Il
Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell’art. 123,
secondo comma della Costituzione;
il Governo ha promosso giudizio di legittimità
costituzionale conclusosi con sentenza della Corte
costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
TITOLO I - Principi generali
Art. 1
Autonomia della Regione
1. L’Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della
Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla
Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto
della Costituzione.
2. La Regione riconosce il valore dell’unità nazionale
espresso nel Risorgimento.
3. La Regione opera, nel rispetto della laicità delle
istituzioni, per la piena attuazione dei principi della
Costituzione e della dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo, riconoscendosi in particolare nei
valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà
e dell’identità nazionale.
4. La Regione promuove il progresso civile, sociale,
culturale ed economico della comunità regionale e
favorisce il processo democratico della riforma dello
Stato e la piena realizzazione politica e sociale
dell’Unione Europea, fondata su principi e valori
condivisi.
Art. 2
Identità e valori
1. La Regione assume come valori fondamentali della
propria identità, da trasmettere alle future
generazioni:
- la cultura della pace, della non violenza e il
rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale,
delle differenze;
- l’integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- la vocazione europeista;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la qualità del proprio ambiente;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile
e religiosa dell’Umbria.
Art. 3
Articolazione territoriale
1. La Regione è costituita dai Comuni dell’Umbria e
dalle Province di Perugia e Terni.
2. La città di Perugia è capoluogo della Regione.
3. La Regione ha un proprio gonfalone, una bandiera ed
uno stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre Ceri
di Gubbio.
TITOLO II - Principi programmatici
Art. 4
Pace
1. La Regione riconosce nella pace un diritto
fondamentale della persona e dei popoli.
2. La Regione concorre, con le istituzioni nazionali e
internazionali, a promuovere la pace e la piena
realizzazione della democrazia e ne persegue le finalità
con iniziative legislative, di informazione, educazione
e cooperazione.
Art. 5
Uguaglianza
1. La Regione con orre a rimuovere le discriminazioni
fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore
della pelle e l’origine etnica e sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità,
l’età o l’orientamento sessuale. La Regione concorre a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e
sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.
2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più
deboli della popolazione al fine del superamento delle
cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in
favore delle persone che si trovano in situazioni, anche
temporanee, di svantaggio.
3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle
persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione
alla vita della comunità regionale, per garantirne
l’autonomia, la libertà di accesso, l’inclusione sociale
e l’inserimento nelle attività professionali e
produttive.
4. La Regione assicura l’attuazione dei diritti dei
bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei
diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si
fa garante della loro partecipazione alla vita della
comunità regionale.
5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane
come risorsa e memoria umana, storica e culturale della
comunità regionale ed interviene per rimuovere
situazioni di disagio e difficoltà.
Art. 6
Tutela dei consumatori
1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei
consumatori e favorisce la correttezza
dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei
prodotti.
Art. 7
Parità
1. La Regione opera per attuare la piena parità tra
uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica
e politica anche con l’adozione di azioni positive. In
particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari
condizioni per l’accesso alle cariche elettive.
Art. 8
Umbri all’estero e immigrazione
1. La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali,
sociali ed economici con gli umbri residenti all’
estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove
la loro partecipazione alla vita della comunità
regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della
Regione nei paesi di residenza e agevola l’eventuale
loro rientro e reinserimento in Umbria.
2. La Regione riconosce il valore umano, sociale e
culturale della immigrazione e favorisce il pieno
inserimento nella comunità regionale delle persone
immigrate.
Art. 9
Famiglia. Forme di convivenza
La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta
ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti
che la Costituzione le affida.
Tutela altresì forme di convivenza.
Arti. 10
Integrazione e interazione regionale
1. La Regione riconosce nella complessità delle radici
storiche, sociali e culturali dei propri territori una
risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali e ne promuove lo sviluppo e l’
integrazione, nel rafforzamento dell’identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua
struttura territoriale e per la propria collocazione
geografica, opera per la piena cooperazione con le altre
Regioni, e in particolare per l’interazione con quelle
confinanti.
Art. 11
Ambiente, cultura e turismo
1. La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il
patrimonio culturale quali beni essenziali della
collettività e ne assume la valorizzazione ed il
miglioramento come obiettivi fondamentali della propria
politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale,
idrico e forestale. Assicura la conservazione e la
valorizzazione delle specie vegetali ed animali di
carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale, storico, archeologico,
artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel
rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l’attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli
insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture,
diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale,
in armonia con la tutela dell’ambiente e la
valorizzazione del territorio, avendo particolare
riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione
sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del
territorio.
8. La Regione assume tra le proprie finalità la
qualificazione dell’ambiente urbano, favorendo a tal
fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri
storici.
Art. 12
Mobilità e comunicazioni
1. La Regione concorre alla realizzazione di un
integrato e sostenibile sistema di mobilità regionale,
connesso in modo efficace al sistema extraregionale.
Art. 13
Diritto alla salute
1. La Regione promuove la salute quale diritto
universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e
riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale,
assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei
cittadini, delle associazioni di volontariato e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
garantendo la qualità delle prestazioni.
2. La Regione, nell’attuazione delle politiche
sanitarie, ispira la propria azione al principio della
centralità e della dignità della persona malata.
