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Procreazione assistita: la giurisprudenza italiana ed europea. Rendiconto del convegno di Roma del 31 maggio 2010 sulla “Procreazione assistita e tutela della persona” organizzato presso il C.N.F.
a cura della redazione
 
La giurisprudenza italiana ed europea si muovono decise nello smontare alcuni principi che hanno ispirato il legislatore italiano nella legge 40 del 2004 Sulla procreazione assistita.
E’ il quadro che emerge dalla lettura delle sempre più numerose pronunce dei giudici nazionali ed europei, quadro che è stato commentato da autorevoli esponenti del diritto riuniti a Roma il 31 maggio 2010 che ha fatto il punto sulla interpretazione del discusso provvedimento approvato nel 2004 in occasione del convegno “Procreazione assistita e tutela della persona”, organizzato oggi presso il Consiglio nazionale forense.
“Il Cnf nell’ambito dei compiti istituzionali ha esaminato i testi di legge che istituiscono e regolano diritti soggettivi e interessi legittimi per verificarne il grado di affidabilità e di tutela. Così nel seminario del 31 maggio con i maestri del diritto civile hanno verificato ed individuato apporti migliorativi da suggerire al legislatore con riferimento alla legge 40 per, fermo restando il diritto dell’embrione e della madre, assicurare alla donna che desidera accedere alla procreazione assistita ogni garanzia perché il desiderio di maternità diventi realtà”, ha introdotto i lavori il presidente del Cnf, Guido Alpa.
L’ultimo fronte aperto è quello di Strasburgo dove la Corte europea dei diritti dell’uomo, lo scorso aprile 2010, ha dichiarato la contrarietà alla Convenzione dei diritti dell’uomo della norma della legge austriaca identica a quella italiana che vieta la possibilità di far ricorso a gameti eterologi per la fecondazione in vitro.
I giudici europei hanno considerato questa norma in violazione degli articoli 8 (divieto di discriminazione) e articolo 14 ( diritto al rispetto della propria vita privata) della Convenzione, visto che la donazione eterologa è ammessa per la fecondazione “in vivo”.
Così il 6 maggio scorso è stato depositato In Italia il primo ricorso (presso il tribunale di Bologna) da parte di una coppia in cui il partner maschile ha una sterilità conclamata.
Mentre, dunque, si attende questo nuovo responso, nella giurisprudenza italiana va radicandosi un orientamento che prende le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2009 che ha dichiarato incostituzionale la norma che obbligava a produrre solo tre embrioni e la norma che portava il divieto assoluto di crioconservazione.
La Corte ha dunque affermato il principio del diritto alla salute e dell’integrità psico-fisica della donna; il diritto/dovere dei medici di decidere insieme alla coppia la metodica più appropriata (anche il numero di embrioni da creare e trasferire e da crioconservare), la incoercibilità delle decisioni assunte dalla donna; l’affievolimento della tutela dell’embrione rispetto alla tutela della integrità psicofisica della donna. Sulla scia di queste pronuncia, nel gennaio scorso il tribunale di Salerno ha accolto un ricorso sulla possibilità di effettuare una diagnosi pre-impianto per una coppia fertile portatrice di una malattia genetica.
Il quadro che emerge da una lettura complessiva della giurisprudenza è stato al centro degli interventi durante il seminario di Pietro Rescigno, Linceo e ordinario a La Sapienza; del presidente del Cnf, Guido Alpa; di Stefano Rodotà; e di Andrea Barenghi (Università del Molise). Sono intervenuti Maria Paola Costantini (foro di Firenze), Gilda Ferrando (Università di Genova), Francesco Donato Busnelli (Scuola Sant’Anna di Pisa), Alfonso Celotto (Roma Tre), Marilisa D’Amico ( Statale Milano), Salvatore Amato (Università Catania).
Pietro Rescigno ha sottolineato come fosse d’accordo con la linea che avrebbe preferito affidare le scelte ultime alle categoria professionali coinvolte, innanzitutto i medici, piuttosto che stabilire regole “improntate ideologicamente e contraddittorie”, come quella che da una parte vieta la procreazione eterologa e poi fa divieto al marito di disconoscere il figlio eventualmente nato da una tale tecnica.
Stefano Rodotà ha evidenziato come la sentenza n. 151 della Corte Costituzionale si ascrive ad un più generale ed apprezzabile indirizzo nella giurisprudenza costituzionale che conferisce, in tanti ambiti sensibili, una rilevanza specifica al principio di autodeterminazione della persona come diritto fondamentale, che diventa limite al legislatore.


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