non consentendo di verificare, nel rispetto della finalità della previsione normativi, in esame, la effettiva e corretta applicazione dei criteri di scelta.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 11.11.2002, n. 15822
Lavoratore all'estero: licenziamento ingiustificato viola ordine pubblico italiano

"1. Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chieda dichiararsi l’illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione a rapporto di lavoro sorto all’estero, ivi eseguito e poi risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev’essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984 n. 975.
2. A norma dell’art. 6 secondo comma lettera "a" della predetta Convenzione, il rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto negli Stati Uniti d’America ed in relazione al quale, all’atto della stipulazione del relativo contratto, le parti non abbiano esercitato la facoltà di scelta di cui all’art. 3 della stessa Convenzione, è regolato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che tale legge – che il giudice ha il dovere d’accertare d’ufficio a norma dell’art. 14 delLa citata legge 31 maggio 1995 n. 218 – non risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano.
3. È manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano una legge che, in linea generale, non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato.
4. In caso di accertata incompatibilità con l’ordine pubblico italiano, ai sensi del numero che precede, il giudice applicherà i criteri di cui all’ art. 4 della richiamata Convenzione di Roma."
Cassazione, sez. IV penale, sentenza 04.10.2002, n. 33305
Lesioni personali colpose: genitori conviventi legittimati a costituirsi parte civile

Deve riconoscersi la legittimazione anche dei genitori della persona offesa, purchè conviventi, a costituirsi parte civile quanto meno per esigere la rifusione del danno patrimoniale derivante dal contestato reato di lesioni colpose.
é questo l'importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33305 del 4 ottobre 2002.
La Suprema Corte, superando l'orientamento che limitava la rilevanza della ''convivenzà' allo stretto ambito dei rapporti more uxorio, ha affermato che la lesione di qualsiasi forma di "convivenza", purchè dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato.
Cassazione, SS.UU., sentenza 26.09.2002, n. 13988
Fondo di garanzia Inps: al lavoratore spettano gli interessi e la rivalutazione

"Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito dall'Inps per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91".
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto tra i due diversi orientamenti in materia. Secondo un primo filone giurisprudenziale le prestazioni erogate dal fondo hanno natura tipicamente previdenziale e conseguentemente é applicabile il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione sulle relative somme, ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, legge 412/91. Il secondo orientamento, che è quello accolto dalle Sezioni Unite, attribuisce invece alle medesime prestazioni la stessa natura ed estensione del debito del datore di lavoro insolvente, e ritiene, pertanto, sussistente nel lavoratore il diritto a ricevere cumulativamente gli interessi e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione il divieto di cui all'indicata disposizione.
Cassazione, sez. I civile, sentenza 30.08.2002, n. 12721
Espulsione dello straniero: necessità di un accertamento oggettivo dei sospetti

Il controllo giurisdizionale conseguente all’impugnazione di un provvedimento di espulsione di uno straniero, ex art. 13, 2° comma lett. c, deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’inclusione dello straniero in una delle categorie indicate dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e, pertanto, deve essere condotto utilizzando i criteri che emergono dagli orientamenti giurisprudenziali elaborati con riferimento a tal disciplina (1).
Ai fini del controllo giurisdizionale dei provvedimenti espulsivi devono tenersi presenti i criteri della necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; del requisito dell’attualità della pericolosità; della necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (2).
(1) In senso conforme Cass. n. 8395/2000.
(2) V. tra le più recenti: Cass. 17 marzo 2000, Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998, Musso; 6 aprile 1999, Cirilli; 20 novembre 1998, Iorio; 11 gennaio 1999, Pappacena.
Cassazione , sez. III, sentenza 30.07.2002, n. 11250
Responsabilità del gestore dell'autostrada per danni da insidia o trabocchetto

La pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, la responsabilità della P.A. e dell'Ente concessionario ex art. 2043 cc per i danni subiti dall'utente stradale allorché la insidia non sia visibile e prevedibile.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10.07.2002, n. 10031
Comportamento antisindacale:occorre lesione di interessi collettivi del sindacato

