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Preambolo
Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e
indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei
principi dell’Unione europea, ispirandosi ai principi
della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo,proclamando la sua fedeltà alla Carta
costituzionale fondata sui valori propri della
Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro
Paese;
riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione
alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza,
all’uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione,
coerentemente al rispetto della dignità della persona
umana e dei valori delle sue Comunità;
perseguendo per la sua storia multiculturale e
religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale
proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica
e liberale, nel rispetto della laicità delle
Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a
garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni;
riconoscendo che attraverso gli enti locali, le
autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali,
politiche ed economiche si realizza la partecipazione
dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative
secondo il principio di sussidiarietà;
promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle
identità culturali, delle specificità linguistiche e
delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il
suo territorio;
promuovendo, nel rispetto della vocazione del
territorio, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia
dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento
dei diritti degli animali;
assumendo, come valori fondanti, l’educazione alla pace
e alla nonviolenza; la cultura dell’accoglienza, della
coesione sociale e della pari dignità di genere;
l’integrazione e la cooperazione tra i popoli;
operando a favore delle fasce più deboli della
popolazione mediante il superamento delle cause che ne
determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e
sostenendo il ruolo della famiglia;
adotta il presente Statuto regionale.
Titolo I
Principi fondamentali
Art. 1
La Regione Piemonte
1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e
indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le
norme e i principi della Costituzione e dello Statuto,
nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea.
2. La Regione Piemonte comprende i territori delle
Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Torino, Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli.
3. La città di Torino è capoluogo della Regione ed è
sede del Consiglio e della Giunta regionale.
4. La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione
Piemonte sono disciplinati con legge regionale.
Art. 2
Autonomia e partecipazione
1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita
la propria autonomia per realizzare l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'attività
politica, economica e sociale della comunità regionale e
nazionale.
2. La Regione riconosce che la partecipazione dei
cittadini alle scelte politiche, alla funzione
legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri
pubblici è condizione essenziale per lo
sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia
dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i
cittadini.
3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni
associazione che intende concorrere con metodo
democratico alla vita della Regione e in particolare
sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti
e favorisce le forme di solidarietà sociale,
l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la
partecipazione e la consultazione nello svolgimento
delle funzioni regionali.
4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di
governo il sistema degli enti locali e consulta,
ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della
politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le
organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le
istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie
funzionali e gli organismi in cui si articola la
comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli
elettori della Regione secondo le forme previste dallo
Statuto e dal Regolamento.
5. La Regione predispone indagini conoscitive sulle
materie di sua competenza anche a mezzo di organi e
strumenti di consultazione e ricerca.
Art. 3
Principio di sussidiarietà
1. La Regione conforma la propria azione ai principi di
autonomia, sussidiarietà,differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.
2. La Regione, ispirandosi al principio di
sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività
legislativa, amministrativa e di programmazione la
collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità
montane nonché con le autonomie funzionali e con le
rappresentanze delle imprese e dell’associazionismo per
realizzare un coordinato sistema delle autonomie.
3. La partecipazione del sistema degli enti locali
all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio
delle autonomie locali.
4. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale e valorizza le forme di
cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini
speculativi, di solidarietà sociale, l’associazionismo e
il volontariato, assicurandone la partecipazione e la
consultazione nello svolgimento delle funzioni
regionali.
Art. 4
Programmazione
1. La Regione esercita la propria azione legislativa,
regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e
guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte
verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo della programmazione e della
collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo
tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle
Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle
unioni di Comuni collinari.
3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare
tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di
favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare
le esigenze della comunità regionale.
Art. 5
Sviluppo economico e sociale
1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze
e agisce responsabilmente nei confronti delle
generazioni future.
2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività
economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i
principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità
del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria,
dell’artigianato e delle professioni, contribuisce alla
realizzazione della piena occupazione, anche attraverso
la formazione e l'innovazione economica e sociale.
Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i
consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti,
sostiene lo sviluppo delle attività economiche,
garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute
e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione
predispone, nell’ambito delle competenze previste dal
Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato per la
realizzazione di iniziative di cooperazione e
partenariato nonché di solidarietà internazionale.
Art. 6
Patrimonio naturale
1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze
naturali, garantendone a tutti la fruizione,agisce
contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e
l'uso di risorse energetiche
ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di
salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche.
Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del
suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di
utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto
territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia,
la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi,
le riserve naturali e gli ecomusei.
2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli
animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio
territorio al fine di garantire una corretta convivenza
con l’uomo.
