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Contratti - Donazioni - Locazione - Vendita

Cassazione civile

Fonti: www.overlex.com -  www.giustizia-amministrativa.it  - altri

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.06.2010 n. 14069
Assicurazione, contratto, reticenze, rilevanza, elemento psicologico

L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 cod. civ. non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.05.2010 n. 13210 Locazione, appello incidentale, termini, precisazioni
In materia di locazioni, il termine per il deposito e per la notificazione dell’appello incidentale deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.05.2010 n. 12710
Prelazione, riscatto, precisazioni

L’esercizio della prelazione comporta, per sua stessa natura, oltre che per espressa previsione di legge la “offerta di condizioni uguali” da parte dell’avente diritto; soltanto a questa condizione è possibile che il riscatto produca, come è nella sua natura, la surrogazione legale dell’avente diritto nella stessa posizione dell’acquirente, con effetto “ex tunc” e cioè dalla data di stipulazione della vendita.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.05.2010 n. 12708
Contratto di locazione in rapporto al bene locato.

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non e ' di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nè avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2010 n. 11594
Imprese, rapporti, clausole vessatorie

Anche nei contratti tra imprenditori bisogna verificare se le clausole inserite hanno natura vessatoria.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.05.2010 n. 11371
Contratto preliminare, termine, natura giuridica, prova, volontà

Ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., che trova applicazione anche con riguardo all’adempimento del contratto preliminare, la regola dell’immediata esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene rimessa l’individuazione alla volontà di una delle parti, spetta al giudice - con apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità se correttamente e congruamente motivato - di stabilirlo secondo le circostanze.
Anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale, infatti, può essere preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l’insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale. E lo stesso può configurarsi come un contratto preliminare (art. 1351 c.c.), la cui funzione è appunto quella di impegnare i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di un successivo contratto definitivo, essendo la prestazione essenziale che ne forma oggetto costituita da quel particolare “facere”, consistente nella stipulazione anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli elementi predeterminati in sede di compromesso.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.05.2010 n. 10625
Preliminare, prescrizione, prova, onere, riparto

Se viene eccepita la prescrizione, è il compratore a dover dare la prova dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo della compravendita entro il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 26.04.2010 n. 9948
Adempimento, condizione sospensiva, precisazioni

Caratterizzandosi la condizione sospensiva per il fatto di determinare fino al suo avveramento l’inefficacia del contratto cui si riferisce, l’operatività della condizione medesima viene meno quando, prima del suo avveramento, le parti abbiano dato al contratto completa e spontanea esecuzione.

Cassazione civile sez. III, sentenza 07.04.2010 n. 8235
Assicurazione, contratto, garanzie, limite

Se la il contratto di assicurazione individua un limite eccessivo, vi è nullità della relativa clausola.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.04.2010 n. 7997
Contratto di utenza telefonica, forma, perfezionamento, norme civilistiche

E' ben vero che il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, art. 3 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, dispone che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell'attivazione dell'impianto. E tuttavia tale disposizione, in quanto contraria alla regola codicistica per cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata (art. 1325 cod. civ.), nonchè al generale principio consensualistico che presidia la materia contrattuale, per cui il contratto si perfeziona con l'accordo delle parti legittimamente manifestato (artt. 1325 e 1326 cod. civ.), non può apportare deroghe alla norma codicistica trattandosi di una norma di rango inferiore.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.03.2010 n. 7062
Preliminare, bene pignorato, recesso, legittimità

E’ legittimo recedere dal contratto preliminare, ove si scopra che il bene oggetto del contratto è pignorato.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16.03.2010 n. 6352
Multiproprietà, preliminare, nullità

Il contratto preliminare di una multiproprietà è nullo se non è indicata la quota relativa.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.03.2010 n. 6048
Contratto di deposito, albergo, consegna chiavi, sussistenza

Quando il cliente dell’albergo consegna le chiavi al vetturiere, si perfeziona il contratto di deposito.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.03.2010 n. 5767
Locazione, lavoro, motivi, contratto, tipi

Nel sistema della legge n. 392/1978 il tipo legale della locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre sottotipi:
a) locazioni per esigenze abitative stabili e primarie;
b) locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro;
c) locazioni per esigenze abitative non stabili né primarie ma genericamente transitorie.
Il primo sottotipo è completamente soggetto all'applicazione della legge n. 392/1978, il terzo ne é totalmente esonerato, mentre il secondo sottotipo è soggetto all'applicazione della legge n. 392/1978, fatta esclusione per la durata legale.
Merita puntualizzare che per concretizzare tale ultimo sottotipo (previsto dall'ultima parte della lett. a) dell'art 26 legge 392 cit. e qui invocato da parte ricorrente) sono necessari due requisiti, che devono sussistere congiuntamente:
- la stabile abitazione dell'immobile da parte del conduttore;
- il motivo di studio o di lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione, con la conseguenza che - ferma restando la transitorietà delle esigenze abitative - la sola stabile occupazione dell'immobile non giustificata da motivi di lavoro o di studio ovvero la sola sussistenza di questi motivi non accompagnata dalla stabile occupazione dell'immobile non valgono ad attrarre la locazione nel regime della legge sull'equo canone.

 
Cassazione civile, sez. I, sentenza 08.03.2010 n. 5492
Contratti, condizione, realizzazione, precisazioni

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.03.2010 n. 4863
Preliminare, effetti anticipati, momento traslativo

Anche in presenza del cd. preliminare ad effetti anticipati - che pure ha certo portata ben più pregnante del paradigmatico pactum de contraendo - è pur sempre il contratto definitivo, espressione di autonomia negoziale e non mero atto dovuto solvendi causa, a produrre l'effetto traslativo reale.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.02.2010 n. 4495
Locazione, auto, vizi della cosa, conseguenze

Nel caso di locazione di un'automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivanti dal difettoso funzionamento di parti meccaniche (in specie dei freni) della stessa; né egli può esonerarsi dalla responsabilità, adducendo la sua incolpevole ignoranza del difetto, qualora non abbia provveduto, prima della consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionare l'autovettura (nella specie il livello del liquido dei freni nell'apposito serbatoio), dovendo tale controllo essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della particolare usura a cui sono sottoposti i veicoli da noleggio.

 

Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.02.2010 n. 2717
Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica, precisazioni

E’ possibile agire in forma specifica in esecuzione di un contratto preliminare, purchè l'istanza di trasferimento sia successiva all'esecuzione da parte dell'acquirente della propria prestazione o l'offerta della stessa nei modi di legge.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n. 1296
Contratto preliminare, promissario acquirente, detenzione, sussistenza

La disponibilità del bene oggetto di compromesso, in virtù della consegna avvenuta in occasione della stipulazione del contratto preliminare, sia qualificabile detenzione, poiché il promissario acquirente esercita tale godimento in virtù di un titolo meramente obbligatorio, non ancora traslativo del diritto reale corrispondente, in funzione ed in previsione del futuro trasferimento, implicante il necessario riconoscimento (tale da escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del possesso) dell'appartenenza del bene, fino al momento della prevista stipulazione del contratto definitivo, alla controparte promittente venditrice.
la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.01.2010 n. 228
Compravendita, preliminare, definitivo, ipoteca, trascrizione, mancata cancellazione

Il promittente alienante che non cancella l’ipoteca, quando il promissorio acquirente non ne ha cognizione, è responsabile per
inadempimento.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.01.2010 n. 74
Contratti, locazioni, inadempimento, inadimplenti non est adimplendum

Nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2 c.c..
Anche l'exceptio non rite adimpleti contractus, a cui è egualmente applicabile l'art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Cassazione civile sez. II, sentenza 27.11.2009 n. 25040
Preliminare, certificato di agibilità, assenza, clausola, precisazione

