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Contratti -
Donazioni - Locazione - Vendita |
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Cassazione
civile |
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Fonti:
www.overlex.com -
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.06.2010 n.
14069
Assicurazione, contratto, reticenze, rilevanza, elemento
psicologico
L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui
fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 cod. civ. non
necessariamente presuppongono, in una polizza che copra
le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da
parte del contraente di essere affetto dalla specifica
malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma
possono essere integrate da qualsiasi circostanza
sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore
abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della
valutazione del rischio, domandandone di esserne
informato dal contraente tramite la compilazione di un
questionario. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.05.2010 n.
13210 Locazione, appello incidentale, termini,
precisazioni
In materia di locazioni, il termine per il deposito e
per la notificazione dell’appello incidentale deve
essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale
dei termini processuali. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.05.2010 n.
12710
Prelazione, riscatto, precisazioni
L’esercizio della prelazione comporta, per sua stessa
natura, oltre che per espressa previsione di legge la
“offerta di condizioni uguali” da parte dell’avente
diritto; soltanto a questa condizione è possibile che il
riscatto produca, come è nella sua natura, la
surrogazione legale dell’avente diritto nella stessa
posizione dell’acquirente, con effetto “ex tunc” e cioè
dalla data di stipulazione della vendita. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.05.2010 n.
12708
Contratto di locazione in rapporto al bene locato.
Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o
licenze amministrative, relative alla destinazione d'uso
dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi
- non e ' di ostacolo alla valida costituzione di un
rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte
del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre,
nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo
necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato
definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la
facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione
del contratto di locazione, non abbia denunziato i
difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente
rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello
stato in cui risultava al momento della consegna, e non
può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o
la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o
l'esatto adempimento, nè avvalersi dell'eccezione di cui
all'art. 1460 c.c.. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2010 n.
11594
Imprese, rapporti, clausole vessatorie
Anche nei contratti tra imprenditori bisogna verificare
se le clausole inserite hanno natura vessatoria. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2010 n.
11371
Contratto preliminare, termine, natura giuridica, prova,
volontà
Ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., che trova
applicazione anche con riguardo all’adempimento del
contratto preliminare, la regola dell’immediata
esigibilità della prestazione opera con esclusivo
riguardo al caso della mancata determinazione del tempo
della medesima, mentre quando il termine non sia stato
fissato, essendosene rimessa l’individuazione alla
volontà di una delle parti, spetta al giudice - con
apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di
legittimità se correttamente e congruamente motivato -
di stabilirlo secondo le circostanze.
Anche un documento dimostrante con completezza un
assetto negoziale, infatti, può essere preparatorio di
un futuro accordo, una volta dimostrata l’insussistenza
di una volontà attuale di accordo negoziale. E lo stesso
può configurarsi come un contratto preliminare (art.
1351 c.c.), la cui funzione è appunto quella di
impegnare i contraenti alla futura stipula, alle
condizioni e nei termini in esso convenuti, di un
successivo contratto definitivo, essendo la prestazione
essenziale che ne forma oggetto costituita da quel
particolare “facere”, consistente nella stipulazione
anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli
elementi predeterminati in sede di compromesso. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.05.2010 n. 10625
Preliminare, prescrizione, prova, onere, riparto
Se viene eccepita la prescrizione, è il compratore a
dover dare la prova dell’avvenuto pagamento integrale
del prezzo della compravendita entro il decennio
antecedente alla data di notifica dell’atto di
citazione. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 26.04.2010 n. 9948
Adempimento, condizione sospensiva, precisazioni
Caratterizzandosi la condizione sospensiva per il fatto
di determinare fino al suo avveramento l’inefficacia del
contratto cui si riferisce, l’operatività della
condizione medesima viene meno quando, prima del suo
avveramento, le parti abbiano dato al contratto completa
e spontanea esecuzione. |
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Cassazione civile sez. III, sentenza 07.04.2010 n.
8235
Assicurazione, contratto, garanzie, limite
Se la il contratto di assicurazione individua un limite
eccessivo, vi è nullità della relativa clausola. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.04.2010 n.
7997
Contratto di utenza telefonica, forma, perfezionamento,
norme civilistiche
E' ben vero che il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, art. 3
avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di
servizio per l'abbonamento telefonico, dispone che il
contratto si perfeziona con la sottoscrizione della
polizza ovvero a seguito dell'attivazione dell'impianto.
E tuttavia tale disposizione, in quanto contraria alla
regola codicistica per cui la forma degli atti è libera
se la legge (o la volontà delle parti) non richiede
espressamente una forma determinata (art. 1325 cod.
civ.), nonchè al generale principio consensualistico che
presidia la materia contrattuale, per cui il contratto
si perfeziona con l'accordo delle parti legittimamente
manifestato (artt. 1325 e 1326 cod. civ.), non può
apportare deroghe alla norma codicistica trattandosi di
una norma di rango inferiore. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.03.2010 n.
7062
Preliminare, bene pignorato, recesso, legittimità
E’ legittimo recedere dal contratto preliminare, ove si
scopra che il bene oggetto del contratto è pignorato. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 16.03.2010 n.
6352
Multiproprietà, preliminare, nullità
Il contratto preliminare di una multiproprietà è nullo
se non è indicata la quota relativa. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.03.2010 n. 6048
Contratto di deposito, albergo, consegna chiavi,
sussistenza
Quando il cliente dell’albergo consegna le chiavi al
vetturiere, si perfeziona il contratto di deposito.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.03.2010 n.
5767
Locazione, lavoro, motivi, contratto, tipi
Nel sistema della legge n. 392/1978 il tipo legale della
locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre
sottotipi:
a) locazioni per esigenze abitative stabili e primarie;
b) locazioni per esigenze abitative transitorie
determinate da motivi di studio o di lavoro;
c) locazioni per esigenze abitative non stabili né
primarie ma genericamente transitorie.
Il primo sottotipo è completamente soggetto
all'applicazione della legge n. 392/1978, il terzo ne é
totalmente esonerato, mentre il secondo sottotipo è
soggetto all'applicazione della legge n. 392/1978, fatta
esclusione per la durata legale.
Merita puntualizzare che per concretizzare tale ultimo
sottotipo (previsto dall'ultima parte della lett. a)
dell'art 26 legge 392 cit. e qui invocato da parte
ricorrente) sono necessari due requisiti, che devono
sussistere congiuntamente:
- la stabile abitazione dell'immobile da parte del
conduttore;
- il motivo di studio o di lavoro per la cui
realizzazione si deve intendere stipulata la locazione,
con la conseguenza che - ferma restando la transitorietà
delle esigenze abitative - la sola stabile occupazione
dell'immobile non giustificata da motivi di lavoro o di
studio ovvero la sola sussistenza di questi motivi non
accompagnata dalla stabile occupazione dell'immobile non
valgono ad attrarre la locazione nel regime della legge
sull'equo canone. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 08.03.2010 n. 5492
Contratti, condizione, realizzazione, precisazioni
La condizione si considera avverata qualora sia mancata
per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario all'avveramento di essa. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.03.2010 n.
4863
Preliminare, effetti anticipati, momento traslativo
Anche in presenza del cd. preliminare ad effetti
anticipati - che pure ha certo portata ben più pregnante
del paradigmatico pactum de contraendo - è pur sempre il
contratto definitivo, espressione di autonomia negoziale
e non mero atto dovuto solvendi causa, a produrre
l'effetto traslativo reale. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.02.2010 n. 4495
Locazione, auto, vizi della cosa, conseguenze
Nel caso di locazione di un'automobile, il locatore è
tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivanti dal
difettoso funzionamento di parti meccaniche (in specie
dei freni) della stessa; né egli può esonerarsi dalla
responsabilità, adducendo la sua incolpevole ignoranza
del difetto, qualora non abbia provveduto, prima della
consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionare
l'autovettura (nella specie il livello del liquido dei
freni nell'apposito serbatoio), dovendo tale controllo
essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in
considerazione della particolare usura a cui sono
sottoposti i veicoli da noleggio. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.02.2010 n. 2717
Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica,
precisazioni
E’ possibile agire in forma specifica in esecuzione di
un contratto preliminare, purchè l'istanza di
trasferimento sia successiva all'esecuzione da parte
dell'acquirente della propria prestazione o l'offerta
della stessa nei modi di legge. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n. 1296
Contratto preliminare, promissario acquirente,
detenzione, sussistenza
La disponibilità del bene oggetto di compromesso, in
virtù della consegna avvenuta in occasione della
stipulazione del contratto preliminare, sia
qualificabile detenzione, poiché il promissario
acquirente esercita tale godimento in virtù di un titolo
meramente obbligatorio, non ancora traslativo del
diritto reale corrispondente, in funzione ed in
previsione del futuro trasferimento, implicante il
necessario riconoscimento (tale da escludere la
sussistenza dell'elemento psicologico del possesso)
dell'appartenenza del bene, fino al momento della
prevista stipulazione del contratto definitivo, alla
controparte promittente venditrice.
la interversione della detenzione in possesso può
avvenire anche attraverso il compimento di attività
materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e
riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del
detentore di esercitare il potere sulla cosa
esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé il
diritto corrispondente al possesso in contrapposizione
con quello del titolare della cosa. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.01.2010 n. 228
Compravendita, preliminare, definitivo, ipoteca,
trascrizione, mancata cancellazione
Il promittente alienante che non cancella l’ipoteca,
quando il promissorio acquirente non ne ha cognizione, è
responsabile per
inadempimento. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.01.2010 n. 74
Contratti, locazioni, inadempimento, inadimplenti non
est adimplendum
Nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice,
ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti
non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione
comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo
anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione
economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva
incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle
posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse,
per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte
nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave
ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse
dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve
ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la
propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi,
non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2
c.c..
Anche l'exceptio non rite adimpleti contractus, a cui è
egualmente applicabile l'art. 1460 c.c., postula la
proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da
valutare non in rapporto alla rappresentazione
soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione
alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi,
riguardata con riferimento all'intero equilibrio del
contratto ed alla buona fede. |
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Cassazione civile sez. II, sentenza 27.11.2009 n. 25040
Preliminare, certificato di agibilità, assenza,
clausola, precisazione
La conclusione del contratto preliminare con la clausola
che il bene viene venduto “nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova”, attesa la sua estrema
genericità, non equivale a rinuncia da parte del
promissario acquirente all’abitabilità.
In questo caso, il promissario acquirente può risolvere
il contratto.
Cfr. in materia di contratto preliminare e detenzione
Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n.
1296,in tema di preliminare, trascrizione ed ipoteca
Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.01.2010 n. 228,
in tema di preliminare e fallimento, Cassazione civile,
SS.UU. sentenza 01.10.2009 n. 21045 e Cassazione civile
n. 33/2008, in tema di contratto preliminare e società
Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 16597,
in tema di contratto preliminare e caparra confirmatoria
Cassazione civile 10394/2008, in materia di contratto
preliminare ad effetti anticipati, si veda Cassazione
civile SS.UU. 7930/2008. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 11.11.2009 n. 23903
Appalto, subappalto, carattere derivato, contratto,
precisazioni
Il carattere derivato del contratto di subappalto
rispetto a quello di appalto due contratti deve
valutarsi con riferimento all'accordo tra le parti, in
quanto i patti e le condizioni dell'appalto non si
trasferiscono automaticamente nel contratto di
subappalto, posto che le parti sono libere di
disciplinare tale rapporto in modo diverso rispetto
all'appalto. Conseguentemente, i due contratti restano
autonomi anche qualora l'appaltatore faccia valere una
clausola penale prevista nel contratto di subappalto per
il ritardo dell'esecuzione dell'opera rispetto ai tempi
pattuiti.
