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TESTO
COORDINATO
Questo testo coordinato, NON AVENTE VALORE UFFICIALE, è
stato redatto in attesa della compilazione, da parte del
Governo, del nuovo testo dello Statuto speciale della
Regione Friuli- Venezia Giulia, come previsto
dall'articolo 6, comma 5, della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2. Sono evidenziate in grassetto le
parti modificate ovvero aggiunte dalla legge
costituzionale n. 2/2001.
Le disposizioni transitorie e finali della legge
costituzionale n. 2/2001 sono riportate in calce.
Il testo qui riprodotto è quello della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella
G.U. n. 29 dell'1 febbraio 1963, coordinato con le
successive modifiche ed integrazioni apportate dalle
seguenti leggi: legge costituzionale 23 febbraio 1972,
n. 1 (G.U. n. 63 del 7.3.1972); legge 6 agosto 1984, n.
457 (G.U. n. 223 del 14.8.1984); legge costituzionale 12
aprile 1989, n. 3 (G.U. serie generale n. 87 del
14.4.1989); legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
(G.U. serie generale ? n. 226 del 25.9.1993); legge 23
dicembre 1996, n. 662 (G.U. ? serie generale ? n. 303
del 28.12.1996); legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2 (G.U. ? serie generale ? n. 26 dell'1.2.2001);
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. - supplemento
ordinario - n. 305 del 31.12.2002).
Giugno 2003 A cura della Segreteria generale della
Presidenza della Regione e della Segreteria generale del
Consiglio regionale
TITOLO I
Costituzione della Regione
Art. 1
Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione
autonoma, fornita di personalità giuridica, entro
l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile,
sulla base dei principi della Costituzione, secondo il
presente Statuto.
Art. 2
La Regione comprende i territori delle attuali province
di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste,
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della
Valle e Sgonico.
La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull' uso della bandiera
nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno
stemma approvato con decreto del Presidente della
Repubblica.
Art. 3
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di
trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia
delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
TITOLO II
Potestà della Regione
Capo I
Potestà legislativa
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali
dell'ordinamento giuri dico della Repubblica (1), con le
norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con
gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel
rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle
altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle
seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del
personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni (2);
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle
minime unità culturali e ricomposizione fondiaria,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche,
tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei
e biblioteche di interesse locale e regionale.
(1) Le parole "ordinamento giuridico della Repubblica"
hanno sostituito le parole "ordinamento giuridico dello
Stato" per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della
l. cost. 2/2001.
(2) L'art. 5, comma 1, della l. cost. 23 settembre 1993,
n. 2, ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4. Per
l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis,
vedi il d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.
Art. 5
Con l'osservanza dei limiti generali indicati
nell'articolo 4 ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle
seguenti materie:
[1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai
principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;]
(1)
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e
33;
3) istituzione di tributi regionali prevista
nell'articolo 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
[5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;] (2)
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse
regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse
rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale
per i finanziamenti delle attività economiche nella
Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale
o regionale per lo studio di programmi di sviluppo
economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti
opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª
categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla
scuola obbligatoria;
assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e
mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle
cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità
naturali.
(1) Numero abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. c),
della l. cost. 2/2001.
(2) L'art. 5, comma 2, della l. cost. 2/1993, ha
abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle
norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il d.lgs.
9/1997.
Art. 6
La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari
esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione e di attuazione nelle
seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media;
classica; scientifica; magistrale;
tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della
flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per
le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione
questa facoltà.
Art. 7
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei
prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione
della loro circoscrizione e denominazione, intese le
popolazioni interessate.
Capo II - Potestà amministrativa
Art. 8
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle
materie in cui ha potestà legislativa a norma degli
articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali
dalle leggi della Repubblica.
Art. 9
La Regione ha facoltà di concorrere con propri
contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria,
nell'ambito della Regione stessa.
Art. 10
Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle
Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni
amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio
nella Regione di funzioni di loro competenza, possono
avvalersi degli uffici della amministrazione regionale,
previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente
della Regione .(1)
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle
relative spese farà carico allo Stato.
