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STATUTI REGIONALI - PUGLIA |
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Statuto
della Regione Puglia
Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 |
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TITOLO I
PRINCIPI
Art. 1
1. La Puglia, nell’unità e indivisibilità della
Repubblica e nell’ambito dell'Unione europea, è Regione
autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei
diritti, delle libertà della persona umana e sui valori
che hanno informato quanti si sono battuti per la
Liberazione e per la riconquista della democrazia nel
nostro Paese.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture,
religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni
che la abitano e per il carattere aperto e solare del
suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa
verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli
scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.
3. La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi
abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza
ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo
attuando il principio di sussidiarietà, come
responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai
bisogni e come integrazione costante con le iniziative
delle formazioni sociali e del volontariato dirette
all’interesse generale e alla tutela pubblica dei
diritti universali.
Art. 2
1. La Puglia riconosce la propria identità nel
territorio e nelle tradizioni regionali che
costituiscono risorsa da tramandare alle future
generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da
proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue
componenti ambientale, paesaggistica, architettonica,
storico culturale e rurale.
Art. 3
1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e
nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela
delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti
fondamentali dei popoli e della persona, con particolare
riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai
diversamente abili.
Art. 4
1. La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze
linguistiche presenti nel proprio territorio.
2. La Regione valorizza il legame con i pugliesi
emigrati.
Art. 5
1. La Regione tutela l’infanzia e i diritti dei minori,
degli anziani e della famiglia, con
adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai
nuclei familiari socialmente svantaggiati.
Art. 6
1. La Regione garantisce in ogni campo dell’attività
politica, sociale, familiare, scolastica, professionale
e lavorativa il principio della parità tra i sessi,
valorizzando la consultazione degli organismi di parità
e pari opportunità istituiti con legge regionale ai
sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.
2. La legge regionale promuove parità di accesso fra
donne e uomini alle cariche eletti
e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della
presenza fra generi.
Art. 7
1. I comuni i cui territori sono compresi nelle province
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono
la Regione Puglia.
2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di
città metropolitana è attuata attraverso le procedure di
legge.
3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma
stabiliti con legge regionale.
4. Le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono
ubicate nella città capoluogo Regione.
TITOLO II
COMPITI E FINALITÀ
Art. 8
1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie
locali secondo i principi di sussidiarietà, leale
collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza
delle funzioni.
2. La Regione favorisce la partecipazione delle
autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali
all’esercizio dell’attività legislativa.
Art. 9
1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle
norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione
delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le
Regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più ampi
processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse
culture.
2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi
rappresentativi, alla formazione di decisioni degli
organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza,
nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato.
3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni e
nell’interesse delle rispettive comunità.
Art. 10
1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita
dei cittadini, con particolare attenzione alle
condizioni dei diversamente abili, garantisce la
sicurezza sociale e il diritto alla salute e
all’assistenza.
2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia
della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle
risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei
confronti delle generazioni future.
Art. 11
1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile
dell’economia pugliese, nel rispetto dell’ambiente,
attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema
produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le
vocazioni territoriali con azioni di concertazione
istituzionale e a internazionalizzare l’economia
regionale.
2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto
al lavoro, la Regione attua politiche
attive, con particolare riferimento alle esigenze e alle
aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per
la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua
piena attuazione.
3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla
coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì
promuove e favorisce la cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini speculativi. definendone con
legge gli strumenti attuativi.
4. La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni
sindacali nella rappresentanza dei lavoratori.
5. La Regione valorizza e sostiene l’impresa e riconosce
il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.
6. La Regione valorizza e tutela l’artigianato, anche
nelle sue forme associate.
Art. 12
1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l’arte, la
musica e lo sport, tutela i beni culturali e
archeologici, assicurandone la fruibilità.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente
essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne
promuove iniziative di produzione e divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio,
sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne
la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con
il sistema universitario pugliese.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione
Art. 13
1. La Regione:
a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole
dei cittadini l’elemento essenziale della vita pubblica
democratica;
b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra
le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento
nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie
funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti
portatori di interessi diffusi;
e) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le
forme democratiche di associazionismo e di autogestione.
Art. 14
(Diritto all'informazione)
1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei
cittadini all’informazione sull’attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei
cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità
dell’ambiente, sui rischi per la salute derivanti
dall’esercizio di attività economiche o dall’esecuzione
di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni
situazione di pericolo che possa loro derivare da
attività incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto
finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei
cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento
dei servizi e delle prestazioni.
