|
|
|
|
STATUTI REGIONALI - TOSCANA |
|
|
|
Statuto
della Regione
Toscana
Approvato dal Consiglio regionale con prima
deliberazione in data 6 maggio 2004 e con seconda
deliberazione in data 19 luglio 2004 |
|
|
TITOLO I - La Regione Toscana
Art. 1
(La Regione Toscana)
1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale
ed esercita e valorizza la propria autonomia
costituzionale nell’unità e indivisibilità della
Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel
quadro dei principi di adesione e sostegno all’Unione
europea.
Art. 2
(Territorio, capoluogo, stemma)
1. La Regione comprende i territori delle province di
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si
riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.
3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti
con legge.
Art. 3
(Principi generali)
1. La Regione fonda la propria azione sui valori della
Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per
la Costituzione europea.
2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno
sviluppo della persona e dei principi di libertà,
giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della
dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà
sociale e istituzionale; opera per l’integrazione delle
politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce
le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i
residenti e dei toscani residenti all’estero alle scelte
politiche regionali.
5. La Regione promuove l’effettivo esercizio dei diritti
politici ai toscani residenti all’estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi
costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli
immigrati.
Art. 4
Finalità principali)
1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela
della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza
dei luoghi di lavoro, all’istruzione, alla formazione
permanente, alla conoscenza;
b) la promozione dei diritti al pluralismo
dell’informazione e della comunicazione, dell’accesso
alla cultura come bisogno individuale e valore
collettivo;
c) il diritto alla salute;
d) il diritto dei minori ad interventi intesi a
garantirne la protezione sociale;
e) il diritto delle persone con disabilità e delle
persone anziane ad interventi intesi a garantirne la
vita indipendente e la cittadinanza attiva;
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e
alla valorizzazione della differenza di genere nella
vita sociale, culturale, economica e politica, anche
favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei
livelli istituzionali e di governo e negli enti
pubblici;
g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata
sul matrimonio;
h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
i) la promozione della scienza e, nel rispetto della
persona umana, della libertà di ricerca scientifica;
l) il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela
dell’ambiente e del patrimonio naturale, la
conservazione della biodiversità, la promozione della
cultura del rispetto per gli animali;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico;
n) la promozione dello sviluppo economico e di un
contesto favorevole alla competitività delle imprese,
basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel
rispetto dei principi di coesione sociale e di
sostenibilità dell’ambiente;
o) la valorizzazione della libertà di iniziativa
economica pubblica e privata, del ruolo e della
responsabilità sociale delle imprese;
p) la promozione della cooperazione come strumento di
democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone
il potenziamento con i mezzi più idonei;
q) la tutela e la promozione dell’associazionismo e del
volontariato;
r) la promozione dei valori della pace, della
solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e
religioni;
s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di
discriminazione legata all’etnia, all’orientamento
sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e
sociale;
t) l’accoglienza solidale delle persone immigrate,
secondo i principi del pluralismo delle culture, del
reciproco rispetto e dell’integrazione sociale;
u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro
la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù,
le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità
della persona;
v) il riconoscimento dell’autonomia delle comunità
locali, la promozione del sistema delle autonomie, la
valorizzazione delle distinte identità culturali,
sociali ed economiche del territorio regionale, la
tutela dei comuni minori, dei territori montani e
insulari;
z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed
istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del
principio di buona amministrazione, secondo criteri di
imparzialità, trasparenza, equità.
Art. 5
(Verifica dei principi e dei diritti)
1. La Regione assume a base della sua azione i principi
e i diritti del presente titolo, dei quali verifica
periodicamente lo stato di attuazione.
TITOLO II - Gli organi della Regione
CAPO I - Il consiglio
SEZIONE I - Elezioni e funzioni
Art. 6
(Elezione)
1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio
universale e diretto con le modalità previste dalla
legge elettorale regionale.
2. Il numero dei consiglieri è sessantacinque.
Art. 7
(Entrata in carica e durata)
1. I consiglieri regionali entrano in carica all’atto
della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a
partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino
alla prima seduta del consiglio della legislatura
successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre
consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione
della legge elettorale. (comma modificato dall'art 1
della legge 8 gennaio 2010 n. 1)
Art. 8
(Insediamento del consiglio)
1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il
decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti
ed è convocato dal consigliere più anziano d’età.
Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un
quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta
provvisoriamente dal consigliere più anziano d’età e i
due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni
di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla
elezione al proprio interno del presidente del consiglio
e dell’ufficio di presidenza.
Art. 9
(Prerogative dei consiglieri)
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera
Regione senza vincolo di mandato e non possono essere
chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del
mandato, di accedere agli uffici della Regione e di
ottenere la documentazione e le informazioni in loro
possesso, nel rispetto delle norme a tutela della
riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei
casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche
nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed
organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l’accesso dei consiglieri presso
altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere
le informazioni utili all’espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni
nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno,
che fissa termini tassativi per le risposte della
giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti
dall’articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi
attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l’indennità, anche
differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l’assegno
vitalizio.
8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e
dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno
esercizio delle funzioni.
Art. 10
(Ruolo delle minoranze)
1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella
programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina
dei tempi per l’esame nel merito delle proposte e per le
risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella
normativa relativa alla costituzione delle commissioni
d’inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla
composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e
controllo.
2. Il regolamento interno prevede la istituzione di un
portavoce dell’opposizione, espresso dai gruppi
consiliari della coalizione di minoranza maggiormente
rappresentativa, e ne garantisce le funzioni.
Art. 11
(Funzioni del consiglio)
1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità
toscana, è l’organo legislativo, indica l’indirizzo
politico e programmatico della Regione e ne controlla
l’attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di
propria competenza; il programma di governo; gli atti
della programmazione regionale, generale e di settore;
gli atti della pianificazione territoriale regionale; i
bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le
loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di
indirizzo nei confronti degli organi di governo
regionali per tutti i settori d’intervento e per le
relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla
Regione con altri Stati e le intese con enti
territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti
di propria competenza e alla formazione degli atti
comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di
intervento della Regione nella programmazione nazionale,
degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della
attività economica e finanziaria della Regione; la
rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli
obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica
inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione
degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al
Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci
preventivi degli enti, delle aziende e degli altri
organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità
delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della
comunità regionale, promuove l’attuazione dei principi e
l’effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie
le relative verifiche; delibera in materia di referendum
popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e
133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della
Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto
o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge;
mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli
organismi di rappresentanza politica nazionali ed
esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei
residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso
attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero
previste dalle fonti normative regionali in conformità
ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli
organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere
esercitate dagli organi di governo della Regione, né in
via d’urgenza, né per delega.
SEZIONE II - Organizzazione
Art. 12
(Presidente del consiglio regionale)
1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a
scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei
componenti il consiglio; al secondo scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è
sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta
mesi ed è rieleggibile.
Art. 13
(Funzioni del presidente del consiglio)
1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del
consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni
regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede
l’ufficio di presidenza; programma i lavori del
consiglio; garantisce l’esercizio dei diritti dei
consiglieri e il ruolo dell’opposizione; rappresenta il
consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge,
per gli atti rientranti nell’autonomia organizzativa del
consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di
legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal
regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi
regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo
Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite
dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento
interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente
della giunta lo svolgimento di comunicazioni al
consiglio sullo stato di attuazione delle politiche
regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle
commissioni consiliari.
Art. 14
(Ufficio di presidenza)
1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del
consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari,
due dei quali con funzioni di questore.
2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari
sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio
segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad
un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto,
i più anziani di età.
3. L’ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed
è rieleggibile.
Art. 15
(Funzioni dell’ufficio di presidenza)
1. L’ufficio di presidenza coadiuva il presidente
nell’esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio
autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli
indirizzi per l’organizzazione degli uffici consiliari e
per la gestione del personale; nomina il segretario
generale del consiglio, su proposta del presidente;
verifica i risultati della gestione consiliare; esercita
le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto,
dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.
Art. 16
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può
essere formato anche da un consigliere, se esso sia
l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni
regionali.
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra
a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni
dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei
medesimi, l’assegnazione di contributi finanziari, di
personale, locali, servizi.
5. L’assegnazione dei contributi e le modalità di
rendicontazione sono disciplinate dalla legge.
