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PREMESSA
La Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di
poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi
tra la costa e l’interno, valorizzano la funzione
essenziale del più grande sistema portuale del
Mediterraneo, “porta” dell’Europa sul mondo, è regione
di antica fisionomia. Naturalmente predisposta
all’accoglienza e chiamata a fecondi rapporti
internazionali, che ne hanno arricchito i caratteri
originari, aprendoli agli impulsi delle diverse e più
lontane culture, è area promotrice di valori di libertà
e di indipendenza
che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla
Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con
un Cristianesimo di profonda istanza solidale e
partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla
lunga ed intensa storia che ha formato l’identità ligure
come luogo di incontri positivi,
Il Consiglio regionale approva il seguente
STATUTO
DELLA REGIONE LIGURIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Costituzione della Regione)
1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica
italiana una e indivisibile, secondo i
principi fissati nella Costituzione e nello Statuto,è
espressione della comunità regionale,
la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la
realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si
articola nel sistema delle Autonomie locali.
3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.
4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della
Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.
5. La Regione ha una bandiera e uno stemma,stabiliti con
legge regionale.
Art. 2
(Principi dell’ordinamento e dell’azione regionale)
1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa
la propria azione ai principi di libertà, democrazia,
uguaglianza, sussidiarietà,pluralismo, pace, giustizia,
solidarietà.
2. La Regione:
a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo
gli ostacoli che ne limitano il
pieno sviluppo;
b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in
ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e
pari trattamento tra le donne e gli uomini;
c) riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle formazioni sociali per
lo svolgimento di attività di interesse generale e
applica il principio di sussidiarietà
come metodo istituzionale di azione legislativa e
amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le
comunità e le autonomie funzionali;
d) tutela il diritto alla salute e garantisce un
efficace sistema di protezione sociale;
e) opera per superare le disuguaglianze sociali;
f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della
sua comunità esercitando le funzioni
legislative, di programmazione, di pianificazione, di
indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni
amministrative che necessitano di gestione unitaria a
livello regionale;
g) conforma la propria azione alle caratteristiche della
Liguria valorizzandone le specificità storiche,
linguistiche, culturali, sociali e geografiche;
h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di
efficacia e di trasparenza;
i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio
paesaggistico ed ambientale della
Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;
j) partecipa attivamente al processo di trasformazione
dello Stato in senso federale
richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia,
sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie
risorse, in particolare valorizzando il ruolo del
sistema dei porti
liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà
fiscale;
k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera
per assicurare la piena occupazione;
l) promuove un sistema di istruzione e formazione che
favorisca la crescita personale
nell’intero arco della vita.
3. La Regione persegue l’integrazione degli immigrati
residenti nel proprio territorio, operando per
assicurare loro il godimento dei diritti sociali e
civili.
Art. 3
(Collaborazione istituzionale)
1. La Regione, nelle forme consentite dall’ordinamento
della Repubblica, promuove
iniziative di collaborazione e di raccordo con altre
Regioni.
2. La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie
Locali a principi di pari dignità, di rispetto delle
specifiche competenze e di leale collaborazione
nell’interesse delle comunità rappresentate.
Art. 4
(Rapporti con l’Unione europea)
1. La Regione partecipa alla costruzione e al
rafforzamento dell’Unione Europea quale istituzione
necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi
territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria
competenza,partecipa alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvede
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità d’esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli
organi dell’Unione europea.
Art. 5
(Rapporti internazionali)
1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa
comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.
2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula
degli accordi e delle intese che comportano oneri alle
finanze, modificazioni di leggi o atti di
programmazione.
CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Art. 6
(Partecipazione dei cittadini)
1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e
promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti
e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti
propositivi alle iniziative regionali e il
coinvolgimento dei cittadini per l’indicazione dei
candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto
di partecipazione, assicura la massima informazione
sulla propria attività.
Art. 7
(Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare per la formazione delle leggi
regionali si esercita con la presentazione di proposte
redatte in articoli:
a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;
b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o
più Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;
c) da parte di una Provincia;
d) da parte della Città metropolitana.
2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via
definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un
anno dalla loro presentazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a
decadenza al termine della legislatura.
