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Titolo I
Le disposizioni di principio
Art. 1
La Regione Abruzzo
1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei
cittadini, anche residenti all’estero, che per storia,
tradizioni e cultura la costituiscono. La Comunità
politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità
montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla
Regione.
2. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono
stabiliti con legge regionale.
3. Capoluogo della Regione è la città dell’Aquila, sede
degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si
riuniscono a L’Aquila o a Pescara.
Art. 2
I principi
1. La Regione è autonoma nell’unità della Repubblica
nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui
principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo
Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla
revisione della Costituzione e alla legislazione
statale.
3. La Regione rappresenta il livello di adempimento
delle funzioni e dei compiti statali più vicino ai
cittadini; partecipa alla determinazione della politica
generale della Repubblica e all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici
cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi
di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e
promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una
coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica
della Regione.
Art. 3
La politica di cooperazione con Stati ed Enti
territoriali stranieri
1. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione
sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali
stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con
legge.
Art. 4
L’Europa
1. L’Abruzzo è una Regione dell’Europa e concorre, con
lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle
politiche e alla realizzazione degli obiettivi
dell’Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea
avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto
ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà,
autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e
attuazione degli atti della Unione europea, sentito il
Consiglio delle Autonomie Locali nelle materie attinenti
all’organizzazione territoriale locale, alle competenze
e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino
entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli
organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel
rispetto dell’Ordinamento dell’Unione europea e degli
atti dello Stato.
Art. 5
La garanzia dei diritti
1. La Regione è impegnata al rispetto e alla promozione
dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, attraverso la legislazione, l’amministrazione e
le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo
dei mezzi di informazione come presupposto
dell’esercizio della democrazia e garantisce i diritti
degli utenti.
Art. 6
L’uguaglianza tra uomini e donne
1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di
genere e promuove l’uguaglianza dei diritti, garantisce
le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo
assicurando l’effettiva parità di accesso alle cariche
pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni
positive e iniziative atte a garantire e promuovere la
presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel
lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella
rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale,
culturale e politica.
Art. 7
L’ordinamento sociale ed economico
1. La Regione promuove il lavoro e la qualità della
vita, garantisce la sicurezza sociale e la salute nei
luoghi di vita e di lavoro tutela i consumatori anche
attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza
alimentare; riconosce il valore fondamentale della
famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e
tutela della persona; contribuisce con adeguate misure
alla tutela della maternità e dell’infanzia; promuove
interventi qualificati e mirati di politica culturale,
educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo
tra generazioni e per la crescita morale delle nuove
generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani e i disabili e
garantisce loro una esistenza libera e dignitosa;
persegue l’obiettivo di assicurare a tutti il diritto
all’abitazione; contrasta la povertà e l’esclusione
sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell’omogeneità
economica, sociale e giuridica sono condizioni
essenziali per l’azione della Regione.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed
economico in favore delle aree montane ed interne,
assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle
Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori,
favorisce il metodo della concertazione e concorre
all’ampliamento della base produttiva ed al sostegno
delle attività produttive, nel rispetto dell’ambiente e
secondo le regole dello sviluppo sostenibile; valorizza
l’imprenditoria; valorizza e promuove il ruolo delle
professioni intellettuali; tutela la dignità del lavoro
in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione
della piena occupazione, anche attraverso la formazione
e l’innovazione economica e sociale; incentiva il
risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle
attività agricole, salvaguardando la salubrità degli
alimenti.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità
dei cittadini abruzzesi residenti in Europa ed
all’estero, di cui tutela le iniziative e le attività e
ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione
economica e culturale; sostiene l’assistenza dei
corregionali in condizioni di disagio o che intendano
rientrare in Patria.
Art. 8
La cultura, lo sport, l’arte e la scienza. La scuola e
l’università
1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l’arte e la
scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo
sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le
iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio
costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena
realizzazione del diritto allo studio; sostiene la
ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli
indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed
europei; promuove intese ed iniziative con il sistema
universitario.
3. L’istruzione e la formazione professionale sono
compiti della Regione che cura anche l’ordinamento delle
professioni.
