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TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della
Repubblica italiana, sulla base dei principi
costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo
Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda
e garantisce la partecipazione democratica di tutti i
cittadini alla realizzazione della politica regionale.
Art. 2.
La Regione comprende i territori delle province di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.
La Regione ha un proprio gonfalone è uno stemma
stabiliti con legge regionale.
Art. 3.
La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della
persona umana e la reale partecipazione di tutti i
cittadini all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese, per renderne effettive la libertà e
la eguaglianza.
Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo
sviluppo economico e sociale finalizzato
all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento
dei bisogni collettivi, la promozione delle libere
attività delle collettività e degli Enti locali, il
superamento degli squilibri della Regione e dell'intero
territorio nazionale.
In particolare la Regione, nell'ambito delle sue
competenze costituzionali:
Art. 4.
La Regione assume la politica di piano come metodo di
intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti
locali, nell'attività economica pubblica e privata, per
indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
La Regione partecipa come soggetto primario alla
programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i
criteri della propria azione mediante programmi e piani
generali e settoriali, e rileva i dati necessari.
Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei
propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti
locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni
sociali.
- promuove le condizioni per rendere effettivi il
diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando
la piena occupazione e la tutela dei diritti dei
lavoratori;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione,
all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai
trasporti, alle attività sportive e al turismo;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la
funzione sociale della proprietà e acquisire alla
gestione pubblica i servizi regionali di interesse
generale;
- attua le riforme necessarie per stabilire equi
rapporti sociali nelle campagne;
- assume iniziative in favore delle zone e delle
comunità montane;
- promuove lo sviluppo della cooperazione e
dell'artigianato;
- promuove e attua un organico assetto del territorio
nel quadro di uno sviluppo pianificato degli
insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed
attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione
ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio
naturale, storico, artistico e culturale;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera
manifestazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e
democratica informazione, intervenendo
nell'organizzazione e nella gestione dei servizi
pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamenti
con le organizzazioni nazionali e locali.
TITOLO II
Organi della Regione
Art. 5.
Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio
regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
Capo I
Il Consiglio regionale
Art. 6.
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e
amministrativo della Regione e ne controlla
l'attuazione; esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite o delegate alla Regione;
adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla
Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
Il Consiglio determina gli indirizzi della
programmazione regionale; partecipa, anche mediante le
proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e
programmi, generali e settoriali, della Regione; approva
i piani e programmi medesimi, nonché i relativi
aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.
La legge regionale disciplina le procedure della
programmazione regionale.
Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i
pareri mediante i quali la Regione partecipa alla
programmazione nazionale.
Spettano al Consiglio
1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e
delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;
3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione
di mutui e all'emissione di prestiti;
4) l'approvazione dei programmi concernenti opere
pubbliche e i relativi finanziamenti;
5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della
Regione e dei relativi finanziamenti;
6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di
enti e aziende dipendenti dalla Regione, e
l'approvazione dei relativi bilanci;
8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di
partecipazioni regionali;
9) la determinazione degli indirizzi concernenti le
attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione,
nonché la vigilanza sui medesimi;
10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in enti e società a partecipazione
regionale;
11) la delega di funzioni amministrative agli Enti
locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi
nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca
delle deleghe;
12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica
degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali;
13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti
alla Regione dagli organi costituzionali della
Repubblica;
14) la designazione dei componenti di commissioni e di
altri organi collegiali, spettante alla Regione e non
attribuita ad altri organi della Regione medesima dal
presente statuto o dalle leggi;
15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza
semplice, degli atti amministrativi rinviati alla
Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
16) la designazione a norma del secondo comma
dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della
Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a
norma del secondo comma dell'articolo 121 della
Costituzione; 18) la deliberazione di richieste di
referendum a norma degli articoli 75 e 138 della
Costituzione;19) la formulazione dei pareri di cui agli
articoli 132 e 133 della Costituzione;20) la istituzione
di nuovi Comuni e la modificazione delle loro
circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma
dell'articolo 133 della Costituzione.
Art. 7.
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza
vincolo di mandato e non possono essere chiamati a
rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 8.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi
regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e
diritto di interrogazione, di interpellanza e di
mozione.
Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere
dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da
essa dipendenti notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal
regolamento interno.
Art. 9.
Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio
di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge
regionale.
Art. 10.
Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come
primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di
presidenza, che deve essere composto in modo da
assicurare la rappresentanza della minoranza.
L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da
due Vice Presidenti e da due Segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e
dei due Segretari si procede con tre votazioni separate
a scrutinio segreto.
Ciascun consigliere vota un solo nome.
I componenti dell'ufficio di presidenza restano in
carica per la intera durata della legislatura.
Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a
norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio
regionale sulla base di una relazione della Giunta delle
elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta.
Prima della convalida il Consiglio può provvedere
soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i
quali non perdono validità anche nel caso di mancata
convalida di uno o più consiglieri.
Art. 11.
L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le
prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il
rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i
rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre
funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento
interno.
Art. 12.
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei
consiglieri alla Regione il proprio regolamento che ne
disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.
Le modifiche al regolamento sono adottate con la
maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 13.
Il regolamento interno disciplina le modalità delle
votazioni.
Art. 14.
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le
norme del regolamento interno.
L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i
mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e
assegna loro contributi a carico del bilancio del
Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni
gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Art. 15.
Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di
presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi
consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti
e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta
regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il
calendario di attività del Consiglio e delle
commissioni.
Il Presidente sottopone la proposta di calendario
all'approvazione del Consiglio.
Art. 16.
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte
in relazione alla consistenza numerica dei gruppi
consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto
di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di
funzionamento sono stabilite dal regolamento.
Possono anche essere costituite commissioni speciali.
Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di
legge, svolgono ogni attività preparatoria dei
provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono
nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi
regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa
della Regione.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le
commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere
consiliari e dei piani e programmi regionali,
sull'amministrazione regionale, sulla gestione del
bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio
delle funzioni delegate agli Enti locali, sul
funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni
volta che lo ritengano opportuno.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di
partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto
di voto.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della
Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei
titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e
degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di
chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Non può essere opposto alle richieste delle commissioni
il segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si
avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione
degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo
ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di
intesa con l'ufficio di presidenza.
L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro
delle commissioni e assicura i mezzi necessari per
l'adempimento delle loro funzioni.
Art. 17.
Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad
acquisire notizie e documenti utili all'attività del
Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione
degli Enti locali, dei sindacati, di altre
organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
Art. 18.
Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie
che comunque interessino la Regione.
é istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta
allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione
ne presenti richiesta motivata all'ufficio di
presidenza.
Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si
applica il disposto del primo e del secondo comma
dell'articolo 16.
é fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della
Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di
fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i
documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di
segreto d'ufficio.
Art. 19.
Il regolamento interno disciplina le modalità delle
indagini conoscitive, delle consultazioni, della
pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle
commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di
organizzazione e di funzionamento delle commissioni
medesime.
Art. 20.
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa,
funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati
nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma
del presente statuto e del proprio regolamento interno.
Capo II
La Giunta regionale e il presidente della Giunta
Art. 21.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione
ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione,
dal presente statuto e dalle leggi.
Spetta alla Giunta regionale:
1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del
Consiglio;
2) predisporre il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
3) predisporre, in collaborazione con le competenti
commissioni consiliari, i programmi e piani della
Regione, e curarne l'attuazione;
4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi
generali e settoriali, approvati dal Consiglio
regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche
e l'organizzazione di servizi pubblici, sempreché essi
risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo
stanziamento;
5) sovraintendere agli uffici regionali;
6) amministrare il demanio e il patrimonio della
Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge
regionale;7) deliberare ed approvare i contratti della
Regione;8) deliberare in materia di liti attive e
passive e, su conforme parere della commissione
consiliare competente, in materia di rinunce e
transazioni;9) deliberare, sentito il Consiglio, sui
ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto
di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché
sulle rinunce agli stessi;10) sovraintendere, in
esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate
dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici
regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla
Regione o a partecipazione regionale;11) adottare i
provvedimenti amministrativi non demandati ad altri
organi della Regione o non delegati ad altri enti. La
Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei
provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.
Art. 22.
La Giunta è composta dal Presidente e da non più di
sedici assessori, fra cui il Vice Presidente.
Art. 23.
L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla
base di documenti programmatici, presentati da almeno un
quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, e
collegati a liste che indicano il nome del Presidente,
del Vice Presidente e degli altri componenti la Giunta,
con la determinazione dei relativi incarichi.
Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti
programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito
delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma
precedente, con voto per appello nominale e a
maggioranza assoluta.
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato
la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto
nella seconda votazione il maggior numero di voti. é
eletto il candidato che ottiene il maggior numero di
voti.
Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta
con voto per appello nominale a maggioranza dei voti
espressi, esclusi gli astenuti.
Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome
del Presidente eletto.
Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto
comma, il Presidente si intende revocato.
Art. 24.
L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore è
incompatibile con quello di amministratore di ente
pubblico, comunque dipendente o controllato dalla
Regione.
é altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere
provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con
oltre trentamila abitanti.
Art. 25.
L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando
l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori
secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 23
del presente statuto.