Art. 17
(Presidenti dei gruppi consiliari)
1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari,
rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni
stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del
consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
collabora con il presidente del consiglio e l’ufficio di
presidenza per la organizzazione delle attività e dei
lavori consiliari.
Art. 18
(Commissioni consiliari)
1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel
numero e con le competenze stabilite dal suo
regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per
oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione
all’entità numerica dei gruppi, secondo le norme del
regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione
permanente e può partecipare ai lavori di tutte le
commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle
commissioni. Il presidente e i componenti della giunta
hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di intervenire
alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e
di proposta.
Art. 19
(Poteri delle commissioni permanenti)
1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie
di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti.
Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti
dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto
unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni
di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo
economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle
politiche regionali, sull’attuazione degli atti
consiliari di indirizzo e di programmazione,
sull’applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal
titolo primo.
3. Le commissioni, per l’esercizio delle loro funzioni,
svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti
ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti,
organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con
questi soggetti e promuovono la partecipazione dei
cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi
previsti dall’articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre
ispezioni, ottenere l’esibizione di atti e documenti,
convocare il personale degli uffici, che è tenuto a
presentarsi e non può opporre il segreto d’ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di
competenza degli organi di governo regionale, nei casi
previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle
commissioni permanenti.
Art. 20
(Commissione di controllo)
1. Una commissione permanente, presieduta da un
consigliere di opposizione e istituita ai sensi
dell’articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di
attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza
degli atti con la programmazione regionale, generale e
di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri
preventivi sulla coerenza degli atti con la
programmazione regionale: se il parere è negativo,
l’atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa
conferma dell’organo che l’ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui
rendiconti degli organi regionali e funzioni di
vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e
sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti
dalla Regione indicate dal regolamento interno del
consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la
composizione della commissione, della quale possono far
parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni
permanenti.
Art. 21
(Commissioni d’inchiesta)
1. Il consiglio può istituire commissioni d’inchiesta su
questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d’inchiesta sono istituite anche senza
voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un
quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di
due commissioni d’inchiesta istituite senza il voto
consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle
sedute delle commissioni d’inchiesta quando ne sono
richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la
nomina, la composizione, i poteri e le modalità di
funzionamento delle commissioni d’inchiesta.
SEZIONE III - Funzionamento
Art. 22
(Regolamento interno del consiglio)
1. Il consiglio approva un regolamento interno di
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle
attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre
quarti dei componenti il consiglio nella prima
votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle
successive due votazioni e con la maggioranza dei
componenti il consiglio a partire dalla quarta
votazione.
Art. 23
(Potere di iniziativa)
1. L’iniziativa delle leggi e degli altri atti di
competenza del consiglio appartiene a ciascun
consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia
conferita dallo Statuto.
2. L’iniziativa degli atti interni del consiglio è
riservata ai consiglieri.
3. L’iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è
riservata alla giunta.
Art. 24
(Programmazione dei lavori)
1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono
programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal
regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è
definito dal presidente del consiglio con il concorso
dell’ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e
delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi
particolari, di altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari
di necessità e urgenza, l’esame diretto delle proposte
in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono
dedicate all’esame di argomenti di rilevante interesse
generale.
Art. 25
(Convocazione)
1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne
stabilisce l’ordine del giorno, con il concorso
dell’ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi
consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d’urgenza, è convocato entro
cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità
per la convocazione del consiglio, che è disposta anche
su richiesta del presidente della giunta o di un quinto
dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi
consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un
quinto dei consiglieri.
Art. 26
(Modalità delle deliberazioni)
1. Il consiglio delibera validamente con la
partecipazione al voto della maggioranza dei suoi
componenti e con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite
dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i
casi di voto segreto previsti dal regolamento.
Art. 27
(Pubblicità delle riunioni)
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i
casi previsti dal regolamento interno.
Art. 28
(Autonomia del consiglio)
1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile,
funzionale e organizzativa.
2. L’ordinamento contabile del consiglio è disciplinato
con apposito regolamento interno, nel quadro dei
principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l’assistenza
tecnica all’esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli
uffici del consiglio.
CAPO II - Il Governo
SEZIONE I - Gli organi
Art. 29
(Organi di governo)
1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli
organi di governo della Regione.
Art. 30
(Indennità)
1. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 7, si
applicano anche ai componenti degli organi di governo.