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.10.2009 n. 21607
Vendita di cosa futura, bene, venuta ad esistenza,
rilevanza
Nella vendita di cosa futura, l'effetto traslativo del
diritto reale si verifica nel momento in cui la cosa
viene ad esistenza, senza che possa rilevare la
stipulazione, prevista per epoca successiva, dell'atto
pubblico necessario alla trascrizione. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.10.2009 n.
22120
Contratto integrativo successivo all’evento dannoso,
responsabilità dell'appaltatore
Il contratto integrativo stipulato dopo la frana esonera
l’appaltatore dalla responsabilità, in quanto con
l’accordo le parti hanno inteso regolare negozialmente
proprio le conseguenze dell’evento dannoso. Il “patto”
sull’opera di placcaggio rende irrilevante ogni
valutazione in ordine all’attribuzione ed alla natura
della responsabilità della frana (evento dannoso). |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 03.11.2009 n. 23198
Locazione, contratti, proroga, canone, aumento,
rilascio, precisazioni
In tema di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio per finita locazione alla scadenza del
periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso
diverso dall'abitazione, la percezione da parte del
locatore dell’aumento del canone è subordinata alla
previa offerta, da parte sua ed in favore del
conduttore, dell’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale. Conseguentemente, una volta
avvenuta tale offerta, il conduttore, trovandosi in mora
nella restituzione della cosa locata, può scegliere se
percepire l’indennità e restituire la cosa, in tal modo
rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di
rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa
stessa fino alla sospensione della cessazione legale,
corrispondendo al locatore il doppio del canone. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.10.2009 n.
21617
Rappresentanza, falsus procurator, affidamento del terzo
contraente, tutela
La presenza dei (contratti) preliminari, dimostrativi
comunque dell'esistenza di rapporti con il
rappresentante protrattisi nel tempo e contemplanti
precipuamente l'incarico alla stipula di promesse di
vendita del tipo di quella oggetto di causa, prospettava
la necessità da parte del giudice del gravame, di
valutare con più incisività l'inserimento o meno del
medesimo nella organizzazione amministrativa della
società venditrice e ciò… nell'ottica di una
contestazione sostanziale in merito alla sussistenza di
poteri rappresentativi in capo a lui. |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 01.10.2009 n. 21045
Fallimento, contratto preliminare, scioglimento,
promissario acquirente, credito
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste i
crediti del promissario acquirente conseguenti alla
mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto
ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad
una particolare forma di pubblicità costitutiva, resta
sottratto alla regola generale di prevalenza del
privilegio sull’ipoteca e soggiace agli ordinari
principi in tema di pubblicità degli atti. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.09.2009 n.
20106
Contratti, recesso unilaterale, rispetto dei principi di
correttezza e buona fede
Il recesso dal contratto non può assolutamente essere
arbitrario. Ciò in quanto qualsiasi atto di autonomia
privata può celare l’abuso del diritto. Spetta al
giudice verificare se la parte, nell’esercizio della
facoltà che lo schema negoziale le riconosce, abbia
rispettato i principi generali di correttezza e buona
fede. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.06.2009 n.
14772
Locazione, autorizzazione, destinazione d’uso,
legittimità
In materia di locazione, il mancato rilascio di
concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative
relative alla destinazione d'uso di beni immobili non è
di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di
locazione sempre che vi sia stata, da parte del
conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la
destinazione d'uso convenuta, mentre del mancato
rilascio il locatore è responsabile nei confronti del
conduttore quando la destinazione particolare
dell'immobile in conformità alle richieste
autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative
abbia costituito il contenuto dell'obbligo specifico
dello stesso locatore di garantire il pacifico godimento
dell'immobile in rapporto all'uso convenuto. |
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Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 17.06.2009 n.
14054 Contratto, nomen iuris, lavoro subordinato,
precisazioni
Il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al
negozio, risulta di maggiore utilità, rispetto alle
altre, in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri
differenziali tra due o più figure negoziali appaiono
non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che
quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero
(in ragione della situazione in cui versano le parti al
momento della dichiarazione) nonché in forma articolata,
sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole
aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed
obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa
se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto
nella realtà fattuale attraverso un coerente
comportamento delle parti stesse. |
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Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza
25.05.2009 n. 12044
Contratti, sale and lease back, elusione fiscale,
insussistenza
Il sale and leaseback non può essere considerato
elusione, laddove il trasferimento è effettivo.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.05.2009 n.
11706
Contratto di finanziamento, assicurazione, collegamento
negoziale, conseguenze
La clausola del contratto di assicurazione che
attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per
l'acquisto del bene assicurato il diritto di
soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità
dovuta dall'assicuratore (cosiddetto appendice di
vincolo) crea un collegamento tra contratto di
assicurazione e contratto di finanziamento che estende
ad ognuno gli effetti della invalidità della
sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro
senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro
effetto; ne consegue che, nel caso di furto della cosa
acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù
dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al
finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito di
questi verso l'utilizzatore, il quale rimane tuttavia
pur sempre obbligato per l'eccedenza, in base
all'autonomo e distinto contratto di finanziamento. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.04.2009 n. 9627
Fideiussore, fideiussore del fideiussore,
responsabilità, assenza di firma, fideiussione omnibus
L'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948
cod. civ. - che disciplina l'obbligazione del
fideiussore e che rappresenta una specificazione della
c.d. fideiussione “omnibus” - rimane esclusa, pur quando
il contratto sia considerato valido sotto il profilo
della determinabilità dell'oggetto e della deroga a
quanto stabilito dall'art 1956 cod. civ., ogni qualvolta
il comportamento della banca beneficiaria della garanzia
non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al
rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai
quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad
uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto
stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.04.2009 n. 8987
Contratti pubblici, Pubblica Amministrazione, diritto
privato, parità, precisazioni
La pubblica amministrazione, nel suo operare negoziale,
si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, se
per un verso esclude che essa possa avvalersi di un
qualsiasi potere di supremazia sull'altro contraente,
per altro verso non significa che vi sia una piena ed
assoluta equiparazione della sua posizione a quella di
un privato. Resta, comunque, l'ineliminabile differenza
che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse
pubblico cui in ogni caso l'amministrazione deve
ispirarsi e che, anche se incanalato nell'alveo di
strumenti di tipo privatistico, è destinato a conformare
il comportamento del contraente pubblico secondo regole
e principi - particolarmente in tema di pubblicità e di
trasparenza - che per il privato non hanno invece ragion
d'essere. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.04.2009 n. 8948
Contratto di agenzia, recesso per giusta causa,
legittimità, sussistenza
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto
dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto
di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto
di agenzia; pertanto, anche in relazione a tale
rapporto, la detta causa di risoluzione (che si
distingue dal giustificato motivo soggettivo per la
particolare lesività del comportamento addebitato) deve
consistere in un fatto tale da porre in grave crisi
l'elemento fiduciario delle parti, secondo un
accertamento che è riservato al giudice del merito ed è
incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e
logicamente motivato.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.04.2009 n. 8694
Locazione, contratto, riduzione del godimento,
conseguenze, riduzione canone
Ogni conduttore ha diritto ad una riduzione del canone
in relazione ad una riduzione del godimento della cosa
locata, a prescindere dalla responsabilità o meno del
locatore. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.04.2009 n.
8038
Preliminare, preliminare di preliminare, validità,
insussistenza
Non è valido un contratto preliminare di preliminare:
l'art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario
collegamento strumentale tra il contratto preliminare e
quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente
il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere
come possibile funzione del primo anche quella di
“obbligarsi ad obbligarsi” a ottenere quell'effetto,
darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non
sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di
tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo
l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso
pratico il promettere ora di ancora promettere in
seguito qualcosa, anziché prometterlo subito.
Cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n.
16597,Cassazione civile 10394/2008,Cassazione civile SS.UU. 7930/2008, Cassazione civile
33/2008. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.03.2009 n. 7347
Locazione, immobile, negozio, trasformazione, effetti
Se l’immobile locato si trasforma in negozio, le spese
di adeguamento non possono riverberarsi sul locatore. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.03.2009 n. 7225
Contratto, atipicità, garanzia redditività, legittimità
E’ legittimo il contratto atipico di alienazione
immobiliare con garanzia di redditività.
In tema di interpretazione del contratto, o delle sue
clausole, l'accertamento della volontà degli stipulanti,
in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una
indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice
di merito e che detto accertamento è censurabile in sede
di legittimità unicamente se l'inadeguatezza della sua
motivazione non consenta di ricostruire l’iter logico
seguito dal giudice per giungere ad attribuire all'atto
un determinato contenuto, ovvero se lo stesso di frutto
di una violazione o falsa applicazione delle norme di
ermeneutica. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.03.2009 n.
6888
Locazione, conduttore, responsabilità persone ammesse,
precisazioni
Il conduttore è pure responsabile della perdita o del
deterioramento cagionato da persone che egli ammesso,
anche temporaneamente, all'uso ed al godimento della
cosa locata. |
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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 05.03.2009 n.
5326
Contratto autonomo di garanzia, fideiussione,
differenze, polizze fideiussorie
Bisognerebbe chiarire i tratti differenziali, sul piano
morfologico, funzionale e interpretativo, tra le
fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo
di garanzia; inoltre, bisogna risolvere il contrasto
circa la natura delle polizze assicurative c.d. "fideiussorie",
sia su di un piano generale, sia nella specifica
dimensione, più propriamente oggetto di dubbi
ermeneutici, delle convenzioni negoziali stipulate
dall'appaltatore di opere pubbliche, con particolare
riguardo, in quest'ultima ipotesi, e per quanto di
interesse a fini interpretativi.
In questo senso, si giustifica la segnalazione delle
questioni indicate al Primo presidente, per l'eventuale
rimessione alle Sezioni Unite.
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2009 n.
3913
Appalto, nullità, assenza di concessione, insussistenza
Come resta estraneo all’ambito sanzionatorio il
contratto ad efficacia meramente obbligatoria - come il
contratto preliminare di compravendita di appartamento
non munito di concessione autorizzativa, e tuttavia non
inficiato di nullità - così non incorre nella medesima
invalidità il contratto d’appalto (che ha ad oggetto la
creazione di un nuovo bene) ineseguito prima
dell’ottenimento della concessione o autorizzazione
amministrativa. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 09.02.2009 n. 2997
Contratti, interpretazione, canoni, valutazioni di
legittimità, precisazioni
L'interpretazione del contratto e degli atti di
autonomia privata costituisce un'attività riservata al
giudice di merito ed è censurabile in sede di
legittimità soltanto per violazione dei criteri legali
di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di
motivazione, qualora la stessa risulti contraria a
logica o incongrua, cioè tale da non consentire il
controllo del procedimento logico seguito per giungere
alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei
canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l'astratto
riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è
necessaria la specificazione dei canoni in concreto
violati, con la precisazione del modo e delle
considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è
discostato. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.01.2009 n. 1951
Locazione, successione nel contratto, legittimità,
precisazioni, requisiti
La convivenza con il conduttore defunto, cui è
subordinata la successione nel contratto di locazione di
immobile adibito od uso di abitazione, costituisce una
situazione complessa caratterizzata da una convivenza
“stabile ed abituale”, da una “comunanza di vita”
preesistente al decesso non riscontrabile qualora il
pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione
locata soltanto per ragioni transitorie. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.01.2009 n. 1861
Locazione, simulazione, norme imperative, elusione,
buona fede
Il comportamento delle parti diretto ad eludere
l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo
di conseguire somme non dovute vale di per sé a superare
la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli
effetti della restituzione dell'indebito, ove si
concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la
consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed
il deliberato intento di eluderne gli effetti.