4. La legge regionale disciplina l’esercizio dei diritti
di cui al presente articolo.
Capo II
Partecipazione popolare
Art. 15
(Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare di legge si esercita secondo le
disposizioni del presente Statuto e della legge
regionale, mediante la presentazione di un progetto
redatto in articoli e sottoscritto da almeno
quindicimila elettori della regione.
2. L’iniziativa legislativa può essere inoltre
esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal
Consiglio dell’area metropolitana, da ciascun Consiglio
di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque
Consigli comunali.
3. L’iniziativa legislativa dei soggetti di cui al
presente articolo non è ammessa per la revisione dello
Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e
non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la
scadenza del Consiglio regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non
esaminati non decadono in caso di scadenza o
scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura
servizi e strutture per l’assistenza ai proponenti e
definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.
6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del
quorum richiesto e dichiara l’ammissibilità
dell’iniziativa legislativa.
7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 6 sono esercitate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 16
(Petizione)
1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le
organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali
possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale,
secondo le modalità previste dal regolamento interno,
per sollecitare l’intervento della Regione su questioni
di interesse collettivo.
Art. 17
(Referendum statutario)
1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con
la quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a
referendum popolare, ai sensi dall'articolo 123, terzo
comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo
degli elettori della regione, calcolato in base
all’aggiornamento delle ultime liste elettorali, o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del
quorum previsto per la richiesta e ne dichiara
l’ammissibilità.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di
svolgimento del referendum.
4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 2 sono esercitate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 18
(Referendum abrogativo)
1. Nell’ambito della regione è indetto referendum per
l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale
quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei
comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o
metropolitani, trenta Consigli comunali che
rappresentino almeno un quarto degli abitanti della
regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo
Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del
Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi
tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari
meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive
dell’Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente
esecutivi di leggi regionali non possono essere
sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non
attiene anche alle relative disposizioni legislative.
4. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata
negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio
regionale, calcolati dal deposito del testo della
richiesta abrogativa a norma di legge.
5. L’ammissibilità della iniziativa referendaria, anche
ai fini della verifica delle modalità di presentazione e
del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio
statutario.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se
partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori
della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto
per la validità del referendum la proposta abrogativa
non può essere ripresentata nella stessa legislatura e
comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale stabilisce le modalità di
svolgimento del referendum.
9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 5 sono esercitate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 19
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di
referendum consultivi per conoscere l’opinione della
popolazione regionale, o di parte di essa, circa
proposte di legge, regolamenti regionali e atti di
programmazione generale e settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo
delle popolazioni interessate, secondo modalità
stabilite con legge regionale, le proposte di legge
concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 20
(Organi)
Sono organi della Regione Puglia:
a) il Consiglio regionale
b) il Presidente della Giunta regionale
c) la Giunta regionale.
Art. 21
(Organi a rilevanza statutaria)
1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
a) il Consiglio delle autonomie locali;
b) la Conferenza regionale permanente per la
programmazione economica, territoriale e sociale;
c) il Consiglio statutario;
d) le Autorità di garanzia.
Capo I
Organi
Sezione I
Consiglio regionale
Art. 22
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità
pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la
funzione di indirizzo e di controllo dell’attività della
Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica
periodicamente l’attuazione;
b) approva il documento annuale di programmazione
economica e finanziaria;
c) approva con legge i principi e gli indirizzi della
programmazione generale, intersettoriale e settoriale,
la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui
all’articolo 44;
d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il
bilancio di previsione annuale e pluriennale, il
rendiconto generale e l’esercizio provvisorio;
e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla
propria organizzazione funzionale e contabile;
f) delibera le nomine che gli sono attribuite
espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e
dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della
Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli
interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei
referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133
della Costituzione;
i) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla
modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni
a norma dell'articolo 133, secondo comma, della
Costituzione;
j) ratifica con legge le intese previste al penultimo
comma dell’articolo 117 della Costituzione;
k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli
dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
4. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché
la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 23
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia
organizzativa, funzionale e contabile nell’ambito dello
stanziamento del bilancio regionale.
2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica
struttura organizzativa e di proprio personale
appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato
dalla legge regionale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale del Consiglio regionale sono disciplinati con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo i
contratti collettivi di lavoro.