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Stat. Lav. (legge 20 maggio 1970, n. 300) occorre che gli atti e i comportamenti del datore di lavoro impediscano o limitino l'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, assumendo rilevanza esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, e restando privo di rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nel senso che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nel senso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo ad integrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma (1).
La definizione del concetto di libertà e attività sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori.
La condotta del datore di lavoro violatrice di diritti individuali, derivanti dalla legge (anche dalla Costituzione, come il diritto alla retribuzione o alle ferie) o dai contratti collettivi, non può mai concretare condotta antisindacale, fermo restando che al pregiudizio del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi collettivi, come, ad esempio, nel caso di inadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazioni disciplinari all'esercizio di attività sindacali (2).
(1) In tal senso Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295.
(2) Cfr. Cass., 8 maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991, n. 1364; 18 aprile 2001, n. 5657.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 21.05.2002, n. 7459
Prescrizione dei crediti previdenziali e diritto alla regolarizzazione contributiva

Ove l'Istituto previdenziale non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta ad al quale è precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n.1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art.2116, secondo comma, c.c.
Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza 10.04.2002, n. 5119
Coassicurazione per infortuni non mortali: obbligo di avviso ex 1910 c.c.

Non essendo l’assicurazione privata contro gli infortuni autonomamente disciplinata, si pone il problema di stabilire se è ad essa applicabile l’art. 1910 nella parte in cui prevede che, a fronte di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato debba avvisare ciascun assicuratore, pena, in caso di dolosa omissione, il mancato pagamento dell’indennità.
Per risolvere il contrasto sorto in giurisprudenza, le Sezioni Unite della Cassazione affermano che è necessario stabilire se il principio indennitario (art. 1905), che qualifica l’assicurazione contro i danni, sia applicabile all’assicurazione contro gli infortuni.
Nel rispondere positivamente, la Suprema Corte individua i seguenti motivi:
1. l’art. 1916 c. 4, espressione del principio indennitario, estende esplicitamente all’assicurazione contro gli infortuni il diritto di surrogazione dell’assicuratore, allo scopo di impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo responsabile e del diritto all’indennizzo verso l’assicuratore;
2. l’infortunio è evento produttivo di danno per l’assicurato, da qualificarsi come danno patrimoniale, se incide sulla capacità lavorativa del soggetto leso, oppure non patrimoniale, ma comunque patrimonialmente valutabile, mediante le tabelle del danno biologico, qualora l’infortunio venga in considerazione come rischio dell’assicurato indipendentemente dalla sua capacità di lavoro e di guadagno.
Quanto evidenziato vale per l'assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, nella quale vi è coincidenza tra l’assicurato, titolare dell’interesse garantito e beneficiario dell’indennizzo per inabilità o invalidità, e la persona sulla quale fisicamente incide l’infortunio (coincidenza che si verifica sia nel caso di assicurazione contro i propri infortuni, sia nel caso di assicurazione contro gli infortuni di terzi stipulata nell’interesse dei medesimi).
Nel caso di assicurazione contro gli infortuni ove sia prevista la corresponsione dell'indennizzo per infortunio mortale viene in considerazione un rischio che è tipico della assicurazione sulla vita: il rischio assicurato è sempre costituito dalla morte e beneficiario non è l'assicurato, ma un terzo. In tal caso, le norme applicabili dovranno essere prevalentemente desunte, in relazione alle singole fattispecie, dalla disciplina dettata in materia di assicurazione sulla vita (in tal senso, Cass. 2915/68).
In conclusione, la S.C. statuisce che: «alla assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, va estesa l’applicazione dell’articolo 1910, trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento», mentre «deve ritenersi inapplicabile all’ipotesi di assicurazione contro gli infortuni mortali la disciplina dettata dall’articolo 1910».
Cassazione sez. lavoro, sentenza 09.04.2002, n. 5065
Licenziamento: matrimonio e superamento del periodo di comporto per malattia