La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno
simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla
legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del
canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui
sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona
fede in favore del locatore che abbia indebitamente
riscosso il canone maggiore.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.01.2009 n. 1861
Locazione, simulazione, norme imperative, elusione,
buona fede
Il comportamento delle parti diretto ad eludere
l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo
di conseguire somme non dovute vale di per sé a superare
la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli
effetti della restituzione dell'indebito, ove si
concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la
consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed
il deliberato intento di eluderne gli effetti.
La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno
simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla
legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del
canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui
sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona
fede in favore del locatore che abbia indebitamente
riscosso il canone maggiore. |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 14.01.2009 n. 553
Contratto, azioni, risoluzione e risarcimento, recesso e
di ritenzione della caparra
I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento
integrale da una parte, e azione di recesso e di
ritenzione della caparra dall'altro si pongono in
termini di assoluta incompatibilità strutturale e
funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al
riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei
danni asseritamente subiti, non può ritenersene
consentita la trasformazione in domanda di recesso con
ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto
già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai
rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola
azione di recesso non connesse alle relative azioni
“risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa
funzione della caparra, quella cioè di consentire una
liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta
ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso,
consentendosi inammissibilmente alla parte non
inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente
sul processo, senza rischi di sorta; l'azione di
risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di
recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità
morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto,
la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di
recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto
aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa)
ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di
ritenzione della caparra o di conseguimento del suo
doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di
ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale).
Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda
giudiziale di recesso partecipano della stessa natura
strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione
dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile.
La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del
contraente non adempiente non può ritenersi in alcun
modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per
evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del
contraente stesso.
I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e
l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente
considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità
strutturale e funzionale;
La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente
proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere
dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre
l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se
quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione
contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà
compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri
officiosi di interpretazione e qualificazione in iure
della domanda stessa, convertirla formalmente in azione
di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in
citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia
domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente
integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con
domande “complementari”, né di risarcimento vero e
proprio né di ritenzione della caparra, entrambe
inammissibili perché nuove. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.11.2008 n.
26611
Fideiussione, locazione, accessorietà, conseguenze
La fideiussione segue le sorti del contratto di
locazione, con la conseguenza che quando questo viene
rinnovato, anche in modo tacito, la fideiussione si
estende.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 08.10.2008 n.
24795
Responsabilità precontrattuale, danno, quantificazione,
criteri, maggior danno
In caso di responsabilità precontrattuale, il
risarcimento deve esser ragguagliato al minor vantaggio
o al maggior aggravio economico determinato dal
comportamento tenuto dall'altra parte in violazione
dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata
l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a
detto comportamento da un rapporto rigorosamente
consequenziale e diretto. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.09.2008 n.
23856
Diritto di prelazione, locazione, compravendita,
interpretazione restrittiva
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non
abitativo, il diritto di prelazione e quello di riscatto
sussistono soltanto nel caso in cui il trasferimento a
titolo oneroso del bene locato sia realizzato mediante
una compravendita, e non anche nel caso di permuta.
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.09.2008 n. 23343
Compravendita, atto negoziale unico, litisconsorzio
necessario, insussistenza
Se un unico atto di compravendita comprende in sè due
negozi distinti, non sussiste ipotesi di litisconsorzio
necessario. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 07.07.2008 n. 18597
Recesso per giusta causa, clausola simul stabunt simul
cadent, prova
Se si vuole ipotizzare che sia stata introdotta una
clausola simul stabunt simul cadent in modo malizioso
per aggirare le norme sul recesso per giusta causa, è
necessario darne la prova. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 07.07.2008 n. 18597
Recesso per giusta causa, clausola simul stabunt simul
cadent, prova
Se si vuole ipotizzare che sia stata introdotta una
clausola simul stabunt simul cadent in modo malizioso
per aggirare le norme sul recesso per giusta causa, è
necessario darne la prova. |
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n.
16597
Contratto preliminare, società, necessaria
determinazione dell’oggetto, assenza
E’ incoercibile un contratto preliminare di società che
non specifichi il tipo di società che le parti si sono
obbligate reciprocamente a costituire e, per ciò stesso,
l'inidoneità di un simile contratto a realizzare un
impegno vincolante e serio. Il che necessariamente
conduce alla conclusione della nullità di tale contratto
per indeterminatezza di uno degli elementi essenziali ad
individuarne l'oggetto.
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 23.05.2008 n. 13418
Leasing, fallimento, contratti pendenti, qualificazione,
leasing traslativo
In materia di leasing, si distingue tra leasing di
godimento, nel caso in cui il contratto sia stipulato
con funzione di finanziamento, e leasing traslativo
quando il contratto risulta stipulato con riferimento a
beni idonei a conservare alla scadenza un valore residuo
superiore all'importo convenuto per l'opzione.
La qualificazione del singolo contratto come leasing di
godimento o leasing finanziario dipende dalla volontà in
concreto espressa dalle parti.
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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 22.05.2008 n.
13194
Sfratto, convalida, cambiamento del rito, questione
pregiudiziale
Nel procedimento per convalida dello sfratto, a seguito
dell'opposizione dell'intimato e della trasformazione
del rito, se emerge una questione pregiudiziale, il
giudice della convalida, chiamato a decidere sul
rilascio con riserva, non può adottare il provvedimento
di sospensione, ma deve valutare prognosticamente
l'esito del giudizio pregiudicante e, quindi, una volta
adottata o l'ordinanza di rilascio, disporre la
sospensione ai fini della fase di merito. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.05.2008 n.
13083
Locazioni, locazioni di immobili ad uso diverso da
quello abitativo
In tema di indennità per perdita di avviamento nelle
locazioni ad uso diverso da quello abitativo, nel caso
di immobile adibito ad esposizione, il conduttore deve
provare la frequentazione diretta della clientela, di
modo che l'immobile costituisca un collettore per la
clientela stessa.
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2008 n. 12852
Vendita, vizi occulti, azione di riduzione
Poiché la legge non impone particolari criteri da
seguire per la determinazione della somma dovuta a
seguito della riduzione di prezzo in relazione ai vizi
della cosa venduta, è consentito il ricorso a criteri
equitativi ed al prudente apprezzamento di fatto
riservato al giudice del merito incensurabile in sede di
legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi
logici e giuridici. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.05.2008 n.
12424
Sfratto per morosità, termine di grazia, giorno festivo,
tempestivo pagamento
In tema di sfratto per morosità, qualora sia concesso
termine di grazia ed il termine scade in giorno festivo,
il giudice nel giudizio di merito dovrà esaminare il
tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a
quello festivo, entro lo spirare di tale giorno, anche a
mezzo di vaglia postale, ove tale mezzo non sia stato
espressamente contestato. |
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Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 15.05.2008
n. 12192
IVA, operazione inesistente, contratto preliminare di
compravendita di immobile
Può costituire operazione inesistente assoggettata ad
Iva, la stipulazione di un contratto preliminare il cui
corrispettivo sia versato con accollo del debito:
infatti, essendo il corrispettivo collegato ad una mera
promessa, tale operazione potrebbe essere elusiva. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2008 n.
11895
Locazione, acquirente immobile locato
In tema di locazione, l'acquirente dell'immobile locato,
pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi
connessi al rapporto di locazione, deve considerarsi
terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già
perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle
parti originarie, fino al giorno del suo acquisto. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2008 n.
11903
Locazione, vizi della cosa, presunzione, prova
contraria, caso fortuito
Sul locatore grava una presunzione giuridica di
responsabilità, circa vizi della cosa che ne alterino
l’uso in sfavore del conduttore; contro tale
presunzione, tuttavia, è possibile dimostrare la
sussistenza di un caso fortuito. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.05.2008 n.
11503
Locazioni, immobili commerciali, perdita
dell'avviamento, indennità, versamento
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo,
la corresponsione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale opera come mera condizione
di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio
dell'immobile. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.05.2008 n.
11514
Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di
fatto, azione contro il locatore
Nel caso di molestie di fatto, operate da un terzo ai
danni del conduttore, non opera la garanzia per vizi o
molestie a carico del locatore, in quanto il conduttore,
può agire direttamente contro il terzo. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 23.04.2008 n.
10593
Locazione, licenza di abitabilità dell’immobile,
mancanza, contratto di locazione
Il mancato rilascio della licenza di abitabilità di un
immobile non costituisce ostacolo alla configurazione di
un contratto di locazione, salvo che il provvedimento
amministrativo sia stato definitivamente negato.
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Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.04.2008 n.
10587
Locazioni, immobili per uso diverso da quello abitativo,
morosità
Nel caso di locazioni di immobili per uso diverso da
quello abitativo, il pagamento in giudizio dei canoni
pregressi sana la morosità, ma non esclude il giudizio
per la risoluzione del contratto per inadempimento.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.04.2008 n.
9971
Locazioni. Anticipo: tre mensilità. Restituzione
anticipo indebitamente versato
Le clausole contrattuali di corresponsione anticipata
del canone per periodi superiori a tre mesi sono nulle e
nel caso di richiesta di restituzione delle somme
indebitamente percepite dal locatore a titolo di
anticipo, l’onere della prova non è a carico del
conduttore. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.04.2008 n.
9970
Azione revocatoria. Contratto preliminare. Insussistenza
L’azione revocatoria non può avere ad oggetto un
contratto preliminare, in quanto il contratto
preliminare non produce effetti traslativi e
conseguentemente non è configurabile come atto di
disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione
revocatoria ordinaria. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.04.2008 n.
9345
Locazioni, immobili ad uso diverso da quello abitativo
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In caso di cessazione di usufrutto, il contratto di
locazione concluso dall’usufruttuario, non può superare
il termine di cinque anni dalla cessazione
dell'usufrutto, anche se la normativa in materia di
locazione prevede una durata minima maggiore. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.04.2008 n.
8548
Comodato vita natural durante. Legittimità. Effetti
È configurabile il comodato di una casa per consentire
al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza
che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di
un diritto di abitazione, con conseguente necessità di
forma scritta ad substantiam. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 01.04.2008 n.
8448
Appalto. Mancato guadagno. Ricorso al criterio
equitativo.
Nell’ambito del danno da mancato guadagno inerente ad un
contratto di appalto, è possibile ricorrere al criterio
equitativo. |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27.03.2008 n.
7930
Contratto preliminare. Effetti anticipati. Contratti
collegati
Il c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati non
è una figura atipica, perché non è intesa a realizzare
una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto
a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono
confluiti.
Nel contratto preliminare ad effetti anticipati emergono
dei contratti accessori al preliminare, rispondendo
ciascuno ad una precisa tipica funzione
economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno
dalla pertinente normativa sostanziale. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.03.2008 n.
7697
Contratto, silenzio, assenso, legittimità, precisazioni
Il silenzio di per sè inidoneo a valere come
manifestazione tacita di volontà si da integrare
consenso, può assumere tale portata qualora s'accompagni
a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che
implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere
di parlare o quando, secondo un dato momento storico e
sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti ed alle
loro relazioni di affari, il tacere di una parte possa
intendersi come adesione alla volontà dell'altra.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.03.2008 n.
7686
Locazione, contratto, cessione, successione
nell’azienda, insussistenza
Per la cessione del contratto di locazione è necessario
l'apposito negozio, con conseguente applicabilità della
disciplina della cessione del contratto e non della
successione automatica nei contratti aziendali. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.03.2008 n.