SEZIONE II - Il presidente della giunta
Art. 31
(Elezione)
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente al consiglio e con
le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed
entra in carica all’atto della proclamazione.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla
votazione per l’elezione del presidente del consiglio e
dell’ufficio di presidenza.
Art. 32
(Programma di governo e formazione della giunta)
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del
consiglio, illustra il programma di governo e presenta
il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci
giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri
componenti della giunta dopo l’approvazione del
programma di governo o comunque decorso il termine del
comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne
esercita le funzioni.
Art. 33
(Durata in carica)
1. Il presidente della giunta dura in carica l’intera
legislatura ed esercita le funzioni fino alla
proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall’incarico nei
casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei componenti il consiglio e approvata per
appello nominale con il voto della maggioranza dei
componenti il consiglio. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o
dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al
presidente del consiglio, sono discusse in un’apposita
seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti
giorni dalla presentazione. Entro questo termine le
dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono
accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità
disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le
dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla
Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con
l’indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal
vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo
successivo alla cessazione anticipata del presidente,
rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo
consiglio e fino alla proclamazione del nuovo
presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano
nei casi di scioglimento e rimozione previsti
dall’articolo 126, comma primo, della Costituzione.
Art. 34
(Funzioni)
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione,
dirige la politica della giunta e ne è responsabile,
promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e
revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i
rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al
consiglio; predispone il programma di governo e ne cura
l’attuazione; adotta i provvedimenti d’urgenza di
competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle
nomine di competenza degli organi di governo regionali,
dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i
giudizi di legittimità costituzionale e solleva i
conflitti di attribuzione, informandone preventivamente
il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso
attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero
previste dalle fonti normative regionali in conformità
ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli
organi regionali.
SEZIONE III - La giunta
Art. 35
(Composizione)
1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di
componenti, denominati assessori, “non superiore a
dieci”(comma modificato dall'art . 2 della legge 8
gennaio 2010 n. 1)
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della
giunta.
3..Abrogato (comma abrogato dall'art
. 2 della legge 8 gennaio 2010 n. 1)
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi
di assenza e negli altri casi in cui questi non possa
esercitare temporaneamente le proprie funzioni.
Art. 36
(Durata in carica)
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che
l’ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai
sensi dell’articolo 33.
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei
confronti di singoli assessori, a seguito di mozione
motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni
dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica
entro venti giorni al consiglio le proprie motivate
decisioni conseguenti all’approvazione della mozione di
non gradimento.
Art. 37
(Funzioni)
1. La giunta esercita le funzioni amministrative di
competenza della Regione, nei limiti previsti dallo
Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i
regolamenti di sua competenza e delibera proposte di
regolamento di competenza del consiglio; cura
l’attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e
degli atti di indirizzo approvati dal consiglio;
predispone e gestisce il bilancio della Regione;
approva, previo parere del consiglio, i bilanci
preventivi degli enti, delle aziende e degli altri
organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre
funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo
Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali
in conformità ai criteri statutari di riparto delle
funzioni tra gli organi regionali.
Art. 38
(Organizzazione)
1. La giunta esercita le sue funzioni in forma
collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della
giunta; gli incarichi degli assessori possono essere
modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà
comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da
regolamento interno.
TITOLO III - Le fonti normative
Art. 39
(Elenco delle fonti)
1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le
leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi
previsti dalla legge.
Art. 40
(Procedimento legislativo)
1. Le proposte di legge sono presentate al presidente
del consiglio, che ne cura immediatamente la
distribuzione ai consiglieri e l’assegnazione alle
commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le
modalità e i termini per l’esame delle proposte nelle
commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di
urgenza, dispone la iscrizione all’ordine del giorno
delle commissioni o del consiglio nei casi di
inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità
volte ad assicurare l’esame da parte del consiglio delle
proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle
proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla
proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con
votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso
di procedimento in sede redigente, esprime il voto
finale sulla proposta di legge nella sua interezza.
Art. 41
(Promulgazione)
1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta
entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del
presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi
sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre
dal ricevimento della comunicazione dell’assenso o dalla
scadenza del termine previsto per la pronuncia
dell’organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale,
comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme
disciplinate dal regolamento interno del consiglio.
