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TITOLO I
Principi generali
Art. 1
La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della
Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni
secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del
presente Statuto.
La Regione rappresenta unitariamente le istanze
politico-sociali della popolazione e promuove la più
ampia partecipazione delle autonomie locali e delle
formazioni sociali al processo di sviluppo democratico
della Basilicata.
Art. 2
La Regione comprende i territori delle province di
Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di
Potenza.
La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con
legge regionale.
Art. 3
La Regione, in armonia ai principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e
nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.
La Regione emana norme di attuazione delle leggi della
Repubblica nei casi previsti dalle stesse
Art. 4
La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di
cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse
esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica
siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.
La Regione esercita inoltre le altre funzioni
amministrative demandatele dallo Stato.
Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e
pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed
urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli
articoli 117 e 118 della Costituzione.
Art. 5
é compito della Regione rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e la effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale della Regione.
In particolare la Regione, nell'ambito delle sue
competenze costituzionali:
- promuove le libere attività delle collettività e degli
enti locali, opera per il superamento degli squilibri
della Regione e concorre all'ammonico sviluppo
dell'intero territorio nazionale;
- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e
il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione,
la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali
e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna,
della infanzia e degli anziani;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra
cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla
salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture
ed attività sportive;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la
funzione sociale della proprietà ed acquisire alla
gestione pubblica i servizi regionali di interesse
generale;
- attua le riforme necessarie per stabilire equi
rapporti sociali nelle campagne;
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla
proprietà diretto-coltivatrice, sul libero
associazionismo contadino e su una industria collegata
all'agricoltura;
- assume iniziative in favore delle zone e delle
comunità montane;
- promuove lo sviluppo industriale del turismo e della
cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne
favorisce l'ammodernamento;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio
nel quadro di uno sviluppo pianificato degli
insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per
la prevenzione ed eliminazione delle cause di
inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la
propria legislazione e pianificazione territoriale a
principi di politica ecologica, atti a preservare e ad
elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a
promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e
la gestione del patrimonio storico, artistico e
culturale; istituisce parchi e riserve naturali;
- favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio
linguistico, di cultura e di costume di cui sono
portatrici le comunità locali;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera
manifestazione, l'associazionismo giovani le e dei
lavoratori nelle città e nelle campagne; - assume
iniziative per assicurare un'ampia e democratica
informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle
gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento
con le organizzazioni nazionali e locali.
Art. 6
La Regione assume la politica di piano come metodo e
come impegno democratico di intervento, in concorso con
lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica
pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a
fini sociali.
La Regione partecipa come soggetto autonomo alla
programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i
criteri della propria azione mediante programmi e piani,
generali e settoriali, e rileva i dati necessari.
Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei
propri programmi e piani, la partecipazione degli enti
locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e
dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
Art. 7
La legge regionale determina gli strumenti della
programmazione regionale, ne disciplina le procedure e
gli organi, informandosi a principi e metodi che
assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso
degli enti locali e l'autonomo apporto delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e
dipendenti e delle altre formazioni sociali.
Art. 8
Tra le finalità che la Regione persegue, particolare
rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la
emigrazione.
A tal fine la Regione, negli impegni di politica
economica e sociale, che si è dati, opera per:
la cessazione del fenomeno;
il rientro degli emigrati;
la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori
nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in
Basilicata.
La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per
raggiungere gli scopi suddetti.
Art. 9
La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo
globale ed organico della montagna e per la crescita
economica, sociale e democratica delle comunità montane.
TITOLO II
Capo I
Organi della regione
Art. 10
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il Presidente.
Art. 11
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed
amministrativo della Regione e ne controlla
l'attuazione;
esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal
presente Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il
Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il
Presidente e i membri della Giunta regionale e su di
essi esercita il controllo politico ed amministrativo.
