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Un tema ricorrente che
merita brevi considerazioni.
Passando per le strade statali calabresi di Reggio
Calabria, ritorna in Cassazione la vexata quaestio del
tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso
di incidente avvenuto su strada pubblica, e della
possibilità di configurarsi al riguardo una
responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente che
della stessa e delle relative pertinenze è proprietario
o custode (cfr. su Altalex: Responsabilità della p.a.
per danni cagionati da cose in custodia per una
ricognizione del problema).
Le domande sono le stesse ma le risposte della III
sezione, con la sentenza 3651/2006, hanno tutto il
sapore del revirement e non solo con riguardo alla
specifica questione sottoposta al giudizio degli
ermellini ma anche con riferimento ad alcuni istituti
fondamentali della teoria generale del diritto: in
primis, il Collegio rilegge l’art. 2051 c.c. scostandosi
dai rilievi che avevano caratterizzato la giurisprudenza
del 2005; in secondo luogo, la Corte riformula il
giudizio di responsabilità per custodia della P.A.
Si tratta, senza dubbio, di una delle pronunce più
importanti dell’anno giudiziario in corso, confortata
dalla pronuncia del 14 marzo 2006, la n. 5445, la quale,
sempre nel contesto di riferimento, riesamina il riparto
degli oneri probatori giungendo alle medesime
conclusioni della sentenza 3651.
QUANDO IL CUSTODE E’ LA P.A. LE REGOLE DEL GIOCO SONO
DIVERSE
Come noto, inizialmente, l'applicabilità alla P.A.
della responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasta
“senz'altro esclusa”, al riguardo riconoscendosi, al
più, applicabile il generale principio del neminem
laedere di cui all'art. 2043 c.c. Riconducendo la
responsabilità della P.A. al paradigma della clausola
generale dell’art. 2043 c.c. succitato, ed “affermando
conseguentemente necessaria la predisposizione di
accorgimenti tecnici volti ad evitare danni a terzi,
nonché la valutazione del comportamento colposo
generatore del danno per violazione di specifici doveri
di comportamento stabiliti da norme di legge o di
regolamento la giurisprudenza è andata, quindi,
elaborando il concetto di insidia o trabocchetto
determinante un pericolo occulto, per il carattere
oggettivo della non visibilità e soggettivo della non
prevenibilìtà”.
Tale elemento, sintomatico della attività colposa
dell'amministrazione, è stato assunto, quindi, ad
«indice tassativo ed ineludibile della responsabilità
della P.A.» e ricondotto ad elemento costitutivo
dell’illecito aquiliano de quo della Pubblica
Amministrazione: ne è disceso, come logico corollario,
che, trattandosi di un tassello della struttura
costitutiva dell’illecito in esame, esso è stato
accollato al danneggiante sul piano probatorio ai sensi
dell’art. 2697 c.c.
Un istituto “creato” dalla giurisprudenza e fatto
gravare sul soggetto leso per far fronte a due esigenze
in particolare: in primis, sul piano pratico-operativo,
superare le difficoltà probatorie ed applicative della
norma venendo in rilievo un illecito omissivo; in
secondo luogo, sul piano “latente”, salvaguardare le
casse dell’erario.
La esclusione del fascio applicativo della presunzione
ex art. 2051 c.c., nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, è stata, tuttavia, obliterata dalla Corte
costituzionale la quale ha escluso potersi
aprioristicamente negare l'applicabilità dell'art. 2051
c.c. nei confronti dei beni appartenenti al demanio
stradale, viceversa richiedendo che venga dal giudice
condotta un'indagine con riferimento al singolo caso
concreto, secondo criteri di normalità
Si è così dato adito ad aperture giurisprudenziali che
hanno ammesso l’operatività dell’istituto ma
limitatamente ai beni demaniali o patrimoniali di non
notevole estensione e non suscettibili di generalizzata
e diretta utilizzazione da parte della collettività.
Stante l'uso generale e diretto consentito a chiunque,
e l'estensione della rete, si è infatti considerato
“praticamente impossibile l'esercizio da parte della
P.A. di un continuo ed efficace controllo idoneo ad
impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi
in relazione a beni del demanio marittimo, fluviale,
lacuale, ed a strade, autostrade, strade ferrate
appartenenti allo Stato”.
