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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del
citato decreto legislativo n. 217 del
2005, che disciplinano il procedimento negoziale per
l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica relativo al personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Viste le disposizioni dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative
alle modalità di costituzione della delegazione di
parte pubblica e della delegazione
sindacale, tra le quali intercorre il procedimento
negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica
in data 3 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006,
relativo alla individuazione della
delegazione sindacale che partecipa alle trattative per
la definizione dell'accordo
sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti
economici, riguardante il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativa al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007,
sottoscritta, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in
data 13 marzo 2008 dalla
delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano
nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL); FP CGIL
VVF (Confederazione generale italiana del lavoro -
Funzione pubblica coordinamento nazionale dei Vigili del
fuoco); UIL PA VVF (Unione lavoratori italiana pubblica
amministrazione Vigili del fuoco); RdB PI CUB
(Federazione delle
rappresentanze sindacali di base pubblico impiego
confederazione unitaria di base); CONFSAL VVF (Confsal
Vigili del fuoco);
Visti l'art. 15 del decreto legge 1° ottobre 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e l'art. 3, commi 133, 135 e 136 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il
2008);
Visto l'art. 37, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 217 del 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale
é stata approvata, ai sensi del citato art. 37, comma
5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa
verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza
delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art.
37, l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
Vista la delibera di attendibilità dei costi
quantificati e della loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa
dal III Collegio delle sezioni riunite in sede di
controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 16
aprile 2008, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del decreto
legislativo n. 217 del 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art.
1.
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, il presente decreto
si applica al personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso
il personale di cui all'art. 131 del medesimo decreto
legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle
relative ai periodi dal 1° gennaio
2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1°
gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per
il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2.
Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007, in applicazione dell'art. 15 del
decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio
2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma
precedente e le misure degli
incrementi mensili lordi sono riportate nella tabella
seguente:
Qualifiche dei ruoli | |
del personale non | |
direttivo e non | |
dirigente che espleta | Incrementi mensili | Stipendi
annui lordi
funzioni |lordi dal 1° febbraio | dal 1° febbraio 2007
tecnico-operative | 2007 (euro) | (euro)
Sostituto direttore | |
antincendio capo con | |
scatto convenzionale | |
esperto |96,34 |24.387,26
Sostituto direttore | |
antincendi capo |88,90 |22.294,67
Sostituto direttore | |
antincendi |83,81 |20.865,74
Ispettore antincendi | |
esperto con scatto | |
convenzionale |83,20 |20.693,69
Ispettore antincendi | |
esperto |82,44 |20.479,26
Ispettore antincendi |81,27 |20.151,55
Vice ispettore |78,36 |19.332,26
Capo reparto esperto | |
con scatto | |
convenzionale |80,66 |19.979,50
Capo reparto esperto |80,11 |19.823,84
Capo reparto |79,17 |19.561,67
Capo squadra esperto | |
con scatto | |
convenzionale |78,45 |19.359,40
Capo squadra esperto |77,90 |19.203,73
Capo squadra |77,32 |19.039,88
Vigile del fuoco | |
coordinatore con | |
scatto convenzionale |75,59 |18.554,23
Vigile del fuoco | |
coordinatore |75,03 |18.398,58
Vigile del fuoco | |
esperto |74,45 |18.234,71
Vigile del fuoco | |
qualificato |73,87 |18.070,86
Vigile del fuoco |72,12 |17.579,29
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non
dirigente che espleta attivitàtecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Stipendi annui
Incrementi mensili lordi| lordi dal dal 1 febbraio 2007
1 febbraio 2007
(euro) | (euro)
Funzionario | |
amministrativo cont.le | |
diret. vicedir. con | |
scatto conv. |96,90 |24.542,93
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
direttore-vicedirigente |96,34 |24.387,26
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
direttore |88,90 |22.294,67
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
vice direttore |83,81 |20.865,74
Funzionario tecnico | |
inform. diret. vicedir. | |
con scatto conv. |96,90 |24.542,93
Funzionario | |
tecnico-informatico | |
direttore-vicedirigente |96,34 |24.387,26
Funzionario | |
tecnico-informatico | |
direttore |88,90 |22.294,67
Funzionario | |
tecnico-informatico vice| |
direttore |83,81 |20.865,74
Sostituto diret.amm.vo | |
cont.le capo con scatto | |
conv. esperto |96,34 |24.387,26
Sostituto direttore | |
amministrativo-contabile| |
capo |88,90 |22.294,67
Sostituto direttore | |
amministrativo-contabile|83,81 |20.865,74
Collaboratore | |
amm.vo-contabile esperto| |
con scatto conv. |81,45 |20.202,11
Collaboratore | |
amministrativo-contabile| |
esperto |80,90 |20.046,46
Collaboratore | |
amministrativo-contabile|78,77 |19.449,52
Vice collaboratore | |
amministrativo-contabile|75,83 |18.622,04
Sostituto diret. tecn. | |
inform. capo con scatto | |
conv. esperto |96,34 |24.387,26
Sostituto direttore | |
tecnico-informatico capo|88,90 |22.294,67
Sostituto direttore | |
tecnico-informatico |83,81 |20.865,74
Collaboratore | |
tecnico-informatico | |
esperto con scatto conv.|81,45 |20.202,11
Collaboratore | |
tecnico-informatico | |
esperto |80,90 |20.046,46
Collaboratore | |
tecnico-informatico |78,77 |19.449,52
Vice collaboratore | |
tecnico informatico |75,83 |18.622,04
Assistente capo con | |
scatto convenzionale |78,45 |19.359,40
Assistente capo |77,90 |19.203,73
Assistente |77,32 |19.039,88
Operatore esperto |73,87 |18.070,86
Operatore professionale |72,12 |17.579,29
Operatore tecnico |69,60 |16.870,59
Operatore |68,72 |16.624,79
3. I valori stipendiali di cui al comma precedente
riassorbono gli incrementi attribuiti dal
1° gennaio 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 novembre 2007.
4. Gli stipendi di cui ai commi precedenti, per la quota
parte relativa all'indennità
integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003
nella voce stipendio tabellare non
modificano le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4,
le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita,
sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
dell'art. 2 del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente decreto.
Agli effetti delle indennità di buonuscita e di
licenziamento, nonché di quella prevista
dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Le misure del trattamento stipendiale di cui all'art.
2, comma 2, hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Art. 4.