Art. 7
Patrimonio culturale
1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali,
artistiche e linguistiche del Piemonte e, in
particolare, salvaguarda l'identità della comunità
secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le
modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei
beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e
religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l’originale patrimonio
linguistico della comunità piemontese, nonché quello
delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei
piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed
economici, favorisce il più ampio processo di
conservazione delle radici delle identità
storico-piemontesi.
Art. 8
Territorio
1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue
componenti ambientale, paesaggistica,architettonica e ne
valorizza la naturale vocazione.
2. La Regione riconosce la specificità dei territori
montani e collinari e prevede politiche di intervento a
loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di
sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema.
Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di
Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a
rendere effettive le misure di sostegno ai territori
montani e collinari.
3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia
nella gestione delle funzioni e delle risorse alle
Province con prevalenti caratteristiche montane.
Art. 9
Tutela della salute dei cittadini
1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute
delle persone e della comunità.
2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per
tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti
di vita e di lavoro.
3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del
sistema sanitario nazionale.
Art. 10
Diritto all’abitazione e tutela del consumatore
1. La Regione riconosce e promuove il diritto
all’abitazione.
2. La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la
pluralità dell’offerta, la correttezza
dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei
prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i
consumatori.
Art. 11
Diritti sociali
1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e,
in particolare, delle fasce più deboli della popolazione
e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti
dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai
profughi e ai rifugiati.
2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i
minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera
per una loro esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione opera per rimuovere le cause che
determinano le disuguaglianze e il disagio.
Art. 12
Informazione
1. La Regione riconosce quale presupposto della
partecipazione l'informazione sui programmi, le
decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a
tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e
plurale sulla propria attività come presupposto per
promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità regionale.
3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo
dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli
utenti.
Art. 13
Pari opportunità
1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e
uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e
provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena
parità nella vita sociale,politica, culturale ed
economica.
2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti,
negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del
Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 14
Istruzione e ricerca
1. La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto
allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per
il raggiungimento dei gradi più alti dell’istruzione,
maggiori opportunità personali di crescita culturale e
civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano
l'accesso.
2. La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in
collegamento con Università,Fondazioni e Istituti di
ricerca.
Art. 15
Relazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea
1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, concorre alla
determinazione delle politiche dell’Unione europea,
partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle
leggi dello Stato.
3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai
principi e agli obblighi contenuti nella normativa
comunitaria e direttamente applicabili.
4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea
che ne prevedono la rappresentanza.
5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera
degli enti locali.
Titolo II
Organi e funzioni
Capo I
Organi della Regione
Art. 16
Organi della Regione
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il
Presidente della Giunta e la Giunta
regionale.
Capo II
Consiglio regionale
Art. 17
Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta
Consiglieri.
2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e
diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto,
da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età
e che risiedono nel territorio della Regione.
3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di
ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei
Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel
quadro dei principi fondamentali definiti dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato.
4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono
approvate con la maggioranza dei tre quinti dei
Consiglieri assegnati al Consiglio.
Art. 18
Consiglieri regionali
1. Lo status di Consigliere regionale si acquisisce al
momento della proclamazione. I Consiglieri entrano
nell’esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta
del Consiglio.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera Regione ed
esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
4. I Consiglieri presentano proposte di legge,
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del
giorno e proposte di deliberazione.
5. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite con legge
regionale.
Art. 19
Diritto di accesso dei Consiglieri regionali
1. I Consiglieri regionali, ai fini dell’espletamento
del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici
della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa
istituiti le informazioni e i documenti connessi
all'attività della Regione.
2. I Consiglieri hanno facoltà di richiedere e ottenere
la visione anche degli atti e dei documenti che in base
alla legge sono qualificati come riservati, fermo
restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
Art. 20
Prima seduta del Consiglio regionale
1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo
giorno non festivo della terza settimana successiva al
completamento delle operazioni di proclamazione degli
eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio
regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque
giorni prima della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore
dodici del sessantesimo giorno successivo alla data
delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo
Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal
Consigliere più anziano d'età.
4. Il Consiglio come primo atto procede alla elezione
del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
Capo III
Organi del Consiglio regionale
Art. 21
Organi del Consiglio regionale
1. Sono organi del Consiglio regionale:
a) il Presidente;
b) l'Ufficio di Presidenza;
c) i Gruppi consiliari;
d) le Giunte e le Commissioni consiliari.
Art. 22
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da
due Vice Presidenti, da tre Segretari.