A fronte delle aperture si è, tuttavia, così inaugurato
un «automatismo» interpretativo secondo cui la
ricorrenza delle caratteristiche a) della demanialità o
patrimonialità del bene, b) dell'uso diretto della cosa
e c) dell'estensione della medesima è da ritenersi
idonea ad automaticamente escludere l'applicabilità
dell'art. 2051 c.c.
L’INSIDIA STRADALE: UN INNESTO NELL’ART. 2043 C.C. DI
MATRICE PRETORILE
Infranta l’assolutezza del divieto applicativo della
presunzione speciale in esame alla P.A.. (sul versante
dell’art. 2051 c.c.), nessuna rivisitazione ha, invece,
investito la ricostruzione dell’elemento soggettivo
nell’organigramma dell’illecito aquiliano e, dunque,
l’onere probatorio (sul versante dell’art. 2043 c.c.)
addossato al danneggiato agente in sede giudiziaria.
Sedes materia, infatti, la Corte Costituzionale
(sentenza n. 156 del 1999) ha “affermato che la P.A. è
responsabile nei confronti dei privati per difetto di
manutenzione delle strade allorquando non abbia
osservato le specifiche norme e le comuni regole di
prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità
personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del
principio fondamentale del neminem laedere, a tale
stregua venendo «a superare il limite esterno della
propria discrezionalità, con conseguente sua
sottoposizione al regime generale di responsabilità
dettato dall'art. 2043 cod. civ.». E nella nozione di <<insidìa
stradale» essa ha tale occasione ravvisato una «figura
sintomatica di colpa», frutto dell'elaborazione
giurisprudenziale «mediante ben sperimentate tecniche di
giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col
preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere
probatorio»”.
Si è, così, giunti ad un assestamento della materia ed
all’affermarsi di una indirizzo “timidamente” aperto
all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ma considerando
tale apertura alla stregua di exceptio alla regula juris
(non senza critiche da larga parte della dottrina: in
particolare, si è parlato della costruzione in via
pretorile di uno jus speciale per la Pubblica
Amministrazione del tutto ingiustificato ed arbitrario).
Assestamento confermato dall’arresto di Cassazione del
2001 (Sezioni Unite 7 agosto 2001 n. 10893) in cui si è
ritenuta manifestamente infondata, in quanto già decisa
da Corte Cost. n. 156 del 1999, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ.
(prospettata sotto il profilo della disparità di
trattamento ex art. 3 Cost. con l'ipotesi di
danneggiamento subito a causa di difetti di manutenzione
di siti privati, per i quali varrebbe il più severo
regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ.)
laddove in tal senso interpretato.
Sulla base dei criteri giurisprudenziali richiamati, con
specifico riguardo alle strade, può dirsi che
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata senz'altro
esclusa con riferimento a quelle statali e alle
autostrade ed è stata viceversa ammessa relativamente
alle strade di proprietà del Comune.
Laddove si ritira la presunzione legale speciale si
ristende la norma generale ex art. 2043 c.c. e cala sul
danneggiato l’onere di fornire la prova dell’insidia,
indice sintomatico della colpa della P.A.
VIA LIBERA ALL’INDIRIZZO STEMPERATO. MA PORTE CHIUSE
ALLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.
La materia così riorganizzata dalla giurisprudenza di
Cassazione non ha trovato il consenso di gran parte
della dottrina ed è stata oggetto di forti obiezioni le
quali hanno dato luogo ad oscillazioni interpretative
anche in giurisprudenza.
Sulla base delle forti censure, con alcune significative
pronunce del 2003 del 2004, la Corte di Cassazione ha
optato per una rimeditazione della questione superando,
in primis, l’automatismo interpretativo di cui si è
detto e statuendo, in tal senso, che l'estensione della
res non può considerarsi quale dato rilevante in ordine
al concreto atteggiarsi della responsabilità del
custode ex art. 2051 c.c. ma può semmai rilevare sotto
il diverso profilo della prova del fortuito
(dall’insidia con onere della prova positiva a carico
del danneggiato al fortuito con onere della prova
liberatoria in capo alla P.A.).
E’ stato, in tal modo, inaugurato un indirizzo
giurisprudenziale “stemperato”, di mediazione tra i due
indirizzi prevalenti, al seguito del quale “la
responsabilità ex art. 2051 ce. per i danni conseguenti
ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade
pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A.
non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una
determinata attività sulla strada in custodia, ma
ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva
impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo
sulla stessa a causa della notevole estensione del bene
e del relativo uso generale da parte dei terzi”:
orbene, tale “oggettiva impossibilità” non nasce da una
presunzione ancorata alle qualità del bene ma
costituisce l’oggetto di un accertamento riservato al
giudice .