Art. 42
(Regolamenti)
1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante
regolamenti di attuazione delle leggi regionali,
regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di
attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali
sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio
della commissione consiliare competente, che si
pronuncia entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della proposta; scaduto il termine, la
giunta può procedere all’approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal
consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme
comunitarie sono approvati dalla giunta, con la
procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della
giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti
interni di organizzazione, nei casi previsti dallo
Statuto o dalla legge.
Art. 43
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul
bollettino ufficiale della Regione non oltre il
ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di
emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine
stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la
conoscenza e l’applicazione delle leggi e dei
regolamenti.
Art. 44
(Qualità delle fonti normative)
1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal
fine cura la qualità delle fonti normative regionali e
ne garantisce l’organicità, la chiarezza, la semplicità
delle procedure.
2. E’ promossa, per le finalità del primo comma, la
formazione di testi unici legislativi e regolamentari
per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e
possono essere abrogati o modificati, anche
parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle
leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un
unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o
modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e
della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a
garantire la qualità delle fonti normative e le modalità
di formazione, approvazione e mantenimento dei testi
unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le
disposizioni stabilite a tutela della qualità della
legislazione sono dichiarate improcedibili dal
presidente del consiglio, d’intesa con l’ufficio di
presidenza.
Art. 45
(Controllo sulle leggi)
1. Le commissioni consiliari esercitano controlli
preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e
promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su
coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina
l’inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli
effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e
le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le
forme di esercizio delle funzioni previste dal presente
articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello
svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate
risorse.
TITOLO IV - L’amministrazione
Art. 46
(Programmazione)
1. La programmazione è il metodo dell’attività regionale
e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le
relative procedure, le funzioni degli organi regionali,
degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative
della società toscana nel processo formativo, le
modalità di integrazione con gli atti della
programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme
di partecipazione.
Art. 47
(Organismi di studio e di ricerca)
1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei
dati e delle informazioni utili all’esercizio delle
proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine
anche di organismi autonomi a partecipazione regionale
per le ricerche e la raccolta dei dati necessari
all’esercizio delle rispettive funzioni e alla
formazione degli atti di programmazione.
Art. 48
(Concertazione o confronto)
1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di
iniziativa degli organi di governo, fasi formali di
concertazione o di confronto con rappresentanze
istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee
di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi
di governo, ovvero per verificare i rispettivi
orientamenti, nel caso di atti da sottoporre
all’approvazione del consiglio: in quest’ultimo caso,
l’avvio delle fasi formali è preceduto da un’adeguata
informazione del consiglio, che può approvare specifici
atti di indirizzo.
Art. 49
(Bilanci)
1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia
finanziaria della Regione e di coordinamento della
finanza pubblica, disciplina l’ordinamento contabile
della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con
gli atti della programmazione, la data di presentazione
e le modalità di approvazione dei bilanci e del
rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l’esercizio provvisorio, per
un periodo non superiore a tre mesi, determinando i
limiti dell’attività di spesa.
Art. 50
(Enti dipendenti)
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione,
nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono
essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e
altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e
ordinati con legge regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione
degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza
degli organi di governo e sono soggette a forme di
controllo anche preventivo del consiglio.
Art. 51
(Società ed associazioni)
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase
costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge,
che determina le competenze della giunta e del
consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e
degli altri organismi a partecipazione regionale sono di
competenza del consiglio, nell’esercizio delle funzioni
di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo
da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali
di competenza degli organi di governo sono disciplinate
ai sensi dell’articolo 50, comma 2.
Art. 52
(Uffici e personale)
1. La legge stabilisce i principi dell’ordinamento degli
uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell’interesse dei
cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza,
imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura
la formazione professionale, per garantire efficacia ed
efficienza all’azione amministrativa.
Art. 53
(Dirigenti)
1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli
obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive
degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l’esercizio delle funzioni dei
dirigenti, i requisiti professionali necessari, le
modalità per il conferimento e la revoca degli
incarichi, le responsabilità per i risultati della
gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione
sono nominati dai competenti organi regionali di
direzione politica.
4. E’ applicato il principio della distinzione tra i
compiti degli organi di direzione politica e i compiti
di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica
individuati dalla legge dispongono di specifici uffici
per l’esercizio dei loro compiti.
