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TITOLO I
Costituzione della Regione
Art. 1
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione
autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità
politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile,
sulla base dei principi della Costituzione e secondo il
presente Statuto.
Art. 2
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo
Cagliari.
TITOLO II
Funzioni della Regione
Art. 3
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica1 e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha
potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico del
personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni2;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di
miglioramento agrario e fondiario3;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle
acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della
Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4
Nei limiti del precedente articolo e dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana
norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle
miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito
fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle
casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle
altre aziende di credito di carattere
regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione
fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante
opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e
gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5
Salva la competenza prevista nei due precedenti
articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue
particolari esigenze le disposizioni delle leggi della
Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione,
sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli
studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle
materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli
art. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali
dalle leggi della Repubblica.
Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le
siano delegate dallo Stato.
TITOLO III
Finanze - Demanio e patrimonio
Art. 7
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà
nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle
persone giuridiche riscosse nel territorio della
regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla
fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che
hanno la sede centrale nella
regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera nella sede centrale e negli
stabilimenti ed impianti situati nel territorio
regionale, nonché di quelle operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede centrale
fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti
a soggetti che prestano la loro opera presso
stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale;
le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e
commerciali con sede centrale nella regione sugli
emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro
opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal
territorio regionale spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli
dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa nel territorio della regione, compresa quella
relativa alla importazione, al netto dei rimborsi
effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da
determinarsi preventivamente per ciascun anno
finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in
relazione alle spese necessarie ad adempiere
le funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facoltà di istituire con legge
in armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria.
Art. 9
La Regione può affidare agli organi dello Stato
l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
La Regione collabora all'accertamento delle imposte
erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale
nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui scade il termine per l'accertamento agli uffici
finanziari dello Stato nella regione, dati,fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un
maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla .
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono
tenuti a riferire alla giunta regionale sui
provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla
stessa ricevute.
Art. 10
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'Isola, puo’ disporre, nei limiti della propria
competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali
per nuove imprese.
Art. 11
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da
essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad
investimenti in opere di carattere permanente, per una
cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 12
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
Art. 13
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano
organico per favorire la rinascita economica e sociale
dell'Isola.
Art. 14
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei
beni e diritti patrimoniali dello Stato di
natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il
demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza
statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato,finché
duri tale condizione. I beni immobili situati nella
Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano
al patrimonio della Regione.
TITOLO IV
Organi della Regione
Art. 15
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il Presidente della Regione7 8. In
armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina
la forma di governo della Regione e, specificatamente,
le modalità di elezione, sulla base dei principi di
rappresentatività e di stabilità, del Consiglio
regionale, del Presidente della Regione e dei componenti
della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della
Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto
di iniziativa legislativa del popolo sardo e la
disciplina del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del
Presidente della Regione se eletto a suffragio
universale e sciolto quando non sia in grado di
funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è
comunicata al Governo ai sensi del primo comma
dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge
regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale,la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
del Consiglio regionale. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata
approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto
se, entro tre mesi
dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da
un trentesimo degli aventi diritto al voto per
l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 16
Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri
eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
segreto.
Art. 17
È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è
iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere o di un altro
Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con
popolazione superiore a diecimila
abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo11.
Art. 18
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a
decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre
la seconda domenica successiva al compimento del periodo
di cui al precedente comma. Il decreto di indizione
delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita
per la
votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti
giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione
del Presidente della Regione in carica.
Art. 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il
Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in
conformità al regolamento interno, che esso adotta a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su
richiesta del Presidente, della Giunta regionale o di un
quarto dei suoi componenti.
Art. 21
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide
se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che sia prescritta una
maggioranza speciale.
Art. 22
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia puo’ deliberare di riunirsi in
seduta segreta.
Art. 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento
di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro
ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato
e della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 24
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Art. 26
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata
con legge regionale.
Art. 27
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative
e regolamentari attribuite alla Regione.
Art. 28
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale,
ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Art. 30
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato
da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo
per articolo, con votazione finale.
Articolo 31
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio
e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza
dell'anno solare.
Art. 32 (abrogato)
Art. 33
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata al Governo della Repubblica e promulgata
trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il
Governo non la rinvii al Consiglio
regionale col rilievo che eccede la competenza della
Regione o contrasta con gli interessi nazionali. Ove il
Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro
quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo
della Repubblica non promuove la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della
Repubblica consente, non
sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il
Governo non consenta, si applica il secondo comma del
presente articolo. Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Regione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34
Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi
componenti sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35.
Un componente della Giunta regionale assume le funzioni
di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio regionale.
Art. 36 (abrogato)
Art. 37
La Giunta regionale è responsabile di fronte al
Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina
le dimissioni della Giunta.
Art. 38
I membri della Giunta regionale hanno diritto di
assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne
facciano parte.
Art. 39
L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della
Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio
pubblico.
Art. 40
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano
nominati membri della Giunta regionale sono messi a
disposizione della Regione senza assegni, ma conservano
gli altri diritti di carriera e
di anzianità.
Art. 41
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale
preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato
ricorso alla Giunta, che decide con decreto del
Presidente della Regione22. Tale decreto costituisce
provvedimento definitivo.
Art. 42
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di
consulenza tecnica.
TITOLO V - Enti locali
Art. 43
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano
l'attuale struttura di enti territoriali.
Con legge regionale possono essere modificate le
circoscrizioni e le funzioni delle province, in
conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna
delle province interessate espressa con referendum.
Art. 44
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole agli enti locali o valendosi
dei loro uffici.
Art. 45
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo’ con
legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Articolo 46
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato
da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti
con legge regionale in armonia coi principi delle leggi
dello Stato.