L'art. 2110 cod. civ., che assicura la garanzia di conservazione del posto di lavoro durante la malattia, non costituisce norma eccezionale rispetto alla previsione di nullità dei licenziamenti attuati per causa di matrimonio di cui all'art. 1 della legge n. 7 del 1963.
Invero le due disposizioni concernono forme di tutela che operano, senza interferenze reciproche, su piani concettualmente distinti e per finalità diverse, rispettivamente mediante un limite temporale all'esercizio del potere di recesso correlato alla causa di impossibilità della prestazione e attraverso una presunzione legale che collega l'esercizio di tale potere in un determinato arco di tempo ad una valutazione (non consentita dall'ordinamento) della minore convenienza della prosecuzione del rapporto, presunzione che può essere superata dal datore di lavoro solo con la dimostrazione dei presupposti di una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 02.04.2002, n. 4647
Pretesa al rimborso delle spese mediche urgenti integra un diritto soggettivo

La pretesa dell’assistito dal servizio sanitario nazionale al rimborso delle spese sostenute per ricoveri in luoghi di cura non convenzionati, resi necessari in situazione di urgenza, comportanti – in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate – pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, configura una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in relazione alla situazione predetta – come in relazione all’accesso ad ambulatori e strutture convenzionali, che, ai sensi dell’articolo 3, comma quarto, del decreto legislativo 678/81 (convertito con legge 12/1982), deve ritenersi autorizzato in caso di mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche – non sussiste alcun potere discrezionale autorizzativo della pubblica amministrazione, con la conseguente inconfigurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili a norma dell’articolo 5 della legge 2248/1865, all. e) condizionanti il diritto all’assistenza.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 03.04.2002, n. 4746
Legittimi i controlli telefonici sul lavoratore per accertare condotte illecite

Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd.controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.
Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.03.2002, n. 4373
Interpretazione del testamento e criterio della minore onerosità per l'obbligato

Nell'interpretazione del testamento non può avere applicazione il criterio della minore onerosità per l'obbligato sancito dal suddetto art. 1371, non essendo pensabile alcun conflitto tra i soggetti del rapporto successorio. In tal senso Cassazione n.162/1959 e 595/1972.
Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 02.03.2002, n. 3039
Ammissibili i controlli occulti del datore di lavoro sul lavoratore

La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del 1970, secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati, non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.civ., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato.In tal senso Cass. 9 giugno 1990, n. 5599; Cass. 26 febbraio 1982, n. 1263; 25 novembre 1992, n. 829; 12 agosto 1998, n. 7933; 3 luglio 2001 n. 8998.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 05.02.2002, n. 1505
Revoca della pensione di invalidità in seguito a recupero della capacità di lavoro

La revoca della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, ma anche ad un recupero della capacità di lavoro derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che consente all'assicurato di svolgere continuamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini con una remunerazione anche inferiore, nei limiti legali previsti per il conseguimento della pensione, a quella percepita nello svolgimento dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'invalidità
In tal senso vedi Cass. 28.12.1999 n. 14624.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 01.02.2002, n. 1320
Infortunio in itinere - percorso ''normalé' ed assunzione del rischio elettivo

L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.
- Si veda da ultimo Cass. n.5063/2000 e Cass. n.9099/1994. Per approfondimenti si rimanda alla scheda sull'infortunio in itinere.
 Cassazione, sez. lavoro, sentenza 02.01.2002, n. 10
Risarcimento danni per impedimento allo svolgimento delle proprie mansioni