Indennità di rischio
1. Le misure dell'indennità di rischio del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative,
come previste all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 novembre 2007 sono retrodatate ed
incrementate a decorrere dal 1° marzo 2007 nei seguenti
importi mensili lordi:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non
dirigente che espleta funzioni
Incrementi mensili | Nuove misure mensili
| lordi dal 1° marzo |lorde dal 1° marzo 2007
tecnico-operative | 2007 (euro) | (euro)
Sostituto direttore | |
antinc. capo con | |
scatto conv. esperto |57,19 |668,00
Sostituto direttore | |
antincendi capo |51,59 |612,00
Sostituto direttore | |
antincendi |47,10 |567,00
Ispettore antincendi | |
esperto con scatto | |
convenzionale |47,10 |567,00
Ispettore antincendi | |
esperto |41,71 |513,30
Ispettore antincendi |41,71 |513,30
Vice ispettore |41,71 |513,30
Capo reparto esperto | |
con scatto | |
convenzionale |41,71 |513,30
Capo reparto esperto |41,71 |513,30
Capo reparto |41,71 |513,30
Capo squadra esperto | |
con scatto | |
convenzionale |38,91 |485,20
Capo squadra esperto |38,91 |485,20
Capo squadra |38,91 |485,20
Vigile del fuoco | |
coordinatore con | |
scatto convenzionale |31,48 |408,80
Vigile del fuoco | |
coordinatore |31,48 |408,80
Vigile del fuoco | |
esperto |31,48 |408,80
Vigile del fuoco | |
qualificato |31,48 |408,80
Vigile del fuoco |31,48 |408,80
2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono
corrisposte per tredici mensilità.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono
gli incrementi attribuiti a
decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007.
Art. 5.
Indennità mensile
1. Le misure dell'indennità mensile per il personale
che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previste
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 novembre 2007 sono retrodatate ed incrementate a
decorrere dal l° marzo 2007 nei seguenti importi mensili
lordi:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non
dirigente che espleta attività
Nuove misure tecniche,
| | mensili lorde
amministrativo-contabili|Incrementi mensili lordi| dal 1
marzo 2007
e tecnico-informatiche |dal 1 marzo 2007 (euro) | (euro)
Sostituto diret.amm.vo | |
cont.le capo con scatto | |
conv. esperto |26,10 |362,40
Sostituto direttore | |
amministrativo-contabile| |
capo |26,10 |362,40
Sostituto direttore | |
amministrativo-contabile|23,72 |337,80
Collaboratore | |
amm.vo-contabile esperto| |
con scatto conv. |23,72 |337,80
Collaboratore | |
amministrativo-contabile| |
esperto |23,72 |337,80
Collaboratore | |
amministrativo-contabile|17,95 |280,30
Vice collaboratore | |
amministrativo-contabile|17,95 |280,30
Sostituto diret. tecn. | |
inform. capo con scatto | |
conv. esperto |26,10 |362,40
Sostituto direttore | |
tecnico-informatico capo|26,10 |362,40
Sostituto direttore | |
tecnico-informatico |23,72 |337,80
Collaboratore | |
tecnico-informatico | |
esperto con scatto conv.|23,72 |337,80
Collaboratore | |
tecnico-informatico | |
esperto |23,72 |337,80
Collaboratore | |
tecnico-informatico |17,95 |280,30
Vice collaboratore | |
tecnico informatico |17,95 |280,30
Funzionario amm.vo | |
cont.le diret. vicedir. | |
con scatto conv. |26,10 |362,40
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
direttore-vicedirigente |26,10 |362,40
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
direttore |26,10 |362,40
Funzionario | |
amministrativo-contabile| |
vice direttore |23,72 |337,80
Funzionario tecnico | |
inform. diret. vicedir. | |
con scatto conv. |26,10 |362,40
Funzionario | |
tecnico-informatico | |
direttore-vicedirigente |26,10 |362,40
Funzionario | |
tecnico-informatico | |
direttore |26,10 |362,40
Funzionario | |
tecnico-informatico vice| |
direttore |23,72 |337,80
Assistente capo con | |
scatto convenzionale |17,95 |280,30
Assistente capo |17,95 |280,30
Assistente |17,95 |280,30
Operatore esperto |14,35 |243,90
Operatore professionale |14,35 |243,90
Operatore tecnico |11,42 |213,80
Operatore |11,42 |213,80
2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono
corrisposte per dodici mensilità.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono
gli incrementi attribuiti a
decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007.
Art. 6.
Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007, fermi restando gli incrementi previsti dal
medesimo articolo, é
ulteriormente incrementato per il solo anno 2007 di Euro
1.075.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
Art. 7.
Orario di servizio
1. L'orario di servizio delle strutture operative
centrali e periferiche in cui si
articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco é
fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al
capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso svolge
turni continuativi di servizio aventi, in linea
generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro
diurno, 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno, 48
ore di riposo.
2. Per il personale impiegato in turni di servizio
continuativo o comunque non inferiori a 12 ore
l'amministrazione stabilirà ai sensi dell'art. 32:
a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare
nel corso dell'anno;
b) il numero dei turni diurni e notturni di ferie;
c) il numero di turni diurni e notturni di recupero
delle ore prestate in eccedenza
all'orario ordinario.
3. L'orario di servizio degli uffici non operativi
centrali e periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco é articolato al fine di
accrescere l'efficienza
dell'amministrazione e di razionalizzare il costo del
lavoro pubblico, tenendo presenti la
finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni
da assicurare, secondo modalità
maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in
generale ed in ottemperanza alla
direttiva del Ministro dell'interno del 21 giugno 2000.
L'orario di servizio é fissato dalle
ore 8 alle ore 18 su cinque giorni settimanali, dal
lunedì al venerdì.
4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità
organizzative, indicati nell'allegato 1 del
decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 151, che sono
esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni
lavorativi.
Art. 8.
Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo
giornaliero durante il quale ciascun
dipendente assicura la prestazione lavorativa
nell'ambito dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro é di 36 ore settimanali per tutto
il personale. Esso é
articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di
servizio da erogarsi con carattere di
continuità, che richiedano orari continuativi, anche
nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni
della settimana o che presentano particolari esigenze di
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
3. L'orario di lavoro é funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico. Le
rispettive articolazioni sono determinate, ai sensi
dell'art. 32 dai dirigenti responsabili degli uffici. A
tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla
base di seguenti criteri:
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
miglioramento della qualità delle prestazioni;
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell'utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici
ed altre amministrazioni.
Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere
adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di
orario:
orario articolato su 5 giorni: si attua con la
prosecuzione della prestazione lavorativa
nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane
possono avere durata e collocazione
diversificata fino al completamento dell'orario di
obbligo;
l'orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6
ore continuative antimeridiane;
orario flessibile: si realizza con la previsione di
fasce temporali entro le quali sono
consentiti l'inizio ed il termine della prestazione
lavorativa giornaliera;
turnazioni nel caso di attività i cui risultati non
siano conseguibili mediante
l'adozione di altre tipologie di orario;
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o
inferiori alle trentasei ore settimanali nel
rispetto del monte ore.
4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati
nell'allegato 1 al decreto
ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno
adottare un orario di lavoro individuale superiore ai
5giorni settimanali. In tali uffici, é possibile,
tuttavia, articolare
l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando
la giornata di riposo infrasettimanale, di regola
coincidente con il sabato, in altro giorno.