Art. 24
(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del
Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da settanta
consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini,
donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Puglia, con voto diretto, personale,
eguale, libero e segreto.
2. La legge elettorale regionale è approvata a
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne
determina il sistema di elezione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede
alla convalida dell’elezione dei consiglieri regionali
con le modalità stabilite dal proprio regolamento
interno.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.
5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale
resta in carica fino alla data di proclamazione degli
eletti.
Art. 25
(Organi interni del Consiglio regionale)
1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
a) il Presidente
b) l’Ufficio di Presidenza
c) i Gruppi consiliari
d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e
di inchiesta.
Art. 26
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità
previste dal regolamento interno.
2. Il Presidente:
a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero
esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali:
b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon
funzionamento;
c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di
comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse
generale;
d) garantisce il rispetto delle norme del presente
Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con
particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei
diritti delle opposizioni;
e) esercita le altre funzioni previste dal presente
Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi
regionali.
3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni
consiliari.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il
Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
Art. 27
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione
e decadenza)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da
due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e un
Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l’intera
durata della legislatura.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono
eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e
restano in carica per l’intera legislatura, salvo il
disposto di cui al comma 4.
3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice
Presidenti e dei Segretari sono disciplinate dal
regolamento interno.
4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata
da almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica,
nei confronti di uno dei componenti l’Ufficio di
Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi
dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la
rimozione dalla carica.
Art. 28
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) coopera con il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni;
b) regola l’amministrazione dei fondi assegnati al
proprio bilancio autonomo, l’organizzazione delle
strutture consiliari e del personale e determina il
trattamento economico dei Consiglieri regionali in
applicazione della relativa normativa;
c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale secondo quanto previsto
dall’articolo 23;
d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di
vertice del Consiglio regionale;
e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal
presente Statuto, dalle leggi regionali e dal
regolamento interno;
f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e
assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro
funzioni, la disponibilità di personale, locali,
servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in
applicazione delle relative normative.
2. Il regolamento interno prevede idonee forme di
informazione interna sugli atti dell’Ufficio di
Presidenza.
Art. 29
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi,
secondo le modalità stabilite dal regolamento interno
del Consiglio regionale.
Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)
1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni
permanenti per ambito di competenza.
2. Il numero, la composizione e le modalità di
funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal
regolamento interno.
Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)
1. Il Consiglio regionale può istituire con legge
Commissioni d’indagine e di inchiesta per tempo limitato
e per oggetti determinati, su materie di interesse
regionale.
2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un
Consigliere di opposizione.
Art. 32
(Funzioni delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie
di propria competenza, esercitano le funzioni referente,
consultiva, legislativa, redigente e di controllo,
secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Art. 33
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima
seduta del Consiglio regionale non prima di quindici
giorni e non oltre i venticinque giorni dalla data di
proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1,
il Consiglio può essere convocato da dieci consiglieri.
3. Fino all'elezione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, l’Ufficio provvisorio di Presidenza è
costituito dal consigliere più anziano di età, che funge
da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, che
fungono da segretari.
4. Dopo la costituzione dell’Ufficio provvisorio di
Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli
eletti a norma del proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all’elezione
del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 34
(Convocazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del
suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della
Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri
regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi
consiliari costituiti complessivamente da non meno di
dieci consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che
stabilisce l’ordine del giorno in conformità al
programma dei lavori fissato ai sensi dell'articolo 36.
3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di
richiesta di convocazione del Consiglio.
Art. 35
(Sedute e deliberazioni consiliari)
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche,
salvo i casi previsti dal regolamento interno. L’Ufficio
di Presidenza individua le modalità e gli i strumenti
più idonei a favorirne la più ampia informazione.
2. Le sedute durante le quali sono discusse le
interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate
di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.
3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide
se adottate con la presenza in aula della maggioranza
dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di
bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri regionali in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono
adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal
presente Statuto e dal regolamento interno. Alle
votazioni concernenti le persone si procede con lo
scrutinio segreto.
Art. 36
(Programmazione dei lavori)
1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle
Commissioni, l’Ufficio di Presidenza, sentito il
Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti
dei Gruppi consiliari in apposita Conferenza, delibera
il calendario dei lavori.
Art. 37
(Regolamento interno del Consiglio regionale)
1. Il funzionamento del Consiglio regionale è
disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza
dei consiglieri in carica.