6466
Contrattualistica. Rinuncia a garanzia. malafede del
venditore
E’ possibile ritenere sussistente la malafede, laddove
emerga da un contratto particolarmente gravoso per
l’acquirente. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.02.2008 n.
3954
Inadempimento contrattuale: valutazione criteri,
soggettivo, oggettivo
Il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento
ai fini della risoluzione contrattuale, alla stregua di
un duplice criterio:
- uno di tipo oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile
nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per
la sua entità e, in concreto, in relazione al
pregiudizio effettivamente causato all'altro
contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile
del sinallagma contrattuale;
- l’altro di tipo soggettivo, consistente nella
valutazione del comportamento di entrambe le parti (come
un atteggiamento incolpevole o una tempestiva
riparazione, ad opera dell'una, un reciproco
inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra),
che possano, in relazione alla particolarità del caso,
attenuare il giudizio di gravità, nonostante la
rilevanza della prestazione mancata o ritardata. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 13.02.2008 n.
3472
Inadempimento. Eccezione. Risoluzione. Precisazioni
La gravità dell’inadempimento è un presupposto
specificatamente previsto dalla legge per la risoluzione
del contratto e trova la ragione della sua previsione
proprio nella radicalità e definitività di tale rimedio.
L’eccezione di inadempimento è invece attivabile nel
caso di inesattezza qualitativa o quantitativa della
prestazione pur se tale differenza non sia tale da
giustificare la risoluzione del contratto, atteso che
l’esercizio di questa mezzo di autotutela incide
soltanto sull’esecuzione contrattuale, sospendendola
temporaneamente. Con la conseguenza, quindi, sul piano
delle garanzie contrattuali, che l’interesse
all’adempimento, da intendersi qui come interesse
all’esatto adempimento, è tutelato, in conformità al
principio della efficacia vincolante del contratto, in
maniera più intensa rispetto all’interesse alla
risoluzione del contratto, non incontrando esso il
limite, più rigoroso, della non scarsa importanza, ma
soltanto quello della buona fede in senso oggettivo. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 30.01.2007 n.
1955
Obbligazione e contratti. Donazione. Vendita mista a
donazione. Causa del contratto
Nel negotium mixtum cum donatione, la causa del
contratto ha natura onerosa, ma il negozio stipulato ha
lo scopo di raggiungere, per via indiretta, attraverso
la sproporzione tra le prestazioni corrispettive,
l'ulteriore e diversa finalità, rispetto a quella di
scambio, consistente nell'arricchimento, per puro
spirito di liberalità, di quello dei contraenti che
riceve la prestazione di maggior valore, così
realizzando il negozio posto in essere una fattispecie
di donazione indiretta, con la conseguenza che, per la
validità di tale negozio, non è necessaria la forma
dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta,
essendo invece sufficiente la forma dello schema
negoziale adottato. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 14.11.2007, n.
23571
Contratto preliminare di vendita di bene immobile.
Scioglimento per mutuo dissenso
La volontà delle parti di addivenire ad un accordo volto
alla sola determinazione del prezzo della eventuale
vendita di un immobile, riservandosi di manifestare in
seguito la volontà di vendere o di acquistare, deve
risultare da elementi inequivoci, in considerazione del
suo carattere inusuale.In ogni caso lo scioglimento per
mutuo dissenso di un contratto preliminare avente ad
oggetto la vendita di immobili deve avvenire in forma
scritta.
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.10.2007, n.
22886
Locazione. Recesso anticipato del conduttore per
violazione di norme sulla sicurezza
E’ legittimo il recesso anticipato del conduttore con
riferimento ad un contratto di locazione, laddove la
cosa locata non sia in regola con la normativa in tema
di sicurezza;
è irrilevante che il conduttore fosse a conoscenza delle
suddette irregolarità, perché trattandosi di norme
imperative non possono essere derogate dalle parti.
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Cassazione civile, sez. I, sentenza 26.10.2007 n.
22537
Contratti pubblici. La forma scritta è ad substantiam.
I contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali
richiedono la forma scritta ad substantiam, con
esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà
implicita o desumibile da comportamenti meramente
attuativi. Ne deriva che non può desumersi un impegno di
spesa dal provvedimento contingibile e urgente emesso
dal sindaco, nella veste di ufficiale del governo. |
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.06.2007, n.
14036
Compravendita. Contratto preliminare. Effetti,
interpretazione del contratto
Il contratto deve qualificarsi come contratto
preliminare e non produce l’effetto traslativo immediato
se dal complesso degli elementi in esso contenuti,
risulti chiaramente la comune volontà delle parti di
obbligarsi a prestare il proprio consenso alla stipula
di un successivo contratto con effetto traslativo. |
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Cassazione civile, SS.UU., sentenza 14.06.2007, n. 13886
Locazione ad uso non abitativo. Alienazione di una quota
d’immobile
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo,
nell’ipotesi in cui il locatore intenda alienare ad un
terzo (o ad altro comproprietario dell’immobile locato)
solo una quota dell’immobile, al conduttore non spetta
il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di
riscatto.
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Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 30.05.2007,
n. 12721.
Interpretazione dei Contratti
(Cfr sentenza in apposita sezione) |
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Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 12235 del
25.05.2007
Contratto - elementi e requisiti - presupposti - nozione
- natura - funzione
La presupposizione, non attenendo né all’oggetto né alla
causa né ai motivi del contratto, consiste in una
circostanza ad esso “esterna”, che pur se non
specificamente dedotta come condizione ne costituisce
specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base
al significato proprio del medesimo
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Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 25.05.2007,
n. 32235
Contratto. Elementi, requisiti, presupposti, nozione,
funzione
(Cfr. sentenza in apposita sezione) |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007,
n. 11198
Obbligazione del locatore e vizi della cosa locata
Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti
dell'art. 1578 cod. civ., quelli che investono la
struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità
in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il
godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se
sono eliminabili e si manifestano solo successivamente
al contratto
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007,
n. 11197
Esecuzione per rilascio di immobile. Rimborso spese
(Cfr. sentenza in apposita sezione) |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007,
n. 11189
Obbligazioni del conduttore e restituzione della cosa
locata
L'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le
condizioni stabilite dall'art. 1590, comma primo, cod.
civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla
natura propria della locazione che si configura come
contratto a termine. Il conduttore è responsabile per la
ritardata consegna del bene
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.05.2007, n.
11198
Vizi della cosa locata. Definizione. Vizi eliminabili
Costituiscono vizi della cosa locata quelli che incidono
sulla struttura materiale della cosa, alterandone la
integrità in modo tale da impedirne o ridurne
notevolmente il godimento secondo la destinazione
contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano
successivamente alla conclusione del contratto di
locazione. |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007 ,
n. 11198
Obbligazione del locatore. Vizi della cosa
locata
Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti
dell'art. 1578 cod. civ., quelli che investono la
struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità
in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il
godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se
sono eliminabili e si manifestano solo successivamente
al contratto
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007
, n. 11197
Esecuzione per rilascio di immobile . Rimborso delle spese
In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia
avvenuta a seguito di intimazione di precetto e
successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai
sensi dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d.
preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso
necessario procedervi coattivamente |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007,
n. 11189
Obbligazioni del conduttore. Restituzione
della cosa locata
L'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le
condizioni stabilite dall'art. 1590, comma primo, cod.
civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla
natura propria della locazione che si configura come
contratto a termine. La responsabilità del conduttore
per la ritardata consegna del bene
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza
11.05.2007, n. 10838
Uso della cosa locata. Abuso nel godimento
del bene
L'abuso del conduttore nel godimento del bene locato non
comporta necessariamente il concreto verificarsi di
danni materiali sulla cosa oggetto del contratto, ma può
sostanziarsi anche in innovazioni e modifiche
strutturali. |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 11.05.2007 n.
10833
Contratto atipico di factoring. Eccezioni
opponibili dal debitore ceduto
In tema di contratto atipico di “factoring”, la cessione
dei crediti che lo caratterizza non produce
modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non
può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in
quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà
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Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.05.2007, n.
10678
Preliminare di compravendita, pagamento a mezzo leasing
Il promissorio acquirente, il quale si sia adoperato per
ottenere il finanziamento, non può considerarsi
inadempiente all'invito del promettente venditore di
stipulare il contratto definitivo ad una certa data,
qualora risulti che l'operazione di finanziamento non si
sia potuta concludere entro tale data per fatto a lui
non imputabile. |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza
09.05.2007 n. 10561
Contratto di trasporto internazionale di
merci su strada
Il contratto di trasporto internazionale di merci su
strada, disciplinato dal regolamento comunitario 4058/89
CEE e non dalla normativa interna, si caratterizza per
il dato oggettivo e funzionale di aver ad oggetto un
trasporto merci destinato ad oltrepassare i confini
nazionali di uno o più Stati |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 07.05.2007 n.
10298
Locazione. Subentro a seguito di cessione di azienda
In caso di subentro nel contratto di locazione di
immobile adibito ad uso non locativo, conseguente alla
cessione d'azienda, al cessionario non è consentito
l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di
riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 cod.civ.
per l'ipotesi che la cosa locata |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 22.03.2007 n.
6945
Concorso di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità contrattuale può concorrere con
quella extracontrattuale qualora il fatto dannoso sia
imputabile all'azione o all'omissione di più persone
tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al
loro comportamento.
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Cassazione Civile sezione III, Sentenza 19.03.2007
n. 6468
Obbligazioni del conduttore. Danni per
ritardata restituzione
Integra violazione del principio di corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112
c.p.c., il riconoscimento da parte del giudice, in tema
di locazione, di un determinato beneficio economico a
titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione
monetaria quando ...... |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza
13.03.2007 n. 5837
Contratto di parcheggio
Il parcheggio di un automezzo nell'apposito piazzale
gestito da una ditta privata configura un contratto
atipico per la cui disciplina occorre far riferimento
alle norme relative al deposito. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.02.2007, n.
2567
Locazione di immobili adibiti alle attività di cui
all’art. 42 della legge 392/78
Con riguardo ai contratti di locazione di immobili
adibiti ad una delle particolari attività di cui
all'art. 42 delle legge 27 luglio 1978, poichè il comma
2 di detto articolo richiama la regola del preavviso per
il rilascio contenuta nel precedente art. 28, deve
ritenersi applicabile a tali contratti l'intera
disciplina della durata contenuta nel cit. art. 28. |
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Cassazione civile, sez. III, sentenza 02.02.2007, n.
2316
Locazione ad uso diverso da quello abitativo. Durata
contrattuale superiore al minimo legale
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, l’art 28 della legge 27
luglio 1978 n. 392 stabilisce espressamente che per le
locazioni non abitative il contratto si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni e per gli immobili
ad uso alberghiero di nove anni in nove anni. Ne deriva
che, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano
contrattualmente stabilito una durata superiore a quella
minima prevista dalla legge, in caso di rinnovazione
tacita del rapporto la durata del nuovo periodo locativo
sarà commisurata a quella minima prevista dalla legge e
non alla durata superiore, ab initio convenzionalmente
stabilita. |
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Cassazione Civile Sezione III, sentenza 11.01.2007
n. 384
Contratti agrari. Destinazione agrituristica del fondo.
Dritto di prelazione e riscatto
La destinazione agrituristica del fondo non priva
l'affittuario-coltivatore diretto del diritto di
prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi
dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, perchè
non ne muta la funzione agricola. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.12.2005, n. 26232
Preliminare di vendita: caparra confirmatoria,
risoluzione di diritto e recesso
In tema di contratto preliminare di vendita, il
promittente acquirente che abbia versato la caparra
confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti
l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non
può chiedere che la controparte venga condannata a
corrispondergli un importo pari al doppio della caparra,
perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del
diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra
le parti. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 04.12.2006, n.
