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Sommario
Preambolo
Parte I
Titolo I - Definizione e
obiettivi dell'unione
Titolo II - Diritti
fondamentali e cittadinanza dell'unione
Titolo III - Competenze
dell'unione
Titolo IV - Istituzioni e
organi dell'unione
Capo I - Quadro
istituzionale
Capo II - Le altre
istituzioni e gli organi consultivi dell'unione
Titolo V - Esercizio
delle competenze dell'unione
Capo I - Disposizioni
comuni
Capo II - Disposizioni
particolari
Capo III - Cooperazioni
rafforzate
Titolo VI - La vita
democratica dell'unione
Titolo VII - Finanze
dell'unione
Titolo VIII - L'unione e
l'ambiente circostante
Titolo IX - Appartenenza
all'unione
Parte II - Carta dei
diritti fondamentali dell'unione preambolo
Capitolo I- Dignità
Titolo II - Libertà
Titolo III - Uguaglianza
Titolo IV - Solidarietà
Titolo V -Cittadinanza
Titolo VI - Giustizia
Titolo VII - Disposizioni generali che disciplinano
l'interpretazione e l'applicazione della carta
Parte III- Le politiche e
il funzionamento dell'unione
Titolo I - Disposizioni
di applicazione generale
Titolo II - Non
discriminazione e cittadinanza
Titolo III - Politiche e
azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 1 - Instaurazione
e funzionamento del mercato interno
Sezione 2 - Libera
circolazione delle persone e dei servizi
Sottosezione 1 -
Lavoratori
Sottosezione 2 - Libertà
di stabilimento
Sottosezione 3 - Libera
prestazione di servizi
Sezione 3 - Libera
circolazione delle merci
Sottosezione 1 - Unione
doganale
Sottosezione 2
- Cooperazione doganale
Sottosezione 3 - Divieto
delle restrizioni quantitative
Sezione 4 - Capitali e
pagamenti
Sezione 5 - Regole di
concorrenza
Sottosezione 1 - Regole
applicabili alle imprese
Sottosezione 2 - Aiuti
concessi dagli Stati membri
Sezione 6 - Disposizioni
fiscali
Sezione 7 - Disposizioni
comuni
Capo II - Politica
economica e monetaria
Sezione 1 - Politica
economica
Sezione 2 -Politica
monetaria
Sezione 3 - Disposizioni
istituzionali
Sezione 4 - Disposizioni
specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
Sezione 5 - Disposizioni
transitorie
Capo III - Politiche in
altri settori
Sezione 1 - Occupazione
Sezione 2 - Politica
sociale
Sezione 3 - Coesione
economica, sociale e territoriale
Sezione 4 -Agricoltura e
pesca
Sezione 5 -Ambiente
Sezione 6 - Protezione
dei consumatori
Sezione 7 -Trasporti
Sezione 8 - Reti
transeuropee
Sezione 9 - Ricerca e
sviluppo tecnologico e spazio
Sezione 10 - Energia
Capo IV - Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia
Sezione 1 - Disposizioni
generali
Sezione 2- Politiche
relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e
all'immigrazione
Sezione 3-Cooperazione
giudiziaria in materia civile
Sezione 4 -Cooperazione
giudiziaria in materia penale
Sezione 5- Cooperazione
di polizia
Capo V - Settori nei quali l'unione può decidere di
svolgere un' azione di sostegno, di coordinamento o di
complemento
Sezione 1 -Sanità
pubblica
Sezione 2 - Industria
Sezione 3 -Cultura
Sezione 4 - Turismo
Sezione 5 - Istruzione‚
gioventù, sport e formazione professionale
Sezione 6 -Protezione
civile
Sezione 7 - Cooperazione
amministrativa
TITOLO IV - ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
TITOLO V - AZIONE ESTERNA
DELL'UNIONE
Capo I - Disposizioni di
applicazione genERALE
Capo II - Politica estera
e di sicurezza comune
Sezione 1 - Disposizioni
comuni
Sezione 2 - Politica di
sicurezza e di difesa comune
Sezione 3 - Disposizioni
finanziarie
Capo III - Politica
commerciale comune
Capo IV - Cooperazione
con i paesi terzi e aiuto umanitario
Sezione 1 - Cooperazione
allo sviluppo
Sezione 2 -Cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Sezione 3 - Aiuto
umanitario
Capo V - Misure
restrittive
Capo VI - Accordi
internazionali
Capo Vii - Relazioni dell'unione con le organizzazioni
internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'unione
Capo VIII - Attuazione
della clausola di solidarietà
TITOLO VI - FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE
Capo I - Disposizioni
istituzionali
Sezione 1 - Le
istituzioni
Sottosezione 1- Il
Parlamento europeo
Sottosezione 2 - Il
Consiglio europeo
Sottosezione 3 - Il
Consiglio dei ministri
Sottosezione 4 - La
Commissione europea
Sottosezione 5- La Corte
di giustizia dell'Unione europea
Sottosezione 5 bis - La
Banca centrale europea
Sottosezione 6 - La Corte
dei conti
Sezione 2 - Gli organi
consultivi dell'Unione
Sottosezione 1 - Il
Comitato delle regioni
Sottosezione 2 - Il
Comitato economico e sociale
Sezione 3 - La Banca
europea per gli investimenti
Sezione 4 - Disposizioni
comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
Capo II - Disposizioni
finanziarie
Sezione 1 -Quadro
finanziario pluriennale
Sezione 2 - Bilancio
annuale dell'Unione
Sezione 3- Esecuzione del
bilancio e scarico
Sezione 4 - Disposizioni
comuni
Sezione 5 - Lotta contro
la frode
Capo III - Cooperazioni
rafforzate
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
COMUNI
Parte IV - Disposizioni
generali e finali
Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI
BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ
LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA
MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE
DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL
PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA
REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e
umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili
della persona, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze
dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del
progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi
abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole
restare un continente aperto alla cultura, al sapere e
al progresso sociale; che desidera approfondire il
carattere democratico e trasparente della vita pubblica
e operare a favore della pace, della giustizia e della
solidarietà nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della
loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi
a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre
più stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai
suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel
rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza
delle loro responsabilità nei confronti delle
generazioni future e della Terra, la grande avventura
che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza
umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei
trattati che istituiscono le Comunità europee e del
trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità
dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver
elaborato il progetto della presente Costituzione a nome
dei cittadini e degli Stati d'Europa, HANNO DESIGNATO
COME PLENIPOTENZIARI: SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA SUA MAESTÁ LA REGINA DI
DANIMARCA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA SUA MAESTÁ IL RE DI
SPAGNA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE LA
PRESIDENTE DELL'IRLANDA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO LA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUA ALTEZZA REALE IL
GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DI UNGHERIA IL PRESIDENTE DI MALTA SUA MAESTÁ LA REGINA
DEI PAESI BASSI
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SLOVACCA LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA IL
GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SUA MAESTÁ LA REGINA DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD I QUALI,
dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni
che seguono:
PARTE I
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
Articolo 1
Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà
dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un
futuro comune, la presente Costituzione istituisce
l'Unione europea, alla quale gli Stati membri
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi
comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati
membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed
esercita sulla base del modello comunitario le
competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che
rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
Articolo 2
Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui
valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia,dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i
diritti delle persone appartenenti a una minoranza.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 3
Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge
di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e
un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e
non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva,che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso
scientifico e tecnologico. L'Unione combatte
l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e
uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela
dei diritti del minore. Essa promuove la coesione
economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra
gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione
afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo,
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti
umani, in particolare dei diritti del minore, e alla
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi
appropriati, in ragione delle competenze che le sono
attribuite nella Costituzione.
Articolo
4
Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione
delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e
la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed
al suo interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte
salve le disposizioni particolari da essa previste, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
Articolo 5
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta
l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla
Costituzione e la loro identità nazionale insita nella
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in
particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità
territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di
tutela della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione
e gli Stati membri si rispettano e si assistono
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti
dalla Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni
misura di carattere generale o particolare atta ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione
l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
Articolo 6
Diritto dell'Unione
La Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze a questa attribuite
prevalgono sul diritto degli Stati membri.
Articolo 7
Personalità giuridica
L'Unione ha personalità
giuridica.
Articolo 8
I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione
rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo
blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della
Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta
l'Unione.
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 9
Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei
diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri,fanno parte del
diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo 10
Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono
soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese
terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento
europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di
ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti
sono esercitati secondo le condizioni e i limiti
definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in
sua applicazione.
TITOLO III
COMPETENZE DELL'UNIONE
Articolo 11
Principi fondamentali
1. La delimitazione delle
competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione
si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione
agisce nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per
realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione
appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori
che non sono di sua competenza esclusiva,l'Unione
interviene soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a
livello centrale né a livello regionale e locale, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti
dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a
livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano
il principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto di tale principio
secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno
al di là di quanto necessario per il raggiungimento
degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni
dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo 12
Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione
attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un
determinato settore, solo l'Unione può legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati
membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati
dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una
competenza concorrente con quella degli Stati membri in
un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente
vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano
la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha
esercitato la propria o ha deciso di cessare di
esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche
economiche e occupazionali secondo le modalità previste
nella parte III, la definizione delle quali è di
competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una
politica estera e di sicurezza comune,compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa
comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla
Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni
intese a sostenere, coordinare o completare l'azione
degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro
competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni
della parte III relative a tali settori non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze
dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della
parte III relative a ciascun settore.