TITOLO VI
Rapporti fra lo Stato e la Regione
Art. 47
Il Presidente della Regione dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli
interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri,
quando si trattano questioni che riguardano
particolarmente la Regione.
Art. 48
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni
amministrative dello Stato non delegate e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le
funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno
esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal
Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale
scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o
gravi violazioni di legge o quando, nonostante la
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non
proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del
Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione
parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta
ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che
debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il
nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro
venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è
disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e
gravi violazioni di legge.
La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale.
Art. 51
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e
proposte di legge su materie che interessano la Regione.
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione
di una legge o di un provvedimento dello Stato in
materia economica o finanziaria risulti manifestamente
dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al
Governo della Repubblica, il quale, constatata la
necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a
norma dell'art. 77 della Costituzione.
Art. 52
La Regione è rappresentata nella elaborazione dei
progetti dei trattati di commercio che il Governo
intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino
scambi di specifico interesse della Sardegna. La Regione
è sentita in materia di legislazione doganale per quanto
concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.
Art.53
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle
tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi
nazionali di comunicazione e trasporti terrestri,
marittimi ed aerei che possano
direttamente interessarla.
TITOLO VII
Revisione dello Statuto
Art. 54
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere
esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno
ventimila elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati
dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro
due mesi29. Qualora un progetto di modifica sia stato
approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed
il parere del Consiglio regionale sia contrario, il
Presidente della Regione può indire un referendum
consultivo prima del compimento del termine previsto
dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto
possono essere modificate con leggi ordinarie della
Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in
ogni caso sentita la Regione.
TITOLO VIII
Norme transitorie e finali
Art. 55
Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta
regionale sarda durano fino alla prima elezione del
Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della
Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del
presente Statuto. La prima elezione del Consiglio
regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello
Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei
deputati, secondo le norme che saranno stabilite con
decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la
Consulta regionale. Le circoscrizioni elettorali sono
determinate in corrispondenza delle attuali province.
Art. 56
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per
la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le
norme relative al passaggio degli uffici e del personale
dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione
del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al
parere della Consulta o del Consiglio regionale e
saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Articolo 58
La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
Norme transitorie
Articolo 3, comma 2
Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista
dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, il
Presidente della Regione è eletto
a suffragio universale e diretto. L'elezione è
contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro
dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto
nomina i componenti la Giunta e può successivamente
revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di
Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri
e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione.
Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Regione in caso di dimissioni,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo
quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano al Consiglio
regionale in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Se non è altrimenti
disposto dalla legge regionale prevista dal citato
articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al
Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi
le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale.
Articolo 3, comma 3
Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il
rinnovo del Consiglio regionale non siano state
approvate le conseguenti modificazioni alla legge
elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione
del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente
della Regione si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni delle leggi della Repubblica che
disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a
statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste
da tali disposizioni sono costituite dal territorio di
ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i
consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario,
dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla
Presidenza della Regione i capilista delle liste
regionali. È proclamato eletto Presidente della
Regione il candidato capolista che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Regione fa parte del Consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge
23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al
penultimo periodo del presente comma si applicano anche
in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di
consigliere il candidato capolista alla carica di
Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei
seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale, proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in
sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale
procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del
quale si deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A
questa elezione continuano ad applicarsi, in via
suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le
disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per
l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla
disciplina dell'organizzazione amministrativa del
procedimento elettorale e delle votazioni.
Articolo 3, comma 4
Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale decade
quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una
mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente
della Regione, non sia in grado di funzionare per
l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso
si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3
del presente articolo.
Norme finali
Articolo 6, comma 3
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Governo provvede a
compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare
modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto
speciale per la Sardegna, quale risulta dalle
disposizioni contenute nella legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23
febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122,
nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella
legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in
vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente
legge costituzionale.
Note
1 - Le parole “dello Stato” sono state sostituite da
“della Repubblica” dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
2 - Lettera cos“ sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23
settembre 1993, n. 2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1993, n. 226.
3 - Lettera cos“ corretta da “Avviso di rettifica”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1948, n.
141.
4 - Articolo cos“ sostituito dall'art. 1, L. 13 aprile
1983, n. 122.
5 - L’art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122 sostituisce
l’originario comma 2 dell’art. 9 con tre commi.
6 - I commi 3 e 4 dell’articolo 12 sono stati abrogati
dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122.
7 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2 in tutto il testo dello Statuto Speciale per la
Sardegna.
8 - Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31
gennaio 2001, n. 2.9 - I commi da 2 a 5 sono stati
aggiunti dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
10 - Articolo cos“ sostituito dall'articolo unico,
L.Cost. 9 maggio 1986, n. 1 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 maggio 1986, n. 111 e successivamente
dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
11 - Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31
gennaio 2001, n. 2. Il comma 3 è stato abrogato
dall’art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
12 - Articolo cos“ sostituito dall'art. 2, L. Cost. 23
febbraio 1972, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 marzo 1972, n. 63 e
successivamente dall'art. 2, L. Cost. 12 aprile 1989, n.
3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
13 - Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio
2001, n. 2.
14 - Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio
2001, n. 2
15 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
16 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
17 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
19 - Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio
2001, n. 2.
20 - Il primo comma è stato abrogato dall'art. 3,
L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
21 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
22 - Il primo comma è stato così modificato dall'art. 3,
L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
23 - Con la L. 16 luglio 1974, n. 306, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1974, n. 304, è stata
istituita la provincia di Oristano.
Con la L.R. 12 luglio 2001, n. 9, pubblicata nel
B.U.R.A.S. 16 luglio 2001, n. 2, parte I e II, sono
state istituite le province di Carbonia -
Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia
- Tempio.
24 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2.
25 - Le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
state sostituite dalle parole “Presidente della
Regione”, ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001,
n. 2. |