2. Il regolamento determina le regole poste a presidio
della qualità dei testi di legge per garantire il
requisito della chiarezza della legge e prevede l’improcedibilità
dei disegni di legge e delle proposte normative che
intervengono nelle materie già codificate senza
provvedere, in modo espresso, alla modifica o
integrazione dei relativi testi.
3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme
cui deve attenersi il procedimento legislativo.
4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente Statuto.
Sezione II
Consigliere regionale
Art. 38
(Status del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al
momento della proclamazione.
4. La legge regionale disciplina i casi di
ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza
del consigliere regionale.
Art. 39
(Diritti del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale esercita il diritto di
iniziativa legislativa, di interrogazione, di
interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza
attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai
regolamenti. L’esercizio di tali diritti è disciplinato
dal regolamento interno.
2. La risposta all’interrogazione, anche nelle forme del
quesito estemporaneo, e all’interpellanza è obbligatoria
e il regolamento interno prevede i termini perentori
entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti
a rispondere.
3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie
e informazioni utili all'esercizio del proprio mandato
elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e
agli atti della Regione, delle amministrazioni
pubbliche, aziende e società da essa controllate o
partecipate e dei concessionari di pubblici servizi
regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a
ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei
relativi atti preparatori, compresi quelli in essi
richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente
elencati tra quelli interdetti all’accesso, nonché degli
elenchi periodici dei provvedimenti stessi.
4. Il consigliere regionale, nell’esercizio del diritto
di accesso, è tenuto a osservare le norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Art. 40
(Trattamento economico)
Al consigliere regionale è attribuito uno specifico
trattamento economico e previdenziale, giusta le
determinazioni di cui al disposto dell'articolo 28,
comma 1, lettera b).
Sezione III
Presidente della Giunta regionale
Art. 41
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale dai cittadini, donne e uomini,
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia,
con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto,
contestualmente alla elezione del Consiglio ed è
componente dello stesso.
2. La legge elettorale regionale determina il sistema di
elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio
regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei
Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla
Costituzione e al presente Statuto.
4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta
regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne da
comunicazione al Consiglio regionale nella seduta
successiva alla nomina, unitamente al programma di
governo.
5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della
Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data
della propria proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della
Giunta, informandone il Consiglio regionale.
7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento
dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della
Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei
Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta
regionale rimangono in carica fino all'elezione, cosi
come prevista dalla legge elettorale, del nuovo
Consiglio e del Presidente della Giunta, per l’ordinaria
amministrazione.
8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione,
impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente o, in mancanza, dall’assessore più anziano
per età e la Giunta rimane in carica per l’ordinaria
amministrazione, fino all’elezione, così come prevista
dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale.
Art. 42
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione.
2. Il Presidente inoltre:
a) dirige la politica generale della Regione e la sua
organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali
attribuisce e revoca i relativi incarichi;
c) promulga le leggi ed emana i regolamenti:
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 118, terzo
comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica;
e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo
stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei
piani e dei programmi attuativi e sulla situazione
gestionale complessiva della Regione;
g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti
di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;
h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici
regionali a eccezione degli uffici del Consiglio
regionale.
Sezione IV
Giunta regionale
Art. 43
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un
numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non
superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla
Regione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi
di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri
casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.
3. La Giunta regionale opera in quanto organo
collegiale, secondo le direttive impartite dal
Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne
coordina l’attività. Essa partecipa alla determinazione
e all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo
della Regione.
4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta
regionale l’esercizio di funzioni per settori organici
di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti,
anche temporalmente.
5. Possono essere nominati componenti della Giunta
regionale i cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di compatibilità per la carica di
consigliere regionale.
6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta
regionale ne disciplina l'organizzazione e il
funzionamento.
7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il
trattamento economico previsto per il consigliere
regionale e l’indennità di funzione previste per
l’assessore.
8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con
l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a
maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 44
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare
nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione,
d’integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge
regionale indica le norme da delegificare e i principi
che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti
di delegificazione.
2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo
obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni
consiliari permanenti competenti per materia, che si
esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il
quale, si intende favorevole.
3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale
può adottare il regolamento salvo la successiva
acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta
è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data
della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione.
