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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha
approvato
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
non ha promosso questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata
Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo
della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della
Regione Lazio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge statutaria:
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
(La Regione Lazio)
1. Il
Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica
italiana e nell’ambito dell’Unione europea, secondo i
principi fissati dalla Costituzione. 2. La bandiera, lo
stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono
stabiliti con legge regionale.
Art. 2
(Territorio e capoluogo )
1. Il territorio della Regione comprende i territori dei
Comuni e delle Province del Lazio.
2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della
Regione.
Art. 3
(Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza
degli interessi dei cittadini e delle comunità)
1. La Regione promuove l’unità nazionale nonché,
ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di
Ventotene per una Europa libera e unita, l’integrazione
europea come valori fondamentali della propria identità.
2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle
comunità locali nelle sedi nazionali, dell’Unione
europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si
impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e
quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.
Art.
4
(Concorso degli enti locali)
1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle
Province e degli altri enti locali, in quanto
istituzioni autonome rappresentative delle rispettive
comunità, alla determinazione delle proprie scelte
politiche e degli obiettivi generali della
programmazione socio-economica e territoriale.
Art. 5
(Roma capitale)
1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale
della Repubblica e simbolo dell’unità d’Italia, centro
del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo
di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e
culturale universale.
2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma
nel territorio regionale, la destinazione, anche da
parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché
l’effettuazione di interventi speciali.
3. Opera affinché il ruolo e le funzioni nazionali ed
internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo
economico, sociale e culturale equilibrato dell’intero
territorio regionale.
Art. 6
(Diritti e valori fondamentali)
1.
La Regione fa propri i principi della
Dichiarazione universale dei diritti umani.
2.
Riconosce il primato della persona e
della vita, tutela i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza sanciti dalle convenzioni
internazionali nonché il diritto degli anziani ad
un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito
familiare e sociale.
3.
Salvaguarda e valorizza il diritto alla
libertà e garantisce l’eguaglianza di ogni
componente della comunità laziale nell’esercizio dei
diritti civili, sociali, economici e politici sanciti
dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea.
4.
Opera affinché siano garantiti i diritti
alla riservatezza della sfera personale dei singoli
individui, i
diritti dei consumatori nonché il diritto alla
informazione ed alla fruizione dei mezzi di
comunicazione di massa e delle reti informatiche.
5.
Riconosce nel diritto al lavoro di ogni
persona e nella funzione sociale del lavoro valori
fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la
propria attività e assume iniziative per rendere
effettivo tale diritto.
6.
Rimuove ogni ostacolo che impedisce la
piena parità delle donne e degli uomini nei
vari settori di attività attraverso l'attivazione di
azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra
donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali
ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e
designazioni di competenza degli organi regionali.
7.
Promuove i valori della democrazia, della
partecipazione e del pluralismo, ripudiando
ogni forma di discriminazione e di intolleranza e
sostiene il libero svolgimento delle attività nelle
quali si esprime la personalità umana e la coscienza
democratica, civile e sociale della Nazione.
8.
Fa propri i principi della Carta europea
dell’autonomia locale e si impegna a darne
piena attuazione.
9.
Promuove la pace e l'amicizia tra i
popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la
loro realizzazione.
10.
Collabora con la Chiesa cattolica, nel
rispetto delle previsioni del quadro concordatario
nonché con le confessioni religiose con le quali lo
Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità
della persona e perseguire il bene della comunità, in
conformità ai principi della Costituzione.
Art. 7
(Sviluppo civile e sociale)
1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà,
persegue l’obiettivo della tutela delle fasce più deboli
della popolazione operando per il superamento degli
squilibri sociali, anche di carattere generazionale,
presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative
dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una
vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi
prioritari la salvaguardia della salute, la piena
occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la
diffusione dell’istruzione e della cultura.
2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo
civile e sociale, la Regione, tra l’altro:
a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la
protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
b) riconosce i diritti della famiglia quale società
naturale fondata sul matrimonio e la sostiene
nell’adempimento della sua funzione sociale;
c) favorisce l’integrazione degli stranieri,
regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro
culture nonché le relative associazioni e comunità;
d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli
emigrati laziali all’estero e le loro associazioni e
comunità;
e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in
tutto il territorio regionale;
f) opera per realizzare un sistema integrato di
interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza
socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione
e informato al principio del pieno rispetto della
dignità della persona e, in particolare, dei
minori,degli anziani e dei disabili;
g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente
con le esigenze di rispetto del territorio e
dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti
il diritto ad un’abitazione adeguata, con particolare
attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova
formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per
condizioni economiche,sociali o personali;
h) promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua
forma e grado, della formazione professionale e della
cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà
di scelta educativa;
i) incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva,
amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da
parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti
positivi per il benessere psicofisico e per
l’aggregazione sociale;
l)
favorisce l’iniziativa privata diretta
allo svolgimento di attività e servizi d’interesse
generale;
m)
agevola e sostiene le iniziative e le
attività di utilità sociale poste in essere da
associazioni e da organizzazioni non lucrative di
solidarietà e di volontariato;
n)
favorisce le iniziative imprenditoriali
che consentono l’incremento dei livelli
occupazionali;
o)
promuove e favorisce la cooperazione a
carattere di mutualità, riconoscendone la
funzione sociale.
3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle
proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile
e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie
locali per la realizzazione di interventi volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio
territorio.
Art. 8
(Sviluppo economico)
1. La Regione persegue l’obiettivo dello sviluppo
economico e del miglioramento della qualità della vita
della popolazione secondo criteri di compatibilità
ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle
effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle
rispettive comunità.
Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede
l’intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in
cui l’iniziativa privata non sia in grado di fornire
adeguate prestazioni di interesse generale. 2.
Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di
opere di interesse generale che consentano al Lazio di
divenire un primario polo di sviluppo in Europa e
nell’area mediterranea.
3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante
la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di aree territoriali
svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli
comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.
4. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Art. 9
(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)
1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela,
valorizza l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio
naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e
promuove la salvaguardia dei
diritti degli animali previsti dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì
il patrimonio culturale, artistico e monumentale,
salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici
originari e l’assetto storico dei centri cittadini.
