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Acqua -
Inquinamento idrico |
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Cassazione
civile |
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Fonti:
www.overlex.com -
www.giustizia-amministrativa.it
- altri |
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Cassazione, sez. II civile, sentenza 23.03.2006, n. 6566
Inquinamento delle acque. Nuova disciplina e regime
transitorio
La Cassazione con la sentenza n. 6566 ha precisato che
durante il periodo transitorio al fine di accertare il
erificarsi dell'aumento dell'inquinamento, deve farsi
riferimento all'andamento del fenomeno mediante
raffronto tra i due dati cronologicamente distinti, dei
quali quello di partenza va individuato nella precedente
situazione di fatto dello scarico, non coincidente
necessariamente con i limiti della legge Merli. |
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Corte di
Cassazione Civile Sez. I, sentenza del 24 luglio 2003,
n. 11476
Inquinamento acqua e suolo. Competenze dello Stato e
delle Regioni in materia di scarichi. Potestà normativa
regionale. Cooperazione tra la legislazione nazionale e
quella regionale. Illecito amministrativo regionale e
sanzione comminata dalla legislazione nazionale.
Non v’è posto per un restringimento del significato
del precetto contenuto nell’articolo 43 dalla legge
regionale pugliese del 1983, sicché esso si palesa come
il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che
ne è posterius), stabilita dal legislatore nazionale a
partire dal 1995 (con il decreto legge 79, citato), con
riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle
di “effettuazione” degli scarichi civili non
autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con
riguardo a comportamenti di “mantenimento” di scarichi
non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento
amministrativo. In particolare, l’“effettuazione” di
scarichi di tal fatta comporta l’applicabilità della
sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in
essere uno scarico idrico da insediamento civile non
autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano
sprovvisti dell’autorizzazione regionale. In tal modo,
la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella
regionale ha finito per dar luogo ad un illecito
amministrativo caratterizzato dalla previsione di una
condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale
e in parte da quella regionale, con una sanzione
comminata dalla legislazione nazionale (l’articolo 21,
ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal
decreto legge 79/1995, più volte citato). |
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Corte di
Cassazione, Sezione II, sentenza del 19 novembre 2002,
n. 42119
Determinazione mare territoriale ed il fondo e
sottofondo marino. Res communes omnium. Diritto
internazionale. Pesca o concessione anche ad altri fini
di tratti di mare territoriale. Pesca di specie marina
di cui è vietata la cattura e danneggiamento.
Danneggiamento aggravato.
La Corte territoriale ha esattamente inquadrato la
questione sotto il profilo giuridico e ritenuto il fatto
perseguibile d’ufficio, dovendosi considerare il mare
territoriale ed il fondo e sottofondo marino (la c.d.
piattaforma continentale) quali “cose destinate a
pubblica utilità” rilevanti ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 625 n. 7 Cp, richiamato
dall’articolo 635 Cp; ed invero mare territoriale e
fondale marino, pur qualificabili come res communes
omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del
diritto internazionale (convenzioni di Ginevra del
1958), alla sovranità dello Stato che è portatore di un
interesse diretto alla loro integrità (sezione seconda,
10.2.1984, Mento, rv 164776/7), sia per garantirne la
conservazione come risorse naturali e la duratura
fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre
iure imperii nei casi previsti dalla legge (ad esempio
in materia di pesca o di concessione anche ad altri fini
di tratti di mare territoriale, ovvero in materia di
esplorazione e sfruttamento del fondo e sottofondo
marino). Del tutto corretta si palesa poi la motivazione
in relazione all’affermazione di responsabilità, fondata
su ineccepibili argomentazioni logiche, ed al
trattamento sanzionatorio (in relazione al quale è
richiamata l’esistenza di un precedente penale
specifico), sicché, a prescindere dalla considerazione
che anche in ordine a tale censura i motivi di ricorso
riproducono per la gran parte quelli di ricorso, con
conseguente genericità degli stessi, le censure sul
punto sono comunque manifestamente infondate. Il ricorso
deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le
conseguenze di legge. (Nella specie, Corbacio Giuseppe
impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce -
sezione di Taranto, confermativa della decisione di
primo grado con la quale è stato dichiarato
colpevole dei reati - unificati nel vincolo della
continuazione - di pesca di specie marina di cui è
vietata la cattura e danneggiamento aggravato ai sensi
dell’articolo 635, terzo comma, e 625 n. 7 Cp, per avere
deteriorato i fondali della relativa zona di mare,
mediante frantumazione degli scogli in cui la predetta
specie vive incastonata. Come emerge dai provvedimenti
di merito, l’imputato era stato sorpreso dalla polizia
giudiziaria in zona di bassa scogliera lungo il litorale
mentre, ancora interamente bagnato, si trovava in
possesso senza giustificazione di un retino contenente
il predetto pescato, un martello ed una pinza). |
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Corte di
Cassazione, sez. III, sentenza del 09.08.2002 n. 29651
Acque. Tutela dall'inquinamento. Scarico di acque reflue
industriali. Occasionale - con superamento dei limiti
tabellari - reato di cui all'art. 59 del d.l.g. n. 152
del 1999. Configurabilità. Esclusione. Fondamento.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento
l'immissione occasionale di acque reflue industriali,
pure se abbia determinato il superamento dei valori
limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello
stesso allegato, non é più prevista dalla legge come
reato a seguito della modifica operata dall'art. 23,
comma 1 lett. e) del D.L.G. 18 agosto 2000 n. 258
all'art. 59 del D.L.G. 29 ottobre 1999 n. 490. |
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Corte di
Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12.07.2002 n. 26614
Acque. Tutela dall'inquinamento. Scarichi da frantoi
oleari. Disciplina di cui al d. l.g. n. 152 del 1999.
Scarico senza autorizzazione. Reato di cui all'art. 59.
Configurabilità.
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle
olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, configura il
reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in
caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi
oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono
attività di produzione di beni e che le acque di scarico
sono diverse da quelle domestiche.
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Corte di
Cassazione, Sezione III, sent4enza del 10.07.2002, n.
26264
Tutela dall'inquinamento Scarichi in aree protette.Autorizzazione
in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla
tutela. Reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del
1985. Configurabilità.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento
l'autorizzazione allo scarico di acque reflue
all'interno delle aree protette emessa in assenza del
nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, o di
quella a ciò delegata, é illegittima, con la conseguente
integrazione del reato di cui all'art. 1 sexies del
decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge
8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
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Corte di
Cassazione Sez. III, sentenza del 19 giugno 2002,
sentenza, n. 23369
Tutela della acque dall'inquinamento. Prelievo di
campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e
preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento.
Differenza tra prelievo inerente ad attività
amministrativa e prelievo inerente ad attività di
polizia giudiziaria. Granzie difensive. Presupposti.
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle
successive analisi chimiche e preordinato alla tutela
delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra
prelievo inerente ad attività amministrativa
disciplinato dall'art. 223 norme di att. cod. proc. pen.
e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria
nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale é
applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e,
quindi, operano le norme di garanzia della difesa
previste dal codice di rito, anche laddove emergano
indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa
che in tal caso non può definirsi extra-processum. |
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Corte di
Cassazione. Sez. III, sentenza del 10.06.2002, n. 22539
Impianti di trattamento dei rifiuti comportanti
emissioni in atmosfera. Disciplina applicabile.
Concorrenza delle norme in materia di gestione dei
rifiuti e delle immissioni in atmosfera. Fondamento.
In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di
trattamento di rifiuti che comportano emissioni in
atmosfera, ed in particolare gli inceneritori
tradizionali, sono soggetti sia alle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla
disciplina di cui al D. P.R. 24 maggio 1988 n. 203,
atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema
di inquinamento atmosferico completa e non assorbe
quella sui rifiuti.
