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PREAMBOLO
La Regione
Emilia-Romagna Si fonda sui valori della Resistenza al
nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità
nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i
diritti sanciti dalla Costituzione italiana e
dall’Unione europea; consapevole del proprio patrimonio
culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi
di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per
affermare:
a) i valori universali di libertà, eguaglianza,
democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale
e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le
future generazioni;
b) il riconoscimento della pari dignità sociale della
persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di
genere, di condizioni economiche, sociali e personali,
di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni
politiche, di orientamento sessuale;
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
Trae la legittimazione della propria azione dal voto
degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il
confronto permanente con le organizzazioni della
società; riconosce e favorisce l’autonomia degli Enti e
delle comunità locali; opera per la rappresentanza
trasparente degli interessi e per la coesione sociale.
Opera per preservare le risorse naturali a beneficio
della intera società regionale e delle generazioni
future.
Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto
attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo
nell'ambito della funzione legislativa esercitata dalla
Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di
autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro
dell’unità e indivisibilità della Repubblica.
adotta il presente
STATUTO
TITOLO I
I principi
Art. 1
Elementi costitutivi della Regione
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità
della Repubblica, secondo le norme della Costituzione,
dell'Unione Europea e del presente Statuto, persegue
l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità
regionale, concorrendo al rinnovamento della società e
dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunità
locali, le istituzioni e i territori delle province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rimini.
3. Il capoluogo della Regione è la città metropolitana
di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in
sedi diverse dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con
legge regionale.
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente
ai seguenti obiettivi:
a)l’attuazione del principio di uguaglianza, di pari
dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di
ordine economico, sociale e territoriale che ne
impediscono l’effettiva realizzazione, attuando efficaci
politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e
di programmazione territoriale;
b)il perseguimento della parità giuridica, sociale ed
economica fra donne e uomini e la rimozione degli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale
principio, compreso l’accesso alle cariche elettive, ai
sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
c)il riconoscimento e la valorizzazione delle identità
culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano
le comunità residenti nel proprio territorio;
d)il rispetto della persona, della sua libertà, della
sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;
e)il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
f)il godimento dei diritti sociali degli immigrati,
degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi,
assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto
degli immigrati residenti;
g)il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e
delle loro comunità, quale componente importante della
società regionale, come risorsa da valorizzare, per
tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per
rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.
Art. 3
Politiche ambientali
1. La Regione, al fine di assicurare le migliori
condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela
dell'ecosistema, anche alle generazioni future,
promuove:
a)la qualità ambientale, la tutela delle specie e della
biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la
cura del patrimonio culturale e paesaggistico;
b)la conservazione e la salubrità delle risorse
primarie, prime fra tutte l’aria e l’acqua, attraverso
la tutela del loro carattere pubblico e politiche di
settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;
c)la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il
contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in
applicazione del principio di precauzione, dei
protocolli internazionali e delle direttive europee;
d)la ricerca e l’uso di risorse energetiche pulite e
rinnovabili;
e)la sicurezza e l'educazione alimentare;
f)l'integrazione delle tematiche ambientali nelle
politiche di governo;
g)la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività
umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di
commisurare lo sviluppo alla capacità di carico
dell'ambiente;
h)regole e politiche positive per un mercato coerente
con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche
di incentivi e disincentivi.
Art. 4
Politiche del lavoro
1. La Regione, in armonia con i principi della
Costituzione italiana e dell’Unione europea, opera per:
a)tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei
lavoratori, la loro libertà di opinione, di
organizzazione e di iniziativa sindacale;
b)favorire una occupazione piena, stabile, sicura e
regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei
principi di cui agli articoli 36 e 37 della
Costituzione;
c)rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le
pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita
dignitosa;
d)promuovere la coesione sociale mediante forme di
confronto preventivo di concertazione, di programmazione
negoziata e di partecipazione che consentano un elevato
livello di democrazia economica e sociale.
Art. 5
Politiche economiche
1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino
diritti, trasparenza e libera concorrenza nell’economia
di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la
creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito
dell’articolo 41 della Costituzione. A tal fine
valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne
favorisce lo sviluppo ed opera per:
a)tutelare la libertà di iniziativa economica e la
promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel
lavoro e nell’impresa elementi essenziali per lo
sviluppo complessivo della società;
b)valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo
45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo
sviluppo sul piano sociale ed economico;
c)favorire l’accesso, la qualificazione e la
valorizzazione del lavoro professionale;
d)promuovere l’innovazione ed il progresso scientifico e
tecnologico.
Art. 6
Politiche sociali
1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua
autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera
per:
a)il rafforzamento di un sistema universalistico,
accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute
e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento
dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;
b)la tutela, in ogni sua forma, della persona con
disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i
servizi regionali;
c)il superamento di ogni forma di disagio sociale e
personale, operando per rimuoverne le cause;
d)la garanzia del diritto allo studio all’interno del
sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole
statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti
locali, la promozione della conoscenza,
dell’arricchimento culturale e della formazione
professionale per tutto il corso della vita;
e)la promozione e la diffusione di una cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al
riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti
titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute,
alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo
sport;
f)la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al
fine di promuovere la buona salute delle persone;
g)la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e
della musica, favorendo la conservazione dei beni
culturali e paesaggistici.
Art. 7
Promozione dell'associazionismo
1. La Regione valorizza le forme di associazione e di
autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:
a)favorire forme di democrazia partecipata alle scelte
delle istituzioni regionali e locali, garantendo
adeguate modalità di informazione e di consultazione;
b)garantire alle associazioni ed organizzazioni della
Regione pari opportunità nel rappresentare i vari
interessi durante il procedimento normativo;
c)tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti
di associazione, informazione, trasparenza e controllo
sui singoli servizi e prodotti.
Art. 8
Le Autonomie locali
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie
locali.
2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di
raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di
governo del territorio, sia il concorso all’attività
legislativa, amministrativa e di programmazione, propria
della Regione, da parte delle Province, della Città
metropolitana di Bologna e dei Comuni,
anche in forma associata, con particolare riferimento
alle Comunità montane.