25703
Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento
del promittente venditore
Con la sentenza n. 25703 del 4 dicembre 2006 la Corte di
Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di
risoluzione del contratto preliminare per inadempimento
da parte del promittente venditore dell'obbligo di
consegnare alla data del rogito i documenti relativi
all’immobile promesso in vendita. Secondo la Cassazione,
infatti, il mancato accatastamento, l’assenza di
concessione edilizia e soprattutto la mancanza della
licenza di abitabilità costituiscono, senza alcun
dubbio, fatti impeditivi alla stipula del contratto di
compravendita. Orbene, posto che di tali fatti si è reso
responsabile il promittente alienante, omettendo di
provvedere alle dovute incombenze per il rilascio della
predetta documentazione, si deve ritenere che egli si è
reso gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte
con il preliminare stipulato. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2005, n.
24782
Preliminare di vendita: ignoranza dell'altruità del bene
e azione di risoluzione
In tema di contratto preliminare di vendita, il
promissario acquirente il quale ignori che il bene, al
momento dell’atto, appartenga in tutto o in parte ad
altri, non può agire per la risoluzione prima della
scadenza del termine per la stipula del contratto
definitivo, in quanto il promittente venditore fino a
tale momento può adempiere all’obbligazione di fargli
acquistare la proprietà del bene. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2006, n.
24679
La vendita del fondo comporta anche il trasferimento
dell’edificio ivi presente
La compravendita di un terreno su cui insistano delle
costruzioni comporta, per il principio della accessione,
il trasferimento anche dei suddetti immobili, anche se
non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il
venditore, contestualmente alla cessione o meno, non
costituisca su di essi un diritto di superficie a favore
proprio o di terzi. |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 25.07.2006, n.
16937
Contratto preliminare. Cumulabilità tra azione
contrattuale ed extracontrattuale
Nell’ipotesi in cui, a seguito di trattative si
addivenga ad un accordo, qualificabile come contratto
preliminare (ad effetti anticipati), è possibile
sostenere la cumulabilità tra azione contrattuale ed
azione extracontrattuale.
La Suprema Corte, sez. III, con la pronuncia 16937 del
25 luglio 2006, opta per una ricostruzione alternativa
delle due azioni (contrattuale e precontrattuale),
facendo valere argomentazioni di tipo logico-deduttivo
piuttosto che letterali. |
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Cassazione civile , sez. II, sentenza 07.06.2006 n.
13339
Preliminare di vendita immobiliare e caparra
confirmatoria: risoluzione o recesso?
In caso di risoluzione del contratto preliminare di
compravendita per grave inadempimento del promittente
venditore, nel determinare il risarcimento del danno a
favore della parte adempiente, si deve tener conto, in
compensazione, degli eventuali benefici di cui essa
abbia goduto, mantenendo, nelle more del giudizio, la
disponibilità dei beni immobili oggetto del contratto
risolto.
L’ammontare complessivo del risarcimento, pertanto –
laddove l’attore opti per il recesso e chieda
l’applicazione delle clausole contrattuali relative alla
caparra confirmatoria – deve coincidere con la semplice
restituzione delle somme versate – trattandosi di debito
di valuta, senza l’applicazione di alcuna rivalutazione
monetaria al netto di quanto il giudice, nel caso
di specie in via equitativa, intenda liquidare per le
utilità beneficiate dai promittenti acquirenti.
Un promittente acquirente di beni immobili, denunciando
il grave inadempimento del proprio promittente
venditore, chiede la risoluzione del contratto
preliminare e la conseguente condanna della parte
inadempiente alla restituzione dell’intero corrispettivo
già versato, oltre al risarcimento dei danni – per i
quali chiede la restituzione del doppio della somma
consegnata a titolo di caparra confirmatoria, salvo
l’eventuale maggior danno di cui, tuttavia, omette di
fornire alcuna prova. In primo grado, il Tribunale
accoglie la domanda, condannando il convenuto alla
restituzione di una somma pari a quanto versato dal
promittente acquirente, da rivalutare a decorrere da
ogni singola rata di pagamento fino al giorno della
sentenza e da accrescere, a titolo di risarcimento per
la mancata disponibilità delle somme versate, degli
interessi legali.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza,
da un lato, dichiara che gli importi da restituire non
sono soggetti a rivalutazione, dall’altro, limita il
risarcimento del danno in favore di parte adempiente,
alla sola somma consegnata a titolo di caparra
confirmatoria, accogliendo, altresì, l’eccezione di
parte appellante, secondo cui tale debito sarebbe
interamente compensato dal credito derivante dai
benefici ricevuti dall’appellato che, nelle more del
procedimento, aveva mantenuto il possesso degli
immobili, ancorché privi di abitabilità.
La S.C., confermando la sentenza impugnata, in primo
luogo, osserva che è insindacabile, in sede di giudizio
di legittimità, l’attività interpretativa che il giudice
di secondo grado operi sul contenuto e l’ampiezza delle
domande delle parti. In particolare, nel caso di specie,
non costituisce violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.), il fatto che la Corte Territoriale abbia
ritenuto, motivando coerentemente ed esaurientemente la
propria interpretazione, che il promittente acquirente,
chiedendo la risoluzione del contratto preliminare,
abbia inteso azionare le clausole relative alla caparra
confirmatoria, non in via subordinata, ma in via
alternativa, rispetto alla richiesta di risarcimento del
maggior danno, ex artt. 1453 e ss. cod. civ..
Ciò in considerazione di quanto si evince anche da un
altro principio, più volte ribadito in giurisprudenza,
secondo cui i due rimedi previsti dagli articoli 1385 e
1453 cod. civ. sono tra loro alternativi e non
cumulabili. Alla parte adempiente, infatti, come noto,
si prospetta la scelta tra chiedere il recesso e la
restituzione della caparra – avvalendosi del proprio
diritto potestativo – e la domanda giudiziale di
risoluzione del contratto, in seguito alla quale
l’effetto risolutivo si verifica, di diritto, già in
seguito alla domanda stessa, in attesa che la sentenza,
sul punto meramente dichiarativa, disponga circa la
definitiva liquidazione dei danni subiti (cfr. in tal
senso, Cass. civ., sez. II, 02 dicembre 2005, n. 26232).
Se, pertanto, in secondo grado di giudizio, la Corte,
motivando adeguatamente la propria scelta, ha ritenuto
che le domande di recesso e risoluzione non fossero
graduate in tesi ed ipotesi, il risarcimento accordato
non può che
essere quello previsto a norma dell’articolo 1385 cod.
civ. e tale valutazione rimane del tutto insindacabile
da parte della Corte di legittimità.
Sotto altro profilo, inoltre, va confermata la sentenza
impugnata, nella parte in cui la Corte d’Appello ha
dichiarato non soggette a rivalutazione le somme
precedentemente versate dalla parte adempiente,
trattandosi, per consolidato indirizzo
giurisprudenziale, di un’obbligazione restitutoria, non
risarcitoria, che dà origine ad un debito di valuta e
non di valore. Tali somme, pertanto, insensibili al
fenomeno della svalutazione monetaria, non risultano
automaticamente rivalutabili, salvo che il creditore,
dimostrando di avere risentito, per l'indisponibilità
della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni,
ivi compreso quello derivante dalla svalutazione
monetaria, ne chieda il risarcimento. La restituzione,
peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili
a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto
conto della efficacia retroattiva della pronuncia di
risoluzione, hanno la funzione di compensare il
creditore del mancato godimento dei frutti della somma
stessa (cfr. Cass. civ. , sez. III, 17 luglio 2002, n.
10373, cit. nella sentenza in commento e Cass. civ.,
sez. un., 04 dicembre 1992, n. 12942). Nel caso di
specie, tuttavia, la parte adempiente, non solo non
aveva offerto alcuna prova tangibile del maggior danno
subito, ma – stando ancora una volta alle valutazioni
interpretative della Corte di Appello – aveva
espressamente optato per una forma di risarcimento
limitata ai rimedi di cui all’articolo 1385 cod. civ. e,
pertanto, incompatibile con le norme generali di
risarcimento.
Del pari, infine, deve essere rigettato il ricorso
incidentale con il quale il promittente venditore
chiedeva di dichiarare non dovuti gli interessi legali
sulla somma versata a titolo di caparra, in ragione del
fatto che il promittente acquirente, sottraendosi al
pagamento degli oneri gravanti sugli immobili posseduti
durante il procedimento, aveva in tal modo accumulato,
nel tempo, una somma indebita sostanzialmente
equiparabile alla caparra versata. A tal proposito, la
Corte ribadisce che “Gli interessi legali ... sono stati
correttamente riconosciuti in conseguenza del mancato
godimento del denaro”, procedendo a due conteggi
separati tra il dare e l’avere, avendo già riconosciuto,
in compensazione, uno specifico importo per il godimento
dei beni. |
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Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 18.05.2006, n. 11624
Preliminare di cosa altrui. Rifiuto del trasferimento
diretto del proprietario
Il promittente-alienante si presenta davanti al notaio
per la stipula del definitivo, pronto a vendere sulla
base di una regolare procura dell’effettivo proprietario
del bene. Il promissario-acquirente viene così a
conoscenza solo in quel momento che la controparte non
era titolare della cosa oggetto della promessa di
vendita. Può costui rifiutare di concludere il negozio
di trasferimento e chiedere la risoluzione del
preliminare? Le Sezioni unite lo escludono, risolvendo
così un contrasto sul punto e rispondendo in motivazione
anche ad altre questioni inerenti a tale peculiare
figura di contratto preliminare.
La Suprema corte afferma che, in base all’art. 1478
c.c., applicabile per analogia anche al preliminare di
vendita di cosa altrui, al promittente è consentito di
adempiere “procurando l’acquisto al compratore”.
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 07.06.2006, n.
13339
Preliminare di vendita immobiliare e caparra
In caso di risoluzione del contratto preliminare di
compravendita per grave inadempimento del promittente
venditore, nel determinare il risarcimento del danno a
favore della parte adempiente, si deve tener conto, in
compensazione, degli eventuali benefici di cui essa
abbia goduto, mantenendo, nelle more del giudizio, la
disponibilità dei beni immobili oggetto del contratto
risolto. L’ammontare complessivo del risarcimento,
pertanto – laddove l’attore opti per il recesso e chieda
l’applicazione delle clausole contrattuali relative alla
caparra confirmatoria – deve coincidere con la semplice
restituzione delle somme versate – trattandosi di debito
di valuta, senza l’applicazione di alcuna rivalutazione
monetaria – al netto di quanto il giudice, nel caso di
specie in via equitativa, intenda liquidare per le
utilità beneficiate dai promittenti acquirenti. |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 16.05.2006, n.
11356
Caparra confirmatoria. Risoluzione del contratto e
risarcimento del danno
La caparra confirmatoria, che consiste in una somma o in
una quantità di cose fungibili, ha natura composita e
funzione eclettica: essa è infatti volta a garantire
l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso
di inadempimento della controparte, sotto tale profilo
pertanto avvicinandosi alla cauzione; ha funzione di
autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza
la necessità di adire il giudice; ha funzione di
preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso
cui la parte è stata costretta a causa
dell'inadempimento della controparte. |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 08.05.2006, n.
10490
Anche un contratto tipico può essere nullo per mancanza
di causa
La causa del contratto deve essere verificata in
concreto: se difetta, il contratto può essere dichiarato
nullo, nonostante sia inquadrabile in uno dei tipi
previsti dalla legge.
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.04.2006, n. 9646
Contratto per adesione. Pattuizione di interessi
ultralegali e vessatorietà
In considerazione della ritenuta tassatività
dell’elencazione delle clausole che, ai sensi dell’art.
