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Testate on-line, la registrazione presso i tribunali
obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti
pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una
regolare periodicità e impiega giornalisti.
A cura della redazione |
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INDICE
1. Premessa storica.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro
attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con
periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il
direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i
giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione
risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte
costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la
registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del
direttore responsabile.
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate
ondine.
1. Premessa storica.
L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso”
di stampare alla libertà di registrare le testate presso
i tribunali.
La normativa sulla stampa è improntata alla esigenza di
indicare un soggetto determinato quale responsabile dei
reati commessi col mezzo della stampa periodica. La
figura del gerente responsabile, delineata dagli
articoli dal 36 al 41 dell'Editto Albertino sulla stampa
del 26 marzo 1848 (n. 695), costituisce il precedente
storico e giuridico del direttore responsabile previsto
dal codice penale del 1930 e poi dalla legge n.
127/1958, che, modificando l’articolo 57 del Cp, ha
definitivamente accolto il principio secondo cui incombe
sul direttore l'obbligo di controllare tutto quanto
viene pubblicato sul giornale onde evitare che siano
commessi reati “con il mezzo della pubblicazione”.
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di
stampa, parte con l’articolo 28 dello Statuto Albertino,
emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848. La norma,
dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa
sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Il
virgolettato traduce sostanzialmente l’articolo 11 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo della
Francia rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che
nasconde la debolezza legata al carattere flessibile
dello Statuto. Le Camere potranno utilizzare una sorta
di delega in bianco per “reprimere gli abusi”
nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa
disciplina dovrà fare i conti con le leggi di pubblica
sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con vari mezzi,
limitavano incisivamente nei fatti quella libertà
sancita in via di principio.
La storia del settimanale socialista “La Plebe” (nato
nel 1868 a Lodi e poi nel 1874 trasferito a Milano
come quotidiano) è segnata dalle angherie prefettizie,
che impedivano la pubblicazione o mutilavano il foglio
di Enrico Bignami. In verità tutta la stampa
repubblicana e di sinistra era presa di mira dalle
autorità di polizia.
Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio noto
come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1
dell’Editto affermava che “La manifestazione del
pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia
artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi,
è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati,
incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è
permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
Sul piano storico merita un cenno la regolamentazione
dell’Italia fascista. Il Governo Mussolini e le
Camere stabilirono (r.d.l. n. 3288 del 1923; r.d.l. n.
1081 del 1924; leggi nn. 2308 e 2309 del 1925; legge n.
2307 del 1925) di sottoporre a riconoscimento
prefettizio la nomina del gerente responsabile e di
affidare alla stessa autorità il potere di revocare il
riconoscimento dopo la commissione di due reati a mezzo
stampa nell’arco di un anno, nonché il potere di negare
il riconoscimento al gerente subentrante, nell’ipotesi
in cui quello revocato avesse subito nello stesso anno
due condanne per reati a mezzo stampa, comportanti una
pena detentiva non inferiore ai sei mesi. La ragnatela
di leggi e decreti aveva come possibile risultato la
“paralisi” della pubblicazione del periodico. Mussolini
controllava la stampa tramite i direttori, che dovevano
ricevere il placet del prefetto per insediarsi. Solo nel
secondo dopoguerra si assiste al varo di un primo
significativo provvedimento legislativo, che segna una
svolta radicale rispetto al passato fascista e che fa da
testimone ad un atteggiamento favorevole alla
restituzione alla stampa della sua dimensione di diritto
di libertà: si tratta del Rdlgs. n. 561 del 31 maggio
1946 con il quale fu abolito il sequestro preventivo
“della edizione dei giornali o di qualsiasi altra
pubblicazione o stampato” ad opera dell’autorità di
pubblica sicurezza e fu limitato il ricorso ad esso ai
soli casi di sentenza di condanna irrevocabile per
l’accertata commissione di un reato a mezzo stampa (“Non
si può procedere al sequestro della edizione dei
giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato,
contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n.
695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile
dell'autorità giudiziaria ”). Quella norma, che richiama
l’Editto Albertino, varata alla vigilia del referendum
Monarchia- Repubblica del 2 giugno 1946, è ancora in
vigore anche se sostanzialmente assorbita nel terzo e
quarto comma dell’articolo 21 della Costituzione.
L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama
che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure”. Gli articoli 3 e 5 della
legge n. 47/1948 sulla stampa affermano: 1. che ogni
giornale o altro periodico deve avere un direttore
responsabile; 2. che nessun giornale o periodico può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Ieri la pubblicazione di giornali era “permessa”, mentre
oggi “non è soggetta ad autorizzazioni o censure”. In
questi due passaggi è riassumibile la differenze tra le
due Italie, quella monarchica e quella repubblicana. La
novità sta nell’abolizione della autorizzazione
prefettizia e la sua sostituzione con un semplice
obbligo di registrazione delle testate presso i
tribunali. Con l’introduzione dell’istituto della
registrazione scomparirono anche le vecchie norme
fasciste relative al riconoscimento del direttore
responsabile. Per quanto concerne la natura della figura
del direttore responsabile le novità maturarono soltanto
in seguito alla sentenza n. 3/1956 della Corte
costituzionale, con la quale venne concepita la
responsabilità legata al mancato esercizio della
funzione di controllo e quindi a un fatto proprio.