Art. 9
Il territorio, l’ambiente e i parchi
1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le
bellezze naturali, l’ambiente, l’assetto del territorio
e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti
la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse
e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove
l’integrazione dell’uomo nel territorio.
2. L’Abruzzo, Regione verde d’Europa, tutela e valorizza
il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando
il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze
e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione
adottati dalla Regione che incidono sull’ambiente e il
territorio contengono apposita clausola di valutazione
dell’impatto ambientale. I danni prodotti dai
cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono
eliminati.
Art. 10
La sussidiarietà
1. La Regione sostiene e valorizza l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale e la realizzazione dei
diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e
l’associazionismo fra Enti Locali; garantisce la
partecipazione degli Enti locali all’attività degli
Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie
Locali; applica il principio di decentramento
amministrativo.
3. La Regione riconosce il ruolo delle autonomie
funzionali e professionali, delle forze sociali e
dell’associazionismo. La legge ne assicura la
partecipazione e la consultazione nello svolgimento
delle funzioni regionali.
Art. 11
La partecipazione politica
1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni,
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’Abruzzo
anche se vivono all’estero; la legge stabilisce
requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto
degli abruzzesi residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. Tutti gli elettori, anche residenti
all’estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative
popolari ed ai referendum regionali; la legge regola
l’esercizio di tali diritti, assicurandone
l’effettività.
2. I cittadini dell’Abruzzo possono avanzare richieste e
proposte al Consiglio regionale.
3. Tutti hanno il diritto di accesso agli atti della
Regione, per la salvaguardia dei propri interessi
giuridicamente rilevanti; la legge disciplina il diritto
di accesso in modo da salvaguardare l’interesse pubblico
e i diritti dei terzi.
4. Chiunque è limitato nei suoi diritti o interessi per
l’azione della Regione, ha diritto di partecipare al
procedimento secondo le disposizioni della legge.
Titolo II
Il Consiglio regionale
Sezione I
Natura e organizzazione
Art. 12
Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è l’organo della
rappresentanza democratica della Regione; esercita la
funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di
programmazione; svolge l’attività ispettiva e di
controllo; adempie ai compiti previsti dalla
Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.
2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono
disciplinati dal Regolamento consiliare.
Art. 13
La Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio è composto di cinquanta membri. Sono
eletti alla carica di consigliere regionale il
Presidente della Giunta regionale e il candidato alla
carica di Presidente della Giunta la cui lista o
coalizione di liste ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello della lista o
della coalizione di liste che hanno ottenuto la
maggioranza dei voti validi.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di
ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla
legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica. La legge elettorale può
prevedere l’attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di
garantire la formazione di una stabile maggioranza in
seno al Consiglio.
3. I Consiglieri assumono le funzioni all’atto della
proclamazione; fino a quando non sono completate le
operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati
i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e
il 20° giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli
eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data
della prima seduta del Consiglio è comunicata ai
Consiglieri almeno cinque giorni prima.
Art. 14
L’Ufficio di presidenza
1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il
Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due
Questori che costituiscono l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di
elezione e di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 15
Il Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca,
lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l’osservanza
del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio
secondo il metodo della programmazione.
Art. 16
Le riunioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno
non festivo dei mesi di febbraio ed ottobre e, entro un
termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno
un quinto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta
o nei casi previsti dallo Statuto.
Art. 17
Il Regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio adotta il proprio Regolamento con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il
Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso
in cui in due votazioni consecutive non è raggiunta la
maggioranza dei due terzi.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un
terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al
Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di
legittimità su tutto o parte del Regolamento; il
Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro
un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il
Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio
nel rispetto dei diritti dell’opposizione.
Art. 18
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo
stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi
stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti e sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza
diversa.
3. I membri dell’Esecutivo regionale hanno l’obbligo di
partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni
qual volta lo richiedano.
Art. 19
L’autorganizzazione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa,
amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a
norma dello Statuto e dei regolamenti.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono
deliberati dall’Ufficio di Presidenza e approvati dal
Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto
della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di
uffici, dei quali si avvalgono l’Ufficio di Presidenza,
le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i
Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del
personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.