Art. 9
Le formazioni sociali
1.La Regione, nell’ambito delle funzioni legislativa,
d’indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione
del principio di sussidiarietà previsto dall’ articolo
118 della Costituzione, riconosce e valorizza:
a)l’autonoma iniziativa delle persone, singole o
associate, per lo svolgimento di attività di interesse
generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello
sviluppo civile e socio-economico della Regione,
assicurando il carattere universalistico del sistema di
garanzie sociali;
b)la funzione delle formazioni sociali attraverso le
quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona
e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio
della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo
efficace svolgimento.
Art. 10
Sviluppo dei territori
1. La Regione:
a)valorizza in modo equilibrato i propri territori, con
particolare attenzione alle zone disagiate della
montagna e della pianura, al fine di assicurare un’ equa
fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei
cittadini su tutto il territorio regionale;
b)promuove uno sviluppo diffuso e l’efficienza dei
servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il
ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo,
per garantire la finalità sociale della loro missione e
l’interesse generale nella loro gestione, al fine di
adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e
dell’intera comunità regionale.
Art. 11
Ordinamento europeo e internazionale
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed
agli obblighi derivanti dall’ordinamento internazionale
e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed
integrazione europea ed opera per estendere i rapporti
di reciproca collaborazione con le altre Regioni
europee.
Art. 12
Partecipazione della Regione alla formazione e
all'attuazione del diritto comunitario
1. La Regione, nell’ambito e nelle materie di propria
competenza:
a)partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato. La legge
regionale determina le modalità di informazione,
preventiva e successiva, e le forme di espressione di
indirizzo dell’Assemblea legislativa sulla
partecipazione della Regione alla formazione di
decisioni comunitarie;
b)provvede direttamente all’attuazione e all’esecuzione
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede
con legge o, sulla base della legge, con norme
regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero,
ove per l’attuazione non è richiesta una preventiva
regolazione della materia, con atti dell’Assemblea o
della Giunta regionale secondo le rispettive competenze
e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi
e regolamenti;
c)partecipa ai programmi e progetti promossi dall’Unione
europea, promuove la conoscenza dell’attività
comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della
società civile e favorisce la partecipazione degli
stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione;
d)determina con legge il periodico recepimento delle
direttive e degli altri atti normativi comunitari che
richiedono un intervento legislativo;
e)determina con legge le modalità del concorso
dell’Assemblea per quanto riguarda la propria
partecipazione alla formazione delle decisioni
comunitarie e le proposte d’impugnativa avverso gli atti
normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando
in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente
della Regione. In particolare, la legge determina le
modalità necessarie per rispettare il diritto
dell’Assemblea ad ottenere un’adeguata e tempestiva
informazione preventiva e successiva.
Art. 13
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. La Regione, nell’ambito e nelle materie di propria
competenza:
a)provvede direttamente all’esecuzione ed all’attuazione
degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel
rispetto delle norme di procedura previste dalla legge;
b)favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica
di San Marino, in considerazione del proprio contesto
territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di
carattere economico e sociale che ne conseguono.
2. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta
regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione
della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e
le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato,
deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente
della Regione o dall’Assessore da lui delegato. Tali
accordi e intese hanno efficacia dalla data della
ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme
disciplinati da leggi dello Stato.3. Per gli accordi
internazionali, così come per i rapporti interregionali
internazionali, la legge regionale determina le modalità
d’informazione preventiva e successiva e di
partecipazione dell’Assemblea alla formazione delle
intese.
TITOLO II
Persone, collettività e partecipazione
Art. 14
Trasparenza e informazione
1. L’attività della Regione si ispira al principio di
massima trasparenza e circolazione delle informazioni,
anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti
una effettiva partecipazione.
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto
dei residenti singoli o associati all’informazione
sull’attività politica, legislativa ed amministrativa
regionale. Tale informazione è assicurata:
a)dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di
ogni altro atto e documento sulle attività della
Regione;
b)dall’impiego degli strumenti di informazione e di
comunicazione ed in particolare di quelli
radio-televisivi e della carta stampata;
c)dagli incontri diretti degli organi regionali con i
residenti singoli o associati;
d)dalla facilitazione all’accesso a tutti gli atti della
Regione;
e)dall’utilizzo di strumenti di comunicazione
telematica.
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare
concreta attuazione a quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 15
Diritti di partecipazione
1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce
a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio
regionale i diritti di partecipazione contemplati nel
presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei
referendum e nelle altre forme di consultazione
popolare.
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della
loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e
di autogestione ed assicura alle organizzazioni che
esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di
fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro
opinioni e valutazioni sulle materie di competenza
regionale, mediante appropriati meccanismi di
consultazione.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi in
forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un
atto regionale, ha facoltà di intervenire nel
procedimento di formazione dello stesso, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi
regionali.
4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di
attuazione degli istituti di democrazia diretta
contemplati nel presente titolo.
Art. 16
Petizioni
1. Chiunque può rivolgere petizioni all’Assemblea
legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere
l’adozione di provvedimenti su materie di competenza
regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti,
organizzazioni ed associazioni a rappresentatività
almeno provinciale possono interrogare gli organi della
Regione su questioni di loro competenza.
All’interrogazione viene data risposta scritta dandone
contestualmente comunicazione all’ Assemblea e
allegandola agli atti della prima seduta successiva alla
risposta medesima.
Art. 17
Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti
normativi o amministrativi di carattere generale,
l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta
da istruttoria pubblica.
2. L’istruttoria si svolge in forma di pubblico
contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il
tramite o con l’assistenza di un esperto, oltre ai
Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori
di un interesse a carattere non individuale. Il
provvedimento finale è motivato con riferimento alle
risultanze istruttorie.
3. L’Assemblea legislativa indice l’istruttoria, anche
su richiesta di non meno di cinquemila persone,
individuando il soggetto responsabile del procedimento.
4. La legge regionale disciplina le modalità di
attuazione dell’istruttoria pubblica, stabilendo i
termini per la conclusione delle singole fasi e
dell’intero procedimento.
Art. 18
Iniziativa legislativa popolare
1. L’iniziativa legislativa popolare si esercita
mediante la presentazione di un progetto di legge
popolare.