3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle
tradizioni e degli usi delle comunità locali.
TITOLO II
RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L’UNIONE EUROPEA, CON LO
STATO E CON ALTRE REGIONI
Art. 10
(Rapporti internazionali e con l’Unione europea)
1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti
stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di
solidarietà e collaborazione reciproca.
2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza,
gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo
le procedure stabilite dalla legge statale.
3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi
internazionali e dell’Unione europea di cui fanno parte
Stati federati e Regioni autonome, in particolare al
Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli
enti stessi per la tutela di interessi comuni.
4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla
formazione della normativa comunitaria e dà immediata
attuazione agli atti dell’Unione europea, anche
realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i
relativi organi.
5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti
con la Città del Vaticano.
Art. 11
(Adeguamento all’ordinamento comunitario)
1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello
comunitario.
2. Assicura l’attuazione della normativa comunitaria
nelle materie di propria competenza, di norma attraverso
apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della
Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge
dello Stato.
3. La legge regionale comunitaria, d’iniziativa della
Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio
nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò
espressamente riservata.
4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare
diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si
dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La
legge regionale comunitaria dispone comunque in via
diretta qualora l’adempimento agli obblighi comunitari
comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione di
nuovi organi amministrativi.
Art. 12
(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)
1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali
di interesse regionale, nelle sedi di concertazione,
negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla
base del principio di leale collaborazione.
2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale,
economico e democratico del Paese.
3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di
interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio
territorio, con particolare riferimento ai bacini
territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese,
ratificate con legge regionale, possono prevedere la
costituzione di organi ed uffici comuni.
TITOLO III
L’ AUTONOMIA DELLA REGIONE
Art. 13
(Espressioni
dell’autonomia regionale)
1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio
della potestà legislativa, regolamentare e
amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla
Costituzione.
2. La Regione dispone di autonomia tributaria e
finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.
3. L’autonomia della Regione si esprime altresì nella
determinazione della forma di governo.
Art. 14
(Potestà legislativa)
1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione
esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà
legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei
principi fondamentali determinati dalla legge dello
Stato.
Art. 15
(Potestà regolamentare)
1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni
materia di legislazione concorrente e di legislazione
esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle
materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto
della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e allo
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 16
(Potestà amministrativa)
1. In applicazione dei principi costituzionali di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le
funzioni amministrative relative alle materie oggetto di
potestà legislativa della Regione sono, con legge
regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero
conferite alle Province ed agli altri enti locali o
riservate alla Regione medesima qualora ciò sia
necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini
dell’efficace tutela degli interessi dei cittadini e
della collettività.
2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i
diversi livelli di governo è effettuata secondo i
seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla
Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere
unitario;
b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle
altre funzioni alle Province, ai Comuni e alle loro
forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti
sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle
dimensioni territoriali, all'idoneità organizzativa ed
alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;
c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità
delle funzioni non riservate alla Regione e non
conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle
lettere a) e b);
d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni
conferite, delle risorse umane,finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.
3. La Regione esercita altresì le funzioni
amministrative ad essa espressamente conferite dallo
Stato nelle materie rientranti nella legislazione
esclusiva statale.
4. Promuove l'esercizio associato delle funzioni
amministrative da parte dei Comuni, in particolare
attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le
comunità di arcipelago.
5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle altre
autonomie funzionali, rendendole partecipi
dell’esercizio di funzioni amministrative attinenti ai
rispettivi ambiti di attività.
6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà,
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività d'interesse
generale.
Art. 17
(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e
patrimonio)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di
spesa. Stabilisce tributi ed entrate proprie, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
2. Determina l’ammontare delle risorse derivanti
dall’imposizione fiscale e da altre fonti con apposita
legge finanziaria regionale, al fine di non superare il
limite complessivo della pressione fiscale stabilito
negli atti di programmazione economica e finanziaria.
3. Può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento.
4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato.
Art. 18
(Forma di governo)
1. La forma di governo della Regione è determinata dallo
Statuto regionale, in armonia con i principi della
Costituzione e in osservanza del principio della
separazione dei poteri.
TITOLO IV
ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE
CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE I
ASSEMBLEA CONSILIARE
Art. 19
(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale e diretto. Ne fanno parte settanta
consiglieri e il Presidente della Regione.
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge
regionale, approvata con la maggioranza dei componenti
del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire,
comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna
provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la
parità di accesso tra uomini e donne alla carica di
consigliere regionale,anche mediante azioni positive.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello
Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente della Regione, dei componenti della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali.
4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio
di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti del Consiglio
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 20
(Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di
presidenza)
1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il
primo giorno non festivo della seconda settimana
successiva alla data della proclamazione degli eletti ed
è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste
provinciali, il quale ne assume la presidenza
provvisoria.
Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.
2. Nella prima seduta il Consiglio procede all’elezione
dell’Ufficio di presidenza,costituito dal Presidente del
Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in
rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno
dei quali in rappresentanza della minoranza.
Nell’Ufficio di presidenza è garantita un’equilibrata
presenza delle donne.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio
segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun
candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel
corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei
componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la
maggioranza dei componenti.
4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a
scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna
delle quali ogni consigliere vota per un solo
nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il
maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di
età.
5. I componenti l’Ufficio di presidenza restano in
carica per l’intera legislatura, salvo i casi di
dimissioni o di grave impedimento.
Art. 21
(Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il
Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei
diritti dei consiglieri.
2. Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori
secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento
dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine
del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed
il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio
secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti
dei gruppi consiliari.
3. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza, assicura
il buon funzionamento dell’amministrazione interna ed
esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto,
dalle leggi e dai regolamenti interni.
4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di
comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione
delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 22
(Ufficio di presidenza)
1. L’Ufficio di presidenza predispone il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio
regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile
del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto,
dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari
le risorse necessarie per un libero ed efficace
svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione
di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla
presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità
stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio.
Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei
diritti dei consiglieri ed assicura l’adeguatezza delle
strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio.
Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto,
dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Ufficio di
presidenza resta in carica, per i soli atti
indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della
nuova Assemblea.
4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede
idonee forme di pubblicità degli atti dell’Ufficio di
presidenza.
Art. 23
(Funzioni del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione
legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione,
concorre alla determinazione dell’indirizzo politico
regionale ed esplica le funzioni di controllo
sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione
conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da
leggi dello Stato e della Regione.
2. Spetta al Consiglio in particolare:
a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed
esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali
previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della
Costituzione;
b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con
legge, sentite le popolazioni interessate;
c) eleggere i delegati della Regione per l’elezione del
Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto
dalla Costituzione;
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo
e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e
138 della Costituzione;
e) deliberare il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale nonché approvare con
legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale,
le relative variazioni ed il rendiconto generale della
Regione adottati dalla Giunta regionale;
f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi
generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed
i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano
territoriale generale dell’uso e dell’assetto del
territorio ed i relativi piani settoriali;
h) istituire e modificare con legge i tributi e le
imposte regionali nonché ogni altra prestazione
personale e patrimoniale;
i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti
pubblici, anche economici,dipendenti dalla Regione ed
approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità
previste dalla legge regionale che disciplina la materia
contabile;
l) istituire con legge le agenzie regionali;
m) deliberare la partecipazione della Regione ad
associazioni, fondazioni e società, anche a carattere
consortile, ovvero la promozione della costituzione di
tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con
apposita legge regionale;
n) ratificare con legge le intese della Regione con
altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello
Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti
territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai
sensi dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione;
p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti
pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti
privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi
sia l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle
opposizioni;
q)
valutare la rispondenza dell’attività del
Presidente della Regione e della Giunta
nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli
obiettivi della programmazione economica, sociale e
territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità
ed economicità, ed ai propri atti d’indirizzo politico.
Art. 24
(Autonomia del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia
organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione
patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai
propri regolamenti interni.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di
previsione, le relative variazioni ed il conto
consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento
di contabilità del Consiglio stesso.
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del
Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal
bilancio della Regione e da propri introiti. Gli
stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio
costituiscono spese obbligatorie per la Regione.
4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di
previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della
Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono
ricomprese nel rendiconto generale della Regione.
Art. 25
(Regolamenti interni)
1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è
adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti
dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni
consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre
quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di
quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la
maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina,
nel rispetto dello Statuto,l’organizzazione e le
modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi
organi interni ed assicura l’effettivo esercizio delle
prerogative dei consiglieri e dei diritti
dell’opposizione.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in
ogni caso:
a) le funzioni del Presidente del Consiglio e
dell’Ufficio di presidenza;
b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il
regolamento;
c) il numero, le competenze, l’organizzazione ed il
funzionamento delle commissioni permanenti;
d) le modalità di svolgimento dei lavori dell’Assemblea
e delle commissioni;
e) le modalità di costituzione, funzionamento ed
organizzazione dei gruppi consiliari;
f) l’attribuzione all’opposizione della presidenza degli
organi consiliari di controllo e di vigilanza.
4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal
Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il
regolamento l’esame di ogni proposta di modifica del
regolamento dei lavori del Consiglio e l’espressione del
parere su questioni d’interpretazione del regolamento
stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.
5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti
interni sono approvati a maggioranza dei componenti del
Consiglio.
Art. 26
(Convocazione del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del
Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente
della Regione o di un quinto dei suoi componenti,
secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del
Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione
con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a
tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L’atto di
convocazione deve contenere l’ordine del giorno della
seduta.
3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di
chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 27
(Sedute e deliberazioni del Consiglio)
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i
casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in
seduta non pubblica.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
presenza in aula della maggioranza dei componenti del
Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del
regolamento dei lavori e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia
prevista una maggioranza qualificata.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a
scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si
svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il
regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.
5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti
della Giunta regionale, anche se non fanno parte del
Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal
Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e
devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il
Presidente della Regione, in caso di assenza o
impedimento, può delegare il Vicepresidente o un
assessore.
SEZIONE II
I CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 28
(I consiglieri)
1. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle
loro funzioni all’atto della proclamazione e restano in
carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio
regionale.
2. Il Consiglio provvede alla convalida dell’elezione
entro sessanta giorni dall’insediamento, a norma del
regolamento dei lavori, su proposta dell’Ufficio di
presidenza, che a tal fine assume la denominazione di
Giunta delle elezioni.
3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal
Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha
efficacia dal momento nel quale il Consiglio la
dichiara.
4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di
previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con
legge regionale.
Art. 29
(Divieto
di mandato imperativo e insindacabilità)1. I
consiglieri regionali rappresentano la Regione ed
esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 30
(Prerogative)
1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge
e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio
regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.
2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno,
mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a
determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico
della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze.
3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall’Ufficio
di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie,
le informazioni ed i documenti utili all’espletamento
del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere
dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici
dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti
dalla Regione, o che comunque esercitano funzioni e
compiti da essa conferiti, tutte le informazioni
necessarie e di esaminare ogni documento attinente
all’attività svolta.
4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti
e documenti che in base alla legge siano qualificati
come riservati, con l’obbligo di mantenerne la
riservatezza. 5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute
del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno
parte.
6. Esercitano l’attività di controllo e di sindacato
ispettivo nei confronti della Giunta e del Presidente
della Regione.
Art. 31
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi
consiliari secondo le modalità disciplinate dal
regolamento dei lavori.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
collabora con il Presidente del Consiglio regionale per
l’organizzazione dell’attività e dei lavori del
Consiglio stesso.