3. La Regione riconosce nell’attività fisica e sportiva
un momento determinante per la salute e la formazione
della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello
sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.
4. La Regione adotta misure volte a garantire la
salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro, mediante la
prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di
inquinamento.
5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di
sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una
migliore qualità della vita.
Arti. 14
Istruzione e formazione
1. La Regione riconosce la funzione fondamentale
dell’istruzione pubblica e l’obbligo del sistema
scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio,
valorizza l’autonomia di tutte le istituzioni
scolastiche, contribuisce a qualificare l’offerta
formativa e incentiva la ricerca scientifica.
2. La Regione riconosce il ruolo centrale
dell’Università degli studi di Perugia e dell’Università
per Stranieri per il progresso culturale e tecnologico,
per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il
sostegno all’innovazione dei settori produttivi della
comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di
collaborazione.
3. La Regione disciplina l’istruzione e la formazione
professionale, ne promuove l’integrazione, contribuisce
a prevenire la dispersione scolastica, promuove la
formazione per tutto l’arco della vita per contribuire a
superare le differenze di ordine economico, sociale e
culturale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana. La Regione predispone in particolare le
attività e i servizi necessari, anche autonomi, per la
qualificazione, la riqualificazione e l’orientamento
professionale.
4. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze
territoriali, per un effettivo diritto allo studio e
predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni
formativi di tutti, con particolari garanzie per le
situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione
favorisce il raggiungimento dei gradi più alti degli
studi a coloro che sono privi di mezzi necessari.
5. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole
dell’infanzia e per la qualificazione degli asili nido.
Art. 15
Lavoro e occupazione
1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo
come diritto della persona e condizione di libertà.
Concorre alla predisposizione delle misure dirette a
promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità.
Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
2. La Regione assume la realizzazione di una condizione
di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e
fattore essenziale dello sviluppo economico regionale.
Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le
pari opportunità di accesso al lavoro.
3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell’impresa,
la libertà di iniziativa economica e le attività
lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di
rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione
favorisce e opera per il progresso scientifico,
culturale e tecnologico delle produzioni e per la
qualità delle attività imprenditoriali.
4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini
produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme
associative e di cooperazione per lo sviluppo della
imprenditorialità e in particolare le iniziative
giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.
Art. 16
Sussidiarietà
1. La sussidiarietà è principio dell’azione politica e
amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni
amministrative, nelle materie di propria competenza, ai
Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da
realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare
la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.
3. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali
per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine
incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in
particolare la formazione e l’attività delle
associazioni di volontariato.
Art. 17
Autonomie funzionali
1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie
funzionali anche per lo svolgimento di attività di
interesse generale.
Art. 18
Programmazione
1. La Regione assume la programmazione e la valutazione
degli obiettivi conseguiti come metodo della propria
azione e come processo democratico, per assicurare il
concorso dei soggetti sociali ed istituzionali
all’equilibrato sviluppo ed alla coesione della società
regionale.
2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di
programmazione ed il piano urbanistico territoriale sono
strumenti generali della programmazione regionale.
3. La legge regionale disciplina le procedure di
formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti
programmatori e di verifica dei risultati.
Art. 19
Concertazione
1. Il Presidente della Giunta regionale può attivare
fasi formali di concertazione con le rappresentanze
istituzionali, funzionali, economiche, sociali,
professionali per individuare linee di intesa. Negli
atti di competenza del Consiglio regionale, la
concertazione è avviata previa immediata informazione al
Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.
2. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i
rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e
sociali della Regione nella Conferenza regionale
dell’Economia e del Lavoro. Il Consiglio regionale sulla
base degli atti della Conferenza può adottare linee di
indirizzo.
TITOLO III - Partecipazione
Art. 20
Istituti di partecipazione
1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di
democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e
garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, all’esercizio delle funzioni legislative,
amministrative e di governo degli organi e delle
istituzioni regionali.
2. La partecipazione si attua mediante l’iniziativa
legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la
consultazione.
3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a
tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale
l’ adozione di provvedimenti e di esporre comuni
necessità.
4. La legge regionale stabilisce gli ambiti, i limiti e
le modalità della partecipazione e delle forme di
consultazione, assicurando la disponibilità di servizi e
di tecnologie adeguate.
Art. 21
Informazione e comunicazione
1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la
partecipazione e la comunicazione, garantisce la più
ampia informazione sull’attività dei propri organi ed
uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti,
controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il
diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti
stabiliti dalla legge.
2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di
informazione e di comunicazione.
Art. 22
Referendum
1. La Regione riconosce il referendum quale istituto di
democrazia partecipativa e ne favorisce l’
utilizzazione.
2. I referendum sono di tipo consultivo e abrogativo.
Art. 23
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è diretto a conoscere gli
orientamenti della comunità regionale e di comunità
locali su specifici temi che interessano l’iniziativa
politica e amministrativa della Regione.
2. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei
componenti, delibera l’indizione del referendum
consultivo su proposta del Presidente della Regione,
sentita la Giunta, o di un quinto dei Consiglieri
assegnati alla Regione.