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
a)almeno cinquemila elettori;
b)ciascun Consiglio provinciale;
c)uno o più Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, rappresentino una popolazione di
almeno cinquantamila abitanti.
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme
e le modalità di presentazione del progetto di legge
popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la
sussistenza del quorum richiesto e dichiara
l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa. I soggetti
di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici
della Regione per la stesura dei progetti nonché
richiedere dati ed informazioni.
4. L’iniziativa legislativa popolare non è ammessa per
la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di
bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi
antecedenti la scadenza dell’Assemblea legislativa.
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto
di legge popolare senza che l’Assemblea si sia
pronunciata, lo stesso è posto al primo punto
dell’ordine del giorno della prima seduta utile.
L’Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici
mesi.
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì
sottoporre all’Assemblea una questione di rilevante
interesse eventualmente presentando proposte anche in
termini generali. L’Assemblea deve procedere all’esame
della questione entro i successivi sei mesi.
Art. 19
Assemblea legislativa e modalità di consultazione
1. La Regione opera con atti e norme per rendere
effettivo il diritto alla partecipazione delle
associazioni al procedimento legislativo ed alla
definizione degli indirizzi politico-programmatici più
generali, perseguendo la parità di condizioni nella
rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a
rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.
2. L’Assemblea legislativa disciplina i criteri e le
modalità d’iscrizione e di tenuta dell’albo generale,
articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte
le associazioni che richiedano di partecipare
all’attività regionale di cui al comma 1 e le cui
finalità siano improntate a scopi d’interesse generale.
3. L’Assemblea, al fine di garantire un dialogo
permanente con le associazioni sulle politiche e gli
indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di
consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il
protocollo costituisce parte integrante del Regolamento
dell’Assemblea.
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di
consultazione, decide sulle modalità di informazione
alle associazioni interessate e di recepimento
delle loro osservazioni e proposte, oltre che
dell’eventuale convocazione di udienze conoscitive.
Art. 20
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di
una legge regionale, di un regolamento o di un atto
amministrativo di interesse generale, è indetto quando
lo richiedano almeno:
a)quarantamila elettori della Regione;
b)dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un
decimo degli abitanti della Regione;
c)due Consigli provinciali.
2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per:
a)lo Statuto;
b)i regolamenti interni degli Organi regionali;
c)le norme che regolano il funzionamento di istituti ed
organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
d)le leggi tributarie e di bilancio;
e)le leggi elettorali;
f)le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative
comunitarie;
g)le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli
accordi internazionali della Regione e delle intese con
altre Regioni italiane;
h)i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche
l’abrogazione delle norme regolamentari ad esse
collegate.
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum,
sono ammissibili solo interventi diretti a modificare,
in conformità alla richiesta stessa, la disciplina
preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di
modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se
l’intervento medesimo risponda appieno al quesito
referendario, rendendo quindi superfluo l’espletamento
del referendum, oppure, dando atto della parzialità
dell’intervento, riformula i quesiti referendari.
5. La legge regionale disciplina le modalità di
indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e
regola il procedimento referendario secondo tempi certi
e inderogabili, garantendo un’adeguata informazione. La
proposta soggetta a referendum è approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori
della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
6. La legge regionale regola il giudizio
sull’ammissibilità del referendum abrogativo, che è
espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo
conto
dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di
omogeneità e univocità del quesito.
Art. 21
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una
valutazione della comunità regionale, su materie o leggi
di competenza della Regione, è indetto se richiesto
almeno da:
a)ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
b)dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un
quinto degli abitanti della Regione;
c)quattro Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su
materie o leggi di competenza regionale non escluse
dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi
dell’articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti
a referendum consultivo oggetti già sottoposti a
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura
e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di
garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del
quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello
stesso, regolati dalla legge regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalità di
indizione e svolgimento del referendum consultivo e
regola il procedimento referendario secondo tempi certi
e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione.
Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo
e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di
consultazione delle popolazioni interessate in materia
di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro
circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo
133 della Costituzione.
Le altre forme di referendum riguardanti modifiche
territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo 132
della Costituzione.
Art. 22
Referendum confermativo statutario
1.La legge regionale disciplina le modalità di
svolgimento del referendum per l'approvazione dello
Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto
dall'articolo 123 della Costituzione.
2.È sottoposto a referendum l'intero testo approvato
dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si
esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche
relative a più argomenti, il referendum è articolato in
più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia
statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla
legge, a formulare i relativi quesiti.
TITOLO III
Autonomie locali
Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di
rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la
Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie
funzioni e partecipa ai processi decisionali della
Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali,
mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme
previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano
in particolare:
a)lo Statuto e le relative modificazioni;
b)le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c)piani e programmi che coinvolgono l'attività degli
enti locali;
d)la disciplina del coordinamento del sistema tributario
e finanziario e le linee della legge di bilancio;
e)il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la
relativa disciplina.4. L'approvazione di progetti di
legge in difformità del parere del Consiglio delle
Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un
ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui
alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito
il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi,
l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta
dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie
locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità
e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie
locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all’Assemblea e al
Presidente della Regione eventuali lesioni
dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti
statali, anche ai fini della promozione di questioni di
legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla
Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 134 della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a
maggioranza assoluta dei componenti, il proprio
regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche
in riferimento ai rapporti con le associazioni degli
Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le
modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio
delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei
seguenti criteri:
a)garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie
locali e del territorio;
b)prevedere un numero di componenti comunque non
superiore a quello dell'Assemblea;
c)assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione
e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 24
Integrazione tra livelli di governo
1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone
a fondamento della propria attività i principi
dell’autonomia e dell’integrazione tra i livelli
istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo e gli strumenti della collaborazione
istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti
di programmazione della Regione, delle Province e dei
Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle
assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel
governo del proprio territorio. Favorisce l’
associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a
rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il
concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle
loro forme associative alla formazione delle scelte
legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per
il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze,
disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali
di quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione,
definendo finalità e durata dell’affidamento, oltre che
forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi
reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni
amministrative ai diversi livelli di governo disciplina
le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e
di utilizzazione delle risorse assegnate.
