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TITOLO I
Dichiarazioni identitarie
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Campania è Regione autonoma nell’unità ed
indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della
Costituzione, dell’Unione europea e del presente
Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni
nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla
Resistenza, del presente Statuto e dell’ordinamento
comunitario ed internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai
principi della democrazia, dello stato di diritto e
della centralità della persona umana. Garantisce e
promuove i principi di uguaglianza, solidarietà,
libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne
e uomini. Partecipa alla promozione della pace con
iniziative legislative di informazione ed educazione in
conformità al principio costituzionale del ripudio della
guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento
di tali valori nel rispetto e con il contributo delle
diversità e delle minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione
democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli
enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e
delle istituzioni territoriali alla determinazione ed
attuazione dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame
con i campani emigrati nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica,
etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di
grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale
dal carattere universale della sua cultura.
Art. 2
Regione Campania
1. La Regione comprende i territori delle province di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed
uno stemma.
Art. 3
Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà
1. La Regione, nel rispetto dell’unità nazionale,
conforma la propria azione ai principi costituzionali di
autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza
e leale collaborazione.
2. La Regione promuove forme di collaborazione
interregionali per la cura degli interessi che si
riflettono al di fuori del proprio territorio.
Art. 4
Principio di uguaglianza
1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di
libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e
dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro
ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le
proprie attività.
2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e
religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei
cittadini.
3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle
diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici
religiose cristiane delle comunità campane e considera
l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e
culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di
formazione e crescita di una comunità pluralista ed
interetnica.
Art. 5
Valore della differenza di genere
1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di
genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.
2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la
piena parità delle donne e degli uomini nella vita
sociale, culturale, economica, politica, e in materia di
lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le
azioni di promozione della parità anche nelle fasi di
pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
delle azioni stesse.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta
programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad
assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di
pari opportunità e di non discriminazione ed il
riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini
nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di
parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la
presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici
e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il
riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge
elettorale regionale promuove condizioni di parità per
l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere
regionale mediante azioni positive.
Art. 6
Diritto al lavoro
1. Nel quadro dei valori e dei principi della
Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e
donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita
dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli
ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.
2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al
lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone
provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo e
dimoranti nel territorio regionale in conformità alla
legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena
occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte
a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i
diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i
principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed
assicura la formazione professionale. Promuove
l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie
svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei
disabili nella società e nel lavoro.
3. La Regione assume l’occupazione delle donne come
riferimento di qualità del sistema economico campano.
4. La Regione opera per garantire ai giovani in età
lavorativa idonee condizioni di occupazione e la
protezione contro ogni lavoro che ne può minare la
salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il
processo formativo.
5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce
la regolarizzazione del lavoro.
6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti
sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di
perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia,
di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche
mediante la realizzazione e gestione di servizi
regionali complementari a quelli statali.
7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la
violenza psicologica sul luogo del lavoro.
Art. 7
Iniziativa economica e coesione economico-sociale
1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e
l’attività di impresa in conformità sia alla
Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla
legislazione statale secondo le regole dello sviluppo
ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli
internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico,
l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di
favorire la piena occupazione, la promozione del
benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale
e la difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
4. La Regione promuove la competitività del territorio
campano e delle imprese che in esso operano ed
investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale
fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari
ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità
economica.
6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente
delle risorse territoriali strumento di crescita ed
emancipazione della collettività amministrata.