Articolo 13
Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza
esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al
funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta
è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel
quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la
conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo
dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare
le sue competenze a livello interno o nella misura in
cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.
Articolo 14
Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza
concorrente con quella degli Stati membri quando la
Costituzione le attribuisce una competenza che non
rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella
degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nella parte III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle
risorse biologiche del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità
pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella
parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico
e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di
programmi, senza che l'esercizio di tale competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di
esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e
dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 15
Coordinamento delle
politiche economiche e occupazionali1. Gli Stati membri
coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta
delle misure, in particolare gli indirizzi di massima
per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è
l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il
coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati
membri, in particolare definendo gli orientamenti per
dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il
coordinamento delle politiche sociali degli Stati
membri.
Articolo 16
Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza
dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i settori della politica estera e
tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione,
compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza
riserve la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà
reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo
settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli
interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua
efficacia.
Articolo 17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento
L'Unione ha competenza
per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento. I settori di tali azioni, nella loro
finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione
professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Articolo 18
Clausola di flessibilità
1. Se un'azione
dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle
politiche definite nella parte III, per realizzare uno
degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che
quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti
a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione europea e
previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le
misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di
controllo del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei
parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente
articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi
in cui la Costituzione la esclude.
TITOLO IV
ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 19
Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un
quadro istituzionale che mira a:
- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e
quelli degli Stati membri,- garantire la coerenza,
l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle
sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle
attribuzioni che le sono conferite dalla
Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa
previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale
cooperazione.
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al
Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di
bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e
consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti
dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere
superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei
cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per
Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più
di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa
del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo,
una decisione europea che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al
primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto,per un
mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il
presidente e l'ufficio di presidenza.
Articolo
21
Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo
dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche
generali. Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o
di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal
presidente della Commissione. Il ministro degli affari
esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su
convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo
richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può
decidere di farsi assistere da un ministro e il
presidente della Commissione da un membro della
Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente
convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo
nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
Articolo 22
Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo
elegge il presidente a maggioranza qualificata per un
periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è
rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa
grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori
del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente
della Commissione e in base ai lavori del Consiglio
"Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso
in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo
ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo
livello e in tale veste, la rappresentanza esterna
dell'Unione per le materie relative alla politica estera
e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può
esercitare un mandato nazionale.
Articolo 23
Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio esercita,
congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni
di definizione delle politiche e di coordinamento alle
condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di
ciascuno Stato membro a livello ministeriale,abilitato a
impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta
e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata,
salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.
Articolo 24
Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si
riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne
assicura il seguito in collegamento con il presidente
del Consiglio europeo e la Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione
dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata
una decisione europea che stabilisce l'elenco delle
altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi
degli Stati membri è responsabile della preparazione dei
lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando
delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A
tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in
due parti dedicate,rispettivamente, alle deliberazioni
su atti legislativi dell'Unione e alle attività non
legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad
eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata
dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio
secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente
alle condizioni previste da una decisione europea del
Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 25
Definizione della
maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e
di Consiglio
1. Per maggioranza
qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti
Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro
membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non
delibera su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino
almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo
allorché delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente
della Commissione non partecipano al voto.
Articolo 26
La Commissione europea
1. La Commissione
promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila
sull'applicazione della Costituzione e delle misure
adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto
il controllo della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i
programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite
dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di
sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla
Costituzione. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad
accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione, salvo che la
Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti
sono adottati su proposta della Commissione se la
Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla
loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra
personalità che offrono tutte le garanzie di
indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della
Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli
affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione
di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un
numero di membri, compreso il presidente e il ministro
degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due
terzi del numero degli Stati membri, a meno che il
Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida
di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini
degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione
paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito
da una decisione europea adottata all'unanimità dal
Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di
assoluta parità per quanto concerne la determinazione
dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro
cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto
tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini
di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni
successive è costituita in modo da riflettere in maniera
soddisfacente la molteplicità demografica e geografica
degli Stati membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in
piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo
2, i membri della Commissione non sollecitano né
accettano istruzioni da alcun governo, istituzione,
organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione
dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi
al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare
una mozione di censura della Commissione secondo le
modalità di cui all’articolo 340. Se tale mozione è
adottata, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli
affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che
esercita in seno alla Commissione.
Articolo 27
Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle
elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato
le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata, propone al
Parlamento europeo un candidato alla carica di
presidente della Commissione. Tale candidato è eletto
dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza,
il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato,
che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa
procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente
eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione. Queste
sono selezionate in base alle proposte presentate dagli
Stati membri, conformemente ai criteri di cui
all’articolo 26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo
comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri
dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono
soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione
del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione
la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che
delibera a maggioranza qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la
Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per
assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità
della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il
ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri
della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il
presidente glielo chiede. Il ministro degli affari
esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente
alla procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1, se
il presidente glielo chiede.
Articolo 28
Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del
presidente della Commissione, nomina il ministro degli
affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può
porre fine al suo mandato mediante la medesima
procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la
politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di
detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto
riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede
il Consiglio "Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei
vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza
dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla
Commissione, è incaricato delle responsabilità che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni
esterne e del coordinamento degli altri aspetti
dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di
queste responsabilità in seno alla Commissione e
limitatamente alle stesse, il ministro degli affari
esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che
regolano il funzionamento della Commissione, per quanto
compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo 29
La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia
dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il
rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per
Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato
membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di
giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste
agli articoli 355 e 356. Sono nominati di comune accordo
dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e
gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si
pronuncia conformemente alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da
un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle
giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del
diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati
dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
CAPO II
LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Articolo 30
La Banca centrale europea
1. La Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali degli Stati
membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Euro
sistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli
organi decisionali della Banca centrale europea.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche
centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche
economiche generali nell'Unione per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge
ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla
parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha
personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle
sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano
tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie
all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli
articoli da III-185 a III-191 e dell’articolo 196 e alle
condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri
la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche
centrali conservano le loro competenze nel settore
monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la
Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di
atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a
livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea,
la loro composizione e le loro modalità di funzionamento
sono definiti agli artticoli-382 e III-383 e nello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.
Articolo 31
La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è
un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti
dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato
membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Articolo 32
Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un
Comitato delle regioni e da un Comitato economico e
sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da
rappresentanti delle collettività regionali e locali che
sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di
una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da
rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,
di lavoratori dipendenti e di altri attori
rappresentativi della società civile, in particolare nei
settori socioeconomico, civico, professionale e
culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali
comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro
attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli
articoli da 386 a 392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura
della loro composizione sono riesaminate a intervalli
regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione
economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle
decisioni europee a tal fine.
TITOLO V
ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 33
Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per
esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come
strumenti giuridici,conformemente alla parte III, la
legge europea, la legge quadro europea, il regolamento
europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i
pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata
generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che
vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla scelta
della forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di
portata generale volto all'attuazione degli atti
legislativi e di talune disposizioni specifiche della
Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro
destinatario per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.
La decisione europea è un atto non legislativo
obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa de i
destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti
di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto
vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il
Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo 34
Atti legislativi
1. Le leggi e leggi
quadro europee sono adottate congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della
Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria
prevista all’articolo 396. Se le due istituzioni non
raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
2. Nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee sono adottate dal Parlamento europeo con la
partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la
partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure
legislative speciali.
3. Nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee possono essere adottate su iniziativa di un
gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su
richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea
per gli investimenti.
Articolo 35
Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo
adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei
casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dalla
Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su
proposta della Commissione in tutti i casi in cui la
Costituzione prevede che adotti atti su proposta della
Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei
quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto
dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea
nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
raccomandazioni.
Articolo 36
Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi
quadro europee possono delegare alla Commissione il
potere di adottare regolamenti europei delegati che
completano o modificano determinati elementi non
essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e
la durata della delega di potere. Gli elementi
essenziali di un settore sono riservati alla legge o
legge quadro europea e non possono pertanto essere
oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano
esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,
che possono essere le seguenti:a) il Parlamento europeo
o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore
soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o
legge quadro europea, il Parlamento europeo o il
Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 37
Atti esecutivi
1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure di diritto interno necessarie
per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici
debitamente motivati e nelle circostanze previste
all’articolo 40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce
preventivamente le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di
regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee
d'esecuzione.
Articolo 38
Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
1. Qualora la
Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto
delle procedure applicabili e del principio di
proporzionalità di cui all’articolo 11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento
alle proposte, iniziative, raccomandazioni,richieste o
pareri previsti dalla Costituzione.
Articolo 39
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi
quadro europee adottate secondo la procedura legislativa
ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento
europeo e dal presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente
dell'istituzione che le ha adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in
vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza
di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione
che li ha adottati.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da
essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel
paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 40
Disposizioni particolari relative alla politica estera e
di sicurezza comune
1. L'Unione europea
persegue una politica estera e di sicurezza comune
fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà
politica degli Stati membri, sull'individuazione delle
questioni di interesse generale e sulla realizzazione di
un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni
degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi
strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua
politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio
elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e conformemente alla
parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le
decisioni europee necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata
dal ministro degli affari esteri dell'Unione ed agli
Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli
dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio
europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di
politica estera e di sicurezza di interesse generale per
definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena
internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa
ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro
consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di
Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la
convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa
affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena
internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune,
il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni
europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella
parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato
membro, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio
della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono
escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi
a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli
previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto
informato della sua evoluzione.