3. Per i referendum diretti a conoscere gli orientamenti
delle comunità locali, la delibera consiliare individua
gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni
interessate alla consultazione.
4. Sono sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge concernenti
la fusione, la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti
delle circoscrizioni comunali.
5. La legge regionale stabilisce i limiti e le modalità
di attuazione del referendum consultivo.
Art. 24
Referendum abrogativo
1. Il Presidente della Giunta regionale indice
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale
o parziale, di una legge regionale o di un regolamento
regionale quando lo richiedano almeno diecimila elettori
o un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un quinto della popolazione della
Regione, i quali deliberino la proposta a maggioranza di
due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio
comunale o provinciale.
2. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione totale
o parziale dello Statuto, delle leggi di integrazione e
revisione dello stesso, delle leggi di bilancio,
finanziarie e tributarie, delle leggi di attuazione e di
esecuzione delle normative comunitarie, delle leggi di
governo del territorio, di valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, nonché delle leggi di ratifica
di intese e accordi con altre Regioni o con enti
territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri.
3. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione di
norme regolamentari meramente esecutive di norme
legislative, se la proposta non riguarda anche le
relative norme legislative.
4. Il referendum abrogativo non può essere richiesto nei
sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale
e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo
gli elettori del Consiglio regionale.
6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è
approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
7. L'approvazione della proposta produce l’abrogazione
della norma o dell'atto oggetto del referendum a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
del risultato della consultazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
8. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia
approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto
nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data del referendum precedente.
9. Le consultazioni elettorali per i referendum
abrogativi non possono essere indette più di una volta
all'anno.
10. La legge regionale determina le modalità di
attuazione del referendum abrogativo, disciplinando il
procedimento per la verifica della regolarità e
dell'ammissibilità delle richieste di referendum e ne
garantisce l’imparzialità.
Art. 25
Integrazione europea e rapporti con l’estero
1. La Regione, nelle materie di propria competenza,
concorre alla formazione degli atti comunitari nel
rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie
e dalle leggi.
2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti
dell’Unione Europea, promuovendo la conoscenza
dell’attività comunitaria presso gli enti locali ed i
soggetti della società civile. Favorisce la
partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti
promossi dall’Unione. La Regione procede con legge al
periodico recepimento delle direttive e degli altri atti
normativi comunitari che richiedono un intervento
legislativo.
3. La Regione, anche in collaborazione con le altre
regioni, stabilisce forme di collegamento con organi
dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie
funzioni ed in particolare di quelle connesse alla
applicazione delle normative comunitarie.
4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
dalla legge.
5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione
degli accordi internazionali nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
TITOLO IV - Rapporti Regione Enti locali
Art. 26
Funzioni amministrative
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative
proprie e quelle non riservate allo Stato, alla Regione
o conferite alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative
proprie e quelle loro conferite con legge statale o
regionale.
3. La Regione individua con legge, nelle materie di
propria competenza, le funzioni amministrative da
conferire ai Comuni e alle Province, in conformità ai
principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità,
responsabilità, adeguatezza e differenziazione.
4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni
amministrative determinano per ciascuna di esse i
settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne
effettivo l’esercizio.
5. La Regione, in funzione degli obiettivi della
programmazione e in attuazione del principio di leale
collaborazione, favorisce la cooperazione fra i Comuni,
fra Province e fra Comuni e Province. Al fine dello
svolgimento ottimale delle funzioni conferite, la
Regione promuove la costituzione di forme associative
fra Comuni.
Arti. 27
Potere sostitutivo
1. La legge regionale disciplina le modalità e le
garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da
parte dei Comuni e delle Province nell’esercizio delle
funzioni amministrative loro conferite.
2. La Giunta regionale, previa diffida all’ente
inadempiente con fissazione di un congruo termine,
esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali,
il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari
dandone comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 28
Consiglio delle Autonomie locali
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di
consultazione della Regione e di partecipazione degli
Enti locali.
2. La legge regionale disciplina la composizione del
Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la
più ampia rappresentatività territoriale e politica,
prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi,
un’adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le
risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a
maggioranza assoluta dei componenti il proprio
regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 29
Competenze del Consiglio delle Autonomie locali
1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e
formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta.
In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio
regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di
programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo
e sugli atti che riguardano l’ attribuzione e
l’esercizio delle competenze dei Comuni e delle
Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita
inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto
e dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non
attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio
delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano
l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei Comuni
e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei
componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria
competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere
richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone
comunicazione al Consiglio regionale.
TITOLO V - Ordinamento amministrativo torna all'indice
Art. 30
Azione amministrativa
1. La Regione informa l’azione amministrativa ai
principi di legalità, imparzialità, efficienza,
economicità ed efficacia.
2. I procedimenti di formazione degli atti
amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare
semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire
il coordinamento e la collaborazione tra organi,
strutture e servizi.
3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei
dati e delle informazioni utili all’esercizio dell’
attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni
e le Province.
Art. 31
Organizzazione
1. La legge regionale, nel rispetto del principio di
separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e
quella di gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, stabilisce le linee generali della
organizzazione delle strutture e dei servizi del
Consiglio regionale e della Giunta.
