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Il decreto mille
proroghe
Il cosiddetto decreto Mille Proroghe è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri.
Dall’articolo 60 della Carta Costituzionale si desume il
principio della temporaneità di tutte le cariche
elettive. Necessario corollario di tale assunto, è la
pre definizione della durata di ogni incarico, elettivo
finalizzata in primis a consentire all’elettore di
conoscere in anticipo la data di scadenza del mandato
del proprio rappresentante.
Durante il mandato e alla scadenza naturale dello stesso
sorge un
ulteriore diritto in capo all’elettore: si tratta del
diritto / dovere di verificare in concreto se i
programmi (rectius: le promesse) dell’eletto siano stati
o meno rispettati. Ebbene nell’esercizio del diritto di
voto l’elettore tiene conto di alcuni importanti
elementi, tra cui:
- Le caratteristiche della persona candidata (profili
legati al carisma e alla personalità, la simpatia,
l’eventuale legame di amicizia, ecc): il cosiddetto
“intuitus personae”
- il programma concreto e le modalità di realizzazione
(il cosiddetto “manifesto elettorale”)- i tempi
necessari per realizzare il programma (la cosiddetta
fattibilità programmatica)Questo ultimo elemento è
particolarmente significativo per comprendere quanto sia
importante che un mandato elettivo termini alla sua
scadenza naturale. L’elettore elegge il candidato nella
convinzione che egli, entro il termine di durata
naturale dell’incarico riesca a realizzare il programma
e a mantenere gli impegni presi. L’elettore ritiene il
candidato in condizione di poter realizzare il programma
elettorale entro un periodo di tempo predeterminato e
anche questo, è uno degli elementi che influenza un
elettore nella scelta del candidato. Si Sceglie un
candidato piuttosto che un altro anche perché ci si
augura che sia in grado di realizzare in tempi più
celeri l’identico o simile programma presentato da altro
candidato. Alla scadenza naturale del mandato, ove il
candidato eletto non abbia realizzato il programma
elettorale, sarà facoltà dell’elettore nel corso di una
nuova elezione, decidere se concedere al soggetto
un’ulteriore
possibilità (termine) per ultimare e realizzare il
programma
rimasto incompiuto, votandolo nuovamente e concorrendo
ad una sua nuova elezione, o diversamente ritenere che
il candidato eletto
non abbia opportunamente portato avanti il proprio
compito e che,
il non essere riuscito ad ultimare il proprio programma
elettorale
sia elemento determinante per non rinnovargli la
fiducia.
Proprio per questi motivi, in tutti gli ordinamenti
democratici (a
partire dall’organizzazione Statale, sino a quello della
più
piccola associazione locale) è previsto che i
rappresentanti del
gruppo vengano scelti su base elettiva dai membri dello
stesso i
quali, chiamati a pronunciarsi sulla scelta dei
candidati dovranno
conoscerne i profili, i programmi ma anche i tempi entro
i quali i
programmi dovranno / potranno essere realizzati. L’idea
di un
mandato rappresentativo a tempo indeterminato cozza
decisamente
con il principio di democraticità il quale, suggerisce
per un tempo determinato e prestabilito del mandato, al
fine di offrire agli elettori un metro di giudizio per
la valutazione dell’operato dell’eletto.
Ed è anche per questo che la prorogatio rappresenta
istituto eccezionale al quale Costituzionalmente si
ricorre addirittura “solo in caso di guerra ”.
Onestamente appare curioso come in una Nazione con un
esercito di 230.000 avvocati nessuno abbia rilevato come
una proroga del
mandato dei consiglieri dell’ordine degli avvocati
(disposta dal
decreto mille proroghe), rappresenti una grave
violazione di
elementari ma fondamentali diritti garantiti, non solo
dalla
Costituzione ma rappresentanti addirittura principi
basilari e
fondamentali di qualsiasi ordinamento su base
democratica.