Art. 8
Obiettivi
1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per
favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e
psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e
ogni forma di tratta degli esseri umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e
delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio
progetto di vita in contesti liberamente scelti;
c) la cultura della legalità e il contrasto alla
criminalità; il diritto di ogni persona alla propria
integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la
tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute
ed internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio
genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la
tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello
Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia
fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel
rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30
della Costituzione orientando a tal fine le politiche
sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione
dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle
procedure di adozione e alle tecniche di procreazione
assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle
leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura,
della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si
formano, si condividono e si diffondono le conoscenze
scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi;
la realizzazione ed il potenziamento delle reti di
eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica
internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività
associative svolte in ambito sociale, culturale,
economico e politico;
i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini
alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione
professionale ed alta formazione al fine di assicurare
maggiori opportunità personali di crescita culturale,
sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale della Regione, delle diversità culturali,
religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai
dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualità
ed il merito di ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle
prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il
godimento dei diritti politici e sociali degli
immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli
apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto
compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello
elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione
e su un qualificato sistema sanitario regionale basato,
innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza
alimentare e degli interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche,
turistiche e produttive di ogni area del territorio
regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali
derivanti da squilibri territoriali e settoriali della
Regione in modo da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e del patrimonio
rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;
la difesa della vita delle piante e il rispetto e il
riconoscimento dei diritti degli animali come previsti
dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei
diritti di cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento
come beni comuni dell’umanità di valore universale
indirizzandone l’utilizzo all’interesse pubblico;
v) la pratica delle attività sportive.
Titolo II
Regione, Unione europea e rapporti internazionali
Art. 9
Integrazione europea
1. La Regione si riconosce parte del processo di
integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla
formazione degli atti normativi comunitari utilizzando
gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.
Art. 10
Regione e disciplina comunitaria ed internazionale
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali,
nelle materie di sua competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti
in sede di Unione europea dall’Italia nonché alla
formazione degli atti normativi comunitari e alla loro
attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni
dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie
funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e
convenzioni internazionali;
d) conclude accordi con Stati ed intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui
sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio
ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera i);
e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed
in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o
calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.
Titolo III
Partecipazione, trasparenza e referendum
Art. 11
Partecipazione e pubblicità
1. Le attività legislative e amministrative della
Regione sono informate ai principi della trasparenza e
della partecipazione dei cittadini, delle formazioni
sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle
associazioni.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui
al presente articolo, i poteri e le attività regionali
sono esercitati con la più ampia pubblicità per
consentire la massima diffusione delle informazioni,
degli atti e dei documenti.
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli
uffici preposti all’applicazione della disposizione di
cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti
amministrativi generali della Regione sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel
rispetto del principio di trasparenza la Regione
pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio
sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per
enti, agenzie, aziende , società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in
forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci,
sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi
sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei
dipendenti.
Art. 12
Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali,
del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio
regionale dell’economia e del lavoro
1. L’iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata
mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
della Regione e presentata nella forma di un progetto
redatto in articoli ed illustrato da una relazione
descrittiva.
2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai
singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi
di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali
la cui popolazione sia complessivamente superiore a
cinquantamila abitanti.
3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è
ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto
regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per
la legge finanziaria regionale.
4. L’iniziativa legislativa può essere esercitata dal
Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti
gli enti locali e dal Consiglio regionale dell’economia
e del lavoro su materie di sua pertinenza.
5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo
non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza
naturale del Consiglio.
Art. 13
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di
una legge regionale è indetto dal Presidente della
Giunta regionale qualora lo richiedano centomila
elettori della Regione o cinque Consigli comunali che
rappresentino una popolazione di almeno
centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali
o quindici Consigli comunali a prescindere dalla
popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità
montane.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione.
3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato
l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non
può essere ripresentata nella stessa legislatura e
comunque prima che siano trascorsi tre anni.
4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi
di bilancio,
tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei
consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti
internazionali e con l’Unione europea nonché sullo
Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l’esito
positivo determina una riduzione del principio di pari
opportunità.
6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo
del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni
referendarie.
7. La legge regionale disciplina le modalità di
indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.
Art. 14
Referendum consultivo
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di
referendum consultivi su tutte le iniziative ed i
provvedimenti di competenza della Regione.
2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum
consultivo delle popolazioni interessate le proposte di
legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni
comunali.
3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito
negativo, la stessa richiesta non può essere
ripresentata nella stessa legislatura.
4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo
del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni
referendarie.
5. La legge regionale disciplina le modalità di
proposizione e svolgimento del referendum consultivo.