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Corte di
Cassazione, ss.uu., sentenza del 31 gennaio 2002, n.
3798.
La disciplina transitoria. Passaggio dalla vecchia
disciplina L. 319/76, prevedente una sanzione penale,
alla nuova disciplina L. 152/99 che prevede una sanzione
amministrativa. Il principio generale della lex mitior-
lex specialis.
La disciplina transitoria si sottrae alla comparizione
con quella ordinaria abrogata. La particolarità (non
sufficientemente avvertita e scrutinata dai due
orientamenti e dai commentatori) della indagine che ne
occupa sta nel fatto che, durante il periodo
transitorio, si ha la vigenza di due leggi: una che
regola le condotte poste in essere dal momento (qui:
scarichi nuovi ed esistenti non autorizzati) della sua
entrata in vigore, l’altra - avente il carattere della
provvisorietà - che regola, temporaneamente, rapporti
già in essere e per un periodo di tempo (transitorio)
che è individuato dalla norma stessa ed è implicito nel
tendenziale esaurimento (qui: adeguamento) dei rapporti
regolati. La norma transitoria, rispetto a quella a
regime ed a quella abrogata, diventa una sorta di tertia
lex che regola esclusivamente alcuni dei rapporti in
itinere ma che non può funzionare da termini di paragone
tra la disciplina abrogata e la nuova già in vigore. In
definitiva la norma transitoria in sè non può essere
considerata alla stregua di legge successiva a quella
abrogata. Nel passaggio dalla vecchia disciplina,
prevedente una sanzione penale, alla nuova disciplina
che prevede una sanzione amministrativa, il legislatore
ben può, durante il periodo transitorio, prevedere
taluni specifici comportamenti che non sono previsti
come reato né dalla nuova legge a regime né dalla
vecchia legge a regime. Nel nostro caso l’aumento
dell’inquinamento, che nella vecchia legge era - e non è
un caso - previsto anche (e solo) dalla norma
transitoria, nei due regimi normali è (ed era)
pacificamente sottratto alla sfera dell’illecito. La
legge (transitoria) successiva (art. 59 comma 2, in
relazione all’art. 62 comma 12) non regola la (le)
stessa (e) condotta (e) di quella a regime sebbene una
condotta diversa e per un limitato periodo di tempo,
riguardando, innegabilmente, solo condotte (o alcune di
esse prescelte dal legislatore) in itinere (scarichi
autorizzati) poste in essere durante la sua vigenza e
non quelle precedenti né quelle che hanno inizio sotto
il vigore della legge successiva, secondo il noto
principio tempus regit actum in base al quale la norma
temporanea non può ritenersi, a nessun fine, retroattiva
né ultrattiva (né come lex mitior né come lex gravior).
In definitiva il dato testuale da tener presente è
quello dell’art. 2 comma 4 c.p. in base al quale la
legge temporanea non entra nel meccanismo della
successione delle leggi estraniandosi, così, dalla
normale disciplina sia precedente che successiva e
restando applicabile sempre e solo ai fatti da essa
previsti e commessi nel tempo in cui essa è in vigore
sicché l’unica legge comparabile con quella abrogata
sarà quella comune a regime. In base al meccanismo
dell’art. 2 comma 4 c.p., quindi, l’art. 59 comma 5,
norma a regime, “oblitera”, per così dire, la legge
temporanea e sarà inteso, esso, come legge più
favorevole o più sfavorevole rispetto alle norme
precedenti. Nel contempo, la normativa che regola gli
scarichi esistenti (autorizzati) durante il periodo
transitorio dovrà intendersi come lex specialis
(l’elemento specializzante essendo l’aumento dello
scarico rispetto allo scarico) con la conseguenza che,
come disciplina speciale sopravvenuta, potrà applicarsi
- essa soltanto - esclusivamente ai fatti in essa
previsti.