La conclusione del contratto preliminare con la clausola che il bene viene venduto “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, attesa la sua estrema genericità, non equivale a rinuncia da parte del promissario acquirente all’abitabilità.
In questo caso, il promissario acquirente può risolvere il contratto.
Cfr. in materia di contratto preliminare e detenzione Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n. 1296,in tema di preliminare, trascrizione ed ipoteca Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.01.2010 n. 228, in tema di preliminare e fallimento, Cassazione civile, SS.UU. sentenza 01.10.2009 n. 21045 e Cassazione civile n. 33/2008, in tema di contratto preliminare e società Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 16597, in tema di contratto preliminare e caparra confirmatoria Cassazione civile 10394/2008, in materia di contratto preliminare ad effetti anticipati, si veda Cassazione civile SS.UU. 7930/2008.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 11.11.2009 n. 23903
Appalto, subappalto, carattere derivato, contratto, precisazioni

Il carattere derivato del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto due contratti deve valutarsi con riferimento all'accordo tra le parti, in quanto i patti e le condizioni dell'appalto non si trasferiscono automaticamente nel contratto di subappalto, posto che le parti sono libere di disciplinare tale rapporto in modo diverso rispetto all'appalto. Conseguentemente, i due contratti restano autonomi anche qualora l'appaltatore faccia valere una clausola penale prevista nel contratto di subappalto per il ritardo dell'esecuzione dell'opera rispetto ai tempi pattuiti.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.10.2009 n. 21607
Vendita di cosa futura, bene, venuta ad esistenza, rilevanza

Nella vendita di cosa futura, l'effetto traslativo del diritto reale si verifica nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, senza che possa rilevare la stipulazione, prevista per epoca successiva, dell'atto pubblico necessario alla trascrizione.

 

Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.10.2009 n. 22120
Contratto integrativo successivo all’evento dannoso, responsabilità dell'appaltatore

Il contratto integrativo stipulato dopo la frana esonera l’appaltatore dalla responsabilità, in quanto con l’accordo le parti hanno inteso regolare negozialmente proprio le conseguenze dell’evento dannoso. Il “patto” sull’opera di placcaggio rende irrilevante ogni valutazione in ordine all’attribuzione ed alla natura della responsabilità della frana (evento dannoso).

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 03.11.2009 n. 23198
Locazione, contratti, proroga, canone, aumento, rilascio, precisazioni

In tema di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, la percezione da parte del locatore dell’aumento del canone è subordinata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Conseguentemente, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, trovandosi in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa, in tal modo rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla sospensione della cessazione legale, corrispondendo al locatore il doppio del canone.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.10.2009 n. 21617
Rappresentanza, falsus procurator, affidamento del terzo contraente, tutela

La presenza dei (contratti) preliminari, dimostrativi comunque dell'esistenza di rapporti con il rappresentante protrattisi nel tempo e contemplanti precipuamente l'incarico alla stipula di promesse di vendita del tipo di quella oggetto di causa, prospettava la necessità da parte del giudice del gravame, di valutare con più incisività l'inserimento o meno del medesimo nella organizzazione amministrativa della società venditrice e ciò… nell'ottica di una contestazione sostanziale in merito alla sussistenza di poteri rappresentativi in capo a lui.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 01.10.2009 n. 21045
Fallimento, contratto preliminare, scioglimento, promissario acquirente, credito

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.09.2009 n. 20106
Contratti, recesso unilaterale, rispetto dei principi di correttezza e buona fede

Il recesso dal contratto non può assolutamente essere arbitrario. Ciò in quanto qualsiasi atto di autonomia privata può celare l’abuso del diritto. Spetta al giudice verificare se la parte, nell’esercizio della facoltà che lo schema negoziale le riconosce, abbia rispettato i principi generali di correttezza e buona fede.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.06.2009 n. 14772
Locazione, autorizzazione, destinazione d’uso, legittimità

In materia di locazione, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso di beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta, mentre del mancato rilascio il locatore è responsabile nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto dell'obbligo specifico dello stesso locatore di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 17.06.2009 n. 14054 Contratto, nomen iuris, lavoro subordinato, precisazioni
Il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al negozio, risulta di maggiore utilità, rispetto alle altre, in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse.

Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 25.05.2009 n. 12044 Contratti, sale and lease back, elusione fiscale, insussistenza
Il sale and leaseback non può essere considerato elusione, laddove il trasferimento è effettivo.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.05.2009 n. 11706
Contratto di finanziamento, assicurazione, collegamento negoziale, conseguenze

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetto appendice di vincolo) crea un collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, nel caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito di questi verso l'utilizzatore, il quale rimane tuttavia pur sempre obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.

 

Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.04.2009 n. 9627
Fideiussore, fideiussore del fideiussore, responsabilità, assenza di firma, fideiussione omnibus

L'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 cod. civ. - che disciplina l'obbligazione del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione “omnibus” - rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art 1956 cod. civ., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ..

 

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.04.2009 n. 8987
Contratti pubblici, Pubblica Amministrazione, diritto privato, parità, precisazioni

La pubblica amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, se per un verso esclude che essa possa avvalersi di un qualsiasi potere di supremazia sull'altro contraente, per altro verso non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella di un privato. Resta, comunque, l'ineliminabile differenza che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse pubblico cui in ogni caso l'amministrazione deve ispirarsi e che, anche se incanalato nell'alveo di strumenti di tipo privatistico, è destinato a conformare il comportamento del contraente pubblico secondo regole e principi - particolarmente in tema di pubblicità e di trasparenza - che per il privato non hanno invece ragion d'essere.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.04.2009 n. 8948
Contratto di agenzia, recesso per giusta causa, legittimità, sussistenza

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia; pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.04.2009 n. 8694
Locazione, contratto, riduzione del godimento, conseguenze, riduzione canone

Ogni conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in relazione ad una riduzione del godimento della cosa locata, a prescindere dalla responsabilità o meno del locatore.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.04.2009 n. 8038
Preliminare, preliminare di preliminare, validità, insussistenza


Non è valido un contratto preliminare di preliminare: l'art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di “obbligarsi ad obbligarsi” a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito.
Cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 16597,Cassazione civile 10394/2008,Cassazione civile SS.UU. 7930/2008, Cassazione civile 33/2008.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.03.2009 n. 7347
Locazione, immobile, negozio, trasformazione, effetti

Se l’immobile locato si trasforma in negozio, le spese di adeguamento non possono riverberarsi sul locatore.

 

Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.03.2009 n. 7225
Contratto, atipicità, garanzia redditività, legittimità

E’ legittimo il contratto atipico di alienazione immobiliare con garanzia di redditività.
In tema di interpretazione del contratto, o delle sue clausole, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente se l'inadeguatezza della sua motivazione non consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire all'atto un determinato contenuto, ovvero se lo stesso di frutto di una violazione o falsa applicazione delle norme di ermeneutica.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.03.2009 n. 6888
Locazione, conduttore, responsabilità persone ammesse, precisazioni

Il conduttore è pure responsabile della perdita o del deterioramento cagionato da persone che egli ammesso, anche temporaneamente, all'uso ed al godimento della cosa locata.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 05.03.2009 n. 5326
Contratto autonomo di garanzia, fideiussione, differenze, polizze fideiussorie

Bisognerebbe chiarire i tratti differenziali, sul piano morfologico, funzionale e interpretativo, tra le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia; inoltre, bisogna risolvere il contrasto circa la natura delle polizze assicurative c.d. "fideiussorie", sia su di un piano generale, sia nella specifica dimensione, più propriamente oggetto di dubbi ermeneutici, delle convenzioni negoziali stipulate dall'appaltatore di opere pubbliche, con particolare riguardo, in quest'ultima ipotesi, e per quanto di interesse a fini interpretativi.
In questo senso, si giustifica la segnalazione delle questioni indicate al Primo presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2009 n. 3913
Appalto, nullità, assenza di concessione, insussistenza

Come resta estraneo all’ambito sanzionatorio il contratto ad efficacia meramente obbligatoria - come il contratto preliminare di compravendita di appartamento non munito di concessione autorizzativa, e tuttavia non inficiato di nullità - così non incorre nella medesima invalidità il contratto d’appalto (che ha ad oggetto la creazione di un nuovo bene) ineseguito prima dell’ottenimento della concessione o autorizzazione amministrativa.