(1) Parole così sostituite dall' art. 5, comma 1, lett.
a) della l. cost. 2/2001. Ai sensi di questa stessa
norma, le parole "Presidente della Regione"
sostituiscono le seguenti: "Presidente della Giunta
regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque
ricorrano.
Art. 11
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni,
ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o
avvalendosi dei loro uffici.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono
soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri
enti per le funzioni delegate sono a carico della
Regione.
TITOLO III
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni
Capo I
Organi della Regione
Art. 12
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il Presidente della Regione. (1)
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina
la forma di governo della Regione e, specificatamente,
le modalità di elezione del Consiglio regionale, del
Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti
tra gli organi della Regione, la presentazione e
l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa
popolare delle leggi regionali e la disciplina del
referendum regionale abrogativo, propositivo e
consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della
rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio regionale comportano lo
scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione
contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della
Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel
caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non
sia in grado di funzionare per l'impossibilità di
formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle
elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. (2)
La legge regionale di cui al secondo comma non è
comunicata al
Commissario del Governo ai sensi del primo comma
dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla sua pubblicazione. (2)
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta
a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
del Consiglio regionale. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. (2)
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo
a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un
trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del Consiglio regionale. (2)
(1) Le parole ?e il Presidente della Regione? hanno
sostituito le parole ?ed il suo Presidente? per
effetto dell' art. 5, comma 1, lett. d), della l. cost.
2/2001.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto
sono stati aggiunti dall' art. 5, comma 1, lett.
d), della l. cost. 2/2001.
Capo II
Il Consiglio regionale
Art. 13
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale
diretto, uguale e segreto.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori
a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento. (1)
(1) Articolo così sostituito dall' art. 5, comma 1,
lett. e), della l. cost. 2/2001. Si riporta di seguito
il testo previdente dell'articolo 13:
"Art. 13
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale
diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e
con utilizzazione dei voti residui in sede regionale,
secondo le norme stabilite con legge regionale.
La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali
rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente
soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste,
Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di
Duino-Aurisina è aggregato alla circoscrizione di
Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono
aggregati alla circoscrizione di Pordenone.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori
a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento.".
Art. 14
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.(1)
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a
decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre
la seconda domenica successiva al compimento del periodo
di cui al precedente comma .(1)
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione .(1)
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica .(1)
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale
è assunta dal consigliere più anziano di età fra i
presenti; i due consiglieri più giovani fungono da
segretari.
(1) Gli originari primi tre commi del presente articolo
sono stati sostituiti prima dall'art. 2 della l. cost.
23 febbraio 1972, n. 1, e poi con gli attuali commi
primo, secondo, terzo e quarto dall'art. 2 della l.
cost. 12 aprile 1989, n. 3. Vedi anche l?articolo 4
della l. cost 1/1972, che così dispone:
Art. 4
Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale
siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali
della Sardegna, della Valle d?Aosta, del Trentino-Alto
Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i
poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e
dei precedenti Consigli
regionali.?.
Art. 15
Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle
liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che
abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle
elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un altro
Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di
sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila
abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo .(1)
[Altri casi di incompatibilità ed i casi di
ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.]
(2)
(1) Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. f),
della l. cost. 2/2001.
(2) Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g),
della l. cost. 2/2001.
Art. 16
I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione
senza vincolo di mandato.
Essi non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Art. 17
Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro
funzioni, ciascun consigliere regionale presta
giuramento, secondo la seguente formula:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare
il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello
Stato e della Regione».
Art. 18
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto,
alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, con la
elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di
segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel
regolamento interno del Consiglio.
L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti validi espressi.
Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza,
i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni
permanenti istituite, a norma di regolamento, per il
preventivo esame dei disegni di legge.
Art. 19
Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con
legge regionale, una indennità di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita,
con legge regionale, una indennità di presenza per i
giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Art. 20
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente
lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo
entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il
Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale è
preventivamente comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i
casi previsti dal regolamento.
Art. 21
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio
regolamento interno.
Art. 22
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia
atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o
gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda
all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la
Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale [o quando non sia in grado di funzionare.] (1)
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione
di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che
provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza
della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre
alla ratifica del nuovo Consiglio.