Art. 20
I Gruppi consiliari
1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari,
secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero
minimo per comporre un Gruppo è di tre Consiglieri con
la sola eccezione degli eletti espressione di liste che
abbiano concorso alle elezioni in tutto il territorio
regionale. Il limite di tre membri vale in ogni caso per
i Gruppi formati nel corso della legislatura.
2. Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per
l’assolvimento delle funzioni la disponibilità di
strutture e personale ed assegna loro contributi a
carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità
stabiliti con apposito regolamento.
3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto
dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.
Art. 21
Le Giunte consiliari
1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il
Regolamento e la Giunta per le elezioni, le
ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la
loro composizione assicura il rispetto dell’equilibrio
tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della
maggioranza e a quelli dell’opposizione.
2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte
relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni
di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di
competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le
incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio
sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli
di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o
decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con
deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le
incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio
sulla sussistenza del presupposto dell’insindacabilità.
Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle
deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del
presupposto dell’insindacabilità.
5. Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono
richiedere pareri al Collegio per le garanzie
statutarie.
Art. 22
Le Commissioni consiliari
1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e
speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni
sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle
Commissioni è determinata in proporzione alla
consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di
formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e
nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell’ambito delle materie di competenza, le
Commissioni possono disporre l’audizione del Presidente
della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di
Enti ed Aziende dipendenti, dei Dirigenti della Regione;
possono, altresì, invitare rappresentanti di enti
locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali,
professionali o di altre formazioni sociali.
Art. 23
Le Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei
suoi componenti, dispone l’istituzione di Commissioni
d’inchiesta su materie che interessano la Regione.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione
d’inchiesta determina l’oggetto e il termine entro il
quale la Commissione conclude i lavori, che non può
eccedere la durata della legislatura.
3. La Commissione è composta in proporzione alla
consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli
uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa
il segreto d’ufficio, tutte le informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato.
4. Le Commissioni d’inchiesta non possono essere
contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da
un Consigliere indicato dai gruppi di opposizione.
Art. 24
La Commissione di vigilanza
1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente,
organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta
da un Consigliere designato dall’opposizione, alla quale
è attribuito l’esercizio autonomo della funzione di
vigilanza sulla realizzazione del programma e
sull’attività dell’Esecutivo. La Commissione effettua
anche la valutazione sull’attuazione degli atti
normativi e di alta programmazione.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio
sull’attività amministrativa della Regione e dei suoi
uffici, sull'attuazione del programma e dei piani
regionali, nonché sull’attività degli Enti e delle
Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni
delegate agli Enti locali.
Art. 25
La funzione di controllo
1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per
esercitare la funzione di controllo, per valutare gli
effetti delle politiche e per verificare il
raggiungimento dei risultati previsti
2. Le leggi, per l’espletamento delle funzioni di
controllo e valutazione, possono prevedere clausole
valutative che disciplinano dati e informazioni che i
soggetti attuatori sono tenuti a fornire.
Art. 26
Il Comitato per la legislazione
1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del
Regolamento, il Comitato per la legislazione.
Art. 27
Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei
soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo
Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti.
Sezione II
Le prerogative del Consigliere regionale
Art. 28
Lo status di Consigliere
1. Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere si acquista al momento della
proclamazione, fatto salvo l’atto di convalida.
3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al
Consiglio che delibera nella prima riunione utile.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un
Consigliere, l’Ufficio di Presidenza lo sostituisce con
chi ha diritto, ferma restando la convalida. La
sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al
verificarsi della causa.
5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del
candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale, la cui lista o coalizione di liste ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello della lista o della coalizione di
liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi,
l’Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità
stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la
convalida.
6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione
e della sospensione previste dallo Statuto e dalla
legge.
Art. 29
I diritti del Consigliere
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di
interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo
le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini
tassativi per le risposte dell’Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l’esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni
e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e
documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed
Aziende dipendenti dalla Regione. L’obbligo di mantenere
la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si
estende al Consigliere.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con
legge.
