La
pronuncia del TAR Lazio, n. 3452 del 5 maggio 2005, è
senza dubbio, attualmente, una delle più importanti
enunciazioni giurisprudenziali in tema di procreazione
medicalmente assistita e, peraltro, si inserisce in un
contesto storico e sociale di riferimento smosso dalle
aperte polemiche in ordine ai prossimi referendum
abrogativi di alcune disposizioni normative della legge
n. 40 /2004, al centro di un aperto contrasto di idee ed
opinioni.
Con la pronuncia succitata, infatti, il Collegio si
pronuncia su diversi aspetti della disciplina de qua,
seppur solo incidentalmente sulla legge madre, la n.
40/2004, poiché il giudizio verte sul Dm 21 luglio 2004,
“Linee guida in materia di procreazione assistita”,
(previste dall'articolo 7 della stessa legge 19 febbraio
2004 n. 40, e di competenza del ministero della Salute,
vincolanti per le strutture autorizzate a intervenire
nei casi di sterilità e infertilità).
La vicenda giudiziaria muova dal ricorso della “WARM -
World Association Reproductive Medicine”, associazione
che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di
molti centri e singoli professionisti che svolgono
attività di procreazione medicalmente assistita, la
quale, ritualmente, impugna il D.M. 21/7/2004
assumendone la lesività in ragione del carattere
vincolante sancito dall'art. 7 della legge 19/2/2004, n.
40.
Molte le questioni di rito e di merito sollevate.
Innanzitutto, adeguatamente ed in modo corrispondente
alla ratio delle Linee Guida, il TAR Lazio riconosce che
le norme contenute nel DM impugnato, non si configurano
come atto interno all’ amministrazione ma hanno
carattere precettivo e non già interpretativo,
risultando, quindi, immediatamente lesive degli
interessi coinvolti: ne discende l’ammissibilità del
ricorso diretto senza necessità di attendere l’atto
amministrativo che ne dia attuazione, (cd. doppia
impugnazione).
Inoltre, sempre in rito, il Collegio laziale respinge la
censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla
ricorrente, statuendo che l’associazione Warm è
legittimata attivamente a impugnare le «Linee guida in
materia di procreazione assistita» introdotte con il Dm
Salute 21 luglio 2004, poiché la stessa è titolare non
solo di un interesse individuale statutariamente
identificato, ma anche di un ulteriore interesse, “quasi
collettivo”, collegato al fatto che trattasi di
“associazione di strutture sanitarie autorizzate ad
eseguire prestazioni connesse alla procreazione
medicalmente assistita”. Ne discende cha la ricorrente
non è quisque de populo ma soggetto qualificato e
differenziato ai fini del ricorso.
Superate le ulteriori censure di rito, il TAR Lazio
affronta il delicato merito della quaestio, con una
statuizione, tra le altre, che può ben essere ritenuta
una chiave di lettura dell’intero tessuto argomentativo:
“Esula dalla biologia la possibilità di dire quando è
che un embrione divenga persona”, “ove se ne ravvisi la
necessità, ciò potrebbe essere il frutto di una
“convenzione umana”, che, per la sua massima rilevanza,
e per le ricadute connesse, non può che configurarsi
come scelta espressione di discrezionalità politica del
legislatore (come è avvenuto in altri ordinamenti), e
giammai competere,
praeter legem, a un provvedimento amministrativo,
chiamato solamente a dare attuazione tecnica alla legge,
e non a esprimere opzioni ideologiche, come è quella
secondo cui l’embrione non è soggetto di diritto fin dal
momento del concepimento”.
Ad avviso dei Giudici, pertanto, occorre muovere da un
dato in negativo: dare atto dell'impossibilità di
stabilire scientificamente quando inizia la vita
dell'embrione.
Tanto premesso, il Collegio affronta uno dei temi
centrali della querelle, avente ad oggetto profili di
bioetica ed eugenetica, già, tra l’altro, affrontati,
seppur per altri aspetti, da Cassazione , sez. III
civile, sentenza 29.07.2004 n° 14488 : il Collegio,
infatti, statuisce che “non esiste un diritto al
concepimento di un figlio sano”, e la procreazione
assistita, quindi, deve essere solo intesa a favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti da
sterilità e infertilità, non potendo essere strumentale
alla selezione del figlio “perfetto”.