2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo
da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio regionale ha
luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene
tale maggioranza, si procede ad una votazione di
ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è
eletto il più anziano di età.
4. Alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si
procede con votazioni separate e ciascun Consigliere
vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal
Regolamento.
5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e
i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla
scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero
Ufficio.
Art. 23
Presidente del Consiglio regionale
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le
funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi,
dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 24
Gruppi consiliari
1. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad
un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento.
Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige
l'attività.
2. Il Consiglio regionale assicura ai singoli Gruppi la
disponibilità di strutture e personale e assegna loro
contributi a carico del proprio bilancio.
Art. 25
Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno
1. La convocazione del Consiglio regionale e l'ordine
del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del
Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite
dallo Statuto e dal Regolamento.
2. La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce
il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a
tutela delle minoranze.
Art. 26
Attribuzioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.
2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo
esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di
indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta
regionale.
3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo
Statuto e dalle leggi regionali.
Art. 27
Esercizio della potestà regolamentare
1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la
potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale,
secondo i principi e le modalità dettati dalla legge
regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata
dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare
delegata alla Regione nelle materie di competenza
esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea
sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio
della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge
regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà
di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di
delegificazione. La legge che determina le norme
generali regolatrici della materia individua quali
disposizioni di legge sono abrogate, con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie
oggetto di legislazione concorrente non possono essere
delegificate.
6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione
rispetta l’autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni
dalla loro emanazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo
che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso
stabilisca un termine diverso.
Art. 28
Altre attribuzioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni
relative:
a) alla programmazione;
b) alle politiche economiche;
c) ai tributi e alla contabilità;
d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente
della Giunta regionale e alla Giunta;
e) ai referendum;
f) ai rapporti istituzionali;
g) ai principi di organizzazione del personale
regionale.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati
della Regione, di cui uno espressione delle minoranze,
per l'elezione del Presidente della Repubblica.
3. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la
quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o
stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Art. 29
Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue
funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha
autonomia funzionale, finanziaria, contabile,
organizzativa, patrimoniale e negoziale.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono
deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal
Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della
Regione.
Art. 30
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio regionale istituisce, secondo le
disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
Gruppi consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio stabilisce la
composizione numerica delle Commissioni e Comunica al
Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione
alle designazioni dei Gruppi consiliari.
3. Le Commissioni permanenti sono costituite per l’esame
preventivo di progetti di legge.
Alle Commissioni può essere demandato l’esame preventivo
di deliberazioni di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede
referente, legislativa e redigente, secondo le
disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per
esprimere pareri, per ascoltare e discutere le
comunicazioni della Giunta regionale, nonché per
esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.
5. Le Commissioni, previa autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive
su argomenti determinati, ritenuti di particolare
interesse ai fini dell'attività della Regione.
Art. 31
Commissioni speciali
1. Il Consiglio regionale istituisce:
a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini
conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al
Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse
ai fini dell'attività della Regione;
b) Commissioni di inchiesta su materie di interesse
pubblico alle quali i titolari degli uffici della
Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno
l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni
necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di
funzionamento delle Commissioni.
3. Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
Art. 32
Poteri di consultazione delle Commissioni
1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di
sentire, in funzione della materia trattata, i
rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i
sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di
categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche
e culturali e gli altri organismi sociali.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i
limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal
Consiglio regionale.
3. é esclusa in ogni caso la partecipazione e la
presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute
delle Commissioni in cui si procede alla stesura e
all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o
delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 33
Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con
la Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui
delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle
Commissioni.
2. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a
tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a
rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di
richiederne l'intervento.
3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere
l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici
dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente
del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per
sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.
4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con
un’unica relazione oppure con una relazione di
maggioranza e una o più relazioni di minoranza.
5. I membri della Giunta non possono presiedere le
Commissioni del Consiglio.
Art. 34
Commissione permanente programmazione e bilancio
1. La Commissione permanente programmazione e bilancio
esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli
atti di programmazione economico-finanziaria, che sono
anche esaminati in sede consultiva dalle altre
Commissioni secondo la loro competenza.
2. La Commissione esamina altresì in sede consultiva i
progetti di legge che comportano impegni di spesa a
carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la
coerenza con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha
facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali
strumenti.
3. La Commissione soprintende, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni
di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.
Art. 35
Giunta per il Regolamento
1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta
per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è
assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi
consiliari di maggioranza e
di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti
i Gruppi consiliari.
2. La Giunta per il Regolamento elabora proposte
relative al Regolamento; esprime pareri sulle
interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di
competenza tra le commissioni.