Sezione III
La funzione legislativa
Art. 30
L’iniziativa legislativa
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun
Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei
Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli
delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in
numero non inferiore a due e agli elettori della Regione
in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità
Montane e il corpo elettorale esercitano il diritto di
iniziativa mediante presentazione al Presidente del
Consiglio regionale di progetti di legge redatti in
articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.
Art. 31
Il procedimento legislativo
1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio
regionale è esaminato, secondo le disposizioni del
Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio
stesso che, dopo la discussione sui criteri generali,
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per
l’assegnazione e l’esame dei progetti di legge e prevede
procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti;
la dichiarazione di urgenza è motivata.
Art. 32
Il procedimento in Commissione redigente
1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può
attribuire alla Commissione in sede redigente la
discussione generale e l’approvazione dei singoli
articoli del progetto di legge; la votazione finale è
riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta
regionale o un sesto dei componenti del Consiglio
possono richiedere la trattazione secondo il
procedimento ordinario.
2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato
per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica
dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di
delega, alla legge di approvazione del bilancio, del
rendiconto e alla legge finanziaria.
Art. 33
La promulgazione
1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine
diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro
venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
Art. 34
La pubblicazione e la vacatio
1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni,
salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.
2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e
di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza
dell’attività legislativa.
Sezione IV
La potestà regolamentare
Art. 35
L’iniziativa regolamentare
1. L’iniziativa regolamentare appartiene a ciascun
Consigliere e alla Giunta regionale.
Art. 36
Il procedimento regolamentare
1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio
regionale è esaminato, secondo le disposizioni del
Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal
Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali,
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per
l’assegnazione e l’esame dei progetti di regolamento e
prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate
urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
Art. 37
Il procedimento in Commissione redigente e deliberante
1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può
attribuire alla Commissione in sede redigente la
discussione generale e l’approvazione dei singoli
articoli del progetto di regolamento; la votazione
finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la
Giunta regionale o un sesto dei componenti del Consiglio
possono richiedere la trattazione secondo il
procedimento ordinario.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può
attribuire alla Commissione in sede deliberante la
discussione generale, l’approvazione dei singoli
articoli e la votazione finale del progetto di
regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o
un sesto dei componenti del Consiglio possono richiedere
la trattazione secondo il procedimento ordinario.
Art. 38
L’emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la
vacatio
1. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta
entro dieci giorni dalla trasmissione del testo
deliberato.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa
indicazione del Regolamento medesimo.
3. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e
di pubblicità dei regolamenti.
Art. 39
La qualità delle norme e i Testi unici
1. I testi normativi della Regione sono improntati a
principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al
rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità
della normazione.
2. La legge, per materie determinate ed omogenee può
prevedere la redazione di Testi unici regionali,
fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la
sola votazione finale e possono essere abrogati o
modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
Sezione V
La funzione di indirizzo e ispettiva del Consiglio
Art. 40
Gli atti programmatici e di indirizzo generale
1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo
generale della Giunta sono inviati al Consiglio
regionale per l’approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia
esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello
schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento
di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad
impegnare la responsabilità politica della Giunta.
Art. 41
La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori
di Aziende ed Enti
1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della
Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono
comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro
effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia può
disporre l’audizione del nominato.
3. Le nomine degli amministratori di Aziende, Agenzie ed
Enti di competenza della Regione sono effettuate dal
Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli
eligendi e decadono con l’inizio di ogni legislatura
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge
regionale.
Titolo III
L’Esecutivo regionale
Art. 42
L’Esecutivo regionale
1. Gli organi dell’Esecutivo regionale sono il
Presidente della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta
è composta dal Presidente e da un numero massimo di 12
Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L’Aquila e a
Pescara e conservano l’attuale articolazione
territoriale.
Art. 43
Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è
membro del Consiglio regionale; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i
regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo
Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne
stabilisce l’ordine del giorno; indice le elezioni
regionali; è responsabile della pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni
funzione non espressamente riservata dallo Statuto al
Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio
universale e diretto al momento delle elezioni del
Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge
elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni
dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il
Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può
revocare gli Assessori in qualunque momento dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può
altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento
informando preventivamente il Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e
comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle
relazioni tra la Regione e l’Unione Europea, sulle
negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di
Stati esteri.