Art. 15
Referendum approvativo
1. Cinquantamila elettori possono presentare una
proposta di legge o di regolamento della Regione
affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum
popolare. La proposta non può essere presentata nei sei
mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e
nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi
elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o
alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla
presentazione la proposta non sia approvata, o sia
approvata ma con modifiche sostanziali, essa è
sottoposta al voto popolare.
3. La proposta è approvata se alla votazione
referendaria partecipa la maggioranza degli aventi
diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi
di bilancio,
tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei
consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti
internazionali e con l’Unione europea nonché sullo
Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. La legge regionale disciplina le modalità di
proposizione e svolgimento del referendum approvativo.
Art. 16
Petizioni, voti, istanze e richieste
1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli
organi regionali per richiederne l’intervento o per
sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di
competenza regionale.
2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché
enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a
livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti,
istanze e richieste di intervento su questioni di
interesse generale o collettivo secondo le modalità
previste dal Regolamento consiliare.
3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in
esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai
richiedenti.
Art. 17
Difensore civico regionale
1. Presso la Regione Campania è istituito il Difensore
civico regionale.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le
modalità di nomina e ne garantisce l’indipendenza.
3. Il Difensore civico presenta annualmente una
relazione al Consiglio regionale sull’attività svolta.
4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge
disciplina il rimborso spese.
Art. 18
Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati
1. Presso la Regione Campania sono istituiti:
a) la Commissione regionale per la realizzazione della
parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;
b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo
che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione
della donna;
c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro
integrazione nella comunità campana.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le
modalità di nomina, ne garantisce l’indipendenza e
assicura la gratuità delle cariche.
3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una
relazione annuale sull’attività svolta al Consiglio
regionale, che ne discute in apposita seduta.
4. La legge disciplina il rimborso spese.
TITOLO IV
Rapporti Regione-enti locali. Il Consiglio delle
autonomie locali ed il Consiglio regionale dell’economia
e del lavoro
Art. 19
Rapporti Regione-enti locali
1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province,
le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto
di loro competenza concorrono alla determinazione della
politica regionale ed alla programmazione economica e
territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed
il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione,
della legge e del presente Statuto.
2. In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione,
le funzioni amministrative che non richiedono un
esercizio unitario a livello regionale sono conferite
con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro
competenza, sulla base dei principi di autonomia,
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale
necessario e una quota delle proprie entrate per il
finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle
funzioni loro attribuite.
4. La Regione favorisce, anche in funzione della
collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei,
lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme
associative tra enti locali.
5. La Regione, in applicazione del principio di
sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie
funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione
e la consultazione.
Art. 20
Attività di interesse generale
1. La Regione, i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Comunità montane in attuazione del
principio di sussidiarietà favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale.
Art. 21
Sviluppo omogeneo del territorio regionale
1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo
della Regione deve tener conto degli squilibri economici
e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e
delle esigenze dei piccoli Comuni.
Art. 22
Consiglio delle autonomie locali
1. E’ istituito il Consiglio delle autonomie locali,
organismo regionale di partecipazione e consultazione
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Comunità montane.
2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi
i presidenti delle Province e i sindaci delle città
capoluogo, che ne fanno parte di diritto.
3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione
dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie
locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di
consigliere provinciale o di consigliere comunale,
garantendo che siano rappresentati proporzionalmente
anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza
equilibrata di donne ed uomini.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il
vice-presidente. Se in prima convocazione nessun
candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a
votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati
più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla
base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di
mezzi e di personale necessari per il funzionamento del
Consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è
approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Campania.
7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione
Campania.
Art. 23
Funzioni del Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il
principio di leale collaborazione, esprime parere:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed
al conferimento agli stessi di funzioni e relative
risorse;
c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere
generale concernenti gli enti locali;
d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di
documento di programmazione economica e finanziaria e di
bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è
stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per
acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere
contrario, la proposta può essere approvata dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla
ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si
ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui
alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può
avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della
Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi
dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie
locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni
osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri
sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti
locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli
enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita
l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 12.