3. Il Regolamento determina le norme per il
funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo
di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.
4. Il Consiglio approva il proprio Regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 36
Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le
incompatibilità e l'insindacabilità
1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta
per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e
l'insindacabilità. Nella composizione della Giunta è
assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi
consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo
comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
2. La Giunta riferisce al Consiglio sulle operazioni
elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri,
sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge e formula le proposte di convalida,
annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati
con deliberazione del Consiglio.
3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla sussistenza
del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti
sono adottati con deliberazione del Consiglio. 4. La
presidenza della Giunta è attribuita ad un Consigliere
espresso dalle minoranze.
Art. 37
Commissione consultiva per le nomine
1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno
parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze
politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro
consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento,
viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri
di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa
o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro
competenza negli enti e negli organismi cui la Regione
partecipa.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale,
spetta alla Commissione consultiva per le nomine il
compito di verificare la rispondenza dei requisiti
personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla
normativa di riferimento.
Art. 38
Consulta regionale delle elette
1. Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta
regionale delle elette del Piemonte con il compito di
promuovere la parità di accesso e la presenza delle
donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali,
locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero
delle elette e di accrescere e consolidare il contributo
delle donne alla definizione degli strumenti giuridici
che regolano la nostra società.
2. La Consulta esercita funzioni consultive e di
proposta in relazione all'attività normativa del
Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri
sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo
che impedisca la piena parità di accesso delle donne e
degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.
Art. 39
Sessioni ordinarie del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione
ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non
festivo della terza settimana dei mesi di gennaio,
aprile e settembre.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre su convocazione del
Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le
modalità indicate dal Regolamento.
Art. 40
Sessioni straordinarie del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione
straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati,
lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano
richiesta il Presidente della Giunta regionale o un
quinto dei Consiglieri in carica.
2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data
in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del
Consiglio.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del
Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la
convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni,
con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno
gli stessi oggetti indicati nella richiesta di
convocazione.
4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal
Consigliere richiedente più anziano di età.
Art. 41
Convocazione d'urgenza
1. In casi di particolare necessità e urgenza, il
Consiglio regionale può essere convocato dal suo
Presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con
l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le
modalità previste dal Regolamento.
Art. 42
Sessione per la legge comunitaria regionale
1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua
periodicamente la propria normativa all’ordinamento
comunitario.
2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione
della legge comunitaria regionale sono organizzati in
una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di
ogni anno.
3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in
anticipo il giorno e l'ora della votazione finale,
secondo quanto disciplinato dal Regolamento.
Art. 43
Validità delle sedute e delle deliberazioni.
Pubblicità delle sedute
1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di
almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a
maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello
Statuto o del Regolamento.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal Regolamento.
Capo IV
Funzione legislativa
Art. 44
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta
regionale, ai Consiglieri regionali, ai
Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
elettori secondo le norme di cui al Capo II
del Titolo IV.
Art. 45
Procedimento di approvazione della legge
1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione
permanente, che ne designa i relatori, e successivamente
dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli
articoli e quella finale avvengono in forma palese;
l’appello nominale deve essere sempre adottato per la
votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia
richiesto da almeno tre Consiglieri.
2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara
l'urgenza.
3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da
parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di
legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale,
di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la
legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica
delle intese con le altre Regioni, nonché per gli
accordi con gli Stati e le intese con gli enti
territoriali interni ad altri Stati.
Art. 46
Procedimento in sede legislativa
1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il
consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari,
assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti
per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità
previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi
presenti in Consiglio possono essere rappresentati.
2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il
progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta
regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o
un quinto dei membri della Commissione richiedono che
sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole
dichiarazioni di voto.
3. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni.
Art. 47
Promulgazione e pubblicazione della legge
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Giunta regionale entro quindici giorni
dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni
dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge
stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte".
Art. 48
Qualità della legislazione
1. I testi normativi della Regione sono improntati ai
principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle
regole di tecnica legislativa e qualità della
normazione.
Art. 49
Principi per l’esercizio dell’attività legislativa
1. Nell’esercizio dell’attività legislativa il Consiglio
regionale prende a base i principi e i diritti del
Titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di
attuazione.
Capo V
Presidente della Giunta regionale e Giunta
Art. 50
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del Consiglio regionale, di cui è
componente, secondo le modalità stabilite dalla legge
elettorale regionale.
2. La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano
dalla carica alla data di proclamazione del nuovo
Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta,
il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e
urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla
proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un
Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella
seduta di insediamento.
