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Acqua - Inquinamento idrico

Cassazione civile

Fonti: www.overlex.com -  www.giustizia-amministrativa.it  - altri

Cassazione, sez. II civile, sentenza 23.03.2006, n. 6566
Inquinamento delle acque. Nuova disciplina e regime transitorio

La Cassazione con la sentenza n. 6566 ha precisato che durante il periodo transitorio al fine di accertare il erificarsi dell'aumento dell'inquinamento, deve farsi riferimento all'andamento del fenomeno mediante raffronto tra i due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella precedente situazione di fatto dello scarico, non coincidente necessariamente con i limiti della legge Merli.
Corte di Cassazione Civile Sez. I, sentenza del 24 luglio 2003, n. 11476
Inquinamento acqua e suolo. Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi. Potestà normativa regionale. Cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale. Illecito amministrativo regionale e sanzione comminata dalla legislazione nazionale.
Non v’è posto per un restringimento del significato del precetto contenuto nell’articolo 43 dalla legge regionale pugliese del 1983, sicché esso si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne è posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il decreto legge 79, citato), con riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle di “effettuazione” degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di “mantenimento” di scarichi non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento amministrativo. In particolare, l’“effettuazione” di scarichi di tal fatta comporta l’applicabilità della sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano sprovvisti dell’autorizzazione regionale. In tal modo, la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar luogo ad un illecito amministrativo caratterizzato dalla previsione di una condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l’articolo 21, ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal decreto legge 79/1995, più volte citato).
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza del 19 novembre 2002, n. 42119
Determinazione mare territoriale ed il fondo e sottofondo marino. Res communes omnium. Diritto internazionale. Pesca o concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale. Pesca di specie marina di cui è vietata la cattura e danneggiamento. Danneggiamento aggravato.

La Corte territoriale ha esattamente inquadrato la questione sotto il profilo giuridico e ritenuto il fatto perseguibile d’ufficio, dovendosi considerare il mare territoriale ed il fondo e sottofondo marino (la c.d. piattaforma continentale) quali “cose destinate a pubblica utilità” rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 625 n. 7 Cp, richiamato dall’articolo 635 Cp; ed invero mare territoriale e fondale marino, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (convenzioni di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore di un interesse diretto alla loro integrità (sezione seconda, 10.2.1984, Mento, rv 164776/7), sia per garantirne la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (ad esempio in materia di pesca o di concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale, ovvero in materia di esplorazione e sfruttamento del fondo e sottofondo marino). Del tutto corretta si palesa poi la motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, fondata su ineccepibili argomentazioni logiche, ed al trattamento sanzionatorio (in relazione al quale è richiamata l’esistenza di un precedente penale specifico), sicché, a prescindere dalla considerazione che anche in ordine a tale censura i motivi di ricorso riproducono per la gran parte quelli di ricorso, con conseguente genericità degli stessi, le censure sul punto sono comunque manifestamente infondate. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. (Nella specie, Corbacio Giuseppe impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione di Taranto, confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato
colpevole dei reati - unificati nel vincolo della continuazione - di pesca di specie marina di cui è vietata la cattura e danneggiamento aggravato ai sensi dell’articolo 635, terzo comma, e 625 n. 7 Cp, per avere deteriorato i fondali della relativa zona di mare, mediante frantumazione degli scogli in cui la predetta specie vive incastonata. Come emerge dai provvedimenti di merito, l’imputato era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in zona di bassa scogliera lungo il litorale mentre, ancora interamente bagnato, si trovava in possesso senza giustificazione di un retino contenente il predetto pescato, un martello ed una pinza).
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 09.08.2002 n. 29651
Acque. Tutela dall'inquinamento. Scarico di acque reflue industriali. Occasionale - con superamento dei limiti tabellari - reato di cui all'art. 59 del d.l.g. n. 152 del 1999. Configurabilità. Esclusione. Fondamento.

 In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'immissione occasionale di acque reflue industriali, pure se abbia determinato il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, non é più prevista dalla legge come reato a seguito della modifica operata dall'art. 23, comma 1 lett. e) del D.L.G. 18 agosto 2000 n. 258 all'art. 59 del D.L.G. 29 ottobre 1999 n. 490.
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12.07.2002 n. 26614
Acque. Tutela dall'inquinamento. Scarichi da frantoi oleari. Disciplina di cui al d. l.g. n. 152 del 1999. Scarico senza autorizzazione. Reato di cui all'art. 59.
Configurabilità.

Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche.
Corte di Cassazione, Sezione III, sent4enza del 10.07.2002, n. 26264
Tutela dall'inquinamento Scarichi in aree protette.Autorizzazione in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela. Reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985. Configurabilità.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'autorizzazione allo scarico di acque reflue all'interno delle aree protette emessa in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, o di quella a ciò delegata, é illegittima, con la conseguente integrazione del reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
Corte di Cassazione Sez. III, sentenza del 19 giugno 2002, sentenza, n. 23369
Tutela della acque dall'inquinamento. Prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento. Differenza tra prelievo inerente ad attività amministrativa e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria. Granzie difensive. Presupposti.