Quella sentenza ha partorito la legge n. 127/1958 che ha
modificato, come detto, l’articolo 57 del Cp.
Concludendo, bisogna porre attenzione alle date. La
Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, mentre la legge sulla stampa, varata l’8
febbraio 1948, è stata approvata da quella stessa
Assemblea costituente che aveva scritto la Carta
fondamentale della Repubblica. I due eventi sono da
raccordare. Si può, quindi, sostenere legittimamente e
ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali
(con un direttore responsabile) tutte le libere
manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e
strutturate come “giornale” (sia esso di carta,
radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro
mezzo di diffusione” che oggi è internet). Una recente
sentenza milanese va in questa direzione: “Alla luce
della complessiva normativa in tema di pubblicazioni
diffuse sulla rete Internet, risulta ormai
acquisito all’ordinamento giuridico il principio della
totale assimilazione della pubblicazione cartacea a
quella diffusa in via elettronica, secondo quanto
stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge
62/2001. Tale definizione incide e amplia quella
contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può
procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di
pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della
stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una
sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione
civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al
Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
Nel 1848 il Regno sardopiemontese (poi dal 1861 Regno
d’Italia) ha ottenuto dal Re Carlo Alberto lo Statuto e
l’Editto sulla stampa. Nel 1948 l’Italia democratica ha
guadagnato da sé, a conclusione del secondo
Risorgimento, la Costituzione e la legge sulla stampa. A
distanza di 100 anni la storia si è ripetuta: Carta
fondamentale e regolamentazione della stampa camminano
di pari passo, anche se nel primo caso si trattava di
una elargizione del Sovrano ai sudditi e nel secondo di
una conquista dei cittadini italiani secondo il
vaticinio di Giuseppe Mazzini, che aveva “sognato”
(invano) una Assemblea costituente diventata realtà solo
nel giugno del 1946.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
Sulla registrazione delle testate online ora si possono
scrivere parole definitive e soprattutto chiare.
L’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002 (“legge
comunitaria 2001”) impegna il Governo a emanare un
decreto legislativo con questo principio e criterio
direttivo: “Rendere esplicito che l'obbligo di
registrazione della testata editoriale telematica si
applica esclusivamente alle attività per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o
che comunque ne facciano specifica richiesta”. Il
decreto legislativo è il n. 70/2003 che, all’articolo 7
(comma 3), afferma: “La registrazione della testata
editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per
le attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62”. Frattanto il Contratto
nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) 2001-2005 dal
1° marzo 2001 è stato esteso, con l’allegato N, anche al
“lavoro nei giornali elettronici”, mentre la legge
professionale dei giornalisti n. 69/1969 prevede il
praticantato e l’apprendistato dei pubblicisti solo
nelle testate regolarmente registrate, “pilotate” da un
direttore responsabile autorizzato dalla legge a
comunicare all’Ordine lo status dei suoi collaboratori.
L’articolo 16 della legge 62/2001 recita: “I soggetti
tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi
previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle
pubblicazioni”. L’articolo 1 della delibera dell’Agcom
(Soggetti e imprese obbligati all’iscrizione nel Roc)
spiega che sono obbligati all’iscrizione nel Roc:
• i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
• le imprese concessionarie di pubblicità;
• le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi;
• le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
o riviste;
• le imprese che editano agenzie di stampa di carattere
nazionale;
• i soggetti esercenti l’editoria elettronica e
digitale;
• le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici.
Sono evidenti le ragioni per le quali i “soggetti” e le
“imprese”, descritti nell’articolo 1 della delibera,
“sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”: le
imprese editoriali non hanno cittadinanza nella legge n.
47/1948 sulla stampa. Presso i tribunali, invece,
vengono registrate le testate giornalistiche (di cui
agli articoli 2 e 5 della legge 47/1948). L’iscrizione
nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc)
“costituisce requisito per l’accesso a benefici,
agevolazioni e
provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla
normativa vigente” (articolo 27 della delibera) e
condiziona “l’inizio delle pubblicazioni”. Le finalità
delle due registrazioni sono divergenti: quella presso i
tribunali serve a individuare le responsabilità
(civili, penali, amministrative) collegate alle
pubblicazioni anche telematiche; quella presso l’Agcom
tutela la trasparenza del settore editoriale
tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21
della Costituzione: “La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica”).
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla
loro attività e finanziamenti statali.
