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TITOLO PRIMO
LA REGIONE
Art. 1
Costituzione della Regione
Il Molise è Regione autonoma nella Repubblica Italiana
una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti
della Costituzione e secondo le norme dello Statuto
La Regione promuove il progresso civile, sociale ed
economico della sua popolazione ed il rinnovamento
democratico delle strutture dello Stato;
garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche della comunità nazionale e della politica
regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa
Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma
La Regione comprende il territorio delle attuali
Province di Campobasso e di Isernia ed ha per Capoluogo
la città di Campobasso.
La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal
Consiglio Regionale.
TITOLO SECONDO
LA PROGRAMMAZIONE
Art. 3
Metodi e strumenti
La Regione Molise assume il metodo della programmazione
per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per
le riforme di struttura e per i fini sociali previsti
dalla Costituzione.
La Regione partecipa come soggetto autonomo in
collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle
organizzazioni sindacali, economiche, sociali e
culturali alla formulazione del programma economico
nazionale.
Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo
territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali
e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle
materie di sua competenza, nonché in quelle ad essa
delegate a norma della Costituzione e delle leggi.
Indirizza e coordina tutte le attività economiche e
sociali degli enti pubblici che operano nella regione
per le materie di competenza regionale. La Regione
determina con legge gli strumenti e i procedimenti di
formazione, di attuazione e di verifica della
programmazione regionale, nonché l'attività di studio e
di ricerca che ritiene necessaria.
La Regione con il concorso dello Stato, previsto
dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione, provvede
alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici
pluriennali di opere straordinarie di pubblico
interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte
le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la
rinascita economica e sociale del Molise.
Art. 4
Obiettivi, finalità e vincoli
La Regione, nell'esercizio
delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla
Costituzione ed in relazione ai fini della
programmazione regionale e nazionale, in particolare:
- opera per impedire lo spopolamento del territorio, per
arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di
disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il
rientro degli emigrati;
- provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed
orienta la politica economica in direzione del
superamento degli squilibri entro e fuori il territorio
della regione;
- promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento
delle strutture produttive predisponendo piani zonali
per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica,
la irrigazione e le opere di miglioramento, nonché per
lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed
associata, per l'incremento delle attività zootecniche e
delle attività associate di trasformazione e
commercializzazione agricola, al fine di conseguire
parità di condizioni economiche, sociali e civili del
settore agricolo con gli altri settori produttivi;
- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione
sociale della proprietà privata e per stabilire equi
rapporti sociali nelle campagne;
- attua interventi per la difesa del suolo e per la
tutela e l'incremento del patrimonio forestale;
- assume iniziative in favore delle zone di particolare
depressione e delle comunità montane;
- favorisce il metodo della cooperazione nei vari
settori dell'economia;
- promuove le condizioni per rendere effettivo il
diritto al lavoro al fine di assicurare la piena
occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le
prerogative artistiche e le caratteristiche regionali;
agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture
commerciali nella regione;
- promuove lo sviluppo del turismo, curando la
valorizzazione e la difesa del paesaggio e del
patrimonio storico, archeologico ed artistico del
Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento
delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri
e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise
nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;
- realizza un servizio sanitario regionale con struttura
articolata in unità locali adeguate alla realtà del
Molise;
- concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale
con particolare riferimento all'infanzia ed alla
vecchiaia;
- organizza un efficiente sistema di trasporti per
contribuire al superamento degli ostacoli che
impediscono la integrazione economica, sociale e
culturale tra le diverse zone della Regione;
- attua la diffusione dell'istruzione professionale con
strutture decentrate in relazione alle esigenze
occupazionali e produttive della regione, anche al fine
di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della
gioventù molisana;
- concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in
ogni ordine e grado dell'istruzione;
- tutela il patrimonio linguistico e storico e le
tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel
suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati,
ne favorisce la valorizzazione.