Spetta al Consiglio:
approvare i programmi della Giunta regionale e
controllarne l'attuazione;
formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché
i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della
Costituzione;
designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma
dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che
partecipano alla elezione del Presidente della
Repubblica;
deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e
costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della
Costituzione;
approvare il bilancio regionale di previsione e le sue
variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni
relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di
prestiti;
istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
formulare le proposte e i pareri della Regione sugli
indirizzi generali e di settore della programmazione
nazionale;
approvare i piani di sviluppo economico globali e
settoriali della Regione e dell'assetto territoriale
della stessa;
approvare i programmi generali e settoriali concernenti
l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il
contenuto e la spesa, nonché l'ordinamento dei servizi
pubblici di interesse della Regione ed i relativi
finanziamenti;
disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi
regionali;
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni,
modificare le circoscrizioni e le denominazioni di
quelli già esistenti, promuovere forme associative tra
gli enti locali della Regione e di decentramento
comunale;
deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai
Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di
decentramento amministrativo;
l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e
aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei
relativi bilanci;
le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di
partecipazioni regionali;
la determinazione degli indirizzi concernenti le
attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione,
nonché il controllo sugli indirizzi medesimi;
la nomina degli amministratori degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in enti, aziende e società a
partecipazione regionale assicurando la rappresentanza
della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal
Regolamento;
formulare pareri di interesse generale richiesti dagli
organi costituzionali della Repubblica;
nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di
nomina rimessa genericamente alla Regione;
riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito
degli atti amministrativi regionali, a norma
dell'articolo 125 della Costituzione;
ratificare gli atti amministrativi di competenza del
Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta
regionale ed adottare i provvedimenti conseguenziali;
deliberare su ogni altro provvedimento di carattere
amministrativo demandato o delegato alla Regione e di
competenza del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle
sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili per
specifiche ragioni di urgenza che ne rendano
indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso
ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
Art. 12
Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro
il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla
proclamazione degli eletti, su convocazione del
Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso
di almeno cinque giorni.
Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della
Presidenza e della Segreteria provvisoria,
rispettivamente da parte del consigliere più anziano e
del più giovane di età, il Consiglio procede alla
convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente,
di due Vice Presidenti, di due Segretari, che
costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere
composto in modo da assicurare la rappresentanza della
minoranza.
Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la
prima per il Presidente, la seconda per i Vice
Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun
consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti.
La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a
scrutinio segreto.
I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in
carica un anno e sono rieleggibili.
L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri
assegnati; a parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti ed
assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle
elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di
ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.
Art. 13
Il Consiglio è convocato dal Presidente.
L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni
consigliere almeno cinque giorni prima.
Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1°
ottobre al 31 dicembre.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
per iniziativa del suo Presidente;
su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di
almeno otto consiglieri.
In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro
quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla
Presidenza la richiesta di convocazione.
Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa
verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in
mancanza, dall'altro Vice Presidente.
In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver
luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.
Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei
Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la
Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge.
Art. 14
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal Regolamento.
Art. 15
I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a
norma di Regolamento.
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza
vincolo di mandato e non possono essere chiamati a
rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 16
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle
leggi regionali e di ogni altra deliberazione del
Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza
e di mozione.
Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere
dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da
essa dipendenti notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal
Regolamento.
Art. 17
La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli
delle indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri
regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.
Art. 18
L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le
prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il
rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i
rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre
funzioni previste dal presente Statuto e dal
Regolamento.
Art. 19
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione il proprio
Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna
ed il funzionamento.
Le modifiche al Regolamento sono adottate con la
maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 20
Il Regolamento disciplina le modalità delle
votazioni.
Art. 21
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi
consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle
loro funzioni e assegna loro contributi a carico del
bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze
comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di
ciascuno di essi.
Art. 22
Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di
presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi
consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti
e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta
regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il
calendario di attività del Consiglio e delle
Commissioni.
Art. 23
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti
composte in relazione alla consistenza numerica dei
Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con
diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni
Gruppo.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di
funzionamento sono stabilite dal Regolamento.
Possono anche essere costituite Commissioni speciali.
Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di
legge e svolgono ogni attività preparatoria dei
provvedimenti di competenza del Consiglio.
Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di
propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla
Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli
enti ed aziende dipendenti o controllati notizie,
informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di
persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle
deliberazioni consiliari e dei piani e programmi
regionali, sull'amministrazione regionale, sulla
gestione del bilancio e del patrimonio regionale,
sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali,
sul funzionamento degli enti, aziende e società
dipendenti o controllate dalla Regione.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di
partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto
di voto.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della
Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei
titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e
degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di
chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni,
nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al
Consiglio, il segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si
avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione
degli uffici competenti.
Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della
collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di
presidenza.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro
delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per
l'adempimento delle loro funzioni.
Art. 24
Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette
ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del
Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione
degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali
e di singoli cittadini.
Art. 25
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza
assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei
suoi componenti, l'istituzione di Commissioni
d'inchiesta su specifici argomenti.
Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si
applica il disposto del primo e del secondo comma
dell'articolo 23.
é fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della
Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di
fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i
documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di
segreto d'ufficio.
Art. 26
Il Regolamento interno disciplina le modalità delle
indagini conoscitive, delle consultazioni, della
pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle
Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di
organizzazione e di funzionamento delle Commissioni
medesime.
Art. 27
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa,
funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati
nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma
del presente Statuto e del proprio Regolamento.
Art. 28
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o
revocare da incarichi persone e, comunque, sulle
questioni concernenti persone.
Sono valide le deliberazioni adottate mediante
intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati
che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi
dai consiglieri presenti;
eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il
Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Art. 29
Salvo i casi di anticipato scioglimento, il
Consiglio esercita le proprie funzioni fino al
quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione
per il suo rinnovo.
TITOLO II
Capo III
La Giunta regionale e il Presidente della Giunta
Art. 30
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della
Regione.
In conformità con gli indirizzi politici ed
amministrativi determinati dal Consiglio, esercita
funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
Art. 31
La Giunta regionale:
attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro
di uno stesso capitolo di bilancio;
predispone, sentite le competenti Commissioni
consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne
cura l'attuazione;
adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi
generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale,
concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e
l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi
risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo
stanziamento;
sovrintende agli uffici regionali;
amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti
e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
delibera in materia di liti attive e passive e, su
conforme parere della Commissione consiliare competente,
in materia di rinunce e transazioni;
delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per il
legittimità costituzionale e per conflitto di
attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché
sulle rinunce agli stessi;
sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle
direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei
servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende
dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
esercita le altre attribuzioni demandatele dalla
Costituzione e dal presente Statuto.
La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei
provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;
la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e
tale da non consentire la immediata convocazione del
Consiglio, può deliberare provvedimenti amministrativi
di competenza del Consiglio regionale al quale li
trasmette per la ratifica nella prima successiva
adunanza convocata ai sensi del penultimo comma
dell'articolo 13.
La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni
della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla
Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al
Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la
disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della
deliberazione non ratificata o modificata.
Art. 32
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene
l'unita di indirizzo, e da assessori, incaricati di
dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla
base delle determinazioni collegiali.
La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori,
tra cui il Vice Presidente.
Art. 33
Il Presidente della Giunta regionale:
rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le
azioni cautelari e possessorie nell'interesse della
Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima
adunanza;
promulga le leggi e i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione;
convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la
presiede, ne coordina l'attività; dirige gli uffici
dell'Amministrazione regionale;
adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi
regionali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i
casi di impedimento, senza necessità di delega.
Art. 34
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta
è preceduta da un dibattito politico su proposte
politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione
dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e
degli altri componenti la Giunta, con la determinazione
dei relativi incarichi per settori omogenei.
Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due
terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello
nominale ed a maggioranza assoluta, alle elezioni del
Presidente nell'ambito delle designazioni contenute
nelle liste di cui al comma precedente.
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato
la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto
nella seconda votazione il maggior numero di voti.
é eletto il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti.
Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun
candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è
rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni,
nella quale si procede a votazione, purché sia presente
la metà più uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede
nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra
i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è
proclamato eletto il candidato che ha raccolto il
maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è eletto il consigliere più
anziano di età.
Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta
con voto per appello nominale a maggioranza dei voti
espressi e con le stesse modalità di cui ai commi
precedenti in quanto applicabili.
Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome
del Presidente eletto.
Se la lista non consegue la maggioranza di cui
all'ottavo comma, il Presidente si intende revocato.
In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della
Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per
la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 35
L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando
l'attribuzione e le responsabilità dei singoli
assessori.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà
più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei
voti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa
decisione della Giunta stessa.