Il comportamento del datore di lavoro che lascia un lavoratore in condizioni di inattività per lunghissimo tempo non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.
La dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, è un bene immateriale per eccellenza e la sua lesione produce automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), determinabile necessariamente solo in via equitativa.
Tale statuizione è conforme alla ricostruzione del danno da demansionamento professionale data dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più recente evoluzione. In diverse, significative, pronunce questo giudice ha, infatti, rilevato che la modifica "in peius" (ovvero la negazione o l’impedimento) delle mansioni dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Infatti il demansionamento non solo viola lo specifico divieto di cui all’articolo 2103 Cc, ma ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 11727/99, 14443/00).
L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera e integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 7905/98, 1026/97,3686/96 e 8835/91). Prova, viceversa, che, secondo le ricordate pronunce, rimane necessaria per quanto riguarda l’eventuale danno materiale, il pregiudizio economico cioè subito dal lavoratore anche in termini di guadagno non conseguito per effetto della perdita di concreti vantaggi necessariamente legati allo svolgimento delle mansioni negate.
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 12.11.2001, n. 14025
Giurisdizione AGO su indennità premio di servizio dei dipendenti di EE.LL.

Le controversie relative all'indennità premio di servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali, devono essere considerate controversie previdenziali e rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 442 del codice di procedura civile.In tal senso Cass. 26 maggio 1994 n. 5124; Cass. 11 aprile 1995 n. 4149; Cass. 1 settembre 1999 n. 623
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.10.2001, n. 13525
Lavoro - patto di prova deve contenere una specifica indicazione delle mansioni

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma anche contenere la specifica indicazione delle mansioni da espletarsi; la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio), a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura delle mansioni assegnate, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio.
Cassazione, Sezione II civile, sentenza 17.10.2001, n. 12652
Processo civile - ratifica del rappresentante senza poteri - riassunzione

L'atto di riassunzione del giudizio dopo la cancellazione della causa dal ruolo non richiede la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa e tanto meno gli estremi curiali del processo. Deve perciò ritenersi l'idoneità dell'atto di riassunzione quando risultino comunicati alla controparte i nomi delle parti e gli elementi indispensabili per l'identificazione delle ragioni della controversia e dell'evento interruttivo, giacché tali elementi sono sufficienti a render nota la volontà dell'autore di dare nuovo impulso al processo (1).
La dichiarazione di ratifica della manifestazione di volontà espressa dal rappresentante senza poteri non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per facta concludentia, id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o, comunque, una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto lo scritto ad substantiam ovvero ad probationem ove i facta concludentia dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio (2)
(1) In tal senso Cass. 2.12.98 n. 12209, Cass. 27.12.96 n. 11503, Cass. 2.3.90 n. 1655, Cass. 1.3.84 n. 1440, Cass. 14.5.81 n. 3194.
(2) Vedi anche Cass. 3.4.00 n. 4005, Cass. 17.5.99 n. 4794, Cass. 3.11.94 n. 9037, Cass. 21.10.91 n. 11123.
Cassazione 06.10.2001 n. 12608
Vendita fondo rustico - no prelazione al confinante, anche se affittuario rinuncia

Il contratto preliminare si differenzia dalla vendita vera e propria, in quanto è fonte di un obbligo (convenzionale) a contrarre, generando un diritto alla conclusione del contratto definitivo e non direttamente alla prestazione che ne forma oggetto.
In presenza di affittuari sul fondo venduto, nessun diritto di riscatto (non sussistendo - in linea di principio - il correlativo diritto di prelazione) può vantare il proprietario confinante. In base - infatti - al combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condizione limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7 cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato alla prelazione spettantegli (cfr. Cass. n. 4944/1988).
Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 03.07.2001, n. 9009
Danno esistenziale del lavoratore per mancato riposo del settimo giorno

Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore uno specifico titolo di risarcimento, che é autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale.
Tale danno può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè nel danno alla salute o danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si designa come "danno esistenziale", al fine di coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana.
Si veda in particolare Cassazione civile sez. un., 3 aprile 1989 n. 1607 e Cassazione, Sez.I, 7 giugno 2000, n. 7713.
Cassazione, sentenza 05.06.2001, n. 7620
Licenziamento - datore non può comunicarlo tramite fattorino
Cassazione, Sez. lav., sentenza 07.05.2001, n. 6500
Diritto alla pensione di inabilità in caso di patologia anoressica