Art. 8
(Referendum abrogativo)
1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su
richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle
liste elettorali delle ultime elezioni regionali,
referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale
o parziale di una legge regionale o di un atto
amministrativo a carattere generale.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
3. Qualora il risultato del referendum sia contrario
all’abrogazione, la medesima richiesta
non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.
4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi
votazioni per più di tre quesiti referendari.
5. Non può essere depositata richiesta di referendum
nell’anno anteriore alla scadenza del Consiglio
regionale e nei sei mesi successivi alla data di
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio stesso.
Art. 9
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale, per conoscere l’orientamento
delle popolazioni interessate a
determinati provvedimenti di competenza consiliare,
promuove referendum consultivo
previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi
dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge concernenti
l’istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Art. 10
(Limiti oggettivi dell’iniziativa popolare e dei
referendum)
1. L’iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti
materie: ordinamento degli organi e degli uffici
regionali, bilancio, tributi, finanze,vincoli
paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese
internazionali della Regione e attuazione delle
normative comunitarie.
2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al
comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare
o del referendum è affidato alla Consulta statutaria di
cui all’articolo 74, che ne accerta la legittimità; la
Consulta accerta altresì la chiarezza e l’univocità del
quesito referendario.
4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima
dell’inizio della raccolta delle sottoscrizioni
degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni
dalla presentazione del quesito referendario alla
Consulta di cui al comma 3.
5. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
TITOLO II
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11
(Pubblicità degli atti e informazione)
1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla
propria attività e favorisce tutte le forme di
pubblicità per migliorarne la conoscenza.
2. La Regione assicura il diritto di accesso ai
documenti e provvede a realizzare un sistema integrato
di servizi e informazioni utili.
Art. 12
(Petizioni e istanze)
1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere
petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o
esporre comuni necessità.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono
sottoporre alla Regione istanze per chiedere
provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse
generale.
3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda
delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta
regionale o al Presidente del Consiglio regionale.
4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che
non attengano a funzioni proprie o delegate della
Regione.
CAPO III
ORGANI DELLA REGIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13
(Organi regionali)
1. Sono organi della Regione: il Consiglio, il
Presidente della Giunta e la Giunta.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di
consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti
locali liguri.
Art. 14
(Sistema di elezione)
1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato
e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri
regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono
eletti a suffragio universale diretto e contestuale.
3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali
modifiche sono approvate con la maggioranza dei due
terzi dei Consiglieri regionali.
TITOLO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE I
NATURA E ORGANIZZAZIONE
Art. 15
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità
regionale.
2. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta
Consiglieri oltre al Presidente della
Giunta.
Art. 16
(Funzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione
legislativa nel rispetto della Costituzione e dello
Statuto. Svolge l’attività ispettiva, di controllo e di
vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi
regionali.
2. Il Consiglio ha autonomia funzionale,
organizzativa,finanziaria e contabile.
3. Il Consiglio, in particolare:
a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale
adottati dalla Giunta;
b) provvede al monitoraggio dell’attività regionale e
alla verifica della sua efficacia;
c) partecipa alla fase ascendente e discendente del
processo normativo comunitario;
d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge
regionale in materia;
e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le
modalità previste dal regolamento di contabilità;
f) determina autonomamente le proprie strutture, i
propri organici, lo stato del personale assegnato al
ruolo autonomo consiliare,nonché le norme di
organizzazione
interna;
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e
dalle leggi.
Art. 17
(Giunta delle elezioni)
1. Il Consiglio provvede, a norma del Regolamento
Interno, alla convalida dell’elezione dei singoli
Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta
delle elezioni, entro un mese dall’insediamento o dalla
avvenuta surrogazione.
2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima
seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in
base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
Art. 18
(Regolamento Interno)
1. Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento
approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, l’esercizio delle funzioni ad esso
attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la
propria organizzazione
interna.
Art. 19
(Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza)
1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il
Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che
costituiscono collegialmente l’Ufficio di Presidenza.
2. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio
segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. L’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari
avviene con votazione separata; ciascun Consigliere vota
un solo nome. La cessazione dalla carica di uno dei Vice
Presidenti o di uno dei Segretari comporta anche la
decadenza dell’altro.
4. L’Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si
intende confermato di anno in anno salvo che un quarto
dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell’Ufficio un
mese prima della sua scadenza.
5. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono
rieleggibili.