Né può, ad avviso del Collegio, tralasciarsi che, la
norma abrogata e quella abrogatrice “a regime”
presentano il carattere peculiare della generalità (e
dell’astrattezza), mentre quella transitoria è
innegabilmente rivolta alla sola categoria di soggetti
titolari di scarichi esistenti (autorizzati). Anche per
questa ragione - e come, secondo la migliore dottrina,
pure avviene nel rapporto successorio tra norme
temporanee (ed eccezionali) - la successione di leggi
deve ravvisarsi tra quelle aventi le stesse
caratteristiche, così che, nel caso in cui si siano
succedute norme generali e comuni la (eventuale)
continuità di disciplina deve essere solo tra queste
scrutinata, escludendo le temporanee (transitorie). Col
cessare della legge transitoria (id est: del periodo
transitorio) verrà a cessare la deroga, quindi,
comparando la vecchia disciplina con la nuova, tornerà
ad applicarsi il principio generale della lex mitior. Ne
deriverà che colui il quale - come il ricorrente - ha
sversato sostanze non comprese nella tabella 5 dell’all.
5 potrà fruire dell’abolitio criminis e, quindi, della
revoca della sentenza. Seguendo la opposta opinione si
giungerebbe all’assurdo che egli dovrà solo attendere lo
spirare del periodo transitorio quando sicuramente non
sarà più esistente nell’ordinamento la fattispecie
incriminatrice che viene considerata come continuativa
del tipo di illecito abrogato (scarico oltre i limiti
della legge 319), per cui sembra ancora una volta
ragionevole accedere alla tesi che impedisce alla norma
transitoria di entrare nel meccanismo della
comparazione, quando è certo il termine della sua
cessazione ed è già vigente la legge successiva (più
mite), dovendosi limitare l’efficacia sanzionatoria
della prima alle (sole) condotte tipizzate di aumento
dello scarico nel corso del periodo transitorio. In
definitiva la decisione di queste sezioni unite è
imposta dalla necessaria e lineare scansione dei
seguenti canoni: - la impossibilità di derogare dal
principio costituzionale di ragionevolezza e di
eguaglianza di trattamento; - la necessità di
salvaguardare i principi recentemente affermati dalle
sezioni unite in materia di successione di norme penali
incriminatrici nelle sentenze n. 27/2000 (Di Mauro) e n.
35/2001 (Sagone); - la differenza strutturale
dell’illecito delineato dalla norma transitoria rispetto
a quelli delineati dalla norma abrogata (art. 21 L.
319/76) e dalla disciplina sostanziale succeduta alla
precedente; - la impossibilità di prescindere
dall’applicazione dell’art. 2 c.p. sostenuta anche dalla
tesi contraria; - la non applicabilità, alla specie, dei
commi 1 (ovvia), 2 (abrogazione) e la inapplicabilità
del comma 3 dell’art. 2 che “presuppone una identità del
fatto (quanto meno nei suoi elementi essenziali)
astrattamente regolato da leggi diverse (Cass., sez. V,
14 ottobre 1999, ric. Ghezzi); - la imprescindibile
applicazione del comma 4 dello stesso articolo; - la
impossibilità di ignorare la pluriennale elaborazione
giurisprudenziale in ordine al concetto di aumento dello
scarico che è stato chiaramente individuato e designa,
rispetto a quello di scarico, la specificazione degli
elementi strutturali, un ambito meno comprensivo e una
diversità di contenuto tipico. L’interpretazione qui
accolta non può essere inficiata dalla preoccupazione
che molti procedimenti per reati di inquinamento
finirebbero oggi con la sanzione amministrativa, poiché
la decisione di interpretazione, con la quale il giudice
individua la voluntas legis, non può essere logicamente
inficiata dalla (successiva) decisione sulle
conseguenze. Il rispetto del principio comunitario dello
standing still, richiamato in più parti delle Direttiva
comunitaria sulle acque, imponeva, comunque, al
legislatore di fare tutto il possibile per impedire
l’ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
ricettori: ed esso costituisce già una ratio sufficiente
per la norma dell’art. 59 comma 2. La situazione di
fatto è diversa e l’obbligo del titolare dello scarico
abusivo di adeguarsi immediatamente alla più severa
disciplina complessiva delle L. 152/99, compensa il
vantaggio del poter scaricare nel periodo transitorio,
senza incorrere in sanzione penale, le sostanze non
pericolose.