In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute (1) (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto applicabile tale principio alle prestazioni assistenziali a carico del Ministero dell'Interno in caso di coesistenza di anoressia, deficit intellettivo, sindrome psico-patologica ed eccessiva "magrezza", tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile).
(1) In tal senso Cass. n.5934 del 20/6/94.
Cassazione, sez. lavoro 03.04.2001, n. 4913
Sui benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti alle polveri di amianto

"Lo scopo della legge n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), quale si evince dal complesso delle sue disposizioni, è quello di sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell’amianto, precisandosi al riguardo che il sostegno si materializza attraverso l’erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione e con norme che consentono di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro, tramite il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all’amianto".
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 12.03.2001, n. 106
Anche il lavoratore a domicilio ha diritto all'indennità di mobilità

I lavoratori a domicilio, i quali - a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 legge 223/81, ove possano fare valere, ai sensi dell'articolo 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività ed infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine (1).
(1) In tal senso successivamente Cassazione sez. lavoro, sentenza n.4192 del 23/03/2002.
Cassazione, Sez. I civile, sentenza 07.03.2001, n. 3291
Separazione tra coniugi: determinazione dell'assegno di mantenimento

Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (1).
Il parametro di riferimento, al fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato e che "le circostanze" da considerare, al fini della determinazione del quantum, al sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c., sono soltanto quegli elementi fattuali di ordine economico, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (2).
Qualora, prima della separazione, i coniugi abbiano concordato, o quanto meno accettato, che uno dei due non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, instaurando la separazione un regime tendente a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza, e quindi anche il tenore ed il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (3)
(1) In tal senso Cass. 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
(2) Vedi Cass. 1998 n. 3490; Cass. 1997 n. 7630; Cass 1996 n. 10463; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1994 n. 7437.
(3) Così Cass. 1994 n. 7437.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 08.11.2000, n. 14508
Infortunio in itinere - risarcibile anche per tragitto verso dimora familiare

L'infortunio in itinere è indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia.
Invero per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare. Per approfondimenti si rimanda alla scheda sull'infortunio in itinere.
Cassazione, Sezione Lavoro 26.10. 2000, n. 14085
Rendita INAIL ad eredi per decesso causato da stress lavorativo.
(cfr. sentenza).
 Cassazione Sezione Lavoro 3.10.2000, n. 13134
La rinuncia ad impugnare il licenziamento è valida perchè l'interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro resta nel campo del disponibile – Non si tratta di un diritto derivante da norma inderogabile.

Il lavoratore subordinato può rendere invalida, impugnandola, la sua rinuncia a diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi; l’art. 2113 cod. civ. stabilisce che l’impugnazione deve essere proposta con atto scritto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia se questa è intervenuta dopo tale cessazione.
S.G., dipendente dell’Impresa Unione S.p.A., è stato licenziato per cessazione dell’attività del cantiere cui era addetto. Dopo avere sottoscritto una rinuncia ad impugnare il licenziamento, egli lo ha contestato, sostenendo che l’azienda era in grado di impiegarlo presso altri cantieri.
Nel giudizio che ne è seguito, davanti al Pretore di Parma, l’azienda si è difesa sostenendo che la rinuncia all’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi valida in quanto concernente un diritto disponibile. Il Pretore ha ritenuto fondata l’eccezione ed ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Parma.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13134 del 3 ottobre 2000, Pres. Prestipino, Rel. Coletti) ha rigettato il ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale non sia incorso in errore affermando che la rinuncia all’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi valida. La Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro in corso resta nel campo del disponibile, com’è dato desumere dalla facoltà, per il lavoratore, di dimettersi o di addivenire ad una risoluzione consensuale, nonché dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Ne deriva – ha affermato la Corte – che dello stesso diritto di impugnare il licenziamento, il lavoratore può liberamente disporre, facendone oggetto di rinunce e transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ., secondo cui sono invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi dei diritti del prestatore di lavoro “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi”.
Cassazione, 07.07.2000, n. 9096
Al supercondominio si applica la disciplina del condominio