Art. 20
(Funzioni del Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta
l’Assemblea, la convoca e la preside, ne è l’oratore
ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità
stabilite dal Regolamento Interno.
Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri,
assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Il Presidente, inoltre:
a) ha il potere di rappresentanza esterna con
riferimento all’autonomia funzionale, finanziaria,
contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue
articolazioni;
b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto,
dalla legge e dal Regolamento Interno.
Art. 21
(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella
direzione dell’attività del Consiglio regionale e nello
svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela
delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri.
Esercita le funzioni inerenti l’autonomia funzionale,
finanziaria e
contabile del Consiglio. Approva le disposizioni
relative al funzionamento degli organismi e delle
strutture consiliari.
Art. 22
(Convocazione e lavori del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è riunito in sessione
ordinaria il primo giorno non festivo della
terzasettimana di gennaio, di maggio e di ottobre.
2. Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di un
ordine del giorno dal suo Presidente: sentito l’Ufficio
di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della
Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri.
Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è
convocato, con l’ordine del giorno stabilito dai
proponenti, non oltre il
quindicesimo giorno dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio
può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il
metodo della programmazione. A tal fine il Presidente
convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza integrato
dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni
permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un
Assessore da lui delegato, per deliberare la
programmazione dei lavori del Consiglio e delle
Commissioni, in base alle norme del Regolamento Interno.
Art. 23
(Deliberazioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale delibera con l’intervento
della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza
dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i
quali sia prevista una maggioranza qualificata.
Art. 24
(Modalità del voto)
1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti
le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento
Interno.
Art. 25
(Proroga dei poteri del Consiglio regionale)
1. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale
sono prorogati i poteri del precedente.
Art. 26
(Commissioni consiliari)
1. Nell’ambito del Consiglio regionale sono istituite
Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti
i progetti di legge e degli altri provvedimenti di
competenza del Consiglio.
Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri
loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Possono essere istituite Commissioni speciali con
funzioni di inchiesta e di studio.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono istituite anche senza
voto consiliare e con provvedimento del Presidente del
Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel
Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno
il quaranta per cento dei Consiglieri regionali.
Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere
proponente.
4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali
di cui al comma 2, predefinite nella durata e
nell’oggetto e riguardanti materie di diretto interesse
regionale, vengono esposti al Consiglio con apposita
relazione.
5. Le Commissioni, nell’esercizio della loro attività,
possono avvalersi della collaborazione di esperti e
commissionare studi e ricerche.
6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle
materie di competenza, hanno diritto di
audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o
aziende dipendenti, partecipati o vigilati,
notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti
necessari per lo svolgimento
della propria attività, secondo le modalità previste dal
Regolamento Interno.
7. Non può essere opposto alle richieste delle
Commissioni il segreto d’ufficio.
Art. 27
(Funzionamento delle Commissioni)
1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e i
componenti della Giunta regionale non fanno parte delle
Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di partecipare alle sedute.
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva
diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano
rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno del Consiglio stabilisce le
modalità di composizione, organizzazione e funzionamento
delle Commissioni, nonché le opportune forme di
pubblicità dei lavori.
Art. 28
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le
modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in
Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo
svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi
costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico
Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai
fini organizzativi e di funzionamento, le singole
componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.
Art.29
(Funzioni della Conferenza dei Capigruppo)
1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di
raccordo tra i singoli Consiglieri e l’Ufficio di
Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei
Consiglieri stessi e al funzionamento del Consiglio.
SEZIONE II
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 30
(Rappresentanza)
1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità
regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 31
(Insindacabilità)
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 32
(Indennità)
1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti
ai Consiglieri regionali.
Art. 33
(Interrogazione, interpellanza e mozione)
1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di
mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le
modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 34
(Interrogazione con risposta immediata)
1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare
interrogazioni a risposta immediata su argomenti
connotati da urgenza o particolare attualità politica,
secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 35
(Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali)
1. Per l’esercizio del proprio mandato ogni Consigliere
regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della
Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati
copia degli atti e dei documenti,anche preparatori, e di
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa, secondo le modalità
previste dal Regolamento Interno.
Art. 36
(Ruolo dell’opposizione)
1. Il ruolo dell’opposizione, componente essenziale del
sistema democratico, è garantito dal Regolamento Interno
che ne disciplina le prerogative.