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni
da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla
data delle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è
disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e
gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì
essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (2).
(1) Parole soppresse dall' art. 5, comma 1, lett. h),
della l. cost. 2/2001.
(2) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. i),
della l. cost. 2/2001.
Art. 23
L'invito a sostituire la Giunta regionale o il
Presidente della Regione (1), previsto dal primo comma
dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio
regionale, per il tramite del Commissario del Governo,
con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
(1) Parole così sostituite dall' art. 5, comma 1, lett.
l), della l. cost. 2/2001.
Capo III - Funzioni del Consiglio regionale
Art. 24
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative,
attribuite alla Regione, e le altre funzioni,
conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e
dalle leggi dello Stato.
Art. 25
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il
bilancio di previsione della Regione per il successivo
esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal
Consiglio regionale con legge e per un periodo non
superiore a quattro mesi.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed
approva il conto consuntivo della Regione per
l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso
nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di
previsione.
Art. 26
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua
competenza, ma che presentano particolare interesse per
la Regione, può formulare progetti di legge da
sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione ,
al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle
Camere e al Governo della
Repubblica.
Capo IV
La formazione delle leggi regionali
Art. 27
L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di
progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a
ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero
non inferiore a 15 mila.
Art. 28
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato
da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo
per articolo e con votazione finale.
Art. 29
Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è
comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al
Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la
comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al
Consiglio regionale per motivi di illegittimità
costituzionale o di contrasto con gli interessi
nazionali.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio
regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta
dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se,
entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo
della Repubblica non promuova la questione di
legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella
di merito, per contrasto di interessi, davanti alle
Camere.
Art. 30
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei
componenti, qualora il Governo della Repubblica
espressamente lo consenta, può intervenire anche prima
dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
Art. 31
La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Regione con la formula:
«Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente
della Regione promulga la seguente legge». Al testo
della legge, segue la formula: «La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione».
Art. 32
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli- Venezia Giulia, ed entra in vigore
il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che
non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Art. 33
La legge regionale è sottoposta a referendum popolare
per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano
richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli
provinciali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di
bilancio della Regione.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli
elettori della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi.
Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono
determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo
5 del presente Statuto.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta
Regionale
Art. 34
La Giunta regionale è composta del Presidente e degli
assessori. Un assessore assume le funzioni di
Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio regionale. (1)
(1) Articolo così sostituito dall' art. 5, comma 1,
lett. n), della l. cost. 2/2001. Si riporta di seguito
il testo previdente dell'articolo 34:
"Art. 34
Con legge regionale è stabilito il numero e sono
determinate le attribuzioni degli assessori e può essere
fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località
diverse dal capoluogo della Regione.
La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le
modalità stabilite negli articoli seguenti ed è
costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in
numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in
numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in
caso di assenza o di impedimento.
La Giunta regionale dura in carica fino alla
rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto
dall'articolo 37.
In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa,
il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la
rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in
carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla
elezione della nuova.".
Art. 35
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal
Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio
di Presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo
scrutinio, a maggioranza relativa dei
voti validamente espressi.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 36
La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno,
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi
componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza
relativa dei voti validamente espressi.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 37
La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti,
salvo il caso previsto dall'art. 22, possono essere
revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata
da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e
votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei
componenti stessi.
La mozione di revoca deve essere posta in discussione
entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla
presentazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost.. 2/2001.
Art. 38
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta
regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha
preso atto.
Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente
della Giunta regionale conseguono, di diritto, le
dimissioni dell'intera Giunta.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 39
Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte
dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.]
(1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 40
L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è
incompatibile con qualunque altra carica pubblica.
Art. 41
Al Presidente della Regione ed agli assessori è
attribuita con legge regionale una indennità di carica.
Capo VI
Funzioni del Presidente della Regione
Art. 42
Il Presidente della Regione :
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta
regionale e ne dirige e coordina l'attività,
sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio
decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite
dalle leggi e dallo Statuto regionale.
Art. 43
Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla
designazione dell'assessore effettivo che deve
sostituirlo in caso di assenza o impedimento,
all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati
o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le
supplenze.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 44
Il Presidente della Regione interviene alle sedute del
Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono
trattate questioni che riguardano particolarmente la
Regione.
