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Sinistro stradale. Risarcimento del danno e antieconomicità della riparazione
a cura della redazione
 
Allorché si è in presenza di incidente stradale che provoca ingenti danni alle autovetture coinvolte, quasi sempre le Compagnie assicurative si rifiutano di risarcire il danno nella sua totalità stante il minor valore di mercato delle autovetture da riparare rispetto alla spesa da sostenere per la loro riparazione.
E’ importante, quindi,capire come si determina il quantum in caso di antieconomicità delle riparazione alla luce della giurisprudenza.
Nel caso di avvenuto sinistro stradale, uno dei principali problemi che i giudici si trovano ad affrontare è quello della quantificazione del danno risarcibile. Sebbene esso, solitamente, sia di facile determinazione, conformandosi la pronuncia alle fatture presentate dal danneggiato, forti dubbi sono sorti laddove le riparazioni si rivelino antieconomiche, cioè più onerose rispetto al valore di mercato dell’automezzo al tempo dell’avvenuto sinistro.
In passato, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di riparazioni antieconomiche ammetteva la possibilità, per il giudice di merito, di condannare al risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058, comma 2, c.c. nei casi in cui quello richiesto in forma specifica potesse comportare costi di riparazione notevolmente superiori al valore del veicolo ante sinistro (1). Il risarcimento del danno per equivalente si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso. La reintegrazione in forma specifica consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino.
La giurisprudenza di merito, però, non sempre si è adeguata all’orientamento dei giudici di legittimità.
Da un lato vi sono state pronunce che hanno negato risolutamente la risarcibilità del danno integrale qualora il costo delle singole riparazioni fosse superiore al valore del veicolo ante sinistro (2) dall’altro, ve ne sono state altre in senso contrario, che hanno ammesso il risarcimento integrale del danno anche in caso di riparazioni antieconomiche, seppur con valutazioni da compiere caso per caso (3).
Appare quindi opportuno analizzare nel dettaglio i principi su cui tutt’oggi la giurisprudenza tende a fondare le proprie decisioni in caso di antieconomicità delle riparazioni derivanti da sinistro.
Prima di tutto, devesi rilevare che il principio fondamentale dal quale si deve partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato sia quello di porre il patrimonio di quest’ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’avvenuto fatto dannoso (4), con il limite, ovviamente, dell’effettiva perdita subita (5).
Tutto questo può avvenire, ai sensi dell’art. 2058 c.c., o mediante il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso (risarcimento per equivalente) o, quando sia possibile, restituendo al bene stesso il medesimo valore che esso aveva precedentemente alla lesione (risarcimento in forma specifica).
Corollario al predetto principio è che il risarcimento non possa comunque creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso (6). Ciò per via della regola della compensatio lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata.
Quindi, da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall’altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché , il risarcimento è diretto alla completa restituito in integrum del patrimonio del danneggiato (7). Ciò vuol dire che il giudice, laddove la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, dovrà tenerne conto riducendo corrispondentemente la misura del risarcimento.
Non bisogna però dimenticare che, sebbene sia molto difficile che a seguito delle riparazioni, rese necessarie dal fatto dannoso, un automezzo acquisti un valore commerciale più elevato rispetto a quello anteriore al sinistro, l’avvenuta sostituzione di pezzi, probabilmente già usurati, ne potrebbe garantire una più elevata funzionalità nonché una corrispondente rivalutazione economica. Perciò, da un lato, è ovvio che un veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d’arte, non è commercialmente equiparabile ad un altro mai incidentato (8), dall’altro, la sostituzione dei vecchi pezzi con degli altri nuovi produce sicuramente un aumento della “vita”, o durata che si voglia dire, del mezzo (9).
Nella determinazione del danno, quindi, rivestiranno importanza il valore ante sinistro dell’auto, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito dell’incidente, la natura e l’entità delle riparazioni effettuate nonché la maggior funzionalità che esse potrebbero garantire al mezzo.
Oltre a tutti questi parametri, ovviamente, dovranno tenersi in considerazione sia le spese per il fermo tecnico dell’automezzo, cioè il c.d. danno da fermo tecnico, determinate conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo, sia le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.
Per finire, l’I.V.A. deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale secondo il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, ribadiamo che è stato autorevolmente affermato che, poiché il risarcimento dal danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alla spesa da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023). (a)
Quindi, per trarre le conclusioni di quanto si è venuto dicendo fino ad ora, il modo corretto di determinare la quantificazione del danno in caso di riparazioni antieconomiche è quello di analizzare il caso concreto partendo dalle spese effettivamente necessarie per la riparazione del mezzo e, tenuti in considerazione tutti i parametri enunciati fino ad ora, riducendo proporzionalmente l’intero importo laddove tale somma possa produrre un vantaggio economico al danneggiato rispetto ai danni effettivamente subiti.
Per completare la trattazione riteniamo importante la sentenza pronunciata il 15 febbraio 2010 nella causa R.G. n. 9727/2004 dal Giudice monocratico di Padova che ha rideterminato nel giudizio di appello la quantificazione del danno antieconomico a seguito dell’avvenuto sinistro stradale. Con tale sentenza, tra l’altro, è stata riaffermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicolo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso” e ciò in ossequio ai principi affermati dalla Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 8062 del 14 giugno 2001
La predetta sentenza del Giudice Monocratico di Padova può ritenersi sintesi di quanto detto finora. Essa trova fondamenta non solo nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, rappresentata da numerose sentenze tra cui la n. 10023/97, n. 8062/01, n. 9740/02, n. 1688/10 ma, soprattutto, su un fondamentale concetto di giustizia.
_______________
1) Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402 e Cass. Civ., 3 luglio 1997, n. 5993.
2) Si vedano, per esempio, G.d.P. di Roma, 30 maggio 1998, in “Rivista Giuridica della circolazione e dei trasporti”, 1998, 557, Tribunale di Forlì, sentenza del marzo 1994, in “Archivio giuridico della circolazione dei sinistri”, 1994, 1073, Pretore di Torino, sentenza del febbraio 1993, in “Assicurazioni”, 1993, 11, 164.
3) Si vedano, per esempio, G.d.P. di Cassano d’Adda, 30 settembre 1999, in “Il Corriere giuridico”, “Giurisprudenza Milanese”, 2001, 82, Pretore di Trieste, 17 novembre 1980, in “Rivista Giuridica della circolazione e dei trasporti”, 1981, 416.
4) Cass. Civ., 16 dicembre 1988, n. 6856 e Cass. Civ. 18 luglio 1989, n. 3352.
5) Cass. Civ., 3 ottobre 1987, n. 7389.
6) Cass. Civ., 9 aprile 1980, n. 2281 e Cass. Civ., 7 ottobre 1961, n. 2047.
7) Cass. Civ., 8 marzo 1974, n. 619 e Cass. Civ., 16 dicembre 1988, n. 6856.
8) Secondo la Cassazione, ci sarebbe addirittura una presunzione di deprezzamento del mezzo salvo prova contraria.
9) Cass. Civ., 14 giugno 2001, n. 8062.
a) Per quanto concerne il riconoscimento dell’Iva, l’osservazione riportata è superata dalla sentenza della Cass.Civ., sez .III del 27.01.2010 n. 1688 Risarcimento dei danni, ratio, iva, precisazioni.
Con detta sentenza la Suprema Corte ha””” ribadito il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).”””
“””Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento dal danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alla spesa da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).””


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