TITOLO TERZO
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 5
Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Capo I
IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 6
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e
controlla l'azione politica, amministrativa e
programmatica della Regione; delibera gli atti di
intervento della Regione nella programmazione nazionale;
adempie alle altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Spetta al Consiglio:
a) approvare i programmi della Giunta regionale e
controllarne l'attuazione;
b) approvare con legge il programma economico regionale,
i piani generali territoriali e settoriali d'intervento
economico e finanziario nelle materie di competenza
della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani
di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale;
nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di
interesse della Regione;
c) approvare con legge entro il trenta novembre di ogni
anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per
l'esercizio dell'anno successivo;
d) approvare con legge le variazioni al bilancio da un
capitolo all'altro, nonché l'assunzione di mutui e la
emissione di prestiti;
e) approvare entro il trenta aprile di ogni anno il
conto consuntivo;
f) deliberare i tributi regionali;
g) deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la
soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti
dalla Regione e la partecipazione ad aziende, società ed
enti pubblici;
h) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi
regionali;
i) istituire nel proprio territorio, sentite le
popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le
circoscrizioni e le denominazioni di quelli già
esistenti, promuovere la costituzione di organismi
associativi tra gli enti locali e deliberare i
provvedimenti conseguenti;
l) delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli
enti locali, con le modalità stabilite dallo Statuto e
dalle leggi regionali;
m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle
Camere con le modalità previste per l'approvazione delle
leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai
Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio
regionale;
n) esercitare il potere di richiesta del referendum
nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;
o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;
p) riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo
di merito;
q) nominare i componenti di organi collegiali in
rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto
possibile, la presenza della minoranza;
r) eleggere, a norma dell'art. 83, secondo comma, della
Costituzione, i tre delegati della Regione che
partecipano alla elezione del Presidente della
Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non più
di due nomi;
s) provvedere su ogni altra iniziativa di interesse
regionale relativa alla politica dei trasporti, alla
politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla
politica dei servizi commerciali, alle attività
culturali, ricreative e sportive;
t) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente
demandata ad altri organi della Regione dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 7
I Consiglieri Regionali
I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio
delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
Essi rappresentano la intera Regione senza vincolo di
mandato.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Art. 8
Convalida della elezione
Al Consiglio regionale è riservata la convalida
dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme
del suo regolamento interno.
La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di
novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale
non vi abbia provveduto.
In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente
comma decorre dalla data della surrogazione stessa.
Art. 9
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione
I
Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione,
di interpellanza e di mozione.
L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal
regolamento interno.
I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti
degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da
essa dipendenti, con le modalità stabilite dal
regolamento interno, notizie e informazioni utili
all'espletamento del loro mandato.
Art. 10
Indennità dei Consiglieri
La legge regionale stabilisce la entità e i titoli delle
indennità ai Consiglieri regionali, a seconda delle loro
funzioni e attività.
Art. 11
Gruppi consiliari
I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei
quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo
stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda
appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può
entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia
consenziente.
I Consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei
gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte
del gruppo misto.
Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per
il loro funzionamento, secondo le modalità previste dal
regolamento interno.
Art. 12
Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio
Il Consiglio, con le modalità stabilite dal
regolamento interno, ha autonomia organizzativa,
funzionale e contabile, nonché la gestione dell'apposito
fondo riservatogli in bilancio.
Art. 13
Presidenza provvisoria
Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo
giorno non festivo della terza settimana successiva alla
proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione
sono inviati dal Presidente della Giunta regionale
uscente almeno cinque giorni prima.
La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è
assunta dal Consigliere più anziano di età tra i
presenti. I due consiglieri più giovani fungono da
segretari.
Art. 14
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto,
alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, con la
elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due
Vicepresidenti e di due Segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e
dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con
tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque
la rappresentanza della minoranza.
L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo
la seconda votazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti espressi.
In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione
di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere
che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di
parità, il più anziano di età.
Per la elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere
vota un solo nome.
Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti prevale l'età. Analogamente si
procede per l'elezione dei Segretari.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in
carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa
di uno dei due Vicepresidenti o di uno dei due
Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente
di entrambi i Vicepresidenti o di entrambi i Segretari,
i quali durano in carica fino al rinnovo dell'ufficio di
Presidenza.
Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza,
i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni
permanenti istituite a norma dell'art. 18 del presente
Statuto e del regolamento interno.
Art. 15
Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
garantisce il rispetto delle norme del regolamento
interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio
dei diritti dei consiglieri e la funzione della
minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle
Commissioni e dei servizi consiliari e programma,
d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti
dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle
Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio
Regionale.
Art. 16
Modalità di convocazione del Consiglio
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente,
sentiti l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei gruppi
ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda
anche l'ordine del giorno.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio, di giugno e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo
Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta
abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia
richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei
consiglieri.
La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti
nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non
abbia provveduto ad effettuarla.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli
argomenti da trattare, è recapitato a cura del
Presidente del Consiglio ai singoli Consiglieri almeno
cinque giorni prima della seduta.
Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è
ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.
Entro gli stessi termini gli atti relativi agli
argomenti da trattare sono messi a disposizione dei
Consiglieri.
Art. 17
Regolamento interno
Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, un regolamento interno che ne disciplina
l'organizzazione ed il funzionamento.
Art. 18
Commissioni consiliari
Il Consiglio istituisce
commissioni permanenti per l'esame preliminare delle
proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio,
nonché per il parere preventivo sui provvedimenti della
Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal
regolamento interno e dalle leggi regionali.
Le commissioni permanenti sono composte, secondo le
modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione
alla consistenza numerica dei gruppi consiliari,
assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di
ciascun gruppo.
Le commissioni deliberano con l'intervento della
maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei
presenti. Esse possono costituire comitati consiliari
per la consultazione delle organizzazioni sindacali,
delle altre forze sociali e delle categorie interessate.
L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o
di enti locali è preceduto dalla audizione, da parte
della competente commissione, dei rappresentanti dei
proponenti, secondo le modalità stabilite con il
regolamento.
Nelle materie di interesse regionale, le commissioni
permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette
ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili
alle attività del Consiglio, avvalendosi, se lo
ritengono, dell'assistenza di esperti.
Le commissioni permanenti vigilano, altresì,
sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono
richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e
degli Assessori al fine di avere chiarimenti su
questioni relative alle materie di rispettiva
competenza, nonché, previa intesa con il Presidente
della Giunta, l'intervento di funzionari della
Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i
quali, in seduta non pubblica, sono esonerati
dall'osservanza del segreto d'ufficio.
Il Consiglio può istituire, con l'osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a
carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste
nelle materie di interesse regionale.Ai lavori della
Commissione partecipano rappresentanti della Giunta
senza diritto di voto.
Art. 19
Modalità delle deliberazioni e delle sedute consiliari
Il
Consiglio Regionale delibera con l'intervento della
maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza
dei presenti, salvo i casi per i quali il presente
Statuto preveda una maggioranza speciale.
Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica
del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle
deliberazioni.
Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal regolamento interno.
Capo II
LA GIUNTA
Art. 20
Composizione della Giunta
La Giunta regionale è composta dal Presidente, che ne
mantiene l'unità di indirizzo, e da non più di otto
assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali
per settori omogenei, sulla base delle determinazioni
collegiali. La Giunta provvede alla assegnazione delle
attribuzioni tra i suoi componenti.
Il Presidente della Giunta designa l'Assessore che deve
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio
le attribuzioni dei componenti della Giunta e le
successive modifiche.
Art. 21
Elezione della Giunta
Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono
eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel
proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri
presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella
successiva.
La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio
palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle
liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti
della Giunta regionale da eleggere, presentate da non
meno di un quarto dei Consiglieri assegnati alla
Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta
regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi,
affini di primo grado, adottanti e adottati.