La statuizione si coordina con l’enunciazione del
Supremo Collegio, laddove, negando l’esistenza di un
diritto a non nascere se non sano, precisava: “va
osservato che il nostro ordinamento positivo tutela il
concepito e quindi l'evoluzione della gravidanza
esclusivamente verso la nascita e non verso la non
nascita, per cui se di diritto vuoi parlarsi, deve
parlarsi di diritto a nascere”, (cfr. Cassazione
sentenza
29.07.2004 n° 14488); la stessa sentenza precisava:
“sostenere che il concepito abbia un diritto a non
nascere, sia pure in determinate situazioni di
malformazione, significa affermare l'esistenza di un
principio di eugenesi o di eutanasia prenatale, che é in
contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art.
2 Cost., nonché con i principi di indisponibilità del
proprio corpo di cui all'art. 5 c.c”.
La ratio che conduce a negare la configurabilità di un
diritto a non nascere se non sani trova un addentellato
speculare nelle motivazioni del TAR Lazio, dove il
Collegio, come visto, nega la possibilità di
strumentalizzare le tecniche di procreazione
medicalmente assistita ai fini della selezione dei
“nascituri” sani: ciò che non può essere fatto a valle,
(non far nascere i “non sani”, con l’”aborto”),
non potrà essere attuato nemmeno a monte, (far nascere
solo i “sani” con la procreazione assistita).
La statuizione, inoltre, ha il pregio di effettuare,
(seppur non in via diretta), un primo tentativo di
coordinamento tra la disciplina ex lege 40/2004 e quella
ex lege 194/1978, (che disciplina l’interruzione della
gravidanza): si è osservato, infatti, sia in dottrina ma
anche nei dibattiti aventi ad oggetto il referendum
abrogativo di cui si è detto, che la sopravvenienza
della legge sulla procreazione medicalmente assistita,
introducente una tutela dell’essere umano nella sua fase
embrionale, si pone in contrasto con le disposizioni
della legge cd. sull’aborto per quanto concerne la
diversa disciplina del concepito e del feto; ne
discenderebbe, per molti, una sorta di regressione in
pejus della seconda disciplina a favore della prima.
Il Collegio, al riguardo, tende a precisare che le due
normative hanno una dimensione diversa e che nessuna
nuova limitazione è introdotta al “diritto della donna
ad interrompere la gravidanza ai sensi della legge
22/5/1978, n. 194 (fatta espressamente salva dalla legge
n. 40/04), al ricorrere di un serio o grave pericolo per
la salute fisica o psichica della madre (e non del
nascituro)”.
La ricorrente, peraltro, sollevava due distinte
questioni di legittimità costituzionale, che hanno avuto
stessa sorte.
Sulla violazione della libertà di ricerca medica, ex.
art 33 Cost., il TAR Lazio sostiene che «non sembra
revocabile in dubbio che a tutela dell'embrione il
legislatore possa intervenire a limitare la pratica
medica, tanto più ove la stessa non si basi su adeguate
evidenze scientifiche e sperimentali», con una soluzione
che, tuttavia, sembra non essere sufficientemente
motivata.
Quanto al presunto contrasto con l’art. 32 cost., per la
disciplina ex art. 14 della legge 40/2004, il Tar Lazio
ritiene che il diritto alla salute della donna vada
bilanciato con la tutela dell'embrione, espressamente
tutelato dalla normativa.
Ovviamente, in ragione delle questioni poste al
Collegio, la pronuncia del TAR Lazio non propone
soluzioni certe e verità assolute, (anzi riconosce
l’impossibilità di giungere ad esse), ma, con attenzione
analitica, risulta sintomatica degli effetti della nuova
disciplina in quanto si può cogliere in modo evidente
l’impatto della legge 40/2004 sul sistema normativo di
riferimento.
E’, comunque, da auspicare una maggiore partecipazione
popolare, su impulso del legislatore, nell’ adozione di
provvedimento normativi attinenti ai profili più intimi
e personali della sfera umana, trattandosi di norme che
entrano nelle case dei cittadini, spesso, senza alcun
preavviso e lasciando tutti un po’ perplessi.
Nella pronuncia 3452/2005 del TAR Lazio, di fatti, si
colgono tutte le difficoltà del “giudice” chiamato ad
applicare regole di diritto a fatti di vita umana,
laddove le stesse regole, a volte, appaiono più una
imposizione che una conquista, come dovrebbe sempre
essere laddove vengano in gioco situazioni esistenziali
indisponibili; al riguardo, è stata citata una ben nota
affermazione: “Sembra che tutti abbiano l'idea esatta di
come dobbiamo vivere la nostra vita”, (Paulo Coelho). |
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