Le motivazioni che sottendono alla proroga dei mandati,
possono
essere molteplici ed alcuni non affatto esecrabili;
l’idea di far
coincidere la fine del mandato con l’entrata in vigore
della
riforma forense, la quale prevede, tre le altre cose,
una diversa
modalità di elezione dei consigli dell’Ordine ed una
diversa
durata, non sembra a prima vista condannabile in toto se
non fosse
che, tale legge non solo non è entrata in vigore, ma non
è nemmeno stata votata dal Parlamento. Mi risulta che il
disegno di legge n. 601 sia stato discusso ed approvato
solo dalla Commissione Giustizia del Senato nel mese di
Novembre. Nella prospettiva incerta che venga in un
futuro più o meno prossimo approvata una legge di
riforma, si decide, ad elezioni indette e a campagna
elettorale quasi ultimata, di prorogare la durata del
mandato dei Consiglieri. Risulta assai arduo comprendere
la “ratio” della norma. Cosa succederebbe se la riforma
professionale (per
qualunque motivo) non venisse approvata ? Si
assisterebbe in tal
caso ad una proroga non solo ingiustificata ma
assolutamente priva
di senso che finirebbe per ferire oltremodo il senso di
giustizia
degli elettori i quali, per l’ennesima volta si
sentirebbero
frustrati nel più elementare dei diritti, ossia il
diritto di voto
ed il diritto di eleggere alla scadenza naturale i
propri rappresentanti; ovvero se vogliamo ribaltare i
termini della questione, il diritto a che alla scadenza
naturale, gli eletti debbano rimettersi al giudizio
degli elettori, rendendo conto del proprio operato.
Sentiamo parlare della riforma professionale ormai da
anni;
diversi disegni di legge si sono susseguiti nel tempo,
provenienti
da ogni parte politica; personalmente mi sono anche
prodigato
nell’organizzazione di un convengo, che ha affrontato in
modo
organico tutte le proposte e disegni di legge sulla
riforma
forense (luglio 2009). Se fino a pochi mesi fa regnava
una grande
confusione su quale dovesse essere il testo definitivo
della
legge, non credo che a distanza di così poco tempo le
diatribe
giuridiche sul testo possano essere state integralmente
risolte.
Probabilmente i tempi per giungere all’approvazione
della legge
saranno più lunghi del previsto e soprattutto il termine
iniziale
di vigenza della riforma non sembra essere così
prossimo. Qualora
il nuovo sistema elettorale (previsto dalla legge di
riforma)
venisse sperimentato per la prima volta nel 2012
(circostanza che
non appare affatto improbabile), la proroga degli
attuali Consigli
sarebbe apparsa come completamente inutile, posto che in
tal caso,
ben sarebbe stato possibile rieleggere normalmente i
Consigli con
il “vecchio e vigente” sistema, attendendo la prossima
scadenza
naturale. E’ la prima volta che si modifica una norma
nell’attesa
che in un futuro ne possa essere approvata un'altra
(cosiddetta
“modifica o abrogazione preventiva”); e la cosa appare
ancor più
ingiusta ed assurda se questa “attesa” o “aspettativa”
assurge
addirittura a “ratio” della norma. Resto nella speranza
che le
sublimi voci di migliaia di menti a volte sornione ma di
eccezionale valenza si mobilitino per far valere i
propri diritti
con lo stesso ardore, sollecitudine ed efficienza che le
ispira
quando si prodigano per tutelare gli interessi dei
propri
assistiti.
Con ordinanza n. 260/2002 la Corte Costituzionale ha
ribadito la legittimità e l’importanza della norma che
dispone la necessità di indire elezioni suppletive
se nel corso del mandato biennale vengono a
mancare uno o più consiglieri per morte,
dimissioni o decadenza.
Se addirittura non è previsto dalla legge il subentro
del primo
dei non eletti alla precedente consultazione,
ritenendosi come
prevalente l’esigenza che venga rispettato il principio
rappresentativo e che “l’intuitus personae sia il solo
elemento
rilevante ai fini della votazione”, allora ancor di più
dobbiamo
ritenere come assolutamente ingiusta ed immotivata una
norma che
preveda la proroga del mandato dei consiglieri, dettata
da una
ipotetica, futura ed incerta entrata in vigore di una
legge.
Stante il carattere fortemente personalistico delle
votazioni, una
proroga di tale portata non farebbe altro che
determinare un
allontanamento dalla politica forense, nella
convinzione, peraltro
non peregrina, della pochezza degli strumenti a
disposizione dei
colleghi avvocati, per tutelare e valorizzare gli
interessi della
categoria di appartenenza.
Avv. Matteo Santini
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