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STATUTI REGIONALI - VENETO |
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Statuto
della Regione Veneto |
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Art. 1
Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della
Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti
della Costituzione, e si dà il presente Statuto.
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione
e dai territori delle province di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è
Venezia.
Art. 2
L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme
rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua
storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico delle singole comunità.
Art. 3
La Regione ha per fine l'affermazione della persona
umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla
organizzazione politica, economica e sociale della
Repubblica.
La Regione per rendere effettive la libertà e
l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico
con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori
nella società, a favorire le libere attività delle
comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e
settoriali.
Art. 4
A questi fini la Regione veneta esercita i propri
poteri:
- per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo
studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei
diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l'assetto sociale ed economico del
territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e
promuovendone la piena valorizzazione, con particolare
riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità
montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del
suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale
distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e
umani nel loro insieme, con una politica ecologica
intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento
dell'aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del
patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e
di Venezia;
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori,
nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e
assicurarne la formazione e la riqualificazione
professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della
pesca, dell'artigianato, delle attività industriali,
commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell'economia il
metodo della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle
campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà
coltivatrice diretta singola e associata, e la
professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali,
con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola,
alla tutela della salute, ai trasporti, alle
attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà
privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della
Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le
attività culturali e la ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 5
Per il conseguimento delle sue finalità la Regione
veneta assume la programmazione come metodo di
intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa
come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e
definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione
mediante piani e programmi, generali e settoriali.
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in
materia economica, sociale e urbanistica, ai quali
concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e
sociali ed enti economici.
La partecipazione democratica è momento importante nella
formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi
di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti con
leggi regionali che devono contenere norme le quali
assicurino l'effettivo concorso degli enti locali,
nonché l'apporto autonomo dei sindacati e di altre
organizzazioni sociali.
Nell'esercizio delle proprie attività e competenze
realizza il più ampio decentramento con la delega delle
funzioni amministrative agli enti locali.
La Regione veneta coordina la propria azione con quella
delle altre Regioni d'Italia.
Titolo II
Gli organi della Regione
Capo I
Il Consiglio regionale
Art. 6
Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Art. 7
Il sistema di elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti [con legge della Repubblica].
(2)
Art. 8
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e
amministrativo della Regione e ne controlla
l'attuazione; esercita tutte le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e
dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della
programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi;
disciplina con legge generale il procedimento di
formazione e i modi di approvazione degli atti di
programmazione; approva i piani e programmi, generali e
particolari, economici e territoriali.
Art. 9
Il Consiglio regionale:
a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della
Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto
alla Regione dagli organi costituzionali della
Repubblica;
b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente
della Repubblica a termini dell'articolo 83 della
Costituzione;
c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la
Regione partecipa alla programmazione nazionale;
d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od
organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui
la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della
Repubblica ad altri organi della Regione;
e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva
gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;
[f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati
a norma dell'articolo 125 della Costituzione;] (3)
g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni
regionali;
h) istituisce e disciplina i tributi propri della
Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede
fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il bilancio di previsione, le note di
variazione al bilancio, il rendiconto generale;
l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo
Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione
alla Regione.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono
essere delegate ad altri organi della Regione.
Art. 10
Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il
primo giorno non festivo della terza settimana
successiva alla data della proclamazione degli eletti,
su convocazione del Presidente del Consiglio regionale
scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con
il più alto numero di voti preferenziali; fungono da
Segretari i due consiglieri più giovani.
Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione
dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente,
da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che
venga assicurata la presenza della minoranza.
Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto
e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio
segreto e a maggioranza relativa con due separate
votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.
I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica
per l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del
nuovo Consiglio.
Art. 11
Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede
il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori
consiliari, nell'osservanza del Regolamento, provvede
all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i
lavori con quelli del Consiglio.
[Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette
giorni dalla prima riunione del Consiglio o dalla
revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della
Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi
consiliari per una consultazione in ordine all'elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta.] (4)
Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo Statuto o dal Regolamento.
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le
prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i
rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi
deliberati per il funzionamento del Consiglio ed
esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o
dal Regolamento.
Art. 13
Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi
di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
Il Consiglio regionale è inoltre convocato per
iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente
della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati
alla Regione.
La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio,
con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di
convocazione deve contenere l'ordine del giorno della
riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione
può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.
Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei
consiglieri ne abbiano presentato richiesta al
Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere
disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere
riunito nei dieci giorni successivi.
Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla
convocazione nei termini previsti dal comma precedente,
o non vi provveda nei casi di cui al primo comma, il
Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le
modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
Art. 14
Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali
provvede il Consiglio regionale, a norma del
Regolamento.
Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle
elezioni, eletta nella prima seduta e composta con
riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi
consiliari.
Art. 15
I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di
interrogazione, interpellanza e mozione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e
dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti
l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie
regionali, l'esercizio di tale diritto è disciplinato
dal Regolamento.
Art. 16
Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio
Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione.
Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni,
nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
Art. 17
Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e,
nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio,
autonomia amministrativa e contabile, che esercita a
norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si
avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i
Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito
regolamento.
Art. 18
Per garantire il libero esercizio del loro mandato,
spetta ai consiglieri regionali una indennità stabilita,
in relazione alle rispettive funzioni, con legge
regionale.
Articolo 19
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si
riunisce in seduta segreta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva
diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula
della maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del
Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri
sono considerati in congedo entro il numero massimo di
un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a
scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la
votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti
persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa
disposizione dello Statuto.
Art. 20
I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.
L'ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari,
per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico
dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.
Art. 21
Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni
permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
Il Regolamento disciplina la costituzione ed il
funzionamento delle Commissioni garantendo la
partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi
consiliari.
Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di
legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di
competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente,
previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della
collaborazione di esperti, o, previa intesa con la
Giunta regionale, della collaborazione degli uffici
competenti.
Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per
lo studio di problemi speciali.
Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il
diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai
lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
Art. 22
Al fine di garantire la più ampia partecipazione
popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione
e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio
funzionamento, le Commissioni possono procedere alla
consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di
organizzazioni sindacali, sociali, economiche e
professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme
di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle
Commissioni.
Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da
parte delle Commissioni.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le
Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini
conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati,
documenti o altro materiale comunque utile alla loro
attività.
Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri
deliberativi di leggi di regolamenti o di altri
provvedimenti spettanti al Consiglio.
Art. 23
Nell'ambito delle materie di loro competenza, le
Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare
l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa
comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie
regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi
ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie
regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle
Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse
richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro
funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può
essere opposto il segreto d'ufficio.
I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle
informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo
del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o
riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a
giudizio della maggioranza della Commissione.
Art. 24
Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla
gestione amministrativa di competenza regionale mediante
la costituzione di una speciale Commissione.
La Commissione viene istituita con legge della Regione
che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in
relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le
modalità di funzionamento.
Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli
enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di
rispondere alle richieste della Commissione e di esibire
tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso
per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto
d'ufficio.
I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto
istruttorio.
Capo II
Il Presidente e la Giunta regionale
Art. 25
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di
membri non superiore a un quinto dei consiglieri
assegnati alla Regione [ed è eletta dal Consiglio fra i
suoi membri, con le modalità stabilite dall'articolo
seguente.] (5)
Art. 26
[L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla
base di documenti programmatici, presentati da uno o più
Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti
il nome del Presidente e degli altri membri della
Giunta.
Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti
programmatici, alla elezione del Presidente e della
Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede a una votazione di
ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il
maggior numero di voti nella seconda votazione.
é eletta la lista che ottiene il maggior numero di
voti.] (6)
Art. 27
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla
elezione del nuovo Presidente [e della nuova Giunta.]
(7)
[Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della
mozione di revoca del Presidente e della Giunta o
l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni
di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica
per l'ordinaria amministrazione.] (8)
Art. 28
[Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il
Presidente e la Giunta regionale, a seguito
dell'approvazione di una mozione che deve essere
sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri
assegnati alla Regione. La mozione deve essere discussa
dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre
quindici giorni dalla data di presentazione, e votata
per appello nominale, a maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati alla Regione.
Le dimissioni e la cessazione dalla carica del
Presidente o di un terzo dei membri della Giunta
comportano la decadenza della Giunta.
In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri
della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal
Consiglio, con voto per appello nominale.] (9)
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della
Giunta non ne comporta la decadenza.
Art. 29
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono
indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.
Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della
Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro
dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le
presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni
conseguenti.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e
della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli
adempimenti previsti all'articolo 11, secondo comma,
convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione
del Presidente e della Giunta.
Art. 30
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
promulga le leggi e i regolamenti (10) regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione.
Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina
l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai
servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e
il rendiconto generale, unitamente alla relazione
generale sull'attività svolta dall'amministrazione
regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli
dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il Presidente designa [tra i membri della Giunta] (11)
il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio
regionale [e al Commissario del Governo.] (12)
Art. 31
L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta
regionale è incompatibile con quello di amministratore
di altro ente pubblico economico o di interesse
pubblico, che operi nella Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta
regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi,
affini di primo grado, adottante e adottato.