TITOLO III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Art. 37
(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli
altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
c) cura i rapporti con gli organi dell’Unione Europea,
con altri Stati e con enti territoriali
interni ad altri Stati;
d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile;
e) nomina e revoca i componenti della Giunta e
attribuisce loro i rispettivi incarichi;
f) convoca e presiede la Giunta;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti
dallo Statuto e dalla legge;
i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione;
k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto
e dalla legge, nonché tutte le funzioni
non espressamente assegnate ad altri organi regionali.
Art. 38
(Giuramento)
1. Il Presidente della Giunta assume le funzioni
all’atto della proclamazione e presta giuramento di
fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo
Statuto nella prima seduta del Consiglio regionale.
Art. 39
(Programma di governo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci
giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale
il programma di governo che deve contenere l’indicazione
degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi
di realizzazione e dei più significativi disegni di
legge di attuazione dello stesso.
Art. 40
(Attuazione del programma di governo)
1. I disegni di legge di attuazione del programma di
governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati
dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le
modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 41
(Vice Presidente e Assessori)
1. Il Presidente, entro dieci giorni dal
giuramento,nomina i componenti della Giunta
regionale,tra i quali il Vice Presidente, in numero non
superiore a dodici, dandone comunicazione in Consiglio
regionale contestualmente alla presentazione del
programma di governo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di impedimento temporaneo.
3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori
dei componenti del Consiglio; in tal caso devono
possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità
alla carica di Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno
o più componenti della Giunta dandone tempestiva
comunicazione in Consiglio.
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli
atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti
nell’esercizio delle funzioni loro attribuite o
delegate.
TITOLO IV
LA GIUNTA REGIONALE
Art. 42
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati
nel programma di governo e dà attuazione alla normativa
regionale.
2. La Giunta disciplina le modalità del proprio
funzionamento, l’organizzazione e la composizione dei
propri uffici, l’articolazione delle proprie strutture e
lo stato del relativo personale.
3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa
espressamente attribuite dallo Statuto e dallalegge.
Art. 43
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una
proposta della Giunta non comporta
l’obbligo di dimissioni del suo Presidente.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La
mozione non può essere posta in discussione prima di tre
giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni
dalla sua presentazione.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta comporta le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta
dei propri componenti, motivata censura nei confronti di
un singolo Assessore.
Art. 44
(Questione di fiducia)
1. La questione di fiducia può essere posta dal
Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla
legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad
essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione
di tributi e imposte regionali.
2. L’approvazione della questione di fiducia a
maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta
l’approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. La mancata approvazione della questione di fiducia a
maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta
la decadenza del Presidente della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio.
4. La questione di fiducia può essere posta anche
sull’approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli
dei progetti di legge di cui al comma 1.
CAPO IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
TITOLO I
LA LEGGE REGIONALE
Art. 45
(Potere di iniziativa)
1. L’iniziativa legislativa spetta a ciascun
Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui
all’articolo 7.
2. L’iniziativa legislativa si esercita mediante
presentazione al Presidente del Consiglio regionale di
progetti di legge, redatti in articoli e corredati di
una relazione illustrativa.
3. È riservata alla Giunta regionale l’iniziativa
legislativa relativa alle leggi di approvazione del
bilancio e agli atti ad esse collegati.
4. Spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta
l’iniziativa per i regolamenti e per gli atti
amministrativi di competenza consiliare.
Art. 46
(Procedimento ordinario)
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni
consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento
Interno.
2. L’esame in Commissione si conclude con il voto e con
relazioni al Consiglio regionale, aisensi del
Regolamento Interno.
3. Il progetto è successivamente discusso e votato in
Consiglio articolo per articolo e quindi nel suo
complesso.
4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di
definizione dei termini per l’esame delle iniziative
legislative in Commissione, trascorsi i quali, su
richiesta del proponente, il progetto è discusso e
votato dal Consiglio anche se la Commissione non ha
concluso i propri lavori.