Art. 32
Enti, agenzie ed aziende
1. La Regione, per lo svolgimento di attività e di
servizi di carattere tecnico e operativo, disciplina con
legge la istituzione di enti, agenzie ed aziende
speciali, soggetti alla vigilanza ed al controllo di
gestione degli organi regionali.
Arti. 33
Personale regionale
1. L’ordinamento del personale regionale è regolato
dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel
rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge
statale e regionale.
2. La dotazione organica del personale regionale deve
essere adeguata allo svolgimento delle funzioni
spettanti alla Regione.
3. La Regione, al fine di valorizzare la
professionalità, l’operatività e l’efficienza del
personale, ne promuove la formazione e l’aggiornamento.
TITOLO VI - Sistema delle fonti
Art. 34
Potestà legislativa
1. Le materie di competenza della Regione sono
disciplinate con legge.
2. La potestà legislativa non può essere delegata.
Art. 35
Iniziativa legislativa
1. L’iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun
membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun
Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che
singolarmente o unitamente ad altri raggiungono
complessivamente una popolazione non inferiore a
diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni,
indipendentemente dalla consistenza demografica, agli
elettori della Regione in numero non inferiore a tremila
e al Consiglio delle Autonomie locali.
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la
presentazione al Presidente del Consiglio regionale di
un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato
da una relazione contenente le indicazioni necessarie a
valutare la fattibilità del progetto stesso.
3. La legge regionale disciplina le modalità e le
condizioni per l’esercizio del diritto di iniziativa dei
Consigli provinciali e comunali e degli elettori.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio
regionale decadono con la fine della legislatura, ad
eccezione di quelle di iniziativa popolare.
5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti
una adeguata assistenza per l’esercizio del diritto di
iniziativa legislativa.
Art. 36
Procedimento legislativo
1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio
regionale, è, secondo le norme del Regolamento interno,
esaminato dalla competente Commissione permanente e poi
dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per
articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce
procedimenti abbreviati per l’esame dei progetti di
legge, di cui sia dichiarata l’urgenza.
3. I progetti di legge di iniziativa dei Consigli
provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa
popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie
locali sono portati all’esame del Consiglio regionale
entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale
termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale e discusso
con precedenza su ogni altro argomento.
4. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla
legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni
amministrative, alla legge di approvazione del bilancio,
del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di
ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sulla
composizione del Consiglio delle Autonomie locali sono
approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale.
5. Ogni legge regionale che prevede una spesa deve
indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e
qualora comporti minori entrate deve indicare la loro
quantificazione.
Art. 37
Procedimento in Commissione redigente
1. Il Presidente assegna alla competente Commissione
permanente la discussione generale e l’ approvazione dei
singoli articoli del progetto di legge e ne da
comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari.
L’approvazione finale del progetto è sempre rimessa al
Consiglio con sole dichiarazioni di voto. La Giunta o un
gruppo consiliare possono, prima dell’approvazione degli
articoli da parte della Commissione, richiedere che il
progetto sia rimesso alla discussione ed
all’approvazione del Consiglio secondo il procedimento
ordinario.
2. Il procedimento ordinario è adottato per i progetti
di legge che devono essere approvati a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui
sia stata dichiarata l’urgenza e per quelli relativi
alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la
potestà regolamentare.
Art. 38
Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua
promulgazione da parte del Presidente della Regione ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un
termine diverso.
2. La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di
comunicazione anche telematica e di pubblicità delle
leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza
dell’attività legislativa.
Art. 39
Potestà regolamentare
1. La potestà regolamentare di esecuzione e di
attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta
regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente
della Giunta regionale previa acquisizione del parere
obbligatorio della Commissione Consiliare competente
secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione
distinta da quella delle leggi e secondo una propria
numerazione progressiva.
2. Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la
Giunta a disciplinare con regolamento singole materie.
La legge regionale dispone le norme generali regolatrici
della materia nonché l’abrogazione delle disposizioni
vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del
Regolamento stesso.
Art. 40
Testi unici
1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta
a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi
unici di riordino e di semplificazione delle
disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La
legge determina l’ambito del riordino e della
semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli
adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve
conformare.
2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta
al Consiglio il progetto di testo unico delle
disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto
all’approvazione finale del Consiglio con sole
dichiarazioni di voto.
3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti
legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e
presentate nel periodo prefissato per la predisposizione
del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate
solo sotto forma di proposte di modifica della legge di
autorizzazione.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono
essere abrogate solo con previsione espressa; la
approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni
deve essere testuale e prevedere, previa verifica del
coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme
nel testo unico.
5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la
Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e
semplificazione fissati dalla legge e acquisito il
parere favorevole della Commissione competente, approva
il testo unico delle disposizioni regolamentari di
esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla
redazione di un testo unico compilativo, con
l’indicazione per ogni disposizione della relativa
fonte, legislativa o regolamentare.
TITOLO VII - Organi della Regione
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Art. 41
Organi regionali
1. Sono organi necessari della Regione il Consiglio
regionale, il Presidente della Giunta, la Giunta e, per
l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto
e dalle leggi, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale.