5. La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie del Presidente comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Art. 44
Il vicepresidente della Giunta
1. Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono
espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 45
Gli Assessori
1. Il Presidente può nominare Assessori esterni al
Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in
possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che
abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori
esterni non può essere complessivamente superiore al 25%
dei componenti la Giunta.
2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo
le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono
responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed
individualmente per gli atti compiuti nell’esercizio
delle funzioni loro delegate.
3. Il Presidente della Giunta nel caso in cui il
Consiglio sfiduci uno o più Assessori provvede alla loro
sostituzione.
Art. 46
La presentazione e l’approvazione del programma
1. Il Presidente della Giunta, nella prima seduta del
Consiglio regionale, si presenta per l’esposizione del
programma. Il programma contiene l’indicazione degli
obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di
realizzazione.
2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il
voto contrario produce gli stessi effetti
dell’approvazione della mozione di sfiducia.
Art. 47
La sfiducia
1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta con mozione motivata
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta.
La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci
giorni dalla presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta comporta la
decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Art. 48
Le funzioni della Giunta
1. La Giunta regionale esercita collegialmente le
proprie funzioni e delibera con l’intervento della
maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei
voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo
diversa decisione della stessa.
Titolo IV
L'Amministrazione regionale
Sezione I
I principi
Art. 49
Il principio di leale collaborazione
1. La Regione promuove e favorisce la consultazione con
lo Stato nel rispetto del principio di leale
collaborazione; coordina la propria azione con quella
delle altre Regioni per la cura di interessi
ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di
gestione comune; collabora con gli enti territoriali e
gli Stati membri dell’Unione Europea e promuove le
intese su materie di comune interesse.
Art. 50
La programmazione
1. La Regione assume il metodo della programmazione come
criterio ispiratore della propria azione.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono
deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il
concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono
basati sulla determinazione di criteri, standard,
requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel
territorio regionale.
4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili
per l’esercizio delle funzioni e i risultati
dell’attività amministrativa.
Art. 51
L’organizzazione, l’attività e il procedimento
1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da
assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza dell’Amministrazione.
2. L’attività amministrativa è svolta secondo i principi
di efficacia, efficienza ed economicità; ubbidisce al
principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di
leale collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano che lo
svolgimento dell’attività amministrativa avvenga nel
rispetto del principio del giusto procedimento.
Art. 52
La separazione tra indirizzo politico amministrativo e
gestione
1. Gli organi dell’Esecutivo regionale esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi compresi quelli che
impegnano l’Amministrazione regionale verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono
responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti con
l’Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal
contratto.
Art. 53
L’attuazione dei principi in materia di pubblica
amministrazione regionale
1. La legge regionale detta disposizioni di attuazione
dei principi che regolano l’organizzazione e l’attività
amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi
di indirizzo politico e i dirigenti. L’accesso
all’Amministrazione regionale è disciplinato dalla
legge; il rapporto di impiego del personale è regolato
dalla legge e dal contratto.
Sezione II
Le forme di organizzazione
Art. 54
Le Agenzie regionali
1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali
per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate
dall’assegnazione di un compito specifico e di risorse
organizzative ed economiche, con direzione e
responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti
dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla
Giunta.
Art. 55
L’istituzione di Enti e Aziende
1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie
attività, può istituire con legge Enti secondo i
principi che regolano l’attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di
Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro
attività è regolata dal diritto comune, compreso il
rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli
Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di
revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali.
Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al
personale regionale, salva diversa disposizione di
legge.
5. L’istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo
conto del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità, per lo svolgimento di attività di
interesse generale.
6. L’esercizio di funzioni da parte di Commissari
all’interno degli Enti e delle Aziende regionali non può
protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola
volta, in presenza di comprovate necessità.
Art. 56
Le partecipazioni societarie
1. La Regione può partecipare a società costituite
secondo il diritto comune, operanti in settori di
interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può
promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce
la misura e ne determina presupposti e condizioni, con
riferimento all’atto costitutivo e allo statuto sociale.