Art. 25
Rapporti interregionali
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie
azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i
propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra,
strumenti comuni. La legge regionale determina le
modalità di informazione preventiva e successiva e di
partecipazione dell’Assemblea legislativa alla
formazione delle intese, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 117 della Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei
Comuni interessati, può promuovere accordi con altre
Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma
associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni,
di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda
necessario al fine di definire la disciplina regionale
applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di
cui al comma 1.
Art. 26
Rapporti con gli Enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale
collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema
con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni e le
Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città
metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si
ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
a)esercita, ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano
un esercizio unitario a livello regionale, riguardando
obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti
locali o che per le loro dimensioni organizzative e per
gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a
livello regionale;
b)si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative
e nel determinare la loro allocazione al sistema delle
Autonomie locali, al principio di differenziazione,
valorizzando le forme associative sovracomunali come
strumento per la realizzazione del principio di
adeguatezza;
c)promuove il coordinamento e il sostegno del sistema
amministrativo locale anche in riferimento al ruolo
delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la
disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede
alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e
alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla
individuazione delle sue funzioni.
TITOLO IV
La Regione, Organi di governo
Capo I
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale costituisce l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della
rappresentanza democratica regionale, di indirizzo
politico e di controllo. All’Assemblea spetta in
esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. Ogni componente l’Assemblea rappresenta la comunità
regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo
di mandato. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche,
salvo diversa e motivata decisione.
3. L’Assemblea ha l’autonomia funzionale, organizzativa,
finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio
delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per
ciò che riguarda il funzionamento, l’organizzazione,
l’amministrazione, la contabilità e il personale, da
Regolamenti interni, in armonia con la legislazione
vigente, in piena ed assoluta autonomia.
4. L’Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro
modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I
Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
dell’Assemblea.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se è
presente la maggioranza dei componenti e se sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui
è prescritta una maggioranza qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e
sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto
dalla stessa Assemblea, hanno l’obbligo di partecipare
per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell’Assemblea, al di fuori dei casi di
scioglimento anticipato, cessano all’atto di
insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal
Presidente dell’Assemblea uscente entro trenta giorni
dalla proclamazione degli eletti.
Nel caso di mancata convocazione entro il termine
suddetto, l’Assemblea si intende convocata d’ufficio per
le ore dodici del primo giorno non festivo della
settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal
Consigliere più anziano d’età, fino alla nomina del
nuovo Presidente.
9. L’Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri
eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e
incompatibilità.
10. La durata in carica dell’Assemblea è stabilita con
legge della Repubblica.
Art. 28
Poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa
1. L’Assemblea legislativa determina l’indirizzo
politico generale della Regione esercitando le funzioni
legislative, di programmazione e di controllo sull’
attività della Giunta e dell’Amministrazione regionale.
2. L’Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento
interno, discute e approva il programma di governo
predisposto dal Presidente della Regione riferito
all’intera legislatura e a tutti i settori d’intervento
regionale.
Annualmente ne verifica e valuta l’attuazione e ne
approva le modifiche.
3. L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione
delle leggi e promuove la valutazione degli effetti
delle politiche regionali, al fine di verificarne i
risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e
proposte, l’esercizio della facoltà di ricorso alla
Corte costituzionale di cui all’articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla
Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso,
dalle leggi. In particolare spetta all’ Assemblea:
a)approvare gli atti di programmazione finanziaria della
Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e
l’esercizio provvisorio;
b)presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione;
c)formulare proposte e pareri della Regione agli organi
dello Stato per l’elaborazione di programmi e piani
nazionali di competenza dello Stato;
d)approvare gli atti regionali di programmazione e di
pianificazione economica, territoriale e ambientale;
e)esprimere i pareri previsti dall’articolo 133 della
Costituzione;
f)proporre al Presidente della Giunta regionale, nei
termini previsti dalla legge, la promozione di questioni
di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
g)deliberare gli atti generali attuativi delle norme
dell’Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
h)ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione;
i)ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con
organi dello Stato, nei casi in cui comportino
variazione agli atti di programmazione o pianificazione
di cui alla lettera c);
j)elaborare documenti di indirizzo in materia di
rapporti internazionali e ratificare gli accordi
conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con
enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti
e con le forme di cui all’articolo 117 della
Costituzione;
k)approvare gli atti di indirizzo generale delle
attività della Regione;
l)approvare ordini del giorno relativi all'attività
della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione
di progetti legislativi di particolare complessità e
rilevanza istituzionale;
m)deliberare le nomine e le elezioni che siano
attribuite espressamente all’Assemblea; quelle che sono
attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano
l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle
opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di
garanzia o di controllo amministrativo;
n)deliberare i regolamenti delegati alla Regione da
leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli
altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o
dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
o)definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e
risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le
leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per
le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti
pubblici.
5. L’Assemblea organizza i propri lavori istituendo
Commissioni permanenti.
6. L’Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie
funzioni, la facoltà di audizione tramite le
Commissioni, in particolare, sia nella fase dell’
istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine
comunque deliberate o da deliberare da parte di organi
della Regione.
7. L’Assemblea esercita il potere d’inchiesta e
d’indagine, anche tramite apposite Commissioni.
Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa
1. L’Assemblea legislativa è eletta a suffragio
universale e diretto, con voto personale ed eguale,
libero e segreto.