CAPO I - Il Consiglio regionale
Sezione I - Organizzazione e attribuzioni del Consiglio
regionale
Art. 42
Composizione
“1. Il Consiglio regionale è composto da trenta
membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La
sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.”
(nuovo testo approvato con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1).
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono
disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di
sostegno a favore del sesso sottorappresentato.
Art. 43
Attribuzioni
1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà
legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.
2. In particolare il Consiglio:
a) approva una mozione contenente l’indicazione degli
indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’
ambito del programma di governo illustrato dal
Presidente eletto;
b) determina, in seguito alla presentazione della
relazione annuale del Presidente della Giunta sull’
attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli
atti di programmazione, delle intese con il Governo, con
altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della
Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti
territoriali interni ad altro Stato;
c) approva il bilancio di previsione annuale e il
bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e
il rendiconto generale;
d) delibera gli atti di programmazione;
e) delibera con legge i criteri per la determinazione
della entità dei tributi e delle imposte regionali e di
ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
f) approva le leggi di attuazione delle direttive
comunitarie;
g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni,
gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali
interni ad altro Stato;
h) determina le linee di indirizzo dei rapporti
internazionali e della promozione all’estero
dell’Umbria;
i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua
competenza dalla legge;
j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo
Stato alla Regione;
k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita
dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 44
Prima seduta
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima
seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento
delle elezioni, su convocazione del Consigliere più
anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la
convocazione è disposta da almeno un quinto dei
Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta
settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
3. La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale
fino alla elezione del Presidente è assunta dal
Consigliere più anziano di età fra i presenti. Fungono
da segretari i due Consiglieri più giovani.
4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a
quella dello scioglimento anticipato i poteri del
Consiglio regionale uscente sono prorogati sino alla
proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo il
Consiglio regionale provvede agli adempimenti
improrogabili per legge o derivanti da situazioni di
forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.
Art. 45
Scioglimento anticipato
1. Il Consiglio regionale è sciolto in tutti i casi
previsti dalla Costituzione.
Art. 46
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
1. Il Consiglio regionale nella sua prima seduta
procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto,
alla elezione fra i Consiglieri del Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza è composto da due Vice
Presidenti, da due Segretari e dal Presidente del
Consiglio che lo presiede.
3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a
maggioranza dei quattro quinti dei componenti del
Consiglio. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene
la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da
tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la
maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. All’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si
procede con votazioni separate. Ciascun Consigliere vota
un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che
hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di
voti, quelli più anziani di età.
5. I componenti l’Ufficio di Presidenza durano in carica
trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente
del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza,
il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi.
Fino alla elezione del nuovo Presidente l’Ufficio di
Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano
di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un
Vice Presidente o un Segretario, si procede alla
elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti o dei
due Segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla
naturale scadenza dell’organo.
Art. 47
Autonomia
1. Il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue
attribuzioni gode di autonomia organizzativa,
amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del
Consiglio regionale sono predisposti dall’Ufficio di
Presidenza e approvati dal Consiglio a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del
bilancio di previsione e le risultanze finali del conto
consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e
nel rendiconto generale della Regione.
3. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio
regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello
della Giunta e la relativa dotazione organica è
stabilita dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 48
Regolamento interno
1. Il Consiglio regionale delibera e modifica il
Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua
approvazione.
2. Il Regolamento disciplina l’organizzazione del
Consiglio regionale, le modalità di funzionamento dei
suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle
leggi e degli atti consiliari. Il Regolamento assicura
l’effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.
Art. 49
Statuto delle opposizioni
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale
disciplina gli istituti necessari ad assicurare le
funzioni di opposizione ed in particolare quelle di
proposta, di critica e di controllo. A tal fine il
Regolamento prevede:
a) l’attivazione di strumenti che consentano una
comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
b) la programmazione dei lavori del Consiglio regionale
e delle Commissioni che permetta l’inserimento e la
discussione di atti e di proposte di legge presentate
dalle opposizioni;
c) l’assegnazione di spazi di tempo adeguati per
illustrare e discutere progetti di legge presentati
dalle opposizioni.
Art. 50
Attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede
l’Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all’
insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede
l’Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l’Ufficio di
Presidenza, decreta lo scioglimento del Consiglio al di
fuori dei casi previsti dall’art. 126 comma 1 della
Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di
sfiducia.
2. L’Ufficio di Presidenza formula l’ordine del giorno
dei lavori consiliari e programma le sedute del
Consiglio regionale, di concerto con la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente
della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni
permanenti.
3. L’Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente
dell’impedimento del Presidente della Giunta e dei
Consiglieri regionali.
4. L’Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle
Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l’
adempimento delle loro funzioni, assicura l’adeguatezza
delle strutture e dei servizi alle funzioni del
Consiglio regionale, garantisce e tutela le prerogative
ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed
esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto,
dalla legge e dal Regolamento interno.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle
elezioni.
Art. 51
Sedute
1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta
ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di
febbraio, maggio, ottobre e dicembre.
2. Il Presidente del Consiglio, di intesa con l’Ufficio
di Presidenza, convoca il Consiglio regionale, al di
fuori delle sedute ordinarie, quando lo ritenga
opportuno ovvero su richiesta del Presidente della
Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche,
salvo che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta
di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal
Regolamento interno.
4. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono
valide se non è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo
Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
Art. 52
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale. Il numero minimo richiesto per
costituire un Gruppo è di tre Consiglieri.
L’Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di
Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri qualora
questi siano eletti da liste che abbiano partecipato
alle elezioni in tutto il territorio regionale e a
condizione che i Gruppi siano collegati alle liste che
li hanno candidati.
2. L’Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per
l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di
risorse, strutture, personale e servizi, secondo criteri
e modalità stabiliti nel Regolamento interno del
Consiglio regionale.
3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la
Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal
Presidente del Consiglio nei casi previsti dal
Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire
un rappresentante della Giunta ed i Presidenti delle
Commissioni consiliari.
Art. 53
Commissioni permanenti
1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno
Commissioni permanenti, composte in proporzione alla
consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le
attribuzioni e le modalità di funzionamento delle
Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del
Consiglio regionale.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di
formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli
atti di indirizzo e di programmazione di competenza del
Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie,
referenti e redigenti.
3. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza le
Commissioni, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano
funzioni di controllo sull’attuazione delle leggi
regionali e sulla azione dell’amministrazione regionale,
ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio.
In particolare verificano lo stato di attuazione delle
delibere consiliari, dei piani e programmi regionali,
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, delle intese con altre Regioni e delle intese
con enti territoriali interni ad altro Stato.
Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e
del personale.
4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale
stabilisce tempi e modalità dell’esercizio delle
funzioni di controllo.
5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno
il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare
alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono,
previa comunicazione alla Giunta, chiedere l’intervento
alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici
regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti,
agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno
inoltre facoltà di chiedere l’ esibizione di atti e
documenti. Alle richieste delle Commissioni non può
essere opposto il segreto d’ ufficio.
6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza
possono disporre indagini conoscitive dirette ad
acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla
propria attività e a quella del Consiglio regionale e
promuovere l’audizione dei soggetti istituzionali e
sociali operanti nel territorio regionale.
7. Il Regolamento interno del Consiglio regionale
stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
Art. 54
Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su
materie di interesse regionale, mediante la istituzione
di Commissioni composte da Consiglieri in modo da
rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei
Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei
votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di
inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti
richiesta motivata all’Ufficio di Presidenza.
3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di
enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno
l’ obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta
tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti,
senza vincolo di segreto d’ufficio.
Art. 55
Commissioni speciali
1. Il Consiglio regionale può istituire con legge
Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di
studi su temi specifici, fissando il termine del loro
mandato.
Sezione II - I Consiglieri regionali
Art. 56
Convalida degli eletti
1. Il Consiglio regionale, a norma del Regolamento
interno, provvede alla convalida dell’elezione dei
Consiglieri entro sessanta giorni dall’insediamento,
sulla base di una relazione dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 57
Divieto di mandato imperativo
1. I Consiglieri regionali rappresentano l’intera
Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’
esercizio delle loro funzioni.
Art. 58
Diritti dei Consiglieri
1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere
agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal
Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere
tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici
regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti
dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni
informazione necessaria all’esercizio delle loro
funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti
e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale
stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i
componenti della Giunta riferiscono al Consiglio in
seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.
4. La legge regionale stabilisce l’ammontare delle
indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri
regionali in relazione alle funzioni e alle attività
svolte.
Art. 59
Doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di
intervenire alle sedute del Consiglio regionale e
partecipare ai lavori degli organi dei quali fanno
parte. Qualora non partecipino sono soggetti alle
sanzioni previste dal Regolamento interno del Consiglio
regionale.
Arti. 60
Cessazione dalla carica
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale
sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio
regionale e hanno efficacia dal momento della
comunicazione del Presidente al Consiglio nella sua
prima riunione.
2. La decadenza del Consigliere dalla carica è
dichiarata dal Consiglio regionale secondo le modalità
previste nel Regolamento interno e ha efficacia dal
momento della dichiarazione.
3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni
o decadenza di un Consigliere, la sostituzione nella
carica avviene secondo le disposizioni contenute nella
legge elettorale.
Sezione III - La valutazione, il controllo e la qualità
dei testi normativi
Art. 61
La valutazione delle politiche regionali ed il controllo
sull’attuazione delle leggi
1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle
politiche regionali, verificandone i risultati, ed
esercita il controllo sul processo di attuazione delle
leggi anche mediante l’inserimento nei testi legislativi
di apposite clausole valutative.
“2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da
un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno
con funzioni di Vice Presidente.”.
3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento
del Comitato per la legislazione, composto da un numero
pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.
4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi,
con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità,
chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché
all’efficacia di essi per la semplificazione e il
coordinamento con la legislazione vigente.
5. Il Comitato formula proposte per la previsione e
l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole
valutative ai fini del controllo sull’attuazione delle
leggi regionali.
6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione sulla propria attività.
Sezione IV - Pari opportunità
Art. 62
Centro per le pari opportunità
1. La Regione istituisce il Centro per le pari
opportunità, quale organismo regionale di parità, che
concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i
sessi e alla promozione di politiche di genere.
2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli
atti di competenza del Consiglio regionale e della
Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che
riguardano le politiche di genere.