1341, 2° co. c.c., debbono essere specificamente
approvate per iscritto, pena la nullità, la Suprema
Corte, con la sentenza n. 9646 del 27 Aprile 2006, nega
che possa essere riconosciuta come vessatoria, quella
clausola del contratto per adesione che prevede la
corresponsione di interessi in misura superiore a quella
legale. La Cassazione sostiene altresì l’impossibilità
di procedere all’inclusione di detta clausola
nell’elenco di cui sopra, in via di interpretazione
estensiva, dal momento che, nella fattispecie posta alla
sua attenzione, non sussiste – a detta della medesima
S.C. – l’esigenza di tutelare il contraente che ha
semplicemente aderito al contratto in una situazione per
lui particolarmente sfavorevole. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 20.04.2006 n. 9253
Dolo omissivo. Silenzio o reticenza non bastano per
annullare il contratto
Il dolo omissivo può essere causa di annullamento del
contratto solo quando l’inerzia di uno dei contraenti si
inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente
preordinato con malizia o astuzia a realizzare l’inganno
a danno dell’altro contraente. |
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Cassazione, sez. lavoro, sentenza 22.03.2006, n,6314
Contratto concluso a mezzo di moduli o formulari
predisposti dal datore di lavoro
Non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le
parti per far entrare in funzione l'art. 1341 c.c.,
comma 2, ma occorre
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 11.01.2006, n. 260
Locazione e sublocazione, estinzione dell’obbligazione
per compensazione legale
La Corte di Cassazione ha precisato che la sublocazione
costituisce un’ipotesi di collegamento contrattuale
legislativamente Pertanto, la sentenza che l’accerti è
meramente dichiarativa di un effetto estintivo già
verificatosi, né l’automatismo è escluso dal fatto che
la compensazione non possa essere rilevata di ufficio e
debba essere eccepita dalla parte, tale fatto
dimostrando unicamente che l’effetto estintivo è nella
disponibilità del debitore che se ne avvale. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.12.2005, n.
26232
Preliminare di vendita. Caparra confirmatoria,
risoluzione di diritto e recesso
In tema di contratto preliminare di vendita, il
promittente acquirente che abbia versato la caparra
confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti
l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non
può chiedere che la controparte venga condannata a
corrispondergli un importo pari al doppio della caparra,
perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del
diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra
le parti.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con
la sentenza n° 26232 del 2 dicembre 2005, mutando
orientamento rispetto alla precedente decisione (vedi
Cass., sez. III civile, 10.02.2003, n° 1952).
La Suprema Corte, nel precedente orientamento, ha
osservato che nell'ipotesi di versamento di una somma di
denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte
adempiente che abbia agito per la risoluzione del
contratto ed il risarcimento del danno, in secondo
grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il
recesso dal contratto e la ritenzione della caparra
(art. 1385, secondo comma, c.c.), in quanto dette
domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle
originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere
proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la
risoluzione del contratto per una delle cause previste
dalla legge (artt. 1454, 1455 e 1457 c.c), dato che
rientra nell'autonomia privata la facoltà di rinunciare
agli effetti della risoluzione del contratto per
inadempimento. |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2005, n.
24782
Preliminare di vendita. Ignoranza dell'altruità del bene
e azione di risoluzioneIl promissario acquirente il
quale ignori che il bene, al momento dell’atto,
appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire
per la risoluzione prima della scadenza del termine per
la stipula del contratto definitivo, in quanto il
promittente venditore fino a tale momento può adempiere
all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del
bene. |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 29.09.2005 n. 19140
Contratto concluso mediante moduli o formulari: il
contrasto tra clausole
In un contratto concluso mediante moduli o formulari, il
contrasto tra una clausola facente parte delle
condizioni particolari allegate al contratto più
favorevole all’aderente e una clausola vessatoria
specificamente sottoscritta, va risolto non già dando la
prevalenza alla clausola vessatoria, per quanto su di
essa con l’apposita sottoscrizione sia stata richiamata
in modo particolare l’attenzione del contraente, ma a
mezzo del criterio interpretativo contenuto nell’art.
1370 c.c., ovvero secondo l’interpretazione più
favorevole al soggetto che non ha unilateralmente
predisposto il contratto stesso. |
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Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 19.09.2005, n. 18450
Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al
finanziamento dell'opera
La Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia
18450/2005 prende posizione sul problema interpretativo
relativo alla validità di una clausola contrattuale
interna al rapporto di prestazione d'opera professionale
e recante una condizione diretta a subordinare il
pagamento del compenso al professionista ad un evento
futuro e incerto, qual è il finanziamento dell'opera
pubblica dal medesimo professionista progettata; in
altri termini, il problema era quello di capire se la
clausola inserita in un contratto di prestazione d’opera
professionale, che subordini il pagamento del
corrispettivo alla realizzazione di una condizione,
potesse ritenersi valida o meno. |
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Cassazione,
sez. III civile, sentenza 10.06.2005, n. 12313
Responsabilità precontrattuale da ingiustificato recesso
dalle trattative
In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c., l’ammontare del danno va determinato tenendo conto
della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche
della responsabilità stessa, la quale, nel caso
d’ingiustificato recesso dalle trattative, postula il
coordinamento tra il principio secondo il quale il
vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del
contratto e l’altro secondo il quale le trattative
debbono svolgersi correttamente.
Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non
essendovi stata la lesione dei diritti che dallo stesso
sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento
equivalente a quello conseguente all’inadempimento
contrattuale; mentre, essendosi verificata la lesione
dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle
trattative, il danno risarcibíle è unicamente quello
consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver
fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei
mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre
occasioni contrattuali perdute |
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Cassazione,
sez. II civile, sentenza 22.04.2005, n. 8502
Vendita del possesso? I titoli idonei per il
trasferimento del possesso
Il trasferimento del possesso si ricollega e trova la
sua giustificazione esclusivamente in un titolo
astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro
diritto reale su un bene, giacché la norma ricollega
espressamente alla qualità di successore a titolo
particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio
possesso a quello del dante causa, e la tipicità dei
negozi traslativi reali esclude che il relativo oggetto
possa essere costituito dal trasferimento del mero
potere di fatto sulla cosa (es. vendita del possesso).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 8502 del 22 aprile 2005, precisando che pertanto
l'accessione del possesso opera soltanto con riferimento
ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto
nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla
quale è ricollegabile l'unificazione del possesso
esercitato in tempi successivi da distinti soggetti. |
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Cassazione , sez. II civile, sentenza 03.12.2004 n. 22781
Interpretazione del contratto: altri criteri solo
se il dato letterale è insufficiente
Nella ricerca della comune intenzione delle parti
contraenti al momento della conclusione del contratto,
il primo e principale strumento dell'operazione
interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni
del contratto, il cui rilievo deve essere verificato
alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando
escluso, ove esse indichino un contenuto
sufficientemente preciso, che l'interprete possa
ricercare un significato diverso da quello letterale in
base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali
presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza
del mero dato letterale ad
evidenziare in modo soddisfacente la volontà
contrattuale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 22781 del 3 dicembre 2004, ricordando altresì che non
è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte
del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo
all'accertamento della comune intenzione delle parti,
qualora sia stato rispettato il principio del
gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai
criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri
principali (significato letterale e collegamento tra le
varie clausole contrattuali) siano insufficienti
all'individuazione della comune intenzione stessa. |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 23.09.2004, n.
19124
Risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Cfr. sentenza |
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Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.09.2004 n.
18850
Richiesta di recesso e di risoluzione del contratto non
sono cumulabili
In materia di inadempimento contrattuale la sentenza
18850/04 della Corte di Cassazione contribuisce a
chiarire efficacemente le differenze esistenti tra
l’esercizio della facoltà di recesso e quello
dell’azione di risoluzione del contratto. Sancisce
nettamente l’impossibilità di proporre cumulativamente
la richiesta di recesso (ex. art. 1385 c.c.) e quella di
risoluzione del contratto (ex. art. 1453 c.c.). |
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Corte di
Cassazione, II sez. civile sentenza 01.07.2004 n. 12004
Principio: Obbligazioni e contratti - Preliminare -
Vendita di cosa altrui - Il proprietario del bene
oggetto del preliminare non è obbligato nei confronti
del promissario acquirente
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui
rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra
promittente venditore e promittente acquirente anche se
si stabilisce che il contratto definitivo debba essere
stipulato tra soggetto proprietario e promittente
acquirente, poichè è sempre il promittente alienante che
ha l'obbligo di procurare che il proprietario presti il
suo consenso in sede di stipula del definitivo.
Pertanto, se aderisce a detto preliminare di vendita, il
proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto
nei confronti del promittente acquirente, in quanto non
è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (ricorrendo, altrimenti, un preliminare di vendita di
cosa propria), ma assume in questo caso un obbligo
esclusivamente nei confronti del promittente alienante.
Pertanto, non essendovi alcuna obbligazione
dell'effettivo proprietario del bene nei confronti del
promittente acquirente di cosa altrui, quest´ultimo non
può effettuare alcuna diffida ad adempiere ex articolo
1454 c.c. nei confronti del primo, ma esclusivamente nei
confronti del promittente alienante il quale, a sua
volta, è legittimato ad esperire i rimedi di legge nei
confronti dell'effettivo proprietario che, obbligatosi
in tal senso, non voglia poi prestare il proprio
consenso al trasferimento del bene. |
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Cassazione,
sez. III civile, sentenza 01.06.2004, n. 10485
Locazione a uso commerciale: responsabilità dei
conduttori cedenti e cessionari
In caso di cessione senza il consenso del locatore del
contratto di locazione insieme all’azienda, ai sensi
dell’articolo 36 della legge 392/78, tutti i conduttori
cedenti e cessionari, sono solidalmente obbligati nei
confronti del locatore ceduto per le obbligazioni
discendenti dal contratto di locazione, oggetto di
cessione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 10485 del 1° giugno 2004, precisando che il
risarcimento dei danni di cui è certo l’autore sono
posti a carico esclusivo dello stesso, mentre il
risarcimento dei danni di cui non è certo l’autore, è
ripartito in parti eguali tra i vari conduttori, tutti
obbligati solidalmente nei confronti del locatore. |
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Cassazione,
sez. III civile, sentenza 03.10.2003, n. 14762
Contratti dei consumatori: clausola su recesso non può
essere scritta in piccolo
Nei contratti conclusi con i consumatori fuori dai
locali commerciali la clausola relativa al diritto di
recesso non può essere inserita in un contesto uniforme
di clausole di apparente pari rilevanza. Tale clausola,
infatti, deve essere evidenziata con caratteri grafici
eguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento.
é quanto precisa la Corte di Cassazione, con la
sentenza 3 ottobre 2003 n. 14762, interpretando l'art. 5
del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, che attua
la Direttiva del Consiglio CE n. 577 del 20 dicembre
1985 in materia di contratti negoziati fuori dai locali
commerciali. |
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Cassazione,
SS.UU. civili, sentenza 30.10.2001, n. 13533
Adempimento e risoluzione del contratto - stesso regime
probatorio
Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto
adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve
ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore,
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga
dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tal
senso Cassazione n. 973/96; n. 3232/98 e n. 11629/99.
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Cassazione
Sez. II, sentenza 08.10.2001, n. 12323
Preliminare di vendita - esecuzione in forma specifica e
accertamento dei vizi
A fronte della presenza di vizi nell’immobile oggetto di
preliminare di vendita, il promissorio acquirente può
agire contro l'inadempiente promittente venditore sia
per chiedere l'esecuzione in forma specifica
dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e la
riduzione del prezzo, sia per chiedere l’accertamento
dei vizi con contestuale condanna alla loro eliminazione
in forma specifica o per equivalente (riduzione prezzo).