 

Cassazione civile, sez. I, sentenza 09.02.2009 n. 2997
Contratti, interpretazione, canoni, valutazioni di legittimità, precisazioni

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.01.2009 n. 1951
Locazione, successione nel contratto, legittimità, precisazioni, requisiti

La convivenza con il conduttore defunto, cui è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito od uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza “stabile ed abituale”, da una “comunanza di vita” preesistente al decesso non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per ragioni transitorie.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.01.2009 n. 1861
Locazione, simulazione, norme imperative, elusione, buona fede

Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti.
La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.01.2009 n. 1861
Locazione, simulazione, norme imperative, elusione, buona fede

Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti.
La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 14.01.2009 n. 553
Contratto, azioni, risoluzione e risarcimento, recesso e di ritenzione della caparra

I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta; l'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale).
Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile.
La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso.
I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.11.2008 n. 26611
Fideiussione, locazione, accessorietà, conseguenze

La fideiussione segue le sorti del contratto di locazione, con la conseguenza che quando questo viene rinnovato, anche in modo tacito, la fideiussione si estende.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 08.10.2008 n. 24795
Responsabilità precontrattuale, danno, quantificazione, criteri, maggior danno

In caso di responsabilità precontrattuale, il risarcimento deve esser ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.09.2008 n. 23856
Diritto di prelazione, locazione, compravendita, interpretazione restrittiva
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e quello di riscatto sussistono soltanto nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso del bene locato sia realizzato mediante una compravendita, e non anche nel caso di permuta.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.09.2008 n. 23343
Compravendita, atto negoziale unico, litisconsorzio necessario, insussistenza

Se un unico atto di compravendita comprende in sè due negozi distinti, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 07.07.2008 n. 18597
Recesso per giusta causa, clausola simul stabunt simul cadent, prova

Se si vuole ipotizzare che sia stata introdotta una clausola simul stabunt simul cadent in modo malizioso per aggirare le norme sul recesso per giusta causa, è necessario darne la prova.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 07.07.2008 n. 18597
Recesso per giusta causa, clausola simul stabunt simul cadent, prova

Se si vuole ipotizzare che sia stata introdotta una clausola simul stabunt simul cadent in modo malizioso per aggirare le norme sul recesso per giusta causa, è necessario darne la prova.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 16597
Contratto preliminare, società, necessaria determinazione dell’oggetto, assenza

E’ incoercibile un contratto preliminare di società che non specifichi il tipo di società che le parti si sono obbligate reciprocamente a costituire e, per ciò stesso, l'inidoneità di un simile contratto a realizzare un impegno vincolante e serio. Il che necessariamente conduce alla conclusione della nullità di tale contratto per indeterminatezza di uno degli elementi essenziali ad individuarne l'oggetto.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 23.05.2008 n. 13418
Leasing, fallimento, contratti pendenti, qualificazione, leasing traslativo

In materia di leasing, si distingue tra leasing di godimento, nel caso in cui il contratto sia stipulato con funzione di finanziamento, e leasing traslativo quando il contratto risulta stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione.
La qualificazione del singolo contratto come leasing di godimento o leasing finanziario dipende dalla volontà in concreto espressa dalle parti.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 22.05.2008 n. 13194
Sfratto, convalida, cambiamento del rito, questione pregiudiziale

Nel procedimento per convalida dello sfratto, a seguito dell'opposizione dell'intimato e della trasformazione del rito, se emerge una questione pregiudiziale, il giudice della convalida, chiamato a decidere sul rilascio con riserva, non può adottare il provvedimento di sospensione, ma deve valutare prognosticamente l'esito del giudizio pregiudicante e, quindi, una volta adottata o l'ordinanza di rilascio, disporre la sospensione ai fini della fase di merito.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.05.2008 n. 13083
Locazioni, locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo

In tema di indennità per perdita di avviamento nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, nel caso di immobile adibito ad esposizione, il conduttore deve provare la frequentazione diretta della clientela, di modo che l'immobile costituisca un collettore per la clientela stessa.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2008 n. 12852
Vendita, vizi occulti, azione di riduzione

Poiché la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta a seguito della riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, è consentito il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.05.2008 n. 12424
Sfratto per morosità, termine di grazia, giorno festivo, tempestivo pagamento

In tema di sfratto per morosità, qualora sia concesso termine di grazia ed il termine scade in giorno festivo, il giudice nel giudizio di merito dovrà esaminare il tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a quello festivo, entro lo spirare di tale giorno, anche a mezzo di vaglia postale, ove tale mezzo non sia stato espressamente contestato.

Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 15.05.2008 n. 12192
IVA, operazione inesistente, contratto preliminare di compravendita di immobile

Può costituire operazione inesistente assoggettata ad Iva, la stipulazione di un contratto preliminare il cui corrispettivo sia versato con accollo del debito: infatti, essendo il corrispettivo collegato ad una mera promessa, tale operazione potrebbe essere elusiva.

 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2008 n. 11895
Locazione, acquirente immobile locato

In tema di locazione, l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi connessi al rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie, fino al giorno del suo acquisto.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2008 n. 11903
Locazione, vizi della cosa, presunzione, prova contraria, caso fortuito

Sul locatore grava una presunzione giuridica di responsabilità, circa vizi della cosa che ne alterino l’uso in sfavore del conduttore; contro tale presunzione, tuttavia, è possibile dimostrare la sussistenza di un caso fortuito.
 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.05.2008 n. 11503
Locazioni, immobili commerciali, perdita dell'avviamento, indennità, versamento

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale opera come mera condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio dell'immobile.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.05.2008 n. 11514
Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di fatto, azione contro il locatore

Nel caso di molestie di fatto, operate da un terzo ai danni del conduttore, non opera la garanzia per vizi o molestie a carico del locatore, in quanto il conduttore, può agire direttamente contro il terzo.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 23.04.2008 n. 10593
Locazione, licenza di abitabilità dell’immobile, mancanza, contratto di locazione

Il mancato rilascio della licenza di abitabilità di un immobile non costituisce ostacolo alla configurazione di un contratto di locazione, salvo che il provvedimento amministrativo sia stato definitivamente negato.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.04.2008 n. 10587
Locazioni, immobili per uso diverso da quello abitativo, morosità

Nel caso di locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, il pagamento in giudizio dei canoni pregressi sana la morosità, ma non esclude il giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.04.2008 n. 9971
Locazioni. Anticipo: tre mensilità. Restituzione anticipo indebitamente versato

Le clausole contrattuali di corresponsione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi sono nulle e nel caso di richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dal locatore a titolo di anticipo, l’onere della prova non è a carico del conduttore.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.04.2008 n. 9970
Azione revocatoria. Contratto preliminare. Insussistenza

L’azione revocatoria non può avere ad oggetto un contratto preliminare, in quanto il contratto preliminare non produce effetti traslativi e conseguentemente non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.04.2008 n. 9345
Locazioni, immobili ad uso diverso da quello abitativo
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In caso di cessazione di usufrutto, il contratto di locazione concluso dall’usufruttuario, non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto, anche se la normativa in materia di locazione prevede una durata minima maggiore.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.04.2008 n. 8548
Comodato vita natural durante. Legittimità. Effetti

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 01.04.2008 n. 8448
Appalto. Mancato guadagno. Ricorso al criterio equitativo.