Art. 22
Competenze e attribuzioni della Giunta
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Ad essa spetta:
a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon
andamento è responsabile;
b) attuare i programmi approvati dal Consiglio
regionale;
c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio;
d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale
delle proposte di legge e di regolamenti;
e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo da sottoporre al Consiglio;
f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad
un altro dello stesso capitolo del bilancio;
g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi
generali territoriali e settoriali approvati dal
Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere
pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di
Interesse della Regione, sempre che sussista la relativa
copertura nel bilancio;
h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione
e deliberare sul contratti della stessa, nei limiti e
nei modi stabiliti dalla legge;
i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale,
sui ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale, nonché in
materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli
obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni
consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico
regionali;
m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita
dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Art. 23
Modalità di riunione e di deliberazione della Giunta
La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre
la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei
voti. In caso di parità dei voti prevale quello del
Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per
l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 24
Responsabilità della Giunta
Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale
rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato
di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta
di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla
Regione.
Art. 25
Decadenza della Giunta
La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono
dall'Ufficio in seguito a mozione di sfiducia
sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri in
carica,
ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei Consiglieri presenti.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione
non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla
sua presentazione all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì
dall'ufficio quando, su una questione di fiducia, il
Consiglio abbia espresso voto contrario.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della
Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.
Art. 26
Dimissioni del Presidente
Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per
qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano
l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.
Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non
dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Art. 27
Ordinaria amministrazione
La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o
di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del
Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria
amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente
e della nuova Giunta.
Art. 28
Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta
Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi
causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente
della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione
al Consiglio.
In caso di impedimento temporaneo di un componente della
Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo
svolgimento delle relative funzioni.
La Giunta è rinnovata per intero ove venga a mancare un
terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo
anche del Presidente.
Art. 29
Modalità di sostituzione del Presidente o della Giunta
Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Consiglio Regionale è invitato a
sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per
atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni
di legge, il Consiglio Regionale è convocato entro
quindici giorni dall'invito per provvedere alla
sostituzione.
Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del
Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il
Consiglio è convocato entro quindici giorni per
l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Capo III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Art. 30
Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c) indice i referendum previsti dallo Statuto;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo centrale;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) sottoscrive gli atti della Regione;
g) sovrintende agli uffici e servizi regionali,
coordinando l'attività collegiale dei componenti della
Giunta;
h) rappresenta la Regione in giudizio;
i) promuove davanti alle autorità giudiziarie i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo
riferirne alla Giunta nella prima seduta.
TITOLO QUARTO
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Art. 31
Potestà legislativa e regolamentare
Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione dall'art. 121, secondo comma della Costituzione,
sono esercitate esclusivamente dal Consiglio Regionale e
non possono formare oggetto di delega.
Art. 32
Iniziativa legislativa
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla
Giunta, a ciascun Consigliere, agli elettori della
Regione il numero non inferiore a duemila, ai Consigli
comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun
Consiglio provinciale.
Art. 33
Modalità dell'iniziativa legislativa
L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di una
proposta di legge redatta in articoli.
Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal
Presidente e dagli Assessori competenti.
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei
Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti
dei rispettivi organi deliberanti.
Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate
dagli elettori devono essere autenticate nelle forme
previste dalla legge elettorale regionale per la
presentazione delle candidature.
Art. 34
Approvazione delle proposte di legge
Le proposte di legge, previo esame da parte di una
Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio
Regionale articolo per articolo e con votazione finale.
Le modalità del deferimento delle proposte di legge alle
Commissioni e i termini per la presentazione delle
relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai
lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri
soggetti interessati sono stabiliti con regolamento
interno.
In caso di inosservanza dei termini previsti per la
presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni
permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta
del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva
alla richiesta.
Art. 35
Procedura d'urgenza
Le propose di legge, per le quali sia richiesta la
procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del
Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta
successiva alla richiesta.
Ove il Consiglio deliberi in conformità della richiesta,
le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno
della seduta successiva alla deliberazione e vengono
esaminate dal Consiglio previo il parere delle
competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente.
Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte
all'ordine del giorno con precedenza sulle altre,
escluse quelle già dichiarate urgenti.
Art. 36
Approvazione dei regolamenti, dei piani e di altri
provvedimenti
Le disposizioni contenute negli articoli 34
e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento,
di piano, di programma o di altro provvedimento di
competenza del Consiglio Regionale.
Art. 37
Promulgazione delle leggi
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal
Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per
il visto.
Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla
comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della
Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio
Regionale.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio
l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro
quindici giorni dalla comunicazione della nuova
approvazione, il Governo della Repubblica non abbia
promosso la questione di legittimità o di merito ai
sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del
precedente articolo.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio
Regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha
apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il
visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga".
Al testo della legge segue la formula: "La presente
legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise".
Art. 38
Pubblicazione delle leggi
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia
stabilito nella legge stessa un termine diverso.
La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il
Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata
ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di
cui ai precedenti commi.
Il consenso del Governo è dato con visto apposto alla
legge stessa dal Commissario del Governo.
Art. 39
Norme per l'attuazione delle leggi delegate
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma,
della Costituzione, sia conferito alla Regione con una
legge dello Stato il potere di emanare norme per
l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale
predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge statale, il relativo progetto di norme di
attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio
regionale, che lo sottopone al Consiglio per
l'approvazione.
La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme
di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni
previste dal presente Statuto per le leggi regionali.
Art. 40
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
I regolamenti regionali previsti dall'articolo 121 della
Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta
e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali
senza necessità del visto del Commissario del Governo.
TITOLO QUINTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 41
Diritto di petizione
I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri Enti
esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al
Consiglio Regionale per chiederne l'intervento su
questioni di interesse collettivo.
Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono
stabilite dal Regolamento interno.
Art. 42
L'informazione
La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla
informazione sull'attività politica, legislativa ed
amministrativa regionale.
Tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di
strumenti di informazione e di comunicazione di massa e,
in particolare, di quelli radiotelevisivi.
Art. 43
Referendum popolare abrogativo
é indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale
o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di
provvedimenti amministrativi di interesse generale della
Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori
iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio
Regionale, o i Consigli Provinciali, o, almeno, 15
Consigli comunali rappresentativi di non meno di un
decimo della popolazione regionale.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del
Consiglio Regionale.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
La norma abrogata cessa di avere efficacia con
decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del risultati del referendum.
Le ulteriori disposizioni di attuazione del referendum
sono stabilite con legge regionale.
Art. 44
Limiti al referendum abrogativoIl referendum non è ammesso per l'abrogazione di norme
dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di
regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di
attuazione di leggi dello Stato, degli atti
amministrativi di interesse regionale che riguardino le
materie anzidette e di quelli che siano di mera
esecuzione di leggi e di regolamenti regionali.
Una proposta di referendum abrogativo che sia stata
respinta non può essere ripresentata prima di un anno.
Art. 45
Referendum consultivo
Il Consiglio Regionale può deliberare, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il ricorso al referendum
consultivo della popolazione dell'intero territorio
nella Regione o di parte di esso, per questioni di
particolare interesse.
Le modalità per il ricorso al referendum consultivo e
per il suo espletamento sono disciplinate da legge
regionale approvata a maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica.
Art. 46
Consultazioni popolariFuori delle ipotesi previste per la partecipazione
popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti
regionali può disporsi la consultazione di particolari
categorie di cittadini su provvedimenti di loro
interesse.
La consultazione può essere indetta anche per le
categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano
compiuto i sedici anni.
TITOLO SESTO
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 47
Stato giuridico ed economico del personale
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed
economico e la pianta organica del personale in
conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite
le organizzazioni sindacali; determina le norme per
l'inquadramento del personale proveniente dalle
Amministrazioni dello Stato o di altri Enti, nonché
degli uffici e relativo personale trasferito dallo
Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo
organico e si distingue esclusivamente per qualifiche
corrispondenti alle singole attribuzioni e
responsabilità, ed è assunto mediante pubblico concorso,
salvi i casi stabiliti dalla legge regionale
limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare.