Articolo 41
Disposizioni particolari relative alla politica di
sicurezza e di difesa comune
1. La politica di
sicurezza e di difesa comune costituisce parte
integrante della politica estera e di sicurezza comune.
Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità
operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione
può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione
dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta
delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si
basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende
la graduale definizione di una politica di difesa comune
dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando
il Consiglio europeo,deliberando all'unanimità, avrà
così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione
in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo
non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta
gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico
per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa
comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato
del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica
comune di sicurezza e di difesa adottata in tale
contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione,
per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa
comune, capacità civili e militari per contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze
multinazionali possono mettere anche tali forze a
disposizione della politica di sicurezza e di difesa
comune. Gli Stati membri s'impegnano a migliorare
progressivamente le loro capacità militari. È istituita
un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di
difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli
armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di
individuare le esigenze operative,promuovere misure per
rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del
caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a
rafforzare la base industriale e tecnologica del settore
della difesa,partecipare alla definizione di una
politica europea delle capacità e degli armamenti, e
assistere il Consiglio nella valutazione del
miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di
sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti
all'avvio di una missione di cui al presente articolo,
sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità
su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione
o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai
mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del
caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una
missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati
membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e
di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta
missione è disciplinato dall’articolo 310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati
in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto
impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni
più impegnative instaurano una cooperazione strutturata
permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall’articolo 312. Essa lascia
impregiudicato l’articolo 309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione
armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono
tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi
in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il
carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore
rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito
dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che
resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento
della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione
della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto
informato della sua evoluzione.
Articolo 42
Disposizioni particolari relative allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia
1. L'Unione costituisce
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee
intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei
settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità
competenti degli Stati membri, in particolare sulla base
del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità
competenti degli Stati membri, compresi i servizi di
polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
specializzati nel settore della prevenzione e
dell'individuazione dei reati.
2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai
meccanismi di valutazione previsti all’articolo 260.
Essi sono associati al controllo politico di Europol e
alla valutazione delle attività di Eurojust,
conformemente agli articoli 276 e 273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale, conformemente all’articolo 264.
Articolo 43
Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati
membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un
attacco terroristico o sia vittima di una calamità
naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti
gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari
messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio
degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la
popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo
territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo
territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono
previste all’articolo 329.
CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 44
Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che
intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive
dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed
esercitare tali competenze applicando le pertinenti
disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le
modalità previsti nel presente articolo e negli articoli
da 416 a 423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere
i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di
integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti
gli Stati membri ai sensi dell’articolo 418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione
rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza,
qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da
detta cooperazione non possono essere conseguiti entro
un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a
condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati
membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di
cui all’articolo 419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle
sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una
cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre
il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio
non delibera su proposta della Commissione o del
ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il
72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione
rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti.
Non sono considerati un acquis che deve essere accettato
dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
Articolo 45
Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in
tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei
cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte
delle sue istituzioni, organi e organismi.
Articolo 46
Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento
dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a
livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio
europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel
Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti
nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella
maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a
formare una coscienza politica europea e ad esprimere la
volontà dei cittadini dell'Unione.
Articolo 47
Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno
ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni
in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza
delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad
ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un
milione, che abbiano la cittadinanza di un numero
significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione,nell'ambito delle
sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata
su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono
necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della Costituzione. La legge europea
determina le disposizioni relative alle procedure e alle
condizioni necessarie per la presentazione di una
iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di
Stati membri da cui devono provenire.
Articolo 48
Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione riconosce e
promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello,
tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali.
Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto
della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per
la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo
sociale.
Articolo 49
Il mediatore europeo
Un mediatore europeo,
eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle
condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce
tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore
europeo esercitale sue funzioni in piena indipendenza.
Articolo 50
Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione
1. Al fine di promuovere
il buon governo e garantire la partecipazione della
società civile, le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica,
così come il Consiglio allorché delibera e vota in
relazione ad un progetto di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni
previste nella parte III, ai documenti delle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a
prescindere dal loro supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le
limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati
applicabili al diritto di accesso a tali documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce
nel suo regolamento interno disposizioni specifiche
riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente
alla legge europea di cui al paragrafo 3.
Articolo 51
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme
relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale
da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, e da parte degli Stati membri
nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati. Il
rispetto di tali norme è soggetto al controllo di
autorità indipendenti.
Articolo 52
Status delle chiese e delle organizzazioni non
confessionali
1. L'Unione rispetta e
non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le
associazioni o comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono,
in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni
filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico,
l'Unione mantiene un dialogo aperto,trasparente e
regolare con tali chiese e organizzazioni.
TITOLO VII
FINANZE DELL'UNIONE
Articolo 53
Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le
spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere
iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla
parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in
pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per
la durata dell'esercizio finanziario annuale in
conformità della legge europea di cui all’articolo 412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede
l'adozione preliminare di un atto giuridicamente
vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla
sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente
in conformità della legge europea di cui all’articolo
412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione,
prima di adottare atti che possono avere incidenze
rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese
derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i
limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto
del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo
55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di
sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione
cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio
siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente
all’articolo 415, combattono la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione.
Articolo 54
Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei
mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente
tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le
disposizioni relative al sistema delle risorse proprie
dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire
nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una
categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli
Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure
di esecuzione del sistema delle risorse proprie
dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella
legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il
Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento
europeo.
Articolo 55
Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario
pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento
delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse
proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei
massimali annui degli stanziamenti per impegni,
conformemente all’articolo 402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro
finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che
lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel
rispetto del quadro finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che consente al Consiglio di
deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la
legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
Articolo 56
Bilancio dell'Unione
La legge europea
stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all’articolo 404.
TITOLO VIII
L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
Articolo 57
L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con
i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di
creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato
sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni
strette e pacifiche basate sulla cooperazione
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere
accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi
possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la
possibilità di condurre azioni in comune. La loro
attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO IX
APPARTENENZA ALL'UNIONE
Articolo 58
Criteri di ammissibilità e procedura di adesione
all'Unione
1. L'Unione è aperta a
tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui
all’articolo 2 e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro
dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
informati di tale domanda. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione della Commissione e
previa approvazione del Parlamento europeo, che si
pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le
condizioni e le modalità dell'ammissione formano
l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato
candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti
gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 59
Sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione
1. Il Consiglio, su
iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su
iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta
della Commissione, può adottare una decisione europea in
cui constata che esiste un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori
di cui all’articolo 2. Il Consiglio delibera alla
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa
approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio
ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli
delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa
procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno
condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli
Stati membri o su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea in cui constata
l'esistenza di una violazione grave e persistente da
parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo
2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue
osservazioni. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui
al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può adottare una decisione europea che
sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro
in questione dall'applicazione della Costituzione,
compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che
rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui
diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato
dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può adottare una decisione europea che modifica o revoca
le misure adottate a norma del paragrafo 3, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del
Consiglio europeo o del Consiglio che rappresentalo
Stato membro in questione non partecipa al voto e nel
calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati
membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto
dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta
all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo
2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai
paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende
almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti
gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei
diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il
Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base
di una delle disposizioni della Costituzione, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita al
secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione,almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali
Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35%della
popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che
lo compongono.
Articolo 60
Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può
decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli
orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione
negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a
definire le modalità del recesso, tenendo conto del
quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è
negoziato conformemente all’articolo 325, paragrafo 3.
Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo
Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale
accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato
membro interessato, decida all'unanimità di prorogare
tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle
decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio
che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di
aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della
procedura di cui all’articolo 58.
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel
creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su
valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone
la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo
di questi valori comuni nel rispetto della diversità
delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa,
nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello
nazionale, regionale e locale; essa si sforza di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei
servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà
di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una
Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle
competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte
sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà
interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati
membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate
sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha
redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità
del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità
e doveri nei confronti degli altri come pure della
comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi enunciati in appresso.
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo 61
Dignità umana
La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 62
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha
diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 63
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare
di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti
in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri
umani.
Articolo 64
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 65
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
LIBERTÀ
Articolo 66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 67
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo 68
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo 69
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare
religione o convinzione, così come la libertà di
manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato,mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 71
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
Articolo 72
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e
di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione
contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell’Unione.
Articolo 73
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 74
Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha
diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel
rispetto dei principi democratici, così come il diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
Articolo 75
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il
diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o d prestare
servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 76
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 77
Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il
diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata
della proprietà se non per causa di pubblico interesse,
nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 78
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal
protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo 79
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni
collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III
UGUAGLIANZA
Articolo 80
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge.
Articolo 81
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte
salve disposizioni specifiche in essa contenute, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
Articolo 82
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 83
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e
uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici
a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 84
Diritti del minore
1. I minori hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e
della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del minore deve essere considerato
preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
Articolo 85
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale.
Articolo 86
Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto delle persone con disabilità di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 87
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto
dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 88
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati,
e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive perla difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero.