I principi e le disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio di edifici si applicano, in virtù di interpretazione estensiva ovvero in forza di integrazione analogica, si applicano anche al supercondominio, che si verifica quando talune cose, impianti e servizi comuni sono legati contestualmente, dalla relazione di accessorio a principale, con più condominii (es. per il viale di ingresso, per la guardiola del portiere oppure per il servizio di portierato).
E quanto stabilito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9096 depositata in data 7 luglio 2000.
Cassazione Sezione Prima Civile n. 8118 del 14.06.2000
L'accertamento, da parte del Giudice del lavoro, dell'attività redazionale svolta dall'aspirante giornalista, deve essere tenuto in considerazione ai fini dell'iscrizione nel registro degli aspiranti. Anche se non ha autorità di giudicato nei confronti dell’Ordine

M. M., dopo aver lavorato nella redazione del quotidiano Il Lavoro di Genova senza regolare inquadramento, ha chiesto al Consiglio Regionale Ligure dell’Ordine dei Giornalisti l’iscrizione d’ufficio nel Registro dei Praticanti e l’accertamento della compiuta pratica ai fini dell’ammissione all’esame per l’iscrizione come professionista all’Albo dei Giornalisti. Nel contempo essa ha promosso davanti al Pretore un giudizio diretto ad ottenere il trattamento previsto per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Il Pretore ha accolto la sua domanda. Il Consiglio dell’Ordine invece ha rigettato la richiesta di accertamento della compiuta pratica, in quanto ha escluso che M. M. abbia svolto presso il quotidiano Il Lavoro un’attività sufficientemente diversificata partecipando alle varie fasi dell’attività redazionale. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. M. M. ha impugnato la decisione del Consiglio Nazionale davanti al Tribunale di Genova, che ha rigettato la domanda. Anche la Corte d’Appello di Genova ha dato ragione all’Ordine dei Giornalisti. M.M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Corte d’Appello, per non avere, tra l’altro, attribuito alcun valore agli accertamenti svolti dal Giudice del lavoro nella causa da lei promossa contro l’editore. La Suprema Corte (Sezione I Civile n. 8118 del 14 giugno 2000, Pres. Sensale, Rel. Losavio) ha accolto il ricorso.
La pratica giornalistica necessaria per gli esami di idoneità professionale – ha affermato la Corte – deve consistere, in base all’art. 41 D.P.R. n. 115/1965, nella partecipazione all’attività di redazione nei suoi molteplici aspetti. Nel caso in esame – ha osservato la Corte – il giudice del lavoro ha accertato che l’aspirante giornalista ha svolto nella redazione del quotidiano “Il Lavoro” mansioni di redattore: tale pronuncia, pur non avendo autorità di giudicato nella controversia tra M.M. e l’Ordine dei Giornalisti, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Corte d’Appello di Genova come affermazione oggettiva di verità, per la sua efficacia riflessa. La valutazione compiuta dal giudice del lavoro implica infatti un accertamento qualitativo circa l’attività svolta dall’aspirante giornalista. Il fatto che il giudice del lavoro abbia ravvisato lo svolgimento delle mansioni di redattore – ha concluso la Cassazione – non avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante dalla Corte di Appello.