4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la
Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo
per la legislatura sul quale si apre un dibattito.
5. I componenti della Giunta sono nominati anche al di
fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
Art. 51
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione, dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al
Consiglio regionale, previa adozione da parte della
Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di
iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e
i referendum previsti dallo Statuto.
2. Il Presidente della Giunta inoltre:
a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine
del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;
c) esercita le funzioni relative al coordinamento e
all'intesa tra lo Stato e la Regione;
d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e
revoca dei componenti della Giunta.
Art. 52
Sfiducia al Presidente della Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il
Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo
per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli
atti indifferibili e urgenti.
Art. 53
Scioglimento del Consiglio regionale
1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché
la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso, comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 54
Assessori regionali
1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali
si applicano le disposizioni in materia di trattamento
indennitario, nonché la normativa in genere, prevista
per i Consiglieri, in quanto compatibile con i principi
e i limiti previsti dall’ordinamento statale e
regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale assegna ad ogni
Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di
materia. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare,
dandone comunicazione al Consiglio regionale,
l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni
Assessore. Il Presidente, in qualsiasi momento, ha
facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.
Art. 55
Organizzazione della Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della
Regione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori
in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume
la carica di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi
di assenza o di impedimento, secondo le modalità
previste dal regolamento interno di funzionamento della
Giunta.
3. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni
e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità
di voti, prevale quello del Presidente.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 56
Attribuzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del
programma di governo, ha potere di iniziativa
legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio
regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le
disposizioni dello Statuto e della legge, provvede
all'esecuzione
delle leggi.
2. La Giunta inoltre:
a) predispone il bilancio annuale di previsione, il
rendiconto generale e le relative variazioni,il bilancio
pluriennale, il documento di programmazione
economico-finanziaria e gli strumenti di manovra
finanziaria da sottoporre all'approvazione del
Consiglio;
b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale;
c) amministra il patrimonio e il demanio della Regione,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali
affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende
speciali e a società a partecipazione regionale;
e) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e
sulle transazioni;
f) delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di
legittimità costituzionale e sui conflitti di
attribuzione avanti alla Corte costituzionale;
g) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con
legge, di predisporre codici di settore o di materia
successivamente approvati dal Consiglio;
h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata
dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo
Statuto e dalle leggi regionali.
Art. 57
Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale
1. La Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto
la propria responsabilità, deliberare provvedimenti
esclusivamente di carattere amministrativo di competenza
del Consiglio regionale.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori
all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non
consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua
prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta
giorni.
4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua
efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla
ratifica entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione di Giunta.
5. Il Consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o
abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i
necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti
giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non
ratificate o modificate.
Capo VI
Principi di organizzazione e funzionamento della Regione
Art. 58
Principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento
1. Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende
istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono
l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza,
l'efficacia, l'economicità e la responsabilità
dell'amministrazione.
2. La Regione promuove la semplificazione amministrativa
e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, al procedimento amministrativo, nonché
l'accesso ai documenti amministrativi.
3. I procedimenti di formazione degli atti
amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il
coordinamento e la collaborazione tra organi e
strutture.
Art. 59
Conferimento ed esercizio delle funzioni
amministrative
1. Nelle materie di propria competenza, la Regione
conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli
enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un
esercizio unitario.
Art. 60
Enti, aziende e società regionali
1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e
gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di
programmazione e quando il conferimento agli enti locali
non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire,
con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare,
unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione
e all’amministrazione di società.
2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.
3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo
e le norme relative alla composizione degli organi e
all'amministrazione degli enti e delle aziende.
4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti
dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale
regionale, salvo diversa disposizione della legge.
5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni
anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio
bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui
programmi.
6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto
compatibili, alle società a partecipazione regionale.
Art. 61
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Gli atti amministrativi della Regione aventi
rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per
estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel
Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le
norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e
di tutela della riservatezza.
3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli
atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della
procedura disciplinata dalle norme vigenti,
compatibilmente con il diritto alla riservatezza di
soggetti terzi.
Titolo III
Programmazione, finanza e bilancio della Regione
Capo I
Programmazione regionale
Art. 62
Programmazione regionale
1. La Regione opera per superare gli squilibri
territoriali, economici, sociali e culturali esistenti
nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.
2. La Regione si attiene al metodo della programmazione
per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La
Regione attraverso il metodo e gli strumenti della
programmazione individua gli obiettivi, seleziona le
priorità, indica le scelte e definisce le risorse
corrispondenti e le modalità del loro reperimento
secondo il principio della responsabilità politica e
amministrativa.