Articolo 89
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 90
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il
diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 92
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
1. Il lavoro minorile è
vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui termina la scuola
dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate.
2. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 93
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la
protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato
alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o
l'adozione di un figlio.
Articolo 94
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e
rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,
secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e
le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente
all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al
diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la
povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte
a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 95
Protezione della salute
Ogni persona ha il
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.
Articolo 96
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale quale previsto dalle legislazioni e
prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Articolo 97
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di
tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo 98
Protezione dei consumatori
Nelle politiche
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
TITOLO V
CITTADINANZA
Articolo 99
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 100
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 101
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha
diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate in modo imparziale,ed equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima
che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo
che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le
proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte
dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e
deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 102
Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a
prescindere dal loro supporto.
Articolo 103
Mediatore europeo
Ogni cittadino
dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali.
Articolo 104
Diritto di petizione
Ogni cittadino
dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.
Articolo 105
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini
dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
di uno Stato membro.
Articolo 106
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI
GIUSTIZIA
Articolo 107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente Articolo. Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono
di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 108
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è
considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad
ogni imputato.
Articolo 109
Principi della legalità e della proporzionalità dei
reati e delle pene
1. Nessuno può essere
condannato per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti,
non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla
condanna di una persona colpevole di un'azione o di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,
costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Articolo
110
Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE
E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 111
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della
presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà, come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei
limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre
parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di
applicazione del diritto dell'Unione al di là delle
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o
compiti nuovi per l'Unione, né modificale competenze e i
compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo 112
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge
e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i
quali altre parti della Costituzione prevedono
disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti
ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non preclude che
il diritto dell'Unione conceda una protezione più
estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti
fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti
sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono
dei principi possono essere attuate da atti legislativi
e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi
dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi
danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio
delle loro rispettive competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo
ai fini dell'interpretazione e del controllo della
legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi
nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono
nel debito conto le spiegazioni elaborate alfine di
fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta
dei diritti fondamentali.
Articolo 113
Livello di protezione
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito
di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle
quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in
particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 114
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di esercitare un'attività o
compiere un atto che miri a distruggere diritti o
libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a
tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle
previste dalla presente Carta.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 115
L'Unione assicura la
coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla
presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione
delle competenze.
Articolo 116
Nelle azioni di cui alla
presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e
uomini.
Articolo 117
Nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze
connesse con la promozione di un livello di occupazione
elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la
lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato
di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo 118
Nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Articolo 119
Le esigenze connesse con
la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
di cui alla presente parte, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 120
Nella definizione e
nell'attuazione delle altre politiche e azioni
dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze
inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo 121
Nella formulazione e
nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del
mercato interno, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e dello spazio,l'Unione e gli Stati membri
tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per
quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e i patrimoni regionali.
Articolo 122
Fatti salvi gli articoli
5, 166, 167 e 238 e in considerazione dell'importanza
dei servizi di interesse economico generale in quanto
servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un
valore e del loro ruolo nella promozione della coesione
sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati
membri,secondo le rispettive competenze e nell'ambito
del campo di applicazione della Costituzione,provvedono
affinché tali servizi funzionino in base a principi e
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge
europea stabilisce tali principi e fissa tali
condizioni, fatta salva la competenza degli Stati
membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire,
fare eseguire e finanziare tali servizi.
TITOLO II
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
Articolo 123
La legge o legge quadro
europea può disciplinare il divieto delle
discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto
all’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 124
1. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle
competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o
legge quadro europea del Consiglio può stabilire le
misure necessarie per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità,
l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea può stabilire i principi di base delle misure di
incentivazione dell'Unione e definire tali misure per
sostenere le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 125
1. Se un'azione
dell'Unione risulta necessaria per facilitare
l'esercizio del diritto, di cui all’articolo10,
paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di
libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo
che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione
al riguardo, la legge o legge quadro europea può
stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che
la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a
tale scopo, una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti,
alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro
documento assimilato e misure relative alla sicurezza
sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo 126
Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del diritto, di cui all’articolo 10, paragrafo
2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni
cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede
senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno
Stato membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo
330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua
applicazione.
Articolo 127
Gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie per garantire la tutela
diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei
paesi terzi prevista all’articolo 10, paragrafo 2,
lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali
necessari per assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure
necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 128
Le lingue in cui ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle
istituzioni o organi in virtù dell’articolo 10,
paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono
quelle elencate all’articolo 448, paragrafo 1. Le
istituzioni e organi di cui all’articolo 10, paragrafo
2, lettera d) sono quelli elencati all’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma e agli articoli 30, 31 e 32 e
il mediatore europeo.
Articolo 129
La Commissione presenta
ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al
Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito
all'applicazione dell’articolo 10 e del presente titolo.
Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, i diritti previsti
all’articolo 10 possono essere completati da una legge o
legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli
Stati membri conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
TITOLO III
POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I
MERCATO INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo 130
1. L'Unione adotta le
misure destinate all'instaurazione o al funzionamento
del mercato interno,conformemente alle disposizioni
pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera
circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e
dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che definiscono gli
orientamenti e le condizioni necessari per garantire un
progresso equilibrato nell'insieme dei settori
considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per
realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,la
Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che
dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato
interno‚ da talune economie che presentano differenze di
sviluppo e può proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse
debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante
meno perturbazioni possibile al funzionamento del
mercato interno.
Articolo 131
Gli Stati membri si
consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento
del mercato interno abbia a risentire delle misure che
uno Stato membro può essere indotto a prendere
nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino
l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra
ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai
fini del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 132
Quando delle misure
adottate nei casi di cui agli articoli 131 e 436 abbiano
per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato
membro interessato le condizioni alle quali tali misure
possono essere rese conformi alle norme sancite dalla
Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli
articoli 360 e 361, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può ricorrere direttamente alla Corte di
giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia
un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 131
e 436.
La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1
Lavoratori
Articolo 133
1. I lavoratori hanno il
diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚per
quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le
limitazioni giustificate da motivi di ordine
pubblico‚pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio
degli Stati membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine
di svolgervi un'attività di lavoro‚conformemente alle
disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di
regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul
territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un
impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
Articolo 134
La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per realizzare
la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita
dall’articolo 133. È adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come
anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili‚
contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione
dei movimenti dei lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni,
previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che
impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in
ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni
diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le
offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere
gravemente il tenore di vita e il livello
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Articolo 135
Gli Stati membri
favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli
scambi di giovani lavoratori.
Articolo 136
1. In materia di
sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera
circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un
sistema che consenta di assicurare ai lavoratori
migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e
la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il
calcolo di queste‚
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti
nei territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di legge o legge quadro europea di cui al
paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di
sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il
campo di applicazione, i costi o la struttura
finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario,
può chiedere che il Consiglio europeo sia investito
della questione. In tal caso, la procedura di cui
all’articolo 396 viene sospesa. Previa discussione ed
entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio
europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine
alla sospensione della procedura di cui all’articolo
396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova
proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
Sottosezione 2
Libertà di stabilimento
Articolo 137
Nel quadro della presente
sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative
all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte
dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel
territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di
accedere, nel territorio di un altro Stato membro,alle
attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire
e gestire imprese, in particolare società ai sensi
dell’articolo 142‚ secondo comma‚ alle condizioni
definite dalla legislazione dello Stato membro di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta
salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
Articolo 138
1. La legge quadro
europea stabilisce le misure per realizzare la libertà
di stabilimento in una determinata attività. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del
paragrafo 1‚ in particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività
per le quali la libertà di stabilimento costituisce un
contributo particolarmente utile all'incremento della
produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative,
contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi
precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di
stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli
Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato
membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività
autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che
sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato
nel momento in cui desiderano accedere all'attività di
cui trattasi‚
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di
proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato
membro da parte di un cittadino di un altro Stato
membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti
dall’articolo 227‚ paragrafo 2‚
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni
relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di
attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per
l'apertura di agenzie‚succursali o filiali sul
territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle
condizioni di ammissione del personale della sede
principale negli organi di gestione o di controllo di
queste ultime‚
g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di
renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚
negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell’articolo
142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei
soci sia dei terzi‚
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non
vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati
membri.
La presente sottosezione non si applica‚ per quanto
riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che
in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚
all'esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune
attività dall'applicazione delle disposizioni della
presente sottosezione.
Articolo 140
1. La presente
sottosezione e le misure adottate in virtù della
medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle
disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
degli Stati membri che prevedano un regime particolare
per i cittadini stranieri e che siano giustificate da
motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni
nazionali di cui al paragrafo 1.
Articolo 141
1. La legge quadro
europea facilita l'accesso alle attività autonome e
l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati
ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni
legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative all'accesso alle attività autonome e
all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚
paramediche e farmaceutiche‚ la graduale soppressione
delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle
condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari
Stati membri.
Articolo 142
Le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale‚l'amministrazione centrale o il
centro di attività principale all'interno dell'Unione
sono equiparate‚ ai fini dell'applicazione della
presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la
cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto civile
o di diritto commerciale‚ comprese le società
cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate
dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle
società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo 143
Fatta salva
l'applicazione delle altre disposizioni della
Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria
dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle
società ai sensi dell’articolo 142, secondo comma.