La Giunta può darsi un Regolamento per lo esercizio
della propria attività.
Art. 36
La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro
operato di fronte al Consiglio.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal
Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno
otto consiglieri, votata per appello nominale, e
approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione.
La proposta di revoca è posta in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla
presentazione.
Art. 37
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono
indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del
Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono
trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al
Presidente del Consiglio.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o
dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima,
hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in
via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.
In caso di impedimento permanente, da accertarsi da
parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla
carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è
convocato per la elezione del successore.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta
qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per
procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal
presente articolo.
Art. 38
In caso di scioglimento, per rinnovazione, del
Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta,
quest'ultima resta in carica per l'ordinaria
amministrazione fino alla elezione della nuova.
TITOLO III
Procedimento legislativo
Art. 39
L'esercizio della potestà legislativa e
regolamentare della Regione spetta al Consiglio
regionale e non può essere delegato.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle
leggi, la partecipazione degli enti locali, dei
sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle
altre organizzazioni sociali.
Art. 40
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la
presentazione di una proposta di legge redatta in
articoli, spetta:
a ciascun consigliere regionale;
alla Giunta regionale;
ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
a ciascun Consiglio provinciale;
agli elettori della Regione in numero non inferiore a
duemila;
alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da
almeno duemila elettori.
Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono
sottoscritte dal Presidente.
La presentazione delle proposte di legge di iniziativa
popolare è regolata in conformità all'art. 63 del
presente Statuto.
La verifica della regolarità delle proposte di legge è
di competenza del Consiglio regionale.
Art. 41
Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far
pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal
Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di
legge presentati al Consiglio medesimo.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla
Commissione competente e di esse è fatta adeguata
menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un
quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire
sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni
sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui
al primo comma.
Art. 42
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione,
è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo
e con votazione finale.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese
o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari
l'urgenza.
Art. 43
Le leggi regionali devono essere comunicate dal
Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per
il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione.
Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando
la legge al Consiglio regionale entro il termine
previsto dall'art. 127 della Costituzione, il visto si
ha per apposto.
In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio
regionale nella prima seduta immediatamente successiva.
Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è
comunicata entro cinque giorni al Commissario del
Governo ed è promulgata se nei quindici giorni
successivi il Governo non promuove la questione di
legittimità o di merito.
Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il
riesame di cui al comma precedente.
Art. 44
La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o
dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del
Governo.
Il testo della legge è preceduto dalla formula: Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Giunta regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula: «La presente
legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata».
Art. 45
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni
dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca
un termine maggiore.
Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio
regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta
mediante l'apposizione del visto del Commissario del
Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per
l'entrata in vigore della legge possono essere
abbreviati.
Art. 46
L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai
soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.
Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti
deliberati del Consiglio regionale valgono, in quanto
applicabili, le modalità previste per le leggi
regionali.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun
consigliere regionale nonché, quando si tratti di
provvedimenti amministrativi di interesse generale della
Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40
del presente Statuto.
TITOLO IV
Ordinamento amministrativo
Art. 47
L'attività amministrativa della Regione è informata
ai principi autonomistici e democratici, al più ampio
decentramento, snellimento delle procedure ed al
principio della pubblicità.
La struttura degli uffici è articolata in funzione delle
esigenze suddette.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei
soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al
procedimento di formazione dei provvedimenti
amministrativi di interesse generale.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono
essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite
dalla legge regionale.
Art. 48
La legge regionale determina la costituzione degli
uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento
economico, il ruolo organico del personale, le norme per
l'inquadramento nella Regione del personale delle
Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici
nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali
ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico
concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.
Possono essere conferiti incarichi, con delibera del
Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di
alta specializzazione tecnicoscientifica per lo
svolgimento di compiti specifici. La durata
dell'incarico non può superare il termine della
legislatura in corso.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti
sindacali del proprio personale.
TITOLO V
Finanze e bilancio
Art. 49
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio
demanio e patrimonio, in conformità alle norme
costituzionali.