Art. 32
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in
conformità con gli indirizzi politici e amministrativi
determinati dal Consiglio, esercita funzioni di
promozione, di iniziativa e attuazione.
La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio;
b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari
competenti i documenti delle diverse fasi di
elaborazione dei piani e programmi, generali e
particolari, economici e territoriali, e quindi al
Consiglio i relativi documenti finali;
d) redige annualmente una relazione sull'attività
dell'amministrazione regionale;
e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di
attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal
Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa
previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e
transazioni;
g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi
regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione
nei modi stabiliti dalla legge regionale;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di
leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione
avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza
provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio
nella prima seduta;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate
dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.
Art. 33
La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e
delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi
membri e a maggioranza dei voti.
Il Presidente può attribuire, per affari determinati,
incarichi temporanei a singoli membri della Giunta;
questa, su proposta del Presidente, può affidare a
singoli o più membri compiti permanenti di istruzione
per gruppi di materie affini.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa
decisione della Giunta stessa.
Art. 34
Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con
legge regionale una indennità di carica.
Titolo III
Le funzioni regionali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 35
La Regione promuove la partecipazione democratica alla
determinazione delle proprie scelte legislative e
amministrative mediante il concorso dei cittadini e
degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati,
delle organizzazioni sociali, economiche e
professionali.
A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei
cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni
sindacali, sociali, economiche e professionali alla
informazione sulla attività legislativa e amministrativa
regionale come condizione indispensabile per una
completa partecipazione.
Il dovere di informazione è assolto secondo quanto
previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego
di speciali strumenti di comunicazione e con diretti
incontri degli organi regionali con le rappresentanze
degli enti e organismi di cui al primo comma.
La Regione consulta le predette rappresentanze sulle
questioni di interesse generale promuovendo conferenze
regionali su specifici problemi e in particolare per
quanto attiene la programmazione regionale.
Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i
direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni
sociali, economiche e professionali, quando ne facciano
richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni
consiliari.
Art. 36
Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far
pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal
Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di
legge in discussione.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla
Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella
relazione al Consiglio.
Su richiesta di un quarto dei componenti, la
Commissione, prima di riferire sul progetto, è tenuta a
procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o
enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo
comma.
Capo II
La funzione legislativa
Art. 37
La potestà legislativa e regolamentare spetta al
Consiglio regionale.
Non è ammessa l'adozione di decreti legislativi o di
decreti-legge.
Art. 38
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali
spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio
provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di
Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore
a cinque.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei
regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti
in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila
elettori.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le
modalità di esercizio del potere di iniziativa
legislativa e regolamentare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono
con la fine della legislatura.
Art. 39
I progetti di legge o di regolamento devono essere
esaminati dalla Commissione consiliare competente e
approvati dal Consiglio articolo per articolo e con
votazione finale, a norma del Regolamento.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese,
o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 40
La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame
con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di
regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla
richiesta.
[La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il
riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi
dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.]
(13)
Art. 41
I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o
di regolamento possono richiedere l'assistenza
dell'ufficio legislativo regionale.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione
delle proposte il primo firmatario, con le modalità
stabilite dal Regolamento.
Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia
stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla
presentazione, il progetto è iscritto di diritto
all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella
prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 42
[Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio
al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla
approvazione.
I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono
comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di
controllo di cui all'Articolo 125 della Costituzione
entro cinque giorni dall'approvazione.] (14)
Art. 43
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta
regionale [entro dieci giorni dall'apposizione del visto
o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127
della Costituzione per il rinvio della legge al
Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del
visto.] (15)
Il testo è preceduto dalla formula: «il Consiglio
regionale ha approvato. [Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.] (16) Il Presidente della Giunta
regionale promulga», [ovvero: «Il Consiglio regionale ha
approvato. Il visto del Commissario del Governo si
intende apposto per decorso del termine di legge. Il
Presidente della Giunta regionale promulga».] (17)
Al testo della legge segue la formula: «La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta».
[I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente
della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza
del termine previsto dalla legge per l'esercizio del
controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125
della Costituzione.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Giunta regionale promulga».
Al testo del regolamento segue la formula: «Il presente
regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della Regione».] (18)
Art. 44
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni
dalla promulgazione ed entrano in vigore nel
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo
termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.
La legge regionale prevede termini più brevi per
l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il
Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [e il
Governo della Repubblica dia il suo consenso.] (19)
La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e
l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40
dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza
della legge ai fini di cui al comma precedente.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque
giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva
diversa disposizione di legge.
