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ARTICOLI E COMMENTI

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TAR Piemonte, sentenza 29.11.2005, n. 3832. Oneri di urbanizzazione: vale la disciplina vigente al momento del rilascio del titolo
A cura della Redazione
 
Su alcuni siti internet, capita spesso di leggere brevi note a sentenza (redazionali), dove la decisione viene presentata con l’impostazione dello scop giornalistico, quasi come fosse una “novità assoluta”, con il risultato di far intravedere un interesse del tutto particolare che in molti casi non esiste.
Tuttavia, è pur vero che ogni decisione può diventare l’occasione per controllare l’orientamento giurisprudenziale (di merito e/o di legittimità) su questioni di grande interesse, al fine di affrontare l’argomento e di dare la giusta collocazione e rilevanza alla (presupposta) “novità”.
La recentissima decisione del Tar sostanzialmente conferma un orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo che con una espressione abusata, ma che rende perfettamente l’idea, può ben dirsi “costante e consolidato”.
I giudici del Tar Piemonte, dichiarando illegittima la richiesta di un’integrazione degli oneri di urbanizzazione, formulata da un Comune, a seguito di una revisione effettuata in base a nuove tabelle parametriche, redatte dopo il rilascio del titolo edilizio, hanno (ri)affermato che l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione nasce al momento del rilascio del titolo abilitativo, per cui devono applicarsi i parametri vigenti in quel momento.
Per delineare il quadro legislativo, considerato l’interesse e l’attualità dell’argomento, si può ricordare che le disposizioni riguardanti gli oneri di urbanizzazione e la loro determinazione, prima previste dall’articolo 5 della legge 10/1977, sono ora contenute nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda la corresponsione e quantificazione dell’onere, il legislatore ha previsto che:
la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire;
l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite da ciascuna regione;
nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni devono provvedere, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;
ogni cinque anni i comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Passando dal quadro legislativo a quello giurisprudenziale, per quanto riguarda la natura giuridica dell’obbligazione relativa al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione, si può dire che è stata considerata “una obbligazione di diritto pubblico collegata all’emanazione da parte del comune del titolo edilizio” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056).
Inoltre, la costante giurisprudenza, sia pure escludendo la connotazione negoziale ed il carattere sinallagmatico del contributo in discorso, rispetto al rilascio della concessione, lo ha definito come un corrispettivo di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne trae (Cons. Stato Sez. V, 13-05-2002, n. 2575; Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201; Cass. sez. I, 27 settembre 1994, n. 7874).
A proposito della eventuale “modifica unilaterale” di aumento del contributo per oneri di urbanizzazione senza una “idonea motivazione”, il Consiglio di Stato di è pronunciato stabilendo l’illegittimità “del provvedimento con cui il comune modifica unilateralmente e autoritativamente, senza alcuna idonea motivazione, i costi degli oneri di urbanizzazione con aggiornamento ad una data ulteriore rispetto a quella convenzionalmente concordata, ed aumenta la quota degli oneri di urbanizzazione da porre a carico del proprietario”. (Cons. Stato Sez. V, 04-01-1993, n. 14).
Altro problema chiarito è quello secondo cui la pubblica amministrazione (il Comune), anche dopo il rilascio della concessione edilizia, ben può effettuare la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto dal concessionario, “ogni qual volta la p.a. stessa si renda conto di essere incorsa in errore, per qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel calcolo del contributo concessorio”..
In tal caso il Comune può farlo in base al “generale principio di autotutela”, quindi neppure è subordinato all'insorgenza o, comunque, “alla conoscenza di fatti o elementi nuovi, che la p.a. non era stata in condizione di valutare” (Cons. Stato Sez. V, 06-05-1997, n. 458).
Venendo al tema posto dalla decisione in commento, diversa situazione si prospetta quando la richiesta di pagamento integrativo, a titolo di differenza oneri di urbanizzazione, abbia origine in una “rideterminazione” dell’ammontare del contributo dovuta a nuove disposizioni o nuove tabelle redatte dopo il rilascio della concessione.
In tal caso, l’atto comunale che, in applicazione di una disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia, imponga il pagamento di una somma come “differenza” del contributo di urbanizzazione già pagato, deve ritenersi illegittimo.
Il costante orientamento del Consiglio di Stato in merito alla “data di riferimento” della determinazione degli oneri di urbanizzazione è quello secondo cui “la data deve essere riferita, ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, alla data del rilascio della concessione medesima, che è il momento in cui sorge l'obbligazione contributiva”. (Cons. Stato Sez. V, sent. n. 1513 del 21-10-1998).
Perché, “il costo delle opere da considerare ai fini della valutazione degli oneri di urbanizzazione è quello del momento in cui nasce l'obbligazione cioè in cui viene rilasciata la concessione; è pertanto a tale momento che deve essere riferito l'importo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione. (Cons. Stato Sez. V, 22-09-1999, n. 1113)
II contributo di urbanizzazione deve essere riferito al giorno in cui e rilasciata la concessione edilizia, “anche in caso di sanatoria” (Cons. Stato Sez. V, 26-03-2003, n. 1564)
Pure in tempi meno recenti, lo stesso Consiglio di Stato aveva stabilito che “L'entità del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione deve essere riferita al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, giacché il costo delle opere di urbanizzazione da prendere in considerazione ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può essere che quello del momento in cui sorge l'obbligazione, ossia in cui viene rilasciata la concessione”. (Cons. Stato Sez. V, 08-04-1991, n. 457).
Ovviamente, anche per i Tribunali amministrativi, il parametro su cui calcolare la somma per oneri di urbanizzazione, non può che essere riferito a disposizioni e strumenti urbanistici vigenti, cioè già definitivamente approvati all'atto del rilascio della concessione. (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 12-02-2002, n. 739; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 17-12-2002, n. 2324; T.A.R. Lazio, II, 13 novembre 2002, n.9982; T.A.R. Campania – Napoli, 3 ottobre 2003, n. 13216; T.A.R. Basilicata, 4 marzo 2004, n. 123; )
Possiamo a questo punto dire che (da ultimo), lo ha ribadito il Tar Piemonte con la sentenza n. 3832 del 29 novembre 2005, dove è stato semplicemente confermato che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va calcolata sulla base della disciplina vigente al momento in cui la concessione edilizia (ora permesso di costruire) viene rilasciata.
Quest’ultima decisione, per dichiarare illegittimo l’atto comunale che aveva imposto il pagamento di una somma come contributo di urbanizzazione, applicando la disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia, non ha fatto altro che “adeguarsi” al precedente costante orientamento giurisprudenziale (peraltro richiamandolo!).


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