5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere
prevista una pausa che comunque non può essere
inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni
diversamente disciplinate.
6. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere
ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente
flessibilità in entrata ed in uscita:
a) 30 minuti o un'ora di anticipo;
b) 30 minuti o un'ora di ritardo.
L'orario flessibile deve essere considerato un sistema
rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata,
così come uscite anticipate, devono essere recuperati.
Nessun recupero può essere concesso per spontanei
anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.
Art. 9.
Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
1. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco addetto alle attività di
soccorso, svolge, in alternativa alla articolazione
12/24 - 12/48, altre particolari
articolazioni dell'orario di lavoro, stabilite ai sensi
dell'art. 32, correlate:
a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico
urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con
particolare riferimento ai distaccamenti
insulari;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e
di soccorso tecnico urgente.
Art. 10.
Norma di rinvio
1. Per la disciplina dell'orario di lavoro ed in
particolare per far fronte alle esigenze di
servizio di carattere straordinario o di emergenza e per
particolari articolazioni dell'orario di lavoro stesso,
fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo
di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), continua ad
applicarsi la disciplina contrattuale vigente.
Art. 11.
Criteri per la mobilità a domanda
1. I criteri di mobilità ordinaria vigenti mantengono
la loro validità in attesa che
l'amministrazione e le organizzazioni sindacali
rappresentative pervengano alla revisione,
ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b).
Art. 12.
Assegnazione temporanea
1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di
servizio, può concedere al
personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi
motivi di carattere familiare e
personale debitamente documentati, l'assegnazione anche
in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di
servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni,
rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi,
per ciascun periodo, l'attualità delle condizioni.
2. L'assegnazione temporanea non comporta la
corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque
previsti per il servizio fuori sede.
3. I criteri vigenti per l'assegnazione temporanea a
domanda mantengono la loro
validità in attesa che l'amministrazione e le
organizzazioni sindacali rappresentative pervengano alla
revisione.
Art. 13.
Congedo ordinario
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di congedo
ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione,
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennità connesse a
particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario é di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
3. La durata del congedo ordinario é di trenta giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n.
937, per i primi tre anni di servizio, comprendendo in
essi il periodo del corso di formazione iniziale.
4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro su cinque giorni, il sabato é
considerato non lavorativo ed i giorni di congedo
ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutti i dipendenti spettano altresì quattro
giornate di riposo da fruire nell'arco
dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione
dal servizio la durata del congedo
ordinario é determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La
frazione di mese superiore a quindici giorni é
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente conserva il diritto al congedo
ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal
servizio in cui la normativa vigente ne preveda la
maturazione.
8. Il congedo ordinario costituisce un diritto
irrinunciabile e non é monetizzabile, salvo
quanto previsto dal comma 16. Esse sono fruite nel corso
di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
9. L'amministrazione assicura al dipendente il
frazionamento del congedo ordinario in più periodi,
compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio.
La fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti
garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo
ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre.
10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del
congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto della
programmazione prestabilita, assicurando comunque al
dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento
di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo
ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre.
11. Qualora il congedo ordinario già in godimento sia
interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento del
congedo ordinario, nonché all'indennità di missione
qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di congedo ordinario non
goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile il
godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le
giornate di congedo ordinario
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
In caso di esigenze di servizio derivanti dalla
partecipazione ad emergenze e/o eventi di
particolare gravità, il periodo di congedo ordinario
potrà essere fruito entro l'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso
di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente dovrà fruire del congedo
ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.
In caso di impedimento derivante da malattia del
dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo
entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche
oltre il predetto termine e comunque entro l'anno,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
14. Il congedo ordinario é sospeso da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per
più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di
accertarle con tempestiva
informazione.
15. Il periodo di congedo ordinario non é riducibile
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In
tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro
dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal
dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in
caso di cessazione del rapporto
di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato
l'eventuale residuo di congedo ordinario non fruito dal
dipendente per documentate esigenze di servizio.
17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano
funzioni tecnico operative, con
anzianità di servizio superiore a 28 anni, il congedo
ordinario é incrementato di un giorno.
Art. 14.
Festività
1. Sono considerate festive le domeniche.
2. Sono, altresì, considerati festivi tutti i giorni
riconosciuti come tali dalla legge a
tutti gli effetti civili e la ricorrenza di S. Barbara.
3. La ricorrenza del Santo patrono della località in
cui il personale presta servizio é
considerata giorno festivo se ricadente in un giorno
ordinariamente lavorativo.
4. Il riposo settimanale non deve essere inferiore alle
ventiquattro ore e cade
normalmente di domenica, salve diverse articolazioni
dell'orario di lavoro.
5. Ai dipendenti appartenenti alle religioni ebraica ed
islamica, nonché alle altre confessioni religiose
riconosciute dallo Stato, é riconosciuto il diritto di
fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale
diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata
lavorativa non prestata é recuperata in altro giorno
lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura
o con il dirigente sovraordinato.
Art. 15.
Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non
dipendente da causa di servizio, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta
la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze
allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti
l'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia
fatto richiesta può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore
periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non
sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora
l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del
dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo,
procederà con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue
condizioni di salute anche al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Tale accertamento é effettuato mediante visita
medico-collegiale durante la quale l'interessato ha
diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
3. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel
caso che, a seguito dell'accertamento previsto nello
stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione
può, salvo particolari esigenze, disporre la cessazione
del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a
tutela degli affetti da Tbc ed altre
particolari malattie.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che
si assenti per malattia é il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le
indennità pensionabili, con esclusione
di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i
primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al
dipendente competono anche gli istituti di retribuzione
fissa e ricorrente;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo
di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono
retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, come ad esempio l'emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per
l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente
indice di Karnossky), ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera
retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).
8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai
mutilati o invalidi di guerra o per
servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle
categorie dalla I alla V della Tabella A, di
cui al decreto legislativo n. 834/1981, per i giorni di
eventuali cure termali, la cui
necessità, relativamente alla gravità dello stato di
invalidità, sia debitamente
documentata.
9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche di cui al comma 7,
l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione
dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti
interessati.
10. Nel caso di malattia insorta nell'arco della
giornata lavorativa durante l'orario
di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la
sede di lavoro, la giornata non sarà
considerata assenza per malattia se la relativa
certificazione medica ha decorrenza dal giorno
successivo a quello della parziale prestazione
lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del
completamento dell'orario,recupererà le ore non
lavorate concordandone i tempi e le modalità con il
dirigente, anche ai sensi dell'art. 27. Nel caso in cui
il certificato medico coincida con la giornata della
parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà
invece utilizzare le ore lavorate come riposo
compensativo di pari entità.
11. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
12. Il dipendente é tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente,
entro i due giorni successivi all'inizio della malattia
o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso é prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
13. L'Amministrazione dispone il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Azienda sanitaria locale.
14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo
dove può essere reperito.
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza
di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire,
é tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le
fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o
per altri giustificati motivi, che devono essere, a
richiesta, documentati, é tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i
casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
17. I controlli di malattia non sono estensibili alle
assenze dal servizio della madre o del
padre per malattia del proprio bambino.
18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio
non sul lavoro sia causata da
responsabilità di terzi, il dipendente é tenuto a
darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha
diritto di recuperare dal terzo responsabile le
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti.
Art. 16.
Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro,
il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di
retribuzione fissa e ricorrente. Le norme relative alle
fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve
osservare ai fini del controllo del suo stato di
malattia non si applicano alle assenze dal servizio
dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di
prognosi certificato
dall'organismo medico.
2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, al dipendente
spetta la retribuzione di cui al comma precedente per
tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro.
3. Nulla é innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente. Restano altresì ferme
le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle
spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e
per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da
causa di servizio.
Art. 17.
Permessi
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove:
giorni otto all'anno;
decesso o documentata grave infermità del coniuge o del
convivente, purché la
stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica,
o di un parente entro il secondo
grado, anche non convivente, o di un affine di primo
grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.
53.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere
concessi, nell'anno, tre giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari, debitamente documentati.
Nei permessi di cui al presente comma rientra
l'effettuazione di testimonianze per fatti non di
ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità
naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in
questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di
15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio che può essere richiesto anche entro i
trenta giorni successivi all'evento.
In caso di partecipazione ai corsi di formazione di
ingresso, il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco può richiedere il permesso retribuito di cui
al presente comma dopo la conclusione dei medesimi
corsi.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno
solare; gli stessi permessi non riducono il congedo
ordinario e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i
compensi per il lavoro straordinario, le indennità
connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che
non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato
dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi e non riducono il congedo
ordinario.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano
le condizioni, a permessi
retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali
specifiche disposizioni di legge prevedono la
concessione di permessi o congedi straordinari comunque
denominati.
Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1
della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13
della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1, della
legge n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di
midollo osseo.
8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo
é corrispondente alla durata
della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale
inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In
caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata
complessiva del turno, le ore eccedenti vengono
scomputate dal monte ore individuale della banca delle
ore del dipendente.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere
definite modalità diverse da quelle
disciplinate dal presente comma.
Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue,
in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del
dipendente, copre comunque le ventiquattro ore
successive alla donazione, a prescindere dal fatto che
la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero
in turni.
Art. 18.
Permessi retribuiti per diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle
attività formative programmate
dall'Amministrazione - speciali permessi retribuiti,
nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3%
del personale in servizio presso
ciascuna sede di servizio all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore. 2. I permessi di
cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami.
Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno
essere previsti ulteriori tipologie
di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento
di particolari attestati o corsi di
perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea,
anche finalizzati
all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
infine, corsi di formazione in materia di integrazione
dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel
rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o
di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del
comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il
seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di
studi e, se studenti universitari o post-universitari,
abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli
anni di corso precedenti l'ultimo e
successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti
universitari e post-universitari, la condizione di cui
alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al
comma 4, la precedenza é accordata,
nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di
studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora
parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano
titolo a precedenza sono definite in sede di
contrattazione integrativa di Amministrazione.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine
degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi
o altra idonea documentazione
preventivamente concordata con l'Amministrazione,
l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito
negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi già utilizzati vengono considerati come
aspettativa per motivi personali.
8. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda
l'esercizio di un tirocinio,
l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel
rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di
servizio, modalità di articolazione della prestazione
lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati
nel comma 2 il dipendente, in
alternativa ai permessi previsti nel presente articolo,
può utilizzare, per il solo giorno
della prova, anche i permessi per esami previsti
dall'art. 17, comma 1.
Art. 19.
Banca delle ore
1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative
regolarmente autorizzate aggiuntive
all'orario d'obbligo é riconosciuto il diritto al
pagamento delle prestazioni straordinarie
entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base
delle disponibilità di bilancio. Su
richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione
di lavoro straordinario o supplementare, possono essere
utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2. A tale scopo é istituita una banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun
dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione
di lavoro straordinario o
supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle
risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio
dell'amministrazione, e non retribuite, nonché le ore,
autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza
ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non
retribuite.
3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere
fruiti entro l'anno successivo a
quello di maturazione.
4. Le modalità organizzative della banca delle ore sono
individuate dal dirigente
dell'Ufficio.
Art. 20.
Personale convocato dalla magistratura per fatti
inerenti al servizio
1. Il personale tenuto a svolgere atti o chiamato a
comparire davanti ad organi della
Magistratura per fatti inerenti il servizio, é da
considerarsi in servizio a tutti gli effetti.
Il personale che viene convocato in sede diversa da
quella ove presta servizio ha diritto al rimborso delle
spese secondo le vigenti modalità.
Art. 21.
Personale convocato per controlli sanitari
1. Il personale convocato dalle Commissioni medico
ospedaliere, dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi
competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai
sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 210/1984 (libretto sanitario di rischio)
ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre
l'orario di lavoro, essendo equiparate ad orario di
servizio.
Art. 22.
Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. Al dipendente che ne faccia formale richiesta può
essere concesso, compatibilmente
con le esigenze organizzative o di servizio, un periodo
di aspettativa, per comprovati motivi personali o di
famiglia, per un massimo di dodici mesi in un triennio.
Al fine del calcolo del triennio, si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia.
2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la
perdita dell'intera retribuzione e
non é utile ai fini della decorrenza dell'anzianità di
servizio.
3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino
al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo
utili ai fini della
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli
accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere
a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
4. Il dipendente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di
aspettativa per motivi di famiglia o anche per motivi
diversi se non siano intercorsi
almeno quattro mesi di servizio attivo.
5. I periodi di aspettativa sono fruibili anche
frazionatamente e non si cumulano con le assenze per
malattia.
6. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, invita il dipendente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi
termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Qualora il dipendente, salvo i casi di comprovato
impedimento, non si presenti a
riprendere servizio alla scadenza del periodo di
aspettativa o del termine di cui al comma 6, viene
disposta la decadenza dall'impiego.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, può essere,
altresì, concessa al dipendente:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso
la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di
pubblico,
concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine
se assunto presso la stessa o
altra Amministrazione pubblica o in organismi
dell'Unione Europea con rapporto di lavoro ed incarico a
tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta
nell'arco della vita lavorativa per i
gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai
sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 - dal Regolamento
interministeriale 21 luglio 2000, n.