3. La legge regionale disciplina la composizione e il
funzionamento del Centro.
CAPO II - Presidente della Giunta e Giunta regionale
Art. 63
Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto
direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda
utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con
voto espresso a favore di una lista o di un candidato
alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del
candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le
modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge
elettorale regionale.
2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio
regionale nella prima seduta successiva all’ elezione
dell’Ufficio di Presidenza il programma di governo, che
deve contenere l’illustrazione degli obiettivi
strategici, degli strumenti e dei tempi di
realizzazione.
3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta
regionale, indicando chi assume la carica di Vice
Presidente e li presenta al Consiglio, unitamente
all’illustrazione del programma.
4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla
carica uno o più componenti della Giunta,
dandone immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale.
5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un
altro mandato consecutivo.
Art. 64
Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente
1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente,
morte o dimissioni volontarie del Presidente della
Giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del
nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i
componenti della Giunta per l’ordinaria amministrazione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi
di assenza e di impedimento temporaneo.
3. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non
determinate da ragioni personali, il Presidente della
Giunta deve motivarle di fronte al Consiglio regionale.
Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti può
invitarlo a recedere dalle dimissioni. Entro quindici
giorni il Presidente comunica davanti al Consiglio se
intende confermare le dimissioni o recedere dalle
stesse.
Art. 65
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione, dirige e coordina la politica della Giunta e ne
è responsabile.
2. In particolare il Presidente:
a) promulga le leggi regionali;
b) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta
e dal Consiglio regionale;
c) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche
a mezzo dei membri della Giunta;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica;
e) indice le elezioni e i referendum regionali;
f) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone
alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria
i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g) nomina e revoca i componenti della Giunta;
h) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della
Giunta;
i) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l’ordine del
giorno;
j) presenta al Consiglio regionale, previa delibera
della Giunta, i disegni di legge e gli atti da
sottoporre alla sua approvazione;
k) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale
sullo stato di attuazione del programma di governo e
sulla amministrazione regionale, nella quale espone
l’attività svolta, anche in riferimento alle priorità e
agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ed
indica gli atti di programmazione, che l’ esecutivo
intende proporre nell’anno successivo;
l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 66
Incompatibilità e supplenza
[1. La carica di componente della Giunta è incompatibile
con quella di Consigliere regionale.
2. Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta
subentra il primo tra i candidati non eletti nella
stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge
elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il
periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di
Assessore.
3. Qualora prima della fine della legislatura il
Consigliere nominato Assessore venga revocato o si
dimetta dalla carica, riassume le funzioni di
Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al
Consiglio regionale.]1
1 La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – I Serie Speciale –
n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, commi
1, 2 e 3.
Arti. 67
Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della
Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di
Assessori non superiore a nove.(nuovo testo approvato
con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1).
3. I componenti della Giunta nominati al di fuori del
Consiglio regionale devono essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica
di Consigliere regionale.
4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza
equilibrata di uomini e donne.
5. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi
attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive
da questi impartite, e sono individualmente responsabili
degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 68
Regolamento interno
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente,
adotta un Regolamento interno per l’esercizio della
propria attività.
Art. 69
Sedute della Giunta
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo
diversa decisione della stessa Giunta.
2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non
è presente la maggioranza dei suoi componenti
e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di
parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 70
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta regionale provvede alla determinazione e
all’attuazione dell’indirizzo politico e amministrativo
della Regione ed esercita tutte le funzioni
regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo
Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza
degli altri organi della Regione.
2. In particolare la Giunta:
a) provvede all’attuazione del programma di governo,
anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi
indicati come prioritari dal Consiglio regionale;
b) delibera i disegni di legge da sottoporre
all’approvazione del Consiglio regionale;
c) approva i regolamenti che rientrano nella propria
competenza;
d) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo e le relative variazioni;
e) propone al Consiglio regionale gli atti di indirizzo
politico generale e di programmazione;
f) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla
legge, il demanio ed il patrimonio della Regione e
delibera sui contratti;
g) adotta i provvedimenti relativi all’individuazione
delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie
e determina la loro ripartizione fra gli uffici;
h) delibera in materia di liti attive e passive,
rinunzie e transazioni;
i) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e
solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello
Stato o di un’altra Regione;
j) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 71
Mozione di sfiducia
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. L’approvazione
della mozione comporta le dimissioni del
Presidente della Giunta, lo scioglimento del Consiglio
regionale e l’indizione di nuove elezioni congiunte del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.
2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari
rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino
alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.
3. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei
confronti di un singolo Assessore mediante mozione
motivata e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. Qualora il Presidente della
Giunta non intenda revocare l’Assessore, deve motivare
tale scelta in aula.
TITOLO VIII - Risorse, Bilancio e Patrimonio
Art. 72
Risorse regionali
1. La Regione ha risorse autonome per il finanziamento
delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
2. La Regione, in armonia con la Costituzione,
stabilisce con legge i tributi propri e ne disciplina l’
applicazione.
3. Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della
Regione si informano ai principi di adeguatezza, di
certezza e di programmabilità delle risorse.