3. La costituzione di società e la partecipazione
regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà
e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di
interesse generale.
Titolo V
La finanza regionale
Sezione I
Le entrate e i beni
Art. 57
I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi
erariali
1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia
finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi
propri in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge che
definisce anche le modalità di accertamento e
riscossione.
Art. 58
Il fondo perequativo
1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale
per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà
interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo
i principi fondamentali della legge statale.
2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a
determinare il complesso delle entrate regionali senza
vincolo di destinazione.
Art. 59
Il demanio e il patrimonio
1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della
Regione secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato.
Sezione II
Il bilancio e la contabilità
Art. 60
Il Documento di programmazione economica e finanziaria
regionale
1. Il Documento di programmazione economica e
finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di
ogni anno al Consiglio regionale che lo approva entro il
30 settembre.
2. Il Documento di programmazione economica e
finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie
su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
3. Il Documento di programmazione economica e
finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli
interventi e determina i programmi, i progetti e le
azioni.
Art. 61
Il bilancio e gli altri documenti contabili
1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un
periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono
deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta
sulla base del Documento di programmazione economica e
finanziaria approvato dal Consiglio.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono
presentati entro dieci giorni dall’adozione dal
Presidente della Giunta al Consiglio che li approva
entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare
variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso
dell’esercizio mediante provvedimenti amministrativi di
competenza della Giunta.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono
essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
indica i mezzi per farvi fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
autorizzato se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
7. L’approvazione del rendiconto annuale generale della
Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell’anno
successivo, sulla base di un progetto di legge
presentato dal Presidente della Giunta.
8. L’assestamento di bilancio è approvato con legge
entro il 30 settembre di ogni anno nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio.
9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina
la sessione di bilancio.
Art. 62
La legge finanziaria
1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi
previsti dalla legge di contabilità regionale.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme
con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze
individuate dal Documento di programmazione economica e
finanziaria regionale; produce i propri effetti per il
primo anno di previsione del bilancio pluriennale.
3. Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla
Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e
documenti economico-finanziari.
4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi
e stabilire nuove spese.
Art. 63
I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende
1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e
delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e
nelle forme stabilite dalla legge di contabilità
regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art. 64
La legge di contabilità e il servizio di tesoreria
1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti
di cui all’articolo 119 della Costituzione e dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.
Sezione III
I controlli interni
Art. 65
I controlli interni. Il Collegio dei revisori dei conti
1. La Regione, nell’ambito della propria autonomia,
istituisce con legge il sistema dei controlli interni e
il Collegio regionale dei revisori dei conti; definisce
le misure idonee a consentire l’analisi ed il controllo
dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa,
della gestione e delle decisioni organizzative;
individua la corretta quantificazione delle conseguenze
finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i
controlli interni sulla sua amministrazione.
Titolo VI
Gli strumenti di raccordo
Sezione I
I rapporti Regione - Stato
Art. 66
La collaborazione e la partecipazione
1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di
collaborazione e partecipazione agli Organi dell’Unione
Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della
collaborazione e partecipazione.
Art. 67
La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni
1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato,
partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui
lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le
modalità di cui all’art. 117 della Costituzione, sono
ratificate con legge regionale.
4. La Regione può inviare propri rappresentanti in
organismi internazionali o dell’Unione Europea di cui
facciano parte Stati federati o Regioni autonome.
Sezione II
I rapporti Regione - Enti locali
Capo I
I principi
Art. 68
L’attribuzione e la delega di funzioni regionali
1. La Regione nel rispetto dell’autonomia delle
Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli
altri Enti locali assicura l’assolvimento di tutti i
compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge
attribuisce o delega agli Enti locali funzioni
amministrative in materie di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio è
incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono
svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti
di ambito territoriale maggiore, o riservate alla
competenza della Regione.
3. La legge può attribuire o delegare funzioni
amministrative a determinate categorie di Enti locali o
a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità
delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della
differenziazione esistente tra gli Enti locali
riceventi.
Art. 69
Le funzioni amministrative conferite
1. La legge assicura la copertura finanziaria delle
funzioni amministrative conferite e la dotazione di
personale.