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Corte di
Cassazione, sez. II civile, sentenza del 21 novembre
2000, n. 15006
Definizione e differenza tra inalveamento e inondazione.
Esclusione di competenza del Tribunale regionale delle
acque pubbliche.
Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione
differiscono profondamente perché il primo, che è
fenomeno definitivo e stabile, ancorché non
irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di
proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a
far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i
suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia
inalterata la condizione giuridica del fondo inondato
portando soltanto una temporanea compressione del
diritto dominicale del privato il quale torna ad
espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività
quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la
situazione precedente all'inondazione stessa. La natura
di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle
parti di fondo contese fra le parti, comporta
l'esclusione della competenza del tribunale regionale
delle acque pubbliche, imponendo di ritenere immutata la
condizione giuridica di dette parti.
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Corte di
Cassazione, Sez. III, sentenza del 4.5.2000, n. 1075
Lo scarico cd. indiretto mediante autocisterne richiede
un'apposita autorizzazione.
Lo scarico indiretto (mediante autocisterne) di acque
reflue, da qualificarsi ora come rifiuti allo stato
liquido, richiede un’apposita autorizzazione, in
mancanza della quale si rende configurabile il reato di
cui all’art. 51 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, senza
che in contrario possa invocarsi, da parte dei soggetti
già in possesso delle autorizzazioni allo scarico
rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 11
maggio 1999, n. 152, (in base al quale per “scarico” può
intendersi soltanto quello direttamente effettuato nei
corpi recettori) la moratoria di tre anni prevista
dall’art. 62, comma 11, di detto ultimo provvedimento
normativo.
Cass. pen. sez. III, 4 maggio 2000, n. 1383.Inquinamento
idrico - Reato ex art. 15 D.P.R. n. 203 del 1988 -
Natura istantanea. In tema di emissioni inquinanti, il
reato previsto dall'art. 15 del DPR n. 203 del 1988 ha
natura istantanea ancorché con effetti eventualmente
permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto
modificato, con aumento o variazione qualitativa delle
relative emissioni, con verificazione del momento
consumativo alla data di realizzazione delle modifiche,
non precedute dalla prescritta preventiva
autorizzazione.
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Corte di
Cassazione, sez. I civile, sentenza del 22 aprile 2000,
n. 5277
Controversie in materia d’interessi pubblici connessi al
regime delle acque.
Rientra nella competenza dei tribunali regionali delle
acque la cognizione di tutte le controversie che
incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi
pubblici connessi al regime delle acque, restando
affidate alla competenza degli organi ordinari
dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati,
le quali, ancorché abbiano per presupposto
l'utilizzazione dell'acqua pubblica non incidono sugli
interessi della p.a.. (Nel caso di specie la S.C. ha
ritenuto la competenza del tribunale ordinario in un
caso in cui, pacifica la natura pubblica delle acque, la
causa riguardava i criteri di ripartizione delle spese
di gestione tra i privati utilizzatori).
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Corte di
Cassazione, Sez. III, sentenza del 31.3.2000, n. 691
Depenalizzazione degli scarichi da frantoi oleari.
Mancanza di autorizzazione. Disciplina di cui al D.Lgs
11 maggio 1999 n. 152.
Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle
olive, senza la prescritta autorizzazione, non
costituiscono più reato. Infatti, a norma dell'art. 28
del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e salvo diversa
normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese che
esercitano attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola con materia
prima lavorata proveniente per almeno due terzi
esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi,
dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la
disponibilità.
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