Nell’ambito del danno da mancato guadagno inerente ad un contratto di appalto, è possibile ricorrere al criterio equitativo.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27.03.2008 n. 7930
Contratto preliminare. Effetti anticipati. Contratti collegati

Il c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati non è una figura atipica, perché non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono confluiti.
Nel contratto preliminare ad effetti anticipati emergono dei contratti accessori al preliminare, rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.03.2008 n. 7697
Contratto, silenzio, assenso, legittimità, precisazioni

Il silenzio di per sè inidoneo a valere come manifestazione tacita di volontà si da integrare consenso, può assumere tale portata qualora s'accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare o quando, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti ed alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.03.2008 n. 7686
Locazione, contratto, cessione, successione nell’azienda, insussistenza

Per la cessione del contratto di locazione è necessario l'apposito negozio, con conseguente applicabilità della disciplina della cessione del contratto e non della successione automatica nei contratti aziendali.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.03.2008 n. 6466
Contrattualistica. Rinuncia a garanzia. malafede del venditore

E’ possibile ritenere sussistente la malafede, laddove emerga da un contratto particolarmente gravoso per l’acquirente.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.02.2008 n. 3954
Inadempimento contrattuale: valutazione criteri, soggettivo, oggettivo

Il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale, alla stregua di un duplice criterio:
- uno di tipo oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
- l’altro di tipo soggettivo, consistente nella valutazione del comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 13.02.2008 n. 3472
Inadempimento. Eccezione. Risoluzione. Precisazioni

La gravità dell’inadempimento è un presupposto specificatamente previsto dalla legge per la risoluzione del contratto e trova la ragione della sua previsione proprio nella radicalità e definitività di tale rimedio.
L’eccezione di inadempimento è invece attivabile nel caso di inesattezza qualitativa o quantitativa della prestazione pur se tale differenza non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, atteso che l’esercizio di questa mezzo di autotutela incide soltanto sull’esecuzione contrattuale, sospendendola temporaneamente. Con la conseguenza, quindi, sul piano delle garanzie contrattuali, che l’interesse all’adempimento, da intendersi qui come interesse all’esatto adempimento, è tutelato, in conformità al principio della efficacia vincolante del contratto, in maniera più intensa rispetto all’interesse alla risoluzione del contratto, non incontrando esso il limite, più rigoroso, della non scarsa importanza, ma soltanto quello della buona fede in senso oggettivo.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 30.01.2007 n. 1955
Obbligazione e contratti. Donazione. Vendita mista a donazione. Causa del contratto

Nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio stipulato ha lo scopo di raggiungere, per via indiretta, attraverso la sproporzione tra le prestazioni corrispettive, l'ulteriore e diversa finalità, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, così realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta, con la conseguenza che, per la validità di tale negozio, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 14.11.2007, n. 23571
Contratto preliminare di vendita di bene immobile. Scioglimento per mutuo dissenso

La volontà delle parti di addivenire ad un accordo volto alla sola determinazione del prezzo della eventuale vendita di un immobile, riservandosi di manifestare in seguito la volontà di vendere o di acquistare, deve risultare da elementi inequivoci, in considerazione del suo carattere inusuale.In ogni caso lo scioglimento per mutuo dissenso di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di immobili deve avvenire in forma scritta.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.10.2007, n. 22886
Locazione. Recesso anticipato del conduttore per violazione di norme sulla sicurezza

E’ legittimo il recesso anticipato del conduttore con riferimento ad un contratto di locazione, laddove la cosa locata non sia in regola con la normativa in tema di sicurezza; è irrilevante che il conduttore fosse a conoscenza delle suddette irregolarità, perché trattandosi di norme imperative non possono essere derogate dalle parti.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 26.10.2007 n. 22537
Contratti pubblici. La forma scritta è ad substantiam.

I contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Ne deriva che non può desumersi un impegno di spesa dal provvedimento contingibile e urgente emesso dal sindaco, nella veste di ufficiale del governo.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.06.2007, n. 14036
Compravendita. Contratto preliminare. Effetti, interpretazione del contratto

Il contratto deve qualificarsi come contratto preliminare e non produce l’effetto traslativo immediato se dal complesso degli elementi in esso contenuti, risulti chiaramente la comune volontà delle parti di obbligarsi a prestare il proprio consenso alla stipula di un successivo contratto con effetto traslativo.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 14.06.2007, n. 13886
Locazione ad uso non abitativo. Alienazione di una quota d’immobile

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, nell’ipotesi in cui il locatore intenda alienare ad un terzo (o ad altro comproprietario dell’immobile locato) solo una quota dell’immobile, al conduttore non spetta il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto.

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 30.05.2007, n. 12721.
Interpretazione dei Contratti

(Cfr sentenza in apposita sezione)

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 12235 del 25.05.2007
Contratto - elementi e requisiti - presupposti - nozione - natura - funzione

La presupposizione, non attenendo né all’oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso “esterna”, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo

Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 25.05.2007, n. 32235
Contratto. Elementi, requisiti, presupposti, nozione, funzione
(Cfr. sentenza in apposita sezione)

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007, n. 11198
Obbligazione del locatore e vizi della cosa locata

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ., quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano solo successivamente al contratto

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007, n. 11197
Esecuzione per rilascio di immobile. Rimborso spese

(Cfr. sentenza in apposita sezione)

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007, n. 11189
Obbligazioni del conduttore e restituzione della cosa locata

L'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite dall'art. 1590, comma primo, cod. civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che si configura come contratto a termine. Il conduttore è responsabile per la ritardata consegna del bene

Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.05.2007, n. 11198
Vizi della cosa locata. Definizione. Vizi eliminabili

Costituiscono vizi della cosa locata quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione.

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 15.05.2007 , n. 11198
Obbligazione del locatore. Vizi della cosa locata

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ., quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano solo successivamente al contratto

Cassazione Civile Sezione III, sentenza  15.05.2007 , n. 11197
Esecuzione per rilascio di immobile . Rimborso delle spese

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente

Cassazione Civile Sezione III, sentenza  15.05.2007, n. 11189
Obbligazioni del conduttore. Restituzione della cosa locata

L'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite dall'art. 1590, comma primo, cod. civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che si configura come contratto a termine. La responsabilità del conduttore per la ritardata consegna del bene

Cassazione Civile Sezione III, sentenza  11.05.2007, n. 10838
Uso della cosa locata. Abuso nel godimento del bene

L'abuso del conduttore nel godimento del bene locato non comporta necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali sulla cosa oggetto del contratto, ma può sostanziarsi anche in innovazioni e modifiche strutturali.

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 11.05.2007 n. 10833
Contratto atipico di factoring. Eccezioni opponibili dal debitore ceduto

In tema di contratto atipico di “factoring”, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà

Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.05.2007, n. 10678
Preliminare di compravendita, pagamento a mezzo leasing

Il promissorio acquirente, il quale si sia adoperato per ottenere il finanziamento, non può considerarsi inadempiente all'invito del promettente venditore di stipulare il contratto definitivo ad una certa data, qualora risulti che l'operazione di finanziamento non si sia potuta concludere entro tale data per fatto a lui non imputabile.

Cassazione Civile Sezione III, sentenza   09.05.2007 n. 10561
Contratto di trasporto internazionale di merci su strada

Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dal regolamento comunitario 4058/89 CEE e non dalla normativa interna, si caratterizza per il dato oggettivo e funzionale di aver ad oggetto un trasporto merci destinato ad oltrepassare i confini nazionali di uno o più Stati

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 07.05.2007 n. 10298
Locazione. Subentro a seguito di cessione di azienda

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 cod.civ. per l'ipotesi che la cosa locata

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 22.03.2007 n. 6945
Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale qualora il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento.

Cassazione Civile sezione III, Sentenza  19.03.2007 n. 6468
Obbligazioni del conduttore. Danni per ritardata restituzione

Integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il riconoscimento da parte del giudice, in tema di locazione, di un determinato beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando ......

Cassazione Civile Sezione III, sentenza   13.03.2007 n. 5837
Contratto di parcheggio

Il parcheggio di un automezzo nell'apposito piazzale gestito da una ditta privata configura un contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.02.2007, n. 2567
Locazione di immobili adibiti alle attività di cui all’art. 42 della legge 392/78

Con riguardo ai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle particolari attività di cui all'art. 42 delle legge 27 luglio 1978, poichè il comma 2 di detto articolo richiama la regola del preavviso per il rilascio contenuta nel precedente art. 28, deve ritenersi applicabile a tali contratti l'intera disciplina della durata contenuta nel cit. art. 28.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 02.02.2007, n. 2316
Locazione ad uso diverso da quello abitativo. Durata contrattuale superiore al minimo legale

In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’art 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392 stabilisce espressamente che per le locazioni non abitative il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e per gli immobili ad uso alberghiero di nove anni in nove anni. Ne deriva che, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano contrattualmente stabilito una durata superiore a quella minima prevista dalla legge, in caso di rinnovazione tacita del rapporto la durata del nuovo periodo locativo sarà commisurata a quella minima prevista dalla legge e non alla durata superiore, ab initio convenzionalmente stabilita.