Art. 54
(Procedimento amministrativo e diritto di accesso)
1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di
motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto
degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi
previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli
interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede
l’individuazione del responsabile della correttezza e
della celerità del procedimento, la cui conclusione è
garantita entro un termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli
meramente esecutivi, sono motivati.
TITOLO V - Organi di tutela e garanzia
Art. 55
(Commissione per le pari opportunità)
1. La commissione per le pari opportunità fra donne e
uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso
il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di
proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni
di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai
fini dell’applicazione dei principi di non
discriminazione e di pari opportunità fra donne e
uomini, funzioni di verifica sull’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 117, comma settimo, della
Costituzione.
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione
della commissione ai procedimenti consiliari.
Art. 56
(Difensore civico)
1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la
tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva
amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su
richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le
modalità di intervento e i relativi effetti sono
disciplinati dalla legge, con riferimento, in
particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la
maggioranza qualificata prevista dalla legge e con
modalità che ne assicurino l’imparzialità e
l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è
rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa
civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia
di funzionamento e assegna al medesimo risorse
finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da
svolgere.
Art. 57
(Collegio di garanzia)
1. E’ istituito, con sede presso il consiglio regionale,
il collegio di garanzia statutaria, con il compito di
verificare la rispondenza delle fonti normative
regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del
consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari,
almeno un quinto dei consiglieri regionali possono
chiedere l’intervento del collegio di garanzia. La
richiesta può pervenire anche dal consiglio delle
autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione
delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non
conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte
normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla
ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta
dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di
attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con
deliberazione del consiglio regionale approvata con il
voto favorevole dei tre quarti dei componenti il
consiglio; è composto da sette membri di alta e
riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico,
di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati
dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei
anni e i suoi componenti non sono immediatamente
rieleggibili.
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di
garanzia e ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza,
prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli
componenti.
TITOLO VI - Il sistema delle autonomie
Art. 58
(Principio di sussidiarietà)
1. La Regione conforma la propria attività al principio
di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare
nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione
della vita sociale e l’esercizio delle funzioni
pubbliche.
Art. 59
(Sussidiarietà sociale)
1. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto
svolgimento di attività di riconosciuto interesse
generale.
2. L’attuazione del principio della sussidiarietà
sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del
livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze
economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei
cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro
specificità, ai fini della valorizzazione della persona
e dello sviluppo solidale delle comunità.
Art. 60
(Autonomie funzionali)
1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne
favorisce la partecipazione all’attività propria e degli
enti locali.
Art. 61
(Conferenza permanente delle autonomie sociali)
1. La legge disciplina la conferenza permanente delle
autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre
sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al
consiglio ai fini della formazione degli atti della
programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli
esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l’autonomia e
le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad
essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio
regionale.
Art. 62
(Sussidiarietà istituzionale)
1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge
agli enti locali le funzioni amministrative nelle
materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1,
sostiene l’esercizio associato delle funzioni dei
comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i
comuni, le province e la città metropolitana, valorizza
il ruolo delle comunità montane e dei circondari
istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni
amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute
esigenze unitarie di livello regionale.
Art. 63
(Regolamenti degli enti locali)
1. L’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi
regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche
esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare
requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti
al comma precedente, possono disciplinare in via
transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in
attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti
locali.
Art. 64
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa
della attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,
al finanziamento delle funzioni conferite agli enti
locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo
criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è
soggetta a verifiche di funzionalità della spesa
condotte d’intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti
da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali,
salva la potestà degli enti di istituirli.
Art. 65
(Concorso degli enti locali)
1. La Regione assume gli atti della programmazione
locale come rilevanti ai fini della formazione e
dell’attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di
concertazione o di confronto previste dall’articolo 48 e
concorrono ad orientare la Regione nell’esercizio delle
funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli
atti comunitari.