ARTICOLO 50
Le entrate della Regione sono costituite:
dai redditi del suo patrimonio;
dai tributi propri, che essa istituisce con legge
regionale;
dalle quote del gettito dei tributi erariali previste
dalle leggi;
dalle quote dei fondi nazionali destinate ai
finanziamenti dei programmi regionali;
dai contributi speciali previsti dal terzo comma
dell'articolo 119 della Costituzione;
da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.
Art. 51
La legge regionale disciplina l'ordinamento
contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato entro il 31
ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge
regionale entro il 31 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere
concesso, con legge, per periodi complessivamente non
superiori a tre mesi.
Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati
finanziari previsti per ciascun servizio, piano o
progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e
alle prescrizioni del piano economico regionale.
Col bilancio regionale sono approvati gli impegni
relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al
Consiglio:
un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e
aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
un preventivo delle spese per gli enti locali relative
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla
Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni
di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e
aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano
il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale
procede, con legge, all'approvazione negli stessi
termini entro cui deve essere approvato il bilancio
della Regione.
Art. 52
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile
dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale
entro il 30 giugno.
Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed
aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i
criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme
previste da legge regionale.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio
una relazione sullo stato di attuazione del piano
economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli
progetti concernenti servizi e opere della Regione, con
l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed
operativi.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate
dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché
le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di
funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali
la Regione si avvalga dei loro uffici.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine
di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.
Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli
enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la
presentazione del bilancio e del conto consuntivo.
Art. 53
I programmi pluriennali di spesa per i singoli
settori e progetti hanno di norma la durata e la
decorrenza del piano economico regionale.
TITOLO VI
Le autonomie locali
ARTICOLO 54
In armonia con i principi dell'autonomia e del
decentramento politico amministrativo previsti dalla
Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la
Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e
politico- amministrativa, un rapporto di partecipazione
e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli
altri enti locali.
La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività
degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo
territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi
democraticamente postulati dalla programmazione
regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.
La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli
enti locali anche attraverso forme associative e di
decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione
dei cittadini al governo degli enti medesimi e di
conseguire una gestione dei servizi pubblici la più
rispondente alle esigenze delle collettività
interessate.
La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria
legge, all'istituzione di circondari e comprensori,
sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli
comunali interessati.
Art. 55
La delega di funzioni amministrative alle Province,
a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi
associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali,
nonché la sua eventuale revoca, è disposta con legge
regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale
livello istituzionale.
Per la revoca non riguardante la generalità degli enti
delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione
degli enti interessati.
La delega è, di norma, a tempo indeterminato.
Le leggi regionali che prevedono la delega di singole
materie agli enti locali, ne determinano il contenuto,
ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i
limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e
vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti
per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti
rapporti finanziari.
La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti
locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di
cui ai precedenti commi.
Art. 56
I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e
degli altri enti locali sono esercitati da speciali
sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo
130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle
Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge
regionale.
La legge regionale determina inoltre le modalità di
funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti
con il Consiglio e con la Giunta regionali.
Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli
atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.
La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle
singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
I componenti di questi organi durano in carica un anno e
possono essere riconfermati.
Sino all'entrata in vigore della legge regionale,
l'organo centrale, di cui al primo comma del presente
articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli
enti locali della Regione.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la
legittimità degli atti.
La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio
del controllo di merito nella forma di richiesta
motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro
deliberazioni.
I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla
Regione nei limiti previsti dalle leggi.
Art. 57
I Comuni e le Province della Regione possono
rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio
regionale.
L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione
consiliare competente e dà risposta scritta agli enti
richiedenti.
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere
informazioni alla Giunta su provvedimenti che li
riguardano, anche in corso di formazione.
Le richieste vengono presentate al Presidente della
Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta
secondo quanto stabilito dal Regolamento.
TITOLO VII
Enti, aziende e società regionali
Art. 58
Per attività inerenti allo sviluppo economico e
sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per
la loro speciale natura e dimensione, non possono essere
delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite
direttamente, la Regione può con legge:
istituire enti od aziende regionali;
promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere
consorziale tra enti locali;
partecipare o promuovere società finanziarie regionali.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a
quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad
altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.
La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione
ed il finanziamento degli enti, aziende e società
regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività
si svolga conformemente ai principi della partecipazione
democratica ed agli indirizzi fissati.