3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla
Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze
della situazione economica, sociale e ambientale del
Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.
4. I documenti di programmazione sono assunti anche
sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano,
attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze
e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le
istituzioni locali.
5. La Regione, attraverso la programmazione e nel
rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e
coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei
soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e
disincentivi. I documenti di programmazione
costituiscono il quadro di riferimento per la
predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per
la definizione degli interventi della Regione.
6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di
programmazione economicofinanziaria e al bilancio di
previsione, una relazione sullo stato di attuazione
della programmazione.
7. La legge regionale che determina le norme per la
formazione del documento di programmazione stabilisce le
procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti,
in modo da garantirne l'oggettività e da renderli
accessibili a ciascun Consigliere regionale.
Capo II
Finanza e bilancio della Regione
Art. 63
Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria
regionale definisce le relazioni finanziarie su base
annuale, con previsioni non inferiori al triennio;
definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e
determina i programmi, i progetti e le azioni.
2. Il documento di programmazione economico-finanziaria
regionale è definito e disciplinato dalla legge di
contabilità.
Art. 64
Entrate, demanio e patrimonio
1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di
accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio
della Regione sono stabilite con legge regionale in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
Art. 65
Bilancio annuale e pluriennale
1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, secondo le modalità previste
dalla legge regionale di contabilità, presenta il
bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno.
Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale
di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in
coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel
documento di programmazione economicofinanziaria
approvato dal Consiglio regionale.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio
pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell’apposita
sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono
essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la sessione
di bilancio.
Art. 66
Esercizio provvisorio del bilancio
1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere
autorizzato con legge per periodi complessivamente non
superiori a quattro mesi.
Art. 67
Legge finanziaria regionale
1. La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente
al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge
finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di
contabilità. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e
pluriennale.
2. La Giunta può presentare al Consiglio per
l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla
manovra finanziaria annuale.
Art. 68
Rendiconto generale e assestamento di bilancio
1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro
il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di
legge presentato dalla Giunta regionale entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si
riferisce.
2. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio
regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Art. 69
Limiti in materia di spesa e di bilancio
1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che
importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per
farvi fronte.
Capo III
Controlli
Art. 70
Controlli interni
1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia,
istituisce con legge i controlli interni.
2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle
rispettive competenze, stabiliscono le modalità di
effettuazione dei controlli interni.
Art. 71
Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei
rendimenti dell'attività amministrativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo
sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti
per valutare gli effetti delle politiche regionali al
fine di verificare il raggiungimento dei risultati
previsti.
2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure
idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative.
Titolo IV
Istituti di partecipazione
Capo I
Istituti della partecipazione
Art. 72
Istituti della partecipazione
1. Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) l'iniziativa degli enti locali;
c) il referendum abrogativo e consultivo;
d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione
dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle
organizzazioni di categoria a carattere regionale e
provinciale;
e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di
associazioni.
2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con
i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.
Capo II
Iniziativa popolare e iniziativa degli enti locali
Art. 73
Disciplina dell'iniziativa
1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e
degli enti locali è regolato dalla legge.
2. Il Regolamento fissa le modalità per garantire
l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge
di iniziativa popolare e degli enti locali.
Art. 74
Esercizio dell'iniziativa popolare
1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione
di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse
generale, nonché di proposte di legge alle Camere.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno
ottomila elettori della Regione secondo forme che
garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza
dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di
illustrare alla Commissione consiliare competente le
ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere
redatto in articoli e accompagnato da una relazione
scritta.
Art. 75
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a
cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno
di venticinquemila elettori e ogni Consiglio
provinciale, possono assumere le iniziative di cui
all’articolo 73, comma 1, presentando un progetto
accompagnato
da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal
verbale delle discussioni.
2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di
designare, complessivamente, con proprie deliberazioni,
cinque loro componenti per illustrare il progetto di
legge alla Commissione consiliare competente.
Art. 76
Procedura di approvazione
1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali
viene esercitata mediante la presentazione di una
proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, cui compete il
giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità
della proposta stessa. Nel caso in cui manchi
l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
2. La Commissione consiliare, alla quale la proposta di
legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua
relazione entro il termine massimo di tre mesi.
3. Il Consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa
popolare entro due mesi dalla relazione della
Commissione.
4. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la
proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere
di chiedere ed ottenere il passaggio all’esame e alla
votazione finale entro il mese successivo.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è
iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio.