2. “’Assemblea è composta da cinquanta componenti,
compreso il Presidente della Giunta regionale.” così
modificato dalla
Legge regionale 27 luglio 2009, n. 12 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia Romagna:
"Riduzione del numero dei componenti
l'Assemblea Legislativa"
Art. 30
Prerogative dei Consiglieri
1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri
regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità sono giudicate dall’Assemblea
legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento
interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento, l’iniziativa delle
leggi e d’ogni atto di competenza dell’ Assemblea; di
formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di
ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti
o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla
Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili
all’espletamento del mandato senza che possa essere
opposto il segreto d’ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la
sede dell’Assemblea, delle risorse e dei servizi
necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite
dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant’altro
previsto, in conformità e rapporto per i membri della
Camera dei Deputati, in base a deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 31
Principi del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno, riguardante l’organizzazione
istituzionale dell’Assemblea legislativa, la sua
attività e le relative procedure, persegue l’ obiettivo
di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa
e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle
opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento
sono:
a)l’autonomia e la rappresentatività dell’Assemblea,
quale condizione essenziale per la propria funzione
istituzionale e per il libero confronto democratico tra
maggioranza e opposizioni;
b)la valorizzazione del procedimento legislativo, del
ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari,
nella fase istruttoria e referente, per favorire la
partecipazione dei singoli cittadini e della società
civile alla formazione delle scelte politiche, dal
momento dell’iniziativa. In tale ambito il relatore è
nominato non appena l’atto di iniziativa legislativa è
presentato all’Assemblea e il procedimento si svolge
nelle Commissioni assembleari;
c)la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le
spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri
sugli emendamenti;
d)la leale collaborazione degli organi di governo
regionale o sue componenti nei confronti dell’Assemblea;
e)la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo
tempi certi per l’assunzione delle decisioni e
assicurando spazi per le richieste e le proposte della
Giunta, anche ai fini dell’attuazione del programma di
governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza,
sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni
tematiche dell’Assemblea su temi quali bilancio,
documento annuale di programmazione economica, atti
programmatori generali e di settore;
f)la tutela dei diritti delle opposizioni;
g)la possibilità per ogni singolo Consigliere di
esercitare un controllo sui processi decisionali,
attraverso l’uso di strumenti di controllo ispettivo e
la possibilità di sottoporre a costante verifica
l’attività della Giunta e dell’amministrazione
regionale;
h)la previsione che un procedimento di controllo o
ispettivo possa concludersi con la proposta di una
mozione di censura nei confronti di assessori o
dirigenti regionali. L’approvazione della mozione non
comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
i)l’approvazione da parte dell’Assemblea delle linee di
indirizzo per le nomine e verifica della relativa
attuazione;
j)la definizione di procedure che consentano di
verificare, in ordine alle nomine di competenza
dell’esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le
competenze dei nominati;
k)la definizione dei poteri delle Commissioni
d’inchiesta, in modo da assicurare l’efficacia dei loro
lavori.
Art. 32
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente
della Giunta regionale
1. L’Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, mediante mozione
motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata, per appello nominale, a
maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, eletto a
suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento
dell’Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti l’Assemblea, all’annullamento dell’ elezione
dell’Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in
caso di rimozione, impedimento permanente, morte o
dimissioni volontarie del Presidente.
Art. 33
L’Ufficio di Presidenza
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l’Assemblea
legislativa procede all’elezione, nel proprio seno,
dell'Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da
due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei
Segretari e dei Questori, si procede con votazioni
separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto
il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri
assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro
quinti dell’Assemblea. Se dopo due scrutini nessun
candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza
votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è
sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti
l’Assemblea. Dopo tale votazione,
è richiesta la presenza della maggioranza dei
Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior
numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di
età.
5. Per l’elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e
dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome.
Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
il Consigliere più anziano di età.
Art. 34
Il Presidente dell’Assemblea legislativa
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell’Assemblea
legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce
l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di
Gruppo.
Art. 35
Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente
dell’Assemblea legislativa nell’esercizio dell’autonomia
organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile
dell’Assemblea, secondo modalità previste dal
Regolamento.
2. L’Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali
per le attività dell’Assemblea; ha alle proprie
dipendenze il relativo personale; amministra i fondi
relativi al bilancio autonomo dell’Assemblea.
3. L’Ufficio di Presidenza promuove le attività
d’informazione, di consultazione, di studio ed
organizzative necessarie per lo svolgimento delle
funzioni assembleari.
4. L’Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i
Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni
dell’Assemblea, assicura agli stessi, per l’
assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di
locali, personale e servizi; assegna contributi a carico
del bilancio dell’Assemblea, tenendo presenti le
esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica
dei Gruppi stessi.
Art. 36
I Gruppi assembleari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo
Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha
partecipato alle elezioni regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano
un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei
singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del
bilancio dell’Assemblea legislativa tenendo presenti le
esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica
dei Gruppi stessi, accertata all’insediamento
dell’Assemblea.
Art. 37
Convocazione dell’Assemblea legislativa
1. L’Assemblea legislativa è convocata dal suo
Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati
almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea
qualora lo richiedano o il Presidente della Regione
ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I
richiedenti ne informano i componenti dell’Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni,
l’Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non
festivo immediatamente successivo.
Art. 38
Le Commissioni assembleari
1. L’Assemblea legislativa istituisce Commissioni
assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le
modalità di funzionamento e le competenze delle
Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio,
affari generali ed istituzionali. La Presidenza è
attribuita alle opposizioni secondo le procedure
definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le
Commissioni, in relazione alla propria entità numerica,
in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun
Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con
diritto di parola, di proposta e di emendamento al
lavoro delle Commissioni permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria,
referente e redigente delle leggi e dei regolamenti,
nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza
dell’Assemblea, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione
dell’Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri
deliberanti sugli atti di competenza dell’ Assemblea ad
esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della
Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto,
in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno,
oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o
della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi
di loro competenza.
8. Nell’ambito delle rispettive competenze, le
Commissioni vigilano, riferendone periodicamente
all’Assemblea, sull’attività amministrativa della
Regione e dei suoi uffici, sull’attuazione del programma
e dei piani regionali, sull’esercizio delle funzioni
delegate e sull’attività amministrativa degli enti e
delle aziende dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed
istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del
patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità
generale e sull’amministrazione del personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le
stesse modalità e procedure fissate per l’elezione del
Presidente dell’Assemblea. L’ufficio di Presidente di
Commissione è incompatibile con quelli di componente
l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta
partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle
Commissioni e devono essere presenti ogni volta che
viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere
l’intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei
componenti della Giunta nonché, previa comunicazione
alla Giunta, dei titolari degli uffici
dell’amministrazione regionale, degli amministratori e
dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla
Regione.
