Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere compilata utilizzando il modello riportato in allegato A attraverso la procedura on-line disponibile sui siti web
www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. La domanda, dopo essere stata stampata, deve essere, a pena di irricevibilita', firmata in originale e per esteso dal candidato, nonche' inviata, per la successiva convalida, alla Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica (DIPMA) - 4° Ufficio - 5ª sezione - casella postale n. 4232 - via Taranto, n. 11 - 00182 Roma, a mezzo raccomandata, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascuno blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
2. E' ammessa la possibilita' di inviare la domanda senza ricorrere alla citata procedura on-line, in caso di indisponibilita' del sistema informatico, all'indirizzo sopra indicato, fermi restando i termini di scadenza fissati per ciascun blocco di incorporamento e nel rispetto delle modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla DIPMA con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente bando di reclutamento;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
b) l'area geografica di interesse per l'espletamento del servizio;
c) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale e all'estero;
d) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico fisso e/o mobile, nonche' l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente alla DIPMA.
8. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' circa i possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore.
Art. 4
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) presentazione delle domande alla DIPMA secondo le modalita' specificate nel precedente art. 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima, dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento da parte del 4° Ufficio della DIPMA dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna er delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda;
e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 che provvedera', effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8, formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera g);
j) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare;
k) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.
Art. 5
Esclusioni
1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni;
h) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.
2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dalreclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati, gia' esclusi dalla DGPM dal primo blocco del presente bando di reclutamento, che abbiano presentato domanda per il secondo blocco.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvede alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.
3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, secondo quanto statuito dall'art. 9 del presente bando.
4. La commissione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera c) provvedera' ad escludere i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. Il servizio prestato sara'considerato servizio di fatto.
6. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare domanda di partecipazione per il successivo blocco.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
8. Il candidato, nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione, potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente ovvero funzionario amministrativo, designato dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di terza classe ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare con grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, categoria sanita' specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' insediata presso la Scuola volontari truppa dell'Aeronautica militare (SVTAM) di Taranto. Essa sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati periti selettori, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario.
Art. 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: punti 1.
Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente decreto di reclutamento:
1) ogni classe di scuola secondaria di secondo grado superata: punti 1;
2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5;
3) brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da strutture affiliate a federazioni riconosciute dalla Confederazione mondiale delle attivita' subacquee con punteggio da attribuire a seconda del livello attribuito da tale organizzazione internazionale, per un massimo di: punti 0,8;
4) brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato dall'Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1;
5) corso di cultura e/o meteorologia aeronautica, svolto a cura del personale dell'Aeronautica militare del Centro di volo a vela di Guidonia oppure, fino al mese di dicembre 2009, della Sezione associazione arma aeronautica di Brindisi, in collaborazione con l'Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»: punti 0,5;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, nell'Aeronautica militare, senza demerito: punti 1;
7) aver conseguito la patente europea del computer (ECDL Core Full) presso un ente riconosciuto dall'Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette esami previsti dal relativo programma o certificato informatico IC3 equipollente: punti 0,2;
8) aver conseguito risultati in competizioni sportive almeno di livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta'.
4. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata sul sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.
Art. 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi precedenti.
Art. 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco la SVTAM e' autorizzata dalla DGPM a incorporare direttamente i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare, sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 10 e risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco.
2. La convocazione e' inviata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora di presentazione presso la SVTAM.
3. I candidati dovranno presentare al momento dell'incorporazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, utilizzando il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante al presente bando. Tale documento sara' acquisito nella documentazione personale dell'interessato a cura del reparto di appartenenza.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
4. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento del blocco presso la SVTAM e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la stessa. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 10, che non si presenteranno presso la SVTAM nel termine fissato nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere ripianati, entro l'ottavo giorno di corso nei limiti di ciascun blocco, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente bando.
5. Entro sedici giorni dall'avvenuto incorporamento, la SVTAM dovra' inviare copia del verbale di incorporamento, con l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.
6. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell'Aeronautica militare, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.
Art. 14
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Aeronautica militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 15
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 dell'Aeronautica militare potranno conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di aviere scelto non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del grado di aviere scelto saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
Art. 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 17
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.
Art. 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione, se disponibili.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico - economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile della DIPMA - 4° ufficio;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.
Art. 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 agosto 2011
Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata Mario Roggio
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea Roberto Zappa