SEZIONE III
LE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 32
(Istituzione e composizione delle commissioni
permanenti)
1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni
permanenti interne al Consiglio regionale, le cui
competenze sono distinte per materie o loro ambiti
omogenei, prevedendo comunque l’esistenza della
commissione per gli affari costituzionali e statutari,
della commissione per gli affari comunitari nonché della
commissione di vigilanza sul pluralismo
dell’informazione.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la
composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi
consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva
sul totale dei componenti le stesse commissioni
nonché,per quanto più possibile, la rappresentanza in
ciascuna commissione in misura proporzionale alla
consistenza dei gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della
Regione e gli altri componenti della Giunta regionale
non possono far parte delle commissioni permanenti.
4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti
della Giunta nonché ciascun consigliere regionale che
non faccia parte della commissione permanente possono
partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di
proposta, ma senza diritto di voto. I componenti della
Giunta hanno l’obbligo di assistere alle sedute delle
commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente
della stessa commissione. Il Presidente della Regione
può delegare il vicepresidente o un assessore.
5. L’ufficio di Presidente di commissione permanente è
incompatibile con quello di componente dell’Ufficio di
presidenza.
Art. 33
(Funzioni delle commissioni permanenti)
1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame delle proposte di
legge nonché delle proposte di regolamento e di
deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al
quale riferiscono;
b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione di
singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte
di regolamento di competenza del Consiglio, al quale
sono sottoposte per la sola votazione finale;
c) in sede consultiva, per l’espressione di pareri su
proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in
base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge
regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare
alla competente commissione permanente le proposte in
sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da
parte dell’unanimità dei componenti della commissione
permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate
alle commissioni in sede redigente, fino al momento
dell’ultima votazione, sono sottoposte alla procedura
normale di esame e di approvazione qualora ne faccia
richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo
consiliare non rappresentato nella commissione o un
quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei
componenti della stessa commissione. La procedura
normale di esame e di approvazione è sempre adottata per
le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie
e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica
delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e
i regolamenti per l’approvazione dei quali è richiesta
una maggioranza qualificata.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati
alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
4. Ciascuna commissione può adottare, nell’ambito di
propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere
orientamenti o a formulare indirizzi su specifici
argomenti in merito ai quali non debba riferire al
Consiglio.
5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di
sindacato ispettivo sull’attività della Regione nonché
degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli
organismi da essa istituiti. A tal fine possono:
a) richiedere l’intervento in commissione del Presidente
della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti
su questioni di loro competenza;
b) ordinare l’esibizione di atti e documenti e
convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed
al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed
uffici della Regione nonché gli amministratori ed i
dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa
istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i
documenti e le informazioni richiesti senza che possa
essere opposto il segreto d’ufficio.
6. Le commissioni possono effettuare audizioni di
rappresentanti di enti locali, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché
svolgere, d’intesa con il Presidente del Consiglio,
indagini conoscitive rivolte all’acquisizione di
notizie, informazioni e documenti utili
all’approfondimento di temi e questioni relative alla
loro attività e a quella dell’Assemblea.
7. Ogni commissione permanente può chiedere al
Presidente della Regione ed agli assessori di riferire,
anche per iscritto, in merito all’attuazione di leggi,
di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed
ordini del giorno approvati dal Consiglio.
Art. 34
(Commissione
di vigilanza sul pluralismo dell’informazione)
1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la
Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo
dell’informazione e ne disciplina la costituzione e le
modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la
composizione dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina
altresì i rapporti della commissione con le autorità
indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del
sistema delle comunicazioni.
3. La commissione è presieduta da un consigliere
dell’opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di
vigilanza sulle attività di informazione istituzionale
della Regione, sulle attività di propaganda elettorale
per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla
completezza dell’informazione resa dal servizio
radiotelevisivo pubblico regionale.
Art. 35
(Commissioni speciali e d’inchiesta)
1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni
speciali, la cui durata non può superare quella della
legislatura, per l’effettuazione di studi, indagini
conoscitive o per approfondimenti di particolari temi.
2. Con legge possono essere istituite commissioni
d’inchiesta sull’operato della Giunta regionale,
sull’attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie
regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche
estranei all’amministrazione della Regione, di rilevante
interesse per la comunità regionale.
3. Le commissioni d’inchiesta sono presiedute da un
consigliere regionale e sono costituite in modo
proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
4. La legge regionale istitutiva disciplina l’oggetto,
la composizione e la durata della commissione
d’inchiesta.
SEZIONE IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Art. 36
(Esercizio della funzione)
1. La funzione legislativa della Regione è esercitata
dal Consiglio regionale.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la
verifica della redazione dei testi normativi, ai fini
della chiara formulazione e agevole interpretazione
delle disposizioni ivi contenute, dell’omogeneità delle
materie trattate e del coordinamento con la normativa
vigente.
3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e
del conferimento di organicità alla normativa vigente
nei vari settori di materie omogenee, procede
periodicamente alla predisposizione ovvero
all’aggiornamento di testi unici a carattere
compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale
attività consista in un riordino normativo ovvero
comporti modifiche di carattere non meramente formale,
la Giunta sottopone l’iniziativa all’esame del Consiglio
sotto forma di proposta di legge per la successiva
approvazione da parte del Consiglio stesso.
4. I testi unici legislativi e quelli di riordino
normativo non possono essere modificati,integrati o
derogati se non mediante disposizione espressa che
preveda, in ogni caso, l’inserimento della nuova
disposizione nel testo unico.
5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e
Province nel rispetto della potestà regolamentare di
tali enti, cui è riservata la disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite ai sensi dell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione.
Art. 37
(Iniziativa legislativa)
1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene alla
Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a
ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in
numero non inferiore a cinque, che rappresentino
congiuntamente una popolazione di almeno diecimila
abitanti, agli elettori della Regione in numero non
inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle
autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti
locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla
revisione dello Statuto.
2.
La deliberazione con la quale i consigli provinciali e
comunali adottano la proposta di legge è approvata con
la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le
proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle
autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei
suoi componenti.
3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie
locali, dei consigli provinciali e comunali nonché
quelle d’iniziativa popolare sono in ogni caso discusse
dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro
presentazione.
4. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante la
presentazione al Presidente del Consiglio regionale di
proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da
una relazione illustrativa.