278. Tale aspettativa non é computata ai fini
previdenziali. Il dipendente può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
Tale aspettativa può essere fruita anche
frazionatamente e può essere cumulata con
l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo
stesso titolo.
9. é comunque fatta salva l'applicazione di altre
fattispecie di aspettativa non retribuita
previste da specifiche disposizioni di legge.
10. In tutti i casi, alla ripresa dell'attività
lavorativa, il dipendente frequenta gli
eventuali corsi di formazione ritenuti necessari
dall'Amministrazione.
Art. 23.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la
cooperazione con i paesi
in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono
collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa. Il periodo é considerato utile ad
ogni altro effetto. Ai sensi dell'art. 52, comma 57,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza.
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca
il rapporto di lavoro cessi per volontà del dipendente
nei due anni successivi, é dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti.
3. Il dipendente il cui coniuge o convivente stabile
presti servizio all'estero, può
chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova
il coniuge o il convivente stabile, o qualora non
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione anche in altra Amministrazione
pubblica.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al
periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in
difetto di effettiva permanenza all'estero del
dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per
la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle
previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali
occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei
mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonché alle
assenze di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151.
Art. 24.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5 della legge 8
marzo 2000, n. 53 per quanto attiene alle finalità e
durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di
servizio, per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non é computabile nell'anzianità
di servizio e non é cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Il dipendente può
procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. Ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno
cinque anni, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva
del 10% del personale di ogni ruolo in servizio presso
ciascuna sede; il numero complessivo dei congedi viene
verificato annualmente sulla base della consistenza del
personale al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i
dipendenti interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
5. La contrattazione integrativa a livello nazionale
individua i criteri da adottare nel
caso in cui le domande presentate siano eccedenti
rispetto alla percentuale di cui al comma 3.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici e dei Comandi con l'interesse formativo del
lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso
di cui al comma 4, l'amministrazione può differire la
fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può
essere più ampio perconsentire la utile partecipazione
al corso.
7. In caso di grave e documentata infermità,
individuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 8
marzo 2000, n. 53, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione
all'Amministrazione, si dà luogo ad interruzione del
congedo medesimo. Il periodo di assenza rimane regolato
dalle disposizioni del presente accordo concernenti le
assenze per malattia.
8. Il lavoratore che abbia dovuto rinviare o
interrompere il congedo formativo ai sensi
dei commi 6 e 7 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 25.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le
seguenti disposizioni:
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla
lavoratrice o al lavoratore, nell'ipotesi
di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo,
spetta l'intera retribuzione
fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi
carattere fisso e ricorrente;
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano
comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità
di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di rientrare in servizio, richiedendo, previa la
presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo
di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo
anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino;
c) nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto dall'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l'intera retribuzione fissa mensile, compresi gli
istituti di retribuzione avente carattere fisso e
ricorrente, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute
nonché qualsiasi altro compenso collegato all'effettivo
svolgimento delle prestazioni;
d) successivamente al periodo di astensione di cui alla
lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici
madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono
riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino,
trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nella lettera c);
e) i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli
stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso
di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice;
f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni
prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione;
g) in presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la
domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro;
h) secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
caso di parto plurimo i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'art. 39, comma 1, del medesimo
decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. I controlli di malattia non sono estensibili alle
assenze dal servizio della madre o del
padre per malattia del proprio bambino.
4. Nel caso di parto plurimo, ciascun genitore ha
diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di
congedo parentale previsti dagli articoli 32 e 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 26.
Tutela delle lavoratrici madri
1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del decreto
legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, qualora durante il periodo della gravidanza e
fino a sette mesi dopo il parto si
accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di
pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego
della medesima e con il suo consenso in altre attività
- nell'ambito di quelle disponibili - che comportino
minor aggravio psicofisico.
2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso
dovranno essere impiegate a servizi
giornalieri connessi con l'attività operativa che non
comportino pericoli per la gestazione, a partire
dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a
sette mesi dopo il parto.
3. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le
donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino ad un anno di vita del
bambino.
4. A domanda, la madre o il padre in situazione
monoparentale può chiedere l'esonero dal turno notturno
o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al
compimento del terzo anno di età del figlio.
5. I genitori che espletano funzioni tecnico operative
possono richiedere l'esonero dalla
sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di
età dei figli.
6. La lavoratrice madre con figli di età inferiore a
tre anni, che ha proposto istanza per
essere esonerata dai turni continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei turni, non può essere inviata
in missione fuori sede per più di una giornata, senza
il consenso.
7. Le lavoratrice madri, vincitrici di concorsi interni,
con figli fino al 12° anno di età,
hanno la possibilità di frequentare il corso di
formazione presso la struttura didattica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco più vicina al luogo di
residenza tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Art. 27.
Permessi brevi
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da
parte del responsabile dell'unità
organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso i
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.
I permessi concessi a tale titolo non possono essere in
nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario
di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le
36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in
tempo utile per consentire al responsabile dell'unità
di cui al comma 1 di adottare le misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente é tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del responsabile dell'unità.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi,
salvo diverse esigenze di servizio,
dovranno essere effettuati entro l'anno per gruppi di
ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie
effettuate mediante permessi brevi di cui al comma 1.
Restano ferme le normative già in vigore, purché
compatibili con il presente articolo.
Art. 28.
Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale
1. La formazione é un fondamentale strumento di
aggiornamento e di crescita professionale del personale
in servizio, di inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione e di garanzia e
miglioramento della sicurezza sul lavoro.
2. Il massimo impulso alla formazione professionale
viene garantito attraverso un sistema progressivo di
attività formative volte ad accrescere l'efficacia e
l'efficienza del servizio reso ai cittadini.
3. La formazione é finalizzata esclusivamente ai
compiti d'istituto, é improntata a
criteri di razionalità che evitino sovrapposizioni e
ripetizioni di processi, é erogata
in modo uniforme, garantendo la pari opportunità di
tutti i dipendenti.
4. L'attività formativa é mirata inoltre al
miglioramento del grado di autonomia dei
lavoratori, in special modo di coloro che appartengono a
qualifiche che prevedono compiti di direzione e
coordinamento, ed a favorire l'adeguamento ai processi
di riorganizzazione, ivi compresi i sistemi di
informatizzazione.
5. I programmi formativi tengono conto:
della normativa vigente da applicare;
delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte
nell'organizzazione del lavoro;
dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il più
alto grado di operatività ed autonomia in relazione
alle funzioni da svolgere.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si
svolge mediante corsi teorico-pratici la cui durata é
stabilita per le singole qualifiche di accesso dal
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 142
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 29.