La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo
su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e
l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Le delibere degli organi amministrativi degli enti e
aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al
Consiglio regionale.
Art. 59
Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri
15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio
regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi
generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie,
relativi ad enti ed aziende regionali.
Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti,
aziende e società regionali e sulle partecipazioni.
La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al
Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati
conseguiti.
Art. 60
Lo stato giuridico ed economico del personale degli
enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato
dalle leggi dello Stato e della Regione.
TITOLO VIII
Partecipazione popolare
Art. 61
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento
fondamentale per la determinazione della politica
regionale e riconosce nel concorso degli enti locali,
dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del
movimento cooperativo, delle altre organizzazioni
sociali e di tutti i cittadini il fondamento della
partecipazione democratica.
La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia,
le forme democratiche di associazionismo e di
autogoverno come modalità necessarie per una più diretta
partecipazione dei cittadini.
A tal fine:
Consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una
volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli
altri enti territoriali sulle principali questioni;
attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali
nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali,
soprattutto per le questioni che, direttamente e
indirettamente, si connettano a materie di loro
competenza;
consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e
organizzazioni sociali;
promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici
problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli
scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del
tempo libero, economici e sociali in genere;
collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento
per realizzare la più ampia partecipazione delle
popolazioni alla vita della Regione.
Art. 62
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e
delle organizzazioni sociali all'informazione sulla
attività politica, legislativa ed amministrativa
regionale come premessa ad una effettiva partecipazione
democratica.
Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con
le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle
leggi, mediante l'impiego degli strumenti di
comunicazione di massa e in particolare di quelli
pubblici garantiti da un controllo democratico e
mediante incontri diretti degli organi regionali con i
cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre
organizzazioni sociali.
La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena
disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli
organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti
dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto
dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela
dell'interesse generale della Regione.
TITOLO IX
Iniziativa popolare
Art. 63
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali
e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e
regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi
di interesse generale della Regione a norma degli
articoli 40 e 46 del presente Statuto.
La legge regionale stabilisce le modalità per la
raccolta e l'autenticazione delle firme.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le
modalità e i termini per l'esame delle proposte di
iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita
discussione.
Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di
presidenza del Consiglio all'unanimità.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Art. 64
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al
Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre
comuni necessità.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti
territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed
organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del
Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
prospettino esigenze.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le
petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
Art. 65
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge
regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti
necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione
delle proposte delegazioni dei presentatori, con le
modalità e i limiti previsti dal Regolamento del
Consiglio regionale.
Art. 66
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di
iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato
ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel
calendario dei lavori del Consiglio.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali
procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle
proposte e petizioni presentate dagli enti locali o
promosse dalle organizzazioni regionali delle
confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre
organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai
cittadini.
Art. 67
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non
sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla
loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto
all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella
prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso
sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei
proponenti.
Art. 68
E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale,
quando lo richiedano almeno:
ottomila elettori della Regione;
due Consigli provinciali;
dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro
complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila
elettori;
le organizzazioni regionali confederali dei sindacati
dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta
sottoscritta da almeno ottomila elettori.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le
leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.
Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità
l'Ufficio di presidenza.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
Art. 69
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti
per l'esercizio del potere di richiesta di referendum,
gli effetti preclusivi derivati dalla mancata
approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione
del referendum.
TITOLO X
Norme finali
Art. 70
Le norme di revisione del presente Statuto sono
adottate con il procedimento previsto dal secondo comma
dell'articolo 123 della Costituzione.
TITOLO XI
Norme transitorie
Art. 71
Sino all'entrata in vigore della legge regionale
prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente
Statuto, il Consiglio regionale delibera:
sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni
industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore
a cento milioni di lire;
sulla alienazione di immobili, di titoli del debito
pubblico, di titoli di credito o di azioni o di
obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di
servitù passive o di enfiteusi;
su altre singole spese di amministrazione che superino
annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire,
comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo
stesso oggetto, e sul contratti della Regione che, per
lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni,
ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che
superino per lo stesso oggetto i trecento milioni. |