Art. 66
(Consiglio delle autonomie locali)
1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con
legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza
del sistema degli enti locali della Toscana, con
funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di
rappresentanza territoriale e le modalità di
costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere
obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della
programmazione regionale, sulle proposte di legge e di
regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio
delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio
delle autonomie locali contrario o condizionato
all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere
con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al
presidente della giunta, previa informazione del
consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro
le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema
degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi
regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie
locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali
le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti
e garantisce l’autonomia di funzionamento dell’organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie
locali prevede requisiti di validità delle sedute e
delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti
norme del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 67
(Seduta congiunta)
1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie
locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una
volta l’anno, per l’esame di problemi di comune
interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d’intesa l’ordine
del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio
regionale.
TITOLO VII - Gli altri rapporti istituzionali
Art. 68
(Rapporti con le altre regioni)
1. La Regione promuove intese con le altre regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura
di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con
legge e possono prevedere anche la costituzione di
organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le
altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei
confronti dello Stato e dell’Unione europea, per ridurre
gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare
indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà
sociale.
Art. 69
(Rapporti con lo Stato)
1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla
normativa vigente, al processo di formazione e di
attuazione delle leggi e degli atti di governo statali,
ispirandosi al principio di leale collaborazione.
Art. 70
(Rapporti con l’Unione europea)
1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei
modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla
formazione e attuazione degli atti comunitari nelle
materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del
consiglio si informano reciprocamente sulle attività
svolte in sede comunitaria nell’ambito delle rispettive
attribuzioni.
Art. 71
(Relazioni internazionali)
1. La Regione promuove e sviluppa relazioni
internazionali, volte ad affermare, nel rispetto
dell’interesse nazionale, principi di dialogo e di
amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio
culturale, di cooperazione economica e sociale, di
sostegno dei diritti e dei valori dell’identità toscana.
2. La Regione, nelle materie di competenza regionale,
conclude accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei limiti
stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa
richiamate.
TITOLO VIII - La partecipazione
Art. 72
(Principi)
1. La legge promuove, secondo i principi dell’articolo
3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei
soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come
iniziativa autonoma verso l’amministrazione, come libero
apporto propositivo alle iniziative regionali, come
intervento nelle fasi formali di consultazione, come
contributo alla verifica degli effetti delle politiche
regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione,
garantisce politiche attive dirette alla semplicità
delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla
funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della
partecipazione.
Art. 73
(Dovere di informazione)
1. La Regione stabilisce le modalità per rendere
effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati
alla più ampia e imparziale informazione sull’attività
regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione,
prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su
atti di particolare interesse per la comunità regionale.
Art. 74
(Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere
esercitata da cinquemila elettori della regione, da
almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio
provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio
delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della
proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre
nove mesi dalla presentazione.
Art. 75
(Referendum abrogativo)
1. Il referendum abrogativo di una legge o di un
regolamento regionale è indetto su richiesta di
quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su
parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o
regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo
lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i
relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni
degli organi regionali, le leggi e i regolamenti
concernenti accordi o intese di carattere internazionale
o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è
approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per
mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non
possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo
nel corso della medesima legislatura o comunque prima di
tre anni dalla data della votazione.
Art. 76
(Referendum consultivo)
1. Il referendum consultivo su proposte di particolare
interesse per la popolazione è indetto su richiesta di
trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi
dei suoi componenti, può sottoporre a referendum
consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal
regolamento interno.
Art. 77
(Normativa sui referendum)
1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il
procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei
referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di
assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori
dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione
di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e
denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto
regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.
Art. 78
(Ammissibilità dei referendum)
1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei
referendum sono espressi dal collegio di garanzia
statutaria.
TITOLO IX - Norme finali e transitorie
Art. 79
(Modifica dello Statuto)
1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta a
ciascun consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure
di consultazione del consiglio delle autonomie locali e
degli enti e delle organizzazioni rappresentative della
società toscana sulle proposte di modifica dello
Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale
dello Statuto, senza sostituzione.
Art. 80
(Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del testo
promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto
vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
Statuto.
Art. 81
(Norme transitorie)
1. L’articolo 6, comma 2, e l’articolo 35, comma 1 e 3,
si applicano a decorrere dalla prima elezione del
consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge
elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei
referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino
alla costituzione del collegio di garanzia.
Art. 82
(Differenza di genere)
1. L’uso, nel presente Statuto, del genere maschile per
indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi
pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad
entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze
di semplicità del testo. |
|