Cassazione Civile Sezione III, sentenza  11.01.2007 n. 384
Contratti agrari. Destinazione agrituristica del fondo. Dritto di prelazione e riscatto

La destinazione agrituristica del fondo non priva l'affittuario-coltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, perchè non ne muta la funzione agricola.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.12.2005, n. 26232
Preliminare di vendita: caparra confirmatoria, risoluzione di diritto e recesso

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente acquirente che abbia versato la caparra confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non può chiedere che la controparte venga condannata a corrispondergli un importo pari al doppio della caparra, perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra le parti.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 04.12.2006, n. 25703
Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore

Con la sentenza n. 25703 del 4 dicembre 2006 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento
da parte del promittente venditore dell'obbligo di consegnare alla data del rogito i documenti relativi all’immobile promesso in vendita. Secondo la Cassazione, infatti, il mancato accatastamento, l’assenza di concessione edilizia e soprattutto la mancanza della licenza di abitabilità costituiscono, senza alcun dubbio, fatti impeditivi alla stipula del contratto di compravendita. Orbene, posto che di tali fatti si è reso responsabile il promittente alienante, omettendo di provvedere alle dovute incombenze per il rilascio della predetta documentazione, si deve ritenere che egli si è reso gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare stipulato.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2005, n. 24782
Preliminare di vendita: ignoranza dell'altruità del bene e azione di risoluzione

In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il quale ignori che il bene, al momento dell’atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2006, n. 24679
La vendita del fondo comporta anche il trasferimento dell’edificio ivi presente

La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione, il trasferimento anche dei suddetti immobili, anche se non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione o meno, non costituisca su di essi un diritto di superficie a favore proprio o di terzi.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 25.07.2006, n. 16937
Contratto preliminare. Cumulabilità tra azione contrattuale ed extracontrattuale

Nell’ipotesi in cui, a seguito di trattative si addivenga ad un accordo, qualificabile come contratto preliminare (ad effetti anticipati), è possibile sostenere la cumulabilità tra azione contrattuale ed azione extracontrattuale.
La Suprema Corte, sez. III, con la pronuncia 16937 del 25 luglio 2006, opta per una ricostruzione alternativa delle due azioni (contrattuale e precontrattuale), facendo valere argomentazioni di tipo logico-deduttivo piuttosto che letterali.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 07.06.2006 n. 13339
Preliminare di vendita immobiliare e caparra confirmatoria: risoluzione o recesso?

In caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del promittente venditore, nel determinare il risarcimento del danno a favore della parte adempiente, si deve tener conto, in compensazione, degli eventuali benefici di cui essa abbia goduto, mantenendo, nelle more del giudizio, la disponibilità dei beni immobili oggetto del contratto risolto.
L’ammontare complessivo del risarcimento, pertanto – laddove l’attore opti per il recesso e chieda l’applicazione delle clausole contrattuali relative alla caparra confirmatoria – deve coincidere con la semplice restituzione delle somme versate – trattandosi di debito di valuta, senza l’applicazione di alcuna rivalutazione monetaria  al netto di quanto il giudice, nel caso di specie in via equitativa, intenda liquidare per le utilità beneficiate dai promittenti acquirenti.
Un promittente acquirente di beni immobili, denunciando il grave inadempimento del proprio promittente venditore, chiede la risoluzione del contratto preliminare e la conseguente condanna della parte inadempiente alla restituzione dell’intero corrispettivo già versato, oltre al risarcimento dei danni – per i quali chiede la restituzione del doppio della somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria, salvo l’eventuale maggior danno di cui, tuttavia, omette di fornire alcuna prova. In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda, condannando il convenuto alla restituzione di una somma pari a quanto versato dal promittente acquirente, da rivalutare a decorrere da ogni singola rata di pagamento fino al giorno della sentenza e da accrescere, a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità delle somme versate, degli interessi legali.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza, da un lato, dichiara che gli importi da restituire non sono soggetti a rivalutazione, dall’altro, limita il risarcimento del danno in favore di parte adempiente, alla sola somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria, accogliendo, altresì, l’eccezione di parte appellante, secondo cui tale debito sarebbe interamente compensato dal credito derivante dai benefici ricevuti dall’appellato che, nelle more del procedimento, aveva mantenuto il possesso degli immobili, ancorché privi di abitabilità.
La S.C., confermando la sentenza impugnata, in primo luogo, osserva che è insindacabile, in sede di giudizio di legittimità, l’attività interpretativa che il giudice di secondo grado operi sul contenuto e l’ampiezza delle domande delle parti. In particolare, nel caso di specie, non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), il fatto che la Corte Territoriale abbia ritenuto, motivando coerentemente ed esaurientemente la propria interpretazione, che il promittente acquirente, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare, abbia inteso azionare le clausole relative alla caparra confirmatoria, non in via subordinata, ma in via alternativa, rispetto alla richiesta di risarcimento del maggior danno, ex artt. 1453 e ss. cod. civ..
Ciò in considerazione di quanto si evince anche da un altro principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui i due rimedi previsti dagli articoli 1385 e 1453 cod. civ. sono tra loro alternativi e non cumulabili. Alla parte adempiente, infatti, come noto, si prospetta la scelta tra chiedere il recesso e la restituzione della caparra – avvalendosi del proprio diritto potestativo – e la domanda giudiziale di risoluzione del contratto, in seguito alla quale l’effetto risolutivo si verifica, di diritto, già in seguito alla domanda stessa, in attesa che la sentenza, sul punto meramente dichiarativa, disponga circa la definitiva liquidazione dei danni subiti (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. II, 02 dicembre 2005, n. 26232). Se, pertanto, in secondo grado di giudizio, la Corte, motivando adeguatamente la propria scelta, ha ritenuto che le domande di recesso e risoluzione non fossero graduate in tesi ed ipotesi, il risarcimento accordato non può che
essere quello previsto a norma dell’articolo 1385 cod. civ. e tale valutazione rimane del tutto insindacabile da parte della Corte di legittimità.
Sotto altro profilo, inoltre, va confermata la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d’Appello ha dichiarato non soggette a rivalutazione le somme precedentemente versate dalla parte adempiente, trattandosi, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, di un’obbligazione restitutoria, non risarcitoria, che dà origine ad un debito di valuta e non di valore. Tali somme, pertanto, insensibili al fenomeno della svalutazione monetaria, non risultano automaticamente rivalutabili, salvo che il creditore, dimostrando di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria, ne chieda il risarcimento. La restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa (cfr. Cass. civ. , sez. III, 17 luglio 2002, n. 10373, cit. nella sentenza in commento e Cass. civ., sez. un., 04 dicembre 1992, n. 12942). Nel caso di specie, tuttavia, la parte adempiente, non solo non aveva offerto alcuna prova tangibile del maggior danno subito, ma – stando ancora una volta alle valutazioni interpretative della Corte di Appello – aveva espressamente optato per una forma di risarcimento limitata ai rimedi di cui all’articolo 1385 cod. civ. e, pertanto, incompatibile con le norme generali di risarcimento.
Del pari, infine, deve essere rigettato il ricorso incidentale con il quale il promittente venditore chiedeva di dichiarare non dovuti gli interessi legali sulla somma versata a titolo di caparra, in ragione del fatto che il promittente acquirente, sottraendosi al pagamento degli oneri gravanti sugli immobili posseduti durante il procedimento, aveva in tal modo accumulato, nel tempo, una somma indebita sostanzialmente equiparabile alla caparra versata. A tal proposito, la Corte ribadisce che “Gli interessi legali ... sono stati correttamente riconosciuti in conseguenza del mancato godimento del denaro”, procedendo a due conteggi separati tra il dare e l’avere, avendo già riconosciuto, in compensazione, uno specifico importo per il godimento dei beni.

Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 18.05.2006, n. 11624
Preliminare di cosa altrui. Rifiuto del trasferimento diretto del proprietario

Il promittente-alienante si presenta davanti al notaio per la stipula del definitivo, pronto a vendere sulla base di una regolare procura dell’effettivo proprietario del bene. Il promissario-acquirente viene così a conoscenza solo in quel momento che la controparte non era titolare della cosa oggetto della promessa di vendita. Può costui rifiutare di concludere il negozio di trasferimento e chiedere la risoluzione del preliminare? Le Sezioni unite lo escludono, risolvendo così un contrasto sul punto e rispondendo in motivazione anche ad altre questioni inerenti a tale peculiare figura di contratto preliminare.
La Suprema corte afferma che, in base all’art. 1478 c.c., applicabile per analogia anche al preliminare di vendita di cosa altrui, al promittente è consentito di adempiere “procurando l’acquisto al compratore”.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 07.06.2006, n. 13339
Preliminare di vendita immobiliare e caparra

In caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del promittente venditore, nel determinare il risarcimento del danno a favore della parte adempiente, si deve tener conto, in compensazione, degli eventuali benefici di cui essa abbia goduto, mantenendo, nelle more del giudizio, la disponibilità dei beni immobili oggetto del contratto risolto. L’ammontare complessivo del risarcimento, pertanto – laddove l’attore opti per il recesso e chieda l’applicazione delle clausole contrattuali relative alla caparra confirmatoria – deve coincidere con la semplice restituzione delle somme versate – trattandosi di debito di valuta, senza l’applicazione di alcuna rivalutazione monetaria – al netto di quanto il giudice, nel caso di specie in via equitativa, intenda liquidare per le utilità beneficiate dai promittenti acquirenti.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 16.05.2006, n. 11356
Caparra confirmatoria. Risoluzione del contratto e risarcimento del danno

La caparra confirmatoria, che consiste in una somma o in una quantità di cose fungibili, ha natura composita e funzione eclettica: essa è infatti volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte, sotto tale profilo pertanto avvicinandosi alla cauzione; ha funzione di autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; ha funzione di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 08.05.2006, n. 10490
Anche un contratto tipico può essere nullo per mancanza di causa

La causa del contratto deve essere verificata in concreto: se difetta, il contratto può essere dichiarato nullo, nonostante sia inquadrabile in uno dei tipi previsti dalla legge.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.04.2006, n. 9646
Contratto per adesione. Pattuizione di interessi ultralegali e vessatorietà

In considerazione della ritenuta tassatività dell’elencazione delle clausole che, ai sensi dell’art. 1341, 2° co. c.c., debbono essere specificamente approvate per iscritto, pena la nullità, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9646 del 27 Aprile 2006, nega che possa essere riconosciuta come vessatoria, quella clausola del contratto per adesione che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale. La Cassazione sostiene altresì l’impossibilità di procedere all’inclusione di detta clausola nell’elenco di cui sopra, in via di interpretazione estensiva, dal momento che, nella fattispecie posta alla sua attenzione, non sussiste – a detta della medesima S.C. – l’esigenza di tutelare il contraente che ha semplicemente aderito al contratto in una situazione per lui particolarmente sfavorevole.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 20.04.2006 n. 9253
Dolo omissivo. Silenzio o reticenza non bastano per annullare il contratto

Il dolo omissivo può essere causa di annullamento del contratto solo quando l’inerzia di uno dei contraenti si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l’inganno a danno dell’altro contraente.

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 22.03.2006, n,6314
Contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro

Non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l'art. 1341 c.c., comma 2, ma occorre

Cassazione, sez. III civile, sentenza 11.01.2006, n. 260
Locazione e sublocazione, estinzione dell’obbligazione per compensazione legale

La Corte di Cassazione ha precisato che la sublocazione costituisce un’ipotesi di collegamento contrattuale legislativamente Pertanto, la sentenza che l’accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, né l’automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio e debba essere eccepita dalla parte, tale fatto dimostrando unicamente che l’effetto estintivo è nella disponibilità del debitore che se ne avvale.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.12.2005, n. 26232
Preliminare di vendita. Caparra confirmatoria, risoluzione di diritto e recesso

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente acquirente che abbia versato la caparra confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non può chiedere che la controparte venga condannata a corrispondergli un importo pari al doppio della caparra, perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra le parti.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n° 26232 del 2 dicembre 2005, mutando orientamento rispetto alla precedente decisione (vedi Cass., sez. III civile, 10.02.2003, n° 1952).
La Suprema Corte, nel precedente orientamento, ha osservato che nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, secondo comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455 e 1457 c.c), dato che rientra nell'autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 24.11.2005, n. 24782
Preliminare di vendita. Ignoranza dell'altruità del bene e azione di risoluzioneIl promissario acquirente il quale ignori che il bene, al momento dell’atto,

appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 29.09.2005 n. 19140
Contratto concluso mediante moduli o formulari: il contrasto tra clausole

In un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto più favorevole all’aderente e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, va risolto non già dando la prevalenza alla clausola vessatoria, per quanto su di essa con l’apposita sottoscrizione sia stata richiamata in modo particolare l’attenzione del contraente, ma a mezzo del criterio interpretativo contenuto nell’art. 1370 c.c., ovvero secondo l’interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso.

Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 19.09.2005, n. 18450
Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'opera

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia 18450/2005 prende posizione sul problema interpretativo relativo alla validità di una clausola contrattuale interna al rapporto di prestazione d'opera professionale e recante una condizione diretta a subordinare il pagamento del compenso al professionista ad un evento futuro e incerto, qual è il finanziamento dell'opera pubblica dal medesimo professionista progettata; in altri termini, il problema era quello di capire se la clausola inserita in un contratto di prestazione d’opera professionale, che subordini il pagamento del corrispettivo alla realizzazione di una condizione, potesse ritenersi valida o meno.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 10.06.2005, n. 12313
Responsabilità precontrattuale da ingiustificato recesso dalle trattative

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., l’ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso d’ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente.
Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata la lesione dei diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale; mentre, essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibíle è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute

Cassazione, sez. II civile, sentenza 22.04.2005, n. 8502
Vendita del possesso? I titoli idonei per il trasferimento del possesso

Il trasferimento del possesso si ricollega e trova la sua giustificazione esclusivamente in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che il relativo oggetto possa essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (es. vendita del possesso).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8502 del 22 aprile 2005, precisando che pertanto l'accessione del possesso opera soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti.

Cassazione , sez. II civile, sentenza 03.12.2004 n. 22781
Interpretazione del contratto: altri criteri solo se il dato letterale è insufficiente

Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22781 del 3 dicembre 2004, ricordando altresì che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 23.09.2004, n. 19124
Risarcimento danni da inadempimento contrattuale
. Cfr. sentenza

Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.09.2004 n. 18850
Richiesta di recesso e di risoluzione del contratto non sono cumulabili
In materia di inadempimento contrattuale la sentenza 18850/04 della Corte di Cassazione contribuisce a chiarire efficacemente le differenze esistenti tra l’esercizio della facoltà di recesso e quello dell’azione di risoluzione del contratto. Sancisce nettamente l’impossibilità di proporre cumulativamente la richiesta di recesso (ex. art. 1385 c.c.) e quella di risoluzione del contratto (ex. art. 1453 c.c.).

Corte di Cassazione, II sez. civile sentenza 01.07.2004 n. 12004
Principio: Obbligazioni e contratti - Preliminare - Vendita di cosa altrui - Il proprietario del bene oggetto del preliminare non è obbligato nei confronti del promissario acquirente

Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promittente acquirente anche se si stabilisce che il contratto definitivo debba essere stipulato tra soggetto proprietario e promittente acquirente, poichè è sempre il promittente alienante che ha l'obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede di stipula del definitivo. Pertanto, se aderisce a detto preliminare di vendita, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promittente acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (ricorrendo, altrimenti, un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume in questo caso un obbligo esclusivamente nei confronti del promittente alienante. Pertanto, non essendovi alcuna obbligazione dell'effettivo proprietario del bene nei confronti del promittente acquirente di cosa altrui, quest´ultimo non può effettuare alcuna diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. nei confronti del primo, ma esclusivamente nei confronti del promittente alienante il quale, a sua volta, è legittimato ad esperire i rimedi di legge nei confronti dell'effettivo proprietario che, obbligatosi in tal senso, non voglia poi prestare il proprio consenso al trasferimento del bene.