7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali
può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può
essere consultato dal Presidente della Giunta regionale
su questioni di interesse comune della Regione e degli
enti locali.
8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le
modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore
esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo
svolgimento delle attività della Regione e degli enti
locali.
9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se
il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta.
La procedura per la trasmissione e per l’acquisizione
del parere del Consiglio delle autonomie locali è
stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.
Art. 24
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è
composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da
rappresentanti del sistema camerale regionale e da
esperti e rappresentanti delle forze sindacali e
imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di
rappresentanti di tutte le province.
2. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha
iniziativa legislativa e regolamentare in materia
economica e sociale.
3. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su
loro richiesta.
4. La legge assicura la gratuità delle cariche e
disciplina il rimborso spese.
Titolo V
Organi della Regione
Capo I
Consiglio regionale
Art. 25
Forma di governo e organi della Regione
1. La forma di governo regionale è stabilita dallo
Statuto in armonia con la Costituzione.
2. Sono organi della Regione:
a) il Consiglio regionale;
b) la Giunta regionale;
c) il Presidente della Giunta regionale.
3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica
e istituzionale della Regione.
Art. 26
Consiglio regionale e sue attribuzioni
1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della
Regione. Determina l’indirizzo politico generale
esercitando le funzioni legislative e di controllo
sull’attività dell’amministrazione regionale, nonché di
programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e
dalle leggi.
2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e,
nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal
bilancio, autonomia amministrativa e contabile.
Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono
l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi
consiliari ed i singoli consiglieri.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà
legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta;
esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
4. Il Consiglio, inoltre:
a) approva il documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
b) disciplina con legge il proprio ordinamento
contabile;
c) approva la legge finanziaria, il bilancio di
previsione annuale e pluriennale della Regione e il
rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;
approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono
allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie,
aziende, società e consorzi, anche interregionali,
comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria
dalla Regione; autorizza con legge l’esercizio
provvisorio;
d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge
statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e
conflitto di interessi anche sopravvenuti dei
consiglieri regionali, del Presidente della Giunta
regionale e di componenti la Giunta regionale;
e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua
competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di
competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle
forme previsti dalla legge regionale;
f) valuta gli effetti delle politiche regionali con
particolare riferimento ai programmi di intervento
deliberati con legge;
g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura
nei confronti degli assessori nei modi previsti
dall’articolo 52;
h) delibera l’istituzione di enti, agenzie, aziende ,
società e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla
Regione, la loro fusione o soppressione e approva i
relativi bilanci;
i) autorizza, in conformità alle previsioni
costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli
accordi conclusi con stati esteri e con enti
territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese
con altre regioni;
l) elegge i delegati della Regione per l’elezione del
Presidente della Repubblica assicurando la
rappresentanza delle minoranze;
m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli
articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri
previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n) può presentare proposte di legge anche costituzionale
alle Camere;
o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta regionale nei modi previsti
dall’articolo 52;
p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul
territorio.
Art. 27
Composizione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal
Presidente della Giunta, da sessanta consiglieri eletti
a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone
la legge elettorale regionale.
Art. 28
Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera
Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato.
2. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle
loro funzioni con il completamento delle operazioni di
proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i
poteri del precedente Consiglio regionale.
3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della
proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni
dei suoi componenti.
5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere
di iniziativa legislativa.
6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 29
Norme sulla chiarezza dei testi normativi
1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per
chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale
approva testi unici.
2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di
redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la
qualità.
Art. 30
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a
risposta immediata.
1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni,
interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta
regionale ha l’obbligo di rispondere nei termini
previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a
ricevere dall’Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli
uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o
delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i
documenti utili all’espletamento del loro mandato. Sono
tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni
acquisite nei casi previsti dalla legge.
2. E’ previsto l’istituto dell’interrogazione a risposta
immediata.
3. Il Regolamento consiliare disciplina gli aspetti
procedimentali degli istituti di cui al presente
articolo garantendo uno spazio adeguato all’opposizione.