In caso di accoglimento di quest'ultima domanda, può
procedere alla stipulazione del contratto di
compravendita per il minore prezzo fissato dal Giudice,
o se vi sia il dissenso della controparte, agire
giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la
pronuncia di cui all'art. 2932 del codice civile (cfr.
Cass. sent. n. 5615 del 1996, n. 15958 del 2000).
E’ inammissibile in appello, perché nuova, la domanda
con la quale si chiede l’accertamento del contratto di
compravendita del diritto di proprietà rispetto a quella
di cui all'art. 2932 del codice civile, essendo le due
diverse per il petitum e per la causa petendi. Nel primo
caso, a fondamento della pretesa dell’attore si pone un
contratto con efficacia reale, traslativo dell'immobile
con il consenso legittimamente manifestato; nel secondo
caso, oggetto della pretesa attorea è un contratto
preliminare con effetti meramente obbligatori, in quanto
con esso le parti s'impegnano a concludere il contratto
di compravendita per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata (cfr. Cass. sent. n. 1731 del 1996). |
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Cassazione
06.10.2001 n. 12608
Vendita fondo rustico. No alla prelazione al confinante,
anche se l'affittuario rinuncia
Il contratto preliminare si differenzia dalla vendita
vera e propria, in quanto è fonte di un obbligo
(convenzionale) a contrarre, generando un diritto alla
conclusione del contratto definitivo e non direttamente
alla prestazione che ne forma oggetto.
In presenza di affittuari sul fondo venduto, nessun
diritto di riscatto (non sussistendo - in linea di
principio - il correlativo diritto di prelazione) può
vantare il proprietario confinante. In base - infatti -
al combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7
l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelazione
e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto
proprietario di terreno confinante ove ricorra la
condizione limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7
cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della
vendita - al momento della denuntiatio della proposta di
alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento
della stipula del negozio traslativo - di mezzadri,
coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti
coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato
alla prelazione spettantigli (cfr. Cass. n. 4944/1988). |
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Cassazione,
sez. I, sentenza 02.10.2001, n. 12203
Appalti pubblici - clausola contenente decadenze per
appaltatore
In materia di appalto di opera pubblica, la clausola del
capitolato generale dei lavori pubblici che preveda
l'onere a carico dell'appaltatore di iscrizione
tempestiva di riserve a pena di decadenza è efficace
anche in mancanza di specifica approvazione delle parti.
Invero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341,
2° comma, c.c. ai contratti d'appalto d'opera pubblica
si verificano nel caso in cui l'amministrazione
predisponga unilateralmente una singola clausola
contrattuale che abbia le caratteristiche e i contenuti
previsti da quella norma, ma non anche nei casi in cui i
contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato
generale d'appalto del ministero dei lavori pubblici
(approvato con d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063) come
parte integrante del contratto, perché in siffatta
ipotesi non ricorre la figura del contratto di adesione
(con la conseguente soggezione a specifica approvazione
per iscritto delle clausole onerose), bensì quella del
contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento
al capitolato deve essere considerato come il risultato
di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno
schema al quale le parti si riportano con una formula
denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva
conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi
contenute. |
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Cassazione,
sez. III, sentenza 07.03.2001, n. 3341
I vizi dell'immobile locato giustificano una riduzione
del canone
L'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una
determinata attività commerciale o industriale, per il
quale è stato locato, non può costituire valida ragione
per pretendere che il locatore operi trasformazione
della cosa, che né per legge, ne per contratto, fanno
carico al locatore stesso
Qualora la cosa locata presenti dei vizi imputabili al
locatore, che consentano pur sempre un godimento
dell'immobile da parte del conduttore, non è
giustificabile, a norma dell'art. 1460, c. 2, c.c., il
rifiuto di prestazione dell'intero canone, potendo
giustificarsi solo una riduzione dello stesso
proporzionata all'entità del mancato godimento.
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Cassazione, Sezione II civile, sentenza 29 settembre
2000-5 febbraio 2001 n. 1596
La donazione di beni altrui non può essere ricompresa
nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771
del cc, ma è semplicemente inefficace
La donazione di beni altrui non può essere ricompresa
nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771
del cc, ma è semplicemente inefficace. Essa è titolo
idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex articolo
1159 del cc, poiché questa disposizione richiede
l'idoneità astratta e non concreta del titolo a far
acquistare la proprietà o altro diritto reale di
godimento, che sia stato debitamente trascritto. |
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Sentenza del 18 luglio 2000,
n. 9454
Locazione - disciplina delle locazioni di immobili
urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta
sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione - prelazione (diritto di) -
riscatto (diritto di) - in genere - immobile adibito
solo in parte agli usi richiesti per l'applicazione
degli artt. 38 e 39 legge equo canone - diritti di
prelazione e riscatto - insussistenza - limiti.
Nell'ipotesi che sia trasferito a titolo oneroso un
immobile urbano locato e che solo una parte del medesimo
sia adibita ad attività avente le caratteristiche
richieste per l'applicabilità degli artt. 38 e 39 della
legge 392/78, qualora detto uso non sia (oltre che de
jure ed effettivo) prevalente in relazione all'intero
immobile locato, non possono ritenersi sussistenti i
diritti di prelazione e riscatto previsti da tali norme
neppure con riferimento alla sola parte predetta. |
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Sentenza
del 12 luglio 2000 n. 9235
Vendita - oggetto della vendita - determinatezza o
determinabilità - estremi - bene costituito da un lotto
di terreno da staccarsi da uno più grande - mancate
specificazioni dei confini ed indicazioni approssimative
dell'estensione - insufficienza.
In tema di compravendita immobiliare, ai fini della
sussistenza del requisito della determinatezza o della
determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'atto
devono essere indicati gli elementi necessari per la
identificazione del bene venduto, i quali devono essere
certi ed oggettivi, e cioè idonei per la individuazione
dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella
vendita di un bene - costituito da un lotto di terreno
da staccarsi da uno più grande- di cui non siano
specificati i confini e venga
indicata solo per approssimazione anche l'estensione,
essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla
oggettiva consistenza del bene. |
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Sentenza del 3 luglio 2000,
n. 8880
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della
cosa - cosa diversa dalla pattuita (aliud pro alio) - in
genere - vendita di immobile destinato ad abitazione -
mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento
della stipula del contratto - consegna di aliud pro alio
- configurabilità - limiti.
Il venditore di un bene immobile destinato ad
abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo
di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza
della quale esso non acquista la normale attitudine a
realizzare la sua funzione economico - sociale, e tale
requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo
godimento e della commerciabilità del bene non può
essere sostituito dalla definizione della pratica di
condono e da altro, in quanto chi acquista un immobile -
salvo che sia reso espressamente edotto
della esistenza di qualche problema amministrativo o
urbanistico - ha diritto alla consegna di un
appartamento in tutto conforme alle leggi, ai
regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale
sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità;
conseguentemente la mancata consegna di tale licenza
implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da
dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto,
può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero
costituire il fondamento dell'exceptio prevista
dall'art. 1460 cod. civ., per il solo fatto che si è
consegnato un
bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo
irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato
costruito in conformità delle norme igienico- sanitarie,
della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della
concessione ad edificare, ovvero che sia stato
concretamente abitato. |
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Sentenza del 28 giugno 2000,n.
8794
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto
– parziale clausole contrattuali affette da nullità -
inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419
comma secondo cod. civ. - condizioni e limiti.
L’inserzione automatica di norme imperative in
sostituzione di una clausola contrattuale affetta da
nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419,
comma secondo, cod. civ., soltanto se la sostituzione
stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di
un’espressa disposizione di legge la quale, oltre a
comminare la nullità di una determinata clausola, ne
imponga anche la sostituzione con
una normativa legale, mentre la predetta inserzione non
è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la
nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne
abbia espressamente prevista la sostituzione con una
specifica norma imperativa (fattispecie in tema di
clausola di un contratto preliminare contenente una
pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 d.P.R.
634/1972 - previsione di indicazione di un
prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di
rogito notarile -, ritenuta nulla dalla S.C., ma non
sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e
70 del citato d.P.R., mancando, nella specie, l’
elemento rigidamente predeterminato destinato a
sostituirsi alla clausola contrattuale). |
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Sentenza
del 24 giugno 2000, n. 8607
Contratti in genere - simulazione - assoluta - sentenza
dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto
ad effetti reali - imposta di registro - assoggettamento
ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)
- imposta di registro - applicazione dell’imposta -
nullità ed annullabilità dell’atto - in genere -
sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un
contratto ad effetti reali - assoggettamento ad imposta
proporzionale - necessità - fondamento.
Nella vigenza del d.P.R. n. 634 del 1972, la sentenza
dichiarativa della simulazione assoluta di una vendita,
siccome implicante "ritrasferimento" del cespite
apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve,
ai fini dell’imposta di registro, deve essere
assoggettata a tassazione proporzionale. |
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Sentenza
del 22 giugno 2000, n. 8491
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto)
- forma in genere - forma scritta ad substantiam -
risoluzione del contratto per mutuo consenso - modalità
delle restituzioni - forma scritta - necessità.
Le modalità delle restituzioni conseguenti al contratto
preliminare di vendita immobiliare redatto nella
necessaria forma scritta secondo il disposto dell’art.
1351 cod. civ., poi assuntamente risolto per mutuo
consenso, attengono pur sempre al negozio risolutorio ed
esigono pertanto la loro rappresentazione nella medesima
forma prescritta a pena di nullità per il contratto che
le parti stesse hanno di comune accordo inteso
risolvere. Ne consegue che la prova di quelle modalità
non può essere fornita a mezzo di testimoni, salva
l’ipotesi della perdita incolpevole del documento che le rappresentava. Ad analoga conclusione deve pervenirsi
ove dette modalità costituiscano patti
aggiunti alla stipulazione risolutoria avuto riguardo
alla preclusione del mezzo di prova testimoniale posta
dall’art.2722. |
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Sentenza
del 22 giugno 2000, n. 8488
Contratti in genere - caparra - confirmatoria -
contratto preliminare unilaterale - versamento al
promittente di una somma di denaro da parte del
contraente non ancora obbligato - caparra confirmatoria
- configurabilità - esclusione - funzione - acconto sul
prezzo.
Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una
somma da parte del contraente non ancora obbligato,
ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra
confirmatoria, assolve solo la funzione di versamento di
un acconto nel prezzo. |
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Sentenza del 20 giugno 2000,
n. 8399
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto)
– requisiti accidentali - condizione - potestativa
(causale e mista) - condizione meramente potestativa -
nozione.
La condizione meramente potestativa e la conseguente
sanzione di nullità di cui all’art. 1355 cod. civ. non
sussistono quando l’impegno che la parte si assume, non
è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un
gioco di interessi e di convenienza e si presenta come
alternativa capace di soddisfare anche il proprio
interesse, mentre la condizione potestativa invalidante
il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del
soggetto obbligato, così da presentarsi come effettiva
negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa
deve escludersi quando l’evento dedotto dipenda anche
dal
concorso di fattori estrinseci che possono influire
sulla determinazione della volontà pur se la relativa
valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento
dell’interessato. |
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Sentenza
del 20 giugno 2000, n. 8365
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto)
- forma - scritta - ad substantiam - in genere -
dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto di
proprietà su bene immobile - effetti costitutivi del
diritto - condizioni - forma scritta - necessità.