Art. 45
Il Presidente della Giunta regionale indice referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale
di una legge regionale o di un provvedimento
amministrativo, quando lo richiedono trentamila
elettori.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione
del referendum.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Art. 46
Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di
bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti
di esecuzione; sull'esistenza di motivi di
inammissibilità decide il Consiglio.
Art. 47
Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di
referendum consultivi delle popolazioni interessate a
provvedimenti determinati.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge concernenti
la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
Capo III
La funzione amministrativa
Art. 48
La Regione esercita normalmente le funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
L'organizzazione amministrativa regionale è stabilita
con legge della Regione.
Art. 49
L'organizzazione amministrativa della Regione si
articola in una Segreteria generale della programmazione
e in Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione assiste gli
organi della Regione nella preparazione dei documenti e
degli atti della programmazione regionale, coordina
l'attività delle altre Segreterie e assicura
l'espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei
provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative
esercitate direttamente dalla Regione, assistono il
Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di
loro competenza.
L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta
regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità
con le disposizioni della Giunta, provvedono
all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei
servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon
andamento di questi.
Art. 50
La Regione, per attività e servizi inerenti allo
sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non
possano essere delegati a enti locali o espletati
avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire
enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici
o a società, e, in ordine a compiti operativi a
carattere temporaneo, può istituire agenzie.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione
degli indirizzi generali dell'attività, alla nomina
degli amministratori, alla disciplina generale degli
enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.
La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli
enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in enti e organi statali, regionali e
locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la
rappresentanza della minoranza consiliare.
La legge istitutiva determina le modalità di
partecipazione dei soggetti direttamente interessati
all'attività svolta dagli enti e dalle aziende
regionali.
Art. 51
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed
economico e la pianta organica del personale in
conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite
le organizzazioni sindacali; determina le norme per
l'inquadramento nella Regione degli uffici e del
personale trasferiti dallo Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo
regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche,
corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità
ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi
stabiliti dalla legge.
A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale
trattamento economico.
Il personale degli enti e aziende istituiti dalla
Regione è equiparato al personale regionale, salve
diverse disposizioni delle leggi istitutive.
Art. 52
Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal
Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di
ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo
49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti
estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a
tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei
mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i
criteri fissati dalla legge regionale.
Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia
regionale è nominato dai rispettivi organi di
amministrazione con gli stessi criteri.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il
medesimo procedimento prima della scadenza del termine
di nomina.
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con
delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare
competente.
Art. 53
La legge regionale disciplina, al fine del buon
andamento e dell'imparzialità dell'azione
amministrativa, il procedimento di formazione degli atti
amministrativi della Regione.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei
cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti
amministrativi di interesse generale e garantisce il
contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in
tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati,
i quali possono prendere visione degli atti del
procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi
previsti dalla legge.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono
sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e
programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il
silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto della
istanza.
I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono
definitivi.
Capo IV
I rapporti con gli enti locali
Art. 54
In armonia con i principi dell'autonomia e del
decentramento la Regione instaura un rapporto di
collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri
enti locali e ne coordina la partecipazione alla
programmazione regionale, ai fini di un equilibrato
sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di
istituzioni comprensoriali su basi associative.
Art. 55
La delega delle funzioni amministrative alle Province,
ai Comuni e agli altri enti locali, a norma
dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è
conferita, consultati gli enti interessati, con legge
che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la
durata e le modalità di esercizio, e disciplina i
conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati
e l'eventuale trasferimento di personale.
L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui
all'articolo 53.
La delega è conferita a tutti gli enti della medesima
specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di
vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni
delegate agli enti locali; promuove l'adozione del
provvedimento di revoca della delega in caso di
accertato inadempimento.
La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si
avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le
modalità di utilizzazione; disciplina i conseguenti
rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di
personale, d'intesa con gli enti interessati.
Art. 56
[Il controllo, a norma dell'articolo 130 della
Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e
degli altri enti locali, è esercitato in forma
decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale.] (20)
Capo V
Il bilancio
Art. 57
La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei
limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri,
le relative procedure amministrative di contenzioso, e
le sanzioni.
La Regione ha demanio e patrimonio propri.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile
della Regione, nell'ambito dei princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi della Repubblica.
Art. 58
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio
entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è
approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso
con apposita legge, in via eccezionale, per periodi
complessivamente non superiori a quattro mesi.
Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano
al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro
bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.
Art. 59
La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al
Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del
piano o dei piani regionali, con indicazioni di
previsione, non oltre il 15 settembre.