 In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale é applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum.
Corte di Cassazione. Sez. III, sentenza del 10.06.2002, n. 22539
Impianti di trattamento dei rifiuti comportanti emissioni in atmosfera. Disciplina applicabile. Concorrenza delle norme in materia di gestione dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera. Fondamento.

In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di trattamento di rifiuti che comportano emissioni in atmosfera, ed in particolare gli inceneritori tradizionali, sono soggetti sia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla disciplina di cui al D. P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa e non assorbe quella sui rifiuti.
Corte di Cassazione, ss.uu., sentenza del 31 gennaio 2002, n. 3798.
La disciplina transitoria. Passaggio dalla vecchia disciplina L. 319/76, prevedente una sanzione penale, alla nuova disciplina L. 152/99 che prevede una sanzione amministrativa. Il principio generale della lex mitior- lex specialis.

La disciplina transitoria si sottrae alla comparizione con quella ordinaria abrogata. La particolarità (non sufficientemente avvertita e scrutinata dai due orientamenti e dai commentatori) della indagine che ne occupa sta nel fatto che, durante il periodo transitorio, si ha la vigenza di due leggi: una che regola le condotte poste in essere dal momento (qui: scarichi nuovi ed esistenti non autorizzati) della sua entrata in vigore, l’altra - avente il carattere della provvisorietà - che regola, temporaneamente, rapporti già in essere e per un periodo di tempo (transitorio) che è individuato dalla norma stessa ed è implicito nel tendenziale esaurimento (qui: adeguamento) dei rapporti regolati. La norma transitoria, rispetto a quella a regime ed a quella abrogata, diventa una sorta di tertia lex che regola esclusivamente alcuni dei rapporti in itinere ma che non può funzionare da termini di paragone tra la disciplina abrogata e la nuova già in vigore. In definitiva la norma transitoria in sè non può essere considerata alla stregua di legge successiva a quella abrogata. Nel passaggio dalla vecchia disciplina, prevedente una sanzione penale, alla nuova disciplina che prevede una sanzione amministrativa, il legislatore ben può, durante il periodo transitorio, prevedere taluni specifici comportamenti che non sono previsti come reato né dalla nuova legge a regime né dalla vecchia legge a regime. Nel nostro caso l’aumento dell’inquinamento, che nella vecchia legge era - e non è un caso - previsto anche (e solo) dalla norma transitoria, nei due regimi normali è (ed era) pacificamente sottratto alla sfera dell’illecito. La legge (transitoria) successiva (art. 59 comma 2, in relazione all’art. 62 comma 12) non regola la (le) stessa (e) condotta (e) di quella a regime sebbene una condotta diversa e per un limitato periodo di tempo, riguardando, innegabilmente, solo condotte (o alcune di esse prescelte dal legislatore) in itinere (scarichi autorizzati) poste in essere durante la sua vigenza e non quelle precedenti né quelle che hanno inizio sotto il vigore della legge successiva, secondo il noto principio tempus regit actum in base al quale la norma temporanea non può ritenersi, a nessun fine, retroattiva né ultrattiva (né come lex mitior né come lex gravior). In definitiva il dato testuale da tener presente è quello dell’art. 2 comma 4 c.p. in base al quale la legge temporanea non entra nel meccanismo della successione delle leggi estraniandosi, così, dalla normale disciplina sia precedente che successiva e restando applicabile sempre e solo ai fatti da essa previsti e commessi nel tempo in cui essa è in vigore sicché l’unica legge comparabile con quella abrogata sarà quella comune a regime. In base al meccanismo dell’art. 2 comma 4 c.p., quindi, l’art. 59 comma 5, norma a regime, “oblitera”, per così dire, la legge temporanea e sarà inteso, esso, come legge più favorevole o più sfavorevole rispetto alle norme precedenti. Nel contempo, la normativa che regola gli scarichi esistenti (autorizzati) durante il periodo transitorio dovrà intendersi come lex specialis
(l’elemento specializzante essendo l’aumento dello scarico rispetto allo scarico) con la conseguenza che, come disciplina speciale sopravvenuta, potrà applicarsi - essa soltanto - esclusivamente ai fatti in essa previsti.
Né può, ad avviso del Collegio, tralasciarsi che, la norma abrogata e quella abrogatrice “a regime” presentano il carattere peculiare della generalità (e dell’astrattezza), mentre quella transitoria è innegabilmente rivolta alla sola categoria di soggetti titolari di scarichi esistenti (autorizzati). Anche per questa ragione - e come, secondo la migliore dottrina, pure avviene nel rapporto successorio tra norme temporanee (ed eccezionali) - la successione di leggi deve ravvisarsi tra quelle aventi le stesse caratteristiche, così che, nel caso in cui si siano succedute norme generali e comuni la (eventuale) continuità di disciplina deve essere solo tra queste scrutinata, escludendo le temporanee (transitorie). Col cessare della legge transitoria (id est: del periodo transitorio) verrà a cessare la deroga, quindi, comparando la vecchia disciplina con la nuova, tornerà ad applicarsi il principio generale della lex mitior. Ne deriverà che colui il quale - come il ricorrente - ha sversato sostanze non comprese nella tabella 5 dell’all. 5 potrà fruire dell’abolitio criminis e, quindi, della revoca della sentenza. Seguendo la opposta opinione si giungerebbe all’assurdo che egli dovrà solo attendere lo spirare del periodo transitorio quando sicuramente non sarà più esistente nell’ordinamento la fattispecie incriminatrice che viene considerata come continuativa del tipo di illecito abrogato (scarico oltre i limiti della legge 319), per cui sembra ancora una volta ragionevole accedere alla tesi che impedisce alla norma transitoria di entrare nel meccanismo della comparazione, quando è certo il termine della sua cessazione ed è già vigente la legge successiva (più mite), dovendosi limitare l’efficacia sanzionatoria della prima alle (sole) condotte tipizzate di aumento dello scarico nel corso del periodo transitorio. In definitiva la decisione di queste sezioni unite è imposta dalla necessaria e lineare scansione dei seguenti canoni: - la impossibilità di derogare dal principio costituzionale di ragionevolezza e di eguaglianza di trattamento; - la necessità di salvaguardare i principi recentemente affermati dalle sezioni unite in materia di successione di norme penali incriminatrici nelle sentenze n. 27/2000 (Di Mauro) e n. 35/2001 (Sagone); - la differenza strutturale dell’illecito delineato dalla norma transitoria rispetto a quelli delineati dalla norma abrogata (art. 21 L. 319/76) e dalla disciplina sostanziale succeduta alla precedente; - la impossibilità di prescindere dall’applicazione dell’art. 2 c.p. sostenuta anche dalla tesi contraria; - la non applicabilità, alla specie, dei commi 1 (ovvia), 2 (abrogazione) e la inapplicabilità del comma 3 dell’art. 2 che “presuppone una identità del fatto (quanto meno nei suoi elementi essenziali) astrattamente regolato da leggi diverse (Cass., sez. V, 14 ottobre 1999, ric. Ghezzi); - la imprescindibile applicazione del comma 4 dello stesso articolo; - la impossibilità di ignorare la pluriennale elaborazione giurisprudenziale in ordine al concetto di aumento dello scarico che è stato chiaramente individuato e designa, rispetto a quello di scarico, la specificazione degli elementi strutturali, un ambito meno comprensivo e una diversità di contenuto tipico. L’interpretazione qui accolta non può essere inficiata dalla preoccupazione che molti procedimenti per reati di inquinamento finirebbero oggi con la sanzione amministrativa, poiché la decisione di interpretazione, con la quale il giudice individua la voluntas legis, non può essere logicamente inficiata dalla (successiva) decisione sulle conseguenze. Il rispetto del principio comunitario dello standing still, richiamato in più parti delle Direttiva comunitaria sulle acque, imponeva, comunque, al legislatore di fare tutto il possibile per impedire l’ulteriore deterioramento dello stato dei corpi ricettori: ed esso costituisce già una ratio sufficiente per la norma dell’art. 59 comma 2. La situazione di fatto è diversa e l’obbligo del titolare dello scarico abusivo di adeguarsi immediatamente alla più severa disciplina complessiva delle L. 152/99, compensa il vantaggio del poter scaricare nel periodo transitorio, senza incorrere in sanzione penale, le sostanze non pericolose.
Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza del 21 novembre 2000, n. 15006
Definizione e differenza tra inalveamento e inondazione. Esclusione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, comporta l'esclusione della competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 4.5.2000, n. 1075
Lo scarico cd. indiretto mediante autocisterne richiede un'apposita autorizzazione.