Nel Roc verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs,
Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi,
Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate
giornalistiche, che fanno capo ai singoli editori. Nel
Registro dell’Agcom non figureranno inoltre i dati
anagrafici del direttore responsabile delle singole
testate. In conclusione vale la doppia iscrizione
differenziata: gli editori nel Roc e le testate presso i
tribunali. Si devono iscrivere nel Roc non solo gli
editori già iscritti nel Registro nazionale della stampa
(Rns), ma anche “gli altri soggetti editori che comunque
pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al
pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il
conseguimento di ricavi da attività editoriale”
(articolo 2, punto d, della delibera dell’Agcom) e che
“intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta” (articolo 31, punto a, della legge
n. 39/2002 e articolo 7, comma 3, del Dlgs n. 70/2003).
E’ evidente che la legge 39/2002 e il Dlgs n. 70/2003
prevalgano sulla delibera dell’Agcom. Le indicazioni
(periodicità e ricavi) di quella delibera verranno
utilizzati ora come elementi caratterizzanti della
pubblicazione web per la quale l’editore chiederà il
contributo finanziario pubblico.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con
periodicità regolare).
La legge 62/2001 e la delibera dell’Agcom delineano,
quindi, due tipi di prodotto editoriale in base a quanto
si legge nel terzo comma dell’articolo 1 della legge 62
(“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è
sottoposto, altresì, agli obblighi previsti
dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”).
Il terzo comma va decrittato con attenzione
secondo due schemi:
a. “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.
47”. Questo passaggio dell’articolo 1 della legge 62
significa che su ogni prodotto editoriale, privo di
periodicità e di testata, individuato secondo il primo
comma dell’articolo 1 della legge 62 (Per prodotto
editoriale, ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici) vanno indicate le prescrizioni
dell’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa (Ogni
stampato deve indicare il luogo e l'anno della
pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le
pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione; del nome e
del domicilio dello stampatore; del nome del
proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile. All'identità delle indicazioni,
obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli
stampati, deve corrispondere identità di contenuto in
tutti gli esemplari). Esemplificazione concreta: il sito
(www.odg.mi.it) dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, privo di periodicità e di testata, contiene
le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge 47/1948
sulla stampa. Esso è paragonabile a un libro, di cui si
stampano nel tempo successive edizioni, ma senza una
cadenza prefissata. Un sito di tal fatta non può essere
dichiarato equipollente a una rivista perché non ha la
caratteristica qualificante ed essenziale della
periodicità: “Rientrano nella nozione di "rivista" anche
le pubblicazioni non legate all'attualità e prive di
predeterminazione di durata, di cui sia programmata la
periodicità, anche se sia prestabilito il momento
conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo”
(T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827;
Riviste Dir. Autore, 1995, 322). Ci sono “prodotti
editoriali” (si pensi al libro!) che non sono
assimilabili ai giornali e ai periodici.
b. “Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è
sottoposto, altresì, agli obblighi previsti
dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
Questo secondo passaggio dell’articolo 1 della legge 62
comporta che, sull’esempio di quanto accade oggi per i
giornali e i periodici cartacei o per i tg e i
radiogiornali, debbano essere iscritte nell’apposito
registro tenuto dai tribunali civili le testate
telematiche, che abbiano le stesse caratteristiche e la
stessa natura (articolo 5 della legge 47/1948) di quelle
scritte o radiotelevisive, e che, quindi, abbiano una
periodicità regolare, un "logo" identificativo e che
"diffondono presso il pubblico informazioni" legate
strettamente all’attualità. Le testate (da registrare
secondo lo schema della legge 47/1948) sono, come già
sottolineato, quelle quotidiane, settimanali,
bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o
semestrali caratterizzate (secondo l’insegnamento
costante della Cassazione):
a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione
critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto
di comunicazione interpersonale;
b) dalla tempestività di informazione diretta a
sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e
coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità,
della dovuta attenzione e considerazione.
Le testate con periodicità regolare sono, quindi,
sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli 2, 3
e 5 della legge 47/1948 sulla stampa. Solo l’iscrizione
dell’editore nel Roc è
condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Senza
questa iscrizione, i giornali e i periodici, benché
registrati presso un tribunale, non possono essere
stampati e diffusi.
La registrazione (presso i tribunali) delle testate
on-line è un principio consacrato, per la prima volta,
nell’articolo 153 della legge n. 388/2000 (Finanziaria
per il 2001). L’articolo 153 della legge 388/2000
disciplina i giornali telematici espressione dei partiti
e dei movimenti politici. Fino al dicembre 2000 la
registrazione dei giornali telematici era frutto di
un’interpretazione dei giudici (si segnala in
particolare l’ordinanza del presidente del Tribunale di
Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa.
Il direttore responsabile e la registrazione della
testata. In base all’articolo 2 della legge n. 47/1948 i
giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per
gli stampati (quotidiani, periodici,
agenzie di stampa), sono tenuti a "mostrare" alcuni
elementi identificativi quali il luogo e la data della
pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore;
il nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile. L’articolo 3 della stessa legge
47/1948 prescrive che “ogni giornale o altro periodico
deve avere un direttore responsabile”. Il direttore
responsabile deve essere iscritto negli elenchi
dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma
legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte
costituzionale): “A norma dell'art. 3 della legge n.