Il Consiglio regionale sottopone questa relazione
all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli
provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore
consultivo.
La legge regionale regola le modalità di convocazione e
di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.
Art. 60
Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni
finanziari di ciascun servizio e attività regionale in
relazione agli obiettivi della programmazione regionale.
Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il
progetto di bilancio accompagnato da:
a) una relazione illustrativa del rapporto tra le
previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del
piano economico regionale;
b) un preventivo delle spese degli enti locali relative
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le
quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e
aziende dipendenti.
Art. 61
Il Consiglio, attraverso la competente Commissione
permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei
piani e dei programmi regionali, sull'attività
amministrativa della Regione e degli enti, aziende e
agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del
patrimonio.
La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti
di legge, per consentire di verificarne la conformità
con la programmazione regionale, prima che i progetti
vengano sottoposti all'esame della Commissione
competente per materia.
Art. 62
Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche
del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla
Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al
Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno
successivo e assegnato alla Commissione competente che
ne effettua il controllo.
La Commissione presenta, entro novanta giorni, una
relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio
approva il rendiconto generale con legge entro il 21
dicembre.
Art. 63
La Regione, per la riscossione delle entrate e per il
pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un
proprio servizio di tesoreria.
Titolo IV
La revisione dello Statuto
Art. 64
[La revisione dello Statuto avviene con il procedimento
previsto per la formazione delle leggi regionali; è
deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione; è approvata a norma del secondo comma
dell'articolo 123 della Costituzione.
Le proposte di revisione dello Statuto sono poste
all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
regionale di ogni anno.] (21)
note
(1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con
legge 22 maggio 1971, n. 340. Nella lettura vanno
peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle
modifiche recate al Titolo V della parte seconda della
Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre
1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.
(2) Il primo comma dell’art. 122 della Costituzione come
sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 prevede che “il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della giunta
regionale, nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi”. L’art. 5 della legge costituzionale 1/1999
reca disposizioni transitorie, per le quali si rinvia
alla nota dell’articolo 25.
(3) La disposizione deve ritenersi abrogata in
conseguenza della abrogazione del primo comma dell’art.
125 della Costituzione disposta dall’art. 9, secondo
comma della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(4) La disposizione deve ritenersi abrogata in
conseguenza della disposizione transitoria recata
dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999
concernente il sistema di elezione del Presidente della
Giunta regionale sino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali
ai sensi del primo comma dell’art. 122 della
Costituzione, come sostituito dall’art. 2 della medesima
legge costituzionale 1/1999.
(5) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall’art. 5 della legge costituzionale 1/1999 secondo
cui: “1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi
statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai
sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente
della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria
vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. È proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte
del Consiglio regionale. È eletto alla carica di
consigliere il candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio
centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al
Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente
della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta,
fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente
revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a
maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e
messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione
di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente.
(6) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
(7) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
(8) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
(9) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
(10) Ai sensi del quarto comma dell'art. 121 della
Costituzione come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 1/1999 i regolamenti regionali sono
emanati dal Presidente della Giunta regionale.
(11) La parte in corsivo deve ritenersi superata
dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
(12) La parte in corsivo deve intendersi abrogata a
seguito della abrogazione dell'art. 124 della
Costituzione operata dall'art. 9, secondo comma della
legge costituzionale n. 3/2001.
(13) Il comma deve ritenersi abrogato a seguito della
sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta
dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
(14) Articolo abrogato a seguito della abrogazione
dell'art. 125 comma primo e della sostituzione dell'art.
127 della Costituzione disposta rispettivamente
dall'art. 9 secondo comma e dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
(15) La parte in corsivo deve ritenersi superata in
conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
(16) La parte in corsivo deve ritenersi superata in
conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
(17) La parte in corsivo deve ritenersi superata in
conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
(18) La parte in corsivo deve ritenersi abrogata a
seguito della abrogazione dell'art. 125 comma primo e
della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione
disposta rispettivamente dall'art. 9 secondo comma e
dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
(19) La parte in corsivo deve ritenersi superata in
conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
(20) L'articolo deve ritenersi abrogato in conseguenza
dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione
disposta dall'art. 9 secondo comma della legge
costituzionale 3/2001.
(21) L'articolo deve ritenersi superato in conseguenza
della sostituzione dell'art. 123 della Costituzione
disposta dall'art. 3 della legge costituzionale 1/1999
che ha ridisciplinato la procedura di approvazione degli
statuti regionali. In materia vedi la legge regionale 7
novembre 2003, n. 28 . |
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