2. La Giunta, in caso d’inerzia o d’incapacità di
funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti
necessari ad assicurare la gestione regionale diretta,
secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati
agli Enti locali.
Capo II
Il Consiglio delle autonomie locali
Art. 70
Il Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di
consultazione della Regione e di partecipazione degli
Enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da
venti membri individuati secondo le prescrizioni della
legge.
3. Il Consiglio delle autonomie locali elegge tra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza;
adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il
regolamento per il proprio funzionamento che è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di
personale necessari per il funzionamento del Consiglio
delle autonomie locali.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può ricorrere al
Collegio regionale per le garanzie statutarie per
l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con
questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti
locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie Locali può proporre alla
Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della
questione di legittimità costituzionale nei casi
previsti dall’art. 127, comma 2, della Costituzione.
Art. 71
Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su
richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei
casi indicati dalla legge, che definisce anche le
procedure per l’acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere
sul Documento di programmazione economica e finanziaria
regionale, sugli atti di proposta dei documenti
economico-finanziari e sulle proposte di legge e di
regolamento inerenti l’attribuzione di delega delle
competenze che riguardano gli Enti locali; formula
proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna
il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle
proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al
parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in
materia di conferimento di funzioni amministrative e di
riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del
sistema degli Enti locali previste da leggi regionali
sono di competenza del Consiglio delle autonomie locali.
Sezione III
I rapporti Regione - autonomie funzionali
Art. 72
La Conferenza regionale per la programmazione
1. La Conferenza regionale per la programmazione,
istituita presso la presidenza della Giunta, è organo
consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal
Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che
provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle
autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei
sindacati, del terzo settore, degli ex parlamentari e
degli ex consiglieri attraverso le rispettive
associazioni regionali, dell’associazionismo e del
volontariato.Si riunisce almeno due volte l’anno;
esamina il documento di programmazione economica e
finanziaria regionale e gli atti di proposta dei
documenti economico-finanziari; formula proposte e
indirizzi; valuta la relazione che accompagna il
rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di
modifica dello Statuto.
Titolo VII
I referendum
Art. 73
La partecipazione al referendum
1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel
giorno della consultazione, sono elettori della Regione.
Art. 74
L’indizione del referendum abrogativo e i soggetti
legittimati alla richiesta
1. Il Presidente della Giunta regionale indice
referendum per l’abrogazione totale o parziale di una
legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto
amministrativo generale o di programmazione, quando lo
richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli
comunali che rappresentino almeno un quinto della
popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità di
svolgimento del referendum abrogativo.
Art. 75
I limiti del referendum abrogativo
1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere
ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal
Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e
gli atti che costituiscano adempimento di obblighi
costituzionali, internazionali o europei della Regione o
di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi
precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei
mesi successivi alla elezione del Consiglio.
Art. 76
Il procedimento del referendum abrogativo
1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in
modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti
legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il
Collegio valuta l’ammissibilità a norma della
Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica
la regolarità della richiesta e del procedimento a norma
dello Statuto e della legge regionale; comunica l’esito
del referendum al Presidente della Giunta che lo
proclama. L’atto di proclamazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di approvazione, la norma o l’atto
amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno
dalla pubblicazione della proclamazione dell’esito. Il
termine può essere prorogato fino a centoventi giorni
con legge.
4. Nel caso che la proposta non raggiunga l’una o
l’altra delle maggioranze prescritte, non può essere
nuovamente formulata nel corso della legislatura.
Art. 77
Il referendum consultivo
1. L’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la
fusione di due o più Comuni nel territorio regionale,
sono sottoposti a referendum consultivo delle
popolazioni interessate, prima di essere approvati con
legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che
interessano particolari categorie e settori della
popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento
del referendum consultivo.
Titolo VIII
Gli strumenti di garanzia
Art. 78
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie
1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è
organo di consulenza della Regione. È composto da cinque
esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle
Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti
dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie
statutarie dura in carica cinque anni e non è
immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per
l’elezione ed il funzionamento del Collegio regionale
per le garanzie statutarie.