Art. 73
Coordinamento finanziario
1. L’esercizio dell’autonomia finanziaria e tributaria
della Regione è coordinato con quello dei Comuni e delle
Province. La legge disciplina forme e strumenti di
perequazione a favore degli enti territoriali che
presentino minore capacità fiscale, anche al fine di
contribuire alla rimozione degli squilibri economici e
sociali, di promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà e di favorire l’effettivo
esercizio dei diritti della persona.
Art. 74
Documento di programmazione
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio
regionale, per l’approvazione, un documento di
programmazione, quale atto di indirizzo politico e
amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti
dalla legge regionale.
2. Il documento determina i contenuti della politica
sociale ed economica regionale nel territorio e
definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo
ricompreso nel bilancio pluriennale. Esso costituisce
fondamentale strumento di raccordo tra la programmazione
generale e la programmazione finanziaria e di bilancio
della Regione.
Art. 75
Gestione finanziaria e di bilancio
1. La gestione finanziaria della Regione si attua
mediante il bilancio annuale di previsione, redatto in
termini di competenza e di cassa. L’unità temporale
della gestione è l’anno finanziario che inizia il primo
gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso
anno.
2. Il bilancio preventivo è redatto dalla Giunta sulla
base dei criteri e dei parametri indicati nel documento
di programmazione. Il disegno di legge è presentato al
Consiglio regionale, che lo approva entro il trentuno
dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto dalla
Giunta in termini di competenza, copre un periodo non
inferiore a tre anni, è presentato al Consiglio
regionale unitamente al bilancio annuale ed è approvato
con la legge di bilancio.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono
essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Il bilancio della Regione è redatto ed approvato in
modo tale da assicurarne la trasparenza, la semplicità e
la leggibilità, nel rispetto dei criteri della
integrità, della universalità e della unità.
6. Il Consiglio regionale può deliberare l’esercizio
provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a
tre mesi, con legge da approvarsi entro il trentuno
dicembre dell’anno precedente.
Art. 76
Rendiconto generale
1. Il rendiconto generale contiene i risultati finali
della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica
dell’anno.
2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto
generale dell’esercizio finanziario scaduto il trentuno
dicembre è presentato dalla Giunta al Consiglio
regionale per l’approvazione entro il trenta aprile
dell’anno successivo.
Art. 77
Bilanci di altri enti
1. I bilanci di previsione di agenzie, enti, aziende
speciali e organismi dipendenti dalla Regione, redatti
in termini di competenza e di cassa, sono trasmessi alla
Giunta per l’approvazione nei termini stabiliti dalla
legge regionale. Essi sono allegati al bilancio
regionale di previsione e pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 78
Contabilità, tesoreria e revisori dei conti
1. La Regione disciplina con legge il proprio
ordinamento contabile ed il servizio di tesoreria e di
esattoria.
2. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione
è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la
cui composizione e funzionamento sono regolati dalla
legge di contabilità.
Art. 79
Mutui e obbligazioni
1. La Regione può contrarre mutui ed emettere
obbligazioni o ricorrere ad altre forme di raccolta
finanziaria solo per fare fronte a spese di
investimento, nei limiti quantitativi e con le modalità
stabilite
dalla legge regionale.
Art. 80
Demanio e patrimonio
1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio la cui
gestione si informa ai principi di efficienza e di buona
amministrazione.
TITOLO IX - Organi di garanzia
Art. 81
Commissione di garanzia statutaria
1. Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei due
terzi dei componenti i membri della Commissione di
garanzia statutaria.
2. Con legge regionale approvata dal Consiglio a
maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le
garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa
della Commissione, la composizione, le condizioni, le
forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni
e i casi di incompatibilità.
Art. 82
Competenze
1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo
Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle
questioni interpretative delle norme statutarie e
sull’ammissibilità dei referendum regionali.
2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente
della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio
regionale, nonché un terzo dei componenti il Consiglio
stesso.
3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un
regolamento regionale non siano conformi allo Statuto,
ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio
regionale e al Presidente della Giunta. L’ organo
competente è tenuto a riesaminare l’atto e a
riapprovarlo con o senza modifiche.
Art. 83
Il Difensore civico
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente
della Regione ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del
buon andamento e dell’imparzialità della azione
amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete
civica nazionale e regionale.
3. La Regione istituisce con legge l’ufficio del
Difensore civico e determina le modalità della sua
nomina.
TITOLO X - Revisione dello Statuto
Art. 84
Procedimento
1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione, o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al
referendum popolare non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
4. La legge regionale disciplina le modalità di
svolgimento del referendum sulle leggi di revisione
statutaria.
5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se
non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 85
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli organi della Regione di cui all’articolo 41, già
costituiti alla data di entrata in vigore del presente
Statuto, restano in carica fino all’insediamento dei
nuovi organi nell’ottava legislatura regionale.
2. La Regione adegua la propria legislazione alle
disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla
sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento
continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.
3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi
dall’entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad
adeguare il proprio Regolamento interno.
4. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio delle
Autonomie locali a seguito della legge di cui all’
articolo 28, comma 2, il Consiglio in carica continua a
svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla legge
regionale vigente alla data di entrata in vigore del
presente Statuto.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 16 aprile 2005
LORENZETTI |