Tavolo tecnico per la programmazione didattica
1. L'Amministrazione istituisce un tavolo tecnico,
composto da rappresentanti dell'Amministrazione stessa e
delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo
scopo di
elaborare un progetto generale della formazione da
perseguirsi attraverso:
l'attivazione di un sistema permanente di addestramento,
aggiornamento e qualificazione di tutto il personale
avvalendosi anche di strumenti informatici e
multimediali;
l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione
collegati ai passaggi tra le aree ed
all'interno delle aree professionali;la partecipazione,
garantita a tutto il personale, ad una congrua attività
formativa sulla base di progetti individuati e
funzionali alle esigenze di servizio.
2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei
corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di
specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e,
ove previsto, i
criteri per il loro superamento.
3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la
realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi
per le aree tematiche-disciplinari ai fini
dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio
nazionale.
Art. 30.
Libretto individuale per la formazione
1. L'Amministrazione assicura l'aggiornamento costante
del libretto nominativo professionale in cui sono
annotati i titoli scolastici ed accademici posseduti, il
percorso di qualifica effettuato, le specializzazioni
conseguite, i corsi di qualificazione e di aggiornamento
effettuati anche all'esterno dell'Amministrazione e
comunque inerenti alle attività istituzionali.
Art. 31.
Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento
della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle
attivitàsocio-assistenziali del personale
1. Con successivo accordo integrativo saranno definite
linee di indirizzo per la garanzia
ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la
gestione delle attività socio-assistenziali del
personale.
Art. 32.
Contrattazione integrativa
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la
contrattazione integrativa si effettua tra
l'Amministrazione e le te decreto, sulle seguenti
materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri di articolazione dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e
delle turnazioni particolari;
b) criteri per la mobilità del personale a domanda;
c) linee di indirizzo per 1'impiego del personale in
attività atipiche;
d) linee di indirizzo per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
e) linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento
della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle
attività socio-assistenziali del personale;
in sede di Amministrazione locale:
A) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed
alle modalità, delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei
luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per
facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
B) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro
secondo i criteri definiti a livello nazionale.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi
30 giorni dall'inizio delle trattative
senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti
riassumono la libertà di iniziativa;
d'intesa tra le parti, il termine é prorogabile di
altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non può
essere in contrasto con i vincoli risultanti dal
presente decreto, o comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale del
bilancio della Direzione centrale per le risorse umane
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile; le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
5. Per le materie oggetto della contrattazione
integrativa nazionale e della contrattazione decentrata
a livello centrale e periferico si applica la normativa
derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando
non intervengano i successivi.
Art. 33.
Informazione
1. L'Amministrazione, allo scopo di rendere trasparente
e costruttivo il confronto tra
le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie
sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto
di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione
complessiva delle risorse umane, inviando la relativa
documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto.
2. L'informazione é fornita dall'Amministrazione in via
preventiva nelle materie per le quali é prevista la
contrattazione integrativa, la concertazione o la
consultazione e, comunque, sui seguenti argomenti:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali sulla mobilità interna;
b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro;
c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
d) applicazione dei parametri concernenti la qualità e
produttività dei servizi a rapporti con l'utenza;
e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi
sociali in favore del personale;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) affidamento all'esterno dei servizi;
h) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
i) previsione di bilancio relativa al personale;
j) programmazione delle attività di formazione del
personale;
k) criteri per la definizione degli standard psicofisici
richiesti al personale in servizio;
in sede di Amministrazione locale:
A) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede
locale;
B) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del
lavoro;
C) programmazione delle attività di formazione del
personale;
D) misure programmate in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
E) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali
in favore del personale.
3. L'informazione é fornita dall'Amministrazione in via
successiva per gli atti di gestione
adottati e la verifica dei risultati sulle materie
demandate agli accordi negoziali, anche
integrativi o decentrati, e, comunque, sui seguenti
argomenti:
in sede di Amministrazione centrale:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale,
anche d'ufficio;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro
straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
e) parametri e risultati concernenti la qualità e la
produttività dei servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;
h) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
in sede di Amministrazione locale:
A) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
B) parametri e risultati concernenti la qualità e la
produttività dei servizi prestati;
C) attuazione dei programmi di formazione del personale;
D) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
E) distribuzione complessiva delle ore di lavoro
straordinario prestate.
4. Per l'informazione di cui al presente articolo sono
previsti almeno due incontri annuali in relazione ai
quali l'Amministrazione fornisce le adeguate
informazioni sulle materie per le quali il presente
decreto prevede la contrattazione integrativa, la
concertazione o la consultazione.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo
di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli operatori, é assicurata una
adeguata tutela della riservatezza della sfera personale
dei lavoratori.
Art. 34.
Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo quadriennale
recepito dal presente decreto é attivata
facoltativamente dall'Amministrazione prima
dell'autonoma
adozione di atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni
sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle
seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro
variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle
dotazioni organiche;
d) modalità di designazione dei rappresentanti per la
composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla
qualità del lavoro e sulla professionalità dei
dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di
servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all'articolo 139 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni
disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
j) criterio di computo dell'anzianità di servizio ai
sensi dell'articolo 171, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
k) costituzione dei Comitati pari opportunità ed
individuazione delle materie per le quali
formulano pareri e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la
consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di
Amministrazione locale; é inoltre prevista la
consultazione del rappresentante per la sicurezza nei
casi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35.
Concertazione
1. La concertazione é attivata, mediante richiesta
scritta, entro tre giorni dal ricevimento
dell'informazione preventiva di cui all'articolo 33, da
parte delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal
presente decreto e si svolge in appositi incontri che
iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla
data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo, mediante un confronto che
deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di
trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali
l'Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie
autonome determinazioni; dell'esito della concertazione
é redatto verbale dal quale risultano le posizioni
delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli
uffici;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di
servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai
distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche
superiori mediante scrutinio a ruolo
aperto;
f) criteri generali per la definizione delle procedure
di selezione interna per la promozione alle qualifiche
superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle
qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di
appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti
ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
g) modalità di applicazione delle normative in materia
di pari opportunità;
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro
dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di
funzioni).
4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la
concertazione si effettua anche in sede di
amministrazione locale.
Art. 36.
Contributi sindacali
1. Il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ha
facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega é rilasciata per iscritto ed
é trasmessa, a cura del dipendente o
dell'organizzazione sindacale interessata, al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, nonché alla
competente Direzione provinciale dei servizi vari del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la
delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la
relativa comunicazione alle amministrazioni di cui al
comma 1 e all'organizzazione sindacale interessata.
4. Le trattenute devono essere operate
dall'Amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti
in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente
alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalità concordate con la medesima Amministrazione.
5. L'Amministrazione é tenuta, nei confronti dei terzi,
alla segretezza sui nominativi
del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
Art. 37.
Federazioni sindacali
1. Ai soli fini dell'accertamento della
rappresentatività, le organizzazioni sindacali che
abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma ad una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo
soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino
titolari, purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad
esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque,
confermate espressamente dai lavoratori a favore del
nuovo soggetto.