Art. 79
Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie
statutarie
1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie
svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime
pareri e rende valutazioni:
a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra
gli organi della Regione;
b) sull’ammissibilità dei referendum e delle iniziative
popolari;
c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle
deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei
consiglieri;
d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso
contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con
motivata decisione.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge
elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo
svolgimento delle elezioni.
Art. 80
La Commissione regionale per le pari opportunità
1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità e
della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle
differenze di genere e per il superamento di ogni
discriminazione; esercita le funzioni consultive e di
proposta in relazione all’attività del Consiglio e della
Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla
valutazione dell’impatto equitativo di genere sulle
politiche regionali.
Art. 81
L’Ufficio del difensore civico
1. L’Ufficio del difensore civico regionale è autorità
indipendente della Regione preposta alla tutela
amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al
Consiglio regionale.
2. L’Ufficio del difensore civico è regolato dalla
legge.
Art. 82
L’Osservatorio dei diritti
1. La Regione istituisce l’Osservatorio dei diritti con
la finalità di verificare costantemente e periodicamente
l’attività e lo stato di attuazione delle iniziative
relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L’Osservatorio informa l’opinione pubblica
sull’attività della Regione.
3. L’istituzione, la composizione, l’organizzazione e le
modalità di azione dell’Osservatorio sono regolati con
legge.
Titolo IX
Le disposizioni finali e transitorie
Art. 83
La partecipazione alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali
1. Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i
rappresentanti della Regione alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali che riferiscono
al Consiglio sull’andamento dei lavori della
Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la
rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto
con il Presidente della Giunta, la formazione
dell’orientamento della Regione.
Art. 84
Il funzionamento dei controlli
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto
il Consiglio approva la legge sui controlli interni.
2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle
Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente
della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio
delle Autonomie locali non sia ancora costituito,
provvede il Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle Associazioni rappresentative dei
Comuni, delle Province a livello regionale.
3. L’attività del Consiglio regionale non è soggetta al
controllo della Corte dei conti.
Art. 85
L’indizione delle elezioni e l’amministrazione
straordinaria della Regione
1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio
regionale o la rimozione del Presidente della Giunta
avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi
violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale
l’amministrazione straordinaria della Regione è regolata
dal decreto di cui all’art.126, primo comma, della
Costituzione che determina anche i termini per
l’indizione delle elezioni.
2. Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio
per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale
sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta
dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La
Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta
e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e
2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza
della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale
sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti
nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal
Presidente della Giunta, secondo le modalità definite
dalla legge elettorale.
Art. 86
La pubblicazione e l’entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto, dopo la seconda deliberazione a
maggioranza assoluta, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione per la decorrenza del termine di
trenta giorni, per l’eventuale impugnazione da parte del
Governo della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale.
2. Nel caso in cui il Governo non promuova ricorso
dinanzi alla Corte entro il termine indicato, lo Statuto
è pubblicato nuovamente nel Bollettino Ufficiale della
Regione, per la decorrenza del termine di tre mesi utile
per la presentazione della richiesta del referendum
popolare confermativo.
3. L’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale
sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione; dopo la sentenza della Corte costituzionale lo
Statuto è riesaminato dal Consiglio regionale
limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime
per le deliberazioni consequenziali. Lo Statuto subito
dopo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
4. Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui,
trascorso il termine di tre mesi, non sia stato
richiesto referendum. Nel caso il referendum sia
richiesto lo Statuto è promulgato e pubblicato se è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
5. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle modifiche dello Statuto.
Art. 87
Gli effetti dell’approvazione dello Statuto e della
legge elettorale
1. L’entrata in vigore dello Statuto e l’approvazione
della legge elettorale non determinano lo scioglimento
del Consiglio, né la decadenza della Giunta regionale.
2. La composizione del Consiglio e della Giunta resta
immutata sino alle nuove elezioni.
3. Con l’entrata in vigore dello Statuto e della legge
elettorale termina il regime transitorio, previsto
dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1.
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n.139/3
del 20.7.2004, ha approvato lo Statuto della Regione
Abruzzo.
IL PRESIDENTE
L’Aquila, 27 luglio 2004 |