Cassazione,  sentenza del 23.02.1993 n. 2221
Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Separazione personale - Scioglimento Riconciliazione - Ripristino della comunione legale

La riconciliazione, intervenuta tra coniugi separati, fa cessare con effetto ex nunc tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, con l'effetto anche di ripristinare il regime della comunione dei beni esistente in origine tra i coniugi, venuto meno in seguito al provvedimento di separazione.
... (Omissis) ...
Motivi della decisione
La interessantissima questione sottoposta all'esame della Corte d'Appello, a quanto consta mai in precedenza espressamente esaminata dalla giurisprudenza (della Cassazione salvo quanto si dirà per fattispecie parzialmente simile, mentre non sembra essere stato mai pubblicato il provvedimento citato dalla appellante) ha formato esame di studio da parte di autorevolissima ed ampia dottrina.
La questione si sostanzia nel quesito se la riconciliazione faccia o meno cessare gli effetti patrimoniali della separazione ed in particolare determini il ripristino del regime patrimoniale della comunione dei beni esistente tra i coniugi prima della separazione.
Come già accennato, la Cassazione con sentenza del 23 febbraio 1993 n. 2221 ha avuto modo di affrontare la diversa (ma non ininfluente sul caso di specie) questione di quali siano gli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale dei coniugi sposatisi prima dell'entrata in vigore della legge 151/75 con riferimento ad acquisto di immobili effettuato successivamente a detta data, nell'ipotesi in cui i coniugi non abbiano provveduto ad effettuare l'apposita dichiarazione che avrebbe consentito loro di non far cadere in comunione i beni acquistati successivamente all'entrata in vigore della legge 151/75. Orbene la Cassazione con l'indicata decisione, peraltro conforme ad altre, ha statuito che la separazione personale superata dalla riconciliazione non impediva (in mancanza appunto di ogni diversa dichiarazione dei coniugi da effettuarsi naturalmente con le speciali forme all'epoca transitoriamente previste) la caduta nella comunione legale dei beni acquistati da un solo coniuge dopo la riconciliazione.
Il principio ricavabile dalla suddetta sentenza sembra non limitato al caso deciso (certamente diverso da quello sottoposto all'esame della Corte) ma pare possa essere esteso al fine di ritenere comunque non limitati al solo campo personale, gli effetti della riconciliazione tra i coniugi.
Si conviene con l'appellante che la dottrina nella sua maggioranza sembra indirizzata nel senso di ritenere necessaria la stipula di una apposita convenzione matrimoniale al fine di modificare il regime patrimoniale dei coniugi conseguente alla separazione personale, ma tale conclusione non sembra condivisibile.
In linea di massima va osservato che nel nostro ordinamento la separazione dei coniugi costituisce non tanto una fase prodromica allo scioglimento (come pure nei fatti essa ha assunto) ma semmai una fase genericamente transitoria destinata preferibilmente a concludersi proprio con la riconciliazione. Per tale ragione infatti la riconciliazione non abbisogna di alcuna forma essendo sufficiente la manifestazione di volontà dei coniugi che si appalesi incompatibile con il mantenimento degli effetti della separazione.
Persino la mancata predisposizione di una qualsiasi forma di pubblicità alla separazione ed al provvedimento di omologazione (salvo alcune limitate forme di pubblicità volte pero soltanto a garantire gli adempimenti conseguenti alla separazione) si inquadra nella tendenza indicata di non ritenere definitiva la separazione e di consentire quindi nel modo più semplice il superamento dei contrasti tra i coniugi.
Non e chi non veda che imporre la stipula di una convenzione per ripristinare il regime giuridico della comunione esistente tra i coniugi prima della separazione, finirebbe per costituire in qualche modo un ostacolo alla riconciliazione piena facendo perdurare quegli effetti che invece le parti con il loro comportamento spontaneo (ed auspicato dalla legge) avevano ritenuto di dovere disattendere.
Va tuttavia osservato che avere previsto come causa di scioglimento della comunione la pronuncia sulla separazione costituisce una deviazione al principio della temporaneità della separazione al quale prima si e fatto cenno. Ma e facile obiettare che una scelta diversa da parte del legislatore sarebbe apparsa troppo radicale ed anche ingiustificata alla luce del quod plerumque accidit; del resto a seguito della separazione personale (anzi della comparizione dei coniugi innanzi l'autorità giudiziaria) cessa (opportunamente) anche la presunzione di paternità che assiste il nato da donna sposata.