Cassazione, sez. III civile, sentenza 01.06.2004, n. 10485
Locazione a uso commerciale: responsabilità dei conduttori cedenti e cessionari

In caso di cessione senza il consenso del locatore del contratto di locazione insieme all’azienda, ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/78, tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione, oggetto di cessione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10485 del 1° giugno 2004, precisando che il risarcimento dei danni di cui è certo l’autore sono posti a carico esclusivo dello stesso, mentre il risarcimento dei danni di cui non è certo l’autore, è ripartito in parti eguali tra i vari conduttori, tutti obbligati solidalmente nei confronti del locatore.
Cassazione, sez. III civile, sentenza 03.10.2003, n. 14762
Contratti dei consumatori: clausola su recesso non può essere scritta in piccolo

Nei contratti conclusi con i consumatori fuori dai locali commerciali la clausola relativa al diritto di recesso non può essere inserita in un contesto uniforme di clausole di apparente pari rilevanza. Tale clausola, infatti, deve essere evidenziata con caratteri grafici eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.
é quanto precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza 3 ottobre 2003 n. 14762, interpretando l'art. 5 del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, che attua la Direttiva del Consiglio CE n. 577 del 20 dicembre 1985 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 30.10.2001, n. 13533
Adempimento e risoluzione del contratto - stesso regime probatorio

Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tal senso Cassazione n. 973/96; n. 3232/98 e n. 11629/99.
Cassazione Sez. II, sentenza 08.10.2001, n. 12323
Preliminare di vendita - esecuzione in forma specifica e accertamento dei vizi

A fronte della presenza di vizi nell’immobile oggetto di preliminare di vendita, il promissorio acquirente può agire contro l'inadempiente promittente venditore sia per chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e la riduzione del prezzo, sia per chiedere l’accertamento dei vizi con contestuale condanna alla loro eliminazione in forma specifica o per equivalente (riduzione prezzo). In caso di accoglimento di quest'ultima domanda, può procedere alla stipulazione del contratto di compravendita per il minore prezzo fissato dal Giudice, o se vi sia il dissenso della controparte, agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la pronuncia di cui all'art. 2932 del codice civile (cfr. Cass. sent. n. 5615 del 1996, n. 15958 del 2000).
E’ inammissibile in appello, perché nuova, la domanda con la quale si chiede l’accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà rispetto a quella di cui all'art. 2932 del codice civile, essendo le due diverse per il petitum e per la causa petendi. Nel primo caso, a fondamento della pretesa dell’attore si pone un contratto con efficacia reale, traslativo dell'immobile con il consenso legittimamente manifestato; nel secondo caso, oggetto della pretesa attorea è un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, in quanto con esso le parti s'impegnano a concludere il contratto di compravendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (cfr. Cass. sent. n. 1731 del 1996).

Cassazione 06.10.2001 n. 12608
Vendita fondo rustico. No alla prelazione al confinante, anche se l'affittuario rinuncia

Il contratto preliminare si differenzia dalla vendita vera e propria, in quanto è fonte di un obbligo (convenzionale) a contrarre, generando un diritto alla conclusione del contratto definitivo e non direttamente alla prestazione che ne forma oggetto.
In presenza di affittuari sul fondo venduto, nessun diritto di riscatto (non sussistendo - in linea di principio - il correlativo diritto di prelazione) può vantare il proprietario confinante. In base - infatti - al combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condizione limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7 cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato alla prelazione spettantigli (cfr. Cass. n. 4944/1988).

Cassazione, sez. I, sentenza 02.10.2001, n. 12203
Appalti pubblici - clausola contenente decadenze per appaltatore

In materia di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato generale dei lavori pubblici che preveda l'onere a carico dell'appaltatore di iscrizione tempestiva di riserve a pena di decadenza è efficace anche in mancanza di specifica approvazione delle parti.
Invero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341, 2° comma, c.c. ai contratti d'appalto d'opera pubblica si verificano nel caso in cui l'amministrazione predisponga unilateralmente una singola clausola contrattuale che abbia le caratteristiche e i contenuti previsti da quella norma, ma non anche nei casi in cui i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto del ministero dei lavori pubblici (approvato con d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063) come parte integrante del contratto, perché in siffatta ipotesi non ricorre la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì quella del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.
Cassazione, sez. III, sentenza 07.03.2001, n. 3341
I vizi dell'immobile locato giustificano una riduzione del canone

L'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non può costituire valida ragione per pretendere che il locatore operi trasformazione della cosa, che né per legge, ne per contratto, fanno carico al locatore stesso
Qualora la cosa locata presenti dei vizi imputabili al locatore, che consentano pur sempre un godimento dell'immobile da parte del conduttore, non è giustificabile, a norma dell'art. 1460, c. 2, c.c., il rifiuto di prestazione dell'intero canone, potendo giustificarsi solo una riduzione dello stesso proporzionata all'entità del mancato godimento.
Cassazione, Sezione II civile, sentenza 29 settembre 2000-5 febbraio 2001 n. 1596
La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771 del cc, ma è semplicemente inefficace

La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771 del cc, ma è semplicemente inefficace. Essa è titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex articolo 1159 del cc, poiché questa disposizione richiede l'idoneità astratta e non concreta del titolo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto.

Sentenza del 18 luglio 2000, n. 9454
Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) - riscatto (diritto di) - in genere - immobile adibito solo in parte agli usi richiesti per l'applicazione degli artt. 38 e 39 legge equo canone - diritti di prelazione e riscatto - insussistenza - limiti.

Nell'ipotesi che sia trasferito a titolo oneroso un immobile urbano locato e che solo una parte del medesimo sia adibita ad attività avente le caratteristiche richieste per l'applicabilità degli artt. 38 e 39 della legge 392/78, qualora detto uso non sia (oltre che de jure ed effettivo) prevalente in relazione all'intero immobile locato, non possono ritenersi sussistenti i diritti di prelazione e riscatto previsti da tali norme neppure con riferimento alla sola parte predetta.

Sentenza del 12 luglio 2000  n. 9235
Vendita - oggetto della vendita - determinatezza o determinabilità - estremi - bene costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande - mancate specificazioni dei confini ed indicazioni approssimative dell'estensione - insufficienza
.
In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioè idonei per la individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene - costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande- di cui non siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.

Sentenza del 3 luglio 2000, n. 8880
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita (aliud pro alio) - in genere - vendita di immobile destinato ad abitazione - mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - consegna di aliud pro alio - configurabilità - limit
i.
Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico - sociale, e tale requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e da altro, in quanto chi acquista un immobile - salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico - ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente la mancata consegna di tale licenza implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 cod. civ., per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico- sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato.

Sentenza del 28 giugno 2000,n. 8794
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto – parziale clausole contrattuali affette da nullità - inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419 comma secondo cod. civ. - condizioni e limiti.

L’inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419, comma secondo, cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di un’espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con
una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 d.P.R. 634/1972 - previsione di indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di rogito notarile -, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70 del citato d.P.R., mancando, nella specie, l’ elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).

Sentenza  del 24 giugno 2000, n. 8607
Contratti in genere - simulazione - assoluta - sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali - imposta di registro - assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell’imposta - nullità ed annullabilità dell’atto - in genere - sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali - assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.
Nella vigenza del d.P.R. n. 634 del 1972, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di una vendita, siccome implicante "ritrasferimento" del cespite apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai fini dell’imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione proporzionale.

Sentenza del 22 giugno 2000, n. 8491 
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma in genere - forma scritta ad substantiam - risoluzione del contratto per mutuo consenso - modalità delle restituzioni - forma scritta - necessità.