Art. 38
(Esame ed approvazione delle proposte di legge)
1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione
permanente competente in sede referente e quindi
discussa dal Consiglio regionale che l’approva articolo
per articolo e nel suo complesso con votazione finale,
salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.
2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura
d’urgenza per l’esame delle proposte di legge
d’iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente
della Regione ne presenti richiesta motivata. I
consiglieri regionali possono chiedere l’esame con
procedura d’urgenza di ogni proposta di legge. In tale
ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla
richiesta.
Art. 39
(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della
legge regionale)
1. Il Presidente della Regione promulga la legge
regionale entro trenta giorni dall’approvazione.
2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri
componenti ne dichiari l’urgenza, la legge regionale è
promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Successivamente alla promulgazione, la legge
regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge
preveda un termine diverso.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso
di richiesta, ai sensi dell’articolo 68 comma 7, della
pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla
conformità allo Statuto della legge regionale approvata
dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il Comitato di garanzia statutaria si
pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità
ovvero dalla data di riapprovazione della legge
regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi
dell’articolo 68, comma 8.
CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Art. 40
(Elezione)
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio
universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
2. La legge regionale di cui all’articolo 19, comma 2,
stabilisce le modalità di elezione del Presidente della
Regione.
Art. 41
(Funzioni)
1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione,
dirige la politica dell’esecutivo, convoca, presiede e
dirige la Giunta regionale della cui azione è
responsabile.
2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti
regionali.
3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
4. Promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e
delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di
attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché
ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee,
previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del
Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione
al Consiglio regionale.
5. Indice i referendum regionali.
6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli
organi dell’Unione Europea competenti a trattare materie
d’interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare
rapporti fra l’Unione stessa, la Regione e gli enti
locali.
7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di
salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari
immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte
costituzionale.
8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed
altri organismi collegiali per i quali la legge statale
o regionale non prescriva la rappresentanza delle
opposizioni.
9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si
siano distinti in modo significativo e determinante, in
ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o
per attività in campo sociale, economico, artistico e
culturale.
10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni
altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo
Statuto e dalle leggi.
Art. 42
(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)
1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta
regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli
anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono
essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Dell’avvenuta nomina viene data comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina
stessa, unitamente al programma politico e
amministrativo dell’esecutivo.
2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire
uno o più componenti della Giunta modificarne gli
incarichi dandone comunicazione al Consiglio.
Art. 43
(Mozione di sfiducia)
1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni e non
oltre venti giorni dalla presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le
dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del
Consiglio.
Art. 44
(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di
Presidente)
1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza,
l’impedimento permanente e la morte del Presidente della
Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale
e lo scioglimento del Consiglio regionale.
2. L’esistenza di una causa di cessazione dalla carica
di Presidente della Regione, fatta salva l’ipotesi della
rimozione nonché di scioglimento del Consiglio ai sensi
dell’articolo 126, comma 1, della Costituzione, è
dichiarata con proprio decreto dal Presidente del
Consiglio regionale.
CAPO III
LA GIUNTA REGIONALE
Art. 45
(Composizione e durata in carica)
1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente
della Regione, un numero di componenti non superiore a
sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella
composizione della Giunta deve essere assicurata
un’equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale
che il numero degli assessori appartenenti allo stesso
sesso non sia superiore ad undici.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento temporaneo.
3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente
della Regione e dei componenti della Giunta sono
stabilite dalla legge regionale.
4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in
carica fino alla proclamazione del Presidente della
Regione neoeletto.
5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta,
il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le
funzioni di competenza della Giunta limitatamente
all’ordinaria amministrazione.
6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, dell’ articolo 43, comma 2, dell’articolo 44,
comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente
della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di
rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del
Presidente,limitatamente all’ordinaria amministrazione,
fino alla proclamazione del Presidente della Regione
neoeletto.
Art. 46
(Funzioni)
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della
Regione.
2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma
politico e amministrativo del Presidente della Regione e
negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.
3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni
amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47
e 48.
Art. 47
(Funzione regolamentare)
1. La Giunta regionale esercita la funzione
regolamentare nelle materie di competenza legislativa,
concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti
previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano
espressamente alle norme regolamentari, ferma restando
la funzione regolamentare del Consiglio regionale
prevista all’articolo 23, comma 2, lettera o).
2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere
la forma di:
a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi
regionali;
c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale,
che determina le norme generali regolatrici della
materia e dispone, ove necessario, l’abrogazione delle
norme vigenti,
con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione
né riservata alla legge regionale ai sensi dello
Statuto;
d) regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento
delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni
dettate dalla legge regionale.
3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono
adottati sentito il parere del Comitato di garanzia
statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti
possono essere apportate purché compatibili con le norme
generali regolatrici della materia determinate dalla
legge regionale di autorizzazione.
4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per
l’attuazione della normativa comunitaria, ai sensi
dell’articolo 11, comma 4.
Art. 48
(Funzioni amministrative)
1. La Giunta regionale esercita le funzioni
amministrative riservate o conferite alla Regione,nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo
Statuto, in quanto richiedono l’unitario esercizio a
livello regionale.
2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla
Giunta le funzioni amministrative concernenti:
a) l’adozione dei provvedimenti generali attuativi degli
strumenti della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale regionale approvati dal
Consiglio regionale;
b) le direttive per la raccolta e l’elaborazione, con la
collaborazione degli enti locali, delle informazioni
utili all’esercizio delle funzioni amministrative o
derivanti da esso;
c) la verifica complessiva dell’efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa nell’ambito del territorio
del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi
della programmazione regionale ed alla realizzazione di
specifici interventi finanziati dalla Regione.