Sottosezione 3
Libera prestazione di servizi
Articolo 144
Nel quadro della presente
sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in
uno Stato membro che non sia quello del destinatario
della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il
beneficio della presente sottosezione ai prestatori di
servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti
all'interno dell'Unione.
Articolo 145
Ai fini della
Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni
fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non
siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale‚
b) attività di carattere commerciale‚
c) attività artigiane‚
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla
libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per
l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo
temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la
prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da
tale Stato ai propri cittadini.
Articolo 146
1. La libera circolazione
dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal
capo III, sezione 7 relativa ai trasporti
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle
assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale
deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione
della circolazione dei capitali.
Articolo 147
1. La legge quadro
europea stabilisce le misure per realizzare la
liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono
in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚
ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare
gli scambi di merci.
Articolo 148
Gli Stati membri si
sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi
in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della
legge quadro europea adottata in applicazione
dell’articolo 147, paragrafo 1, quando ciò sia loro
consentito dalla situazione economica generale e dalla
situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli
Stati membri interessati.
Articolo 149
Fino a quando non saranno
soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione
di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di
servizi contemplati dall’articolo 144‚ primo comma.
Articolo 150
Gli articoli da 139 a 142
sono applicabili alla materia regolata dalla presente
sottosezione.
SEZIONE 3
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione 1
Unione doganale
Articolo 151
1. L'Unione comprende
un'unione doganale che si estende al complesso degli
scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati
membri‚ dei dazi doganali all'importazione e
all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa
doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i
paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al
divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai
prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti
provenienti da paesi terzi che si trovano in libera
pratica negli Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato
membro i prodotti provenienti da paesi terzi peri quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di
importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale ditali dazi
e tasse.
4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o
le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi
doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della
tariffa doganale comune.
6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai
sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali
fra gli Stati membri e i paesi terzi‚
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza
all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale
evoluzione avrà per effetto di accrescere la
competitività delle imprese‚
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in
materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a che non
vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di
concorrenza per i prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita
economica degli Stati membri e di assicurare uno
sviluppo razionale della produzione e un'espansione del
consumo nell'Unione.
Sottosezione 2
Cooperazione doganale
Articolo 152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione,
la legge o legge quadro europea stabilisce misure per
rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri
e tra questi ultimi e la Commissione.
Sottosezione 3
Divieto delle restrizioni quantitative
ARTICOLO153
Sono vietate fra gli
Stati membri le restrizioni quantitative sia
all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura
di effetto equivalente.
Articolo 154
L'articolo 153 lascia
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica
sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚
di protezione del patrimonio artistico‚ storico o
archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà
industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o
restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria‚ né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 155
1. Gli Stati membri
procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che
presentano carattere commerciale‚ in modo che venga
esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli
Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo
per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de
facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚
direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le
esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai
monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova
misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o
tale da limitare la portata degli articoli relativi al
divieto dei dazi doganali e delle restrizioni
quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che
comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo
smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è
opportuno assicurare‚nell'applicazione del presente
articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il
tenore di vita dei produttori interessati.
SEZIONE 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo 156
Nell'ambito della
presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai
movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚
e tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 157
1. L'articolo 156 lascia
impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31
dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o
del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi
che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli
investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚
la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di
valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto
riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa
nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è
il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi
terzi o provenienti da essi che implichino investimenti
diretti, inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi
finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei
mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di
conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza
pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚
l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra
Stati membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge
quadro europea del Consiglio può stabilire misure che
comportino un regresso del diritto dell'Unione per
quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di
capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo 158
1. L'articolo156 non
pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle
rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una
distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella
medesima situazione per quanto riguarda il luogo di
residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le
violazioni delle loro disposizioni legislative e
regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni
finanziarie‚ o di stabilire procedure per la
dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare
misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di
restrizioni in materia di diritto di stabilimento
compatibili con la Costituzione.
3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non
devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera
circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui
all’articolo 156.
4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai
sensi dell’articolo 157, paragrafo 3, la Commissione o,
in mancanza di una decisione europea della Commissione
entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato
membro interessato, il Consiglio può adottare una
decisione europea che conferma che le misure fiscali
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno
o più paesi terzi devono essere considerate compatibili
con la Costituzione nella misura in cui sono
giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e
compatibili con il buon funzionamento del mercato
interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su
richiesta di uno Stato membro.
Articolo 159
Qualora‚ in circostanze
eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da
paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di
causare difficoltà gravi per il funzionamento
dell'unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
decisioni europei che istituiscono misure di
salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un
periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono
strettamente necessarie. Esso delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.
Articolo 160
Qualora sia necessario
per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 257,
per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il
terrorismo e le attività connesse, la legge europea
definisce un insieme di misure amministrative
concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali
il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei
proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da
persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non
statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
regolamenti o decisioni europei per attuare la legge
europea di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le
necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
SEZIONE 5
REGOLE DI CONCORRENZA
Sottosezione 1
Regole applicabili alle imprese
Articolo 161
1. Sono incompatibili con
il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco
della concorrenza nel mercato interno ed in particolare
quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione,
b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo
sviluppo tecnico o gli investimenti‚c) ripartire i
mercati o le fonti di approvvigionamento‚
d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza‚
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo
gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente
articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato
inapplicabile:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese‚
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese‚ e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordat
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando
di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non
siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.
Articolo 162
È incompatibile con il
mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di
una posizione dominante sul mercato interno o su una
parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi
d'acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di
transazione non eque;
b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico‚ a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo
gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 163
Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti europei per
l'applicazione dei principi fissati dagli articoli 161 e
162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo. Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo
scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui
all’articolo 161‚ paragrafo 1 e all’articolo 162
comminando ammende e penalità di mora‚
b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo
161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di
esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚
semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo
amministrativo‚
c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori
economici‚ il campo di applicazione degli articoli 161 e
162,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e
della Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal
presente comma‚
e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati
membri, da una parte, e la presente sottosezione e i
regolamenti europei adottati in applicazione del
presente articolo‚ dall'altra.
Articolo 164
Fino all'entrata in
vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione
dell’articolo 163‚ le autorità degli Stati membri
decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel
mercato interno, in conformità del loro diritto
nazionale e dell’articolo 161‚ in particolare il
paragrafo 3‚ e dell’articolo 162.
Articolo 165
1. Fatto salvo l'articolo
164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i
principi fissati dagli articoli 161 e 162. Istruisce‚ a
richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in
collegamento con le autorità competenti degli Stati
membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta
infrazione ai principi suddetti. Qualora constati
l'esistenza di un'infrazione‚ propone i mezzi atti a
porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui
al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione
europea motivata in cui constata l'infrazione ai
principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare
gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di
cui definisce le condizioni e modalità‚ per rimediare
alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti europei
concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento europeo
conformemente all’articolo 163, secondo comma, lettera
b).
Articolo 166
1. Gli Stati membri non
emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla
Costituzione‚ in particolare all’articolo 4, paragrafo 2
e agli articoli da 161 a 169.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni
della Costituzione‚ in particolare alle regole di
concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali
disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di
diritto o di fatto‚ della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi
dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente
articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni
regolamenti o decisioni europei.
Sottosezione 2
Aiuti concessi dagli Stati membri
Articolo 167
1. Salvo deroghe previste
dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato
interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚
ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma
che‚ favorendo talune imprese o talune
produzioni‚falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori‚ a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle
calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania‚ nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo
l'entrata in vigore del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta
della Commissione,può adottare una decisione europea che
abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni dove il tenore di vita sia normalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui
all’articolo 424, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche‚quando
non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria all'interesse comune;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o
decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta
della Commissione.
Articolo 168
1. La Commissione procede
con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati
che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero
mediante risorse statali‚non è compatibile con il
mercato interno a norma dell’articolo 167‚ oppure che
tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una
decisione europea affinché lo Stato membro interessato
lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale
decisione europea entro il termine stabilito‚ la
Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato
può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione
europea‚ in deroga agli articoli 360 e 361.
A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può
adottare all'unanimità una decisione europea in base
alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il
mercato interno‚ in deroga all’articolo 167 o ai
regolamenti europei di cui all’articolo 169‚ quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di
tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente
paragrafo‚primo comma‚ la richiesta dello Stato membro
interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non
si è pronunciato al riguardo.
Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre
mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione
delibera.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in
tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato interno a norma dell’articolo 167‚ la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro
interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti europei
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali
il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo
169, che possono essere dispensate dalla procedura di
cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 169
Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione, può adottare regolamenti europei per
l'applicazione degli articoli 167 e 168 e per fissare in
particolare le condizioni per l'applicazione
dell’articolo 168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti
che sono dispensate dalla procedura prevista in tale
paragrafo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
SEZIONE 6
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 170
1. Nessuno Stato membro
applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli
altri Stati membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia
natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre‚
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri
Stati membri imposizioni interne intese a proteggere
indirettamente altre produzioni.
2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro non possono
beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che
sia superiore alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente.