47/1948 sulla stampa <ogni giornale (o altro
periodico) deve avere un direttore responsabile> (o vice
direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4°
e 5° del citato art. 3): si desume dal significato
complessivo della disposizione, in cui l'articolo
indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il
direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa
legge come responsabile, risponde del mancato controllo
del contenuto del giornale considerato unitariamente e
in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai
fini di tale reato il conferimento interno di una
parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad
una determinata rubrica e, tanto meno, un'inammissibile
delega del potere-dovere di controllo” (Cass. pen.,
11/04/1986)..
L’articolo 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa
stabilisce che "nessun giornale o periodico può essere
pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi". Il tribunale è quello
nella cui circoscrizione la testata on-line ha la
redazione. Lo stampatore è il provider, che "concede
l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server
per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati
dal fornitore di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno
1997).
La mancata indicazione del nome dello stampatore non fa,
comunque, scattare il reato di stampa clandestina: “La
divulgazione di stampati privi del nome del solo
stampatore non integra né il delitto previsto
dall'articolo 16 – stampa clandestina - della legge 8
febbraio 1948 n. 47, né la contravvenzione prevista
dall'articolo 663 bis Cp” (Cass. pen., sez. I, 12
ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994, 1261).
Per la registrazione - dice il secondo comma
dell’articolo 5 della legge 47/1948 sulla stampa -,
occorre che sia depositata nella cancelleria “una
dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario
e del direttore o vice direttore responsabile, dalla
quale risultino il nome e il domicilio di essi e della
persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa
è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura
della pubblicazione”.
Nella “natura” della pubblicazione rientra, secondo le
istruzioni del tribunale civile di Milano per le “nuove
registrazioni”, l’indicazione del “carattere” (politico,
informativo, sindacale, sportivo, etc,) e della
“periodicità” della pubblicazione stessa. L’indicazione
della periodicità nella dichiarazione e accanto alla
testata è, quindi, un obbligo che discende dalla legge
sulla stampa: “In materia di reati commessi con il mezzo
della stampa, ai fini della individuazione della
competenza per territorio occorre fare riferimento al
luogo di stampa, alla stregua delle regole generali di
cui all'art. 8 c.p.p., quale luogo di consumazione del
reato. Se il criterio del luogo di stampa del periodico
non conduce ad alcun risultato di certezza, occorre
allora fare riferimento a criteri diversi e in
particolare fare ricorso alla legge speciale sulla
stampa n. 47 del 1948, che all'art. 5 collega il luogo
della pubblicazione del giornale a quello della
registrazione presso la cancelleria del tribunale. Il
luogo della registrazione fornisce infatti una garanzia
di certezza e genera la presunzione della coincidenza
con il luogo della pubblicazione” (App. Milano,
14/10/1999).
La legge n. 47/1948 punisce la diffamazione, cioè
l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la
diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti;
le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i
fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle
notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei
tribunali a tutela dei diritti dei cittadini. La legge
47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea costituente
appena dopo il varo della Carta fondamentale, che
all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di
manifestare il pensiero non solo "con la parola e lo
scritto", ma anche "con ogni altro mezzo di diffusione"
(espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche
Internet). “L'abuso del diritto di cronaca può
concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via
Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica
l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali
criteri che governano il libero e lecito esercizio del
diritto di cronaca” (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997;
Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370, n.
Costanzo).
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i
giornali della rete
L’articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle
emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di
registrazione delle rispettive testate giornalistiche e
quello della rettifica (articolo 8 della legge n.
47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali
televisivi e
giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate
dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a
testate registrate. Solo sui primi grava
l’obbligatorietà della registrazione.
Conseguentemente nessuno può chiedere la registrazione
di un portale on-line (ma solo della sezione, che
"diffonde informazioni presso il pubblico" legate
all’attualità, contraddistinta da una periodicità
regolare e da una testata "costituente elemento
identificativo del prodotto"). La ratio della norma è
evidente. Il compito primario di un direttore
responsabile è quello di impedire che "siano commessi
delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 Cp) ed è
anche quello di far rispettare le norme deontologiche
della professione giornalistica (compreso il Codice di
deontologia sulla privacy, che ha il rango di
norma). Nelle redazioni devono essere applicate le
clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il
Dpr 153/1961).