Art. 47
(Procedimento redigente)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Interno,
può attribuire alle Commissioni l’esame dei progetti di
legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è
riservata la sola votazione finale del progetto di
legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o
un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la
trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal
presente articolo non può essere adottata per le leggi
di modifica dello Statuto,per le leggi di bilancio e le
leggi elettorali.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori
spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal
bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 49
(Promulgazione e pubblicazione)
1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente
della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro
approvazione.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione, istituito presso il Consiglio
regionale, subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
3. L’entrata in vigore può avvenire anche prima della
scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge
sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale
può stabilire che i propri effetti decorrano da una data
diversa da quella dell’entrata in vigore.
TITOLO II
I REGOLAMENTI REGIONALI
Art. 50
(Potestà regolamentare)
1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione
delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari
sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere
obbligatorio della Commissione consiliare competente da
rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale
si intende favorevole.
2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di
esecuzione e di attuazione di leggi
statali sono approvati dal Consiglio regionale.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente della
Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione, nei tempi e nei modi previsti per la
pubblicazione delle leggi regionali.
CAPO V
L’AZIONE REGIONALE
Art. 51
(Attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge
regionale che determina gli standard e i requisiti
quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio
regionale. In caso di inerzia
degli enti locali nell’esercizio dell’attività
amministrativa attribuita, la Regione, previa
assegnazione di un termine a provvedere, esercita il
potere sostitutivo secondo quanto previsto all’articolo
63.
2. La Regione svolge le funzioni amministrative che
richiedono l’esercizio unitario su base regionale ovvero
che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza
dell’azione amministrativa, possano a tale livello
meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l’articolazione delle funzioni
attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità
degli enti riceventi.
Art. 52
(Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni
conferite)
1. La Regione assicura agli enti locali le risorse
finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per
lo svolgimento delle funzioni da essa conferite,
stabilendo le modalità e dettando le direttive per
l’esercizio delle attività amministrative delegate.
Art. 53
(Controllo interno)
1. La Regione istituisce con legge forme di controllo
interno volte a garantire la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa
e a verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità.
Art. 54
(Enti, aziende, società)
1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali e programmatici, può istituire con legge
enti o aziende dotati di autonomia funzionale e
amministrativa, nonché promuovere l’istituzione o
partecipare a società finanziarie o a società di
capitali.
2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di
indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita
nei confronti degli enti e aziende regionali.
3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina
degli amministratori di enti e aziende,nonché dei
rappresentanti della Regione in società.
CAPO VI
LA FINANZA REGIONALE
Art. 55
(Autonomia finanziaria)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate
propri in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e secondo i principi del federalismo
fiscale.
3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne
determina i presupposti fondamentali e le modalità di
accertamento e riscossione.
Art. 56
(Demanio e patrimonio)
1. La legge regionale disciplina il demanio e il
patrimonio della Regione.
Art. 57
(Programmazione economica e finanziaria)
1. La Regione realizza la programmazione economica e
finanziaria attraverso il bilancio di previsione
pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri
strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina
dell’ordinamento contabile.
Art. 58
(Bilancio e altri documenti contabili)
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e
coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio
pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo
di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono
approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare
variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso
dell’esercizio mediante provvedimenti amministrativi di
competenza della Giunta.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono
essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
autorizzato se non con legge regionale e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L’approvazione del rendiconto avviene annualmente con
legge regionale entro il 30 settembre dell’anno
successivo sulla base di una proposta presentata dalla
Giunta.
Art. 59
(Sessione di bilancio)
1. L’esame del disegno di legge di approvazione dei
bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo
nell’ambito di una apposita sessione consiliare di
bilancio. Nell’ambito della medesima sessione il
Consiglio regionale esamina gli atti ad esso collegati
di cui agli articoli 57 e 58.
2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di
bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la
programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata
alla conclusione dell’esame dei provvedimenti nei
termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.
Arti. 60
(Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o
vigilati)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti,
partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi,
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
riferimento, al Consiglio regionale.
Art. 61
(Legge regionale di contabilità e di disciplina de
servizio di tesoreria)
1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei
limiti di cui all’articolo 119 della Costituzione e dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge regionale disciplina il servizio di
tesoreria.
CAPO VII
LE AUTONOMIE LOCALI
Art. 62
(Rapporti tra Regione ed enti locali)
1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie
locali; garantisce la partecipazione degli enti
all’attività legislativa e di programmazione;
organizza l’esercizio delle funzioni amministrative
sulla base del principio di sussidiarietà,secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge
regionale.