Art. 31
Dibattito annuale sullo stato della Regione
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31
marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio, per la
discussione, una relazione sullo stato della Regione,
anche al fine di contribuire alla costruzione della
opinione pubblica regionale.
Art. 32
Indennità, rimborsi e forme di previdenza
1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei
consiglieri sono stabilite con legge regionale.
Art. 33
Statuto dell’opposizione
1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il
proprio gruppo o individualmente, la propria
appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.
2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il
voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del
Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal
Regolamento consiliare, l’istituzione di commissioni d’inchiestacon
durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite
o funzionare contemporaneamente più di una di tali
commissioni.
3. All’opposizione è riconosciuta una riserva di tempi
per l’esercizio del sindacato ispettivo.
4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di
argomenti e di proposte di legge da porre all’ordine del
giorno del Consiglio su richiesta dell’opposizione.
5. La presidenza delle commissioni di controllo è
assegnata all’opposizione.
6. Nell’Ufficio di presidenza di tutte le commissioni è
sempre assicurata la presenza dell’opposizione.
7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del
relatore di minoranza.
Art. 34
Prima seduta del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta,
su convocazione del consigliere più anziano d’età che ne
assume provvisoriamente la presidenza.
Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di
età.
Art. 35
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza
1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente,
due vice-presidenti, due segretari e due questori che
costituiscono l’Ufficio di presidenza. Nella
composizione dell’Ufficio di presidenza è assicurata la
rappresentanza dell’opposizione ed il rispetto del
principio di una equilibrata presenza di donne ed
uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere
rappresentato da almeno due consiglieri, uno di
maggioranza ed uno di opposizione.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a
maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea
nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei
componenti nella seconda votazione. Se nella seconda
votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza
richiesta, si procede nello stesso giorno al
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel
precedente scrutinio il maggior numero di voti. E’
proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior
numero dei voti.
3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due
segretari e dei due questori si procede con tre
votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere
vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna
votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed
uno dell’opposizione, che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti.
4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del
Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori,
collegialmente o individualmente, a seguito
dell’approvazione di una mozione di sfiducia secondo le
modalità previste dal Regolamento.
5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo
le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 36
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela le
funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità
previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e lo
presiede; fissa l’ordine del giorno delle sedute,
sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il
buon andamento dei lavori.
2. Il Presidente garantisce ai consiglieri il libero
esercizio del proprio mandato.
3. Il Presidente provvede alla costituzione e
all’insediamento delle commissioni consiliari di cui
coordina l’attività, nonché convoca e presiede l’Ufficio
di presidenza.
Art. 37
Ufficio di presidenza
1. L’Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del
Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di
ammissione dei consiglieri.
Art. 38
Regolamento del Consiglio
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è
adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Esso disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
Art. 39
Sedute del Consiglio
1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria
su convocazione del Presidente, secondo il calendario
definito a norma dell’ articolo 36, comma 1.
2. Il Consiglio regionale si riunisce in via
straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di
un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del
Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni
dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche
salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non
è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo
Statuto preveda una maggioranza qualificata.
Art. 40
Gruppi consiliari
1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione
dei gruppi consiliari, che devono essere composti da
almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti
anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano
eletti nella medesima lista elettorale e abbiano
rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello
europeo.
2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero
minimo necessario, non possono costituire un gruppo
consiliare formano un unico gruppo misto, per
l’organizzazione ed il funzionamento del quale il
Regolamento consiliare assicura la garanzia delle
componenti che sono emanazione di liste presenti alle
elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari
nazionali.
3. L’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge
regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare,
all’assegnazione ai gruppi consiliari di personale,
strutture e contributi iscritti nel bilancio del
Consiglio.
4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato
cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo
al quale si è iscritto, i benefici economici e di status
connessi alla carica.
Art. 41
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni
permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare
la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in
numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il
Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne
disciplina le competenze ed il funzionamento.
Art. 42
Commissioni permanenti in sede redigente e in sede
deliberante
1. Il Regolamento consiliare stabilisce:
a) le modalità con cui le commissioni permanenti
definiscono e approvano il testo delle proposte di legge
e lo trasmettono al Consiglio per l’approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto;
b) i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei
provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente
alle commissioni permanenti.