A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale
trattamento economico.
La legge regionale può stabilire che il personale
addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari
competenze professionali e organizzative venga
incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per
periodi determinati.
La Regione cura la formazione e l'aggiornamento
professionale del proprio personale.
Art. 48
Formazione degli atti amministrativi
Ogni cittadino può chiedere copia degli atti
amministrativi e, ai fini della tutela giurisdizionale
dei propri diritti ed interessi, può ottenere copia
anche degli atti del procedimento.
La legge regionale disciplina il procedimento di
formazione degli atti amministrativi, garantisce il
contraddittorio dei soggetti interessati nei
procedimenti amministrativi, che direttamente li
riguardano, stabilisce le particolari forme di
pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza
da parte del più largo numero di cittadini.
La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi
amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al
silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o
istanze.
Art. 49
Enti e Aziende regionali
La Regione può con legge istituire Enti e aziende dotati
di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e
funzionale, per attività e servizi che, per la loro
particolare natura e dimensione, non possono essere
delegati ad enti locali.
Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo
su tali Enti e Aziende, anche attraverso l'esame e
l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere
degli organi amministrativi degli Enti e Aziende
dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio
Regionale.
Nella nomina degli amministratori degli Enti e Aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in Enti e Società a partecipazione
Regionale è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge,
la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla
Regione è equiparato ad ogni effetto al personale
regionale, salvo diverse disposizioni di leggi
istitutive.
Art. 50
Pubblicazione degli atti amministrativi
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli
interessati, salvo che non sia diversamente disposto.
TITOLO SETTIMO
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 51
Tributi regionali
La Regione istituisce e disciplina con legge i tributi
propri nei limiti delle leggi dello Stato.
Le norme relative al contenzioso tributario e alle
sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite
con legge regionale.
Art. 52
Entrate della Regione
Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai redditi propri, che essa istituisce con legge
regionale;
c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste
dalle leggi;
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai
finanziamenti dei programmi regionali;
e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma
dell'art. 119 della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo, provento od
entrata.
Art. 53
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della Regione coincide con
quello dello Stato.
L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge
regionale per un periodo non superiore a quattro mesi.
Art. 54
Bilancio di previsione
Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla
presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per
l'esercizio successivo.
Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati
finanziari previsti per ciascun servizio, piano o
progetto della Regione in relazione agli obiettivi e
alle prescrizioni del piano economico regionale.
I bilanci degli Enti e delle aziende regionali sono
presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati
dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al
Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione e degli Enti e
Aziende da essa dipendenti;
b) un preventivo delle spese degli Enti locali relativo
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla
Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra
previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico
regionale.
Con la legge regionale di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuove o maggiori entrate, né
disporre nuove o maggiori spese.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in
bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 55
Conto consuntivo
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla
Presidenza del Consiglio il conto consuntivo
dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che è
approvato con legge entro il 30 giugno.
Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta
presenta una relazione sulla attività
dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo
stato di attuazione del programma economico regionale,
dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti
servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei
costi e di risultati finanziari ed operativi.
Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti
a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed
approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.
La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo
di cassa alla fine di ogni quadrimestre.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate
dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi
delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei
loro uffici.
L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal
conto consuntivo vanno inseriti nello stato di
previsione dell'esercizio successivo.
Art. 56
Revisori dei conti
Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione
della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i
Consiglieri, tre revisori dei conti.
Ciascun Consigliere vota non più di due nomi.
L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la
carica di componente della Giunta e di componente
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.
I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio
sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla
gestione del bilancio, sul conto consuntivo.
Art. 57
Demanio e patrimonio
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo
quanto stabilito con legge dello Stato.