Proprio l’indirizzo stemperato è quello sposato dalla
sentenza in esame alla quale, però, va il merito di
fornirne una compiuta elaborazione particolarmente
attenta e meditata.
La premessa di base è che , quale proprietaria delle
strade pubbliche ( art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248
All. F ), l'obbligo di relativa manutenzione in capo
alla P.A. discende non solo da specifiche norme ma anche
dal generale obbligo di custodia, con conseguente
operatività nei confronti dell'ente della presunzione
di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa
prevenzione e mancato impedimento del danno a terzi.
“Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale
in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è
tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa.
Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta
assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa”.
Orbene, come posto in rilievo in dottrina, il danno
normalmente evitato da una condotta diligente comporta
la presunzione di colpa. “In tal caso è allora il
presunto responsabile a dover dare la prova della sua
mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma
giuridica di condotta, la prova di tale violazione è
prova sufficiente della colpa”.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero,
altri e diversi presupposti applicativi.. Nemmeno, in
particolare, i suindicati «indici», di fonte viceversa
giurisprudenziale, della <<notevole estensione del bene»
e dell'«uso generale e diretto» della cosa da parte di
terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi)
"tassativi" ai fini della configurabilità della
responsabilità della P.A.
Viene in rilievo, infatti, una cd. “responsabilità
aggravata” assecondata da un inversione dell’onere della
prova cosicché è il custode a dover fornire prova
liberatoria (il fortuito). Non si tratta, secondo il
giudizio della III sezione, di una responsabilità
“oggettiva” perché l’inversione dell'onere probatorio
non fa venire meno la rilevanza del requisito della
colpa, che “concorre -seppure in via presuntiva- a
costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa
possibilità di provarne la mancanza. La prova
liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che
il danno si è verificato in modo non prevedibile né
superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo
sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze
concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella
prova di aver adottato, in relazione alle condizioni
della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee
ad evitare il danno. Va allora disatteso l'orientamento
secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria
alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova
del fatto estraneo alla sfera «di custodia», e in
particolare del fatto del terzo o dello stesso
danneggiato …. sicché i caratteri dell'imprevedibilità
e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove
questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso
l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei
corrispondenti doveri”.
“La prova del fortuito attiene allora piuttosto al
profilo della mancanza di colpa” (e a tale stregua, la
prova del fortuito si risolve allora sul piano del
raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto
dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in
sostanza, di avere mantenuto una condotta
caratterizzata da assenza di colpa. Esso, dunque, non
afferisce all’interruzione del nesso causale).
“In relazione a situazioni di pericolo immanentemente
connesse alla struttura o alle pertinenze del bene
demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene
alla dimostrazione dell'espletamento da parte del
custode dell'attività di vigilanza, controllo e
manutenzione dovuta in relazione alla natura della
cosa. Mentre ove tali situazioni possano originarsi da
comportamenti degli utenti o da una repentina o
imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la
prova del fortuito da parte del custode si sostanzia
nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento
non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza,
e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto
per evitare il danno”.
La sentenza 3651/06 interrompe, quindi, la continuità
con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, almeno
della giurisprudenza del biennio trascorso, al seguito
del quale l’art. 2051 c.c. disegnava niente più che una
responsabilità di tipo oggettivo ancorata all’elemento
costitutivo del rapporto di causalità e non anche a
quello della culpa. Le uniche forme di responsabilità
oggettiva rinvenibili sarebbero, allora, quelle in cui
la proba del fortuito è imprescindibilmente esclusa,
ovvero, ad esempio, responsabilità da preposizione (
art. 2049 ce. ), per danni nucleari ( art. 15 L. 31
dicembre 1962, n. 1860 ) , per danni arrecati da
velivoli a terzi sulla superficie ( art. 965 cod. nav.).
SE LA P.A. E’ IL CUSTODE, L’ART. 2051 C.C. E’ DA
PREFERIRE ALL’ART. 2043 C.C.
Riletti nei termini richiamati i centri nervosi in seno
all’art. 2051 c.c., la Corte passa all’esame della
applicabilità della norma alla Pubblica
Amministrazione-custode del demanio stradale.