Art. 26.
Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei
suoi componenti.
La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
Art. 27.
Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del
proprio operato di fronte al Consiglio.
Art. 28.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal
Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un
quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata
per appello nominale, e approvata a maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca è posta in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla
presentazione.
Art. 29.
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino
all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della
proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da
parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il
Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per
l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo
Presidente e della nuova Giunta.
Art. 30.
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono
indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del
Consiglio stesso.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e
dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le
ha accettate. In tale caso il Consiglio delibera
esclusivamente nelle ipotesi previste dagli articoli 18,
40, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente
statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di
presidenza ritenga necessario l'esame urgente.
Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal
Presidente della Giunta stessa al Presidente del
Consiglio entro otto giorni.
Art. 31.
Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica
per qualsiasi causa del Presidente comportano la
decadenza dell'intera Giunta.
Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di
dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa
di oltre la metà dei componenti la Giunta.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e
della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il
Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo
Presidente e della Giunta.
Art. 32.
Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo
precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni
dalla carica per qualsiasi causa di componenti la
Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al
Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni
ad altri componenti la Giunta.
Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore,
il Presidente incarica un altro assessore di svolgerne
le funzioni.
Art. 33.
Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati
dal Consiglio e indice i referendum previsti dal
presente statuto; convoca e presiede la Giunta
regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige
e ne coordina l'attività; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
essendone responsabile verso il Consiglio regionale e
uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo
della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni
conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e
dalle leggi.
Art. 34.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i
casi di impedimento, senza necessità di delega.
Art. 35.
Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di
rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro
quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio,
o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella
prima seduta successiva.
Il Presidente e gli assessori hanno altresì l'obbligo,
se richiesti dalle commissioni consiliari a norma
dell'articolo 16 del presente statuto, di presentarsi
entro otto giorni dall'invito. Il Presidente può
delegare a ciò un assessore.
Art. 36.
Le indennità del Presidente e degli assessori sono
stabilite con legge regionale.
TITOLO III
Attività legislativa
Art. 37.
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare
della Regione spetta al Consiglio regionale e non può
essere delegato.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle
leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei
sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Art. 38.
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai
consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della
Regione, ai Consigli comunali e provinciali, secondo le
disposizioni contenute nel titolo settimo del presente
statuto.
L'iniziativa è esercitata mediante presentazione
all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di
legge redatti in articoli.
I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di
legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo
del Consiglio regionale.
Art. 39.
Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far
pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal
regolamento interno, osservazioni e proposte sui
progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla
Commissione competente e di esse è fatta adeguata
menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un
quarto dei componenti, la commissione, prima di riferire
sul progetto, procede alla audizione dei cittadini,
associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di
cui al primo comma.
Art. 40.
Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è
discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e
con votazione finale.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese,
o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Il regolamento interno stabilisce procedimenti
abbreviati per i progetti di legge dei quali il
Consiglio dichiari l'urgenza. Il regolamento interno
prevede altresì procedimenti speciali per l'esame dei
progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
Art. 41.
Le leggi regionali devono essere comunicate dal
Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per
il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione.
Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando
la legge al Consiglio regionale entro il termine
previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto
si ha per apposto.
In caso di rinvio, la legge è sottoposta al Consiglio
regionale nella prima seduta immediatamente successiva.
Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è
comunicata entro cinque giorni al Commissario del
Governo ed è promulgata se nei quindici giorni
successivi il Governo non promuove la questione di
legittimità o di merito.
Il regolamento può stabilire procedure abbreviate per il
riesame di cui al comma precedente.
Art. 42.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della
giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o
dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del
Governo.
Il testo della legge è preceduto dalla formula:
«Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente
della Giunta regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula: «La presente
legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
lombarda».
Art. 43.
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni
dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca
un termine maggiore.
Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio
regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta
mediante l'apposizione del visto del Commissario del
Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per
l'entrata in vigore della legge possono essere
abbreviati.
Art. 44.
Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre
deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la
norma dell'articolo 38.
L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi
previsti dal regolamento consiliare.
I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla
scadenza del termine stabilito dalla legge per il
controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione,
e sono pubblicati nei cinque giorni successivi.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Giunta regionale promulga».
Al testo del regolamento segue la formula:
«Il presente regolamento regionale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione lombarda».
TITOLO IV
Amministrazione regionale
Art. 45.
La Regione assume il decentramento come carattere
essenziale della propria organizzazione e informa la
propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione e di semplicità delle
procedure.
Art. 46.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei
cittadini e dei gruppi nella formazione dei
provvedimenti amministrativi di interesse generale e
garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati
nei procedimenti amministrativi che direttamente li
riguardano.