Art. 58
Amministrazione e contabilità
Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale della Regione sono stabilite con
legge regionale.
TITOLO OTTAVO
REGIONE ED ENTI LOCALI
Art. 59
Rapporti con gli Enti Locali
La Regione, in armonia con i principi dell'autonomia e
del decentramento politico ed amministrativo previsti
dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attività
legislativa e politico-amministrativa, rapporti di
partecipazione e di collaborazione con le Province, i
Comuni e gli altri Enti locali.
La Regione indirizza, promuove e coordina l'attività
degli Enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo
territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi
democraticamente postulati dalla programmazione
regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.
La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli
Enti locali, anche attraverso la costituzione di
organismi associativi allo scopo di conseguire la
migliore gestione dei servizi pubblici e la
partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla
attuazione dei programmi di sviluppo.
Art. 60
Circondari
Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione
può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio
Provinciale e dei Consigli Comunali della Provincia
interessata, Circondari per il decentramento di funzioni
amministrative.
Art. 61
Comprensori
La Regione, sentiti gli Enti locali interessati, può
istituire con legge, comprensori riferiti ad una
pluralità di Comuni, pur se appartenenti a Province
diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai
fini della pianificazione urbanistica o per la
realizzazione di interventi settoriali di competenza
della regione.
Art. 62
Controlli sugli Enti Locali
Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi
quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate
dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione,
costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e
limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i
principi contenuti nell'art. 130 della Costituzione.
Tale organo ha sede nel Capoluogo della Regione.
Il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di
Comuni e degli Enti locali a carattere comunale e dei
loro consorzi è svolto in forma decentrata da sezioni
dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei
Capoluoghi di Provincia.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la
legittimità degli atti.
La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle
Province, può prevedere l'esercizio del controllo di
merito nella forma di richiesta motivata agli Enti
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
I controlli sostitutivi sugli Enti locali, ivi compresi
i controlli sugli organi sinché ed in quanto previsti
dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio Regionale.
Art. 63
Delega di funzioni amministrative
La Regione esercita normalmente le funzioni
amministrative, per le materie attribuite alla sua
competenza dall'art. 117 della Costituzione,
delegandole, sentite le amministrazioni interessate,
alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali oppure
avvalendosi dei loro uffici.
La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative
della Regione per singola materia e senza limiti di
scadenza è disposta con legge regionale, con la quale
sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i
poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento
dei conseguenti rapporti finanziari.
La delega può essere revocata con legge regionale,
sentiti gli Enti interessati.
La delega all'esercizio di funzioni amministrative della
Regione per oggetto definito e per tempo determinato, se
relativa a provvedimenti o atti amministrativi di
esecuzione di leggi regionali nei limiti degli
stanziamenti appositamente previsti in bilancio, è
conferita con deliberazione del Consiglio regionale e,
in ogni altro caso, con legge regionale.
Art. 64
Utilizzazione degli uffici degli Enti locali
Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi
deliberati dal Consiglio anche se inerenti
all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia
diversamente disposto, la Giunta, d'intesa con gli enti
interessati, può avvalersi degli uffici delle Province,
dei Comuni e di altri Enti locali nei limiti dello
stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.
La Giunta determina le attribuzioni e le competenze
assegnate agli uffici degli Enti di cui intende
avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante
alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che
concorrono a formarlo.
Art. 65
Interrogazioni degli Enti Locali
I Comuni e le Province
della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta
sui provvedimenti di loro interesse.
Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza
del Consiglio che le trasmette alla Giunta.
Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne è
data comunicazione al Consiglio regionale.
TITOLO NONO
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
Art. 66
La revisione e l'abrogazione delle norme del presente
Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne
disciplinano l'approvazione.
La deliberazione di abrogazione totale del presente
Statuto non ha effetto che dalla entrata in vigore della
deliberazione di adozione del nuovo Statuto.
TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione della legge di
approvazione e del testo integrale di esso nella
Gazzetta Ufficiale.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello
Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale
della Regione. |