7. L’informazione “spontanea”.
Va detto subito che i numeri unici non sono soggetti
alla registrazione presso i tribunali (sentenza 2/1971
della Corte costituzionale). Anche i periodici
telematici, che abbiano contenuti esclusivamente
professionali, tecnici o scientifici, possono essere
diretti da un non-giornalista (iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 28 della legge 69/1963
sull’ordinamento della professione giornalistica). Anche
per i periodici on-line (connotati da scarne strutture
spesso fatte di una sola persona) a contenuto
informativo legato all’attualità scatta, però, l’obbligo
della registrazione presso i tribunali a patto che gli
stessi abbiano una regolare periodicità. Gli altri,
quelli privi di periodicità, si devono limitare. come
già riferito, a rispettare soltanto i vincoli
dell’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa
(obbligo di “esporre” una gerenza!). Deve far riflettere
questa massima giurisprudenziale: “L'introduzione di
informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai
sensi dell'articolo 12 della legge. n. 633 del 1941, con
tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono sia
sul piano civilistico che penalistico” (Trib. Cuneo, 23
giugno 1997;Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n.
Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art.
12). Le pubblicazioni del volontariato (legge n.
266/1991, articolo 8 punto 1) sono esenti dal bollo e
dall’imposta di registro nonché dalla tassa di
iscrizione e dai diritti di segreteria dell’Ordine.
8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione
risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte
costituzionale.
E’ sbagliato scrivere che è in corso una campagna, “che
tende a mettere sotto il controllo della corporazione
dei giornalisti tutta l'informazione on line”. Nessuno
comprende perché il mondo on-line voglia sottrarsi al
rispetto delle regole approvate dal Parlamento
repubblicano (legge sulla stampa e legge sulla
professione giornalistica). Regole, che vincolano anche
i giornali politici e i giornali telematici dei partiti
tenuti, come già riferito, alla registrazione presso i
tribunali (articolo 153 della legge n. 388/2000 o “legge
finanziaria per il 2001”).
Da taluni è stato sollevato il problema dell’articolo 21
della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini il
diritto di manifestare liberamente il pensiero con la
parola, lo scritto “e ogni altro mezzo di diffusione”.
Esisterebbe, quindi, secondo alcuni esponenti del mondo
web, una illimitata libertà, “in sintonia con lo spirito
dell'articolo 21 della Costituzione”, che esclude dagli
obblighi della legge n. 47/1948 "tutta" l'informazione
telematica..
Questa suggestiva argomentazione nasconde un problema
vecchio, che addirittura risale ai primissimi anni 70 e
che è stato risolto dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 2/1971.
Allora il pretore di Catania sollevò una questione molto
delicata, che riguardava i giornali politici, che,
comunque, devono avere (accanto a un direttore
responsabile non giornalista ma iscritto
provvisoriamente all’Albo) un vicedirettore responsabile
pubblicista o professionista (articolo 47 della legge n.
69/63). La sentenza supera il problema dell’articolo 21
in maniera razionale anche per quanto riguarda "una
determinata categoria di periodici", più precisamente di
quei periodici che il pretore definisce "a carattere
ideologico" e che sono editi e diretti dalla stessa
persona.
Si legge nella motivazione della interessante sentenza:
“1. - Ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge
3 febbraio 1963, n. 69 - nel testo quale risulta a
seguito della dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale pronunciata da questa Corte con sentenza
n. 98 del 1968 (che riconosce i pubblicisti anche come
direttori responsabili di quotidiani, ndr) -, la
legittimità dell'affidamento della direzione di un
giornale che sia organo di partiti o movimenti politici
o di movimenti sindacali a persona non iscritta
nell'albo dei giornalisti e l'iscrizione provvisoria del
direttore nell'albo stesso vengono subordinate alla
contemporanea nomina a vicedirettore responsabile di un
giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti o
dei pubblicisti.
Questa disposizione, come risulta dalla complessa
motivazione dell'ordinanza di rimessione, viene
denunziata dal pretore di Catania, in riferimento agli
artt. 3 e 21 della Costituzione, non nella sua
interezza, ma solo nella parte in cui essa si riferisce
ad "una determinata categoria di periodici":
più precisamente a quei periodici che il pretore
definisce "a carattere ideologico" e che siano editi e
diretti dalla stessa persona.
Proprio in relazione a siffatta categoria verrebbero
meno, ad avviso dei giudice a quo, quelle ragioni di
giustificazione della legge che la Corte mise in luce
nelle sentenze nn. 11 e 98 del 1968, sicché l'onere che
la disposizione impugnata impone a chi voglia dar vita
ad un periodico del tipo descritto si risolverebbe in
una illegittima menomazione dei diritto di manifestare
il proprio pensiero a mezzo della stampa (art. 21 Cost.)
ed in una violazione del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.): di quest'ultimo, si
precisa, sotto il profilo della discriminazione, che a
causa del peso economico di quell'onere si
determinerebbe fra i soggetti, secondo che questi siano
abbienti o non abbienti.
2. - Partendo dai principi enunciati dalla Corte nelle
due precedenti decisioni - e che non vengono rimessi in
discussione dall'attuale ordinanza, tutta motivata sulla
peculiarità del particolare tipo di periodico in
relazione al quale la questione viene proposta e
delimitata - si deve escludere che la disposizione in
esame comprometta la libertà riconosciuta e garantita
dall'art. 21 della Costituzione.