2. é esclusa l'attribuzione delle deleghe
dell'affiliato all'affiliante in caso di
affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle
sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo
soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una
organizzazione sindacale in un soggetto già esistente,
é consentita l'attribuzione delle deleghe della
predetta organizzazione sindacale al soggetto già
esistente, per successione a titolo universale.
3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2,
ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile idonea
documentazione, consistente nella copia delle
determinazioni adottate dai competenti organi statutari,
dalla quale risulti chiaramente che il soggetto
sindacale in capo al quale si deve accertare la
rappresentatività é titolare in proprio di delega per
il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso
sono imputate, per effettiva successione, le deleghe
delle quali risultino titolari le predette
organizzazioni costituenti, incorporate per fusione,
affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque
denominate. La citata documentazione é trasmessa al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile con lettera raccomandata a/r a
firma del legale rappresentante delle medesime
associazioni sindacali.
Sono escluse mere note di comunicazione non corredate
dalle modificazioni statutarie e
che non diano conto degli elementi di effettività
necessari per la successione nella
titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e che ad
esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo
quella risultante sull'avviso di ricevimento della
raccomandata.
4. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività
del biennio contrattuale 2008-2009, le
organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima
parte, per i casi di fusione,
affiliazione, incorporazione o di altra forma
associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31
dicembre 2007, possono provvedere all'onere derivante
dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo 2008.
Qualora, entro il 31 marzo 2008, i citati soggetti
sindacali nonforniscano la documentazione richiesta nel
comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettività della
delega, non sarà possibile riconoscere in capo alla
nuova aggregazione associativa o al soggetto già
esistente la rappresentatività per il biennio
2008-2009, con le modalità fissate nei medesimi commi 1
e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola
organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 35 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era
direttamente titolare e intestataria alla data del 31
dicembre 2007. Qualora, entro il predetto termine del 31
marzo 2008, le decisioni in materia siano state adottate
dai
competenti organismi statutari ed inviata la relativa
documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora
intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente
prevista, tale
ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e
non oltre il 15 aprile 2008.
5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto
sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro
per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
concernente l'individuazione della delegazione sindacale
trattante, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli
Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti
ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali
rappresentativi,
in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale
di cui all'articolo 37, comma 1,
del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
sono esercitati in nome e per conto degli stessi.
Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e
decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in
rappresentanza della organizzazione sindacale
rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma
aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla
creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione
sindacale affiliante, se rappresentativa, é unica
titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre
prerogative sindacali di cui al presente decreto.
6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità
delle relazioni sindacali, nel
rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale
rappresentativo si verifichi un mutamento associativo,
compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento
produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma
7.
7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, all'accertamento della rappresentatività
delle associazioni sindacali in corrispondenza
dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di
riferimento, sulla base dei soli dati associativi
rilevati dal Dipartimento dei vigilidel fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, con le
modalità di cui all'articolo 34, in attesa dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
nazionali con riserva per motivi
giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del
giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di
permesso fruite e non spettanti. Analogamente, fatto
salvo quanto previsto al comma 9, si procede nei
confronti delle organizzazioni sindacali in caso di
superamento del contingente dei permessi sindacali loro
spettanti, verificati annualmente a consuntivo dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 41, comma 3.
9. Dal l° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di
riferimento un soggetto sindacale abbia superato il
contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo
40, l'Amministrazione, previo consenso
dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del
recupero diretto di cui al comma 8, può compensare
l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo
detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero
di ore risultate eccedenti nell'anno precedente.
Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno
successivo a quello in cui si é verificata
l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione,
ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto
previsto nel comma 8.
Art. 38.
Distacchi sindacali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il limite massimo dei distacchi
autorizzabili a favore del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, é fissato in
numero 16.
2. Alla ripartizione del contingente complessivo dei
distacchi di cui al comma 1, tra le
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al
decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, concernente l'individuazione della
delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo quadrimestre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun
biennio. La ripartizione, che ha validitàfino alla
successiva, é effettuata in rapporto al numero delle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna
delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, la quale cura gli adempimenti istruttori,
acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed
emana il decreto di distacco entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei requisiti di cui al comma 4, ed alla verifica del
rispetto dello specifico contingente e relativo riparto
di cui al comma 2, é considerato acquisito qualora il
Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ogni singolo
distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di
revoca é comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla
Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del
contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente
sindacale in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le
comunicazioni formali circa la composizione degli stessi
organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione
sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero
complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai
dirigenti sindacali di cui al comma 4, di norma, fino al
limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi,
comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con
esclusione della frazionabilità dell'orario
giornaliero, previo accordo dell'organizzazione
sindacale interessata con l'Amministrazione.
6. Nei limiti di cui al comma 5, i distacchi, per il
solo personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione
della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo
accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione
sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto
indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese o di
determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare
come media la durata del lavoro settimanale, fissata per
la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in
considerazione.
7. Nel caso di utilizzo della facoltà di cui al comma
6, il numero dei dirigenti sindacali in
distacco risulterà aumentato in misura corrispondente,
fermo restando l'intero ammontare dei distacchi,
arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
8. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 6,
per la parte economica si applica il
comma 9 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di
prova in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia
confermato il distacco con prestazione
lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in
attuazione dell'articolo 144, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di
lavoro part-time,
orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma
6. Tale ultimo rinvio va inteso
solo come una modalità di fruizione dei distacchi che,
pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro
part-time e non incidono sulla determinazione delle
percentuali massime previste, in via generale, per la
costituzione di tali rapporti di lavoro.
9. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione,
anche ai fini della mobilità e del trattamento
pensionistico, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I
predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei
compensi e delle indennità per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 6,
al dirigente sindacale é garantito il trattamento
economico complessivo nella misura intera con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il
trattamento accessorio legato alla produttività o alla
retribuzione di risultato é attribuito in base
all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
10. In sede di prima applicazione del presente decreto
ed in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 170 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, nel rispetto
delle quote complessive dei distacchi assegnati con il
decreto di cui al comma 2, ogni
organizzazione sindacale nei limiti della quota ad essa
assegnata, in armonia con il
principio dell'unicità del comparto di negoziazione
denominato «Vigili del fuoco e Soccorso pubblico»
sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge
30 settembre 2004, n. 252, può far utilizzare parte
della medesima quota alle organizzazioni sindacali
appartenenti alla stessa sigla, individuate come
rappresentative sul piano nazionale con il decreto del
Ministro per la funzione pubblica ora Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Dell'esercizio di tale facoltà deve essere data
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
Art. 39.