3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle
imposte sulla cifra d'affari‚ dalle imposte di consumo e
dalle altre imposte indirette‚ si possono operare
esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati
membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili
alle importazioni provenienti dagli Stati membri‚
soltanto qualora le disposizioni progettate siano state
preventivamente approvate per un periodo limitato
mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su
proposta della Commissione.
Articolo 171
Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti
l'armonizzazione delle legislazioni relative alle
imposte sulla cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed
altre imposte indirette‚ sempre che detta armonizzazione
sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno ed evitare le
distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 7
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 172
1. Salvo che la
Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il
presente articolo per la realizzazione degli obiettivi
dell’articolo 130. La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative‚ regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno.
È adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni
fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione
delle persone e a quelle relative ai diritti ed
interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi
del paragrafo 1 in materia di sanità,sicurezza,
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori,
si basa su un livello di protezione elevato, tenuto
conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi
fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento
europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di
armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea
o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni
nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
all’articolo 154 o relative alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del
mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo
l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una
legge o legge quadro europea o tramite un regolamento
europeo della Commissione,uno Stato membro ritenga
necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su
nuove prove scientifiche inerenti alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da
un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
l'adozione della misura di armonizzazione,esso notifica
le disposizioni previste alla Commissione precisandone
la motivazione.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui
ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui
approva o respinge le disposizioni nazionali in
questione dopo aver verificato se esse costituiscano o
no uno strumento di discriminazione arbitraria o una
restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati
membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto
periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4
e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in
assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il
periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un
ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del
paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni
nazionali che derogano a una misura di armonizzazione,
la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di
proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico
di sanità pubblica in un settore che è stato
precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo
sottopone alla Commissione che esamina immediatamente
l'opportunità di proporre misure appropriate.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 360 e
361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire
direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea
ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso
abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui al presente
articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare,
per uno o più dei motivi di carattere non economico di
cui all’articolo 154, misure provvisorie soggette ad una
procedura di controllo dell'Unione.
Articolo 173
Fatto salvo l'articolo
172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce
le misure per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.
Articolo 174
Qualora la Commissione
constati che una disparità tra le disposizioni
legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati
membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
interno e provoca una distorsione che deve essere
eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un
accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per eliminare la distorsione in questione.
Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione
può essere adottata.
Articolo 175
1. Quando vi sia motivo
di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni
legislative‚regolamentari o amministrative di uno Stato
membro provochi una distorsione ai sensi dell’articolo
174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la
Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli
Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una
raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la
distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare
disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si
potrà richiedere agli altri Stati membri‚in applicazione
dell’articolo 174‚ di modificare le loro disposizioni
nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato
membro che ha trascurato la raccomandazione della
Commissione provoca una distorsione unicamente a suo
detrimento‚ non è applicabile l'articolo 174.
Articolo 176
Nell'ambito
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato
interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure per la creazione di titoli europei al fine di
garantire una protezione uniforme dei diritti di
proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione
di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di
controllo centralizzati a livello di Unione.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi
linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
CAPO II
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 177
Ai fini dell'articolo
I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione
comprende‚ alle condizioni previste dalla Costituzione,
l'adozione di una politica economica che è fondata sullo
stretto coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di
obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure
previste dalla Costituzione, questa azione comprende una
moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di
una politica monetaria e di una politica del cambio
uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere
la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚
di sostenere le politiche economiche generali
nell'Unione,conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica
il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi
stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane,
bilancia dei pagamenti sostenibile.
SEZIONE 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 178
Gli Stati membri attuano
le rispettive politiche economiche per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
all’articolo 3 e nel contesto degli indirizzi di massima
di cui all’articolo 179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e
l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚
favorendo un'efficace allocazione delle risorse‚
conformemente ai principi di cui all’articolo 177.
Articolo 179
1. Gli Stati membri
considerano le rispettive politiche economiche una
questione di interesse comune e le coordinano
nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all’articolo
178.
2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚
elabora un progetto di indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e
ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del
Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli
indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette
conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che
definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne
informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento
delle politiche economiche e una convergenza duratura
dei risultati economici degli Stati membri‚ il
Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla
Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in
ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la
coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di
massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a
una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati
membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate
nell'ambito delle rispettive politiche economiche e
tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al
paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato
membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di
cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon
funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la
Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato
membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione
della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in
questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚
su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere
pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del
presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta
lo Stato membro in questione. Per maggioranza
qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati
membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione
riferiscono al Parlamento europeo i risultati della
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso
pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del
Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della
procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai
paragrafi 3 e 4.
Articolo 180
1. Fatta salva ogni altra
procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea che stabilisca misure adeguate alla situazione
economica, in particolare qualora sorgano gravi
difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia
seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di
calamità naturali o di circostanze eccezionali che
sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚su proposta
della Commissione‚ può adottare una decisione europea
che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza
finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato.
Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento
europeo.
Articolo 181
1. È vietata la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia‚da parte della Banca
centrale europea o da parte delle banche centrali degli
Stati membri (in appresso denominate "banche centrali
nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi
dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti
regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri
organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche
degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto
presso i medesimi di titoli di debito da parte della
Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di
proprietà pubblica che‚ nel contesto dell'offerta di
liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle
banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea
lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 182
Sono vietate le misure e
le disposizioni‚ non basate su considerazioni
prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o
organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚
agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad
altri organismi di diritto pubblico o a imprese
pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato
alle istituzioni finanziarie.
Articolo 183
1. L'Unione non risponde
né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali‚dagli enti regionali‚ locali o
altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto
pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato
membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche
per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli
impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti
regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di altri
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di
un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di
un progetto specifico.
2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può
adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano
le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti
previsti dagli articoli 181 e 182 e dal presente
articolo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
Articolo 184
1. Gli Stati membri
devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della
situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico
negli Stati membri‚ al fine di individuare errori
rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla
disciplina di bilancio sulla base dei due criteri
seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o
effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un valore
di riferimento‚ a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e
continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al
valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo
eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al
valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno
lordo superi un valore di riferimento‚ ameno che detto
rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e
non si avvicini al valore di riferimento con ritmo
adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti
da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione
prepara una relazione. La relazione della Commissione
tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il
disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli
investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori
significativi‚ compresa la posizione economica e di
bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se
ritiene che in un determinato Stato membro‚malgrado i
criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un
disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito
conformemente all’articolo 192 formula un parere in
merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro
esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo
eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro
interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e
considerate le osservazioni che lo Stato membro
interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una
valutazione globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo.
In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su
raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni
allo Stato membro in questione al fine di far cessare
tale situazione entro un determinato periodo. Fatto
salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono
rese pubbliche. Nel contesto del presente paragrafo, il
Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro
del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno
il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti
Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti. La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione,
adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui
ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55%
degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea
con la quale constata che nel periodo prestabilito non è
stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚
può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le
raccomandazioni del Consiglio‚ quest'ultimo può adottare
una decisione europea che intimi allo Stato membro di
intraprendere‚entro un termine stabilito‚ misure volte
alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene
necessaria per correggere la situazione. In tal caso, il
Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al
fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una
decisione europea adottata in conformità del paragrafo
9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda
dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi
informazioni supplementari‚ che saranno specificate dal
Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri
titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a
riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato
membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca
un deposito infruttifero di importo adeguato presso
l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il
disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento
europeo delle misure adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di
cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui
ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva
reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio
dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la
decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste
più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli
360 e 361 non possono essere esercitati nel quadro dei
paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione
della procedura prevista nel presente articolo sono
precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune
misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Fatte
salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il
Consiglio‚ su proposta della Commissione,adotta i
regolamenti o decisioni europei che precisano le
modalità e le definizioni per l'applicazione di detto
protocollo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
SEZIONE 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 185
1. L'obiettivo principale
del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento
della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo
obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
quest'ultima,definiti nell'articolo 3. Il Sistema
europeo di banche centrali agisce in conformità del
principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle
risorse e rispettando i principi di cui all’articolo
177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il
Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con
l'articolo 326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta
estera degli Stati membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di
pagamento.
3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la
detenzione e la gestione da parte dei governi degli
Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione
che rientri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di
disposizioni legislative che rientrino nelle sue
attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui
all’articolo 187, paragrafo
4.La Banca centrale europea può formulare pareri, da
sottoporre alle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che
rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a
una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizie la stabilità del
sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli
enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo 186
1. La Banca centrale
europea ha il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali possono
emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca
centrale europea e dalle banche centrali nazionali
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in
euro con l'approvazione della Banca centrale europea per
quanto riguarda il volume del conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure
per armonizzare le denominazioni e le specificazioni
tecniche delle monete metalliche destinate alla
circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la
circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca
centrale europea.
Articolo 187
1. Il Sistema europeo di
banche centrali è retto dagli organi decisionali della
Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo
e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è
definito nel protocollo sullo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
3. L'Articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e
18‚ l'Articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24
e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo
33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea possono essere emendati con legge
europea:
a) o su proposta della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei
che stabiliscono le misure di cui all’articolo 4,
all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo
2, all’articolo 20, all’articolo 28,paragrafo 1,
all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo
4 e all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione della Commissione.