La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad
una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto
dominicale su un bene immobile presuppone che anche la
causa della dichiarazione risulti dall’atto, dato che,
trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento
è necessaria la forma scritta ad substantiam, tutti gli
elementi essenziali del negozio debbono risultare per
iscritto. |
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Sentenza del 7 giugno 2000,
n. 7724
Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce
"direttamente effetto nei confronti del
rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal
rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei
limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione
anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è
nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un
soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica
le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei
limiti in cui lo abbia consentito.
L’art. 19 cod. civ. - norma da considerarsi eccezionale
- il quale non consente alle persone giuridiche private
di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza
dei propri organi soltanto ove non risultino dal
prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne
fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di
interpretazione estensiva o per analogia, alle
associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è
stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che
l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo
dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi,
per essere l’esercizio di detto potere in base allo
statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di
altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente,
indipendentemente dalla conoscenza del difetto del
potere rappresentativo da parte dell’altro contraente. |
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Sentenza del 5 giugno 2000,
n. 7471
Contratti in genere - contratto preliminare
(compromesso) - esecuzione specifica dell’obbligo di
concludere il contratto - preliminare di vendita
immobiliare - immobile gravato da vincoli reali ignoti
al promissario acquirente - mezzi di tutela del
promissario acquirente - azione ex art. 2932 cod. civ. -
contestuale azione di riduzione del prezzo - inclusione
- contestuale domanda di condanna del promittente
venditore alla liberazione del bene dal vincolo o al
pagamento del relativo debito al creditore - preclusione
- ragioni.
Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare,
ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella specie
pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato
edotto, può esercitare, in luogo dell’azione di
risoluzione del contratto per inadempimento, quella di
esecuzione in forma specifica dell’obbligazione assunta
dall’altra parte, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.,
nonché contestualmente la quanti minoris, in ragione
della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non
gli è invece consentito chiedere,
poiché si tratta di un facere infungibile, che il
promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi
di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma
della condanna al pagamento del debito in vista del
quale quei vincoli sono stati imposti: condanna che non
potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto
estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe
ugualmente ad un facere infungibile, insuscettibile di
esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo. |
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Sentenza del 15 maggio 2000,
n. 6233
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto
- in genere - nullità ex art. 17 legge n. 47/85 -
estensione al trasferimento delle accessioni degli
edifici costruiti senza concessione edilizia.
La nullità degli atti di trasferimento di edifici
costruiti senza concessione edilizia ovvero senza
concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 47/1985, si estende al trasferimento delle
accessioni dei detti immobili. |
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Sentenza
del 18 aprile 2000, n. 4977
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione
(garanzia per) - parziale - cosa gravata da oneri o da
diritti di godimento di terzi - actio quanti minoris -
prescrizioni normative in tema di aree destinate a
parcheggio - conseguente limite legale alla proprietà
del bene - configurabilità come oneri non apparenti
gravanti sull'immobile ex art. 1489 cod. civ. -
esclusione - conseguenze.
Il diritto reale d'uso di aree destinate a parcheggio,
quale limite legale della proprietà del bene, deriva da
norme imperative assistite, come tali, da una
presunzione legale di conoscenza da parte dei
destinatari, sì che il vincolo da esse imposto non può
legittimamente qualificarsi come onere non apparente
gravante sull'immobile secondo la previsione dell'art.
1489 cod. civ. e non è, conseguentemente, invocabile dal
compratore come fonte di responsabilità del venditore
che non li abbia dichiarati nel contratto. |
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Sentenza del 14 febbraio 2000,
n. 1632
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto)
- accordo delle parti -responsabilità precontrattuale
(trattative e formazione del contratto) - stadio delle
trattative - affidamento alla conclusione del contratto
- recesso senza giusta causa - violazione del principio
di buona fede - risarcimento del danno - determinazione.
La responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art.
1337 cod. civ. può conseguire tanto in relazione al
processo formativo del contratto quanto in rapporto alle
semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso
da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le
parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso
la stipulazione del contratto, senza ancora porre in
essere alcuno di quegli atti di proposta e di
accettazione che integrano il vero e proprio processo
formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per
serietà e concludenza, tale da determinare un
affidamento nella stipulazione del
contratto, la parte che ne receda senza giusta causa,
violando volontariamente l'obbligo di comportarsi
secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni
nei limiti dell'interesse negativo. |
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Sentenza del 12 aprile 2000,
n. 4659
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto -
prelazione - fondo destinato in parte ad utilizzazione
edilizia - diritto di prelazione - solo per la parte che
ha conservato destinazione agricola.
Tutti i requisiti della prelazione, compresa la
destinazione agricola del fondo, devono coesistere al
momento del suo esercizio. Consegue che qualora il fondo
messo in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione
edilizia, il diritto di prelazione (come di riscatto) da
parte del colono insediato può esercitarsi solo per la
porzione che ha conservato la destinazione agricola. |
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Sentenza
del 9 febbraio 2000, n. 1423
Divisione - divisione ereditaria - operazioni
divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità
immobili non divisibili in genere - vendita agli
immobili di beni indivisibili - natura di rimedio
residuale - configurabilità - domanda d'attribuzione
dell'intero proposta da un solo condividente -
conseguenze.
In tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod.
civ. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di
comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art.
1116 cod. civ.) configura la vendita all'incanto degli
immobili non divisibili come rimedio residuale, cui
ricorrere quando nessuno dei con dividendi possa o
voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione
dell'intero, con i conseguenti addebiti. Tale domanda
d'attribuzione, ove proposta da un soltanto dei
condividendi, vale di per sé ad impedire che
sia disposta la vendita ed in tale ipotesi non deve
essere svolta alcuna valutazione sull'entità della
relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver
luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720
cod. civ. |
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Sentenza
del 5 febbraio 2000, n. 1289
Negozi giuridici - fiduciari - oggetto del
ritrasferimento - situazioni giuridiche soggettive
attive - natura - reale o personale - diritti derivanti
dal contratto preliminare - configurabilità.
Il pactum fiduciae può configurarsi in relazione a
situazioni giuridiche soggettive di natura reale o
personale, assumendo rilievo decisivo solo l'obbligo del
fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto
acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto,
ravvisabile nell'ipotesi in cui il ritrasferimento al
fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario
dal contratto preliminare di compravendita immobiliare
già stipulato con terzi. |
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Sentenza
del 2 febbraio 2000, n. 1133
Azienda - cessione - in genere - successione del
cessionario nel contratto di locazione dell'immobile ove
è esercitata l'azienda - effetto automatico di norme
imperative (artt.2558 cod. Civ. E 36 legge 392/1978) -
esclusione - cessione del contratto di locazione, anche
per facta concludentia e senza il consenso del locatore,
successivamente alla cessione di azienda - ammissibilità
- condizioni.
L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile
adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi
dell'art. 2558 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 della
legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di
locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non
impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di
subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di
essa, sempreché non
sia pattuito diversamente, nonché al venditore
dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la
stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere
il contratto di locazione senza il consenso del
locatore. |
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Sentenza
del 29 gennaio 2000, n. 1036
Donazione - facoltà del donante - donazione modale - in
genere - azione per l'adempimento dell'onere -
legittimazione attiva - del donante e di qualsiasi
interessato - azione di risoluzione della donazione per
inadempimento dell'onere - legittimazione attiva - del
donante e degli eredi.
Ai sensi dell'art. 793 cod. civ., mentre per
l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali
sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque
altro interessato (anche durante la vita del donante
stesso), per la risoluzione della donazione per
inadempimento dell'onere possono agire unicamente il
donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre
che tale facoltà di agire sia espressamente prevista
nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi
applicabile anche alle donazioni compiute in epoca
antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942,
(pur se il codice
del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente
alcuna limitazione soggettiva per l'azione di
risoluzione "de qua") qualora la qualità di
"interessato" (e la conseguente legittimazione
all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto
compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile. |
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Sentenzadel 25 gennaio 2000,
n. 869
Divisione - divisione giudiziale - operazioni -
operazioni davanti al notaio - in genere - attività del
notaio - natura amministrativa - avvisi - disciplina
delle notificazioni e comunicazioni degli atti
giudiziari - applicabilità - esclusione.
Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato
delegato, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., un
notaio, l'attività da questo svolta ha natura
amministrativa, onde non trovano applicazione i principi
che disciplinano le notifiche e le comunicazioni
eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal
fatto che l'organo amministrativo (cioè il notaio) si
avvale per le comunicazioni di uno strumento
particolare quale l'avviso. |
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Sentenza
del 21 gennaio 2000, n. 673
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto -
prelazione - esclusione - condizioni - natura non
agricola del terreno - destinazione edilizia in base a
piano regolatore anche non approvato - sufficienza -
richiesta di variante da parte del proprietario del
fondo - persistenza della destinazione agricola.
L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n.
590 nell'escludere il diritto di prelazione quando i
terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in
base a piani regolatori anche se non ancora approvati,
postula che nel momento in cui la prelazione o il
riscatto vengano esercitati sia già iniziato un
procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di
destinazione urbanistica attraverso atti pubblici
dell'amministrazione che incidano sull'assetto
territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi,
onde non è sufficiente perché venga meno la destinazione
agricola del fondo la sola richiesta di
variante da parte del proprietario del fondo,
trattandosi di un atto privato che non indica
l'esistenza di una scelta pubblica, anche se non ancora
perfezionatasi. |
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Sentenza
del 21 gennaio 2000, n. 642
Donazione - indiretta - negozio mezzo - negotium mixtum
cum donatione - nozione - donazione indiretta attraverso
compravendita - configurabilità - conseguenze - forma -
dello schema negoziale adottato.
Il negotium mixtum cum donatione costituisce una
donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione
della compravendita al fine di arricchire il compratore
della differenza tra il prezzo pattuito e quello
effettivo, per la quale non è necessaria la forma
dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta,
essendo, invece, sufficiente la forma dello schema
negoziale adottato. |
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Sentenza del 19 gennaio 2000,
n. 534
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto -
prelazione - terreni destinati ad utilizzazione
edilizia, industriale e turistica in base a piani
regolatori - diritto di prelazione e riscatto -
esclusione - "piano regolatore" - nozione.
Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di
riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma
secondo della legge 26 maggio 1965, n. 590 nei casi in
cui il terreno promesso in vendita, in base al piano
regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato
ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il
termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel
suo significato tecnico giuridico
proprio della legislazione urbanistica ma deve essere
piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico
pervenuto ad un grado di completezza e perfezione
sufficiente per ritenere esistente una volontà
precettiva della pubblica amministrazione volta a
regolare l'assetto del territorio con quel carattere di
stabilità, di determinatezza ed imperatività che
caratterizza i provvedimenti jure imperii. |
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Cassazione,
sez. II civile, sentenza 11.02.1998, n. 1391
Compravendita immobiliare - requisito dell'abitabilità -
risoluzione del contratto
Nella compravendita di case di abitazioni deve
intendersi come implicito il requisito dell'abitabilità
legale conseguente al rilascio della relativa licenza
comunale quale elemento integrativo dell'identità
dell'immobile - a meno che il contrario non sia stato
espressamente convenuto tra le parti - di guisa che la
mancanza del permesso di abitabilità non per colpevole
inerzia della pubblica amministrazione ma in dipendenza
del fatto che la costruzione sia stata eseguita in
violazione delle norme di edilizia o di igiene, integra
la prestazione di aliud pro alio che abilita il
compratore a chiedere la risoluzione del contratto a
norma degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c. essendo la cosa
venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua
destinazione economico sociale e quindi a soddisfare in
concreto le esigenze che determinarono il compratore a
contrattare. |
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civile" |
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