Art. 63
(Potere sostitutivo)
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di
adeguatezza e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi
degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere
entro un congruo termine,non adottino norme o atti
previsti come obbligatori dalla normativa regionale.
2. L’atto di sostituzione è adottato sentito l’ente
interessato.
Art. 64
(Forme di cooperazione)
1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra
gli enti locali favorendo l’esercizio associato delle
loro funzioni.
Art. 65
(Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo
rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie
locali.
2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica
quanto il Consiglio regionale e si insedia entro
centoventi giorni dalla data di insediamento del
Consiglio regionale su convocazione del Presidente del
Consiglio regionale.
4. La legge regionale disciplina la
composizione,l’organizzazione e il funzionamento del
Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 66
(Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà
d’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del
sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri
obbligatori in ordine:
a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento
alle parti relative alle autonomie locali;
b) alle leggi relative all’articolazione territoriale
del sistema delle autonomie locali e alla determinazione
delle loro competenze;
c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la
Regione e gli Enti locali;
d) agli atti di programmazione generale;
e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse
collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli
organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di
atti amministrativi della Regione che comunque
interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta
l’impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni
ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli enti
locali liguri.
Art. 67
(Modalità di espressione del parere)
1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono
resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali
pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato
all’accoglimento di specifiche modifiche,
il Consiglio regionale può comunque procedere
all’approvazione dell’atto con il voto
della maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per
l’approvazione degli atti di cui all’articolo 66, comma
1, lettere d) ed e).
Art. 68
(Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro)
1. Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è
organismo di consultazione della Regione in materia
economica e sociale.
2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle
categorie produttive, delle autonomie funzionali,delle
organizzazioni sindacali, del terzo settore, della
cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit,
delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da
esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
legge regionale che ne disciplina il funzionamento.
3. Il Consiglio ha potestà d’iniziativa legislativa
nell’ambito delle materie di competenza e secondo quanto
previsto dalla legge regionale.
4. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate
per competenze.
CAPO VIII
DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE
Art. 69
(Principio di separazione e dirigenza)
1. L’Amministrazione regionale è improntata al criterio
di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli
organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla
dirigenza e al personale regionale.
2. Nell’ambito delle linee di indirizzo loro assegnate,
ai dirigenti spetta l’adozione degli atti
conseguenti.
3. I dirigenti sono responsabili dell’attività
amministrativa,della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di
attuazione dei principi che regolano l’organizzazione e
l’attività regionale, assicurando il raccordo tra gli
organi politici e i dirigenti.
Art. 70
(Organizzazione degli uffici)
1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione
del Consiglio e della Giunta dettano le alla
ripartizione delle competenze e alle regole di
funzionamento dell’amministrazione.
2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due
distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al
Consiglio ed alla Giunta regionali.
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di
mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di
assunzione, di contrattazionee di gestione
amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne
e agli uomini nell’accesso agli incarichi interni
all’Ente.
4. La Regione assicura l’effettivo e costante
aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e
del personale regionale.
CAPO IX
GLI STRUMENTI DI GARANZIA
Art. 71
(Autorità indipendenti di garanzia)
1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal
presente Statuto sono disciplinate dalla legge
regionale.
2. La legge regionale determina le forme di indipendenza
e autonomia, sotto il profilo
dell’organizzazione e del funzionamento, necessarie ad
assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento
della loro funzione.
3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 72
(Difensore civico)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il
Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e
di interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore civico è un’autorità indipendente di
garanzia.
3. Le competenze e l’organizzazione del Difensore civico
sono disciplinate dalla legge regionale.
Art. 73
(Comitato regionale per le Comunicazioni)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato
regionale per le Comunicazioni, autorità indipendente di
garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel
campo della comunicazione secondo le disposizioni della
legge regionale.
Art. 74
(Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria è organo autonomo e
indipendente di alta consulenza della Regione.
2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta
da cinque esperti di riconosciuta
competenza in materia di pubblica amministrazione.
3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal
Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei
propri componenti.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni
e non sono rieleggibili.
5. La legge regionale disciplina il funzionamento e
l’organizzazione della Consulta statutaria, nonché i
requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità
dei suoi componenti.