3. Nell’esercizio delle altre funzioni amministrative di
competenza della Regione ai sensi del comma 1, la Giunta
applica, nell’ambito del proprio ordinamento, il
principio della distinzione tra indirizzo
politico-amministrativo e controllo, spettanti agli
organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai
dirigenti. In conformità a tale principio e nel rispetto
delle leggi regionali, la Giunta:
a) adotta gli atti di organizzazione generale delle
proprie strutture amministrative;
b) adotta i programmi annuali di attività
dell’amministrazione regionale, che costituiscono gli
atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei
dirigenti per l’attività di loro competenza;
c) fissa i criteri per la formazione e l’adozione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di
assicurare la legalità, l’imparzialità, il buon
andamento, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa;
d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da
realizzare e le risorse finanziarie,
umane e strumentali;
e) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle
direttive impartite;
f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri
generali per la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli
enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la
vigilanza su di essi.
4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni
previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi.
Art. 49
(Potere
sostitutivo)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza,
disciplina con legge l’esercizio del potere sostitutivo
in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti
locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento
di atti o attività obbligatori per la tutela di
interessi di livello superiore espressi da norme o dai
programmi regionali e provinciali.
2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i
presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e
adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in
conformità al principio di leale collaborazione,
prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito
sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di
adempiere autonomamente fino al momento dell’adozione
del provvedimento sostitutivo.
3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta
regionale o sulla base di una sua decisione, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
Art. 50
(Programmazione)
1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore
della propria attività il metodo della programmazione
nell’ambito della collaborazione istituzionale tra i
diversi livelli di governo presenti nel proprio
territorio e della concertazione con le forze sociali ed
economiche nonché con le organizzazioni sindacali al
fine di consentire l’apporto sinergico di risorse
progettuali,organizzative, di capitali e
imprenditoriali, pubbliche e private, compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e
dell’ambiente.
2. La Regione, in particolare:
a) concorre alla formazione degli strumenti della
programmazione nazionale;
b) provvede, in armonia con gli indirizzi della
programmazione statale, alla formazione dei propri
programmi assicurando la partecipazione degli enti
locali e acquisendo i contributi delle categorie
interessate.
3. La legge regionale disciplina gli atti generali e
settoriali della programmazione, le relative procedure e
le modalità di raccordo con gli strumenti della
programmazione locale.
Art. 51
(Attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa si conforma ai principi di
legalità, imparzialità, buon andamento,trasparenza,
efficacia ed efficienza.
2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali
introducono disposizioni dirette a garantire la
semplificazione e lo snellimento dei procedimenti
amministrativi, anche mediante la previsione di sedi
istruttorie e decisionali collegiali, la loro
conclusione entro termini certi mediante provvedimenti
espressi e motivati, l’individuazione dei dirigenti e
dei funzionari responsabili e la partecipazione dei
soggetti interessati ai procedimenti stessi, l’accesso
ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.
3. Nell’esercizio della propria attività amministrativa
la Regione assicura l’applicazione di tutti gli
strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire
conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via
amministrativa.
4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque
denominati a persone ed enti pubblici e privati,
compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata
informazione dei potenziali interessati.
Art. 52
(Pubblicità degli atti regionali)
1. La legge regionale disciplina le modalità di
pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli
atti di alta amministrazione regionali sul bollettino
ufficiale della Regione e le ulteriori forme di
pubblicità degli atti regionali, anche attraverso
sistemi di diffusione telematica.
Art. 53
(Organizzazione e personale)
1. L’organizzazione delle strutture regionali è
stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla
legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei
dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati
dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza,
nell’ambito delle rispettive competenze. La disciplina
dell’organizzazione si ispira a criteri di flessibilità
operativa e prevede formule organizzative rispondenti
alle esigenze del coordinamento e della programmazione
dell’azione amministrativa della Regione nonché
l’attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, con le connesse
responsabilità, in coerenza con il principio della
distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della
dirigenza.
2. Alle posizioni di particolare rilievo e
responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla
Giunta e dall’Ufficio di presidenza, nell’ambito delle
rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a
tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e
professionisti estranei all’amministrazione regionale,
secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di
professionalità e di merito legati a competenze ed
esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in
precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere
revocati, prima della scadenza, con provvedimento
motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla
legge regionale e cessano di diritto il novantesimo
giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi di
riferimento, salvo conferma da parte degli organi
stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di
responsabilità delle strutture di supporto all’esercizio
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
controllo proprie degli organi di governo possano essere
conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica
corrispondente.
3. L’amministrazione regionale assicura al proprio
personale l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali
dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.
Promuove altresì le relazioni sindacali con le
organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di
valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e
di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi
alla collettività.
4. L’amministrazione regionale, nell’ambito del proprio
sistema organizzativo, attua azioni positive per
garantire l’effettiva parità di opportunità tra donne e
uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente
legislazione in materia e dai contratti collettivi di
lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.
Art. 54
(Agenzie regionali)
1. La Regione può istituire, con legge, agenzie
regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate
dall’assegnazione di risorse organizzative ed economiche
con direzione e responsabilità autonome entro gli
indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.
Art. 55
(Enti pubblici dipendenti)
1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi
regionali, enti pubblici dipendenti dalla
Regione per l’esercizio di funzioni amministrative,
tecniche o specialistiche, di competenza
regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da
apposita legge regionale la quale preveda, in
particolare, i criteri da seguire ai fini
dell’istituzione degli enti, dell’individuazione degli
organi istituzionali e delle relative funzioni ed
indennità di carica nonché dell’esercizio dei poteri
d’indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della
Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la
disciplina dell’apparato organizzativo, garantendo la
massima snellezza operativa e l’effettiva autonomia, in
coerenza con il principio della distinzione tra attività
di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed
attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.
2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità
di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti
locali in relazione alle funzioni conferite a questi
ultimi.
3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati
dal Presidente della Regione acquisito il parere della
commissione consiliare permanente competente per
materia, nel caso di organo di amministrazione
monocratico o del presidente dell’organo di
amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione
al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti
dell’organo di amministrazione. Il Consiglio provvede
alla designazione dei componenti degli organi di
amministrazione nei casi in cui la legge regionale
istitutiva prescriva la rappresentanza delle
opposizioni.
4. I componenti degli organi istituzionali decadono
dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima
seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse
modalità previste per la nomina.
5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima
dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti
dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di
diritto il novantesimo giorno successivo
all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da
parte degli organi stessi.