Articolo 188
Nell'esercizio dei poteri
e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro
attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea né la Banca centrale europea, né una
banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi
organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da
qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati
membri, si impegnano a rispettare questo principio e a
non cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali della Banca centrale europea o delle banche
centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 189
Ciascuno Stato membro
assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso
lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia
compatibile con la Costituzione e con lo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
Articolo 190
1. Per l'assolvimento dei
compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale europea, in conformità della
Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per
assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,paragrafo
1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚
nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea e nei casi previsti nei
regolamenti e decisioni europei di cui all’articolo 187‚
paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i
compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali
in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare
decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa
adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui
all’articolo 187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei che
fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca
centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da
essa adottati.
Articolo 191
Fatte salve le
attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o
legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata
previa consultazione della Banca centrale europea.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo
192
1. Per promuovere il
coordinamento delle politiche degli Stati membri in
tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato
interno‚ è istituito un comitato economico e
finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o
della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚destinati a
tali istituzioni;
b) seguire la situazione economica e finanziaria degli
Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in
merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare
sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le
istituzioni internazionali;
c) fatto salvo l'Articolo 344‚ contribuire alla
preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all’articolo 159, all’articolo 179, paragrafi 2, 3, 4 e
6, agli articoli 180, 183 e184, all’articolo 185,
paragrafo 6, all’articolo 186, paragrafo 2, all’articolo
187,paragrafi 3 e 4, agli articoli 191 e 196,
all’articolo 198, paragrafi 2 e 3, all’articolo 201,
all’articolo 202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 322 e
326, e svolgere gli altri compiti consultivi e
preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione
riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della
Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne
tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i
pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al
Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale
europea nominano ciascuno non più di due membri del
comitato.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta
una decisione europea che fissa le modalità relative
alla composizione del comitato economico e finanziario.
Esso delibera previa consultazione della Banca centrale
europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito a tale
decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e
fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi
dell’articolo 197‚ il comitato tiene sotto controllo la
situazione monetaria e finanziaria ed il sistema
generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce
periodicamente in merito al Consiglio e alla
Commissione.
Articolo 193
Per questioni che
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 179‚
paragrafo 4‚ dell’articolo 184‚ eccettuato il paragrafo
13‚ degli articoli 191 e 196, dell’articolo 198,
paragrafo 3 e dell’articolo 326‚ il Consiglio o uno
Stato membro possono chiedere alla Commissione di
presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una
proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta
senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA
È L'EURO
Articolo 194
1. Per contribuire al
buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e
in conformità delle pertinenti disposizioni della
Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura
pertinente tra quelle di cui agli articoli 179 e 184,
con l'eccezione della procedura di cui all’articolo 184,
paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui
moneta è l'euro, al fine di:
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della
disciplina di bilancio;
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti
di politica economica vigilando affinché siano
compatibili con quelli adottati per l'insieme
dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli
Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al
voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di
tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri
che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli
Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Articolo 195
Le modalità per le
riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta
è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Euro gruppo.
Articolo 196
1. Per garantire la
posizione dell'euro nel sistema monetario
internazionale, il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta una decisione europea che definisce
le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un
interesse particolare per l'unione economica e monetaria
nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare le misure opportune per garantire una
rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio
delibera previa consultazione della Banca centrale
europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli
Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al
voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di
tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri
che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli
Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 197
1. Gli Stati membri
riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che
soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione
dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con
deroga".
2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si
applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per
le politiche economiche che riguardano la zona euro in
generale (articolo 179, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi
(articolo 184, paragrafi 9 e 10),
c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche
centrali (articolo185, paragrafi 1, 2, 3e 5),
d) emissione dell'euro (articolo 186),
e) atti della Banca centrale europea (articolo 190),
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo
191),
g) accordi monetari e altre misure relative alla
politica del cambio (articolo 326),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della
Banca centrale europea (articolo 382, paragrafo 2),
i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni
sulle questioni che rivestono un interesse particolare
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle
competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 196, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata
nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 196, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j),
per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui
moneta è l'euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali
nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi
previsti nel quadro del Sistema europeo di banche
centrali conformemente al capo IX dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi
al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle
misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2,
come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui
moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di
stabilità e gli avvertimenti (articolo 179, paragrafo
4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti
gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo184,
paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55%
degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
Articolo 198
1. Almeno una volta ogni
due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚
la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono
al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla
realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette
relazioni comprendono un esame della compatibilità tra
la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati
membri‚ incluso lo statuto della banca centrale
nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli 188 e 189 e lo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni
esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di
convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei
seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati
membri:
a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei
prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo
a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno
conseguito i migliori risultati in termini di stabilità
dei prezzi;
b) sostenibilità della situazione della finanza
pubblica; questa risulta dal conseguimento di una
situazione di bilancio non caratterizzata da un
disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui
all’articolo 184‚ paragrafo 6;
c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti
dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo
per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti
dell'euro;
d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che
riflettano la stabilità della convergenza raggiunta
dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione
al meccanismo di cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i
periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo
sui criteri di convergenza. Le relazioni della
Commissione e della Banca centrale europea tengono
inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei
mercati‚ della situazione e dell'evoluzione delle
partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un
esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di
altri indici di prezzo
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo
dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio‚ su
proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea
che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano
alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui
al paragrafo 1‚e abolisce le deroghe degli Stati membri
in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione
presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che,
all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati
membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano
entro sei mesi dal ricevimento della proposta della
Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma
s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il
65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al
paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta regolamenti o
decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso
al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro
in questione e stabiliscono le altre misure necessarie
per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto
Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei
membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
è l'euro e lo Stato membro in questione, previa
consultazione della Banca centrale europea.
Articolo 199
1. Se e fintantoché vi
sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo
187‚ paragrafo 1, il consiglio generale della Banca
centrale europea di cui all’articolo 45 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea è costituito in quanto terzo organo
decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la
Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati
membri:
a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali
nazionali;
b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie
degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità
dei prezzi;
c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d) procede a consultazioni su questioni che rientrano
nelle competenze delle banche centrali nazionali e
incidono sulla stabilità degli istituti e mercati
finanziari
e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo
di cooperazione monetaria, precedentemente assunti
dall'Istituto monetario europeo.
Articolo 200
Ogni Stato membro con
deroga considera la propria politica del cambio un
problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto
delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell'ambito del meccanismo di cambio.
Articolo 201
1. In caso di difficoltà
o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
pagamenti di uno Stato membro con deroga‚ provocate sia
da uno squilibrio globale della sua bilancia dei
pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e
capaci in particolare di compromettere il funzionamento
del mercato interno o l'attuazione della politica
commerciale comune‚ la Commissione procede senza indugio
a un esame della situazione dello Stato in questione e
dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere
conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti
i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le
misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato
membro interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e
le misure consigliate dalla Commissione non appaiono
sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di
difficoltà incontrate‚ la Commissione raccomanda al
Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e
finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio
della situazione e della sua evoluzione
2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei
che accordano il concorso reciproco e ne fissano le
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può
assumere in particolare la forma di:
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni
internazionali‚ alle quali gli Stati membri con deroga
possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico
quando lo Stato membro con deroga che si trova in
difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni
quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri
Stati membri‚ con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla
Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure
il concorso reciproco accordato e le misure adottate
risultino insufficienti‚ la Commissione autorizza lo
Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad
adottare delle misure di salvaguardia di cui essa
definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni
e modalità modificate dal Consiglio.
Articolo 202
1. In caso di improvvisa
crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
intervenga immediatamente una decisione europea di cui
all’articolo 201‚ paragrafo 2, uno Stato membro con
deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il
minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato
interno e non andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise
manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere
informati delle misure di salvaguardia di cui al
paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in
vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il
concorso reciproco conformemente all’articolo 201.
3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e
previa consultazione del comitato economico e
finanziario‚ può adottare una decisione europea che
stabilisca che lo Stato membro interessato deve
modificare‚ sospendere o abolire le misure di
salvaguardia di cui al paragrafo 1.
CAPO III
POLITICHE IN ALTRI SETTORI
SEZIONE 1
OCCUPAZIONE
Articolo 203
L'Unione e gli Stati
membri, in base alla presente sezione, si adoperano per
sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione, e in particolare a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata,
adattabile e di mercati del lavoro in grado di
rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 204
1. Gli Stati membri,
attraverso le politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 203 in modo coerente con gli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione adottati a norma dell’articolo 179,
paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali
in materia di responsabilità delle parti sociali,
considerano la promozione dell'occupazione una questione
di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le
azioni al riguardo, in base all’articolo 206.
Articolo 205
1. L'Unione contribuisce
a un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se
necessario, completandone l'azione. Sono in questo
contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un
livello di occupazione elevato.