Le indicate eccezioni al principio della temporaneità della separazione non possono pero ritenessi avere una portata tale da far ritenere superato nel nostro ordinamento il principio stesso ponendosi come disposizioni caratterizzate dalla specialità.
Quanto agli effetti della riconciliazione e pacifico (oltreché condivisibile v. Cass. 23 gennaio 1984, n. 5411) che la ripresa della convivenza ridetermini il sorgere della presunzione di paternità del marito della donna venendo meno quindi, con effetto ex nunc, questo effetto della separazione.
Come conseguenza della temporaneità della separazione v'é da annoverare, come già sottolineato, sicuramente la scelta del legislatore di non prevedere una speciale forma di pubblicità della omologazione o della sentenza che pronunci la separazione.
E noto quanto sia stata criticata dalla dottrina tale scelta (ed anche con osservazioni la cui fondatezza non può essere messa in dubbio) ma e certo che il dato positivo impedisce in via generale di ritenere consentita la pubblicità della separazione. Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n. 454, la separazione ha modo di essere resa pubblica solo al limitato effetto di rendere opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ma non sembrano sussistere modi generalizzati per rendere pubblico lo scioglimento della comunione a seguito dell'omologazione della separazione. Anche lo strumento ipotizzato da alcuni autori, ovvero disporre ai sensi dell'art. 2647 c.c. la trascrizione degli atti o provvedimenti che dispongono lo scioglimento della comunione risulta irrilevante allorquando la separazione non determina lo scioglimento di comunione di beni immobili (come nella specie, poiché l'acquisto immobiliare da parte dell'appellante e avvenuto dopo la prima separazione e durante la fase di ripresa della convivenza).
In buona sostanza il sistema complessivo non sembra essere predisposto per rendere pubblica la separazione e tale osservazione costituisce importante argomento al fine di chiarire come la posizione dei terzi (la cui tutela e oggetto di particolare attenzione da parte degli autori che propendono a ritenere che la riconciliazione non determini ex se il ripristino della comunione legale) non sia particolarmente pregiudicata dalla cessazione degli effetti patrimoniali della separazione a seguito della riconciliazione ma in realtà e più radicalmente, dalla mancata predisposizione di un sistema pubblicitario della separazione personale.
Ma la mancata predisposizione di una pubblicità della separazione risponde ad esigenze superiori e comunque consapevoli del legislatore sulle quali ovviamente l'interprete non ha modo di intervenire.
Debole e l'argomento ermeneutica suggerito dall'appellante e tratto dai lavori preparatori della riforma del diritto di famiglia. E vero che la norma che espressamente prevedeva il ripristino della comunione legale in caso di riconciliazione e stata espunta dal testo definitivo, ma ciò non può essere automaticamente interpretato come manifestazione di una volontà legislativa addirittura opposta a quella della norma espunta essendo potuta apparire al legislatore già sufficiente il disposto dell'art. 157 c.c.
Tirando le fila delle osservazioni fin qui formulate e ricordando per quel che può rilevare, che il disposto dell'art. 157 c.c. non distingue tra effetti personali o patrimoniali, può sostenersi che la ripresa della convivenza tra i coniugi faccia cessare, con effetto ex nunc, (su ciò si deve convenire con la dottrina), tutti gli effetti della separazione sia personali che patrimoniali con l'effetto anche di ripristinare il regime della comunione dei beni esistente in origine tra i coniugi (venuto meno esclusivamente per il provvedimento di separazione); del resto anche nella fase successiva alla riconciliazione, si rinvengono le stesse esigenze di tutela del coniuge meno dotato economicamente che hanno indotto il legislatore a prevedere, come regime patrimoniale ordinario della famiglia, quello della comunione dei beni.
Data la natura della lite, la complessità e novità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, su cui, come già si e detto mancano interventi della Cassazione, auspicabili comunque, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.

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