13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli
uffici della Regione l’esibizione di atti e documenti e,
nei casi e secondo le modalità previste dalla legge,
disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto
d’ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono
opportuno, della collaborazione di esperti.
Art. 39
Le Udienze Conoscitive
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le
rappresentanze della società civile e acquisire apporti
di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le
Commissioni indicono Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in
merito alle designazioni per le nomine di competenza
della Giunta, del Presidente o dell’ Assemblea
legislativa.
Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali
1. L’Assemblea legislativa può istituire, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni
assembleari speciali con il compito di svolgere
inchieste sull’attività amministrativa della Regione,
degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni
altra questione di interesse regionale.
2. L’Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni
speciali di ricerca e di studio su materie che comunque
interessino la Regione.
Art. 41
Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini
1. La legge regionale istituisce, presso l’Assemblea
legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra
donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i
poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il
funzionamento.
Capo II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente
all’elezione dell’Assemblea legislativa regionale.
Art. 43
Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a)rappresenta la Regione;
b)nomina e revoca gli assessori, tra i quali il
vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso
di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli
incarichi;
c)convoca e presiede la Giunta; stabilisce l’ordine del
giorno; promuove e coordina l’attività degli assessori;
d)dirige l’attività politica generale e amministrativa
della Giunta e ne è responsabile;
e)promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
f)effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo
Statuto e ne dà comunicazione all’Assemblea legislativa
nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
g)dirige le funzioni amministrative, secondo i principi
della Costituzione e dello Statuto;
h)adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di
competenza del Presidente s’ispirano anche ai principi
di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed
alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117
della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.
Art. 44
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le
proprie funzioni all’atto dell’insediamento
dell’Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e
gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all’Assemblea
il programma di governo e la composizione della Giunta
motivando le scelte effettuate.
L’Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle
quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi
stabiliti dal Regolamento.
ARTICOLO 45
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in
modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a
otto e superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra
cittadini eleggibili a Consigliere regionale.
3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla
presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur
non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza
dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua
diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che
viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al
Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti
indennità e trattamento economico fissati con legge
regionale, con riferimento a quanto stabilito per i
Consiglieri regionali.
Art. 46
Funzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita attività di promozione,
di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con
l’indirizzo politico ed amministrativo determinato
dall’Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a)attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi
approvati dall’Assemblea;
b)collaborare con il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni;
c)predisporre il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo della Regione;
d)predisporre, avvalendosi del contributo delle
competenti Commissioni consiliari, il programma ed i
piani della Regione;
e)adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di
cui all’articolo 28, comma 4, lettera d), compresi
quelli concernenti l’esecuzione di opere pubbliche e
l’organizzazione di servizi pubblici;
f)indirizzare e coordinare l’attività degli uffici
regionali ed adottare atti generali relativi al
personale, ad eccezione degli uffici e del personale
dell’ Assemblea;
g)gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il
demanio della Regione e deliberare sui contratti nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge;h)deliberare le
variazioni di bilancio previste dall'ordinamento
contabile regionale dandone tempestiva comunicazione
all’Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal
Regolamento;
i)deliberare in materia di liti attive e passive, con
possibile delega alla dirigenza;
j)deliberare, informandone l’Assemblea, sui ricorsi di
legittimità costituzionale e per i conflitti di
attribuzione avanti la Corte costituzionale;
k)adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le
leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non
affidano alla competenza dell’Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all’Assemblea sulla
propria attività e sullo stato di attuazione del
programma regionale e dei singoli piani.
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno
ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le
attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo
ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di
Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge
all’Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i
casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di
competenza dell’Assemblea.
Art. 47
Voto contrario dell’Assemblea legislativa
1. Il voto contrario dell’Assemblea legislativa su una
proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di
dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall’Assemblea
non possono essere ripresentate prima di sessanta
giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi
ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non
approvata.
Art. 48
Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento
dell’elezione dell’Assemblea legislativa o di
scioglimento della stessa per dimissioni contestuali
della maggioranza dei suoi componenti, provvede
all’ordinaria amministrazione di propria competenza e
agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della
nuova Assemblea.
TITOLO V
La formazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 49
Competenze legislative e regolamentari
1. La disciplina delle materie di competenza della
Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è
riservata all’Assemblea e non è delegabile.
L’Assemblea è responsabile del procedimento legislativo
dalla presentazione dell’iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza
dell’Assemblea prevista dall’articolo 28, comma 4,
lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti
dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l’esecuzione
dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla
legge regionale.
3. I regolamenti regionali in materie di competenza
degli Enti locali si applicano sino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei
quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti
amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea,
salvo ratifica da parte di questa.
Art. 50
Iniziativa legislativa
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun
Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta
regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli
comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli
elettori dell’Emilia-Romagna esercitano l’iniziativa
legislativa secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante un
progetto redatto in articoli presentato al Presidente
dell’Assemblea legislativa e da questi assegnato alla
competente Commissione assembleare, sulla base del
contenuto prevalente.
3. Il Presidente della Commissione propone
immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui
spetta il compito d’istruire e seguire l’iter
complessivo del progetto di legge assegnato e, se
richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei
voti assegnati, viene nominato anche un relatore di
minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare
richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli
strumenti a disposizione del relatore per l’esercizio
delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi
per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di
legge, ai fini della consultazione e della
partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa
popolare, decadono al termine della legislatura.
Art. 51
Procedimento legislativo
1. Il progetto di legge è, secondo le norme del
Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi
dall’Assemblea legislativa, che l’approva articolo per
articolo e con votazione finale.
2. L’Assemblea, considerata la particolare natura del
provvedimento, può demandare alla Commissione la
votazione articolo per articolo del progetto di legge,
salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei
Consiglieri. Spetta comunque all’Assemblea
l’approvazione del progetto nella sua interezza, con
votazione finale. In ogni momento, fino all’esame
conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei
Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il
progetto alla procedura di esame ed approvazione
prevista dal comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per
i progetti di legge relativi agli organi della Regione
istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli
istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai
rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il
Presidente della Giunta regionale può richiedere
all’Assemblea, in casi motivati, l’adozione della
procedura d’urgenza.
5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione
della procedura legislativa, per i progetti di cui è
dichiarata l’urgenza.