Art. 75
(Funzioni della Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza
dei suoi componenti, entro venti giorni:
a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge
regionale e dei regolamenti regionali di competenza
consiliare;
b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi
regionali ai sensi dello Statuto;
c) sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle
richieste referendarie di cui all’articolo 10.
2. I pareri di cui al comma 1 lettere a) e b) possono
essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o
da un quinto dei Consiglieri regionali.
3. Il parere di cui al comma 1 lettera c) è
obbligatorio.
4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di
legge regionale e dei regolamenti regionali di
competenza consiliare è espresso prima dell’esame di
questi da parte dell’Assemblea.
5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora
non accolto dagli organi regionali interessati, viene
sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.
6. Il parere negativo sull’ammissibilità delle
iniziative popolari e delle richieste referendarie
comporta la loro decadenza.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 76
(Modificazioni statutarie)
1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con
legge regionale per la quale è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale.
2. La legge regionale di modificazione statutaria è
adottata dal Consiglio con due successive deliberazioni
legislative votate ad intervallo non inferiore a due
mesi.
3. La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale.
4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti del
Consiglio possono richiedere che la stessa sia
sottoposta a referendum popolare.
La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non
è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla
richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la
questione di legittimità costituzionale,il referendum ha
luogo successivamente alla decisione del Giudice
costituzionale.
Art. 77
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale
entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della legge di approvazione nel Bollettino
Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto:
a) cessa di avere efficacia lo Statuto della Regione
Liguria approvato con legge 22 maggio 1971 n. 341;
b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le
disposizioni con esso incompatibili.
AVVISO
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale
24.12.2004, n. 31 Secondo quanto previsto dall’articolo
1, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 31
si comunica che entro tre mesi dalla pubblicazione della
suestesa deliberazione statutaria nel presente
Bollettino Ufficiale almeno 28.735 elettori della
Regione, corrispondenti ad un cinquantesimo degli
elettori individuato sulla base dell’ultima revisione
delle liste elettorali effettuata per l’elezione del
Consiglio regionale in carica, ovvero almeno 8
Consiglieri regionali, corrispondenti ad un quinto dei
componenti il Consiglio regionale, possono richiedere di
procedere a referendum ai sensi dell’articolo 123, comma
3 della
Costituzione e sulla base del seguente quesito
referendario:
“Approvate il testo della deliberazione statutaria della
Regione Liguria recante “Statuto della Regione Liguria”
approvata dal Consiglio regionale in data 28 gennaio
2005 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria 2 febbraio 2005 n. 1, parte I?”.
Modifica
Legge
statutaria 5 ottobre 2007, n. 1
Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1
(Statuto della Regione Liguria)
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della
Liguria ha approvato.
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la
seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 10)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge statutaria 3
maggio 2005 n. 1 (Statuto della Regione Liguria) dopo le
parole “ordinamento degli organi e degli uffici
regionali,” sono inserite le seguenti “status dei
Consiglieri regionali,”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 16)
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge statutaria
1/2005 è sostituito dal seguente:
“2. L’Assemblea legislativa ha autonomia funzionale,
organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio,
contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e
contrattuale.”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 20)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 della
legge statutaria 1/2005 è sostituita dalla
seguente:
“a) ha il potere di rappresentanza esterna con
riferimento all’autonomia funzionale, organizzativa,
gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e
patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale,
di cui all’articolo 16, comma 2;”.
Art. 4
(Sostituzione nella legge statutaria 1/2005 della
denominazione “Consiglio regionale” con la denominazione
“Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria).
1. Nella legge statutaria 1/2005 le parole “Consiglio
regionale” sono sostituite dalle parole “Assemblea
Legislativa” e le parole “il Consiglio” e “al Consiglio”
sono sostituite rispettivamente dalle parole
"l’Assemblea Legislativa” e “all’Assemblea Legislativa”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 13, nella rubrica e nel
comma 1 dell’articolo 15 della legge statutaria
1/2005 le parole “Consiglio regionale” sono sostituite
dalle parole “Consiglio regionale Assemblea Legislativa
della Liguria”.
3. Nella rubrica del Titolo II della legge statutaria
1/2005 le parole “Il Consiglio regionale” sono
sostituite dalle parole “Il Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria”.
Formula Finale:
La presente legge statutaria sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 5 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
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