Capo III
Referendum
Art. 77
Referendum
1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti
amministrativi di carattere generale, contribuisce a
realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano
nella comunità regionale e l'attività degli organi
regionali.
2. La Regione ne favorisce l’esercizio secondo le
esigenze di funzionalità che le sono proprie.
Art. 78
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge regionale è indetto quando lo richiedono
almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre
Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché
rappresentino almeno un quinto degli elettori della
Regione.
2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione hanno diritto di partecipare al
referendum.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e
se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi.
Art. 79
Limiti del referendum abrogativo
1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per
lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge
elettorale regionale, le leggi di ratifica o di
esecuzione di accordi internazionali o interregionali e
di adempimenti di obblighi comunitari.
2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la
scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi
successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel
corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima
che siano trascorsi cinque anni.
Art. 80
Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti
amministrativi
1. I regolamenti regionali e i provvedimenti
amministrativi di interesse generale della Regione sono
sottoposti al referendum abrogativo secondo le
disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.
2. Non è proponibile il referendum sul Regolamento
interno del Consiglio regionale, sui regolamenti di
attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non
investe anche la legge cui il regolamento si riferisce,
sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.
3. Il referendum è altresì improponibile sugli atti
amministrativi di esecuzione di norme legislative e
regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari,
nonché sulle materie escluse a norma dell'articolo 79.
Art. 81
Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di
referendum
1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull’ammissibilità
delle proposte di referendum è espresso dalla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo
le modalità stabilite dalla legge.
2. Le modalità di indizione e di svolgimento del
procedimento referendario sono determinate dalla legge.
Art. 82
Effetti del referendum abrogativo
1. L'approvazione della proposta di referendum produce
l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di
referendum.
2. L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente
della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data
del referendum.
3. Il decreto è pubblicato senza ritardo sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal
giorno successivo a la pubblicazione.
4. Il Presidente, sentita la Giunta regionale, può
ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un
termine non superiore a sessanta giorni dalla data della
pubblicazione.
Art. 83
Referendum consultivo
1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei
membri assegnati, può deliberare di sottoporre a
referendum consultivo iniziative legislative o
determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e
secondo modalità fissate con legge.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole,
il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre
al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del
quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo,
il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre
egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto
del quesito sottoposto a referendum.
Art. 84
Disciplina del referendum
1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per
l'attuazione delle diverse forme di referendum previste
dallo Statuto.
Capo IV
Altri istituti di partecipazione
Art. 85
Petizioni e interrogazioni
1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di
rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne
l'intervento su questioni di interesse collettivo.
L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e
ammissibilità delle petizioni.
2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi
Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni
di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni
scritte agli organi della Regione.
3. Il Regolamento disciplina il procedimento di
presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.
Art. 86
Consultazione popolare
1. La Regione può deliberare la consultazione di
particolari categorie o settori della popolazione su
provvedimenti di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per
categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano
compiuto i sedici anni.
Capo V
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
Art. 87
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
contribuisce all'elaborazione delle politiche di
sviluppo della Regione.
2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la
composizione e ne fissa i requisiti per la
partecipazione.
Capo VI
Consiglio delle autonomie locali
Art. 88
Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di
consultazione tra la Regione e il sistema delle
autonomie locali.
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :
a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie
che riguardano gli enti locali;
b) sulle leggi di conferimento delle funzioni
amministrative;
c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle
funzioni attribuite agli enti locali;
d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle
leggi.
3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di
bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
Art. 89
Modalità di elezione e funzionamento
1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai
Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni
capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti
locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato
all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il
Consiglio regionale del Piemonte.
3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e
sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali
sono contenute nella legge regionale.
Titolo V
Istituti di garanzia
Capo I
Ufficio del Difensore civico
Art. 90
Ufficio del Difensore civico
1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità
indipendente della Regione preposta alla tutela
amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al
Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei
diritti e degli interessi di persone ed enti nei
confronti dei soggetti individuati dalla legge che
esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico
per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la
propria attività con quelle delle analoghe istituzioni
che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito
locale, nazionale ed europeo.
4. L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla
legge.
Capo II
Commissione di garanzia
Art. 91
Commissione di garanzia
1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente
della Regione ed è composta da sette membri eletti dal
Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:
a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile;
b) due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche;
c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) due ex Consiglieri regionali.
2. La Commissione elegge al proprio interno un
Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni
e non sono rieleggibili.
3. La legge regionale detta le norme per la sua
costituzione e il suo funzionamento.