Art. 52
Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione
entro dieci giorni dall’approvazione. La formula della
promulgazione è la seguente:
“L’Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il
Presidente della Regione promulga”; ad essa segue il
testo della legge e a questo segue la formula “La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna”.
2. Se l’Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Art. 53
Impatto delle leggi e redazione dei testi
1. Le leggi e il Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti
per la valutazione preventiva della qualità e
dell’impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di
monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti
nella loro applicazione, in rapporto alle finalità
perseguite.
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi
di legge dettano i tempi e le modalità con cui le
funzioni di controllo e valutazione devono essere
espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a
carico dei soggetti attuatori.
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e
gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento
delle Commissioni assembleari e della Commissione per le
Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all’articolo
41.
Art. 54
Testi Unici
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e
semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea
legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente
in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:
a)il testo unico disciplina l’intero settore
considerato, indicando espressamente le disposizioni
abrogate;
b)la redazione del testo unico tende a ridurre il numero
delle disposizioni originarie, riservando alle norme
riunificate il compito di determinare discipline
generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale
l’eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;
c)nel testo unico possono essere riunificate anche
disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è
necessario ai fini di un coordinamento organico della
disciplina;
d)le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il
testo vigente del complesso di norme da esso coordinate,
tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza
per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla
competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle
esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della
Corte costituzionale, da modifiche dei principi
fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione,
dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;
e)previa verifica della funzionalità e snellezza dei
procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il
testo unico modifica le disposizioni che prevedono
passaggi procedimentali, cui non corrisponde una
rilevante e comprovata utilità nell’acquisizione degli
elementi di valutazione necessari all’ adozione del
provvedimento.
2. L’Assemblea legislativa, con propria delibera,
individua i casi ed avvia le procedure per la
definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta
di predisporre il progetto di testo unico, indicando le
fonti legislative e regolamentari da raccogliere e
stabilendo un termine entro cui operare il riordino
delle materie.
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura
redigente.
4. Nel tempo fissato per portare all’esame
dell’Assemblea il testo unico, le proposte di modifica
dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del
riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino
all’emanazione del testo unico o possono formare oggetto
di modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 55
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui
agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2,
previa deliberazione della Giunta regionale su proposta
degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali
relativi al fondamento giuridico del Regolamento.
3. La legge può prevedere che l’adozione di un
regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di
garanzia statutaria.
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle
leggi e secondo una propria numerazione progressiva.
TITOLO VI
Il sistema amministrativo regionale
Capo I
Rapporti istituzionali
Art. 57
Rapporti con Università e Scuola
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione
delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell’ambito
delle proprie competenze, l’Assemblea legislativa
promuove la collaborazione e definisce i
rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.
Art.58
Camere di Commercio e professioni
1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel
rispetto delle reciproche autonomie e nell’ ambito delle
proprie competenze, l’Assemblea legislativa promuove la
collaborazione e la cooperazione della Regione e degli
altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i
propri rapporti con esse, per la promozione dello
sviluppo economico.
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività
professionali e promuove forme di raccordo con le
organizzazioni delle professioni.
Art. 59
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. é istituito, presso l'Assemblea legislativa, il
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto
per le politiche di programmazione economica e sociale.
2. La legge regionale determina le funzioni e
l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e
del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua
composizione riferendosi alle organizzazioni ed
associazioni economiche, sociali e ambientali.
Capo II
Amministrazione regionale
Art. 60
Principi dell’attività amministrativa regionale
1. L’attività amministrativa della Regione è informata
ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia,
economicità, chiarezza delle norme e semplificazione
delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti
dall’articolo 118 della Costituzione, esercita le
funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello
regionale e svolge verifiche sulle funzioni
amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi
regionali sono deliberati in base a norme che assicurano
il concorso degli Enti locali.
3. Nel determinare l’allocazione di funzioni a livello
locale, la legge regionale assicura la copertura
finanziaria e la necessaria dotazione di personale e
prevede procedure per la verifica dell’utilizzo dei
fondi assegnati.
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo,
esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei
casi in cui vi sia un’accertata e persistente inattività
nell’esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò
sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale
e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce
le garanzie procedimentali per l'Ente locale
interessato, secondo il principio di leale
collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la
Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui
attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto
dell’autonomia degli stessi.
Art. 61
Procedimento amministrativo
1. La Regione, nell’ambito delle materie demandate alla
propria competenza legislativa, regolamentare ed
amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in
coerenza con le norme generali sull’azione
amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle
attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento
amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto
di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti
direttamente interessati alla formazione dei
provvedimenti amministrativi. La legge si ispira,
altresì, ai principi della funzionalità dell’azione
amministrativa, della responsabilità e della
correttezza. La Regione favorisce l’utilizzo di
strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono
pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere
motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi, persegue l’obiettivo di semplificazione,
accelerazione e definizione di tempi certi dei
procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai
servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei
cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di
ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti
interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta,
copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui
sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti
amministrativi non può essere limitato se non con atto
motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 62
Principi dell’organizzazione regionale
1. L’organizzazione regionale si basa sul principio
della distinzione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d’
attuazione e di gestione. La competenza generale
all’adozione degli atti amministrativi d’attuazione e di
gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge
regionale non dispongono diversamente, spetta alla
dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti
deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono
responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa e della gestione di loro competenza,
nonché dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine
all’organizzazione e al funzionamento degli uffici
regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con
i regolamenti relativi all'organizzazione e al
personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è
disciplinato in conformità ai principi costituzionali,
secondo quanto stabilito dalla legge e dalla
contrattazione collettiva nazionale e integrativa in
relazione alle rispettive competenze. Alle strutture
organizzative regionali si accede mediante pubblico
concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
4. L’Assemblea legislativa e la Giunta regionale
dispongono di adeguate strutture organizzative.
Art. 63
Incarichi speciali
1. La legge regionale disciplina il conferimento di
incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di
funzioni e per l’adempimento di compiti speciali e di
consulenza attinenti a:
a)Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della
Regione;
b)articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea
previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36,
38 e 40.