Giova ricordare che nella sentenza n. 98 del 1968, in
sede di valutazione della legittimità dell'obbligo di
nominare il direttore ed il vice direttore responsabile
dei comuni quotidiani e periodici fra gli iscritti
nell'albo, la Corte affermò che la funzione dell'Ordine,
già nella precedente decisione n. 11 riconosciuta
positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art.
21 della Costituzione, sarebbe frustrata ove i poteri
direttivi di un giornale potessero essere affidati ad un
soggetto non iscritto in uno degli elenchi dei
pubblicisti o dei professionisti. Ed è di particolare
importanza che la questione, allora concernente l'art.
46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento
alla libertà del giornalista, ma anche sotto il diverso
profilo della "libertà di chi voglia dar vita ad un
giornale".
Le stesse ragioni non possono non valere per l'art. 47
della legge - che stabilisce un regime di favore per una
particolare categoria di giornali - e, più
specificamente, per il caso ora prospettato dal pretore
di Catania.
Deve esser tenuto presente, anzitutto, che l'obbligo
della registrazione e la preventiva nomina di un vice
direttore responsabile riguardano esclusivamente i
giornali quotidiani o periodici (L. 8 febbraio 1948, n.
47), sicché la legge non pone ostacolo alcuno a che il
soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli
stampati o con numeri unici. Ché se, invece,
l'interessato voglia dar vita ad un vero e proprio
periodico, non è dato di vedere perché questo, a causa
di particolari caratteristiche,
possa sottrarsi ad una disciplina che è stata
riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di
giornale. Essendo del tutto evidente che, ai fini che
qui interessano, nessun rilievo possono avere il
cosiddetto contenuto ideologico del periodico e la
finalità "di denuncia e di critica" che il soggetto si
propone di perseguire, tutto si riduce a vedere se
quando editore e direttore di uno dei giornali
considerati dall'art. 47 si identificano nella stessa
persona vengano a mancare quelle giustificazioni
costituzionali che la Corte individuò nella precedente
occasione. Ma a siffatto quesito deve darsi risposta
negativa sulla base della considerazione che l'esigenza
della vigilanza dell'Ordine sussiste anche quando
l'editore assuma la direzione del giornale e,
trattandosi di periodico di partito o movimento politico
o sindacale, acquisti perciò titolo all'iscrizione
provvisoria nell'albo: essendo in questo caso la
responsabilità sua limitata agli obblighi imposti dalle
leggi civili e penali (art. 47, ultimo comma), occorre
che egli sia affiancato da un giornalista che, iscritto
nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti,
risponda disciplinarmente "per eventuali comportamenti
lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui
dipendono" (sent. n. 98 del 1968). Peraltro la
concentrazione nelle stesse mani del potere editoriale e
del potere di direzione non vale ad escludere, certo, la
necessità della vigilanza dell'Ordine, che non è
predisposta, come mostra di ritenere il giudice a quo, a
tutela della sola libertà dei singoli giornalisti, ma è
strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse
generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art.
21 della Costituzione.
3. - La questione è infondata anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Conformemente ai principi desumibili dai precedenti
giurisprudenziali di questa Corte, le norme che per lo
svolgimento di determinate attività impongano oneri
(direttamente o, come nel caso in esame, indirettamente)
patrimoniali e che, nella loro applicazione,
inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore
secondo le capacità economiche dei singoli soggetti,
sono costituzionalmente illegittime, ove incidano
sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti,
solo allorché esse non siano rivolte alla tutela di
interessi rilevanti sui piano costituzionale (tale, ad
es., era il caso della c.d. cautio pro expensis,
dichiarata illegittima con sent. n. 67 del 1960). Ora,
nella specie, le ragioni che giustificano la
disposizione in riferimento all'art. 21 della
Costituzione dimostrano che l'obbligo di nominare un
vice direttore responsabile
fra gli iscritti nell'albo - e la cui osservanza può,
certo, comportare un aggravio di spese - è strumento di
salvaguardia di un interesse generale a rilievo
costituzionale:
di tal che la legge, imponendolo a chiunque voglia dar
vita ad un giornale, non può essere considerata
fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3
della Costituzione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull'"ordinamento della professione di
giornalista", sollevata dall'ordinanza indicata
in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione”.
I principi affermati dalla sentenza valgono anche per la
stampa on-line. La Corte spiega in maniera ineccepibile
il ruolo del direttore e dei Consigli dell’Ordine. La
Corte risponde anche sul tema attuale dell’<aggravio di
spese>. L’obbligo del direttore responsabile-
giornalista è correlato al rispetto delle regole etiche
della professione e alla vigilanza dell’Ordine sul
rispetto delle regole medesime. Quando cadono queste
regole, si scivola, come i fatti insegnano, nel campo
delle violazioni penali.
