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In data
22, il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16,45, presso
la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra:
L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella
Ducci Teri:
(firmato)
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL: (firmato)
CISL: (firmato)
UIL: (firmato)
CONFEDIR: (non firmato)
CISAL: (firmato)
CONFSAL: (firmato)
COSMED: (firmato)
CSE: (non firmato)
CGU: (non firmato)
CIDA: (non firmato)
RDB CUB: (non firmato)
USAE: (non firmato)
UGL: (firmato)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro
d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché
delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
Art. 1.
1. Il presente contratto integra e chiarisce
l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel CCNQ
del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e
integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali, di seguito indicato come "CCNQ del 7 agosto
1998".
Art. 2.
1. All'art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 7
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i
distacchi sindacali - di norma sino al limite massimo
del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali
di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per
periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.".
"7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali
indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al
50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti
minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati
per il part-time dalla disciplina generale prevista nei
relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.".
Art. 3.
1. All'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai
sensi degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del
personale interessato che - accertati i requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11,
comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, dandone contestuale
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n.
165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei
contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa
sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che
alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap.".
"6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative
devono essere comunicate alle amministrazioni
interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro
tale data, le aspettative e i distacchi non vengono
espressamente revocati si intendono confermati e le
amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento.
Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di
revoca, trasformazione di un istituto in un altro,
modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o
viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle
amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001, anche
ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le
informazioni possono essere comunicate tempestivamente
attraverso il sito web dedicato a Gedap.
In tutti i casi di cessazione del distacco o di
aspettativa, il dirigente sindacale rientrato
nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare
nei confronti di quest'ultima pretese relative ai
rapporti intercorsi con la confederazione od
organizzazione sindacale durante il periodo del mandato
sindacale.".
Art. 4.
1. All'art. 15 del CCNQ del 7 agosto 1998 il comma 4 é
sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto
adempiono agli obblighi previsti dall'art. 50 del
decreto legislativo n. 165/2001 in tema di trasmissione
dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per
garantire, da parte di quest'ultimo, la verifica del
rispetto dei contingenti, le amministrazioni inviano le
informazioni richieste esclusivamente attraverso il sito
web dedicato Gedap.
Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione
trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione
delle ore di permesso sindacale retribuite fruite sui
posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli
articoli 8 e 11 e, in analogia con quanto previsto nel
comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle
associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di
diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli,
compilati on-line, sulla base del citato prospetto di
rilevazione, devono contenere le informazioni relative
al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e
la motivazione dell'eventuale diniego. I dirigenti e/o i
funzionari delle amministrazioni sono responsabili
personalmente, per la parte di competenza,
dell'utilizzazione delle prerogative sindacali -
distacchi, aspettative e permessi sindacali - in
violazione della normativa vigente.
Art. 5.
1. All'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 é aggiunto il
comma 4-bis.
4-bis. Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non
si applica nei casi in cui si debba procedere
all'individuazione del personale soprannumerario,
docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione
dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa.
Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali
l'assegnazione della sede sia stata disposta in
applicazione di istituti che prevedono una permanenza
annuale nella sede stessa.".
Art. 6.
1. L'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 é sostituito
dal seguente:
"Art. 19 (Disposizioni particolari).
1. Ai soli fini dell'accertamento della
rappresentatività le organizzazioni sindacali che
abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione
associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale
le deleghe delle quali risultino titolari, purché il
nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità
delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le
deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai
lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola,
coerente con il principio di libertà sindacale, ha
carattere generale in quanto ogni periodico accertamento
della rappresentatività può tradursi nel
riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti
dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle
parti interessate. Le aggregazioni associative devono
dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al
disposto della norma. In caso negativo non é possibile
riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto
sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il
rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra
sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un
nuovo soggetto é sempre esclusa l'attribuzione delle
deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso é il
caso di incorporazione/fusione di una organizzazione
sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in
questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività
del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di
coniugare il diritto di libera associazione sindacale
con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
rappresentatività sindacale, le aggregazioni
associative che non hanno ottemperato al disposto del
comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31
dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni
sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'Aran
"idonea documentazione" di cui al comma 5 che dimostri
che il soggetto sindacale in capo al quale si deve
accertare la rappresentatività é titolare in proprio
di delega per il versamento dei contributi sindacali e
che allo stesso sono imputate, per effettiva
successione, le deleghe delle quali risultino titolari
le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione,
affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque
denominate.
4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti
sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel
comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della
delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli
stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009,
ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata,
ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, sulla base delle deleghe di cui é
direttamente titolare e intestataria al momento in cui
interviene da parte dell'Aran la rilevazione del dato.
Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in
materia siano state adottate dai competenti organismi
statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma
5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica
congressuale, se statutariamente prevista, tale
ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e
non oltre il 31 marzo 2008.
5. L'idonea documentazione da fornire all'Aran, che
attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti,
nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si
verifichi un mutamento associativo,
é quella adottata dai competenti organi statutari e
trasmessa all'Aran con lettera raccomandata a/r a firma
del legale rappresentante del soggetto sindacale
interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non
corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano
conto degli elementi di effettività necessari per la
successione nella titolarità delle deleghe al nuovo
soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di
ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di
ricevimento della Raccomandata.
6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto
sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze
contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei
soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari
dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per
conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi
integrativi la sottoscrizione avviene
esclusivamente in rappresentanza della organizzazione
sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o
altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia
luogo alla creazione di un nuovo soggetto,
l'organizzazione sindacale affiliante, se
rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, é
unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre
prerogative sindacali di cui al presente contratto.
7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità
delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e
per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale
rappresentativo si verifichi un mutamento associativo,
compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento
produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma
8.
8. L'ARAN procede all'accertamento della
rappresentatività delle associazioni sindacali, come
normativamente predeterminata, in corrispondenza
dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di
riferimento nonché all'inizio del secondo biennio
economico della stessa. A tale scopo vengono presi in
considerazione i dati associativi relativi alle
associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel
pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso
anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli
ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle
RSU.
9. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, comma 1, il dato associativo é espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine non
conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma
il numero delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente operate in busta paga tramite delega di
cui é titolare il sindacato. Per tale motivo il dato
associativo é rilevato direttamente dalla busta paga
del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo
versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare
anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre
dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura
viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio
immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono
rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro
l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo
delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del
contributo sindacale dal mese immediatamente successivo
a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la
delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti
contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la
stessa non é valida ai fini del calcolo della
rappresentatività non essendo dimostrata la sua
attivazione. Tale modalità, valida per tutte le
rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso
relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre
2006, evita di considerare, ai fini della
rappresentatività, deleghe fittizie e cioé quelle che,
eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi
giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni
del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur
rilasciata non diviene mai effettiva.
L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla
tempestiva e corretta trattenuta del contributo
sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del
dirigente competente che risulti inadempiente. é
demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico
previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del decreto
legislativo n. 165/2001 la risoluzione dei casi
controversi imputabili alla inadempienza o comunque a
ritardi delle amministrazioni.
10. L'accertamento produce effetti - con le medesime
cadenze del comma 8 - sulla ripartizione dei distacchi e
permessi.
11. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi
giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del
giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e
non spettanti. Analogamente si procede nei confronti
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso
di superamento dei contingenti dei distacchi -
verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché
dei permessi loro spettanti.
12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con
esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a
decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto
conto che, dall'anno 2007 il Dipartimento della funzione
pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di
rilevazione - sito web dedicato a Gedap - é consentita
la compensazione tra il periodo di superamento del
contingente dei distacchi e quello di sott'utilizzazione
dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno,
nonché tra i permessi degli articoli 8 e 11. In questo
ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente
distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle
associazioni sindacali rappresentative di comparto e di
area, ove si sia verificato il superamento del
contingente dei permessi dell'art. 8 e il parziale
utilizzo di quello dell'art. 11 (di spettanza sia delle
confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e
viceversa, é permessa la compensazione tra detti
contingenti. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la predetta
compensazione é esclusa.
13. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di
riferimento un soggetto sindacale abbia superato il
contingente dei permessidell'art. 8, l'amministrazione,
previo consenso dell'associazione sindacale interessata,
in luogo del recupero diretto di cui alcomma 11, può
compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente
successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza
il numero di ore risultate eccedenti nell'anno
precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale
nell'anno successivo a quello in cui si é verificata
l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione,
ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto
previsto nel comma 11.
14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle
elezioni delle RSU non sono mai sommabili o
trasferibili.".
Art. 7.
1. Alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni
intervenute a decorrere dall'anno 1998 sul testo del
CCNQ del 7 agosto 1998 ad opera di successivi contratti
quadro, biennali e non, in considerazione
dell'importanza e della necessaria certezza e
trasparenza della materia delle prerogative sindacali e
dell'accertamento della rappresentatività, così come
normato dall'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, nonché delle modificazioni intervenute in
materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni
delle RSU, le parti si danno atto dell'esigenza di
procedere alla redazione di un nuovo testo in materia
entro l'anno 2007.
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