2. Nei casi in cui la Commissione opera in sede
deliberante, l’approvazione della proposta di legge è
valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il
provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale
di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale,
un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei
componenti la commissione.
4. La procedura normale di esame e di approvazione da
parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di
legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge
elettorale regionale, alla legge di approvazione del
bilancio e del rendiconto.
Art. 43
Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle
commissioni permanenti
1. Le commissioni, ognuna nell’ambito delle proprie
competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine
conoscitiva e di sindacato ispettivo sull’attività
amministrativa della Regione e degli enti da essa
dipendenti, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.
Art. 44
Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un
quinto dei componenti, può istituire commissioni con il
compito di svolgere inchieste di pubblico interesse
sull’attività amministrativa della Regione, degli enti,
agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in
forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra
questione di interesse regionale.
2. Le commissioni d’inchiesta sono formate in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari
garantendo comunque la partecipazione di almeno un
rappresentante per ogni gruppo.
3. La presidenza delle commissioni d’inchiesta compete
ad un consigliere regionale appartenente
all’opposizione.
4. L’atto istitutivo della commissione determina
l’oggetto dell’inchiesta, il termine per la sua
conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme
necessarie al suo funzionamento.
5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di
due commissioni d’inchiesta.
Art. 45
Accesso alle informazioni
1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa
dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri
regionali ed alle commissioni consiliari tutte le
informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei
loro compiti, senza vincolo di segreto d’ufficio, nei
tempi stabiliti dal regolamento consiliare.
I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad
osservare gli obblighi di riservatezza.
Capo II
Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale
Art. 46
Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale e diretto contestualmente alla
elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
2. Nella seduta di insediamento il Presidente della
Giunta regionale espone il programma di governo al
Consiglio, che ne discute.
3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni
successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di
una equilibrata presenza di donne ed uomini, i
componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e
ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima
seduta successiva alla nomina per la espressione del
gradimento di cui all’articolo 48.
4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta
regionale, il Presidente provvede all’ordinaria
amministrazione.
5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno
o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe,
dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il
Consiglio, nella prima seduta utile, discute della
comunicazione del Presidente.
6. La sfiducia, la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della
Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
7. In caso di morte, di impedimento permanente o di
dimissioni volontarie del Presidente della Giunta
regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il
Consiglio regionale rimangono in carica per l’esercizio
dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei
nuovi organi.
8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti del
Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la
Giunta e il Consiglio rimangono in carica per
l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino
all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 47
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile,
mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo e
coordina l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della
Giunta;
e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di
competenza della Giunta, previa deliberazione della
stessa, nel pieno rispetto del principio di una
equilibrata presenza di donne ed uomini;
f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta
regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento
d’iniziativa della Giunta;
g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum
previsti dallo Statuto;
h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo
stato della Regione come previsto dall’articolo 31;
i) emana i regolamenti;
l) sovrintende all’amministrazione regionale;
m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti
previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio
dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;
n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi
di gestione delle agenzie regionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore
delegato partecipa ai lavori degli organi di
coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne
informa il Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le
altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo
Statuto e dalle leggi.
Art. 48
Gradimento consiliare sulle nomine
1. Sulle nomine di competenza del Presidente della
Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale
esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il
Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente
della Giunta può comunque confermare le nomine dandone
comunicazione motivata al Consiglio.
Art. 49
Questione di fiducia
1. La questione di fiducia può essere posta dal
Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla
legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad
essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di
tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di
adempimento di obblighi comunitari o da adottare in
ottemperanza di termini perentori previsti da leggi
dello Stato. Essa può essere posta anche
sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di
articoli dei suddetti atti.
2. La questione di fiducia è approvata con voto palese
per appello nominale e comporta l’approvazione del
provvedimento sul quale è posta.
3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei
consiglieri regionali sulla questione di fiducia
determina l’obbligo di dimissioni del Presidente della
Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio regionale.