Articolo 206
1. In base a una
relazione annuale comune del Consiglio e della
Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la
situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le
conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo,
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto
gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia
di occupazione. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del
Comitato economico e sociale e del comitato per
l'occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di
massima adottati a norma dell’articolo 179, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale sulle principali
disposizioni adottate per l'attuazione della propria
politica in materia di occupazione, alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione di cui al
paragrafo 2.
europeo una relazione annuale comune in merito alla
situazione dell'occupazione nell'Unione e4. Il
Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al
paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l'occupazione, procede annualmente ad un esame
dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in
materia di occupazione alla luce degli orientamenti in
materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione
della Commissione, può adottare raccomandazioni che
rivolge agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio
e la Commissione trasmettono al Consiglio all'attuazione
degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 207
La legge o legge quadro
europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a
sostenere i loro interventi nel settore
dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare
gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a
fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze
realizzate, in particolare mediante il ricorso a
progetti pilota. È adottata previa consultazione del
Comitato e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea non comporta
l'armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Articolo 208
Il Consiglio adotta a
maggioranza semplice una decisione europea che
istituisce un comitato per l'occupazione a carattere
consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra
gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in
materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato di:
a) seguire l'evoluzione della situazione
dell'occupazione e delle politiche in materia di
occupazione nell'Unione e negli Stati membri;
b) fatto salvo l'articolo 344, formulare pareri su
richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria
iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori
del Consiglio di cui all’articolo 206.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta
le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del comitato.
SEZIONE 2
POLITICA SOCIALE
Articolo 209
L'Unione e gli Stati
membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali,
quali quelli definiti nella Carta sociale europea
firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione
dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo
sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a
consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e
la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo
conto della diversità delle prassi nazionali, in
particolare nelle relazioni contrattuali, e della
necessità di mantenere la competitività dell'economia
dell'Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal
funzionamento del mercato interno, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure
previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri.
Articolo 210
1. Per conseguire gli
obiettivi previsti all’articolo 209, l'Unione sostiene e
completa l'azione degli Stati membri nei seguenti
settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori,
b) condizioni di lavoro,
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei
lavoratori,
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del
contratto di lavoro,
e) informazione e consultazione dei lavoratori,
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi
dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi
che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del
lavoro, fatto salvo l'articolo 283,
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul
lavoro,
j) lotta contro l'esclusione sociale,
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale,
fatta salva la lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure
destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri attraverso iniziative volte a migliorare la
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di
migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a
valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri;
b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a
i), la legge quadro europea può stabilire le
prescrizioni minime applicabili progressivamente,
tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita
di imporre vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese.
In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale.
3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge
quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento
europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
Il Consiglio può adottare, su proposta della
Commissione, una decisione europea per rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria al
paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a
loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto
le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2
e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei
adottati conformemente all’articolo 212.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data
in cui la legge quadro europea deve essere recepita e
alla data in cui il regolamento europeo o la decisione
europea deve essere messo in atto, le parti sociali
abbiano stabilito mediante accordo le necessarie
disposizioni, fermo restando che lo Stato membro
interessato deve adottare le disposizioni necessarie che
gli permettano di garantire in qualsiasi momento i
risultati imposti da detta legge quadro, detto
regolamento o detta decisione.
5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del
presente articolo:
a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati
membri di definire i principi fondamentali del sistema
di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente
l'equilibrio finanziario dello stesso,
b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o
stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che
prevedano una maggiore protezione.
6. Il presente articolo non si applica alle
retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di
sciopero, né al diritto di serrata.
Articolo 211
1. La Commissione
promuove la consultazione delle parti sociali a livello
di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il
dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle
parti.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di
presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di
un'azione dell'Unione.
3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2,
ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta
prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione
un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi
2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione
di voler avviare il processo previsto all’articolo 212,
paragrafo 1. La durata di questo processo non supera
nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti
sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 212
1. Il dialogo fra le
parti sociali a livello di Unione può condurre, se
queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi
accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione
sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie
delle sezione, in particolare per le materie
riguardanti:
a) l'occupazione; parti sociali e degli Stati membri
oppure, nell'ambito dei settori contemplati
dall’articolo 210, a richiesta congiunta delle parti
firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei
adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il
Parlamento europeo è informato.
Allorché l'accordo in questione contiene una o più
disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è
richiesta l'unanimità ai sensi dell’articolo 210,
paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 213
Per conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 209 e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, la Commissione
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e
facilita il coordinamento della loro azione in tutti i
settori della politica sociale contemplati dalla
presente
b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c) la formazione e il perfezionamento professionale;
d) la sicurezza sociale;
e) la protezione contro gli infortuni e le malattie
professionali;
f) l'igiene del lavoro;
g) il diritto di associazione e la contrattazione
collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con
gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando
consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul
piano nazionale, che per quelli che interessano le
organizzazioni internazionali, in particolare mediante
iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per
il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento
europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente
articolo, la Commissione consulta il Comitato economico
e sociale.
Articolo 214
1. Ciascuno Stato membro
assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore.
2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si
intende il salario o trattamento normale di base o
minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o
indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata
sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro
pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità
di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato
a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
che assicurino l'applicazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento tra donne e
uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il
principio della parità di retribuzione per uno stesso
lavoro o da parte del sesso sottorappresentato ovvero a
evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali.
Articolo 215
Gli Stati membri si
adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi
di congedo retribuito.
Articolo 216
La Commissione elabora
una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi di cui all’articolo 209, compresa la
situazione demografica nell'Unione. Trasmette la
relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale.
Articolo 217
Il Consiglio adotta, a
maggioranza semplice, una decisione europea che
istituisce un comitato per la protezione sociale a
carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli
Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera
previa per un lavoro di pari valore. È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa
parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il
principio della parità di trattamento non osta a che uno
Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di
un'attività professionale consultazione del Parlamento
europeo.
Il comitato è incaricato:
a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle
politiche di protezione sociale negli Stati membri e
nell'Unione;
b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e
buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
c) fatto salvo l'Articolo344, di elaborare relazioni,
formulare pareri o intraprendere altre attività nei
settori delle sue attribuzioni, su richiesta del
Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato
stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del comitato.
Articolo 218
La Commissione dedica‚
nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un
capitolo speciale all'evoluzione della situazione
sociale nell'Unione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a
elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
Articolo 219
1. Per migliorare le
possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito
del mercato interno e contribuire così al miglioramento
del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo
che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione
le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e
professionale dei lavoratori e di facilitare
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai
cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare
attraverso la formazione e la riconversione
professionale.
2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è
assistita da un comitato‚ presieduto da un membro della
Commissione e composto da rappresentanti degli Stati
membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione
relative al Fondo. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
SEZIONE 3
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo 220
Per promuovere uno
sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a
realizzare il rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale.
In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è
rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e a quelle che presentano gravi
e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le
regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di
montagna.
Articolo 221
Gli Stati membri
conducono la loro politica economica e la coordinano
anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all’articolo 220. L'elaborazione e l'attuazione delle
politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del
mercato interno tengono conto di tali obiettivi e
concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene
questa realizzazione anche con l'azione che svolge
attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione
"orientamento"‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di
sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli
investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento
europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle regioni e al
Comitato economico e sociale una relazione sui progressi
compiuti nella realizzazione della coesione economica,
sociale e territoriale e sul modo in cui i vari
strumenti previsti dal presente articolo vi hanno
contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di
appropriate proposte.
La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque
misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte salve le
misure adottate nell'ambito delle altre politiche
dell'Unione. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
Articolo 222
Il Fondo europeo di
sviluppo regionale è destinato a contribuire alla
correzione dei principali squilibri regionali esistenti
nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e
all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali
in declino.
Articolo 223
1. Fatto salvo
l'articolo224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a
finalità strutturale, il che può comportare il
raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili
ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire
l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con
gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per
l'erogazione di contributi finanziari a progetti in
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore
delle infrastrutture dei trasporti.
In tutti i casi la legge europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità
strutturale e al Fondo di coesione da adottare
successivamente a quelle in vigore alla data della firma
del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.
Articolo 224
La legge europea
stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale.
È adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed
il Fondo sociale europeo sono applicabili
rispettivamente l'articolo 231 e l'articolo 219,
paragrafo 3.
SEZIONE 4
AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 225
L'Unione definisce e
attua una politica comune dell'agricoltura e della
pesca.
Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i
prodotti di prima trasformazione direttamente connessi
specifiche di questo settore.
Articolo 226
I riferimenti alla
politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del
termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla
pesca, tenendo conto delle caratteristiche
1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il
commercio dei prodotti agricoli.
2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 227 a
232‚ le norme relative all'instaurazione o al
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli
articoli da 227 a 232.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da
una politica agricola comune.
Articolo 227
1. Le finalità della
politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell'agricoltura‚
sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione‚ in
particolare della manodopera‚
b) assicurare così un tenore di vita equo alla
popolazione agricola‚ grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura‚
c) stabilizzare i mercati‚
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e
dei metodi speciali che questa può implicare‚ si
considera:
a) il carattere particolare dell'attività agricola che
deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni
agricole‚
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni
adattamenti‚
c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura
costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia.
Articolo 228
1. Per raggiungere gli
obiettivi previsti all’articolo 227 è creata
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume
na delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza‚
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse
organizzazioni nazionali del mercato‚
c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate
al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure
necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti
all’articolo 227‚ e in particolare regolamentazioni dei
prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla
distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la
costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi
comuni di stabilizzazione all'importazione o
all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti
all’articolo 227 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori
dell'Unione.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere
basata su criteri comuni e su metodi di calcolo
uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al
paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚ potranno
essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e
di garanzia.
Articolo 229
Per consentire il
raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo
227‚ può essere in particolare previsto nell'ambito
della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei
settori della formazione professionale‚ della ricerca e
della divulgazione del |