4. Alla Giunta regionale spetta altresì:
a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto
generale e le relative variazioni e ogni altro atto di
programmazione finanziaria;
b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il
demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti
secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al
piano regionale di sviluppo economico e sociale;
c) deliberare in materia di liti attive e passive, di
rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei
ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di
giustizia delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici
regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti
dalla Regione o con partecipazione regionale;
e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione
amministrative che dalla Costituzione, dal presente
Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente
alla competenza del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del
Consiglio di Stato nell'esercizio dell’attività
regolamentare.
Capo II
Organi a rilevanza statutaria
Sezione I
Consiglio delle Autonomie locali
Art. 45
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con
sede presso il Consiglio regionale,quale organo di
rappresentanza e di partecipazione delle autonomie
locali, al fine di favorirne l’intervento nei processi
decisionali della Regione, di esercitare la funzione di
raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti
locali e di verificare l’attuazione del principio di
sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un
numero di mèmbri non superiore a quello del Consiglio
regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali,
provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità
montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza,
disciplina le funzioni, i criteri di nomina e
composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di
funzionamento dell’organo, garantendone l’equilibrata
rappresentanza territoriale e il pluralismo
rappresentativo.
Sezione II
La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale
Art. 46
(La Conferenza regionale permanente per la
programmazione economica, territoriale e sociale)
1. È istituita, con sede presso il Consiglio regionale,
la Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale, quale organo
consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle
autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del
terzo settore, secondo criteri di effettiva
rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni
annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per
esprimere pareri sui documenti generali di
programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e
per redigere il documento di valutazione dell’efficacia,
efficienza ed economicità delle programmate, anche
attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci
consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie
ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e
composizione, in attuazione del comma 2, nonché le
modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.
Sezione III
II Consiglio statutario regionale
Art. 47
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)
1. È istituito il Consiglio statutario regionale che:
a) interviene, su richiesta, nella verifica della
incompatibilità statutaria delle proposte di legge
eventualmente dichiarata dalla competente Commissione
consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno
del Consiglio regionale;
b) verifica l’ammissibilità dei referendum, la
sussistenza del quorum previsto per la richiesta di
referendum statutario e l’ammissibilità dell’iniziativa
legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2
dell’articolo 15;
c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle
capacità dei soggetti non pubblici che la Regione
individua per il conferimento dei compiti di per sé
pubblici.
Art. 48
(Composizione del Consiglio statutario regionale)
1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal
Consiglio regionale ed è composto:
a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti,
con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato
la funzione per almeno dieci anni;
b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con
voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il
Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate
dal componente più giovane d'età.
Art. 49
(Consiglio statutario regionale:funzionamento,
organizzazione)
1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi
dalia data di entrata in vigore del presente Statuto,
sono disciplinati il funzionamento, l’organizzazione del
Consiglio statutario regionale nonché il trattamento
economico dei suoi componenti e le incompatibilità.
Sezione IV
Autorità di garanzia
Art. 50
(Istituzione delle Autorità di garanzia)
1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio
regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di
accesso agli atti normativi e amministrativi e con
funzioni di tutela e salvaguardia, nell’interesse della
più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse
possono, altresì, richiedere alla Regione l’adozione di
specifiche misure.
2. Sono Autorità di garanzia:
a) l’Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela
dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei
confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che
esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico
per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza nell’azione amministrativa: interviene,
altresì, nella tutela dei diritti e dei principi
fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela
non giurisdizionale dell’infanzia, degli adolescenti e
dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle
libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che
interviene nella tutela dei diritti dei cittadini
pugliesi stabilitisi all’estero;
c) il Comitato per l’informazione e la comunicazione (CO.RE.COM),
che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza
dell’azione legislativa e amministrativa.
3. L'Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera a)
del comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è
composto da cinque componenti eletti dal Consiglio
regionale, al quale riferisce.
4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o
di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non
giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture
competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità
e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.
5. L’Ufficio di difesa civica integra e coordina la
propria attività con quelle delle analoghe istituzioni
che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito
locale, nazionale e internazionale.
6. La legge regionale disciplina i requisiti e le
procedure per la nomina e la revoca, lo status e le
modalità di intervento dell’Ufficio di difesa civica e
determina i principi per l’organizzazione della funzione
di difesa e per l’attribuzione delle risorse necessarie
al suo esercizio, al fine di assicurarne l’indipendenza,
l’efficacia, la prossimità all’utenza e il coordinamento
funzionale sul territorio.