Art. 50
Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della
Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle
direttive del Presidente della Giunta e dell’indirizzo
politico determinato dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da
dodici assessori, compreso il vice-presidente.
3. I componenti la Giunta regionale possono essere
nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio
fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità
e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il
Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio
delle funzioni per settori organici di materie.
5. La Giunta regionale adotta, su proposta del
Presidente della Giunta, un regolamento interno per
disciplinare le modalità relative al proprio
funzionamento.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono
valide se non è presente la maggioranza dei suoi
componenti e se non sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del
Presidente.
7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche,
salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del
Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono
stabilite con legge regionale.
Art. 51
Attribuzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale:
a) provvede all’attuazione del programma di governo,
esercitando tutte le competenze diverse non attribuite
al Consiglio e al Presidente della Giunta;
b) predispone il documento di programmazione economica e
finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il
rendiconto generale della Regione e gli altri atti di
programmazione finanziaria;
c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;
d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli
indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il
piano regionale di sviluppo economico-sociale;
e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali
deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla
gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi,
anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati
in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti;
f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla
promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla
Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio
regionale nella prima seduta;
g) adotta gli atti di organizzazione generale.
2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione
attribuitale dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla
legge.
Art. 52
Sfiducia, non gradimento, censura
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una
proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di
dimissioni, salvo quanto previsto dall’articolo 49.
2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante
l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni ed è
posta in discussione non oltre venti giorni dalla
presentazione ed è approvata per appello nominale con
voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale comporta
l’obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio.
4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi
momento il non gradimento nei confronti di un assessore
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un
assessore non comporta l’obbligo di dimissioni. Qualora
il Presidente della Giunta non intenda revocare
l’assessore, deve motivare tale scelta in aula.
6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti
di un assessore in relazione a singoli atti.
Titolo VI
Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 53
Iniziativa legislativa
1. L’iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta, a
ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui
all’articolo 12.
2. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante
presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di
legge redatti in articoli e illustrati da una relazione
descrittiva nonché, se comportano spese a carico del
bilancio regionale, da una relazione
tecnico-finanziaria.
3. Le proposte di legge presentate al Consiglio
regionale decadono con la fine della legislatura, salvo
quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei
consigli comunali e provinciali.
4. È riservato alla Giunta regionale il potere di
iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e
di legge finanziaria regionale.
Art. 54
Procedimento legislativo
1. I progetti di legge, previo esame della commissione
consiliare competente per materia, sono discussi e
votati dal Consiglio articolo per articolo e con
votazione finale, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 42.
2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti
abbreviati per i progetti di legge dei quali il
Consiglio dichiara l’urgenza.
3. Nei casi di esercizio dell’iniziativa legislativa
previsti dall’articolo 12, il progetto di legge è
portato all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi
dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il
progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza
su ogni altro argomento.
Art. 55
Promulgazione e pubblicazione
1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla
sua approvazione.
2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione, salvo un diverso termine
stabilito nelle leggi stesse.
Art. 56
Potestà regolamentare
1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della
Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta.
2. I regolamenti sono sottoposti all’approvazione del
Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni
dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se,
decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato,
i regolamenti sono emanati e pubblicati.
3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi
previsti per la pubblicazione della legge regionale.
4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione
la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare
regolamenti in materie già disciplinate con legge. In
tal caso la legge regionale di autorizzazione determina
le norme generali regolatrici della materia e dispone
l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con
effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme
regolamentari.
Titolo VII
Consulta di garanzia statutaria
Art. 57
Consulta di garanzia statutaria
1. La Regione può istituire con propria legge la
Consulta di garanzia
statutaria.
2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri
sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti
regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione
partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con
Stati esteri e degli schemi di intese con enti
territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo
dell’amministrazione regionale e locale della Campania
può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria
motivate richieste di parere non vincolante sulla
interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti
amministrativi generali della Regione Campania.
3. La Consulta di garanzia statutaria decide
sull’ammissibilità dei referendum regionali.
4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un
massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale.