Lo scarico indiretto (mediante autocisterne) di acque reflue, da qualificarsi ora come rifiuti allo stato liquido, richiede un’apposita autorizzazione, in mancanza della quale si rende configurabile il reato di cui all’art. 51 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che in contrario possa invocarsi, da parte dei soggetti già in possesso delle autorizzazioni allo scarico rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, (in base al quale per “scarico” può intendersi soltanto quello direttamente effettuato nei corpi recettori) la moratoria di tre anni prevista dall’art. 62, comma 11, di detto ultimo provvedimento normativo.
Cass. pen. sez. III, 4 maggio 2000, n. 1383.Inquinamento idrico - Reato ex art. 15 D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura istantanea. In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art. 15 del DPR n. 203 del 1988 ha natura istantanea ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione.
Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza del 22 aprile 2000, n. 5277
Controversie in materia d’interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Rientra nella competenza dei tribunali regionali delle acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica non incidono sugli interessi della p.a.. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto la competenza del tribunale ordinario in un caso in cui, pacifica la natura pubblica delle acque, la causa riguardava i criteri di ripartizione delle spese di gestione tra i privati utilizzatori).
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 31.3.2000, n. 691
Depenalizzazione degli scarichi da frantoi oleari. Mancanza di autorizzazione. Disciplina di cui al D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive, senza la prescritta autorizzazione, non costituiscono più reato. Infatti, a norma dell'art. 28 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e salvo diversa normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi, dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.
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