La legge regionale stabilisce i termini entro i quali
gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia
degli uffici e le responsabilità dei funzionari.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono
essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite
dalla legge regionale.
Art. 47.
I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli
organici distinti, approvati con legge regionale, uno
dei quali è riservato ai dipendenti del Consiglio.
La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del
personale garantisce i diritti fondamentali dei
lavoratori.
Il personale è assunto mediante concorso, secondo le
modalità stabilite dalla legge. La Regione può conferire
incarichi a tempo determinato, nei casi e con le
modalità stabilite dal Consiglio.
Art. 48.
La Regione può con legge istituire enti o aziende,
dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per
attività e servizi che, per la loro particolare natura o
dimensione, non possono essere delegati ad Enti locali.
La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo
su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e
l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Le delibere degli organi amministrativi degli enti e
aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al
Consiglio regionale.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in enti e società a partecipazione
regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge,
la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla
Regione è equiparato ad ogni effetto al personale
regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi
istitutive.
TITOLO V
Finanza e bilancio
Art. 49.
La Regione istituisce con legge i tributi propri, le
relative procedure amministrative di ricorso e le
relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi
della Repubblica.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 50.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile
della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato entro il 30
settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge
regionale entro il 15 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere
concesso, con legge, per periodi complessivamente non
superiori a quattro mesi.
Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati
finanziari previsti per ciascun servizio, piano o
progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e
alle prescrizioni del piano economico regionale.
Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a
presentare il loro bilancio precedentemente alla
discussione del bilancio regionale.
Col bilancio regionale sono approvati gli impegni
relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al
Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e
aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
b) un preventivo delle spese degli Enti locali relative
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla
Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra
previsioni di bilancio e attuazione del piano economico
regionale.
I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione
vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo
opportuno esame, a seguito dell'approvazione del
bilancio della Regione, nei termini e nelle forme
previste da legge regionale.
Art. 51.
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile
dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale
entro il 31 luglio.
Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e
aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i
criteri di cui all'articolo precedente.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio
una relazione sullo stato di attuazione del piano
economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli
progetti concernenti servizi e opere della Regione, con
l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed
operativi.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate
dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché
le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di
funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali
la Regione si avvalga dei loro uffici.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di
ogni trimestre il consuntivo di cassa.
Art. 52.
I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e
progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del
piano economico regionale.
TITOLO VI
Partecipazione popolare
Art. 53.
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento
fondamentale per la determinazione della politica
regionale e riconosce nel concorso degli Enti locali,
dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre
organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il
fondamento della partecipazione democratica.
La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia,
le forme democratiche di associazionismo e di
autogestione, come modalità necessarie per una più
diretta partecipazione dei cittadini.
Art. 54.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle
organizzazioni sociali all'informazione sull'attività
politica, legislativa ed amministrativa regionale come
premessa ad una effettiva partecipazione democratica.
Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con
le pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle
leggi, mediante l'impiego degli strumenti di
comunicazione di massa e in particolare di quelli
pubblici garantiti da un controllo democratico e
mediante incontri diretti degli organi regionali con i
cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre
organizzazioni sociali.
La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena
disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli
organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai
soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei
cittadini e della tutela dell'interesse generale della
Regione.
Art. 55.
La Regione consulta sulle principali questioni di
rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre
organizzazioni sociali; e promuove indagini e conferenze
su specifici problemi, in particolare prima
dell'approvazione del bilancio.
TITOLO VII
Referendum
Art. 56.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e
dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di
competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti
all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10),
13), 14), 15), 16), 19), e delle delibere consiliari
relative alla presentazione di proposte di legge alle
Camere e alle richieste di referendum abrogativo di
leggi statali, si esercita mediante la presentazione di
proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori
dellà Regione.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e
dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui
al comma precedente, si esercita altresì mediante la
presentazione di proposte da parte di un Consiglio
provinciale o di Consigli comunali in numero non
inferiore a cinque o anche in numero di uno o più,
purché con popolazione complessiva di almeno
venticinquemila elettori.
Art. 57.
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale,
agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari
per l'esercizio del diritto di iniziativa.
I soggetti legittimati a presentare le proposte di
iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza
dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale.
Le commissioni consiliari ammettono alla discussione
delle proposte delegazioni dei presentatori, con le
modalità e i limiti previsti dal regolamento del
Consiglio regionale.
Art. 58.
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di
iniziativa popolare, l'ufficio di presidenza, integrato
ai sensi dell'articolo 15, iscrive la proposta nel
calendario dei lavori del Consiglio.