Essi sono scelti tra i professori universitari in
materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
Titolo VIII
Finanze, bilancio e programmazione
Art. 58
Autonomia finanziaria
1. La Regione, nell’ambito della propria autonomia
finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, stabilisce ed applica con legge
tributi ed entrate propri.
2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri
di progressività. Le imposte regionali e le aliquote
regionali di imposte statali possono essere aumentate
per finalità espressamente indicate.
3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio
patrimonio.
4. La Regione può ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento.
5. I limiti quantitativi dell’indebitamento e le
modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono
stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei
principi costituzionali e della legislazione dello
Stato.
Art. 59
Documento di programmazione economica e finanziaria
1. Il documento di programmazione economica e
finanziaria, improntato ai principi della
partecipazione, è un atto di indirizzo per l’attività di
governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle
agenzie regionali.
2. Il documento di programmazione economica e
finanziaria definisce su base annuale, con previsioni
triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse
materie e le relative grandezze finanziarie.
3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di
ciascun anno, il documento di programmazione economica e
finanziaria presentato dalla Giunta regionale almeno
trenta giorni prima.
Art. 60
Legge finanziaria
1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di
contabilità, approva la legge finanziaria, che deve
contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.
2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze
individuate dal documento di programmazione economica e
finanziaria.
3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti
delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili
gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o
privi delle indicazioni di copertura finanziaria.
Art. 61
Bilancio
1. L’esercizio finanziario della Regione ha la durata di
un anno e coincide con l’anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta
al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge
di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio
di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della
Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale
presentati dalla Giunta regionale.
4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle
grandezze finanziarie definiti nel documento di
programmazione economica e finanziaria.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal
Consiglio regionale, può essere concesso con legge per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Art. 62
Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta
regionale entro i termini previsti dalla legge di
contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi
degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in
forma maggioritaria dalla Regione.
2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo
una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del
piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei
relativi progetti attuativi con l’indicazione dei costi
e dei risultati finanziari operativi.
3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio
regionale con legge.
Art. 63
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre
membri non consiglieri, iscritti nell’albo dei revisori
ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per
l’intera legislatura e non sono rieleggibili.
Titolo IX
Ordinamento amministrativo
Capo I
Principi dell’attività amministrativa
Art. 64
Funzioni amministrative regionali
1. Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, la
Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in
cui ne ritiene necessario l’esercizio
unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. L’attività amministrativa si conforma ai principi di
legalità, buon andamento e imparzialità. La legge
regionale attua la semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
3. L’attività amministrativa della Regione è soggetta al
controllo di gestione. La legge regionale determina
strumenti e procedure per la valutazione del rendimento
e dei risultati dell’attività amministrativa regionale,
consentendo ai destinatari della stessa di conoscere
l’esito delle valutazioni.
Art. 65
Procedimento amministrativo e diritto di accesso
1. La legge regionale disciplina il procedimento
amministrativo nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento.
2. Gli atti dell’amministrazione regionale sono
pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno
diritto di prendere visione e di estrarre copia degli
atti amministrativi e dei documenti della Regione,
secondo le modalità previste dalla legge.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali
devono essere motivati.
Art. 66
Separazione tra politica e amministrazione
1. Agli organi di direzione politica
dell’amministrazione regionale spettano le funzioni di
indirizzo politico e amministrativo.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi non rientranti
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Capo II
Principi di organizzazione
Art. 67
Personale regionale
1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico
concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un
ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli
incarichi affidati, differenti competenze e
responsabilità.
3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in
un ruolo organico distinto.
Art. 68
Norme transitorie e finali
1. Gli organi della Regione insediati alla data di
entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica,
nella loro attuale struttura, fino alla fine della
legislatura in corso nel rispetto delle previsioni
costituzionali.
2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la
legislazione regionale alle nuove previsioni del
presente Statuto entro due anni.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento
interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dello Statuto. Nelle more dell’entrata in vigore del
nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il
Regolamento interno vigente.
4. Il presente Statuto, dopo la promulgazione, entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare come Statuto della Regione Campania.
Napoli, 28 maggio 2009
Bassolino
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