“Dalla suesposta ricostruzione della disciplina, che
appare invero consentanea con quanto affermato da Corte
Cost. n. 196 del 1999, in particolare là dove si afferma
che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale
e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono
<meri indizi» dell'impossibilità d'un concreto esercizio
del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo
-impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di
un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso
singolo, e con criteri di normalità ( peraltro con la
suesposta precisazione che tali «indizi» assumono
rilievo non già sotto il profilo della "struttura" della
fattispecie di cui all'art. 2051 ce, bensì in relazione
alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista )-, la
responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c..
risulta dunque non solo configurabile, ma invero
senz'altro preferibile rispetto alla regola generale
posta dall'art. 2043 c.c: essa si presta infatti ad una
migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento
degli interessi in gioco in conformità ai principi
dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale”.
Ne discende l’applicazione degli schemi di riparto degli
oneri probatori di cui alla presunzione in esame la
quale “è da intendersi nel caso non già nel significato
di derivazione del fatto ignoto da quello noto bensì
quale finzione che, mediante un'eccezione al principio
generale posto dall'art. 2697 c.c. , determina una
distribuzione dell'onere della prova diversa rispetto a
quella valevole in tema di illecito civile per la regola
generale di cui all'art. 2043 ce, al fine di favorire il
danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di ed.
vicinanza alla prova. Il significato di tale presunzione
si coglie invero ( anche ) sul piano della rilevanza che
assume al riguardo il principio della colpa obiettiva,
quale violazione della misura dello sforzo in relazione
alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare
che la cosa provochi danno a terzi”.
“Nell'informarsi al principio di generale favor per il
danneggiato, l'ordinamento non indulge infatti a
soluzioni radicali nei confronti del custode, cui è
attribuita la possibilità di liberarsi dalla
responsabilità facendo valere la propria mancanza di
colpa. Per altro verso, al danneggiato non può farsi
carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto,
estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., cosi
come della condotta omissiva o commissiva del custode,
dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza
dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con
la cosa”.
Ma la Corte va ben oltre: così come l’insidia non merita
cittadinanza in seno all’art. 2051 c.c., del pari è
arbitrario accreditarla nell’alveo dell’art. 2043 c.c.
Precisa, infatti, il Collegio che deve , in ottemperanza
ai principi richiamati, in tema di responsabilità della
P.A. in materia di strade, “la regola generale di
responsabilità civile ex art. 2043 c.c. deve essere
interpretata esclusivamente secondo il suo tenore
formale e significato sostanziale. “Con esclusione cioè
( diversamente invero da quanto sul punto costantemente
affermato da questa Corte, e in particolare da Cass.,
Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10893 e da Corte Cost., 10
maggio 1999, n. 156 ) della possibilità di assegnarsi
rilievo a figure, come l'insidia o trabocchetto
determinante pericolo occulto, dalla regola generale ex
art. 2043 ce. invero non previste, essendo in realtà
frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che,
movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di
responsabilità, finisce tuttavia per risolversi,
laddove viene a porne la relativa prova a carico del
danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per
la P.A.”.
“La posizione probatoria del danneggiato risulta
infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo
con il tenore letterale ed il portato sostanziale della
norma ma, in termini generali, anche con le stesse
scelte di fondo dell'ordinamento in materia di
responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto
favor per il soggetto che ha subito la lesione di una
propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente
rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne
impone la rimozione o il ristoro da parte del
danneggiante. Costruzione dalla giurisprudenza a suo
tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche
ed economiche alla norma e alla materia in questione in
realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non (
più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza
sociale”.
Il Collegio conclude con un ultimo passaggio del tutto
significativo, precisando: “Non potendo nemmeno
tralasciarsi il rilievo che in argomento è da
riconoscersi all'obbligo di buona fede oggettiva o
correttezza, quale generale principio di solidarietà
sociale che trova applicazione anche in tema di
responsabiltà extracontrattuale, imponendo al soggetto
di mantenere nei rapporti della vita di relazione un
comportamento leale, specificantesi in obblighi di
informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia
dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile
sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di
responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo
colposamente ingenerati nei terzi”:
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 14 MARZO 2006 N. 5445: CHE
FINE FA L’INSIDIA?
La tenuta delle argomentazioni della sentenza 3651/06
può essere verificata alla luce della successiva
pronuncia n. 5445 del 14 marzo: il Collegio,
nell’occasione, mantiene alti i toni del revirement
espressamente prendendo le distanze dalla consolidata
giurisprudenza e statuendo che “l'insidia determinante
pericolo occulto non è invero dalla norma di cui
all'art. 2043 c.c. contemplata, trattandosi di figura di
elaborazione giurisprudenziale che, movendo da esigenze
di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce
tuttavia per risolversi, laddove viene a porsene la
relativa prova a carico del danneggiato, in termini di
ingiustificato privilegio per la P.A.”