Aspettative sindacali
1. Il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente
sindacale in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 38, può
fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo
trascorso in aspettativa non é computato ai fini della
progressione in carriera;i dirigenti sindacali che
cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di
anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate
dalle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, la quale cura gli adempimenti istruttori,
acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed
emana il decreto di aspettativa entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4
dell'articolo 38, é considerato acquisito qualora il
Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di
ciascuna aspettativa sindacale in atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca é comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile che adottano i consequenziali provvedimenti nel
solo caso di revoca.
Art. 40.
Permessi sindacali retribuiti
1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale
non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di
dirgente sindacale in seno agli organismi direttivi
delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al
comma 2 dell'articolo 38, non collocato in distacco ai
sensi del medesimo articolo 38, può fruire di permessi
sindacali retribuiti con le modalità e nei limiti di
quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il limite massimo del
monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili a favore del medesimo
personale é determinato in 24.585 ore. Nelle more del
funzionamento dell'organismo
di rappresentanza per il personale di cui al comma 1,
previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, resta fermo quanto disposto
dall'articolo 170 del predetto decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano,
qualora non più rappresentative, a fruire dei permessi
sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del
decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, concernente l'individuazione della
delegazione sindacale
trattante, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale
ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi
sindacali in misura superiore a quella
spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile dovrà essere restituito il corrispettivo
economico delle ore di permesso non
spettanti.
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo
impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente
per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a
riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta
convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla partecipazione stessa.
5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei
permessi sindacali tra le
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, previo accertamento del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali
legittimate e sentite le medesime organizzazioni
legittimate, entro il 31 marzo di ciascun anno, in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente
conferite all'Amministrazione dal personale non
direttivo e non dirigente per la riscossione del
contributo sindacale, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione.
6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione,
l'Amministrazione può autorizzare, in via provvisoria,
la fruizione di permessi sindacali nel limite de 25% del
contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna
organizzazione sindacale avente titolo.
7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo devono
darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e,
in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la
struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo
che non ostino eccezionali e motivate esigenze di
servizio, da comunicarsi in forma scritta.
8. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali da parte del dirigente
sindacale rientra nella responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza dello
stesso. In caso dimancato utilizzo del permesso
sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale
interessata provvederà a dame comunicazione al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare
organizzazione del Corpo nazionale di vigili del fuoco,
per il personale non direttivo e non dirigente i
permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle
ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero,
secondo la durata prevista dalla programmazione
settimanale e non possono superare mensilmente, per
ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di
servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di
cui al comma 4.
10. Nel limite del 50% del monte ore annuo assegnato
dall'Amministrazione, per il
personale non direttivo e non dirigente possono essere
autorizzati permessi sindacali di durata superiore al
limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese,
previsti dal comma precedente, alle organizzazioni
sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta
nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile entro il
termine di trenta giorni antecedenti la
data di decorrenza del cumulo richiesto.
L'Amministrazione, verificato il rispetto della
percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennità e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
Art. 41.
Adempimenti dell'Amministrazione
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile procede
all'accertamento delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali, ai fini di cui agli
articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto,
nelle more della elezione dell'organismo di
rappresentanza per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo
articolo 35. A tale scopo vengono presi in
considerazione i dati associativi relativi alle
associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle
organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello
stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini
della consistenza associativa vengono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale
non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato
associativo é espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
A tale fine, non conta il numero dei lavoratori
associati al sindacato ma il numero
delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente operate in busta paga tramite
delega di cui é titolare il soggetto sindacale. Per
tale motivo il dato associativo é
rilevato direttamente dalla busta paga del citato
personale non direttivo e non dirigente, in quanto solo
a fronte del contributo versato la delega diviene
effettiva. Al fine di contare anche le deleghe
rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento
della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla
busta paga del mese di gennaio immediatamente
successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili
tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno
del mese di dicembre, stante l'obbligo
dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del
contributo sindacale dal mese immediatamente successivo
a quello del rilascio della delega.
Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di
dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del
mese di gennaio, la stessa non é valida ai fini del
calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata
la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le
rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso
relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre
2007, evita di considerare, ai fini della
rappresentatività, deleghe fittizie e cioé quelle che,
eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi
giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni
del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur
rilasciata non diviene mai effettiva.
L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla
tempestiva e corretta trattenuta del
contributo sindacale comporta, ovviamente, la
responsabilità del dirigente competente. Il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile fornisce alle rispettive
organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le
incontra per la certificazione dei dati e per la
sottoscrizione della relativa documentazione. Ove
dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base
ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali
provvedono a documentare le richieste di rettifica in un
apposito incontro con il predetto Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, nel corso del quale si procede all'esame della
documentazione presentata ed alla conseguente rettifica
della relativa documentazione nel caso di riscontro
positivo della richiesta.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo
di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di
rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, é tenuto a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi,
suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale
che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali
nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno,
il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
utilizzando i modelli e le procedure
informatizzate indicate nel comma 2, é tenuto a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi
sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per
ciascun nominativo della data in cui é stato fruito il
permesso e del numero delle ore utilizzate. Il
Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può
disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile nel caso in cui non
ottemperi tempestivamente agli obblighi
indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine
per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2
e 3, distinti per sindacato, per
qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della
Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. I dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e
permessi sindacali in violazione della normativa vigente
sono responsabili personalmente.
Art. 42.
Norma di rinvio
1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti
sindacali, per quanto non disciplinato
dal presente decreto, continuano ad essere regolati dai
precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Art. 43.
Ulteriori risorse per il fondo di Aministrazione
1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riferite al personale non dirigente e non direttivo,
pari ad euro 7.251.000 per l'anno 2008, confluiscono nel
Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007
e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento
della qualità del servizio di soccorso prestato dal
personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno
utilizzate prevalentemente per il riconoscimento
economico delle prestazioni rese in occasione delle
festività particolari e per compensare le specifiche
attività istituzionali svolte dal personale al di fuori
della sede di servizio.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al
comma precedente sono stabilite in apposito accordo
decentrato a livello nazionale da stipulare entro 15
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse
medesime sono altresì definite nell'accordo decentrato
a livello nazionale di cui sopra.
4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'Irap a carico dello Stato e non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Art. 44.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua
ad applicarsi, ove non in
contrasto con il presente decreto ed in quanto
compatibile con le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al
predetto personale.
Art. 45.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in 35.330.000 euro
per l'anno 2007, in 21.512.000 euro per l'anno 2008 e in
11.890.000 euro a decorrere
dall'anno 2009 si provvede:
per l'anno 2007, quanto a 19.335.000 euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n.
222, e quanto a 15.995.000 euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3,
comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
per l'anno 2008, quanto a 5.618.000 euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, quanto a
6.272.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo
3, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
quanto a 9.622.000 euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3,
comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
a decorrere dall'anno 2009, quanto a 5.618.000 euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto a 6.272.000 euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 3,
comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei conti sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei coni l'11 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 291
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