L’Ordine, ente pubblico, ha la specifica competenza
della tenuta dell’albo e dei giudizi disciplinari. Tali
funzioni sono assegnate a tutela non degli interessi
della categoria professionale ma della collettività nei
confronti dei professionisti: questo principio è fissato
nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana (magistratura
equiparata al Consiglio di Stato). Molti sostengono,
invece, che “gli Ordini hanno la finalità di tutelare
(solo) gli interessi della categoria”. Ma non è così.
Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa
della regione siciliana, gli Ordini devono tutelare gli
interessi dei clienti dei professionisti. “Le specifiche
competenze della tenuta dell’albo, dei giudizi
disciplinari, della redazione e della proposta della
tariffa professionale nonché della liquidazione dei
compensi — scrive il Cgars – sono assegnate dalla legge
agli Ordini essenzialmente per la tutela della
collettività nei confronti degli esercenti la
professione, la quale solo giustifica l’obbligo
dell’appartenenza all’Ordine, e non già per una tutela
degli
interessi della categoria professionale che farebbe
degli Ordini un’abnorme figura d’associazione
obbligatoria, munita di potestà pubblica, per la difesa
di interessi privati settoriali”. Un concetto, questo,
che prefigura un ruolo moderno degli Ordini non più
intesi come corporazione ma come enti che concorrono ad
attuare valori e finalità propri della Costituzione
repubblicana (l’obbligo di garantire ai cittadini “una
informazione corretta, imparziale, obiettiva e completa”
come dice la sentenza n. 112/1993 della Consulta). Nella
sentenza 2/1971 la Corte costituzionale torna con forza
sul ruolo dell’Ordine: “La vigilanza dell'Ordine
non è predisposta a tutela della sola libertà dei
singoli giornalisti, ma è strumento, sia pur mediato, di
garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto
riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione....
l'obbligo di nominare un vicedirettore responsabile fra
gli iscritti nell'albo […] è strumento di salvaguardia
di un interesse generale a rilievo costituzionale".
L’interesse generale coincide con “il corretto
svolgimento dell'importante attività della comunicazione
multimediale” (sentenza n. 38/1997 della Corte
costituzionale) e di questo interesse l’Ordine-giudice
disciplinare è un pilastro fondamentale. Con le sentenze
n. 71/1991 e n. 11/1968 la Corte costituzionale -
chiamata a verificare se l'esistenza dell'Ordine
professionale dei giornalisti fosse contrastante con
l'articolo 21 della Costituzione - ha affermato che “non
osta al principio della libera manifestazione del
pensiero il fatto che i giornalisti siano così
organizzati”, anche perché tale Ordine ha il “compito di
salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della
collettività, la dignità professionale e la libertà di
informazione e di critica dei propri iscritti”.
9. La legge professionale dei giornalisti e la
registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del
direttore responsabile.
La questione della registrazione delle testate va vista
anche in rapporto ai principi fissati nella legge
professionale dei giornalisti (n. 69/1963). Una testata
online registrata (al pari di quelle, televisive,
cartacee o radiofoniche), guidata da un direttore
responsabile giornalista professionista o pubblicista, è
vincolata obbligatoriamente a rispettare le regole
deontologiche fissate per legge, per contratto e nel
Codice della privacy; può avviare al praticantato nuove
leve, può essere palestra di futuri pubblicisti e può
contrattualizzare i giornalisti professionisti.
L’articolo 3 della legge 633/1941 sul diritto d’autore
enumera tra le opere collettive dell’ingegno anche le
riviste e i giornali (e alle riviste e ai giornali è poi
dedicata la sezione II del Capo IV della legge). Il
successivo articolo 7 afferma che "è considerato autore
dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa". Il direttore responsabile
- alla luce anche dell’articolo 6 del Cnlg e
dell’articolo 57 del Cp - è pertanto l’autore dell’opera
collettiva dell’ingegno denominata "giornale" o
"rivista" (anche telematica). I poteri del direttore
sono fissati dal Cnlg (Contratto nazionale di lavoro
giornalistico). Dice l'articolo 6 del Cnlg: "La nomina
del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di
informazioni per la stampa è comunicata dall'editore al
comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto
a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima
che il nuovo direttore assuma la carica. Le facoltà del
direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra
editore e direttore, tali, in ogni caso, da non
risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento
della professione giornalistica e con quanto stabilito
dal presente contratto. Questi accordi, con particolare
riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo
sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di
informazioni per la stampa sono integralmente comunicati
dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o
fiduciario di redazione, contemporaneamente alla
comunicazione della nomina del direttore. Quale primo
atto del suo insediamento il direttore illustra
all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma
precedente e il programma politico-editoriale concordato
con l'editore. È il direttore che propone le
assunzioni e, per motivi tecnico-professionali i
licenziamenti dei giornalisti. Tenute presenti le norme
dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del
direttore fissare ed impartire le direttive politiche e
tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire
le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni
necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei
contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso
con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al
regolare andamento del servizio e stabilire gli orari
secondo quanto disposto dal successivo articolo 7".