Le modalità delle restituzioni conseguenti al contratto preliminare di vendita immobiliare redatto nella necessaria forma scritta secondo il disposto dell’art. 1351 cod. civ., poi assuntamente risolto per mutuo consenso, attengono pur sempre al negozio risolutorio ed esigono pertanto la loro rappresentazione nella medesima forma prescritta a pena di nullità per il contratto che le parti stesse hanno di comune accordo inteso risolvere. Ne consegue che la prova di quelle modalità non può essere fornita a mezzo di testimoni, salva l’ipotesi della perdita incolpevole del documento che le rappresentava. Ad analoga conclusione deve pervenirsi ove dette modalità costituiscano patti aggiunti alla stipulazione risolutoria avuto riguardo alla preclusione del mezzo di prova testimoniale posta dall’art.2722.

Sentenza  del 22 giugno 2000, n. 8488
Contratti in genere - caparra - confirmatoria - contratto preliminare unilaterale - versamento al promittente di una somma di denaro da parte del contraente non ancora obbligato - caparra confirmatoria - configurabilità - esclusione - funzione - acconto sul prezzo.

Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una somma da parte del contraente non ancora obbligato, ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra confirmatoria, assolve solo la funzione di versamento di un acconto nel prezzo.

Sentenza del 20 giugno 2000,  n. 8399
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) – requisiti accidentali - condizione - potestativa (causale e mista) - condizione meramente potestativa - nozione.

La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all’art. 1355 cod. civ. non sussistono quando l’impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l’evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.

Sentenza del 20 giugno 2000,  n. 8365
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - ad substantiam - in genere - dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto di proprietà su bene immobile - effetti costitutivi del diritto - condizioni - forma scritta - necessità.

La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene immobile presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, dato che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad substantiam, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.

Sentenza del 7 giugno 2000,  n. 7724
Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce "direttamente effetto nei confronti del rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.

L’art. 19 cod. civ. - norma da considerarsi eccezionale - il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente.

Sentenza del 5 giugno 2000, n. 7471
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - preliminare di vendita immobiliare - immobile gravato da vincoli reali ignoti al promissario acquirente - mezzi di tutela del promissario acquirente - azione ex art. 2932 cod. civ. - contestuale azione di riduzione del prezzo - inclusione - contestuale domanda di condanna del promittente venditore alla liberazione del bene dal vincolo o al pagamento del relativo debito al creditore - preclusione - ragioni.

Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare, ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella specie pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato edotto, può esercitare, in luogo dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione assunta dall’altra parte, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nonché contestualmente la quanti minoris, in ragione della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non gli è invece consentito chiedere,
poiché si tratta di un facere infungibile, che il promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma della condanna al pagamento del debito in vista del quale quei vincoli sono stati imposti: condanna che non potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe ugualmente ad un facere infungibile, insuscettibile di esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo.

Sentenza del 15 maggio 2000,  n. 6233
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - nullità ex art. 17 legge n. 47/85 - estensione al trasferimento delle accessioni degli edifici costruiti senza concessione edilizia.

La nullità degli atti di trasferimento di edifici costruiti senza concessione edilizia ovvero senza concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47/1985, si estende al trasferimento delle accessioni dei detti immobili.

Sentenza  del 18 aprile 2000, n. 4977
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - parziale - cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - actio quanti minoris - prescrizioni normative in tema di aree destinate a parcheggio - conseguente limite legale alla proprietà del bene - configurabilità come oneri non apparenti gravanti sull'immobile ex art. 1489 cod. civ. - esclusione - conseguenze.

Il diritto reale d'uso di aree destinate a parcheggio, quale limite legale della proprietà del bene, deriva da norme imperative assistite, come tali, da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sì che il vincolo da esse imposto non può legittimamente qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ. e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

Sentenza del 14 febbraio 2000,  n. 1632
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti -responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - stadio delle trattative - affidamento alla conclusione del contratto - recesso senza giusta causa - violazione del principio di buona fede - risarcimento del danno - determinazione.

La responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.

Sentenza del 12 aprile 2000,  n. 4659
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - diritto di prelazione - solo per la parte che ha conservato destinazione agricola.

Tutti i requisiti della prelazione, compresa la destinazione agricola del fondo, devono coesistere al momento del suo esercizio. Consegue che qualora il fondo messo in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia, il diritto di prelazione (come di riscatto) da parte del colono insediato può esercitarsi solo per la porzione che ha conservato la destinazione agricola.

Sentenza  del 9 febbraio 2000, n. 1423
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità immobili non divisibili in genere - vendita agli immobili di beni indivisibili - natura di rimedio residuale - configurabilità - domanda d'attribuzione dell'intero proposta da un solo condividente - conseguenze.

In tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod. civ. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ.) configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei con dividendi possa o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti. Tale domanda d'attribuzione, ove proposta da un soltanto dei condividendi, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita ed in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod. civ.

Sentenza  del 5 febbraio 2000, n. 1289
Negozi giuridici - fiduciari - oggetto del ritrasferimento - situazioni giuridiche soggettive attive - natura - reale o personale - diritti derivanti dal contratto preliminare - configurabilità.

Il pactum fiduciae può configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto, ravvisabile nell'ipotesi in cui il ritrasferimento al fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato con terzi.

Sentenza del 2 febbraio 2000, n. 1133
Azienda - cessione - in genere - successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda - effetto automatico di norme imperative (artt.2558 cod. Civ. E 36 legge 392/1978) - esclusione - cessione del contratto di locazione, anche per facta concludentia e senza il consenso del locatore, successivamente alla cessione di azienda - ammissibilità - condizioni.
L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso
commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la  stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore.

Sentenza del 29 gennaio 2000,  n. 1036
Donazione - facoltà del donante - donazione modale - in genere - azione per l'adempimento dell'onere - legittimazione attiva - del donante e di qualsiasi interessato - azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere - legittimazione attiva - del donante e degli eredi.

Ai sensi dell'art. 793 cod. civ., mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l'azione di risoluzione "de qua") qualora la qualità di "interessato" (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile.

Sentenzadel 25 gennaio 2000, n. 869
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere - attività del notaio - natura amministrativa - avvisi - disciplina delle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - applicabilità - esclusione.

Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., un notaio, l'attività da questo svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto che l'organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l'avviso.

Sentenza del 21 gennaio 2000, n. 673
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - esclusione - condizioni - natura non agricola del terreno - destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - sufficienza - richiesta di variante da parte del proprietario del fondo - persistenza della destinazione agricola.

L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, postula che nel momento in cui la prelazione o il riscatto vengano esercitati sia già iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell'amministrazione che incidano sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi, onde non è sufficiente perché venga meno la destinazione agricola del fondo la sola richiesta di variante da parte del proprietario del fondo, trattandosi di un atto privato che non indica l'esistenza di una scelta pubblica, anche se non ancora perfezionatasi.

Sentenza  del 21 gennaio 2000, n. 642
Donazione - indiretta - negozio mezzo - negotium mixtum cum donatione - nozione - donazione indiretta attraverso compravendita - configurabilità - conseguenze - forma - dello schema negoziale adottato.

Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.

Sentenza  del 19 gennaio 2000, n. 534
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica in base a piani regolatori - diritto di prelazione e riscatto - esclusione - "piano regolatore" - nozione.

Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965, n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti jure imperii.

Cassazione, sez. II civile, sentenza 11.02.1998, n. 1391
Compravendita immobiliare - requisito dell'abitabilità - risoluzione del contratto

Nella compravendita di case di abitazioni deve intendersi come implicito il requisito dell'abitabilità legale conseguente al rilascio della relativa licenza comunale quale elemento integrativo dell'identità dell'immobile - a meno che il contrario non sia stato espressamente convenuto tra le parti - di guisa che la mancanza del permesso di abitabilità non per colpevole inerzia della pubblica amministrazione ma in dipendenza del fatto che la costruzione sia stata eseguita in violazione delle norme di edilizia o di igiene, integra la prestazione di aliud pro alio che abilita il compratore a chiedere la risoluzione del contratto a norma degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c. essendo la cosa venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e quindi a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono il compratore a contrattare.
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