7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i
modelli istituzionali, organizzativi e procedimentali
delle Autorità di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 51
(Principi dell'azione amministrativa)
1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad
essa collegati svolgono l’attività amministrativa, nei
limiti del suo esercizio, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione;
b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e
procedimentale;
c) partecipazione dei soggetti interessati alle
progressive fasi del procedimento, anche al fine di
verificarne il consenso;
d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità.
2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per
la verifica del rispetto dei principi di
cui al comma 1.
Art. 52
(Servizi al cittadino)
1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i
Comuni, che il cittadino possa rivolgersi al Comune per
il disbrigo di ogni e qualunque adempimento
amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle
amministrazioni pubbliche competenti.
Art. 53
(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)
1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci
giorni dalla data della promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salva l'ipotesi dell’urgenza che deve
essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e
ne determina l'entrata in vigore alla data di
pubblicazione.
TITOLO VI
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,BILANCIO,
FINANZE E CONTABILITA'
Capo I
Atti della programmazione
Art. 54
(Atti della programmazione economica,sociale,
territoriale e finanziaria)
1. Sono atti della programmazione economica, sociale,
territoriale e finanziaria regionale:
a) il piano regionale di sviluppo;
b) il documento annuale di programmazione economica e
finanziaria;
c) la legge finanziaria annuale regionale;
d) il bilancio annuale di previsione;
e) il bilancio pluriennale di previsione.
Art. 55
(Documento annuale di programmazione economica e
finanziaria)
1. Il documento annuale di programmazione economica e
finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico
e finanziario dell’attività di governo della Regione.
2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di
programmazione economica e finanziaria e lo sottopone
all’approvazione del Consiglio regionale con le modalità
e nei termini previsti dalla legge regionale.
Art. 56
(Legge finanziaria annuale regionale)
1. La legge finanziaria annuale regionale espone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede,
per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli
stanziamenti previsti dalla legislazione regionale
vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari agli
obiettivi, nel rispetto della programmazione
economico-finanziaria regionale.
Art. 57
(Autonomia finanziaria)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con
le norme di coordinamento della finanza pubblica.
2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi
propri. individuando i presupposti dell’imposizione, i
soggetti passivi, le basi imponibili, le aliquote.
Capo II
Bilancio
Art. 58
(Sistema di bilancio)
1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
a) bilanci di previsione annuale e pluriennale:
b) esercizio provvisorio del bilancio;
c) assestamento e variazioni del bilancio:
d) rendiconto generale annuale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono approvati con
le modalità e nei termini previsti dalle lessi
regionali.
Art. 59
(Bilancio di previsione)
1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario dì
previsione annuale e pluriennale.
2 Le entrate sono costituite da:
al tributi propri, tributi erariali o quote di essi
devolute alla Regione;
b) contribuiti e trasferimenti di parte corrente
dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) extratributarie:
d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti
in conto capitale, donazioni;
e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
f) proventi da contabilità speciali.
3. L’esercizio finanziario del bilancio coincide con
l’anno solare.
4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio regionale, che lo approva con le
modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.
5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale, per l’esame della Commissione
consiliare competente, una relazione sull’andamento
gestionale della Regione e degli enti e organismi da
essa dipendenti e partecipati.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere
concesso per periodi complessivamente non superiori a
quattro mesi.
7. 1 bilanci di esercizio degli enti e organismi
dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai
rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta
regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio
regionale entro i trenta giorni successivi alla data di
ricevimento.
8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che
comportano spesa devono assicurare la copertura
finanziaria indicandone i relativi mezzi.
Art. 60
(Assestamento e variazioni del bilancio)
1. L'assestamento e le variazioni del bilancio sono
approvati con le modalità e nei termini previsti dalla
legge regionale.
Art. 61
(Rendiconto generale)
1. Il rendiconto della Regione è approvato con le
modalità e nei termini previsti dalla legge regionale ed
è articolato in:
a) conto del bilancio
b) conto generale del patrimonio.
2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e
partecipati dalla Regione sono allegati al rendiconto
della Regione.
Capo III
Demanio e patrimonio
Art. 62
(Amministrazione del demanio e patrimonio)
1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Con legge regionale è approvata l'amministrazione del
demanio e del patrimonio regionale.
Il Presidente del Consiglio
Mario De Cristofaro
1 Vice Presidenti del Consiglio
Vito Leonardo Aloisi - Carmine Dipietrangelo
I Consiglieri Segretari
Simone Brizio - Angelo Cera
II Segretario del Consiglio
Renato Guaccero |
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