Art. 64
Enti, aziende, società e associazioni
1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo
economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza
regionale può, con legge, nel rispetto dell’ articolo
118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o
aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa
e può partecipare a società, associazioni o fondazioni.
L’istituzione di enti o aziende o la partecipazione a
società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto
dei principi di proporzionalità e deve essere
finalizzata allo svolgimento di attività di interesse
generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende
regionali determina i principi generali della loro
autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli
relativi all’approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la
conformità della loro azione agli indirizzi fissati.
Determina altresì le modalità atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei
soggetti direttamente interessati all’attività svolta
dagli enti e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a società, associazioni o
fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la
misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza
eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si
avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini
singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1,
determina anche le modalità di controllo e verifica a
cui le stesse sono assoggettate.
4. L’Assemblea legislativa è informata preventivamente
in modo adeguato sul contenuto dell’atto costitutivo,
dello statuto e degli eventuali patti parasociali,
nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.
TITOLO VII
Finanza, bilancio, demanio
Art. 65
Demanio e patrimonio
1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in
ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo
criteri di economicità e di valorizzazione a fini di
interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela
dei beni storici ed ambientali.
Art. 66
Autonomia finanziaria
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di
spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi
ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispone di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al proprio territorio.
Art. 67
Competenze tributarie regionali
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi
propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed
attuativi, in coordinamento con il sistema tributario
nazionale e nel rispetto dei principi della
Costituzione, del Trattato dell’Unione Europea e delle
norme comunitarie.
2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti
l’attuazione e l’esecuzione delle leggi tributarie,
stabilendo con legge principi e criteri direttivi
secondo le norme e le procedure per i regolamenti
previste dal presente Statuto.
3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai
principi contenuti nello Statuto del contribuente, con
particolare riferimento ai principi di chiarezza e
trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.
Art. 68
Autonomia contabile e gestione finanziaria
1. La Regione disciplina con legge il proprio
ordinamento contabile.
2. L’Assemblea legislativa autorizza con legge, per un
periodo non superiore a quattro mesi, l’esercizio
provvisorio in caso di mancata approvazione entro l’anno
del bilancio di previsione.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio
pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale
all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con
legge entro il 31 dicembre.
4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla
base degli indirizzi contenuti negli atti e nei
provvedimenti della programmazione regionale.
5. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari
stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.6. Con
legge di approvazione del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi
a criteri generali di efficacia, efficienza e
razionalità.
8. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta
regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si
riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre
dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.
TITOLO VIII
Garanzie e controlli
Art. 69
Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e
indipendente della Regione:
a)prende atto degli eventi che causano l’anticipata
cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara
la modalità di amministrazione ordinaria della Regione
fino all’elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le
norme dello Statuto;
b)adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria
competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in
materia di iniziativa popolare e di referendum;
c)esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi
e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità
allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle
forme previste dal regolamento dell’Assemblea
legislativa;
d)a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri
regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie
locali o su richiesta della Giunta regionale esprime
parere su conflitti di competenza tra gli organi
previsti dal presente Statuto anche in relazione
all’obbligo istituzionale di tenere comportamenti
ispirati al principio di leale collaborazione;
e)esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite
dalla legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti
espressamente previsti da disposizioni di legge o di
regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello
di motivare in caso di dissenso rispetto al parere
espresso.
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui
tre nominati dall’Assemblea legislativa e due dal
Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i
requisiti per la scelta dei componenti la Consulta,
individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo,
docenti universitari in materie giuridico-
amministrative e tra figure che abbiano maturato
significativa esperienza nel settore
giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel
corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non
dopo diciotto mesi dall’insediamento dell’Assemblea.
4. L’Ufficio di componente la Consulta è incompatibile
con quello di componente dei Consigli e delle Giunte
regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare
nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia
regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori
disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei
componenti il proprio regolamento che disciplina, tra
l’altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di
convocazione e funzionamento, nonché la propria
organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il
Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.
Art. 70
Difensore civico
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente
della Regione, a cui viene riconosciuta una propria
autonomia finanziaria ed organizzativa.
2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi
dei cittadini nonché delle formazioni sociali che
esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge
funzioni di promozione e stimolo della pubblica
amministrazione.
3. Il Difensore civico è nominato dall’Assemblea
legislativa. La legge regionale determina modalità di
nomina che garantiscano l’autonomia e l’indipendenza
dell’organo.
4. Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni
assembleari competenti situazioni di difficoltà e
disagio dei cittadini, nell’applicazione di norme
regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause.
Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle
proposte avanzate entro trenta giorni.
5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e
modalità d’intervento del Difensore civico.
Art. 71
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa,
al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e
degli interessi sia individuali che collettivi dei
minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le
funzioni e le modalità organizzative e funzionali,
garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale
con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
Art. 72
Controllo di gestione e Corte dei Conti
1. L’attività amministrativa è soggetta al controllo di
gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure
per la valutazione del rendimento e dei risultati
dell’attività amministrativa regionale.
3. L’Assemblea legislativa, nel rispetto delle
reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme
di collaborazione alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa, nonchè pareri in materia di
contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata
anche d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può
essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla
legge dello Stato, da due componenti designati
rispettivamente dall’Assemblea e dal Consiglio delle
Autonomie locali.
TITOLO IX
La revisione dello Statuto
Art. 73
Norme transitorie e finali
1. Gli organi della Regione insediati alla data di
entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino
alla fine della legislatura in corso.
2. L’Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento
interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dello Statuto. Nelle more dell’entrata in vigore del
nuovo Regolamento, si applica ove possibile il
Regolamento interno vigente.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2,
ultimo periodo, si applicano dalla legislatura
successiva a quella in cui viene approvato lo Statuto.
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.
5. La legge regionale detta altresì norme in ordine
all'attestazione della intervenuta approvazione della
legge statutaria ai sensi dell'articolo 123 della
Costituzione, alla pubblicazione della legge medesima a
fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.
6. L’abrogazione dello Statuto è ammessa solo se
accompagnata da un nuovo Statuto che lo sostituisce
secondo le norme costituzionali. |