Il regolamento del Consiglio regionale prevede speciali
procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle
proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o
promosse dalle organizzazioni regionali delle
confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre
organizzazioni sociali di rilievo regionale.
Art. 59.
Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia
stata presa alcuna decisione entro quattro mesi
dall'assegnazione della proposta alle commissioni, la
proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del
consiglio regionale e su di essa il consiglio delibera
nella prima seduta, con precedenza su ogni altro
argomento (2).
Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso
sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei
proponenti.
(2) Così modificato dall'allegato 2 alla L. 23 ottobre
1985, n. 583 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256).
Art. 60.
Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia
tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e
di limitazione della proprietà fondiaria, nonché per la
modifica dello statuto.
Sull'ammissibilità delle proposte decide l'ufficio di
presidenza del Consiglio all'unanimità.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Art. 61.
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le
organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali
dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio
regionale per chiederne l'intervento su questioni di
interesse collettivo.
TITOLO VIII
Rapporti con gli enti locali
Art. 62.
La Regione riconosce nell'istituto del referendum
l'elemento di collegamento organico tra la comunità
regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce
l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di
funzionalità della organizzazione regionale.
Art. 63.
é indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge
regionale, quando lo richiedano novantamila elettori,
oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta
consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che
rappresentino almeno un decimo della popolazione della
regione lombarda (3).
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione.
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di
disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di
bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum per le
leggi in materia urbanistica, approvate con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla
Regione.
Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità
l'ufficio di presidenza.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
(3) Così modificato dall'allegato 1 alla L. 23 ottobre
1985, n. 583 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256).
Art. 64.
Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i
regolamenti regionali e gli atti amministrativi di
competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui
all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10),
13), 14), 15), 16) e 19), con le modalità e i limiti di
cui all'articolo precedente.
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme
regolamentari meramente esecutive di norme legislative,
se la proposta non riguarda anche queste ultime.
Art. 65.
Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di
referendum consultivi su provvedimenti interessanti
popolazioni determinate, o su questioni di interesse
regionale interessanti l'intero corpo elettorale
regionale (4).
Sono sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge concernenti
la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
(4) Così modificato dall'allegato 2 alla L. 23 ottobre
1985, n. 583 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256).
Art. 66.
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per
l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli
effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione,
nonché le ulteriori modalità di attuazione del
referendum.
TITOLO IX
Revisione dello Statuto
Art. 67.
I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme
associative fra gli Enti locali partecipano alla
programmazione economica e tèrritoriale regionale.
La Regione favorisce l'attività degli Enti locali, ne
coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della
programmazione regionale e ne promuove le forme
associative, nel rispetto della loro autonomia.
La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani
di assetto territoriale, delle Province, dei Comuni, dei
comprensori e delle altre forme associate.
Art. 68.
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento dei servizi della Regione.
Le funzioni amministrative della Regione possono essere
esercitate da organismi regionali a dimensione
comprensoriale o circondariali
La legge garantisce la partecipazione delle Province e
dei Comuni alla formazione degli organi regionali
comprensoriali o circondariali.
Art. 69.
La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega
alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri
Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni
amministrative che possano essere svolte in forma
decentrata.
La Regione può anche avvalersi degli uffici degli Enti
stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate.
La delega di funzioni amministrative è disposta con
legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive
generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni
delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri
Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono
a totale carica della Regione, nell'ambito degli
stanziamenti concordati all'atto della delega.
Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge
riserva alla Regione poteri di indirizzo, di
coordinamento e di controllo.
La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli
Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di
singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali si
osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai
precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali
uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni
interessate.
Art. 70.
Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è
esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi
stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti
dalla Costituzione.
Art. 71.
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere
interrogazioni al Consiglio regionale.
L'ufficio di presidenza le sottopone alla commissione
consiliare competente e dà risposta scritta agli enti
richiedenti.
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere
informazioni alla Giunta su provvedimenti che li
riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste
vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale
provvede a dare tempestiva risposta.
Art. 72.
La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla
Giunta o dal Consiglio regionale può essere chiesta da
ciascun Consiglio comunale interessato.
Art. 73.
Il Consiglio regionale può assegnare annualmente
contributi, a carico del bilancio della Regione, alle
Province, ai Comuni anche riuniti in forme associative,
o ad altri Enti locali, per il raggiungimento delle
finalità stabilite dalle leggi regionali.
TITOLO X
Revisione dello Statuto
Art. 74.
Le leggi di revisione dello statuto sono deliberate dal
Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri
assegnati alla Regione.
Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro
cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal
Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata
in vigore della legge di approvazione.
L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa, se non
previa deliberazione di un nuovo statuto. |