Art. 45
Il Presidente della Regione presiede alle funzioni
amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo
Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma
dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni
impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
Il Presidente della Regione risponde della attività
diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo
comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo
della Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base
all'articolo 10 non sono definitivi.
Capo VII
Funzioni della Giunta regionale
Art. 46
Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti
per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio
regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli
affari di interesse regionale e deliberare i contratti
della Regione, salve le attribuzioni riservate agli
assessori in base al primo comma dell'articolo 34;
amministrare il patrimonio della Regione e controllare
la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad
aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e
presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare
in materia di liti attive e passive, rinunce e
transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa
demandate dal presente Statuto o da altre leggi.] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. m),
della l. cost. 2/2001.
Art. 47
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della
istituzione,
regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali
di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo
particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in
relazione alla elaborazione di trattati di commercio con
Stati esteri che interessino il traffico confinario
della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della
Giunta regionale su altre questioni che interessano la
Regione, o la Regione e lo Stato.
TITOLO IV
Finanze
Demanio e patrimonio della Regione
Art. 48
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà
nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 49
Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei
sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel
territorio della regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di
cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del
Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo
comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come
modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n.
53 ;
4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni
idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti
dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli- Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente
articolo viene effettuata al netto delle quote devolute
ad altri enti ed istituti . (1)
(1) In base a quanto previsto dall'art. 63, comma 5,
dello Statuto, il presente articolo è stato sostituito
dall' art. 1
della legge 6 agosto 1984, n. 457 ed è stato quindi
ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 146, della
legge 23 dicembre 1996, n.662 e, da ultimo, dall'art 30,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 50
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano
nelle funzioni normali della Regione, e per la
esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato
assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.
Art. 51
Le entrate della Regione sono anche costituite dai
redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa
ha la facoltà di istituire con legge regionale, in
armonia col sistema tributario dello Stato, delle
Province e dei Comuni.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello
Stato.
Art. 52
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da
essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere
permanenti per un importo annuale non superiore alle sue
entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza
del Ministro per il tesoro e del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio disposte
dalle leggi vigenti.
Art. 53
La Regione collabora all'accertamento delle imposte
erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale
nel suo territorio. (1)
A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici
finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed
elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore
imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a
comprovarla .(1)
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono
tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti
adottati in base alle indicazioni dalla stessa
ricevute.(1)
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze,
può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la
riscossione di propri tributi.
(1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno
sostituito l'originario comma primo per effetto
dell'art. 2 della l. 457/1984, in base a quanto previsto
dall'art. 63, comma 5, dello Statuto.
Art. 54
Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei
Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio
delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio
regionale può assegnare ad essi annualmente una quota
delle entrate della Regione.
Art. 55
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del
patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è
sottratta al proprietario del fondo.
Art. 56
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili
patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio
della Regione, disponibili alla data di entrata in
vigore del presente Statuto.
Art. 57
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno
determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le
modalità per la loro consegna alla Regione.
TITOLO V
Controlli sull'Amministrazione regionale
Art. 58
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in conformità delle leggi
dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte
dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente
sede nel capoluogo della Regione.
TITOLO VI
Enti locali
Art. 59
Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi
ed hanno
ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato
e della Regione.
Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento regionale.
Con legge regionale possono essere istituiti,
nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari
per il decentramento di funzioni amministrative.
Art. 60
Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato
da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti
con legge regionale in armonia con i principi delle
leggi
dello Stato.
TITOLO VII
Rapporti tra Stato e Regione
Art. 61
È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione stessa. Il
Commissario è un funzionario dello Stato avente
qualifica non inferiore a direttore generale o
equiparata, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 62
Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad
esercitare le funzioni demandategli dal presente
Statuto:
1) coordina, in conformità alle direttive governative,
l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella
Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle
Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo
Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle
rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la
Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti
disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello
Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti
alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate
tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale
gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché
copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio
regionale.