Il merito della sentenza 5445 è anche quello di aver
esaurito e completato l’architettura della sentenza
3651: precisa il Collegio, infatti, che l’insidia non si
spegne tout court finendo nel passato dimenticato ma
transita spostandosi dalla prova positiva del
danneggiato alla prova liberatoria della P.A. La
Pubblica Amministrazione, infatti, può liberarsi dalla
responsabilità provando, per l’appunto, di aver adottato
tutte le cautele per evitare il danno e, quindi, il
verificarsi di situazioni di pericolo occulto (insidie).
CONCLUSIONI: RESTYLING PER L’ART. 2051 C.C.
La sentenza 3651/2006 si pone in rottura con la
tradizione interpretativa classica prendendo le distanze
non solo dalle risultanze diagnostiche della
giurisprudenza consolidata di legittimità ma anche
dall’”ipse dixit” della Corte Costituzionale. Il terreno
soggetto allo smottamento del revirement non è uno solo:
natura giuridica della responsabilità del custode ex
art. 2051 c.c.: non oggettiva ma cd. aggravata
prova liberatoria del fortuito ex art. 2051 c.c.: è
prova della mancanza di colpa non dell’interruzione del
nesso causale
applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A.: al bando
ogni automatismo. La norma è non solo configurabile in
capo alla P.A. ma anche preferibile
ipotesi in cui non si versa nel 2051 ricadendo nel
generale 2043 c.c.: il danneggiato non è onerato della
prova della cd. insidia, elemento estraneo alla dizione
ed al tenore della norma. Espunte insidia e trabocchetto
dall’ermeneutica sedes materiae.
Al di là della condivisione o meno delle argomentazioni
della III Sezione, non può negarsi come questa metta
mano ad un testo ricchissimo di riferimenti
giurisprudenziali attraverso una pronuncia ricognitiva
particolarmente curata e motivata.
Una decisione preferibile all’apodittico “non si applica
l’art. 2051 alla P.A.” divenuto prassi (inopportuna) in
gran parte della giurisprudenza di merito ed in molte
statuizione di Cassazione.
Quanto al merito, la decisione coglie nel segno.
Sovrapporre alle norme ex lege istituti e parametri di
elaborazione pretorile conduce, inevitabilmente, ad una
necrosi della materia interessata con collasso del
sistema in parte qua: come è stato per il divieto di
risarcibilità dell’interesse legittimo; come è stato per
la creazione della cd. accessione invertita e come è
avvenuto per la cd. insidia. Ancor più laddove le norme
siano chiare: né ragioni latenti (più o meno
condivisibili) legittimano la creazione di uno jus
singulare. Il concetto di trabocchetto, infatti, seppur
faciliti il giudizio sul piano probatorio, porta ad una
conseguenza collaterale: l’attenzione si sposta dagli
obblighi che incombevano sul custode per evitare il
danno ai connotati della res per accreditare la pretesa
risarcitoria del danneggiato. Né la “colpa” della P.A.
può essere circoscritta ai meri casi di insidia anche
sulla base della assolta atipicità dei fattori che
innescano l’illecito sul manto stradale.
Deve essere salutata con favore anche la ricostruzione
dell’art. 2051 c.c. in termini di responsabilità cd.
aggravata: la Cassazione opera una evidente
compensazione. Da un lato libera il privato dai pesi
accollati dalla giurisprudenza per salvare gli interessi
portati dalla P.A.; dall’altro facilita però, la
pubblica amministrazione custode a fornire la prova
liberatoria.
Una soluzione compromissoria che ha due meriti
principali: da un lato responsabilizza la P.A. in un
settore così delicato e sensibile come quello della
manutenzione delle strade; dall’altro valorizza la
tutela della persona – utente della strada troppo spesso
più vittima che conducente negligente.
Un unico punto debole nelle argomentazioni del Collegio:
la Corte reputa che la prova liberatoria sia fornita a
mezzo della dimostrazione di aver adottato tutte le
cautele onde evitare il danno. Ma quando il legislatore
ha voluto ricostruire in siffatti termini la prova
liberatoria lo ha fatto espressamente (art. 2050 c.c.)
con un tenore letterale che non è presente nell’art.
2051 c.c.
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