Dall'insieme delle norme citate e alla lettura
dell’articolo 6 del Contratto emerge l'anomalia italiana
per quanto riguarda il ruolo del direttore: gli organi
societari non possono mettere il dito nella struttura
della redazione e nella fattura del giornale una volta
concordati con il direttore linea politica,
organizzazione e sviluppo del quotidiano. Gli accordi
editore-direttore devono essere "tali, in ogni caso, da
non risultare in contrasto con le norme dell'ordinamento
della professione giornalistica e con quanto stabilito
dal contratto".
Negli accordi editore-direttore evidentemente non
possono essere contenute clausole in contrasto con tali
princìpi. Il direttore in conclusione attua la linea
politica concordata con l'editore, garantisce
l'autonomia della testata (e dei redattori) e anche la
qualità dell'informazione (articolo 44 del Cnlg). Una
volta che l’editore ha provveduto a nominare il
direttore gli rimane in tasca soltanto la lettera di
licenziamento dello stesso.
Il direttore responsabile, alla luce dell’articolo 57
del Cp, risponde penalmente di tutto quello che viene
pubblicato sul giornale, quindi non solo gli articoli,
ma anche la rubrica delle lettere, le inserzioni e i
testi pubblicitari. L’articolo 57 (letto in maniera
coordinata con l’articolo 7 della legge 633/1941 e con
l’articolo 6 del Cnlg), quindi, dà al direttore il
potere di controllare articoli, rubrica delle lettere,
inserzioni e testi pubblicitari e dall’altro lato
obbliga gli articolisti, i curatori delle lettere, delle
inserzioni e dei testi pubblicitari a ubbidire. L’ultima
parola spetta sempre al direttore responsabile. Il
direttore è il punto di riferimento professionale e
anche morale per i giornalisti della sua testata. Un
giornale (ondine, cartaceo, televisivo oppure
radiofonico) senza direttore responsabile è come una
nave senza nocchiero.
Il tribunale di Milano, confermando una delibera
dell’Ordine di Milano, ha stabilito (sentenza 11
febbraio 1999) che “costituisce illecito disciplinare,
in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà
nell'informazione, il comportamento del direttore
responsabile di un periodico, che avalli la
pubblicazione di una copertina e di articoli dotati di
contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato
rispetto al dato informativo”.
Sull’opera del direttore vigilano, quindi, i Consigli
dell’Ordine e i tribunali. Si capisce così la ratio
dell’ordinamento giuridico che vuole per ogni
pubblicazione la registrazione in tribunale e un
direttore: la legge garantisce i terzi, cioè i
cittadini, che quel giornale ha un responsabile, tenuto
a rispettare e a far rispettare la legalità anche
deontologica, e che eventualmente risponde degli abusi
della libertà di stampa. Chi sostiene che i giornali
ondine possano esistere senza registrazione non ha a
cuore la tutela di valori fondamentali:
l’interesse dei cittadini a ricevere un’informazione
corretta e l’interesse di quanti lavorano da giornalisti
nel web di veder rispettata la loro dignità sociale e
professionale.
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate
ondine.
Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata
riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di
giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte
costituzionale).
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione”. L’articolo 21 annuncia un
principio solenne dell’ordinamento giuridico. La
Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. A
distanza di 38 giorni - l’8 febbraio 1948 - i padri
costituenti hanno redatto la legge n. 47/1948 sulla
stampa. L’articolo 5 in maniera tassativa stabilisce che
“nessun giornale o periodico può essere pubblicato se
non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi”. E’ evidente che il principio scolpito
nell’articolo 5 valga per le tutte le libere
manifestazioni del pensiero strutturate e rivolte al
pubblico: scritte (giornali), parlate (radio e tv) ed
(espresse con) ogni altro mezzo di diffusione (oggi
Internet). Con l’articolo 10 della legge n. 223/1990 si
sono adeguati all’articolo 5 della legge n. 47/1948 i
telegiornali e i giornali radio, mentre con
l’articolo 153 (punto 3) della legge 388/2000 si sono
allineati “i quotidiani e i periodici telematici organi
di movimenti politici”. Il mondo politico ha assorbito i
principi enunciati dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 2/1971 in tema di registrazione di giornali
“ideologici”. Nessuno in sostanza si può “sottrarre ad
una disciplina che è stata riconosciuta
costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale”
(sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale) e anche
per i giornali telematici, che oggi sono la frontiere
più avanzata e più moderna della libera manifestazione
del pensiero organizzata e finalizzata al
soddisfacimento del diritto dei cittadini a una
informazione legata all’attualità e ancorata ai valori
della correttezza.
Franco Abruzzo
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
e docente universitario a contratto di “Diritto
dell’informazione”.
(Testo tratto per estratto dal sito
www.francoabruzzo.it) |
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