6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è
equiparato al personale regionale, fermo
restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro
dello specifico settore e fatta salva diversa
disposizione di legge regionale che si renda necessaria
per la peculiarità delle funzioni.
7. La vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli
organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i
conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne
riferisce periodicamente alla commissione consiliare
permanente competente per materia.
8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici
dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità
previste dalla legge regionale che disciplina la materia
del bilancio e della contabilità della Regione, sentito
il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel
bollettino ufficiale della Regione.
Art. 56
(Società ed altri enti privati a partecipazione
regionale)
1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la
costituzione di società di capitali, di associazioni, di
fondazioni e di altri enti privati che operino nelle
materie di competenza regionale, in conformità alle
disposizioni del codice civile e nel rispetto delle
norme generali stabilite da apposita legge regionale.
2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi
parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e
modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione
alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.
3. La Regione è rappresentata nell’assemblea sociale dal
Presidente della Regione o dall’assessore competente in
materia da lui delegato.
TITOLO VI
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
Art. 57
(Finanza
regionale)
1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema
di finanza regionale in base a quanto previsto
dall’articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto,
dalla legge regionale che disciplina la materia del
bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria
regionale.
Art. 58
(Bilancio di previsione)
1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione,
annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge
regionale che disciplina la materia del bilancio e della
contabilità.
2. L’esercizio finanziario regionale ha la durata di un
anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su
proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei
termini previsti dalla legge di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta
della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri
documenti programmatici previsti dalla legge di cui al
comma 1.
5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori
spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
può essere concesso, in via eccezionale, con apposita
legge regionale per periodi complessivamente non
superiori a tre mesi.
Art. 59
(Rendiconto generale)
1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con
legge, su proposta della Giunta regionale, con le
modalità e nei termini previsti dalla legge regionale
che disciplina la materia del bilancio e della
contabilità.
TITOLO VII
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
Art. 60
(Modalità di esercizio)
1. L’iniziativa legislativa popolare, di cui
all’articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite
dalla legge regionale.
2. Le proposte di legge regionale d’iniziativa popolare
mantengono la loro validità fino altermine della
legislatura successiva a quella nella quale la proposta
di legge è stata presentata.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 61
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti
amministrativi)
1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di
una legge regionale, di un regolamento regionale e di un
atto amministrativo generale è indetto dal Presidente
della Regione quando lo richiedano:
a) cinquantamila elettori;
b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun
consiglio;
c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle
liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel
loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
3. L’abrogazione a seguito del referendum ha effetto il
centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
risultati della consultazione popolare.
Art. 62
(Referendum propositivo di leggi regionali)
1. I soggetti titolari del potere di promuovere il
referendum abrogativo di cui all’articolo 61 possono
presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le
modalità previste dallo stesso articolo e dall’articolo
37, comma 4, una proposta di legge regionale da
sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato
in ordine alla proposta di legge da sottoporre al
referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione
di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente
della Regione, con proprio decreto, indice il referendum
propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è
stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum propositivo, se l’esito è
favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la
proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum
propositivo non decade alla fine della legislatura e, in
tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono
nuovamente dalla data di insediamento del nuovo
Consiglio.
Art. 63
(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e
propositivi)
1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi
regionali non sono ammessi in relazione alle leggi
concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di
bilancio e finanziarie, alle leggi tributarie nonché a
quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni
ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti
territoriali interni ad altri Stati.
2. Le richieste di referendum devono avere oggetti
omogenei e unitari.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di
attuazione dei referendum e può limitare il numero delle
richieste da presentare in ciascun anno.
4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle
proprie strutture nei confronti dei promotori dei
referendum.
Art. 64
(Referendum consultivi)
1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento
di referendum consultivi delle popolazioni interessate,
da indire con decreto del Presidente della Regione, in
ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio
stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione
di leggi statali, anche costituzionali.
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge regionale
concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di
attuazione dei referendum consultivi.
CAPO III
PETIZIONI E VOTI
Art. 65
(Titolarità ed esercizio)
1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere
petizioni al Consiglio regionale per chiedere
provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e
degli altri enti locali possono sottoporre all’esame del
Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o
prospettino esigenze.
3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le
modalità indicate dal regolamento dei lavori.
TITOLO VIII
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI
CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE
CAPO I
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE
Art. 66
(Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso
il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di
consultazione degli enti locali ai fini della
concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i
Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle
Province.
3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può
comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di
nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie
secondo criteri di pluralismo politico e di
rappresentanza territoriale per ambito provinciale
garantendo che gli enti locali siano rappresentati
indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione,
senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie
funzionali e, in particolare, delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura e delle università
laziali.
5. La legge regionale prevede altresì le forme di
raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli
organi regionali, i termini per la trasmissione degli
atti e per l’acquisizione dei pareri nonché la struttura
organizzativa di supporto ed adeguate risorse per
l’espletamento delle funzioni.
6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata
pari a quella della legislatura della Regione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è
validamente costituito con la nomina dei quattro quinti
dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Art. 67
(Funzioni e prerogative)
1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare
d’iniziativa legislativa che esercita, ai sensi
dell’articolo 37, a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri
obbligatori sulle proposte di legge regionale di
revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni
agli enti locali o di modifica del riparto di competenze
tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di
legge regionale di approvazione dei bilanci di
previsione, di legge finanziaria regionale, sul
documento di programmazione economico-finanziaria
regionale e sugli strumenti di programmazione generale
socio-economica e di pianificazione generale
territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su
ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e
dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da
parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei
confronti dei quali può anche autonomamente formulare
proposte.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le
ulteriori funzioni previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di
propria competenza, tiene conto del parere espresso dal
Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi
di conferimento di funzioni agli enti locali o di
modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti
locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera
parere negativo a maggioranza dei due terzi, il
Consiglio regionale può procedere alla relativa
approvazione con la maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il
proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto
dello Statuto, della legge regionale e del regolamento
dei lavori del Consiglio regionale.