TITOLO VIII
Disposizioni integrative, transitorie e finali
Art. 63
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la
procedura prevista dalla Costituzione per le leggi
costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale. (1)
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati
dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi. (1)
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale. (1)
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione.
(1) Commi inseriti dall' art. 5, comma 1, lett. o),
della l. cost. 2/2001.
Art. 64
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione,
fino a quando non sia diversamente disposto con legge
regionale, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 65
Con decreti legislativi, sentita una Commissione
paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della
Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno
stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e
quelle relative al trasferimento all'Amministrazione
regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia
Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
Art. 66
Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo
65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima
elezione del Consiglio regionale, sarà istituito,
nell'ambito della provincia di Udine, un circondario
corrispondente al territorio attualmente soggetto alla
giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al
territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il
decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica
attribuzione di competenza, in detto circondario, gli
uffici statali non trasferibili all'Amministrazione
regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione
dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione,
dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza
sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione e la Provincia decentreranno in detto
circondario i loro uffici.
I Comuni del detto circondario sono costituiti in
consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai
sensi dell'articolo 11.
Art. 67
La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri
uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni,
dalle Province e dagli uffici dello Stato.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le
qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il
comando.
I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle
quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la
Giunta regionale.
Art. 68
Con legge regionale saranno stabilite le modalità per
l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del
personale indicato dall'articolo 67.
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del ruolo regionale devono
uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale.
Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici
della Regione si opera una corrispondente riduzione nei
ruoli organici dello Stato.
Art. 69
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro
quattro mesi dall'entrata in vigore del presente
Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del
primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti
nell'articolo 13.
Le spese relative alla prima elezione sono a carico
dello Stato.
Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione
regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei
proventi spettanti alla Regione, in conformità
dell'articolo 49.
Art. 70
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge
della Repubblica, i poteri di amministrazione del
Commissario generale del Governo per il territorio di
Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli
trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal
Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario
del Governo nella Regione sono inoltre devolute le
attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n.
514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di
bilancio destinati alle esigenze del predetto
territorio.
Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze
del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della
spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal
Governo militare alleato, in relazione alla legge 22
dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi
a decorrere dal 1962-63.
Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i
fondi di sua competenza, su parere conforme di una
Commissione composta del sindaco di Trieste, del
presidente della provincia di Trieste e di cinque
consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di
Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto
limitato.
Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà
chiedere pareri non vincolanti per le sue altre
attribuzioni amministrative in ordine al territorio di
Trieste.
Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme
per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per
il relativo ordinamento.
Disposizioni transitorie e finali Per completezza, si
riporta di seguito anche il testo delle disposizioni
transitorie e finali di cui agli articoli 5, commi 2 e 3
e 6, comma 5, della legge costituzionale n. 2/2001.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. omissis
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della
Regione Friuli -Venezia Giulia, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, il Presidente della
Regione è eletto a suffragio universale e diretto.
L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il
Presidente eletto nomina gli assessori e può
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
funzioni di Vicepresidente. Se il consiglio regionale
approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto
dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si
procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione in caso di
dimissioni, impedimento permanente o morte del
Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Se non è
altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal
citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
Friuli- Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica
continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. 3. Qualora si debba procedere ai
sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non
siano state approvate le conseguenti modificazioni alla
legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo
12 dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia
Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Regione si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della
Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli
delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni
elettorali previste da tali disposizioni sono
rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente
soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste,
Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Duino
Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i
comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla
circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono
eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è
formata dal territorio dell'intera Regione. Sono
candidati alla Presidenza della Regione i capilista
delle liste regionali. é proclamato eletto Presidente
della Regione il candidato capolista che ha conseguito
il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Regione fa parte del Consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge
23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al
penultimo periodo del presente comma si applicano anche
in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo. é eletto alla carica di
consigliere il candidato capolista alla carica di
Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine,
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale, proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si
deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A
questa elezione continuano ad applicarsi, in via
suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le
disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia
Giulia per l'elezione del Consiglio regionale,
limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale e delle
votazioni.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo provvede
a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare
modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale
risulta dalle disposizioni contenute nella legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6
agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12
aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n.
662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo
5 della presente legge costituzionale. |