Art. 92
Attribuzioni della Commissione di garanzia
1. La Commissione di garanzia, su richiesta del
Presidente della Giunta regionale o del Presidente del
Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure
del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di
sua competenza, esprime parere:
a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti di
attribuzione tra gli organi della Regione e tra la
Regione e gli enti locali;
b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni
regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge
dello Stato;
c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di
regolamenti.
2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra
funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal
Regolamento.
3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio
regionale tutti i pareri espressi.
4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in
senso contrario a singoli pareri.
5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i
provvedimenti oggetto di rilievo.
Capo III
Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini
Art. 93
Commissione per le pari opportunità tra donne e
uomini
1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e
uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo
economico, sociale e culturale, che di fatto
costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle donne e per l’effettiva attuazione dei
principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti
dalla Costituzione e dallo Statuto.
2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne
stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in
ordine alle modalità che ne garantiscano il
funzionamento.
Capo IV
Garanzie delle opposizioni
Art. 94
Garanzie delle opposizioni
1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo
Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio
regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del
loro esercizio.
2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le
garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento
dell’attività del sindacato di controllo;
b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di
competenza del Consiglio e della Giunta regionale;
c) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle
occasioni di rappresentanza del Consiglio;
d) all’informazione sulle proposte e sulle attività
delle stesse opposizioni.
Titolo VI
Organizzazione e personale
Capo I
Personale regionale
Art. 95
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità
1. Gli organi di direzione politico-amministrativa
definiscono e promuovono la realizzazione degli
obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive impartite.
2. Ai dirigenti spetta l’attuazione degli obiettivi e
dei programmi nonché l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l’amministrazione regionale verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
secondo le norme della legge. Sono responsabili in via
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati.
Art. 96
Ruolo organico del personale regionale
1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio
regionale, sugli organi interni di amministrazione sono
adottate con legge della Regione.
2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici
separati per il proprio personale. La Giunta e l’Ufficio
di Presidenza, secondo le rispettive competenze,
presentano al Consiglio le proposte di revisione del
ruolo organico del personale e specificano le
attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle
strutture organizzative e alle altre funzioni di livello
dirigenziale.
Titolo VII
Rapporti con altre istituzioni
Capo I
Rapporti con altre istituzioni
Art. 97
Rapporti con gli enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale
collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema
con i Comuni, le comunità Montane e le Province.
Disciplina altresì le funzioni amministrative e
determina la loro allocazione alle autonomie locali,
ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione
valorizza le forme associative sovracomunali.
Art. 98
Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni
1. La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Regione informa periodicamente il
Consiglio regionale sui lavori della Conferenza.
3. La Regione coordina la propria azione con quella
delle altre Regioni.
Art. 99
Rapporti con la Corte dei Conti
1. La Regione attiva forme di collaborazione con la
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai
fini della regolare gestione finanziaria e
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia
di contabilità pubblica.
2. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie
locali designano rispettivamente, secondo i principi
stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad
integrazione della sezione di controllo della Corte dei
Conti.
Capo II
Osservatori e consulte
Art. 100
Osservatori e consulte
1. La legge regionale ha facoltà di istituire
osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione,
l’organizzazione e il funzionamento.
Titolo VIII
Revisione dello Statuto
Capo I
Revisione dello Statuto
Art. 101
Procedimento di revisione dello Statuto
1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo
non minore di due mesi.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto
non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione
di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta
dal Consiglio, non può essere rinnovata nel corso della
stessa legislatura.
4. La legge regionale definisce le procedure per
l’espletamento del procedimento referendario.
Art. 102
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui,
trascorso il termine di tre mesi per la presentazione
della richiesta di referendum popolare confermativo, non
sia stato richiesto il referendum.
2. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale e non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della
relativa promulgazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle modifiche dello Statuto.
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Gli organi della Regione costituiti alla data di
entrata in vigore del presente Statuto, restano in
carica sino all’insediamento degli organi dell’ottava
legislatura regionale. Restano altresì in carica,
nell’attuale composizione, le Commissioni la cui
scadenza coincide con la fine della legislatura.
2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il
proprio Regolamento interno. Fino all’entrata in vigore
del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento
vigente.
1. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati
dalla Giunta regionale nel periodo decorrente
dall’entrata in vigore della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l'autonomia
statutaria delle Regioni) fino all’entrata in vigore del
presente Statuto.
AVVISO
Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente
deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti del
Consiglio regionale possono chiedere di procedere a
referendum popolare, a norma dell’articolo 123, terzo
comma, della Costituzione ed ai sensi della legge
regionale 13 ottobre 2004, n. 22. |