CAPO II
ORGANI DI GARANZIA
Art. 68
(Comitato di garanzia statutaria)
1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale
indipendente, composto da sette giuristi di provata
esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di
età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza
dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del
Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio
regionale.
2. E’ insediato dal Presidente del Consiglio, dura in
carica sei anni e i suoi componenti non possono essere
immediatamente rieletti.
3. La carica di componente del Comitato di garanzia
statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica
elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che
siano in conflitto con i compiti istituzionali del
Comitato stesso.
4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo
interno il Presidente che resta in carica per la durata
dell’organo.
5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia
organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto
stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì
il trattamento economico dei componenti.
6. Il Comitato di garanzia statutaria:
a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e
dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti
amministrativi generali della Regione;
b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle
leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della
loro promulgazione;
c) esprime parere sulle proposte di regolamento
regionale di cui all'articolo 47,comma 2, lettera c);
d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche
in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra
gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri
organi regionali previsti dallo Statuto.
7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b
), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del
Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio
regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio
regionale nonché su richiesta del Presidente del
Consiglio delle autonomie locali a seguito di
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei
casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni
dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso
della non conformità della legge regionale allo Statuto
ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché
la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio
stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge
regionale senza modificarla sulla base dei rilievi
contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto
favorevole della maggioranza dei componenti.
Art. 69
(Difensore civico)
1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente
della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi
dei cittadini.
2. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e
il buon andamento dell'attività amministrativa della
Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le
aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti
privati a partecipazione regionale e degli organismi
tecnici regionali,segnalando, di propria iniziativa o su
istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello
svolgimento dell'attività stessa.
3. E’ eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza
dei tre quarti dei componenti.
4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e
le funzioni del Difensore civico e ne determina la
durata in carica.
CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO
Art. 70
(Comitato regionale di controllo contabile)
1. Il Comitato regionale di controllo contabile,
composto da un presidente e da quattro componenti, ha il
compito di riferire al Consiglio regionale sulla
gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul
rispetto del bilancio regionale di previsione,
sull'adeguatezza e completezza della documentazione
contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali,
sul rendiconto generale regionale.
2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella
quale si è provveduto all’elezione del Presidente
del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di
presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a
scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale
di controllo contabile.
3. Successivamente all'elezione del presidente del
Comitato regionale di controllo contabile, il
Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio
segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del
Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio
voto limitatamente a due nominativi.
4. I componenti del Comitato regionale di controllo
contabile restano in carica per l’intera legislatura,
salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
5. La funzione di presidente e di componente del
Comitato di controllo contabile è incompatibile con
quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di
presidenza.
6. Il Comitato regionale di controllo contabile può
attivare forme di collaborazione con la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti nonché
richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità
pubblica, in conformità a quanto previsto dalla
normativa statale vigente.
7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo
della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate
per il relativo esame al Comitato regionale di controllo
contabile che riferisce in merito alle commissioni
permanenti competenti per materia.
CAPO IV
ORGANI DI CONSULTAZIONE
Art. 71
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)
1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da
esperti e rappresentanti delle categorie produttive,
delle formazioni sociali e delle organizzazioni
sindacali rappresentative dei lavoratori.
2. E’ organo di consulenza del Consiglio e della Giunta
regionali e contribuisce all’elaborazione della
normativa e della programmazione di carattere
economico-sociale della Regione, nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.
3. La legge regionale determina la composizione e la
durata del Consiglio regionale dell’economia e del
lavoro.
Art. 72
(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)
1. E’ istituito con legge regionale l’Osservatorio
regionale permanente sulle famiglie,quale organismo di
consultazione e di monitoraggio, con il compito, in
particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di
disagio familiare nonché di valutare l’efficacia degli
interventi in favore delle famiglie realizzati dalla
Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.
Art. 73
(Consulta femminile regionale per le pari opportunità)
1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione
delle pari opportunità e della parità giuridica
sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con
sede presso il Consiglio regionale.
2. Opera per la valorizzazione delle differenze di
genere e per il superamento di ogni discriminazione
diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei
confronti degli organi regionali.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la
partecipazione della Consulta ai procedimenti
consiliari.
Art. 74
(Consulta regionale per i problemi della disabilità e
dell’handicap)
1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità
e dell’handicap è organismo di consultazione permanente
in relazione alle politiche regionali per la piena
inclusione sociale delle persone disabili.
2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle
persone disabili alla vita della collettività.
Art. 75
(Istituzione di consulte)
1. Con legge regionale possono essere istituite altre
consulte nell’ambito di materie di competenza della
Regione e, in particolare, in relazione ai temi
dell’immigrazione, del volontariatoe della tutela dei
minori nonché ai temi socio-sanitari, con specifico
riguardo alla salute mentale.
2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e
finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative
attività.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 76
(Revisione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato secondo quanto
previsto dall’articolo 123 della Costituzione.
1. Non è ammessa l’abrogazione totale dello Statuto se
non previa deliberazione del nuovo Statuto.
3. La legge regionale disciplina le modalità di
attuazione del referendum di cui all’articolo 123, terzo
comma, della Costituzione.
Art. 77
(Entrata in vigore dello Statuto)
1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione, a seguito della
relativa promulgazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 78
(Sistema di elezione transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge
elettorale di cui all’articolo 19, comma 2,l’elezione
del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è
effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.
Art. 79
(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie
locali, del Comitato di garanzia statutaria e del
Comitato regionale di controllo contabile )
1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato
regionale di controllo contabile si insediano per la
prima volta nella legislatura immediatamente successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore del
presente Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la
prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Statuto. Se alla data di
insediamento non è entrata in vigore la legge di cui
all’articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie
locali è costituito soltanto dai componenti di diritto
di cui allo stesso articolo, comma 2.
3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello
Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.
Art. 80
(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto)
1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla
data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate,
con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, le
modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.
2. La Regione adegua la propria normativa alle
disposizioni statutarie e alle successive modifiche
entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Lazio. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 11 novembre 2004
Francesco Storace |